La costituzione del fondo patrimoniale è atto gratuito al fine della revocatoria

Cass. sez. II, 29 gennaio 2026  n. 1.950, rel. Papa:

<<Resta, invece, configurabile la natura di atto di liberalità: come puntualizzato, infatti, da questa Corte, in materia di revocatoria fallimentare, la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti, salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione (cass. 19029/2013; Sez. 6 – 1, n. 29298 del 06/12/2017).
Dalla natura di atto di liberalità del fondo per cui è giudizio discenderebbe, in ulteriore conseguenza, l’applicabilità dell’art. 809 cod. civ e, dunque, la revocabilità per sopravvenienza di figli>>.

REvocatoria del fondo patrimoniale

Approfondimento sul tema in  Cass., sez 3 del 10.10.2025 n. 27.178:

<<Le circostanze che la corte territoriale non avrebbe esaminato riguardano fatti successivi rispetto al momento in cui, anche secondo la giurisprudenza di questa Corte, della quale il giudice a quo ha fatto corretta applicazione, deve essere accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 2901 cod. civ.: “con specifico riguardo alla posizione del fideiussore (i cui atti dispositivi sono senz’altro assoggettabili, al pari di quelli del debitore principale, al rimedio de quo), l’acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito e cioè al momento in cui viene prestata la fideiussione (e non anche a quello della scadenza dell’obbligazione del debitore principale), sicché è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l’atto pregiudizievole (come la costituzione di un fondo patrimoniale) sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare, conseguentemente, la necessità o meno della prova del consilium fraudis (Cass. n. 591/99; Cass. n. 7484/2001)”.

Il che priva di pregio lo sforzo difensivo di parte ricorrente che è tutto incentrato a dimostrare la sopravvenienza di circostanze, rispetto al momento del sorgere del credito, che la Corte d’Appello avrebbe omesso di esaminare e che se esaminate l’avrebbero dovuta indurre ad escludere la sussistenza dei presupposti dell’accio pauliana. Deve infatti ribadirsi che non ricorre l’eventus damni se la riduzione del credito, anche in corso di causa, elimina la lesione della garanzia patrimoniale posta in essere mediante l’atto dispositivo, atteso che l’interesse ad agire deve sussistere sino al momento della decisione (Cass. 16/07/2025, n. 19650); il venir meno dell’interesse del creditore ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto postula il sopravvenire in corso di causa di un giudicato che accerti l’inesistenza del credito; giudicato che, ove sussistente, deve essere rilevato anche da questa Corte, la quale, indipendentemente dall’originaria fondatezza o meno della domanda, la rigetterà nel merito, ai sensi dell’art. 384,2 comma, cod. proc. civ., ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto (Cass. 30/06/2020, n. 12975).>>

E poi:

<<Quanto alla non revocabilità dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale deve ribadirsi che il fondo patrimoniale rappresenta effettivamente un sistema idoneo a garantire la soddisfazione dei bisogni della famiglia, ma non esclude la possibilità per i creditori di aggredire i beni in esso inclusi, poiché nella definizione del punto di equilibrio tra l’interesse della famiglia e quello dei creditori non si è totalmente obliterato il principio di cui all’art. 2740 cod. civ., ma si è introdotto uno speciale regime di responsabilità patrimoniale. Né il fondo patrimoniale crea uno schermo impermeabile ai rimedi che i creditori possono esperire avverso le attività dirette ad eludere o vanificare in toto la garanzia patrimoniale generica.

Più precisamente, il fondo patrimoniale costituito ex art. 167 cod. civ. impone un vincolo di destinazione su determinati beni, per far fronte ai bisogni della famiglia, con la conseguenza che ex art. 170 cod. civ. “la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

Deve, pertanto, accertarsi in fatto se il debito si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni), precisando, tuttavia, che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare bisogni familiari (v. Cass. 28/05/2020, n. 10166).

La rispondenza o meno dell’atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo familiare, cosicché l’estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (ad es. la fideiussione prestata in favore di una società, come nella vicenda per cui è causa) in sé e per sé considerata (Cass. 25/10/2021, n. 29983).

In sostanza, i creditori vengono distinti, in base alla natura dei bisogni dai quali originava il rapporto obbligatorio e della condizione soggettiva in cui si trovavano al momento dell’insorgenza dell’obbligo, in: i) creditori della famiglia, ai quali è riservata la garanzia generica sui beni attributi al fondo; ii) creditori che ignoravano l’estraneità dei debiti ai bisogni familiari che dall’art. 170 cod. civ., sono equiparati ai precedenti; iii) creditori che conoscevano tale estraneità, ai quali è preclusa l’esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti.

Destinare beni ai bisogni della famiglia significa sottrarli all’azione esecutiva di una specifica categoria di creditori, ferma restando la possibilità per tutti i creditori di agire, se ne ricorrono i presupposti, in revocatoria ordinaria, posto che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori (Cass. 07/03/2005, n. 4933; Cass. 07/07/2007, n. 15310; Cass. 07/10/2008, n. 24757; Cass. 10/02/2015, n. 2530).

Nella specie, l’istituto di credito non ha preteso di agire esecutivamente sui beni del fondo patrimoniale, ma ha lamentato che la costituzione del fondo patrimoniale recava pregiudizio alle sue ragioni e quindi ha chiesto e ottenuto che l’atto venisse dichiarato inefficace nei suoi confronti ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.

L’azione pauliana è diretta a far dichiarare giudizialmente l’inefficacia, nei confronti del creditore procedente, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni, per consentire allo stesso di esercitare sui beni oggetto dell’atto azioni esecutive e cautelari. L’accoglimento della domanda proposta ex art. 2901 cod. civ. produce quindi l’effetto di rendere inopponibile, e solo nei confronti del creditore che ha agito in revocatoria, l’atto dispositivo del debitore, senza incidere sulla validità inter partes dell’atto stesso, né sulla sua opponibilità ai terzi rimasti estranei al giudizio revocatorio (Cass. 13/12/2023, n. 34872), ed assicura la fruttuosità e la speditezza dell’azione esecutiva diretta a far valere la garanzia patrimoniale generica.

Con l’accoglimento della domanda revocatoria la banca ha la possibilità di agire liberamente sui beni del fondo patrimoniale, pur se questo resta validamente costituito.

L’effetto tipico della costituzione del fondo, vale a dire la (parziale) sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale generica, non si produce nei confronti del creditore vittorioso nell’esperimento dell’azione pauliana e non è quindi necessario, in questo caso, verificare se il credito per cui si agisce deriva da obbligazione contratta nell’interesse della famiglia e se il creditore ne fosse consapevole o meno.

Correttamente pertanto la corte di merito ha ritenuto revocabile l’atto costitutivo del fondo patrimoniale, rilevando -in sintonia con l’indirizzo di questa Corte- che la costituzione del fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito e che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 cod. civ.).

“Tale atto infatti e suscettibile… di rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito, giacché, considerate le richiamate limitazioni all’esecuzione poste dall’art. 170 cod. civ., riduce la garanzia generale dei creditori sul patrimonio dei costituenti” (Cass. 07/07/2007, n. 15310), onde escluderne l’ammissibilità i costituenti hanno l’onere di provare l’insussistenza del pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. 17/01/2007, n. 966)>>.

Revocabilità del trasferimento immobiliare in sede di separazione personale tra coniugi

Cass. sez. II, 17/06/2025 n. 16.367 rel. Pirari, offre precisazioni all’operatore quando deve occuparsi di transigere una separazione o divofrsio con un  trasferimento immobiliare:

<<5.2 Venendo al merito, osserva il collegio come la doglianza prospettata nei quattro motivi in esame sia stata risolta da questa Corte con l’ordinanza n. 17908 del 4/7/2019 (Rv. 654438 – 01), con la quale la terza Sezione, sia pure in una causa riguardante altro creditore, ma avente ad oggetto il medesimo atto di trasferimento dello stesso bene intercorso tra i coniugi De. – Gu., ha affrontato la questione della natura onerosa o gratuita dello stesso, e come ad essa possa attribuirsi efficacia riflessa anche nel presente giudizio.

Come più volte sostenuto da questa Corte, infatti, il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato (tra le tante Cass., Sez. 3, 4/7/2019, n. 17931; Cass., Sez. 2, 25/2/2019, n. 5411) e anche quando solo alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudiziale-condizionante integrino gli elementi del rapporto pregiudicato-condizionato (tra le tante Cass., Sez. 5, 23/10/2023, n. 29301), situazione questa verificatasi nel caso di specie.

Infatti, la citata ordinanza n. 17908 del 4/7/2019, partendo dal presupposto che “la giurisprudenza di legittimità, da tempo, riconosce che le attribuzioni patrimoniali dall’uno all’altro coniuge concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell’evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell’atto di “donazione” vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto – quello della separazione personale – caratterizzato dalla dissoluzione della ragioni della convivenza materiale e morale), e dall’altro, a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto), e che tali attribuzioni, sempre secondo l’oramai consolidato indirizzo di legittimità, svelano una loro “tipicità”, la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva “onerosità”, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati (o eventualmente, solo riflessi) patrimoniali, i quali, essendo maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale, per lo più non si rendono perciò sempre – guardati con sguardo retrospettivo – immediatamente riconoscibili come tali” (così, testualmente, già Cass. 23/03/2004 n. 5741), hanno affermato che l’onerosità dell’attribuzione patrimoniale non può farsi discendere tout court dall’astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall’esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione”.

Partendo da tali considerazioni, è stato dunque osservato come “la qualificazione dell’atto dispositivo per cui è causa come atto a titolo oneroso dipende dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustifichi lo spostamento patrimoniale fra i coniugi” e come, nonostante l’evidenza con cui De.Ma., rispondendo ad un impulso squisitamente arbitrario aveva deciso della sorte giuridico-economica delle proprie sostanze, sì da incidere negativamente nella propria sfera patrimoniale, la Corte territoriale non ne avesse tratto, invece, come avrebbe dovuto, elementi atti a confermare la peculiare natura “gratuita” dell’atto di disposizione assunto con l’atto di separazione.

5.3 Questa situazione è per l’appunto la stessa verificatasi nel caso di specie.

I giudici di merito, infatti, pur partendo dalla corretta considerazione secondo cui, in caso di separazione consensuale, l’atto di attribuzione patrimoniale in favore di uno dei due coniugi può assumere carattere di gratuità o di onerosità, dovendosi, al riguardo, tener conto della situazione in concreto realizzatasi, valutata la situazione familiare ed economico-patrimoniale delle parti, hanno ritenuto che l’atto di trasferimento avesse carattere solutorio e non di liberalità, in quanto l’immobile che ne era oggetto era adibito a casa familiare, nella quale abitavano la moglie e il figlio minore, e in quanto le parti avevano ritenuto, sia in sede di separazione, sia di divorzio, che spettasse alla moglie un assegno di mantenimento da parte del marito, da soddisfare una tantum proprio con il trasferimento, in suo favore della quota di proprietà del primo, che tale statuizione fosse congrua, atteso che la moglie lavorava in un supermercato con contratto part time con limitate prospettive di accrescere la sua capacità di produrre reddito e che nessuno potesse sindacare le scelte operate al riguardo dai coniugi.

Tali argomentazioni non considerano però che l’assegno di mantenimento, in sostituzione del quale era stata attribuito a Gu.Lu., in aggiunta alla sua quota, il 50% della proprietà dell’immobile adibito a residenza familiare, andava riconosciuto solo ove fosse emerso che la stessa non era in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale e che versava effettivamente in una situazione di disparità economica rispetto al marito.

Tale disparità non è stata affatto sindacata dai giudici di merito, che si sono limitati a valutare lo stato economico della coniuge, senza esaminare in alcun modo quello dell’altro coniuge, ciò che sarebbe stato massimamente opportuno, ove si consideri che quest’ultimo non si era limitato a privarsi della sua quota di comproprietà di due immobili, assegnandoli alla moglie a titolo di mantenimento una tantum, in aggiunta al trasferimento ad essa, per la medesima causale, di titoli obbligazionari e azionari per euro 53.022,22, ma si era anche impegnato a corrisponderle un assegno mensile per il mantenimento del figlio minore, trasferendole anche la somma di Euro 2.750,00 in contanti, in quanto denaro personale di quest’ultima, e rendendosi sostanzialmente impossidente.

La pronuncia si pone allora in contrasto con quanto afferma la giurisprudenza in materia, secondo la quale, al fine di individuare l’esigenza di uno dei coniugi di vedersi assegnato un quid per il mantenimento, deve tenersi conto della situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi, deducendola “non solo” dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altra circostanza rappresentata da elementi di ordine economico, o suscettibili di apprezzamento economico, idonei ad incidere sulle condizioni delle parti (sul punto la citata ordinanza n. 17908/2019)>>.

Revocatoria di pegno contestuale di danaro ex art. 67.c l. fall. o compensazione di quest’ultimo

Cass. sez. I, 16/03/2025 n. 7.013, rel. D’Aquino, in una fattispecie particolare (per il credito munito di prelaizone pignoratizia di di denaro):

fatti:

<<2. Il Fallimento – per quanto qui rileva – ha dedotto che la banca aveva erogato alla società debitrice in data 2 giugno 2012 un mutuo dell’importo di Euro 240.000,00, espressamente destinato all’estinzione di pregresse esposizioni chirografarie nei confronti della medesima banca derivanti da diverse linee di credito; al contratto di mutuo erano collegate sia l’accensione di ipoteca fondiaria su immobili della società mutuataria (opificio industriale e pertinenze), sia la costituzione in pegno dell’importo di Euro 240.000,00, posto a garanzia sia del perfezionamento dell’iscrizione ipotecaria, sia della stipula di polizza assicurativa a garanzia del rischio incendio nei limiti del valore dell’ipoteca sui fabbricati oggetto di iscrizione. La garanzia pignoratizia contestualmente creata doveva ritenersi, a giudizio del fallimento attore, stipulata nella consapevolezza dello stato di insolvenza della debitrice, dichiarata fallita in data 29 giugno 2012 dopo diciassette giorni dall’operazione in oggetto>>.

Sulla revocabilità della prelazione contestuale (ammessa per il pegno regolare, non ammessa per quello irregolare):

<<4. Per la ragione più liquida si esamina il secondo motivo, che è fondato, con assorbimento del primo. Caratteristica del pegno irregolare è il trasferimento in proprietà del creditore dei beni assoggettati a pegno, con eventuale restituzione del tantundem al momento dell’adempimento, ovvero dell’eccedenza rispetto a quanto garantito in caso di inadempimento (Cass., n. 26154/2006; Cass., n. 10000/2004). La natura giuridica del pegno irregolare – disciplinato dall’art. 1851 cod. civ. nell’ambito della anticipazione bancaria – comporta che le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano – diversamente che nell’ipotesi di pegno regolare – di proprietà del creditore stesso, che ha diritto a soddisfarsi non secondo il meccanismo di cui agli artt. 2796 – 2798 cod. civ. – norme che postulano l’altruità delle cose ricevute in pegno – bensì direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori (Cass., n. 5111/2003; Cass., Sez. U., n. 202/2001).

5. Diversamente, nel pegno regolare il soddisfacimento avviene al momento dell’inadempimento dell’obbligazione garantita (Cass., n. 24137/2018). Ricorre il pegno regolare ove il cliente vincoli a garanzia del proprio adempimento verso la banca un titolo di credito o un documento di legittimazione che risultino “specificamente descritti ed analiticamente indicati” senza che venga attribuito al creditore pignoratizio il potere di disporre degli stessi (Cass., n. 18597/2011).

6. Ne consegue che, ove oggetto del pegno sia un bene determinato, per il quale non sia stato conferito al creditore pignoratizio il potere di disporre del relativo diritto, si esula dall’ipotesi del pegno irregolare e si rientra nella disciplina del pegno regolare, per il quale il creditore ha l’obbligo, di regola, di restituire l’oggetto del pegno ed è obbligato a insinuarsi nel passivo del fallimento (Cass., n. 16618/2016; Cass., n. 18597/2011, cit.; Cass., n. 12964/2005).

7. Nella specie, il giudice di appello non ha accertato, al fine di ritenere irregolare la natura del pegno, l’esistenza nel contratto costitutivo della garanzia della facoltà del creditore di disporre del bene conferito in pegno, né dell’obbligo di restituire il tantundem, diversamente da quanto dispone l’art. 1851 cod. civ., così non facendo corretta applicazione dei suddetti principi>>.

Sulla non compensabilità:

<<8. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, secondo comma, L.Fall. nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di verificare che il contratto costitutivo del pegno avrebbe permesso la soddisfazione del creditore tramite compensazione tra oggetto della garanzia e obbligazione garantita, mancando omogeneità tra l’una e l’altra. Osserva parte ricorrente che la costituzione del pegno avrebbe garantito due distinte obbligazioni (l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile e la stipula della polizza antincendio sull’immobile), circostanza che avrebbe precluso l’incameramento della somma costituita in pegno.

9. Il terzo motivo è fondato. Nel caso di specie, il pegno non garantisce obbligazioni pecuniarie della società debitrice, bensì obbligazioni accessorie alla stipulazione del contratto di mutuo, quali l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile oggetto di garanzia e la stipula della polizza antincendio sull’immobile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la compensazione è possibile anche tra crediti illiquidi, ancorché uno dei crediti sia indeterminato nel suo ammontare, ma purché sia di facile e pronta liquidazione (Cass., n. 7018/2020), nonché ove il credito, ancorché indeterminato nel suo ammontare, sia liquidabile dal giudice che procede (Cass., n. 23225/2016). Analogamente, la compensazione è consentita in sede concorsuale anche ove i presupposti di liquidità maturino dopo l’apertura della procedura, purché i fatti genetici delle rispettive obbligazioni siano preesistenti alla stessa (Cass., n. 2005/2025; Cass., n. 20063/2023). Nessuna compensazione può, invero, operarsi – né in sede ordinaria, né in sede fallimentare ex art. 56 L.Fall. – ove una delle reciproche obbligazioni – come nella specie – non sia una obbligazione pecuniaria>>.

Revocatoria di atto anteriore al sorgere del credito: le Sezioni Unite su questione in realtà poco controvertibile

Sull’art. 2901 n. 2 cc, Cass sez. un., 27/01/2025 n. 1.898, rel Mercolino, chiariscono ciò che per vero era già sufficientemente chiaro:

“In tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l’atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine d’impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro”. (principio di diritto).

Esisteva invece una corrente per cui “non è necessaria la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore, ma è sufficiente la semplice coscienza, da parte del primo, del pregiudizio arrecato al secondo (cfr. Cass., Sez. III, 4/09/2023, n. 25687; 27/ 02/2023, n. 5812; 15/10/2010, n. 21338; 7/10/2008, n. 24757). In altri termini, non è richiesta la volontà del debitore di contrarre debiti, ovvero la consapevolezza da parte sua del sorgere della futura obbligazione, né il compimento dell’atto allo specifico fine di impedire o ostacolare l’attuazione coattiva del diritto del creditore, ma è sufficiente la mera previsione del pregiudizio arrecato ai creditori, da intendersi anche quale mero pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore (cfr. Cass., Sez. III, 23/9/2004, n. 19131)”.

Dice bene la SC, “L’utilizzazione di due espressioni aventi un significato completamente differente nell’ambito della medesima disposizione appare tutt’altro che casuale, se solo si tiene conto del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi, proprio con riguardo all’azione revocatoria, precedentemente all’entrata in vigore del Codice civile del 1942.

Nel Codice civile del 1865, la medesima azione era infatti disciplinata dallo art. 1235, il quale, oltre a prevedere (almeno secondo l’opinione prevalente) soltanto la revocabilità degli atti dispositivi posti in essere dal debitore in epoca successiva al sorgere del credito, la subordinava alla condizione che gli stessi fossero stati “fatti in frode” delle ragioni dei creditori: il significato di tale espressione era controverso, ritenendosi da parte di alcuni autori che con la stessa il legislatore avesse inteso fare riferimento all’intenzione di recare danno ai creditori (c.d. animus nocendi), e da parte di altri che avesse voluto invece richiedere, ai fini dell’accoglimento della domanda, la mera coscienza del pregiudizio arrecato ai creditori, attraverso la creazione o l’aggravamento di una situazione d’insolvibilità (c.d. scientia damni). Alla fine prevalse la seconda tesi, in virtù della considerazione che l’individuazione del presupposto soggettivo della revocatoria nell’animus nocendi avrebbe comportato un eccessivo restringimento dei limiti di operatività dell’azione, impedendo alla stessa di svolgere efficacemente la propria funzione di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale.

Tale indirizzo trovò accoglimento anche in sede di redazione del Codice vigente, il quale, tuttavia, ha ampliato l’ambito applicativo dell’azione, ammettendone l’esercizio anche nei confronti degli atti dispositivi posti in essere anteriormente al sorgere del credito, ma differenziandone il presupposto soggettivo da quello richiesto ai fini della revocatoria degli atti posti in essere successivamente, nel senso che, mentre per la dichiarazione d’inefficacia di questi ultimi è necessaria soltanto la prova della “conoscenza del pregiudizio” arrecato alle ragioni dei creditori, per quella dei primi occorre la prova della “dolosa preordinazione” al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito. In quanto adottata nella piena consapevolezza dei contrasti insorti in ordine all’interpretazione della disciplina previgente, la formulazione letterale dello art. 2901, primo comma, cod. civ. non può dar luogo ad equivoci, testimoniando chiaramente la volontà del legislatore di regolare in maniera diversa il profilo soggettivo delle due fattispecie da esso contemplate, attraverso l’introduzione di una disciplina più restrittiva per la revocatoria degli atti compiuti in epoca anteriore al sorgere del credito: diversamente, infatti, la norma si sarebbe limitata a chiarire che l’azione era proponibile anche contro gli atti dispositivi compiuti in epoca anteriore al sorgere del credito, richiedendo per entrambe le ipotesi la prova della consapevolezza da parte del debitore della dell’incidenza dell’atto sulla consistenza quantitativa o qualitativa del proprio patrimonio, e quindi sulla garanzia generica dei creditori, senza fare alcun riferimento alla necessità di un disegno fraudolento, volto a sottrarre il bene alienato o vincolato all’azione esecutiva del creditore o a rendere più difficile il soddisfacimento del suo credito.

6.4. La differenza esistente tra la pura e semplice consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori e la volontà di danneggiarli mediante il compimento dell’atto dispositivo era stata d’altronde già colta dalla dottrina in epoca anteriore all’entrata in vigore del Codice civile del 1942, anche se ne era stata sminuita la portata concreta: premesso infatti che il consilium fraudis presuppone ad un tempo la rappresentazione dell’effetto dannoso dell’atto e la volontà di porlo ugualmente in essere, si era osservato che nella gestione del proprio patrimonio il creditore non tiene normalmente conto dell’interesse del creditore, ma agisce come se lo stesso non esistesse, e si era pertanto concluso che, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della revocatoria, non era necessaria una specifica intenzione di danneggiare il creditore o determinati creditori, ma era sufficiente la coscienza, da parte del debitore, di determinare o accrescere la propria insolvenza, attraverso il compimento dell’atto dispositivo, mettendo quindi il proprio patrimonio in condizione di non poter offrire ai creditori la garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contratte.””

Revocabilità del trasferimento immobiliare solutorio a seguito di separazione personale

Cass. sez. III, ord. 06/11/2024 n. 28.558, rel. Tassone:

<<6.1. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, “È suscettibile di revoca ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. il contratto con cui un coniuge trasferisca all’altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata. La domanda di revoca del contratto di trasferimento sottopone alla cognizione del giudice anche l’esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi, sempre che siano stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione. La valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti per la revoca ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. va compiuta con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare” (Cass., n.11914/2008).

Ed ancora: “Il trasferimento di un immobile, effettuato da un coniuge a favore dell’altro in ottemperanza a patti assunti in sede di separazione consensuale, trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene dovuto solo in conseguenza di un impegno assunto in costanza dell’esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l’accordo separativo, in tal caso, costituisce esso stesso parte dell’operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l’applicazione dell’art. 2901, comma 3, c.c.” (Cass., 17612/2018; Cass., 1144/2015; Cass., 1404/2016; Cass., 13364/2015).

Questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo la validità delle clausole dell’accordo di separazione che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti fra i coniugi, prevedano il trasferimento di beni immobili (Cass., 15/05/1997, n. 4306; Cass., 11/11/1992, n. 12110), sul rilievo che dette clausole costituiscono espressioni di libera autonomia contrattuale delle parti interessate (Cass., 02/12/1991, n. 12897), dando vita, nella sostanza, a veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma delle convenzioni matrimoniali né a quello della donazione, ma diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 cod. civ., dato che rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione consensuale” ed alla finalità di una sistemazione “solutorio-compensativa”, comprensiva di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti, anche del tutto frammentari, aventi significati, o eventualmente solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (Cass., 5741/2004; Cass., 11342/2004; Cass., n. 11914/2008; Cass., n. 15603/2005).

Si è al riguardo precisato che tali clausole ed operazioni ad esse correlate possono invero rivelarsi in concreto lesive dell’interesse dei creditori all’integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente, nessun ostacolo testuale o logico-giuridico in tal caso frapponendosi alla relativa impugnazione – ricorrendone i presupposti – mediante l’esperimento dell’azione revocatoria, ordinaria o fallimentare (cfr. Cass., 23/3/2004, n. 5741).

Né l’esperimento dell’azione revocatoria può considerarsi precluso in ragione della circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore risultino essere stati concretamente pattuiti in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, obbligo di fonte legale, rientrante come tale nel c.d. contenuto necessario dell’accordo di separazione, dato che l’azione revocatoria non pone in discussione la sussistenza dell’obbligo in sé, quanto piuttosto le modalità di assolvimento del medesimo, quali stabilite dalle parti nell’ambito di un regolamento, per questo verso, di matrice spiccatamente “convenzionale” (Cass. 12/04/2006, n. 8516)>>.

Solo che per l’art. 2901 cc l’adempimento di debito scaduto , come pare fosse nel caso de quo (trasferimento solutorio per adempiere agli obblighi assunti in sede di separazione omologata), non è revocabile. Il creditore avrebbe semmai dovuto esperire la -ben più faticosa- azione di simulazione.

REvocabilità dell’accordo di trasferimento immobiliare in sede di separazione personale omologata

Cass. sez. III, Ord. 06/11/2024 n. 28.558, rel. Tassone:

<<6.1. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, “È suscettibile di revoca ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. il contratto con cui un coniuge trasferisca all’altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata. La domanda di revoca del contratto di trasferimento sottopone alla cognizione del giudice anche l’esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi, sempre che siano stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione. La valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti per la revoca ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. va compiuta con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare” (Cass., n.11914/2008).

Ed ancora: “Il trasferimento di un immobile, effettuato da un coniuge a favore dell’altro in ottemperanza a patti assunti in sede di separazione consensuale, trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene dovuto solo in conseguenza di un impegno assunto in costanza dell’esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l’accordo separativo, in tal caso, costituisce esso stesso parte dell’operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l’applicazione dell’art. 2901 , comma 3, c.c.” (Cass., 17612/2018
; Cass., 1144/2015; Cass., 1404/2016; Cass., 13364/2015).

Questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo la validità delle clausole dell’accordo di separazione che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti fra i coniugi, prevedano il trasferimento di beni immobili (Cass., 15/05/1997, n. 4306 ; Cass., 11/11/1992, n. 12110), sul rilievo che dette clausole costituiscono espressioni di libera autonomia contrattuale delle parti interessate (Cass., 02/12/1991, n. 12897), dando vita, nella sostanza, a veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma delle convenzioni matrimoniali né a quello della donazione, ma diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322
cod. civ., dato che rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione consensuale” ed alla finalità di una sistemazione “solutorio-compensativa”, comprensiva di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti, anche del tutto frammentari, aventi significati, o eventualmente solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (Cass., 5741/2004; Cass., 11342/2004; Cass., n. 11914/2008; Cass., n. 15603/2005).

Si è al riguardo precisato che tali clausole ed operazioni ad esse correlate possono invero rivelarsi in concreto lesive dell’interesse dei creditori all’integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente, nessun ostacolo testuale o logico-giuridico in tal caso frapponendosi alla relativa impugnazione – ricorrendone i presupposti – mediante l’esperimento dell’azione revocatoria, ordinaria o fallimentare (cfr. Cass., 23/3/2004, n. 5741).

Né l’esperimento dell’azione revocatoria può considerarsi precluso in ragione della circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore risultino essere stati concretamente pattuiti in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, obbligo di fonte legale, rientrante come tale nel c.d. contenuto necessario dell’accordo di separazione, dato che l’azione revocatoria non pone in discussione la sussistenza dell’obbligo in sé, quanto piuttosto le modalità di assolvimento del medesimo, quali stabilite dalle parti nell’ambito di un regolamento, per questo verso, di matrice spiccatamente “convenzionale” (Cass. 12/04/2006, n. 8516)>>.

E’ revocabile il trasferimento immobiliare pattuito negli accordi di separazione, anche se recepiti dalla sentenza che definisce una separazione giudiziale

Cass. sez. III, sent.  07/10/2024 n. 26.127, rel. Condello:

<<4.3. Le conclusioni cui giungono i precedenti sopra richiamati valgono anche nel caso qui in esame, con la sola differenza che, mentre in quelli gli accordi patrimoniali erano posti ad oggetto di separazione consensuale omologata dal Tribunale, nel caso in esame essi sono invece posti ad oggetto di ricorso di separazione giudiziale necessariamente concluso con sentenza che ne ha recepito il contenuto. Si tratta però di differenza che, ai fini in esame, rimane priva di rilievo.

In tal senso soccorrono le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite con la sentenza del 29 luglio 2021, n. 21761, che, rispondendo a quesito riguardante la validità e trascrivibilità di accordi patrimoniali conclusi in sede (e ai fini del giudizio) di separazione o divorzio, ha affermato il principio di diritto, secondo cui: “Le clausole dell’accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni – mobili o immobili – o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della L. n. 52 del 1985, come introdotto dall’art. 19, comma 14, del D.L. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l’ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.

In sostanza, le Sezioni Unite hanno affermato il valore meramente dichiarativo della pronuncia (sentenza di separazione o di divorzio) in relazione alle pattuizioni sui rapporti economici, rilevando che “i due istituti” (ossia, da un lato, la separazione consensuale tra i coniugi e, dall’altro, il divorzio congiuntamente richiesto dai medesimi, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 16) – pur presentando innegabili diversità sul piano della disciplina (le quali essenzialmente si compendiano nel fatto che, nel secondo caso, il procedimento non termina con l’omologazione da parte del tribunale, bensì con una sentenza emessa all’esito dell’audizione dei coniugi) – “si presentano strettamente connessi l’uno all’altro sul piano dogmatico. Ed invero, ad accomunare le due fattispecie è certamente la connotazione, presente in entrambe, dell’essere finalizzate ad ottenere mediante il consenso dei coniugi, piuttosto che con la pronuncia costitutiva del giudice, le divisate modificazioni dello status coniugale, con le conseguenti ricadute sull’affidamento ed il mantenimento della prole, ove esistente, e sui profili economici concernenti i rapporti tra i coniugi stessi”.

Hanno, quindi, evidenziato che “la pacifica… natura negoziale degli accordi dei coniugi, equiparabili a pattuizioni atipiche ex art. 1322 c.c., comma 2, comporta che – al di fuori delle specifiche ipotesi succitate – nessun sindacato può esercitare il giudice del divorzio sulle pattuizioni stipulate dalle parti. Come del resto – sul piano generale – il giudice non può sindacare qualsiasi accordo di natura contrattuale privato, che corrisponda ad una fattispecie tipica, libere essendo le parti di determinarne liberamente il contenuto (art. 1322 c.c., comma 1), fermo esclusivamente il rispetto dei limiti imposti dalla legge a presidio della liceità delle contrattazioni private e, se si tratta di pattuizioni atipiche, sempre che l’accordo sia anche meritevole di tutela secondo l’ordinamento (art. 1322 c.c., comma 2)” >>.

Revocatoria del fondo patrimoniale (costituito dopo l’ingiunzione contro i fideiussori) ed estraneità del debito ai bisogni familiari

Cass. sez. I del 13/12/2023 n. 34.872, rel. Russo:

<<Si deve qui premettere che il fondo patrimoniale, rappresenta effettivamente – come afferma la parte – un sistema idoneo a garantire la soddisfazione dei bisogni della famiglia, ma non esclude del tutto la possibilità per i creditori di aggredire i beni in essa inclusi, poiché nella definizione del punto di equilibrio tra l’interesse della famiglia e quello dei creditori non si è totalmente obliterato il principio di cui all’art. 2740 c.c., ma si è introdotto uno speciale regime di responsabilità patrimoniale. Inoltre, esso non crea uno schermo impermeabile ai rimedi che i creditori possono esperire avverso le attività dirette ad eludere o vanificare in toto la garanzia patrimoniale generica.

3.1- Il fondo patrimoniale costituito ex art. 167 c.c., impone un vincolo di destinazione su determinati beni, per far fronte ai bisogni della famiglia, con la conseguenza, in ragione di quanto dispone l’art. 170 c.c., che “la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. Qualora sorga controversia sulla assoggettabilità dei beni ad esecuzione forzata deve, pertanto, accertarsi in fatto se il debito si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni); con la importante precisazione che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (v. Cass. 10166/2020). Per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la rispondenza o meno dell’atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo familiare, cosicché l’estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (ad es. la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata (Cass.. 29983 del 25/10/2021).

Pertanto, i creditori vengono distinti in base alla natura dei bisogni dai quali origina il rapporto obbligatorio e della condizione soggettiva in cui si trovavano al momento dell’insorgenza dell’obbligo, tra creditori della famiglia, ai quali è riservata la garanzia generica sui beni attributi al fondo, creditori che ignoravano l’estraneità dei debiti ai bisogni familiari, che dall’art. 170 c.c., sono equiparati ai precedenti, e creditori che conoscevano tale estraneità; a questi ultimi è preclusa l’esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti. La destinazione dei beni ai bisogni della famiglia è quindi favorita attraverso la sottrazione dei beni stessi all’azione esecutiva di una specifica categoria di creditori, ferma restando la possibilità per tutti i creditori di agire, se ne ricorrono i presupposti, in revocatoria ordinaria, posto che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., comma 1, n. 1), se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori (Cass. n. 4933 del 07/03/2005; Cass. n. 15310 del 07/07/2007; Cass. n. 24757 del 07/10/2008; Cass. n. 2530 del 10/02/2015).

4.- Nella specie, l’istituto di credito non ha preteso di agire sui beni del fondo patrimoniale, ma ha affermato che la costituzione del fondo patrimoniale reca pregiudizio alle proprie ragioni e quindi ha chiesto e ottenuto che il negozio venisse dichiarato inefficace nei suoi confronti ai sensi dell’art. 2901 c.c..

L’azione pauliana, come è noto, è diretta a far dichiarare giudizialmente l’inefficacia, nei confronti del creditore stesso, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni, per consentire allo stesso di esercitare sui beni oggetto dell’atto azioni esecutive e cautelari. L’accoglimento della domanda proposta ex art. 2901 c.c., produce quindi l’effetto di rendere inopponibile, e solo nei confronti del creditore che ha agito in revocatoria, l’atto dispositivo del debitore, senza incidere sulla validità inter partes dell’atto stesso, né sulla sua opponibilità ai terzi rimasti estranei al giudizio revocatorio (Cass. 25855/2021).

La banca ha posto a fondamento della propria azione revocatoria la circostanza che -ove non ottenesse la dichiarazione di inefficacia- non potrebbe agire sui beni del fondo patrimoniale ed è in ciò che consiste il pregiudizio, come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello, pregiudizio che la dichiarazione di inefficacia rimuove perché consente alla banca di agire liberamente sui beni del fondo patrimoniale, pur se questo resta validamente costituito.

L’effetto tipico della costituzione del fondo, vale a dire la (parziale) sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale generica, non si produce nei confronti del creditore vittorioso nell’esperimento dell’azione pauliana e non sarà quindi necessario, in questo caso, verificare se il credito per cui si agisce deriva da obbligazione contratta nell’interesse della famiglia e se il creditore ne fosse consapevole o meno.

Correttamente pertanto la Corte di merito ha focalizzato l’attenzione non già sulla conoscenza da parte della banca della – pretesa- estraneità del credito vantato ai bisogni della famiglia, quanto sulla sussistenza di eventus e scientia damni.

Quanto al resto, si tratta di censure di merito oppure generiche, a fronte di una ampia motivazione resa dalla Corte d’appello-condivisibile in punto di diritto e non rivedibile in punto di fatto- la quale osserva che la circostanza che il credito sia sub judice non fa venire meno la facoltà della banca di agire per la conservazione della garanzia patrimoniale posto che assume rilevanza, ai fini che qui interessano, una nozione lata di credito estesa anche al credito litigioso; la Corte ha altresì osservato che l’eventus damni si ha non soltanto quando l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore ma anche quando lo stesso determini una variazione quantitativa che rende più difficile la soddisfazione delle ragioni del creditore, così uniformandosi in punto di diritto ai principi costantemente affermati da questa Corte (da ultimo Cass. n. 20232 del 14/07/2023); infine la Corte di merito ha affermato che i due fideiussori erano ben consapevoli, nel momento in cui hanno costituito il fondo patrimoniale e vi hanno conferito tutti i loro immobili, non solo di avere già prestato la fideiussione e dell’inadempimento della debitrice principale, ma anche della emissione del decreto ingiuntivo nei loro confronti.

Irrilevante è infine, nella fattispecie, il richiamo alla protezione dell’habitat domestico della famiglia; la questione rileva qualora ci siano figli minori, nei rapporti tra i genitori, ai fini della assegnazione della casa familiare, vicende che qui non sono state dedotte>>.

Due insegnamenti sul trust (uno scontato, l’altro no)

Cass. sez. 3 del 6 ottobre 2023 n. 28.146, rel. Gorgoni:

1° la revoca dell’atto istitutivo del trust travolge pure l’atto traslativo che vi dà esecuzione ;

2° l’atto istitutivo non è oneroso e/o dovuto ma libero e dunque gratuito:

1° : <<la Corte territoriale ha rigettato il terzo motivo di appello con cui i ricorrenti, all’epoca appellanti, avevano denunciato la decisione del Tribunale per avere ritenuto revocabili gli atti istitutivi dei trust, con una doppia ratio decidendi: a) in applicazione del principio espresso da questa Corte nelle pronunce nn. 10498/2019 e 19376/2017, a mente del quale “l’atto avente natura dispositiva è quello mediante il quale il quale il bene conferito viene intestato al “trustee”, ma tanto non comporta che la domanda revocatoria debba essere necessariamente rivolta avverso questo negozio e non possa, invece, essere utilmente proposta nei confronti dell’atto istitutivo del “trust”, in quanto l’inefficacia dell’atto istitutivo, conseguente al vittorioso esperimento di un’azione revocatoria, comporta pure l’inefficacia dell’atto istitutivo”; b) posto che, dal tenore degli atti costitutivi dei (Omissis) e (Omissis) era dato evincere che a un parte introduttiva, nella quale si faceva riferimento all’istituzione dei trust, seguiva una parte dispositiva con cui erano stati individuati i beni conferiti, le conclusioni dell’atto di citazione di primo grado, indicando la richiesta di revoca “degli atti istitutivi del trust”, non erano volte a delimitare l’oggetto della domanda, ma solo “ad individuare l’atto impugnato secondo la sua iniziale intitolazione, richiamandolo integralmente soprattutto quanto al contenuto della parte dispositiva, alla quale ha esteso certamente la domanda (…)”;
i ricorrenti hanno censurato solo la prima ratio decidendi, peraltro, con argomentazioni immeritevoli di accoglimento, considerando che:
– “quand’anche il giudice del merito avesse dichiarato inefficace l’atto di costituzione del trust nella sola parte in cui ha disposto il trasferimento dei beni immobili”, i ricorrenti “non ne avrebbero tratto alcun vantaggio giuridico, dal momento che i rispettivi creditori avrebbero comunque potuto aggredire in executivis gli immobili” nei confronti del trustee avente causa” (Cass. 27/06/2018, n. 16897);
– “la constatazione che nel caso in cui all’istituzione del trust abbia fatto poi seguito l’effettiva intestazione del bene conferito al trustee – secondo quanto accaduto nella fattispecie concretamente in esame – la domanda di revocatoria, che a oggetto assume l’atto istitutivo, appare comunque idonea a produrre l’esito di inefficacia (dell’atto dispositivo) a cui propriamente tende la predetta azione (ove la dichiarazione di inefficacia potesse essere emessa anche in assenza dell’effettiva esistenza di un atto dispositivo, per contro, si fuoriuscirebbe senz’altro dalla funzione di conservazione patrimoniale che risulta specificamente connotare, nel sistema del c.c., come ripreso anche nella sede della normativa fallimentare, lo strumento dell’azione revocatoria)”, in quanto “l’atto di trasferimento e intestazione del bene conferito al trustee non risulta essere atto isolato e autoreferente. Nella complessa dinamica di un’operazione di trust, lo stesso si pone, per contro, non solo come atto conseguente, ma prima ancora come atto dipendente dall’atto istitutivo.
E’ in quest’ultimo atto, cioè, che l’atto dispositivo recupera la sua ragion d’essere e causa (in ipotesi) giustificatrice. E’, del resto, corrente osservazione in letteratura che il trustee risulta titolare di un
“ufficio”, o di una “funzione”; e che, quindi, è proprietario non già nell’interesse proprio, bensì nell’interesse altrui: secondo i termini e i modi volta a volta appunto consegnatigli dell’atto istitutivo.
La peculiare proprietà del trustee non potrebbe perciò “sopravvivere” all’inesistenza, o al caducarsi, dell’atto che viene nel concreto a conformare tale diritto (…). L’inefficacia dell’atto istitutivo, come prodotta dall’esito vittorioso di un’azione revocatoria, reca con sè, dunque, pure l’inefficacia dell’atto dispositivo.
La domanda di revoca dell’atto istitutivo viene, in altri termini, a colpire il fenomeno del trust sin dalla sua radice” (Cass. 15/04/2019, n. 10498);
non è stata attinta da censure la ratio decidendi riassunta supra sub lett. b); perciò deve applicarsi la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla bade del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero il gravame dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cass. 19/05/2021, n. 13595);>> [affermazione interessante]

2°  : <<- le nozioni di atto di disposizione patrimoniale e di terzo, contenute nell’art. 2901 c.c., “vanno parametrate alle peculiarità di un istituto che attribuisce alla disposizione del patrimonio un contenuto differente dalla tradizionale visione della circolazione dei beni” (Cass. n. 13388 del 29/5/2018, n. 13388);
“l’istituzione di trust familiare non integra, di per sè, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura – ai fini della revocatoria ordinaria – un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti” (così Cass.
03/08/2017, n. 19376; nella specie, il trust era finalizzato a fare fronte alle esigenze di vita e di studio della prole);
– “il negozio istitutivo di un trust, per considerarsi a titolo oneroso, deve essere posto in adempimento di un obbligo e dietro pagamento di un corrispettivo. Tanto si verifica, ad es., nei c.d. trust di garanzia, che sono istituiti da un debitore in seguito ad un accordo con i propri creditori. Al contrario, se il trust viene posto in essere in virtù di una spontanea determinazione volitiva del disponente e in mancanza di un vantaggio patrimoniale, l’atto costitutivo del trust deve essere considerato a titolo gratuito” (Cass. 04/04/2019, n. 9320)>>; [esatto, ma scontato]