Interessante Cass. sez. I, 01/08/2025 n. 22.219, rel. Falabella, circa il rapporto tra la pubblicità del deposito del bilancio, riportante la perdita del capitale sociale, e quella della dichiarazione di accertamento di scioglimento per capitale inferiore al minimo, ex art. 2485 co.1 cc
<<Nella sentenza impugnata l’inadempimento agli obblighi di accertare il verificarsi della causa di scioglimento (nella specie rappresentato dall’azzeramento del capitale) e di procedere alla relativa iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese è stato a ragione reputato sussistente nonostante i bilanci pubblicati attestassero la reale consistenza patrimoniale della società.
Agli amministratori compete infatti, per legge, l’obbligo di verificare periodicamente la situazione patrimoniale ed economica dell’ente e, in presenza di una diminuzione del capitale sociale al di sotto della soglia legale, cui non faccia seguito la delibera assembleare di riduzione e aumento del capitale stesso o la delibera di trasformazione della società (art. 2482-ter c.c.), ad essi compete “senza indugio” (art. 2485, comma 1, c.c.) di prendere atto della causa di scioglimento della società prevista dall’art. 2484, n. 4, c.c. e di darne pubblicità.
Questi obblighi non vengono meno per effetto della pubblicazione del bilancio, incombente che ha bensì una funzione informativa rispetto ai terzi, ma che non li surroga affatto. Gli obblighi di cui qui si discorre hanno natura ben diversa rispetto a quello di ostensione del bilancio, essendo diretti a dar conto del verificarsi del fatto produttivo dello scioglimento della società, e quindi dell’aprirsi di una fase che proietta la stessa verso l’attività liquidatoria e la successiva estinzione. Negare gli obblighi suddetti in presenza di un bilancio che documenta una perdita del patrimonio al di sotto del minimo legale equivale a privare di rilievo l’attività accertativa e pubblicitaria che incombe, per legge, agli amministratori: attività che, nel disegno normativo, sono funzionali a conferire evidenza giuridica al mutamento di stato della società, tanto che, come si è visto, è dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della causa di scioglimento della società che detto scioglimento ha effetto. La disciplina in esame si preoccupa dunque di fornire un quadro conoscitivo più avanzato rispetto a quello offerto dal bilancio: l’iscrizione nel registro delle imprese che fa seguito all’accertamento della causa di scioglimento consente, in particolare, ai terzi di avere immediata percezione della mutata condizione della società, così da permettere loro di valutare con piena consapevolezza l’opportunità di intrattenere rapporti con essa.
Né conta che dal bilancio di esercizio il terzo possa ricavare il dato della riduzione del capitale al di sotto del limite legale: l’accertamento della relativa causa di scioglimento è rimessa all’amministratore, che deve poi assicurarne la pubblicità con l’iscrizione nel registro delle imprese. Il legislatore non si cura, del resto, di escludere o di differenziare gli obblighi che, a norma dell’art. 2484, comma 3, c.c., gravano sugli amministratori, attribuendo un qualche rilievo all’obiettiva non controvertibilità di particolari situazioni giuridiche che assurgono a causa di scioglimento della società; tant’è che, ad esempio, l’art. 2484, comma 1, n. 1), c.c. fa dipendere gli effetti dello scioglimento dall’assolvimento dei richiamati incombenti nell’ipotesi di decorso del termine: situazione, quest’ultima, in costanza della quale l’attività degli amministratori si riduce alla mera ricognizione del dato temporale a fronte della disposizione dell’atto costituivo che programma la durata della società.
In conclusione, gli obblighi degli amministratori di accertare, da un lato, la causa di scioglimento della società determinata dalla perdita del capitale sociale al di sotto del limite legale e di darne, dall’altro, pubblicità attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese non sono esclusi dal deposito di un bilancio che dia ragione della perdita, sicché gli stessi amministratori rispondono dell’omissione relativa all’adempimento dei detti obblighi anche ove il deposito in questione abbia avuto luogo.
9. – L’ipotetica omessa consultazione del bilancio di esercizio di Finimmobilia da parte della società Mo.Gi. non può allora incidere sulla responsabilità degli amministratori per l’assenza dell’accertamento e della rappresentazione, col mezzo pubblicitario prescritto, della causa di scioglimento della società discendente dalla perdita del capitale sociale.>>
Il giudizio delle SC è esatto: l’efficacia informativa circa lo stato di scioglimento è assai diverso nei due casi.
Per poi aggiungere (ma è un’ovvietò, e un obiter dictum):
<<10. – Men che meno, in presenza della detta causa di scioglimento, la pubblicazione del bilancio può esimere dall’ulteriore obbligo, gravante sugli amministratori, di astenersi dal compimento di atti che eccedano il fine della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale: è del tutto chiaro, infatti, che l’obbligo pubblicitario che riguarda il bilancio di esercizio non ha attinenza alcuna con un obbligo di condotta gestionale, quale appunto quello previsto dall’art. 2486, comma 2, c.c.>>
