Progetto di restauro architettonico reso al Comune, il quale però non lo paga e lo (ri)fa in proprio: il Tribunale di Napoli ravvisa autoralità e contraffazione

Boscariol Roberto segnala su Altalex/Wolters Kluwer un interessante sentenza Trib Napoli, presente inOne Legale, sez. specializ. ni materia di impresa, Pres. e rel. Leonardo Pica, 21.04.2026 n. 6467 tra un progettista e il comue diMontoro AV.

I passaggi più interessanti :

  1. la creatività in questo tipo di opere:
  2. le caratteristiche progettuali che hanno fatto ravvisare contraffazione parziale;
  3. sopratutto, la disapplicazione dell’art. 11 c.1 l. aut. E’ il punto realmente interssante, che qui riproduco:

<<Anzitutto, va precisato che, anche nel caso in cui i diritti di utilizzazione economica spettassero al committente pubblico ex art. 11 L. n. 633 del 1941 cit., l’autore conserva il diritto morale inalienabile di rivendicare la paternità dell’opera (che consiste non soltanto in quello di impedire l’altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l’autore dell’opera: Cass. n. 18220/2019). Pertanto, nel caso di specie, il fatto che i tecnici comunali abbiano firmato elaborati contenenti le medesime ipotesi congetturali del P., senza citarne la fonte, configura quantomeno una violazione del diritto morale d’autore.
Peraltro, nella specie neanche può ritenersi che, ai sensi dell’ art. 11 L. n. 633 del 1941 cit., i diritti di utilizzazione economica spettino al Comune.
In primo luogo, avuto riguardo al tenore letterale della norma citata, secondo cui l’opera deve essere stata creata “a spese” dell’ente, risulta dirimente – contrariamente a quanto opinato dal Comune – la circostanza (incontroversa) del mancato pagamento del compenso per il progetto di cui è causa, mancando il presupposto (la creazione “a spese” dell’ente) per l’operatività dell’art. 11 L. n. 633 del 1941 cit. e per l’acquisizione della titolarità dei diritti.
Inoltre, neanche va trascurato che non vi è in atti il contratto d’opera professionale (per il quale, come ben noto, è prescritta la forma scritta ad substantiam), per cui anche sotto questo profilo non può ritenersi che il Comune sia divenuto titolare dei diritti economici per effetto del rapporto di committenza. Invero, sia che si ritenga che, ai sensi dell’art. 11 L. n. 633 del 1941 cit., i diritti spettino all’ente a titolo originario per effetto della realizzazione dell’opera, a seguito di attività creativa effettuata in esecuzione di un contratto d’opera concluso con l’autore (cfr. Cass. n. 18633/2017), sia che si ritenga (come pare peraltro preferibile) che il diritto del committente abbia natura derivativa e che sia un effetto naturale del contratto (cfr. Cass. n. 3439/1982), la soluzione non muta, nel senso che, in assenza di un contratto scritto tra l’Amministrazione e il professionista, la fattispecie risulta, in un caso, priva del presupposto fondante e, nell’altro, non perfezionata.
In definitiva, nella specie non può ritenersi che sia avvenuta l’acquisizione del diritto d’autore sull’opera de quo al patrimonio del Comune, in quanto l’ente non acquista automaticamente i diritti per il solo fatto di aver richiesto l’opera, occorrendo la prova della stipula del contratto scritto e del fatto che il rapporto sia stato adempiuto (ossia che l’opera è stata creata per suo conto e spese)>>.

Pressioni significative sul testatore fragile, tra captatio benevolentiae, dolo e violenza tra annullabilità per incapacità e indegnità a succedere

Cass. sez. II, 01/05/2026 n. 12.238, rel. Fortunato:

Sul primo tema:

<<La Corte di merito ha spiegato che le condizioni mediche della de cuius, sebbene caratterizzate da molteplici patologie legate anche all’età, non erano tali da aver determinato una condizione di totale annullamento della capacità di intendere e di volere, sostenendo che non è possibile escludere che gravi patologie cliniche possano causare stati confusionali e alterazioni dello stato di coscienza, ma anche che tali fattori non erano così gravi da aver cagionato la perdita della capacità di intendere e di volere.

Non era stato refertato alcun disturbo della coscienza ed anzi la de cuius era apparsa in condizioni vigili, collaborative, era orientata e con linguaggio normale.

Era invece sopravvenuto, dopo la redazione del testamento, un disturbo dello stato di coscienza verosimilmente collegato all’agitazione psicomotoria con vomito ematico, ma non al momento dell’atto, sebbene a distanza di poche ore.

Il relativo accertamento investe il giudizio di fatto, che resta incensurabile poiché adeguatamente motivato.

La sentenza ha certamente escluso uno stato di incapacità permanente e la circostanza che, nella mattinata del 29 Gennaio 2012, la testatrice non fosse in condizioni di autodeterminarsi e non potesse testare era circostanza di cui la parte avrebbe dovuto fornire puntuale dimostrazione, essendo emersa una condizione di alterazione dello stato mentale a distanza di ore dal testamento; né risulta che tale patologia da cui era affetta la de cuius fosse tale da manifestarsi entro un più lungo arco temporale con una sintomatologia incidente sulle capacità mentali.

Lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, per cui spetta a chi impugna il testamento dimostrare la incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da una patologia totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass. in. 3934/2018).

Anche in caso di infermità intermittente o ricorrente, allorché si alternino periodi di capacità e di incapacità, non opera alcuna presunzione e la prova dell’incapacità deve essere data da chi impugna il testamento (Cass. n. 25053/2018).>>

Sul secondo tema:

<<5. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 463, n. 5 c.c., per aver la sentenza negato che Ca.Ro. e Ar.Gi. fossero indegni a succedere pur avendo incaricato un notaio di redigere il testamento a poche ore dal decesso della testatrice.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha stabilito che, sebbene la testatrice fosse affetta da molteplici patologie, non vi era prova che fosse stata dolosamente indotta a testare o che versasse in condizioni di incapacità, evidenziando anzi che il coinvolgimento del notaio era volto proprio a consentire alla de cuius di esprimere una volontà genuina, posta anche l’insussistenza di una causa di esclusione dell’incapacità.

Avendo la de cuius disposto in condizioni di capacità, è in radice esclusa l’esistenza di una causa di indegnità.

D’altronde, ai fini della sussistenza dell’indegnità a succedere di cui all’art. 463 n. 4 c.c., mentre la violenza morale consiste nella coartazione psichica diretta del testatore, sì che questi manifesti una volontà diversa da quella effettiva, per la sussistenza della captazione, che deve essere configurata come il dolus malus causa dans trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario, non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore tramite sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti, i quali, valutati in relazione all’età, alle condizioni psichiche e allo stato di salute del de cuius, siano idonei ad ingannarlo e ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificiosamente e subdolamente deviato (Cass. 5209/1986; Cass. 2122/1991; Cass. 26258/2008)>>.

Due testamenti contemporanei davanti al medesimo notaio non sono congiuntivi ex art. 589 cc, ma attuare un patto successorio

Cass. sez. II, 11/06/2026 n. 19.295, rel. Fortunato:

Il fatto storico e processuale:

<<La Corte di appello ha tenuto conto delle circostanze di fatto indicate in ricorso, evidenziando che i due testamenti erano stati redatti lo stesso giorno, dinanzi allo stesso notaio e che i coniugi, con schede separate, si erano nominati reciprocamente eredi; ha, tuttavia, motivatamente escluso che le due diverse disposizioni fossero attuazione di un patto successorio tra i disponenti>>.

La valutazione della SC:

<<L’invalidità dei testamenti congiunti (art. 589 c.c.) si configura se le disposizioni sono contenute in unico documento, mentre quelli reciproci contenuti in atti distinti possono esser dichiarati nulli se si provi l’esistenza di un accordo tra i testatori (Cass. 5508/2012).

Ai fini della configurazione di un patto successorio vietato, è necessario che le parti abbiano costituito un vincolo giuridico con la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta (cfr. da ultimo, Cass. 14110/2021; già in tal senso Cass. 1683/1995; Cass. 2404/1971). L’art. 485 c.c., che mira a salvaguardare il principio – di ordine pubblico – secondo cui la successione mortis causa può essere disciplinata, oltre che dalla legge, solo dal testamento (cd. tipicità degli atti mortis causa) e a tutelare la libertà testamentaria fino alla morte del disponente, postula un obbligo giuridico nascente dalla convenzione che abbia avuto la specifica finalità di regolare una successione non ancora aperta (Cass. 1683/1995; Cass. 2404/1971).

Il patto successorio, nella forma del patto istitutivo, consta di un accordo che abbia di per sé i requisiti di una valida e irrevocabile fonte di obbligazione e che sia da considerare nullo solamente per il fatto di porsi in contrasto con l’art 458 c.c. (Cass. 5693/1979; Cass. 1702/1972).

È esclusa la violazione della norma quando non intervenga tra le parti alcuna convenzione o la costituzione di un vincolo giuridico che venga a limitare la piena libertà del testatore (Cass. 5555/2022; Cass. 5870/2000).

È, dunque, vero che la validità dei testamenti simultanei, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 589 c.c., non esclude la loro possibile invalidità in relazione al loro eventuale porsi come atti esecutivi di un precedente accordo concluso dai testatori e avente per oggetto l’impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione per causa di morte (Cass. 18197/2020); tuttavia le circostanze di fatto asseritamente trascurate dal giudice di merito caratterizzano il testamento reciproco, ma non ne provano automaticamente l’illiceità (Cass. 2623/1982).

Nessuna di esse possiede i requisiti di gravità e concordanza necessari per dimostrare in via presuntiva l’esistenza di patto successorio: la relazione di coniugio e l’assenza di figlio non inducono a ravvisare necessariamente l’esistenza di un vincolo, reciprocamente assunto dai disponenti, a destinare in un certo modo le proprie sostanze, potendo risultare il frutto di una libera scelta; le modalità di redazione dei due testamenti dinanzi allo stesso notaio, lo stesso giorno e alla presenza degli stessi testamenti non apportano elementi decisivi contrari, neppure se valutati unitariamente alla precedenti circostanze, attenendo esclusivamente alle modalità esteriori di redazione degli atti, senza nulla significare riguardo alla ragioni che hanno indotto i coniugi ad attribuirsi reciprocamente le rispettive sostanze.>>

Ribadita la liquidazione con tabella “a punti”, anzichè “a forbice”, del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto

Cass. sez. III, 13/05/2026 n. 13.865, rel. Rossetti:

La censura sollevata:

<<Col secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 1226 c.c.. Nell’illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la Corte d’Appello ha scelto, per liquidare il danno non patrimoniale sofferto dai congiunti delle vittime, un criterio c.d. “a forbice” (un criterio, cioè, che preveda soltanto la liquidazione minima e quella massima, consentendo al giudice di stabilire quomodolibet il risarcimento all’interno dei suddetti estremi); che l’unico criterio equo ex art. 1226 c.c. per la liquidazione del danno in esame deve ritenersi quello c.d. “a punti” (un criterio, cioè, che stabilisca una unità di misura monetaria dell’intensità della sofferenza; attribuisca un punteggio alle più frequenti circostanze di cui tenere conto nella stima del danno; determini l’ammontare del risarcimento moltiplicando il valore dell’unità di misura per il punteggio totalizzato nel caso concreto)>>.

L’accoglimento della SC:

<<2.1. Il motivo è fondato.

Va premesso che la questione circa la preferibilità del criterio “a punti” di liquidazione del danno non patrimoniale, rispetto a quello “forbice”, fu prospettata dagli odierni ricorrenti già nell’atto d’appello (foglio 8 dell’appello proposto da DE.AN.; gli altri appelli sono identici).

Ciò posto, rileva il Collegio che questa Corte, con sentenza Cass. Sez. 3, 21/04/2021, n. 10579, ha stabilito che al fine di garantire sia un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, sia l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale causato dall’uccisione d’un congiunto deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. Alla luce di tale orientamento, cui la Corte ha già dato ed intende dare continuità, illegittimo è il criterio di liquidazione adottato dal Tribunale e confermato dalla Corte d’Appello>>.

Revoca del precedente testamento, pure olografo, per incompatibilità delle disposizioni (art. 682 cc)

Cass. Civ., Sez. II, sentenza 9 giugno 2026 n. 18811 – Pres. Orilia, Cons. Rel. Picaro:

<<In tema di successione testamentaria, ove siano prodotti due testamenti olografi del medesimo de cuius, il testamento posteriore, una volta accertatane l’autenticità all’esito del giudizio di querela di falso incidentale, prevale sul precedente limitatamente alle disposizioni con esso incompatibili, ai sensi dell’art. 682 c.c., senza necessità di una revoca espressa. Ne consegue che, qualora il primo testamento abbia istituito un solo erede e il successivo abbia diversamente regolato la devoluzione dei beni ereditari, attribuendo cespiti e denaro a più beneficiari, la successione deve essere regolata secondo la volontà testamentaria più recente, restando assorbite le domande fondate sull’efficacia esclusiva del testamento anteriore, ove non sia dimostrata la falsità materiale del testamento successivo.>>

(massima di Valeria Cianciolo in Ondif)

Per l’assegno divorzile basta anche la sola funzione perequativo-compensativa, non essendo necessaria quella assistenziale

Asseconda una diffusa interpretazione Cass. sez. I, 08/06/2026 n. 18.385, rel. Caiazzo, nonostante contrasti con il dettato dell’art. 5 c. 7, ultima parte, L. 898/1970:

<<Invero, ferma l’accertata disparità reddituale tra le parti, dalla citata giurisprudenza di questa Corte si evince che la mera funzione perequativa presuppone altresì il nesso di causalità tra la rinuncia del coniuge ad aspettative lavorative e la formazione o l’incremento del patrimonio di famiglia o dell’ex coniuge, ma non anche che il beneficiario dell’assegno sia privo di redditi sufficienti (tanto che la funzione perequativa assorbe quella assistenziale, ma sarebbe riconoscibile anche se- ferma la disparità reddituale e il nesso di causalità predetti- i redditi e le sostanze del beneficiario fossero oggettivamente di consistenza tale da escludere la valenza puramente assistenziale dell’assegno, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente)>>.

E poco sopra

<<Al riguardo, giova richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte, a tenore della quale l’assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l’assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass., n. 26520/2024).

L’assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole; ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare – che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi – a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (Cass., n. 4328/2024; n. 25495/2025).>>

Risarcibilità del danno morale terminale (o catastrofale)

Cass. sez. III, 29/05/2026, (ud. 28/04/2026- dep. 29/05/2026) – n. 16890, rel Crivelli, in un tragico caso di sopravvivenza di tre ore dopo il sinistro, chiarendo il differente trattamento del danno morale rispetto a quello biologico.

<<8. Con il terzo mezzo del ricorso incidentale si deduce omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte territoriale escluso il danno terminale o catastrofale, nonostante fosse stata provata la lucida agonia del minore e la sua consapevolezza dell’imminente morte. 8.1. Il motivo è manifestamente fondato.

Per escludere nella specie il danno morale catastrofale e biologico terminale, la Corte territoriale ha fatto richiamo dei precedenti di questa Corte, ed in particolare di Cass. 15350/15.

In base a tale arresto, la risarcibilità in questione deve escludersi in caso di morte immediata, in quanto il patrimonio del de cuius non viene neppure incrementato del danno, o di morte dopo brevissimo lasso temporale, per mancanza di utilità del breve spazio vitale. Essa ha poi fatto richiamo all’ulteriore, più specifico principio, per cui la sopravvivenza, ai fini della trasmissione di un danno biologico terminale, deve avere una durata di almeno ventiquattr’ore, mentre sarebbe in ogni caso irrilevante la coscienza della vittima in tale spazio temporale (Cass. n. 18056/19).

La Corte poi aveva accertato, in fatto, che il minore era sopravvissuto solo tre ore al sinistro.

Va in proposito osservato che i ricorrenti incidentali, attori in primo grado, avevano chiesto il risarcimento di tutti i danni sia iure proprio che iure hereditatis.

A proposito di danno iure hereditatis, conseguente ad un decesso causalmente ricollegabile ad un fatto illecito, nella specie alla responsabilità oggettiva derivante da cose in custodia, occorre distinguerne due specie: a) il danno morale terminale, consistente nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell’approssimarsi della propria fine, risarcibile in base all’intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall’apprezzabilità dell’intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso; b) quello biologico terminale, costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all’integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 7923/24). Va dunque affermato il seguente principio di diritto: “In caso di accertata coscienza della vittima di un fatto illecito, il danno morale c.d. catastrofale, consistente nella sofferenza determinata dalla percezione della gravità della propria condizione, fino a quella dell’imminenza della propria fine, va risarcito indipendentemente dalla durata più o meno lunga dell’agonia, rilevando invece l’intensità della percezione in termini di entità del risarcimento medesimo. Da tale danno si distingue invece il danno biologico terminale, che dev’essere risarcito solo in presenza di una sopravvivenza per un tempo apprezzabile e che peraltro prescinde dalla cosciente percezione della propria condizione in capo alla vittima stessa”.

Evidente, dunque, come nella specie, se la decisione assunta – fondata sull’accertamento di una morte avvenuta nell’arco temporale di tre ore -non si discosta dai suddetti principi con riferimento al danno biologico terminale, la stessa invece non risulta conforme agli stessi laddove trascura completamente ogni accertamento relativo alla consapevolezza, da parte della vittima, dell’approssimarsi della propria fine, della gravità della situazione e della conseguente sofferenza, così come più radicalmente di ogni accertamento anche in relazione allo stesso stato di coscienza della vittima in quel frangente.

Invero, partendo dall’accertamento – come sopra chiarito – di una sopravvivenza di circa tre ore, dal compendio istruttorio (cfr. in particolare il verbale dell’udienza del 27 marzo 2018, contenente le dichiarazioni testimoniali, oggetto di adeguato richiamo in ricorso) emerge che il giovane Fr.Pa., dopo il fatto, trovandosi in loco in condizioni gravissime, era perfettamente consapevole della propria situazione e del fatto (tanto da affermare “cosa ho fatto”), da invocare insistentemente aiuto e da lamentarsi dei fortissimi dolori, parlandone con la sorella, presente accanto a lui.

In siffatta condizione, la decisione di esclusione dell’indagine e il conseguente rigetto della relativa domanda costituiscono una aperta violazione dei principi posti a presidio del risarcimento del danno. 9. Col quarto mezzo, sempre del ricorso incidentale dei famigliari della vittima, si deduce violazione degli artt. 2051, 2043, 1227, cod. civ., effettuata dalla Corte territoriale nella quantificazione del danno operando la decurtazione dallo stesso dell’assunto concorso di colpa della vittima>>

Sul mantenimento del figlio maggiorenne disoccupato

Cass. Sez. I, 04 giugno 2026 n. 17.783, Rel. Caprioli:

<<Il figlio di genitori divorziati, il quale abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un’occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso. La capacità di mantenersi e l’attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente seguito, e con la tolleranza di un ragionevole tasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Sicché, è onere del figlio maggiorenne ormai divenuto adulto provare non solo la mancanza di indipendenza economica che è la precondizione del diritto preteso, ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la ricerca di un lavoro>>

Si trattava di figlia trentacinquenne al tempo della decisione d’appello, che aveva chiesto e non ottenuto il riconoscimento di invalidità in quanto affetta da ” epilessia focale sintomatica” sin da giovane età.

massima di Ferrando Francesca in Ondif

La ristrutturazione (riduzione) della rete distributiva bancaria a seguito di fusione può costituire “grave motivo” per recedere dalla locazione commerciale (art. 27 u.c. L. 392/78)

Analisi dell’art. 27 u.c. legge 392 del 78 in Cass sez. III, 04/06/2026 n. 17.802, rel. Simone.

<<Come già detto, il requisito dell’estraneità riguarda le cause obiettive che impongono il ridimensionamento aziendale, rendendolo più consono alle esigenze di economicità e di produttività della gestione, non i comportamenti che a seguito di esse l’imprenditore possa adottare. Questi sono per loro natura volontari, ma ciò che rileva è la loro correlazione a fattori obiettivi, si che non possano apparire frutto di iniziative soggettive. In altri e più diretti termini, la riorganizzazione aziendale deve essere conseguenziale a fattori oggettivi e non l’esito di una decisione volontaria frutto di una (pur non censurabile) scelta imprenditoriale.

La Corte d’Appello non si è discostata dall’orientamento consolidato espresso da questa Corte. Essa non ha aperto la via a una libera scelta valutativa della parte sulla convenienza di mantenere o meno quel determinato rapporto contrattuale. Al contrario, ha considerato il carattere oggettivo della causa esterna che ha portato al processo di riorganizzazione aziendale, legato alla trasformazione nel mercato bancario per effetto del necessario rafforzamento patrimoniale della banca in un contesto governato da stringenti vincoli eurounitari. Ciò diversamente da quanto osservato dal Procuratore Generale, il quale ha rilevato la non ricorrenza del requisito dell’imprevedibilità, ritenendo che la sopravvenienza valorizzata nella decisione impugnata dipendesse dalla parte conduttrice, essendo conseguenza di precise scelte di politiche aziendali.

L’imprevedibilità della fusione costituisce un dato pacifico, essendo estranea all’alea normale del contratto. Risalendo il negozio al 1 gennaio 2008, era infatti imprevedibile la futura necessità di riorganizzare la rete aziendale a seguito di una concentrazione bancaria. Né rileva la mera e astratta possibilità di un’acquisizione nel lungo periodo: un evento meramente ipotetico di cui non

era stimabile alcuna probabilità di verificazione. Per converso, il fulcro della controversia risiede nell’oggettività ed estraneità della causa alla sfera valutativa della conduttrice. Da qui la necessaria distinzione tra il piano della fusione, in sé non sindacabile, e la catena degli effetti che ne sono inevitabilmente derivati. 1.5. In una prospettiva orientata alla valutazione delle conseguenze delle regole giuridiche occorre distinguere tra scelte strategiche o opportunistiche e necessità di sopravvivenza. Se la ristrutturazione è una libera scelta per incrementare la redditività d’impresa, obiettivo pienamente lecito, permettere il recesso trasferirebbe sul locatore il costo di una decisione imprenditoriale altrui. Se, però, la ristrutturazione fa parte di una riorganizzazione generale volta ad assicurare la sopravvivenza stessa dell’impresa in un panorama sempre più competitivo orientato verso le concentrazioni, negare il recesso potrebbe portare alla dissoluzione dell’intera impresa, con esito inefficiente per il sistema economico.

Deve essere ricordato che la ratio dell’art. 27, comma 8, L. 392/1978 è quella di consentire una valutazione prospettica in ordine alla ricorrenza dei gravi motivi, poiché “diversamente, si negherebbe al conduttore/imprenditore, che si trovasse dinanzi una grave ed imprevista crisi economica, la facoltà di esercitare il recesso sino a quando non venga a trovarsi in stato di decozione, altrimenti ne risulterebbe frustrato lo scopo della norma che è evidentemente quello di prevenire la crisi del conduttore.” (v. Cass. 6731/2023, cit.; Cass. 27 marzo 2014, n. 7217, cit.).

Tale è per l’appunto il caso di specie, poiché la corte meneghina, calandosi nella specifica vicenda, ha fatto riferimento alle sopravvenute esigenze organizzative comportanti l’eliminazione della filiale di corso di Porta Romana, “venutasi a trovare (circostanza non contestata) nelle immediate vicinanze di altra filiale della Banca incorporante”. L’intervenuta fusione veniva quindi ad esigere un diverso assetto della struttura aziendale imponendone la riduzione per mantenere, nel sopravvenuto mutamento, un equilibrio economico di mercato, nel cui ambito la persistenza del rapporto locatizio diveniva particolarmente gravoso per fattori indipendenti dalla mera volontà soggettiva della conduttrice” (pagina 12, primo capoverso); per poi aggiungere il

riferimento al fatto notorio legato all’assetto economico-bancario, dominato da

un alto tasso di competitività, all’interno del quale le operazioni di ristrutturazione aziendale si sono rese negli ultimi anni necessarie per garantire la sopravvivenza degli istituti bancari, “(…) nell’ambito di un’operazione di fusione di rilevanza nazionale, la chiusura delle filiali non produttive risponde ad evidenti logiche oggettive, imprenditoriali e di mercato, tali da prescindere da valutazioni soggettive ed individuali del singolo imprenditore. Pertanto, la soppressione della filiale di Milano-Porta Romana -unità locale oggetto del contratto di locazione- rientra tra i motivi imprevedibili e sopravvenuti tali da rendere, diversamente da quanto opinato dal primo Giudice, legittimo il recesso esercitato da BPER Banca” (pagina 12, secondo capoverso).

Per calare questa valutazione all’interno della cornice interpretativa dell’art. 27, comma 8, L. 392/1978, per come praticata dal diritto vivente, connotata da un rigore applicativo anche rispetto a rapporti di locazione interessanti la pubblica amministrazione e, quindi, afferenti a profili di spesa pubblica (v., tra le tante, Cass. 6 novembre 2023, n. 30862, secondo cui “(i)l contratto di locazione immobiliare concluso “iure privatorum” dalla P.A. quale conduttore non si sottrae alla disciplina ex art. 27, comma 8, L. n. 392 del 1978, secondo cui le ragioni che consentono al locatario il recesso anticipato devono essere determinate da avvenimenti estranei alla sua volontà, imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da renderne oltremodo gravosa la prosecuzione; esse non possono, pertanto, identificarsi con la necessità di perseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione degli spazi ex art. 3 del D.L. n. 95 del 2012, di per sé non indicativi di una sopravvenuta insostenibilità del pagamento del canone; in senso conforme Cass. 27 marzo 2024, n. 8254), la Corte d’Appello non ha preso in considerazione una mera scelta di ottimizzazione dei costi, in quanto tale estranea all’ambito applicativo dei gravi motivi, quanto una necessità oggettiva tale da rendere la prosecuzione dello specifico rapporto oltremodo gravosa.

Nella riferita prospettiva, il rilievo attribuibile al contesto congiunturale e alla dimensione macroeconomica dell’assetto di mercato non è stato fatto in modo astratto, ma si è legato alla ricognizione svolta con riferimento allo

specifico rapporto (v. da pagina 11, ultimo capoverso, a pagina 12, secondo capoverso), sì che appare corretto anche il richiamo fatto dalla corte territoriale a Cass. 9443/2010, Cass. 6089/2006 e Cass. 3418/2004. 2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115e 132 cod. proc. civ. da parte della sentenza impugnata, là dove ha richiamato la motivazione espressa nella sentenza n. 813/2023.

La ricorrente rileva che la Corte d’Appello, erroneamente e con motivazione apparente, ha reputato “notoria” e/o “non contestata” la necessità organizzativa di sopprimere la filiale di Porta Romana per la prossimità con altra filiale dell’incorporante e per esigenze di equilibrio economico connesse all’elevata competitività nel mercato bancario. La Corte d’Appello ha fondato la decisione sulla necessità di sopprimere la filiale di corso di Porta Romana, neppure indicata nella comunicazione del recesso e non provata nel corso del giudizio, mentre la ricorrente aveva contestato la pretesa “non produttività” della filiale e aveva dedotto documentalmente la presenza di altra filiale a distanza uguale o minore e l’ampliamento della rete di BPER BANCA Spa in seguito alla fusione. La Corte d’Appello, inoltre, ha fatto ricorso in modo improprio al fatto notorio non considerando che tale è il fatto acquisito alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da farlo apparire indubitabile, al quale sono estranee le conoscenze specifiche di natura tecnica o gli elementi valutativi implicanti cognizioni particolari.>>

Surrogazione legale oppure regresso nelle obbligazioni solidali passive a favore del condebitore che ha pagato?

Entrambe nel caso di obbligazioni solidali ad interesse esclusivo, solo il regresso in quelle ad interesse comune.

Così la analitica ricostruzione (nell’interesse della legge ex art. 363.3 cpc) di Cass,.  sez. III, 29/05/2026 n. 16.835 rel Spaziani, di cui riporto i passaggi finali:

<< 6.6. La conferma che l’oggetto della vicenda successoria della surrogazione comprende in primo luogo il diritto di credito ormai adempiuto (e solo in via conseguenziale le garanzie reali e personali che accedevano ad esso), implica la necessità di circoscrivere l’operatività dell’istituto alle obbligazioni solidali ad interesse esclusivo, escludendola con riguardo alle obbligazioni solidali ad interesse comune.

6.6.1. Nelle prime, infatti, come si è veduto (supra, Punti 6.4.1.a. e 6.4.1.b.), poiché l’obbligazione non si divide tra i diversi debitori, ma grava in via esclusiva su quello, tra essi, nel cui unico interesse è stata contratta (arg. ex art.1298 cod. civ.), il pagamento dell’intero debito da parte del condebitore si qualifica come adempimento di una obbligazione totalmente altrui.

Il solvens, pertanto, resta estraneo allo specifico rapporto obbligatorio vertente tra il condebitore (o i condebitori) e il creditore ed ha un interesse giuridicamente qualificato ad eseguire la prestazione sulla base di un titolo (distinto rispetto a quello originario) consistente, di volta in volta, nell’assunzione del debito altrui o in un titolo, contrattuale o legale, di garanzia, di assicurazione o di responsabilità per il fatto illecito commesso da altri.

Proprio l’estraneità del solvens al rapporto adempiuto quale rapporto obbligatorio totalmente altrui, consente all’atto di adempimento di produrre ad un tempo (secondo le modalità sopra evidenziate: Punto 6.4.2.c.) l’effetto estintivo relativo del debito (cui consegue la nascita, in capo all’adempiente, del diritto di regresso per l’intera prestazione eseguita) e l’effetto traslativo dello stesso (che, attraverso la vicenda successoria della surrogazione legale, “passa” dalla sfera giuridica del creditore soddisfatto in quella del debitore adempiente).

Nell’ambito delle obbligazioni ad interesse esclusivo, pertanto, non si ravvisa alcun ostacolo dogmatico all’operatività, unitamente al regresso, dell’istituto della surrogazione legale. In quanto l’adempimento concerne un debito totalmente altrui, esso, pur restando un atto non negoziale, è connotato, nondimeno, da una causa ulteriore rispetto a quella puramente estintiva, coincidente con l’interesse giuridicamente qualificato del solvens, la quale giustifica l’effetto di trasferimento, sulla sua sfera giuridica, del credito adempiuto e relativamente estinto.

Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito è legittimato, dunque, nell’ambito di una obbligazione solidale c.d. “asimmetrica”, ad agire verso il condebitore (o i condebitori) sia in regresso (chiedendo il rimborso dell’intera prestazione eseguita, nonché – nel caso di utilità dell’iniziativa esecutiva preceduta dal preavviso ai condebitori – delle spese necessarie ed utili sostenute e degli interessi pagati), sia in surrogazione (facendo valere le garanzie reali e personali che accedevano al credito nella cui titolarità è subentrato), soggiacendo ai relativi termini di prescrizione, eventualmente differenti, e alla diversa decorrenza, con possibilità, limitatamente al caso di azione in surrogazione, di fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art.1310, primo comma, cod. civ.

Non può pertanto condividersi la, pur autorevole, opinione dottrinale che esclude che il diritto di regresso possa sorgere a seguito dell’adempimento di una obbligazione solidale ad interesse esclusivo, sull’assunto che esso presupporrebbe la circostanza che il gruppo dei debitori sia unito da un “interesse comune”, nonché, quindi, la “divisione”, tra di loro, dell’obbligazione, ai sensi dell’art.1298 cod. civ.

Si è visto, infatti (Supra, Punto 6.4.1.a.), che l’art. 1298 cod. civ. disciplina, non già il momento funzionale dell’adempimento dell’obbligazione solidale (e dunque il regresso, che dell’adempimento costituisce l’effetto), bensì il momento strutturale della morfologia dell’obbligazione solidale passiva in relazione al lato interno, distinguendo, sotto tale profilo, le obbligazioni in cui il carico della prestazione si divide tra i debitori (perché contratte nell’interesse comune) e quelle in cui la prestazione resta interamente a carico di uno (o di taluni) di essi, perché contratte nel suo (o nel loro) interesse esclusivo.

La norma in esame pone quindi il fondamento positivo della configurazione dell’atto di adempimento quale pagamento di un debito parzialmente o totalmente altrui, secondo che la vicenda estintiva riguardi la prima o la seconda tipologia di obbligazioni solidali passive, ma non ne disciplina gli effetti, i quali vengono regolati interamente dall’art.1299 cod. civ.

Questa disposizione, a sua volta, nel prevedere il diritto di regresso quale effetto dell’adempimento totale del condebitore, non lo circoscrive alla tipologia delle obbligazioni solidali ad interesse comune, prevedendone invece espressamente l’operatività anche in quelle ad interesse esclusivo, mediante l’esplicita estensione, all’ipotesi dell’insolvenza del condebitore nel cui interesse esclusivo l’obbligazione è stata assunta, della regola secondo cui la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento (art.1299, secondo e terzo comma, cod. civ.).

6.6.2. Nelle obbligazioni solidali c.d. “paritetiche” (o ad interesse comune), ferma l’operatività del regresso, non trova invece spazio la surrogazione legale.

Il pagamento dell’intero debito da parte del condebitore – che si configura, in relazione a questa tipologia, come adempimento di un’obbligazione solo parzialmente altrui (Supra, Punto 6.4.1.a.) – non proviene, infatti, da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio plurisoggettivo e, per conseguenza, non unisce alla causa estintiva una causa ulteriore (coincidente con un interesse giuridicamente qualificato ad eseguire la prestazione sulla base di un titolo diverso da quello originario), atta a giustificare la produzione, oltre che di un effetto (relativamente) estintivo, anche di un (ulteriore) effetto di carattere traslativo.

Nell’ambito di una obbligazione solidale c.d. “paritetica”, il condebitore che ha eseguito l’intera prestazione può, dunque, recuperare presso i condebitori la parte di ciascuno di essi unicamente con l’azione di regresso, la quale, nell’ipotesi in cui si apprezzi l’utilità o la necessità dell’iniziativa esecutiva, lo legittima non solo a ripetere l’importo eccedente la propria quota, ma anche a chiedere il rimborso delle spese necessarie od utili con gli interessi dal giorno in cui le stesse sono state fatte (art.2031, primo comma, cod. civ.); venendo in considerazione un diritto nuovo e autonomo rispetto al credito originario, che sorge a seguito dell’avvenuto pagamento dell’intero debito (e che, nella solidarietà ex delicto, presuppone altresì l’accertamento giudiziale della responsabilità concorrente degli altri danneggianti), esso potrà essere esercitato nel termine ordinario decennale di prescrizione, con decorrenza dal giorno dell’adempimento (cfr., Supra, Punto 6.4.1.d.)>>.