Concorso tra annullamento per errore e risoluzione per inadempimento nel caso di vendita di opera d’arte falsa ed in presenza di garanzia di autenticità (con un cenno alla decrrenza della prescrizione dell’azione annullatoria)

Cass. sez. II, 02/01/2026, n. 143, rel. Caponi:

<<L’azione di annullamento della compravendita per errore e quella di risoluzione della compravendita di aliud pro alio hanno presupposti diversi, ma possono concorrere, anche come nel caso attuale ove il venditore abbia specificamente garantito una qualità della cosa determinante del consenso del compratore, cosicché nella situazione data il giudice può essere chiamato ad accertare i presupposti per l’accoglimento dell’una o dell’altra azione.

La soluzione opposta, propugnata dal ricorrente, riflette un pensiero ancorato a un sistema di tutela giurisdizionale dei diritti improntato alla tipicità delle azioni, oggi superato dal principio di atipicità (art. 24 co. 1 Cost.).

In tale contesto spetta all’attore con la propria domanda imbastire il ‘filo diretto’ tra il proprio bisogno di proteggere un interesse giuridicamente rilevante e il rimedio adeguato a ciò (se del caso anche istituendo una scala di priorità tra i rimedi concorrenti, valendosi della tecnica di subordinare l’una domanda all’altra: così, Cass. n. 4245/2024).

Emblematica nel senso qui accolto, in una fattispecie non dissimile dal caso attuale, è Cass. n. 7557/2017. La pronuncia riguarda la vendita di quattro poltrone descritte come poltrone genovesi, di epoca Luigi XVI, rivelatesi poi copie del Novecento.

L’acquirente aveva proposto domanda principale di risoluzione del contratto per inadempimento e subordinata di annullamento del contratto per dolo o errore. Il giudice primo grado aveva dichiarato risolto il contratto per aliud pro alio, imputando al venditore la mancata prova dell’autenticità. La Corte di appello riformò la sentenza e rigettò la domanda di risoluzione, rilevando che l’incertezza sull’autenticità nuoceva all’acquirente e che difettava comunque la colpa del venditore, il quale aveva acquistato i beni presso una casa d’arte ricevendo rassicurazioni da esperti.

La Corte territoriale rigettò anche la subordinata di annullamento per errore, rilevando che l’errore non era riconoscibile dal venditore in buona fede. Con la pronuncia menzionata, la Suprema Corte ha rigettato i motivi del ricorso del compratore sulla risoluzione, ma ha accolto quello sull’annullamento.

Sotto il primo profilo, Cass. 7557/2017 ha rilevato che la mancanza delle qualità promesse integra aliud pro alio e non vizio redibitorio (per cui l’onere di provare l’esatto adempimento grava sul venditore), ma ha anche precisato che l’azione di risoluzione richiede la colpa dell’inadempiente, la quale è esclusa se il venditore dimostra (come in quel caso) che la circostanza non è a lui imputabile. Sotto il secondo profilo, il rigetto della domanda di annullamento è stato cassato con rinvio sulla base del principio per cui, quando l’errore è comune a entrambe le parti, non è necessario il requisito della riconoscibilità ex artt. 1428 e 1431 c.c.

In altri termini, dal precedente in questione si desume con evidenza che la mancanza della qualità promessa può integrare un aliud pro alio, ma non esclude che il compratore la possa far valere con il rimedio dell’annullamento, ove su tale qualità sia altresì caduto un errore essenziale ex art. 1429 co. 2 c.c. e tale rimedio sia il più adeguato, nella situazione data, a proteggere l’interesse del compratore meritevole di tutela (analogamente, cfr. Cass. n. 19509/2012, da pag.9).

Nel caso attuale il compratore ha agito per l’annullamento di una compravendita avente ad oggetto un quadro come di sicura attribuzione a C.C.

Nel momento in cui tale sicurezza sulla paternità dell’opera è venuta meno, si è scoperto un errore essenziale ex art. 1429 n. 2 c.c., in quanto errore caduto su una qualità dell’oggetto della prestazione determinante del consenso. Si è data quindi una causa di annullamento del contratto, come correttamente è stato accertato dalla Corte territoriale. Anche il venditore è caduto nell’errore, cosicché l’errore non deve essere riconoscibile per essere rilevante (come già esposto, ma v. anche Cass. n. 26974/2011 per l’enunciazione del principio che nell’ipotesi di errore bilaterale, cioè comune a entrambe le parti, il contratto è annullabile a prescindere dall’esistenza del requisito della riconoscibilità, poiché in tal caso non è applicabile il principio dell’affidamento, avendo ciascuno dei contraenti dato causa all’invalidità del negozio).

Si evidenzia come la soluzione qui accolta sia perfettamente in linea con l’orientamento già espresso anche da Cass. 985/1998, secondo cui, in tema di vendita di opere d’arte, l’errore di uno o di entrambi i contraenti sull’autenticità dell’opera negoziata e sulla effettiva identità del relativo autore può dar luogo, ai sensi dell’art. 1428 cod. civ., alla caducazione del contratto, perché comporta che questo debba intendersi concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell’identità e delle qualità essenziali del relativo oggetto, avuta da una o da entrambe le parti al momento della stipulazione dell’accordo (in una fattispecie in cui si trattava della attribuzione di un’opera a F.F.)>>.

La SC poi regola la decorrenza della prescrizione in caso di errore:

<<Ai sensi dell’art. 1442 co. 2 c.c., il termine di prescrizione quinquennale per l’azione di annullamento per errore decorre dalla scoperta dell’errore stesso. La norma costituisce una deroga all’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Infatti, secondo l’orientamento della Suprema Corte (il quale peraltro, specialmente negli ultimi decenni, ha incontrato critiche sempre più frequenti e incisive in dottrina), la possibilità di esercizio del diritto rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. è la possibilità giuridica e non quella di fatto.

In altre parole, il titolare può far valere il diritto (e quindi il termine di prescrizione inizia a decorrere ex art. 2935 c.c.) sol che siano venuti meno gli ‘impedimenti giuridici’, mentre non rileva che il titolare sia impedito nell’esercizio da un ostacolo di fatto, come l’ignoranza da parte sua circa l’esistenza del proprio diritto. L’ignoranza non preclude il decorso della prescrizione, salva l’ipotesi del dolo ex art. 2941 n. 8 c.c. (cfr. Cass. n. 9291/1997, conforme la giurisprudenza successiva; tra le più recenti, Cass. n. 17451/2025).

Viceversa, secondo l’art. 1442 co. 2 c.c. rilevante è proprio tale impedimento di fatto.

Nel campo delle opere d’arte vendute come attribuite a un certo autore, esso è rimosso solo nel momento in cui l’acquirente acquisisce consapevolezza della non autenticità o (come nel caso attuale) della mancanza di certezza nell’attribuzione dell’opera, sulla base di elementi oggettivi quali il parere di esperti qualificati. La tesi del ricorrente, volta a far decorrere il termine dal momento della conclusione del contratto o da quello in cui l’errore sarebbe stato genericamente verificabile, contrasta non solo con il dato legislativo testuale ma anche con l’esigenza di tutela dell’acquirente caduto in errore; pertanto, non si pone neppure questione di violazione di alcuno dei principi costituzionali evocati dal ricorrente.>>

Responsabilità precontrattuale o (post)contrattuale per insufficiente informazione circa i rischi dell’investimento sottostante ad un contratto di assicuirazione sulla vita?

Cass. sez. III  31/12/2025, n. 34927, con la consueta brevità e chiarezza del rel. Rossetti:

<<6.2. La violazione delle regole di condotta che disciplinano l’attività propedeutica alla formazione del contratto, quando abbia per effetto di indurre l’altra parte alla stipula d’un contratto che avrebbe altrimenti rifiutato, può dar vita a responsabilità precontrattuale, che ha per effetto il risarcimento del danno, ma non la risoluzione (salva l’annullabilità per vizio del consenso, che nel presente giudizio non risulta essere stata mai richiesta).
6.3. La violazione dei patti contrattuali, così come degli obblighi scaturenti dal contratto per volontà della legge, può dar vita a responsabilità contrattuale, che può avere per effetto tanto la condanna all’adempimento, quanto la domanda di risoluzione per inadempimento.
6.4. Delle due, pertanto, l’una:
-) se vi è stato inadempimento di doveri che precedono la stipula del contratto, ma quell’ inadempimento non ha avuto per effetto anche la violazione di obblighi contrattuali, chi è venuto meno a quei doveri resta esposto alla domanda di risarcimento del danno causato alla controparte, ma non alla domanda di risoluzione contrattuale;
-) se vi è stato inadempimento soltanto di obblighi scaturenti dal contratto, il contraente fedele potrà domandare la risoluzione del contratto, ma non invocare la responsabilità precontrattuale della controparte.
La sentenza (costitutiva) di risoluzione del contratto per inadempimento ha dunque presupposti ed effetti differenti dalla sentenza (di condanna) che accerti una responsabilità precontrattuale.
6.5. Nel caso di specie la Corte d’Appello ha ritenuto che la Hansard tenne una condotta contra legem per avere predisposto documenti contrattuali privi di ” informazioni esaurienti ed appropriate”. Una condotta, dunque cronologicamente precedente la stipula del contratto.
La violazione degli obblighi informativi precontrattuali, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, è fonte di responsabilità precontrattuale ed ha per effetto di l’obbligo di risarcire il danno ( Cass. Sez. Un. 19/12/2007, n. 26724 ; nello stesso senso Cass. Sez. 1, 23/05/2017, n. 12937 ; Cass. Sez. 3, 31/05/2021, n. 15099).
La violazione di quegli obblighi può assumere natura contrattuale e può giustificare la risoluzione di un contratto di investimento soltanto quando provenga dall’ intermediario (non è questo il nostro caso) e abbia riguardato i rischi di una singola operazione di investimento, eseguita dall’ intermediario in
esecuzione del contratto quadro, circostanza non prospettata dalle parti e non ravvisata dalla Corte d’Appello (così, da ultimo, con ampia motivazione, Cass. Sez. 1, 26/05/2025, n. 14019)>>

Il testamento pubblico del beneficiario di amministrazione di sostegno è nullo se effettuato alla presenza dell’amministratore stesso, nonostante espressa previsione (rectius, obbligo) in tae senso posta dal Giudice Tutelare

Sorprendente dictum in Cass. sez. 2 n. 2648 de06.02.2026, rel. Picaro, in una fattispecie interessante di interazione tra la disciplina del testamento pubblico e quella della AdS; fattispecie poi veramente particolare, in cui l’AdS era stato non solo autorizzato dal G Tut a presenziare alla dichiarazione della volontà testamentaria al Notaio, ma anche “obbligato” in tale senso.

Il Notaio così ha proceduto. Ma per la SC la presenza di terzi non è ammessa, sicchè il testamento è nullo.

I passaggi più interessanti:

<<data la natura personalissima del testamento, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire (né all’atto di disporre l’amministrazione né successivamente) forme intermedie di capacità a testare filtrate dall’assistenza dell’amministratore, il quale a tale atto deve restare estraneo. In altri termini, l’amministrato o è o non è capace di testare da solo. Nel primo caso egli deve testare senza alcuna assistenza, se non quella che lo stesso pubblico ufficiale deve prestare nello svolgere il proprio ministero in conformità alle prescrizioni di legge dettate per la tipologia dell’atto; nel secondo è il testamento stesso a dover essere escluso, a nulla rilevando l’ausilio, in qualunque forma dato, ad opera dell’amministratore di sostegno. Tertium non datur e, di riflesso, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire altrimenti>>. Giusto.

<<Detto provvedimento, pertanto, non era idoneo né ad escludere la capacità di testare di (che del resto lo stesso notaio ha dichiarato di avere personalmente verificato come sussistente), né ad imporre o a consentire al notaio di far assistere all’atto l’amministratore di sostegno. [giusto]
La condotta del notaio pertanto, ha violato sia l’art. 603 c.c., per la presenza all’atto di persona – l’amministratrice di sostegno – interessata all’atto in quanto destinataria della disposizione mortis causa, sia l’art. 54 del R.D. 10.9.1914 n. 1326, che non permette di intervenire ad un atto rogato dal notaio a soggetti che non possano obbligarsi in nome proprio, o dei propri rappresentati, proprio per garantire la libera formazione della volontà negoziale. [Sbagliato: le norme citate nulla dicono sulla legittimitò o meno della presenza di terzi]>>

A cascata poi diviene allora errato applicare l’art. 28 l. not. che dispone sanzione quando il notaio roga atti espressamente probiti dalla legge. Negli artt citati infatti non si legge alcuna probizione di ricevimento dell’atto in presenza di terzi ; e deresto è troppo difficile desumerlo in via interpetativa.

In caso di permanenza nella casa familiare del coniuige , divenuto titolare di diritto di abitazione, e dei figli, non ricorre il possesso con accettazione tacita dell’eredità nè in capo al primo nè in capo ai secondi

interessante e probabilmente innovativo insegnamento in Cass.  sez. II 23/01/2026 n. 1.551, rel. Tedesco, che così conclude:

“Insomma si vuole dire che, in materia, non sono configurabili soluzioni diversificate infatti, se si esclude – come in effetti si deve escludere – che la permanenza del coniuge nella casa familiare integri la nozione di possesso ai sensi dell’art. 485 c.c., quantunque il coniuge sia chiamato pro quota anche nella nuda proprietà della casa, non è qualificabile come possesso, pena l’incoerenza e la sostanziale ingiustizia della soluzione, neanche la permanenza dei figli conviventi, chiamati in concorso all’eredità e rimasti a vivere con il genitore superstite sotto lo sesso tetto dopo l’apertura della successione. Invero, la permanenza dei figli in quella casa, la quale prima della morte trovava la sua giustificazione nella relazione familiare con i genitori, continua a trovare la sua giustificazione in quel medesimo rapporto anche dopo l’apertura della successione, proseguito con il solo genitore titolare del diritto. Del resto, i figli chiamati in concorso con il coniuge, in qualità di chiamati, non avrebbero nessun titolo per essere ammessi al godimento della cosa, che compete in via esclusiva al coniuge (cfr. Cass. n. 12042/2020)”.

L’accoglimento defintivo della domanda di revocatoria determnaa effetti restitutori a partire dalla proposizione della domanda stessa

Cass. sez. I, 22/11/2025 n. 30.759, rel. Dongiacomo sull’oggetto (anche se , nel caso, trattavasi di revocatoria fallimentare):

<<La sentenza di revoca ex art. 67 L.Fall., peraltro, una volta passata in giudicato, retroagisce, a taluni effetti, in forza del “principio che il ritardo della decisione rispetto all’atto introduttivo non può giovare alla parte soccombente e nuocere alla parte vittoriosa”, al momento della domanda, come ai fini del decorso dei frutti sul conseguente debito restitutorio (cfr., in tal senso, Cass. n. 11097 del 2004, in motiv.; Cass. n. 887 del 2006, in motiv.; Cass. SU n. 437 del 2000, in motiv.; Cass. SU n. 5443 del 1996, in motiv.; più di recente, Cass. n. 12850 del 2018; Cass. n. 12736 del 2011; Cass. n. 27084 del 2011; in precedenza, Cass. n. 5843 del 2001; Cass. n. 690 del 1998; Cass. n. 8703 del 1998; Cass. n. 3155 del 1997; Cass. n. 2468 del 1994).

2.7. Tale conclusione vale, oltre che per gli interessi (che maturano sulla somma da restituire), anche per i frutti che provengono dal bene oggetto dell’atto revocato, siano essi, come prevede l’art. 820 c.c., naturali o civili.

2.8. Gli effetti restitutori che conseguono all’accoglimento della domanda di revoca (come quelli che riguardano i frutti civili prodotti medio tempore dall’immobile oggetto del contratto revocato) risalgono, dunque, al momento della domanda giudiziale (Cass. n. 1001 del 1987; Cass. n. 2909 del 2000; Cass. SU n. 437 del 2000; più di recente, Cass. n. 31652 del 2024).

2.9. In caso di revoca dell’atto traslativo di un bene fruttifero, il terzo acquirente deve, pertanto, restituire alla massa attiva del fallimento non solo il bene a suo tempo acquistato dal debitore poi fallito ma anche, con decorrenza dalla domanda di revoca, i frutti ritratti dallo stesso (cfr. Cass. n. 5495 del 2022, in motiv., la quale, dopo aver ribadito che l’accipiens, rimasto soccombente rispetto alla domanda ex art. 67 L.Fall. svolta nei suoi confronti, ha “l’obbligo di restituzione del bene fuoriuscito dal patrimonio del fallito per effetto dell’atto dichiarato inefficace (bene costituito, nella specie, dagli immobili oggetto delle compravendite revocate)”, ha ritenuto che questi ha anche l’obbligazione accessoria “di rimborso dei frutti indebitamente percepiti”, nel senso che, “indipendentemente dalla buona o mala fede”, “ha anche l’obbligo di restituzione dei frutti civili costituenti il corrispettivo del godimento della cosa”; conf., Cass. n. 2909 del 2000, per cui “in virtù della natura costitutiva dell’azione, intesa richiamare nella massa i beni da assoggettare alla garanzia patrimoniale del fallito, i frutti civili del bene, oggetto della revocatoria fallimentare, vanno restituiti a decorrere dalla domanda”; Cass. n. 1001 del 1987).>>

SAfe harbour per una piattaforma di vendita/licenza di fotografie ?

L’appello del 2° circuito 10.02.2026, causa 23-7652, McGuchen v. Shutterstock, affronta il tema dell’applicabilita del porto sicuro ex § 512.(c). US Code title 17 in una lite azionat da un fotografo che vi aveva individuato molte sue fotografie.

I requisiti generali sono ravvisati .

La Corte invece propende per escludere i) quello per cui deve essere un trattamento sotto la direzione dell’utente (ivi, sub (1) IN GENERAL) e, ii) quello simile della assenza di beneficio economico se il “service provider has the right and ability to control such activity” (ivi, sub 1.B);

Sul primo , sub i) :

<<There is evidence in the record that suggests Shutterstock’s review of user images is neither cursory nor automatic. To begin, when a user submits an image to Shutterstock, the image does not immediately appear on the website; rather, the contributor must wait, sometimes for hours, until they receive an email from Shutterstock letting them know which of their images were accepted. See J. App’x at 1293, 1302, 1316. That fact is not dispositive, but it suggests some intervention by Shutterstock between a user upload and the appearance of material on the platform. Moreover, Shutterstock’s website states that it “has high standards and only accepts a portion of the images submitted to be included in [its] collection.” Id. at 1071. Indeed, Shutterstock maintains a page on its website that explains why an image might be rejected and provides advice for successful submissions. Id. at 1071–88. There are “30-odd” reasons that an image might be rejected by a Shutterstock reviewer, id. at 1294–95, which include focus, exposure, lighting, and noise, id. at 1071–75.
The record also contains evidence that Shutterstock’s reviewers exercise some subjective discretion even when applying seemingly rote and straightforward criteria. For instance, when considering an image’s focus, Shutterstock reviewers are “trained to know the difference between something that’s just out of focus and something that’s more intentional.” Id. at 1341–42. And according to Shutterstock, a reviewer may still accept an image that has focus issues if it is “a really unique shot” or a “hard shot to get.” Id. at 1297. That is because, as Shutterstock has explained, “there’s no way to predict what a customer is looking for,” so although “Shutterstock wants to have a high-quality library[,] . . . [t]here’s a lot of value in . . . shots that might not be perfect.” Id. at 1296–97; see also id. at 1366 (Shutterstock employee explaining that reviewers apply “a base guideline . . . but at the same time, it’s not a black-and-white standard”); id. at 1367 (“As our reviewers are humans, they obviously can think for [themselves]. We give them guidelines and we try to give them the best tools possible to review photos and to use their best judgment based on the guidelines we give them.”). In the end, as Shutterstock itself concedes, “photography is an art . . . you can’t just say, ‘This is yes, this is no.’” Id. at 1362. Together, these statements could lead a factfinder to conclude that Shutterstock’s reviewers exercise a considerable degree of case-by-case aesthetic or editorial judgment when determining which images to allow on the platform>>.

Ciò in applicazione del criterio astratto (importante ed espressamente enunciato) per cui <<if a service provider engages in manual, substantive, and discretionary review of user content—if, on a case-by-case basis, it imposes its own aesthetic, editorial, or marketing judgment on the content that appears on its platform—then its storage of infringing material is no longer “at the direction of a user.” In other words, “extensive, manual, and substantive” front-end screening of user content is not “accessibility-enhancing” and is not protected by the § 512(c) safe harbor. Mavrix, 873 F.3d at 1056. That is because, where service providers engage in their own discretionary screening of user content, they can no longer be said to be acting “solely to facilitate access by users.”>>

Sul secondo aspetto, sub ii):

<<There is evidence in the record suggesting “intrusions into user autonomy over their posts” that exceed the bounds set by Congress for the § 512(c) safe harbor. Vimeo II, 125 F.4th at 425. As an initial matter, Shutterstock screens every image before it appears on the platform—this screening determines whether an image ever gets on the platform. By way of contrast, in Vimeo II, “[c]alling attention to selected videos by giving them a sign of approval or displaying them on a Staff Picks channel . . . did not restrict the freedom of users to post whatever videos they wished.” Id. Also in contrast to Vimeo II, there is evidence here that Shutterstock’s image review goes beyond the limited purposes of restricting the site to “selected categories of consumer preferences” and excluding unlawful images. Id. Rather than engaging in categorical content screening—like accepting only holiday-themed images, or images that feature animals—Shutterstock appears to screen user images for their overall aesthetic quality. Curating a “collection,” J. App’x at 1071, of high-quality images is not the same as designing a website “that would be appealing to users with particular interests,” Vimeo II, 125 F.4th at 425.
Further, as McGucken has argued, there is some evidence in the record that Shutterstock extensively advises potential contributors on the types of images it is likely to accept. See J. App’x at 1071–88. That is unlike the service provider in Vimeo II, which “encouraged users to create certain types of content,” but did not condition their ability to post material on whether they created the provider’s preferred types of content. Vimeo II, 125 F.4th at 416. Indeed, in Vimeo II, we cited a website’s practice of giving “its users extensive advice on content” as one fact that can distinguish a service provider that has the right and ability to control infringing activity from one that does not. Id. at 423 (citing Cybernet, 213 F. Supp. 2d at 1173). Accordingly, on the current record, a reasonable factfinder might conclude that the advice and instruction Shutterstock provides its contributors, coupled with its image screening process, are sufficiently coercive to constitute substantial influence.

Finally, for the same reasons articulated above, the duration of Shutterstock’s image review and its 93 percent approval rate are relevant facts, but they are not dispositive. See supra Section II.B.3. Ultimately, it is the factfinder’s role to determine the degree and significance of Shutterstock’s solicitation and screening of user content.>>

Un altro Caremark case: Giuliano v. Grenfell-Gardner ed altri

Il prof. Bainbridge segnala la sentenza Court of Chancery of Delaware 02.09.2025 del giudice Mc Cormick (nota alle cronache di diritto socetario per le importanti decisioni sul compenso di Musk in Tesla).

E’ la stessa giudice ad esordire con un perentorio “This is a Caremark1 case. The plaintiff alleges that former directors and officers of a pharmaceutical company failed to oversee regulatory risks in a manner that ultimately bankrupted the company“.

La domanda è respintga sui red flags (p. 21 ss), ma ha successo sulla failure nel duty of oversight.

E’ vero che  <<“utterly” [chiesto dalla sentenza CAremark] —a “linguistically extreme formulation” intended “to set a high bar when articulating the standard to hold directors personally liable for a failure of oversight under the first Caremark prong.” This high bar gives boards a wide berth to exercise discretion with respect to business risk>>, p. 15

Ma è ancbe vero che il sistema di oversight doveva essere <<“reasonably designed to provide to senior management and to the board itself timely, accurate information sufficient to allow management and the board . . . to reach informed judgments concerning both the corporation’s compliance with law and its businesserformance.”.  The Delaware Supreme Court clarified that a reasonably designed monitoring and reporting system, at a minimum, addresses “mission critical” risks>> (e nel caso ricorre quest’ultima  caratteristica, chiesta in Caremark)

Le allegazioni di negligenza sono assai simili a Caremark , dice la Corte: <<Teligent pleads many of the same circumstances and information-systems deficiencies that were alleged in Marchand: It operated in a heavily regulatedindustry.62 It lacked a board committee responsible for overseeing any central compliance risk, or aspect of regulatory compliance.63 It lacked processes and protocols requiring management to keep the board apprised of central compliance risks, or any regulatory compliance risks.64 Plus it lacked training protocols designed to inform employees of central compliance risks.65 This is about as close to an utter failure as it gets>>.

Non sono opera dell’ingegno il metodo di allenamento di un atleta nè la raccolta e il trattamento dei suoi dati fisico-chimici (eventualmente quest’ultimo potendo costituire oggetto di software)

Ribadisce concetti di comune accettazione, ma con elevato grado di analicità e chiarezza espositivi, Trib. Firenze, 10 Febbraio 2025, n. 429/2025, RG 6068/2020,  rel. Pattonelli, in una lite tra i preparatori atletici di Alessandro del Piero concernente i metodi di allenamento.

La prelazione ereditaria è un diritto strettamente personale poichè vige solo tra gli origniari coeredi, non tra successivi aventi causa della quota

Cass. sez. 3 del 23.12.2025 n. 33.716, rel. Giraldi:

<<Ed infatti, il diritto di prelazione di cui all’art. 732 cod. civ. è un diritto
personale del coerede perché è inerente alla qualità di coerede e non,
invece, alla quota; esso, ove fosse inerente alla quota, circolerebbe con la
stessa e finirebbe con il negare proprio (o porsi in contrasto con) la ratio
della normativa in esame, individuata nell’interesse all’allontanamento di
terzi dalla comunione ereditaria. Infatti, se la circolazione della quota
trascinasse con sé il diritto di prelazione, ciò dovrebbe valere per tutti gli
atti di alienazione, compreso il primo trasferimento, ma, in tal modo, alla
fine, nessuno potrebbe più considerarsi estraneo, dato che tutti gli
acquirenti, fin quando sussiste lo stato di comunione, sarebbero
qualificabili coeredi per il solo fatto di aver acquistato quella quota. Invece,
al contrario, quando la quota fuoriesce per atto inter vivos, dall’originario
coerede, dalla cerchia dei primi successori del de cuius, i diritti di
prelazione e di retratto sono definitivamente cancellati (Così
Cass.n.4277/2012).
E ancora «escludere che la prelazione segua la quota nei trasferimenti
inter vivos implica negare che essa sia una qualità intrinseca alla quota
stessa, o che sia una situazione giuridica autonoma che possa stare o
essere trasferita da sola. E, al contrario, ciò sta a significare che il diritto di prelazione è inerente alla qualità di coerede e, dunque, è esso stesso un
diritto personale del coerede. Con l’ulteriore conseguenza che essendo un
diritto personale è intrasmissibile e non può circolare neppure per
successione a causa di morte dato che la successione mortis causa non
riguarda le situazioni giuridiche intrasmissibili, patrimoniali o non
patrimoniali che siano. In questo senso, pertanto, l’erede del coerede è un
estraneo in ordine alla fattispecie di cui all’art 732 cod. civ.» (Cass. cit.).
Pertanto, la qualità di coerede può essere ravvisata solo in capo ai primi
coeredi.
Né, nel caso de quo, può rilevare che Viola Antonino, essendo divenuto
titolare in via originaria del diritto di prelazione ex art. 732 c.c. al
momento della morte della madre Dal Cason Angelina, è rimasto titolare
di tale diritto sino ad oggi senza soluzione di continuità.
La norma citata, infatti, prevede una limitazione al principio generale
relativo alla libera alienazione della propria quota ex art. 1103 cod. civ.
per il coerede che intenda cedere la stessa e pertanto la relativa
previsione va intesa in senso letterale, non potendo il diritto essere
esercitato da o verso soggetti diversi dai primi coeredi (sul punto anche
Cass. n.1654/2019, Cass. n. 5374/1993).
Attesa dunque la natura eccezionale del limite posta dall’art. 732 cod. civ.
e la qualità di erede come sopra riconosciuta solo ai primi coeredi, la
circostanza che Viola Antonino sia uno degli originari coeredi risulta
irrilevante.
Infatti l’interesse alla comunione, come originariamente creatasi per
effetto della morte del primo de cuius, ed all’allontanamento di terzi non
sussiste più allorché il coerede successivo, alienante, è già considerato
estraneo alla stessa>>.

La conformità della copia ex art. 2719 cc deve essere contestata in modo circostanziato

Cass. sez. 2, 14.01.2026 n. 800, rel. Pirari, su un aspetto spesso trascurato (nel caso de quo relativo a pretesa difformità tra originale e copia notificata di un verbale di sanzione amministrativa):

<<Va, infatti, evidenziato che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia ai sensi dell’art. 2719 c.c. non può avvenire con clausole di stile e generiche od onnicomprensive, quali ad esempio “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass., Sez. 3, 03/04/2014, n. 7775; nello stesso senso, Cass., Sez. 6 – 5, 13/12/2017, n. 29993; Cass., Sez. 2, 30/10/2018, n. 27633; Cass., Sez. 5, 20/06/2019, n. 16557; Cass., Sez. 6 – 5, 25/05/2021, n. 14279).

Infatti, la contestazione della conformità all’originale degli atti prodotti in copia (art. 2719 c.c.), come qualsiasi domanda o eccezione, ha lo scopo di delimitare l’oggetto del contendere; e ciò non potrebbe avvenire se non quando quell’eccezione sia precisa e circostanziata. Come osservato da Cass., Sez. 5, 20/6/2019, n. 16557, sarebbe, infatti, incoerente con elementari canoni di logica, oltre che col principio costituzionale della ragionevole durata del processo, supporre che nel processo sia consentito sollevare eccezioni senza indicarne con chiarezza inequivoca il fondamento fattuale, sicché della copia d’un documento si potrà, ad esempio, sempre negare che differisca dall’originale quanto alla sottoscrizione, oppure al contenuto, o ancora alla data, o anche a tutti questi elementi insieme, mentre non può per contro ammettersi che la parte controinteressata a quel documento possa limitarsi a eccepire che “la copia non è conforme” e null’altro, in quanto una siffatta situazione andrebbe a ribaltare sulla controparte prima e sul giudice poi l’onere di intuire in cosa consista la difformità e di conseguenza su quali fatti occorra svolgere l’istruttoria, pervenendo, di conseguenza, a un esito incompatibile con la millenaria regola giuridica per cui in universo iure civili nemo divinare tenetur (Cass., Sez. 5, 20/6/2019, n. 16557; Cass., Sez. U, 23/01/2002, n. 761, Rv. 551789).

Va, tra l’altro, soggiunto che il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte di colui che produca la copia (nella specie si trattava dell’agente della riscossione), della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass., Sez. 6-5, 11/10/2017, n. 23902).

Orbene, il ricorrente ha del tutto omesso di specificare in quali termini abbia contestato la conformità all’originale della copia della notifica del verbale di contestazione, limitandosi a rilevare l’assenza dell’attestazione di conformità della relata prodotta, con conseguente inammissibilità della censura.>>

Motivazione ineccepibile.