Entrambe nel caso di obbligazioni solidali ad interesse esclusivo, solo il regresso in quelle ad interesse comune.
Così la analitica ricostruzione (nell’interesse della legge ex art. 363.3 cpc) di Cass,. sez. III, 29/05/2026 n. 16.835 rel Spaziani, di cui riporto i passaggi finali:
<< 6.6. La conferma che l’oggetto della vicenda successoria della surrogazione comprende in primo luogo il diritto di credito ormai adempiuto (e solo in via conseguenziale le garanzie reali e personali che accedevano ad esso), implica la necessità di circoscrivere l’operatività dell’istituto alle obbligazioni solidali ad interesse esclusivo, escludendola con riguardo alle obbligazioni solidali ad interesse comune.
6.6.1. Nelle prime, infatti, come si è veduto (supra, Punti 6.4.1.a. e 6.4.1.b.), poiché l’obbligazione non si divide tra i diversi debitori, ma grava in via esclusiva su quello, tra essi, nel cui unico interesse è stata contratta (arg. ex art.1298 cod. civ.), il pagamento dell’intero debito da parte del condebitore si qualifica come adempimento di una obbligazione totalmente altrui.
Il solvens, pertanto, resta estraneo allo specifico rapporto obbligatorio vertente tra il condebitore (o i condebitori) e il creditore ed ha un interesse giuridicamente qualificato ad eseguire la prestazione sulla base di un titolo (distinto rispetto a quello originario) consistente, di volta in volta, nell’assunzione del debito altrui o in un titolo, contrattuale o legale, di garanzia, di assicurazione o di responsabilità per il fatto illecito commesso da altri.
Proprio l’estraneità del solvens al rapporto adempiuto quale rapporto obbligatorio totalmente altrui, consente all’atto di adempimento di produrre ad un tempo (secondo le modalità sopra evidenziate: Punto 6.4.2.c.) l’effetto estintivo relativo del debito (cui consegue la nascita, in capo all’adempiente, del diritto di regresso per l’intera prestazione eseguita) e l’effetto traslativo dello stesso (che, attraverso la vicenda successoria della surrogazione legale, “passa” dalla sfera giuridica del creditore soddisfatto in quella del debitore adempiente).
Nell’ambito delle obbligazioni ad interesse esclusivo, pertanto, non si ravvisa alcun ostacolo dogmatico all’operatività, unitamente al regresso, dell’istituto della surrogazione legale. In quanto l’adempimento concerne un debito totalmente altrui, esso, pur restando un atto non negoziale, è connotato, nondimeno, da una causa ulteriore rispetto a quella puramente estintiva, coincidente con l’interesse giuridicamente qualificato del solvens, la quale giustifica l’effetto di trasferimento, sulla sua sfera giuridica, del credito adempiuto e relativamente estinto.
Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito è legittimato, dunque, nell’ambito di una obbligazione solidale c.d. “asimmetrica”, ad agire verso il condebitore (o i condebitori) sia in regresso (chiedendo il rimborso dell’intera prestazione eseguita, nonché – nel caso di utilità dell’iniziativa esecutiva preceduta dal preavviso ai condebitori – delle spese necessarie ed utili sostenute e degli interessi pagati), sia in surrogazione (facendo valere le garanzie reali e personali che accedevano al credito nella cui titolarità è subentrato), soggiacendo ai relativi termini di prescrizione, eventualmente differenti, e alla diversa decorrenza, con possibilità, limitatamente al caso di azione in surrogazione, di fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art.1310, primo comma, cod. civ.
Non può pertanto condividersi la, pur autorevole, opinione dottrinale che esclude che il diritto di regresso possa sorgere a seguito dell’adempimento di una obbligazione solidale ad interesse esclusivo, sull’assunto che esso presupporrebbe la circostanza che il gruppo dei debitori sia unito da un “interesse comune”, nonché, quindi, la “divisione”, tra di loro, dell’obbligazione, ai sensi dell’art.1298 cod. civ.
Si è visto, infatti (Supra, Punto 6.4.1.a.), che l’art. 1298 cod. civ. disciplina, non già il momento funzionale dell’adempimento dell’obbligazione solidale (e dunque il regresso, che dell’adempimento costituisce l’effetto), bensì il momento strutturale della morfologia dell’obbligazione solidale passiva in relazione al lato interno, distinguendo, sotto tale profilo, le obbligazioni in cui il carico della prestazione si divide tra i debitori (perché contratte nell’interesse comune) e quelle in cui la prestazione resta interamente a carico di uno (o di taluni) di essi, perché contratte nel suo (o nel loro) interesse esclusivo.
La norma in esame pone quindi il fondamento positivo della configurazione dell’atto di adempimento quale pagamento di un debito parzialmente o totalmente altrui, secondo che la vicenda estintiva riguardi la prima o la seconda tipologia di obbligazioni solidali passive, ma non ne disciplina gli effetti, i quali vengono regolati interamente dall’art.1299 cod. civ.
Questa disposizione, a sua volta, nel prevedere il diritto di regresso quale effetto dell’adempimento totale del condebitore, non lo circoscrive alla tipologia delle obbligazioni solidali ad interesse comune, prevedendone invece espressamente l’operatività anche in quelle ad interesse esclusivo, mediante l’esplicita estensione, all’ipotesi dell’insolvenza del condebitore nel cui interesse esclusivo l’obbligazione è stata assunta, della regola secondo cui la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento (art.1299, secondo e terzo comma, cod. civ.).
6.6.2. Nelle obbligazioni solidali c.d. “paritetiche” (o ad interesse comune), ferma l’operatività del regresso, non trova invece spazio la surrogazione legale.
Il pagamento dell’intero debito da parte del condebitore – che si configura, in relazione a questa tipologia, come adempimento di un’obbligazione solo parzialmente altrui (Supra, Punto 6.4.1.a.) – non proviene, infatti, da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio plurisoggettivo e, per conseguenza, non unisce alla causa estintiva una causa ulteriore (coincidente con un interesse giuridicamente qualificato ad eseguire la prestazione sulla base di un titolo diverso da quello originario), atta a giustificare la produzione, oltre che di un effetto (relativamente) estintivo, anche di un (ulteriore) effetto di carattere traslativo.
Nell’ambito di una obbligazione solidale c.d. “paritetica”, il condebitore che ha eseguito l’intera prestazione può, dunque, recuperare presso i condebitori la parte di ciascuno di essi unicamente con l’azione di regresso, la quale, nell’ipotesi in cui si apprezzi l’utilità o la necessità dell’iniziativa esecutiva, lo legittima non solo a ripetere l’importo eccedente la propria quota, ma anche a chiedere il rimborso delle spese necessarie od utili con gli interessi dal giorno in cui le stesse sono state fatte (art.2031, primo comma, cod. civ.); venendo in considerazione un diritto nuovo e autonomo rispetto al credito originario, che sorge a seguito dell’avvenuto pagamento dell’intero debito (e che, nella solidarietà ex delicto, presuppone altresì l’accertamento giudiziale della responsabilità concorrente degli altri danneggianti), esso potrà essere esercitato nel termine ordinario decennale di prescrizione, con decorrenza dal giorno dell’adempimento (cfr., Supra, Punto 6.4.1.d.)>>.