Il deposito del bilancio, esibente la perdita del capitale, non esime gli amministratori dal depositare la dichiarazione di accertamento di scioglimento per il medesimo motivo

Interessante Cass. sez. I, 01/08/2025 n. 22.219, rel. Falabella, circa il rapporto tra la pubblicità del deposito del bilancio, riportante la perdita del capitale sociale, e quella della dichiarazione di accertamento di scioglimento per capitale inferiore al minimo, ex art. 2485 co.1 cc

<<Nella sentenza impugnata l’inadempimento agli obblighi di accertare il verificarsi della causa di scioglimento (nella specie rappresentato dall’azzeramento del capitale) e di procedere alla relativa iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese è stato a ragione reputato sussistente nonostante i bilanci pubblicati attestassero la reale consistenza patrimoniale della società.

Agli amministratori compete infatti, per legge, l’obbligo di verificare periodicamente la situazione patrimoniale ed economica dell’ente e, in presenza di una diminuzione del capitale sociale al di sotto della soglia legale, cui non faccia seguito la delibera assembleare di riduzione e aumento del capitale stesso o la delibera di trasformazione della società (art. 2482-ter c.c.), ad essi compete “senza indugio” (art. 2485, comma 1, c.c.) di prendere atto della causa di scioglimento della società prevista dall’art. 2484, n. 4, c.c. e di darne pubblicità.

Questi obblighi non vengono meno per effetto della pubblicazione del bilancio, incombente che ha bensì una funzione informativa rispetto ai terzi, ma che non li surroga affatto. Gli obblighi di cui qui si discorre hanno natura ben diversa rispetto a quello di ostensione del bilancio, essendo diretti a dar conto del verificarsi del fatto produttivo dello scioglimento della società, e quindi dell’aprirsi di una fase che proietta la stessa verso l’attività liquidatoria e la successiva estinzione. Negare gli obblighi suddetti in presenza di un bilancio che documenta una perdita del patrimonio al di sotto del minimo legale equivale a privare di rilievo l’attività accertativa e pubblicitaria che incombe, per legge, agli amministratori: attività che, nel disegno normativo, sono funzionali a conferire evidenza giuridica al mutamento di stato della società, tanto che, come si è visto, è dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della causa di scioglimento della società che detto scioglimento ha effetto. La disciplina in esame si preoccupa dunque di fornire un quadro conoscitivo più avanzato rispetto a quello offerto dal bilancio: l’iscrizione nel registro delle imprese che fa seguito all’accertamento della causa di scioglimento consente, in particolare, ai terzi di avere immediata percezione della mutata condizione della società, così da permettere loro di valutare con piena consapevolezza l’opportunità di intrattenere rapporti con essa.

Né conta che dal bilancio di esercizio il terzo possa ricavare il dato della riduzione del capitale al di sotto del limite legale: l’accertamento della relativa causa di scioglimento è rimessa all’amministratore, che deve poi assicurarne la pubblicità con l’iscrizione nel registro delle imprese. Il legislatore non si cura, del resto, di escludere o di differenziare gli obblighi che, a norma dell’art. 2484, comma 3, c.c., gravano sugli amministratori, attribuendo un qualche rilievo all’obiettiva non controvertibilità di particolari situazioni giuridiche che assurgono a causa di scioglimento della società; tant’è che, ad esempio, l’art. 2484, comma 1, n. 1), c.c. fa dipendere gli effetti dello scioglimento dall’assolvimento dei richiamati incombenti nell’ipotesi di decorso del termine: situazione, quest’ultima, in costanza della quale l’attività degli amministratori si riduce alla mera ricognizione del dato temporale a fronte della disposizione dell’atto costituivo che programma la durata della società.

In conclusione, gli obblighi degli amministratori di accertare, da un lato, la causa di scioglimento della società determinata dalla perdita del capitale sociale al di sotto del limite legale e di darne, dall’altro, pubblicità attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese non sono esclusi dal deposito di un bilancio che dia ragione della perdita, sicché gli stessi amministratori rispondono dell’omissione relativa all’adempimento dei detti obblighi anche ove il deposito in questione abbia avuto luogo.

9. – L’ipotetica omessa consultazione del bilancio di esercizio di Finimmobilia da parte della società Mo.Gi. non può allora incidere sulla responsabilità degli amministratori per l’assenza dell’accertamento e della rappresentazione, col mezzo pubblicitario prescritto, della causa di scioglimento della società discendente dalla perdita del capitale sociale.>>

Il giudizio delle SC è esatto: l’efficacia informativa circa lo stato di scioglimento è assai diverso nei due casi.

Per poi aggiungere (ma è un’ovvietò, e un obiter dictum):

<<10. – Men che meno, in presenza della detta causa di scioglimento, la pubblicazione del bilancio può esimere dall’ulteriore obbligo, gravante sugli amministratori, di astenersi dal compimento di atti che eccedano il fine della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale: è del tutto chiaro, infatti, che l’obbligo pubblicitario che riguarda il bilancio di esercizio non ha attinenza alcuna con un obbligo di condotta gestionale, quale appunto quello previsto dall’art. 2486, comma 2, c.c.>>

L’annotazione della sentenza di simulazione della compravendita prevale sulla successiva trascrizione del fallimento dell’acquirente, anche se non era stata trascritta la relativa domanda giudiziale (ed inoltre la nota non necessariamente deve contenere l’esatta indicazione di tutti gli immobili)

Cass. sez. I, 22/07/2025 n. 20.736, rel. Fidanzia, pone i segg principi di diritto:

<<1) L’annotazione, a norma dell’art. 2655 c.c., della sentenza di declaratoria di simulazione, pur costituendo una formalità accessoria alla trascrizione dell’atto a margine del quale viene eseguita, svolge una equipollente funzione dichiarativa – e non di mera pubblicità-notizia – rendendo la sentenza annotata a margine dell’atto trascritto opponibile ai terzi, mentre l’eventuale previa trascrizione della relativa domanda giudiziale assolve ad una diversa funzione prenotativa dello stesso effetto.

2) Affinché l’annotazione della sentenza svolga la predetta funzione pubblicitaria è necessario che la relativa nota sia redatta osservando le norme che disciplinano la nota di trascrizione, pur con le specificità peculiari derivanti dalla natura accessoria della formalità in oggetto, con la conseguenza che non è richiesta ai fini costitutivi dell’atto la descrizione dei beni, se non allo scopo eventuale di restringere e limitare l’efficacia della vicenda demolitiva dell’atto trascritto solo ad alcuni beni rispetto a quelli precedentemente oggetto di trasferimento>>.

La distanza dalla veduta va rispettata pur se questa è urbanisticamente irregolare

Cass. sez. II, 25/09/2025 n. 26.144, rel. Mondini:

<<L’art. 907 c.c. prevede che “Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell’art. 905. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia”.

La facoltà del proprietario di un immobile di aprire direttamente vedute sul fondo confinante, a norma dell’art. 905 c.c., integra un’estrinsecazione del diritto dominicale, la quale può subire limitazioni od affievolimenti nei rapporti con l’amministrazione, in relazione ad esigenze pubblicistiche, ma mantiene natura e consistenza di diritto soggettivo nei rapporti fra privati.

Il distacco previsto dall’art. 907 cod. civ a carico del fondo su cui si esercita una veduta opera sia che le vedute siano state aperte “jure servitutis” sia che vengano esercitate “jure proprietatis” (tra molte, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 45 del 07/01/1992; Cass. 2952/1981).

Erroneamente la Corte di Appello ha dato rilievo al fatto che la finestra è stata aperta in assenza di “autorizzazioni” posto che gli atti amministrativi relativi all’attività edilizia riguardano i rapporti tra privato e amministrazione e non incidono sui rapporti di vicinato, che sono regolati dal diritto privato. Pertanto, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di Appello, non può essere negato il diritto all’osservanza della distanza di cui all’art. 907 c.c. per il fatto che la veduta rispetto alla quale viene lamentata l’inosservanza del distacco sia, “dal punto di vista urbanistico non regolare”.

Il presupposto logico-giuridico dell’attuazione della disciplina della distanza delle costruzioni dalle vedute di cui all’art. 907 c.c. è l’anteriorità (dell’acquisto) del diritto alla veduta sul fondo vicino rispetto all’esercizio, da parte del proprietario di quest’ultimo, della facoltà di costruire>>.

Assicurazione sulla vita a favore di terzo e designazione di quest’ultimo in due fasi

Interessante decisione da Cass. sez. III, 12/09/2025 n. 25.121, rel. Guizzi.

In sede di stipula assicurativa ex art. 1920 cc il beneficiario era indidivuato negli <gli eredi testamentari> ; poi in sede di testamento pubblico erano stati attribuiti ad uno solo degli eredi <tutti i suoi “restanti risparmi, in qualunque modo investiti”>.

Si tratta di revoca o di mera precisazione del beneficiario? La seconda, per la SC.:

<<Quando il contratto di assicurazione sulla vita designa genericamente gli eredi testamentari quali beneficiari, la successiva attribuzione per testamento di “tutti i risparmi comunque investiti” a favore di un determinato coerede equivale a designazione del beneficiario ex art. 1920, comma 2, c.c., e non integra di per sé revoca ai sensi dell’art. 1921 c.c.; l’interpretazione della volontà testamentaria e della correlata specificazione è accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e plausibile.>> (massima da De Jure).

Assegnazione della casa familiare in presenza di minore (nato fuori dal matrimonio)

Cass . sez. I, 16/09/2025 n. 25.403, rel. Tricomi:

<<3.4.- Va rammentato che, in materia di assegnazione della casa familiare rileva il principio secondo il quale il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, come si ricava dall’art. 337 sexies cod. civ.; è pacifico che ciò riguarda sia i figli nati dalla relazione matrimoniale che fuori di essa. Il giudice chiamato a fissare la regolamentazione a seguito della crisi familiare, nel decidere se assegnare la casa coniugale, deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore a beneficiare dell’abitazione in cui quest’ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita (che, in quanto tale, è proiezione nello spazio della sua identità all’interno di uno specifico contesto ambientale e sociale), salvo situazioni eccezionali (Cass. n. 4816/2009; Cass. n. 14553/2011; Cass. n. 23501/2023).

La Corte ha chiarito poi che la destinazione impressa all’immobile che sia stato l’habitat domestico del minore non può essere esclusa solo perché detto minore è stato condotto altrove in quanto è decisivo accertare la ragione dell’allontanamento onde verificare se esso sia avvenuto solo temporaneamente o in via definitiva; la qualificazione giuridica di un immobile come “casa familiare”, postula che, prima del conflitto familiare, vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dello stesso da parte del nucleo costituito da genitori e figli, che la destinazione suddetta sia stata impressa dalle parti non solo in astratto ma anche in concreto, mediante la loro convivenza nell’immobile (Cass. n. 24754/2025, in motivazione; Cass. n. 3331/2016). Ed in applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha già affermato che per l’immobile, pacificamente riconosciuto dalle parti quale casa familiare, in vista della nascita della minore che lì ha sempre vissuto fino all’inizio della crisi familiare, debba escludersi la rilevanza, al fine del mutamento di una siffatta destinazione, del temporaneo allontanamento dall’abitazione per il contrasto tra loro insorto dopo la nascita. Tale l’allontanamento non può ritenersi definitivo quando sia da ascrivere ai contrasti insorti tra i genitori poiché in tal caso la scelta operata in attesa delle determinazioni del giudice non è tale da consentire di escludere che l’immobile sia ancora la casa familiare (Cass. n. 27907/2021; Cass. n. 32231/2018)>>.

Interpretazione del brevetto e dovere del giudice di compierla d’ufficio

Cass. sez. I, 25/06/2025 n. 17.134, rel. Catallozzi:

<<- l’individuazione dell’ambito di protezione del brevetto deve, dunque, muovere dal testo delle rivendicazioni, le quali vanno interpretate avendo riguardo anche alla descrizione e ai disegni quali strumenti esplicativi (cfr. Corte di appello del Tribunale dei brevetti europei, sentenza del 26 febbraio 2024, UPC-CoA-335/2023);

– in coerenza con tale principio è stato affermato, anche con riferimento ai brevetti nazionali, che la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale, pur non potendo in alcun modo determinare l’ambito della tutela concessa dal brevetto laddove questo sia del tutto generico con riferimento all’indicazione dei limiti della protezione, possono essere utilizzati al fine di chiarire e interpretare la rivendicazione, in particolare nei casi in cui tali strumenti, nel circostanziare la struttura di una certa caratteristica del trovato, consentono di puntualizzare, in funzione limitativa, l’oggetto della rivendicazione stessa (cfr. Cass. 1 febbraio 2023, n. 3013; Cass. 4 settembre 2019, n. 22079; Cass. 5 marzo 2019, n. 6373);

– l’interpretazione del testo brevettuale, da condursi secondo la lente del tecnico medio del ramo e delle conoscenze generali delle quali dispone e secondo criteri identici sia nei giudizi di validità sia in quelli di contraffazione, spetta al giudice e, avendo a oggetto l’accertamento della sussistenza e dell’ampiezza di diritti, non richiede una specifica allegazione o prova del titolare del brevetto;

– ne consegue che il giudice deve procedere autonomamente alla individuazione sia del problema tecnico che la soluzione inventiva oggetto del brevetto mira a risolvere, sia delle singole caratteristiche che contraddistinguono tale soluzione inventiva;

– una siffatta conclusione, che nega alcun onere specifico di allegazione e di prova per il destinatario di una domanda o eccezione di nullità del brevetto, trova riscontro [nella] presunzione di validità che, ai sensi dell’art. 121, primo comma, c.p.i., assiste i titoli di proprietà industriale, in forza della quale, salvo il caso di decadenza per non uso, l’onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo;

– la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi in quanto ha posto a carico del titolare del brevetto uno specifico onere di allegazione del problema tecnico, comprensivo della indicazione del passaggio del testo brevettuale che lo rivelerebbe, che non gravava sul medesimo, atteso che l’individuazione di tale problema tecnico andava, invece, compiuta in via indipendente dal giudice alla luce della documentazione brevettuale agli atti e alle conoscenze della persona esperta del ramo;>>

Controllo datoriale di email del lavoratore da account privato ma inserite sul pc aziendale

Cass. sez. lav., 29/08/2025 n. 24.204, rel. Cinque:

<<10. I dati di fatto da cui partire sono quelli evidenziati nella gravata sentenza (pag. 18, cpv. 1, 2 e 3), ove è stato specificato che la posta acquisita dal datore di lavoro proveniva da account personali, sebbene inseriti sul server aziendale [non è chiaro come, sarebbe stato meglio precisarlo (prob l’avrà fatto il 1° giudice): le ha scaricate in locale in un un client di posta nel pc datoriale? Si legge che i dipendenti l’hanno negato, ma magari su altro client:  cioè diverso da quello usato per mail aziendali ma pur sempre sui server aziendali], per accedere ai quali occorreva una p.w. e che le indagini compiute dalla società erano state espletate nel maggio 2014, quando tutti i dipendenti coinvolti avevano già rassegnato le proprie dimissioni (ricorso per cassazione, pag. 7 punto 2.4).

11. La Corte territoriale, pertanto, in tale contesto fattuale, ha correttamente applicato i principi di cui alla sentenza della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (cfr. Grande Camera, sentenza 5 settembre 2017, ricorso n. 61496/08, Barbalescu) ove, partendo dai concetti di “vita privata” (punto 71. “La Corte ritiene che la nozione di “vita privata” possa comprendere le attività professionali (si vedano Fernández Martínez c. Spagna (GC), n. 56030/07, par. 110, CEDU 2014 (estratti), e Oleksandr Volkov c. Ucraina, n. 21722/11, parr. 165-66, CEDU 2013), o le attività che hanno luogo in un contesto pubblico (si veda Von Hannover c. Germania (n. 2) (GC), nn. 40660/08 e 60641/08, par. 95, CEDU 2012). Le limitazioni alla vita professionale di una persona possono rientrare nell’articolo 8 se hanno ripercussioni sulle modalità con cui la stessa costruisce la sua identità sociale mediante lo sviluppo di rapporti con gli altri. A tale riguardo deve essere rilevato che per la maggior parte delle persone la vita lavorativa rappresenta una significativa, se non la più importante, possibilità di sviluppare rapporti con il mondo esterno (si veda Niemietz, sopra citata, par. 29)” e di “corrispondenza” (punto 72. “Inoltre, in ordine alla nozione di “corrispondenza”, deve essere osservato che nella formulazione dell’articolo 8 tale termine non è qualificato da un aggettivo, a differenza del termine “vita”. E in realtà la Corte ha già ritenuto che, nell’ambito della corrispondenza svolta mediante telefonate, non debba essere effettuata alcuna qualificazione di tale tipo. In diverse cause concernenti la corrispondenza con un avvocato non ha neanche previsto la possibilità dell’inapplicabilità dell’articolo 8 in ragione del carattere professionale della corrispondenza (si veda Niemietz, sopra citata, par. 32, con ulteriori riferimenti). Ha inoltre ritenuto che le conversazioni telefoniche siano comprese nella nozione di “vita privata” e di “corrispondenza” di cui all’articolo 8 (si veda Roman Zakharov c. Russia (GC), n. 47143/06, par. 173, CEDU 2015). In linea di massima, ciò vale anche per le telefonate effettuate o ricevute nei locali dell’impresa (si veda Halford, sopra citata, par. 44, e Amann c. Svizzera (GC), n. 27798/95, par. 44, CEDU 2000 II). Si applica lo stesso principio alle e-mail inviate dal luogo di lavoro, che godono di analoga tutela ai sensi dell’articolo 8, così come le informazioni tratte dal controllo dell’utilizzo di internet da parte di una persona (si veda Copland, sopra citata, par. 41 in fine)”, è stato affermato che le comunicazioni trasmesse dai locali dell’impresa nonché dal domicilio di una persona possono essere comprese nella nozione di “vita privata” e di “corrispondenza” di cui all’articolo 8 della Convenzione (si vedano Halford, sopra citata, par. 44; e Copland, sopra citata, par. 41).

12. In modo esatto i giudici di seconde cure hanno tenuto conto anche dei criteri fissati dalla pronuncia suddetta in tema di rispetto dei principi della finalità legittima (il controllo nelle sue varie forme deve essere giustificato da gravi motivi), della proporzionalità (il datore di lavoro deve scegliere, nei limiti del possibile, tra le varie forme e modalità di adeguato controllo – ad es. sul flusso di comunicazioni o sul loro contenuto; con predeterminazione dei tempi di durata; etc. -, quelle meno intrusive) e della preventiva dettagliata informazione ai dipendenti sulle possibilità, forme e modalità del controllo, in modo tale che, in ossequio alla necessità di contemperare le esigenze datoriali di controllo con quelle di tutela della privacy del dipendente, non è stata ritenuta consentita un’attività di controllo massivo, mentre sono state considerate indispensabili le opportune informative in merito alla possibile attività di controllo, con esclusione, in tale ottica, di controlli preventivi proprio perché si esulerebbe dal piano “difensivo”.

13. Su tali questioni, le valutazioni della Corte di appello, in tema di ritenuta illegittimità dei controlli, costituiscono accertamenti di fatto, conformi ai principi di diritto sopra evidenziati e adeguatamente motivati e, pertanto, insindacabili in sede di legittimità.

14. Avendo riguardo al tempo di commissione dei fatti (2013) e alla circostanza che i controlli sono stati effettuati allorquando i dipendenti non erano più in servizio presso la società, poi, le statuizioni della Corte territoriale, anche in relazione ad una eventuale asserita equiparazione degli account dei lavoratori a quelli aziendali, sono in linea con i precedenti di questa Corte che, in tema di tutela della riservatezza nello svolgimento del rapporto di lavoro, ha precisato che sono illegittime la conservazione e la categorizzazione dei dati personali dei dipendenti, relativi alla navigazione in Internet, all’utilizzo della posta elettronica ed alle utenze telefoniche da essi chiamate, acquisiti dal datore di lavoro – benché affidatario di compiti di rilievo pubblicistico – attraverso impianti e sistemi di controllo la cui installazione sia avvenuta senza il positivo esperimento delle procedure di cui all’art. 4, comma 2, della L. n. 300 del 1970 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 151 del 2015 vigente ratione temporis), applicabili anche ai controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori quando comportino la possibilità di verifica a distanza dell’attività di questi ultimi, ed in assenza dell’acquisizione del consenso individuale e del rilascio delle informative previste dal D.Lgs. n. 196 del 2003. Il trattamento di quei dati si traduce, infatti, nella violazione dell’art. 8 della menzionata legge, che vieta lo svolgimento di indagini sulle opinioni e sulla vita personale del lavoratore, anche se le informazioni raccolte non siano in concreto utilizzate (Cass. n. 18302/2016).

15. La Corte distrettuale ha, invero, specificato che, oltre ad avere i dipendenti precisato che non avevano impostato alcuna opzione per ricevere le mail personali sul medesimo applicativo di posta elettronica utilizzato sul pc aziendale e di non avere concesso alcuna autorizzazione, la società non aveva dimostrato di avere impartito specifiche disposizioni finalizzate a regolamentare le modalità di controllo e/o di duplicazione della corrispondenza dei lavoratori [il punto più importante: massima attenzione nella redazione di un  regolamento all’uopo]

16. Quanto, infine, alla valutazione operata dal GIP del Tribunale di Milano, che ha disposto l’archiviazione, con provvedimento del 20.10.2020, sulla condotta di H2A, deve osservarsi che, a prescindere dalla irrilevanza delle interferenze svolte relativamente agli stessi fatti in ambito di processo civile e penale essendo venuta meno la cd. pregiudizialità penale, in sede di legittimità questa Corte ha, invece, precisato che, nel caso di accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da “password”, è configurabile il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico che concorre con quello di violazione di corrispondenza, in relazione all’acquisizione del contenuto delle “mail” custodite nell’archivio, e con il delitto di danneggiamento di dati informatici, nel caso in cui all’abusiva modificazione delle credenziali d’accesso consegua l’inutilizzabilità della casella di posta da parte del titolare (Cass. pen. n. 18284/2019)>>.

Il Tribunale di Milano sulle Ferrari: i) il marchio sui modellini non è confondibile con il marchio originale; ii) le Ferrari sono così belle che (due di esse) sono sì proteggibili col copyright come design, ma sono al tempo stesso nulle come marchio di forma, dando un “valore sostanziale” al prodotto

Trib. Milano 14.02.2024 1796/2024, RG 54659/2018, rel. Carnì  :

<<Nel caso in esame, il rischio di confusione è da escludersi, poiché l’apposizione ben visibile del  marchio CMC prima del nome del modello Ferrari riprodotto in scala (cfr. all. 46 e 48 fasc. attrice), accompagnata nelle brochure illustrative dal legal disclaimer di CMC in cui si precisa che l’uso del marchio del fabbricante è a mero scopo di riferimento e non allude in alcun modo all’esistenza di un collegamento di CMC con Ferrari (cfr. all. 20 fasc. attrice), è tale da escludere –
con riferimento al consumatore medio e, a maggior ragione, al pubblico di collezionisti a cui CMC si rivolge – qualsiasi dubbio circa la provenienza del modellino pubblicizzato e commercializzato da CMC con il proprio marchio di produttore di autovetture in miniatura. (…)

Tali considerazioni sono dunque indicative della sussistenza di una forma che dà valore sostanziale al prodotto e che, come tale, impedisce l’applicabilità della tutela come marchio di impresa ai sensi dell’art. 9 c.p.i.
Pertanto, fatto salvo il divieto contrattuale di utilizzo dei marchi Ferrari e di produzione e commercializzazione dei modellini oggetto del cessato contratto di licenza fra le parti, vanno respinte le domande di accertamento della contraffazione dei marchi denominativi e figurativi così come dei marchi di forma azionati dall’attrice . (…)

6.3.2. – Facendo applicazione dei principi appena illustrati, deve ritenersi che nel caso di specie sussistano i requisiti per il riconoscimento della tutela del diritto d’autore, come opere del disegno industriale, soltanto per due modelli di autovetture Ferrari, e segnatamente per la Ferrari 250 GTO e per la Ferrari Testarossa>>

Il punto sull’affido congiunto, esclusivo e superesclusivo

Lezione sull’oggetto impartita da Cass. sez. I, 09/09/2025 n. 24.876, rel. Acierno, i cui principi di diritto sono: 

– “L’affidamento del minore, non condiviso, costituisce eccezione alla norma (art. 337-ter c.c.) che riconosce il diritto e il valore assiologico della bigenitorialità. L’eccezione, legislativamente definita esclusivamente come affido esclusivo richiede un accertamento rigoroso della contrarietà all’interesse del minore, come stabilito nell’art. 337 quater c.c., fondato sull’oggettivo riscontro probatorio, svolto all’esito di un’indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, a carattere prevalentemente oggettivo.

– L’affido super esclusivo che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggior interesse del minore, costituisce, di conseguenza, una determinazione fortemente limitativa dell’esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative ed ablative definito dagli artt. 330 e 333 c.c., richiedendo, di conseguenza, ai fini dell’accertamento della contrarietà all’interesse del minore un quid pluris costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti in via esclusiva o prevalente ai fini dell’integrazione del requisito di legge”.

Sull’affido c.d. superesclusivo:

<<10.2 L’ipotesi derogatoria dell’affido esclusivo è specificamente disciplinata dal successivo articolo 337 quater c.c. L’affido super esclusivo è di creazione giurisprudenziale. È, pertanto, necessario definire il contenuto del primo, mediante il confronto con il paradigma normativo e del secondo. Nell’affido esclusivo, l’esercizio della responsabilità spetta ad uno solo dei genitori. Tuttavia le decisioni di maggior interesse, delineate nel sopra citato terzo comma dell’art. 337-ter c.c., vengono invece assunte da entrambi i genitori.

– 10.3 Nel cd. affido super esclusivo anche le decisioni di maggior interesse vengono prese dal genitore unico affidatario, salvo diversa e più articolata conformazione stabilita nel provvedimento del giudice. Il genitore non affidatario vigila sulla istruzione ed educazione del minore e può rivolgersi al giudice quando siano assunte dal genitore affidatario in via esclusiva decisioni contrarie al suo interesse.

– 10.4 L’affido esclusivo, secondo la norma, tuttavia, non è frutto di una decisione discrezionale del giudice ma risponde ad un criterio formalizzato dal primo comma dell’art. 337-ter c.c.: la contrarietà all’interesse del minore.

– 10.5 C’è da ritenere, di conseguenza, che nell’ipotesi del cd. affido super esclusivo la contrarietà deve essere radicale, grave e rigorosamente accertata.>>

Uso del marchio societario da parte del relativo sindacato (per fini probabilmente commerciali): un’interessante sentenza USA

Il marchio del supermercato Trader Joe’s è riprodotto nei prodotti venduti dal sindacato ivi presente, ma con significative aggiunte: la parola UNITED e il logo del pugno afferrante un oggetto (espressione di lotta e antagonismo).

Il supermercato fa causa al sindacato, azionando la legge marchi: perde in primo grado ma ottiene ragione in appello (App del 9 circuito 8 sett. 2025, Nos. 24-720, 2826 –  D.C. No. 2:23-cv-05664- HDV-MAR. ) ove viene riconosciuto il rischio di confusione.

Il caso è interessante (viene il sospetto di un’azione “punitiva” verso il sindacato) e dubbia ne sarebbe la valutazione da noi.

Alcuni aspetti:

i) l’uso è su oggetti che vengono venduti e quindi è commerciale, anche se non è ente lucrativo il sindacato. Quindi è incerto se ricorra <<l’attività economica>> richiesta dall’incipt dell’art. 20.1 cod propr. ind.

ii) la confusione è quasi impossibile;

iii) il segno dell’attore  è probabilmente rinomato.

iv) la norma di riferimento sugli usi leciti del marchio altrui è l’art. 21.1 cod. propr. ind. (e qui eventualmente le lett. b) e/o  c) ).

Proprio in argomento è il recentissimo paper Source & solidarity di Sari Mazzurco , contraria alla decisione della corte di appello per un motivo radicale: il segno del sindacato non vuole esprimere ciò che i marchi esprimono e cioè la fonte aziendale del prodotto o servizio marcato (assomiglia alla nota questione dell’uso artistico del marchio rinomato altrui, ma se ne diferenzia perchè quest’ultiumo uso è a fini lucrativi).

<<I contend the core, normative basis for trademark law’s application to labor unions is labor solidarity. That’s to say, courts shouldn’t conceive of unions’ names and insignia as source indicators – because they aren’t. The protection of “goodwill” (however ill-defined)47 may be the better framing, but unions’ names and insignia embody a characteristically different form of goodwill than trademarks. They do not stand for the quality of the union’s service or its members’ goods,48 but rather for public sentiment toward labor’s cause of improving workers’ conditions.49 Nor are unions’ use of names, labels, and employers’ names purely expressive50; they advance political purposes through commercial devices.51 Labor solidarity should be courts’ beacon when navigating union-trademark disputes, but that doesn’t mean courts should endeavor to reach an outcome that “most” or “best” supports labor solidarity. Rather, labor solidarity should color how courts understand the dispute in front of them – what exactly is at stake, how to ascertain “harm,” etc. It orients analysis; it doesn’t specify an outcome. And, importantly, unlike the current jumbled state of trademark jurisprudence on unions, it should render trademark analyses legible and normatively moored.>>

(notizia e link alla sentenza da Mark Lemley)