Legatario di un immobile e sua responsabilità solidale per i debiti condominiali del testatore

Cass. sez. II, 3/06/2026, n. 17.647, rel. Cavallari:

<<In tema di condominio, il legatario che subentra nella proprietà di un’unità immobiliare condominiale risponde, in via solidale con gli eredi del testatore, dei contributi condominiali maturati per l’anno in corso e per l’anno precedente la sua successione, ai sensi dell’art. 63, comma 2, disp. att. c.c. (formulazione ratione temporis vigente). Tale responsabilità solidale opera nei confronti del condominio, mentre nel rapporto tra il legatario e gli eredi resta applicabile il principio generale della personalità delle obbligazioni, con conseguente diritto del legatario di agire in regresso verso gli eredi per le quote di debito antecedenti al suo subentro nella proprietà. Pertanto, la qualificazione della parte come prelegataria o legataria non esclude la sua responsabilità solidale per i debiti condominiali del testatore, limitata tuttavia agli anni di cui all’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., e subordinata alla sussistenza della solidarietà prevista dalla norma.>>

(mass. di Cianciolo Valeria in Ondif)

Infortunio sul lavoro: quando il datore non risponde

Cass. sez. lav., 15/06/2026 n. 19.859, rel. Ponterio:

il fatto storico e processuale:

<<3.1. La Corte territoriale ha accertato in fatto che “il ricorrente, il Be.Mi., il De. ed altri operai avevano lavorato la mattina dell’incidente negli studi Rai e avevano trascorso la pausa pranzo in una stanza degli studi non adibita a lavorazione, munita del minimo necessario (un tavolo ed alcune sedie), dove vi erano bicchieri di plastica e delle bottiglie, probabilmente di un precedente rinfresco ad opera di terzi; che il De. aveva con sé un pallone con cui, per gioco, aveva colpito il Be.Mi. sul volto; quest’ultimo aveva reagito lanciando una bottiglia di vetro vuota verso il De. ma aveva colpito, per errore, la testa del Ti.Al.; il c.t.u. aveva stimato il danno biologico permanente, per la cicatrice suturata sulla testa ed una lieve riduzione dell’udito all’orecchio sinistro, nella misura del 5%, (oltre ad un periodo di) inabilità temporanea” (sentenza, p. 3).

In conformità al primo giudice, la Corte d’Appello ha ritenuto che la condotta posta in essere dal Be.Mi. “ha avuto una attitudine eziologica esclusiva nella determinazione dell’evento, tale da far degradare l’antecedente a semplice occasione”; che non fosse ravvisabile alcun inadempimento imputabile al datore di lavoro dell’infortunato e neppure alla società alle cui dipendenze lavorava il Be.Mi., atteso che l’art. 2049 c.c. postula tra la condotta del datore di lavoro e l’infortunio un nesso di occasionalità necessaria.>>

La SC avalla il giudizi odi appello:

<<3.2. La decisione impugnata è conforme ai principi affermati da questa Corte in tema di infortuni sul lavoro e di cd. rischio elettivo.

Si è, al riguardo, statuito che, in tema di infortuni sul lavoro, ricorre il cd. rischio elettivo ove il lavoratore infortunato abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere (v. Cass. n. 798 del 2017; Cass. n. 16026 del 2018; Cass. n. 3763 del 2021).

3.3. Considerazioni di analogo tenore possono ripetersi a proposito della condotta abnorme e imprevedibile posta in essere da terzi estranei al rapporto di lavoro, ove la stessa agisca quale serie causale autonoma da sola idonea a determinare le conseguenze lesive in capo all’infortunato. Qualora l’incidente, pur collegato topograficamente e temporalmente all’attività lavorativa, derivi tuttavia dalla condotta colposa e imprevedibile di un terzo, condotta in alcun modo ricollegabile alle incombenze di lavoro ed ai rischi a ciò connessi, deve ritenersi interrotto il nesso causale tra l’attività di lavoro e il danno subito, atteso che quest’ultimo si pone al di fuori dell’area di rischio garantita dalle regole cautelari dettate dall’art. 2087 c.c.

3.4. Nella fattispecie oggetto di causa, la condotta imprudente e imprevedibile del Be.Mi., terzo estraneo al rapporto di lavoro dell’infortunato, ha dato vita ad una serie causale autonoma e indipendente, idonea da sola a determinare l’evento lesivo in danno dell’attuale ricorrente, evento che in nessun modo può leggersi quale realizzazione del rischio oggetto delle norme di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori (v. Cass. pen. n. 45131 del 2022 e precedenti ivi citati; v. anche Cass., Sez. L., n. 27279 del 2023 e n. 32473 del 2021 in tema di tutela Inail).

3.5. Sul ruolo della datrice di lavoro del Be.Mi., deve ribadirsi che la responsabilità indiretta di cui all’art. 2049 c.c. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l’esistenza di un nesso di “occasionalità necessaria” tra l’illecito e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo (v. Cass. n. 7403 del 2013, relativa ad aggressione fisica di una lavoratrice da parte di collega sovraordinato in cui la S.C. ha confermato la valutazione espressa dalla sentenza impugnata, che aveva escluso il rapporto di “occasionalità necessaria” tra la condotta lesiva ed il rapporto di lavoro in assenza di nesso con le mansioni del dipendente, e ritenendo insufficiente la circostanza della verificazione dell’aggressione nell’ambiente di lavoro; v. anche Cass. n. 20924 del 2015; Cass. n. 2851 del 2025)>>

Reintegrazione della quota di legittima in natura o per equivalente

Cass. sez. II, 17 giugno 2026 n. 20.396, Rel. Graziano

<<In tema di successione testamentaria, quando il de cuius abbia istituito un solo erede universale e attribuito all’altro legittimario un legato in sostituzione di legittima, la rinuncia al legato comporta la possibilità per il rinunciante di esperire l’azione di riduzione per la reintegrazione della quota di riserva; tuttavia, una volta accertata la lesione, la reintegrazione deve avvenire in via prioritaria in natura, mediante attribuzione dei beni oggetto delle disposizioni ridotte, potendo la liquidazione in denaro disporsi solo in presenza di concorde volontà delle parti oppure nelle ipotesi previste dall’art. 560 c.c., non essendo sufficiente la sola mancata opposizione del soggetto inciso dalla riduzione>>.

(mass. di Valeria Cianciolo in Ondif)

Il prelievo eccessivo di un coniuge dal conto dell’altro coniuge, seppur disponendo legittimanente delle credenziali di accesso, diventa ingiustificato arrichimento

Cass. sez. I, 17 giugno 2026 n. 20.386 ,  Rel. Russo

<<In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, l’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. è esperibile quando il convenuto non dimostri che le attribuzioni patrimoniali trovino titolo negli obblighi di contribuzione familiare di cui agli artt. 143 e 144 c.c. o in altro accordo negoziale, dovendo comunque le prestazioni essere proporzionate alle sostanze dei coniugi e alle esigenze della famiglia. Ne consegue che, ove il giudice di merito accerti in fatto che i bonifici eseguiti da un coniuge dal conto dell’altro, pur in un contesto di affidamento fiduciario dei codici di accesso, siano stati destinati al proprio conto personale, per importi esorbitanti rispetto ai bisogni familiari e senza prova del consenso dell’avente diritto, tali somme non sono irripetibili né riconducibili a obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c., ma integrano un indebito vantaggio patrimoniale suscettibile di restituzione ai sensi dell’art. 2041 c.c.>>

(mass. di Cianciolo Valeria in Ondif)

La delega ad operare su conti correnti e dossier titoli, formalmente intestati al figlio, va valutata quale indice di disponibilità economiche del richiedente

Cass. sez. I civ. ord. 4 giugno 2026, n. 17796, rel. Caiazzo:

<<Analogamente a quanto avviene in tema di accertamento delle imposte sui redditi, laddove l’amministrazione finanziaria, nel procedere alla ricostruzione del reddito del contribuente, può legittimamente utilizzare i dati derivanti da movimenti bancari relativi a conti correnti intestati a terzi, purché fornisca in giudizio la prova, anche presuntiva, che detti movimenti bancari siano in realtà attribuibili al contribuente, così, in tema di attribuzione dell’assegno divorzile in favore del coniuge economicamente debole, la delega a operare sui conti correnti e sui dossier titoli intestati al figlio, titolare di un patrimonio mobiliare importante tenuto conto dell’età e dell’epoca di inizio dell’attività lavorativa, fa presumere, in capo al genitore richiedente l’assegno, la titolarità di disponibilità economiche indirettamente allo stesso riconducibili, che concretizzano una situazione del tutto diversa da quella effettivamente dichiarata. L’accertamento sull’effettiva titolarità sostanziale delle somme costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua e logica motivazione>>.

(massima di CEsare Fossati i Ondif)

Autonoma legittimazione del genitore convivente col figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente per ottenere l’assegno a favore di quest’ultimo

Cass. sez. I , 4 giugno 2026 n. 17.797, rel. Reggiani:

<<In materia di mantenimento del figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, trattandosi di diritti autonomi e concorrenti, con la conseguenza che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall’altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest’ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, l’inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere>>.

(massima di CEsare Fossati in Ondif)

Progetto di restauro architettonico reso al Comune, il quale però non lo paga e lo (ri)fa in proprio: il Tribunale di Napoli ravvisa autoralità e contraffazione

Boscariol Roberto segnala su Altalex/Wolters Kluwer un interessante sentenza Trib Napoli, presente inOne Legale, sez. specializ. ni materia di impresa, Pres. e rel. Leonardo Pica, 21.04.2026 n. 6467 tra un progettista e il comue diMontoro AV.

I passaggi più interessanti :

  1. la creatività in questo tipo di opere:
  2. le caratteristiche progettuali che hanno fatto ravvisare contraffazione parziale;
  3. sopratutto, la disapplicazione dell’art. 11 c.1 l. aut. E’ il punto realmente interssante, che qui riproduco:

<<Anzitutto, va precisato che, anche nel caso in cui i diritti di utilizzazione economica spettassero al committente pubblico ex art. 11 L. n. 633 del 1941 cit., l’autore conserva il diritto morale inalienabile di rivendicare la paternità dell’opera (che consiste non soltanto in quello di impedire l’altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l’autore dell’opera: Cass. n. 18220/2019). Pertanto, nel caso di specie, il fatto che i tecnici comunali abbiano firmato elaborati contenenti le medesime ipotesi congetturali del P., senza citarne la fonte, configura quantomeno una violazione del diritto morale d’autore.
Peraltro, nella specie neanche può ritenersi che, ai sensi dell’ art. 11 L. n. 633 del 1941 cit., i diritti di utilizzazione economica spettino al Comune.
In primo luogo, avuto riguardo al tenore letterale della norma citata, secondo cui l’opera deve essere stata creata “a spese” dell’ente, risulta dirimente – contrariamente a quanto opinato dal Comune – la circostanza (incontroversa) del mancato pagamento del compenso per il progetto di cui è causa, mancando il presupposto (la creazione “a spese” dell’ente) per l’operatività dell’art. 11 L. n. 633 del 1941 cit. e per l’acquisizione della titolarità dei diritti.
Inoltre, neanche va trascurato che non vi è in atti il contratto d’opera professionale (per il quale, come ben noto, è prescritta la forma scritta ad substantiam), per cui anche sotto questo profilo non può ritenersi che il Comune sia divenuto titolare dei diritti economici per effetto del rapporto di committenza. Invero, sia che si ritenga che, ai sensi dell’art. 11 L. n. 633 del 1941 cit., i diritti spettino all’ente a titolo originario per effetto della realizzazione dell’opera, a seguito di attività creativa effettuata in esecuzione di un contratto d’opera concluso con l’autore (cfr. Cass. n. 18633/2017), sia che si ritenga (come pare peraltro preferibile) che il diritto del committente abbia natura derivativa e che sia un effetto naturale del contratto (cfr. Cass. n. 3439/1982), la soluzione non muta, nel senso che, in assenza di un contratto scritto tra l’Amministrazione e il professionista, la fattispecie risulta, in un caso, priva del presupposto fondante e, nell’altro, non perfezionata.
In definitiva, nella specie non può ritenersi che sia avvenuta l’acquisizione del diritto d’autore sull’opera de quo al patrimonio del Comune, in quanto l’ente non acquista automaticamente i diritti per il solo fatto di aver richiesto l’opera, occorrendo la prova della stipula del contratto scritto e del fatto che il rapporto sia stato adempiuto (ossia che l’opera è stata creata per suo conto e spese)>>.

Pressioni significative sul testatore fragile, tra captatio benevolentiae, dolo e violenza tra annullabilità per incapacità e indegnità a succedere

Cass. sez. II, 01/05/2026 n. 12.238, rel. Fortunato:

Sul primo tema:

<<La Corte di merito ha spiegato che le condizioni mediche della de cuius, sebbene caratterizzate da molteplici patologie legate anche all’età, non erano tali da aver determinato una condizione di totale annullamento della capacità di intendere e di volere, sostenendo che non è possibile escludere che gravi patologie cliniche possano causare stati confusionali e alterazioni dello stato di coscienza, ma anche che tali fattori non erano così gravi da aver cagionato la perdita della capacità di intendere e di volere.

Non era stato refertato alcun disturbo della coscienza ed anzi la de cuius era apparsa in condizioni vigili, collaborative, era orientata e con linguaggio normale.

Era invece sopravvenuto, dopo la redazione del testamento, un disturbo dello stato di coscienza verosimilmente collegato all’agitazione psicomotoria con vomito ematico, ma non al momento dell’atto, sebbene a distanza di poche ore.

Il relativo accertamento investe il giudizio di fatto, che resta incensurabile poiché adeguatamente motivato.

La sentenza ha certamente escluso uno stato di incapacità permanente e la circostanza che, nella mattinata del 29 Gennaio 2012, la testatrice non fosse in condizioni di autodeterminarsi e non potesse testare era circostanza di cui la parte avrebbe dovuto fornire puntuale dimostrazione, essendo emersa una condizione di alterazione dello stato mentale a distanza di ore dal testamento; né risulta che tale patologia da cui era affetta la de cuius fosse tale da manifestarsi entro un più lungo arco temporale con una sintomatologia incidente sulle capacità mentali.

Lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, per cui spetta a chi impugna il testamento dimostrare la incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da una patologia totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass. in. 3934/2018).

Anche in caso di infermità intermittente o ricorrente, allorché si alternino periodi di capacità e di incapacità, non opera alcuna presunzione e la prova dell’incapacità deve essere data da chi impugna il testamento (Cass. n. 25053/2018).>>

Sul secondo tema:

<<5. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 463, n. 5 c.c., per aver la sentenza negato che Ca.Ro. e Ar.Gi. fossero indegni a succedere pur avendo incaricato un notaio di redigere il testamento a poche ore dal decesso della testatrice.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha stabilito che, sebbene la testatrice fosse affetta da molteplici patologie, non vi era prova che fosse stata dolosamente indotta a testare o che versasse in condizioni di incapacità, evidenziando anzi che il coinvolgimento del notaio era volto proprio a consentire alla de cuius di esprimere una volontà genuina, posta anche l’insussistenza di una causa di esclusione dell’incapacità.

Avendo la de cuius disposto in condizioni di capacità, è in radice esclusa l’esistenza di una causa di indegnità.

D’altronde, ai fini della sussistenza dell’indegnità a succedere di cui all’art. 463 n. 4 c.c., mentre la violenza morale consiste nella coartazione psichica diretta del testatore, sì che questi manifesti una volontà diversa da quella effettiva, per la sussistenza della captazione, che deve essere configurata come il dolus malus causa dans trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario, non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore tramite sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti, i quali, valutati in relazione all’età, alle condizioni psichiche e allo stato di salute del de cuius, siano idonei ad ingannarlo e ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificiosamente e subdolamente deviato (Cass. 5209/1986; Cass. 2122/1991; Cass. 26258/2008)>>.

Due testamenti contemporanei davanti al medesimo notaio non sono congiuntivi ex art. 589 cc, ma attuare un patto successorio

Cass. sez. II, 11/06/2026 n. 19.295, rel. Fortunato:

Il fatto storico e processuale:

<<La Corte di appello ha tenuto conto delle circostanze di fatto indicate in ricorso, evidenziando che i due testamenti erano stati redatti lo stesso giorno, dinanzi allo stesso notaio e che i coniugi, con schede separate, si erano nominati reciprocamente eredi; ha, tuttavia, motivatamente escluso che le due diverse disposizioni fossero attuazione di un patto successorio tra i disponenti>>.

La valutazione della SC:

<<L’invalidità dei testamenti congiunti (art. 589 c.c.) si configura se le disposizioni sono contenute in unico documento, mentre quelli reciproci contenuti in atti distinti possono esser dichiarati nulli se si provi l’esistenza di un accordo tra i testatori (Cass. 5508/2012).

Ai fini della configurazione di un patto successorio vietato, è necessario che le parti abbiano costituito un vincolo giuridico con la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta (cfr. da ultimo, Cass. 14110/2021; già in tal senso Cass. 1683/1995; Cass. 2404/1971). L’art. 485 c.c., che mira a salvaguardare il principio – di ordine pubblico – secondo cui la successione mortis causa può essere disciplinata, oltre che dalla legge, solo dal testamento (cd. tipicità degli atti mortis causa) e a tutelare la libertà testamentaria fino alla morte del disponente, postula un obbligo giuridico nascente dalla convenzione che abbia avuto la specifica finalità di regolare una successione non ancora aperta (Cass. 1683/1995; Cass. 2404/1971).

Il patto successorio, nella forma del patto istitutivo, consta di un accordo che abbia di per sé i requisiti di una valida e irrevocabile fonte di obbligazione e che sia da considerare nullo solamente per il fatto di porsi in contrasto con l’art 458 c.c. (Cass. 5693/1979; Cass. 1702/1972).

È esclusa la violazione della norma quando non intervenga tra le parti alcuna convenzione o la costituzione di un vincolo giuridico che venga a limitare la piena libertà del testatore (Cass. 5555/2022; Cass. 5870/2000).

È, dunque, vero che la validità dei testamenti simultanei, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 589 c.c., non esclude la loro possibile invalidità in relazione al loro eventuale porsi come atti esecutivi di un precedente accordo concluso dai testatori e avente per oggetto l’impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione per causa di morte (Cass. 18197/2020); tuttavia le circostanze di fatto asseritamente trascurate dal giudice di merito caratterizzano il testamento reciproco, ma non ne provano automaticamente l’illiceità (Cass. 2623/1982).

Nessuna di esse possiede i requisiti di gravità e concordanza necessari per dimostrare in via presuntiva l’esistenza di patto successorio: la relazione di coniugio e l’assenza di figlio non inducono a ravvisare necessariamente l’esistenza di un vincolo, reciprocamente assunto dai disponenti, a destinare in un certo modo le proprie sostanze, potendo risultare il frutto di una libera scelta; le modalità di redazione dei due testamenti dinanzi allo stesso notaio, lo stesso giorno e alla presenza degli stessi testamenti non apportano elementi decisivi contrari, neppure se valutati unitariamente alla precedenti circostanze, attenendo esclusivamente alle modalità esteriori di redazione degli atti, senza nulla significare riguardo alla ragioni che hanno indotto i coniugi ad attribuirsi reciprocamente le rispettive sostanze.>>

Ribadita la liquidazione con tabella “a punti”, anzichè “a forbice”, del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto

Cass. sez. III, 13/05/2026 n. 13.865, rel. Rossetti:

La censura sollevata:

<<Col secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 1226 c.c.. Nell’illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la Corte d’Appello ha scelto, per liquidare il danno non patrimoniale sofferto dai congiunti delle vittime, un criterio c.d. “a forbice” (un criterio, cioè, che preveda soltanto la liquidazione minima e quella massima, consentendo al giudice di stabilire quomodolibet il risarcimento all’interno dei suddetti estremi); che l’unico criterio equo ex art. 1226 c.c. per la liquidazione del danno in esame deve ritenersi quello c.d. “a punti” (un criterio, cioè, che stabilisca una unità di misura monetaria dell’intensità della sofferenza; attribuisca un punteggio alle più frequenti circostanze di cui tenere conto nella stima del danno; determini l’ammontare del risarcimento moltiplicando il valore dell’unità di misura per il punteggio totalizzato nel caso concreto)>>.

L’accoglimento della SC:

<<2.1. Il motivo è fondato.

Va premesso che la questione circa la preferibilità del criterio “a punti” di liquidazione del danno non patrimoniale, rispetto a quello “forbice”, fu prospettata dagli odierni ricorrenti già nell’atto d’appello (foglio 8 dell’appello proposto da DE.AN.; gli altri appelli sono identici).

Ciò posto, rileva il Collegio che questa Corte, con sentenza Cass. Sez. 3, 21/04/2021, n. 10579, ha stabilito che al fine di garantire sia un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, sia l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale causato dall’uccisione d’un congiunto deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. Alla luce di tale orientamento, cui la Corte ha già dato ed intende dare continuità, illegittimo è il criterio di liquidazione adottato dal Tribunale e confermato dalla Corte d’Appello>>.