Interpretazione del brevetto e dovere del giudice di compierla d’ufficio

Cass. sez. I, 25/06/2025 n. 17.134, rel. Catallozzi:

<<- l’individuazione dell’ambito di protezione del brevetto deve, dunque, muovere dal testo delle rivendicazioni, le quali vanno interpretate avendo riguardo anche alla descrizione e ai disegni quali strumenti esplicativi (cfr. Corte di appello del Tribunale dei brevetti europei, sentenza del 26 febbraio 2024, UPC-CoA-335/2023);

– in coerenza con tale principio è stato affermato, anche con riferimento ai brevetti nazionali, che la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale, pur non potendo in alcun modo determinare l’ambito della tutela concessa dal brevetto laddove questo sia del tutto generico con riferimento all’indicazione dei limiti della protezione, possono essere utilizzati al fine di chiarire e interpretare la rivendicazione, in particolare nei casi in cui tali strumenti, nel circostanziare la struttura di una certa caratteristica del trovato, consentono di puntualizzare, in funzione limitativa, l’oggetto della rivendicazione stessa (cfr. Cass. 1 febbraio 2023, n. 3013; Cass. 4 settembre 2019, n. 22079; Cass. 5 marzo 2019, n. 6373);

– l’interpretazione del testo brevettuale, da condursi secondo la lente del tecnico medio del ramo e delle conoscenze generali delle quali dispone e secondo criteri identici sia nei giudizi di validità sia in quelli di contraffazione, spetta al giudice e, avendo a oggetto l’accertamento della sussistenza e dell’ampiezza di diritti, non richiede una specifica allegazione o prova del titolare del brevetto;

– ne consegue che il giudice deve procedere autonomamente alla individuazione sia del problema tecnico che la soluzione inventiva oggetto del brevetto mira a risolvere, sia delle singole caratteristiche che contraddistinguono tale soluzione inventiva;

– una siffatta conclusione, che nega alcun onere specifico di allegazione e di prova per il destinatario di una domanda o eccezione di nullità del brevetto, trova riscontro [nella] presunzione di validità che, ai sensi dell’art. 121, primo comma, c.p.i., assiste i titoli di proprietà industriale, in forza della quale, salvo il caso di decadenza per non uso, l’onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo;

– la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi in quanto ha posto a carico del titolare del brevetto uno specifico onere di allegazione del problema tecnico, comprensivo della indicazione del passaggio del testo brevettuale che lo rivelerebbe, che non gravava sul medesimo, atteso che l’individuazione di tale problema tecnico andava, invece, compiuta in via indipendente dal giudice alla luce della documentazione brevettuale agli atti e alle conoscenze della persona esperta del ramo;>>