L’accoglimento defintivo della domanda di revocatoria determnaa effetti restitutori a partire dalla proposizione della domanda stessa

Cass. sez. I, 22/11/2025 n. 30.759, rel. Dongiacomo sull’oggetto (anche se , nel caso, trattavasi di revocatoria fallimentare):

<<La sentenza di revoca ex art. 67 L.Fall., peraltro, una volta passata in giudicato, retroagisce, a taluni effetti, in forza del “principio che il ritardo della decisione rispetto all’atto introduttivo non può giovare alla parte soccombente e nuocere alla parte vittoriosa”, al momento della domanda, come ai fini del decorso dei frutti sul conseguente debito restitutorio (cfr., in tal senso, Cass. n. 11097 del 2004, in motiv.; Cass. n. 887 del 2006, in motiv.; Cass. SU n. 437 del 2000, in motiv.; Cass. SU n. 5443 del 1996, in motiv.; più di recente, Cass. n. 12850 del 2018; Cass. n. 12736 del 2011; Cass. n. 27084 del 2011; in precedenza, Cass. n. 5843 del 2001; Cass. n. 690 del 1998; Cass. n. 8703 del 1998; Cass. n. 3155 del 1997; Cass. n. 2468 del 1994).

2.7. Tale conclusione vale, oltre che per gli interessi (che maturano sulla somma da restituire), anche per i frutti che provengono dal bene oggetto dell’atto revocato, siano essi, come prevede l’art. 820 c.c., naturali o civili.

2.8. Gli effetti restitutori che conseguono all’accoglimento della domanda di revoca (come quelli che riguardano i frutti civili prodotti medio tempore dall’immobile oggetto del contratto revocato) risalgono, dunque, al momento della domanda giudiziale (Cass. n. 1001 del 1987; Cass. n. 2909 del 2000; Cass. SU n. 437 del 2000; più di recente, Cass. n. 31652 del 2024).

2.9. In caso di revoca dell’atto traslativo di un bene fruttifero, il terzo acquirente deve, pertanto, restituire alla massa attiva del fallimento non solo il bene a suo tempo acquistato dal debitore poi fallito ma anche, con decorrenza dalla domanda di revoca, i frutti ritratti dallo stesso (cfr. Cass. n. 5495 del 2022, in motiv., la quale, dopo aver ribadito che l’accipiens, rimasto soccombente rispetto alla domanda ex art. 67 L.Fall. svolta nei suoi confronti, ha “l’obbligo di restituzione del bene fuoriuscito dal patrimonio del fallito per effetto dell’atto dichiarato inefficace (bene costituito, nella specie, dagli immobili oggetto delle compravendite revocate)”, ha ritenuto che questi ha anche l’obbligazione accessoria “di rimborso dei frutti indebitamente percepiti”, nel senso che, “indipendentemente dalla buona o mala fede”, “ha anche l’obbligo di restituzione dei frutti civili costituenti il corrispettivo del godimento della cosa”; conf., Cass. n. 2909 del 2000, per cui “in virtù della natura costitutiva dell’azione, intesa richiamare nella massa i beni da assoggettare alla garanzia patrimoniale del fallito, i frutti civili del bene, oggetto della revocatoria fallimentare, vanno restituiti a decorrere dalla domanda”; Cass. n. 1001 del 1987).>>

SAfe harbour per una piattaforma di vendita/licenza di fotografie ?

L’appello del 2° circuito 10.02.2026, causa 23-7652, McGuchen v. Shutterstock, affronta il tema dell’applicabilita del porto sicuro ex § 512.(c). US Code title 17 in una lite azionat da un fotografo che vi aveva individuato molte sue fotografie.

I requisiti generali sono ravvisati .

La Corte invece propende per escludere i) quello per cui deve essere un trattamento sotto la direzione dell’utente (ivi, sub (1) IN GENERAL) e, ii) quello simile della assenza di beneficio economico se il “service provider has the right and ability to control such activity” (ivi, sub 1.B);

Sul primo , sub i) :

<<There is evidence in the record that suggests Shutterstock’s review of user images is neither cursory nor automatic. To begin, when a user submits an image to Shutterstock, the image does not immediately appear on the website; rather, the contributor must wait, sometimes for hours, until they receive an email from Shutterstock letting them know which of their images were accepted. See J. App’x at 1293, 1302, 1316. That fact is not dispositive, but it suggests some intervention by Shutterstock between a user upload and the appearance of material on the platform. Moreover, Shutterstock’s website states that it “has high standards and only accepts a portion of the images submitted to be included in [its] collection.” Id. at 1071. Indeed, Shutterstock maintains a page on its website that explains why an image might be rejected and provides advice for successful submissions. Id. at 1071–88. There are “30-odd” reasons that an image might be rejected by a Shutterstock reviewer, id. at 1294–95, which include focus, exposure, lighting, and noise, id. at 1071–75.
The record also contains evidence that Shutterstock’s reviewers exercise some subjective discretion even when applying seemingly rote and straightforward criteria. For instance, when considering an image’s focus, Shutterstock reviewers are “trained to know the difference between something that’s just out of focus and something that’s more intentional.” Id. at 1341–42. And according to Shutterstock, a reviewer may still accept an image that has focus issues if it is “a really unique shot” or a “hard shot to get.” Id. at 1297. That is because, as Shutterstock has explained, “there’s no way to predict what a customer is looking for,” so although “Shutterstock wants to have a high-quality library[,] . . . [t]here’s a lot of value in . . . shots that might not be perfect.” Id. at 1296–97; see also id. at 1366 (Shutterstock employee explaining that reviewers apply “a base guideline . . . but at the same time, it’s not a black-and-white standard”); id. at 1367 (“As our reviewers are humans, they obviously can think for [themselves]. We give them guidelines and we try to give them the best tools possible to review photos and to use their best judgment based on the guidelines we give them.”). In the end, as Shutterstock itself concedes, “photography is an art . . . you can’t just say, ‘This is yes, this is no.’” Id. at 1362. Together, these statements could lead a factfinder to conclude that Shutterstock’s reviewers exercise a considerable degree of case-by-case aesthetic or editorial judgment when determining which images to allow on the platform>>.

Ciò in applicazione del criterio astratto (importante ed espressamente enunciato) per cui <<if a service provider engages in manual, substantive, and discretionary review of user content—if, on a case-by-case basis, it imposes its own aesthetic, editorial, or marketing judgment on the content that appears on its platform—then its storage of infringing material is no longer “at the direction of a user.” In other words, “extensive, manual, and substantive” front-end screening of user content is not “accessibility-enhancing” and is not protected by the § 512(c) safe harbor. Mavrix, 873 F.3d at 1056. That is because, where service providers engage in their own discretionary screening of user content, they can no longer be said to be acting “solely to facilitate access by users.”>>

Sul secondo aspetto, sub ii):

<<There is evidence in the record suggesting “intrusions into user autonomy over their posts” that exceed the bounds set by Congress for the § 512(c) safe harbor. Vimeo II, 125 F.4th at 425. As an initial matter, Shutterstock screens every image before it appears on the platform—this screening determines whether an image ever gets on the platform. By way of contrast, in Vimeo II, “[c]alling attention to selected videos by giving them a sign of approval or displaying them on a Staff Picks channel . . . did not restrict the freedom of users to post whatever videos they wished.” Id. Also in contrast to Vimeo II, there is evidence here that Shutterstock’s image review goes beyond the limited purposes of restricting the site to “selected categories of consumer preferences” and excluding unlawful images. Id. Rather than engaging in categorical content screening—like accepting only holiday-themed images, or images that feature animals—Shutterstock appears to screen user images for their overall aesthetic quality. Curating a “collection,” J. App’x at 1071, of high-quality images is not the same as designing a website “that would be appealing to users with particular interests,” Vimeo II, 125 F.4th at 425.
Further, as McGucken has argued, there is some evidence in the record that Shutterstock extensively advises potential contributors on the types of images it is likely to accept. See J. App’x at 1071–88. That is unlike the service provider in Vimeo II, which “encouraged users to create certain types of content,” but did not condition their ability to post material on whether they created the provider’s preferred types of content. Vimeo II, 125 F.4th at 416. Indeed, in Vimeo II, we cited a website’s practice of giving “its users extensive advice on content” as one fact that can distinguish a service provider that has the right and ability to control infringing activity from one that does not. Id. at 423 (citing Cybernet, 213 F. Supp. 2d at 1173). Accordingly, on the current record, a reasonable factfinder might conclude that the advice and instruction Shutterstock provides its contributors, coupled with its image screening process, are sufficiently coercive to constitute substantial influence.

Finally, for the same reasons articulated above, the duration of Shutterstock’s image review and its 93 percent approval rate are relevant facts, but they are not dispositive. See supra Section II.B.3. Ultimately, it is the factfinder’s role to determine the degree and significance of Shutterstock’s solicitation and screening of user content.>>

Un altro Caremark case: Giuliano v. Grenfell-Gardner ed altri

Il prof. Bainbridge segnala la sentenza Court of Chancery of Delaware 02.09.2025 del giudice Mc Cormick (nota alle cronache di diritto socetario per le importanti decisioni sul compenso di Musk in Tesla).

E’ la stessa giudice ad esordire con un perentorio “This is a Caremark1 case. The plaintiff alleges that former directors and officers of a pharmaceutical company failed to oversee regulatory risks in a manner that ultimately bankrupted the company“.

La domanda è respintga sui red flags (p. 21 ss), ma ha successo sulla failure nel duty of oversight.

E’ vero che  <<“utterly” [chiesto dalla sentenza CAremark] —a “linguistically extreme formulation” intended “to set a high bar when articulating the standard to hold directors personally liable for a failure of oversight under the first Caremark prong.” This high bar gives boards a wide berth to exercise discretion with respect to business risk>>, p. 15

Ma è ancbe vero che il sistema di oversight doveva essere <<“reasonably designed to provide to senior management and to the board itself timely, accurate information sufficient to allow management and the board . . . to reach informed judgments concerning both the corporation’s compliance with law and its businesserformance.”.  The Delaware Supreme Court clarified that a reasonably designed monitoring and reporting system, at a minimum, addresses “mission critical” risks>> (e nel caso ricorre quest’ultima  caratteristica, chiesta in Caremark)

Le allegazioni di negligenza sono assai simili a Caremark , dice la Corte: <<Teligent pleads many of the same circumstances and information-systems deficiencies that were alleged in Marchand: It operated in a heavily regulatedindustry.62 It lacked a board committee responsible for overseeing any central compliance risk, or aspect of regulatory compliance.63 It lacked processes and protocols requiring management to keep the board apprised of central compliance risks, or any regulatory compliance risks.64 Plus it lacked training protocols designed to inform employees of central compliance risks.65 This is about as close to an utter failure as it gets>>.

Non sono opera dell’ingegno il metodo di allenamento di un atleta nè la raccolta e il trattamento dei suoi dati fisico-chimici (eventualmente quest’ultimo potendo costituire oggetto di software)

Ribadisce concetti di comune accettazione, ma con elevato grado di analicità e chiarezza espositivi, Trib. Firenze, 10 Febbraio 2025, n. 429/2025, RG 6068/2020,  rel. Pattonelli, in una lite tra i preparatori atletici di Alessandro del Piero concernente i metodi di allenamento.

La prelazione ereditaria è un diritto strettamente personale poichè vige solo tra gli origniari coeredi, non tra successivi aventi causa della quota

Cass. sez. 3 del 23.12.2025 n. 33.716, rel. Giraldi:

<<Ed infatti, il diritto di prelazione di cui all’art. 732 cod. civ. è un diritto
personale del coerede perché è inerente alla qualità di coerede e non,
invece, alla quota; esso, ove fosse inerente alla quota, circolerebbe con la
stessa e finirebbe con il negare proprio (o porsi in contrasto con) la ratio
della normativa in esame, individuata nell’interesse all’allontanamento di
terzi dalla comunione ereditaria. Infatti, se la circolazione della quota
trascinasse con sé il diritto di prelazione, ciò dovrebbe valere per tutti gli
atti di alienazione, compreso il primo trasferimento, ma, in tal modo, alla
fine, nessuno potrebbe più considerarsi estraneo, dato che tutti gli
acquirenti, fin quando sussiste lo stato di comunione, sarebbero
qualificabili coeredi per il solo fatto di aver acquistato quella quota. Invece,
al contrario, quando la quota fuoriesce per atto inter vivos, dall’originario
coerede, dalla cerchia dei primi successori del de cuius, i diritti di
prelazione e di retratto sono definitivamente cancellati (Così
Cass.n.4277/2012).
E ancora «escludere che la prelazione segua la quota nei trasferimenti
inter vivos implica negare che essa sia una qualità intrinseca alla quota
stessa, o che sia una situazione giuridica autonoma che possa stare o
essere trasferita da sola. E, al contrario, ciò sta a significare che il diritto di prelazione è inerente alla qualità di coerede e, dunque, è esso stesso un
diritto personale del coerede. Con l’ulteriore conseguenza che essendo un
diritto personale è intrasmissibile e non può circolare neppure per
successione a causa di morte dato che la successione mortis causa non
riguarda le situazioni giuridiche intrasmissibili, patrimoniali o non
patrimoniali che siano. In questo senso, pertanto, l’erede del coerede è un
estraneo in ordine alla fattispecie di cui all’art 732 cod. civ.» (Cass. cit.).
Pertanto, la qualità di coerede può essere ravvisata solo in capo ai primi
coeredi.
Né, nel caso de quo, può rilevare che Viola Antonino, essendo divenuto
titolare in via originaria del diritto di prelazione ex art. 732 c.c. al
momento della morte della madre Dal Cason Angelina, è rimasto titolare
di tale diritto sino ad oggi senza soluzione di continuità.
La norma citata, infatti, prevede una limitazione al principio generale
relativo alla libera alienazione della propria quota ex art. 1103 cod. civ.
per il coerede che intenda cedere la stessa e pertanto la relativa
previsione va intesa in senso letterale, non potendo il diritto essere
esercitato da o verso soggetti diversi dai primi coeredi (sul punto anche
Cass. n.1654/2019, Cass. n. 5374/1993).
Attesa dunque la natura eccezionale del limite posta dall’art. 732 cod. civ.
e la qualità di erede come sopra riconosciuta solo ai primi coeredi, la
circostanza che Viola Antonino sia uno degli originari coeredi risulta
irrilevante.
Infatti l’interesse alla comunione, come originariamente creatasi per
effetto della morte del primo de cuius, ed all’allontanamento di terzi non
sussiste più allorché il coerede successivo, alienante, è già considerato
estraneo alla stessa>>.

La conformità della copia ex art. 2719 cc deve essere contestata in modo circostanziato

Cass. sez. 2, 14.01.2026 n. 800, rel. Pirari, su un aspetto spesso trascurato (nel caso de quo relativo a pretesa difformità tra originale e copia notificata di un verbale di sanzione amministrativa):

<<Va, infatti, evidenziato che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia ai sensi dell’art. 2719 c.c. non può avvenire con clausole di stile e generiche od onnicomprensive, quali ad esempio “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass., Sez. 3, 03/04/2014, n. 7775; nello stesso senso, Cass., Sez. 6 – 5, 13/12/2017, n. 29993; Cass., Sez. 2, 30/10/2018, n. 27633; Cass., Sez. 5, 20/06/2019, n. 16557; Cass., Sez. 6 – 5, 25/05/2021, n. 14279).

Infatti, la contestazione della conformità all’originale degli atti prodotti in copia (art. 2719 c.c.), come qualsiasi domanda o eccezione, ha lo scopo di delimitare l’oggetto del contendere; e ciò non potrebbe avvenire se non quando quell’eccezione sia precisa e circostanziata. Come osservato da Cass., Sez. 5, 20/6/2019, n. 16557, sarebbe, infatti, incoerente con elementari canoni di logica, oltre che col principio costituzionale della ragionevole durata del processo, supporre che nel processo sia consentito sollevare eccezioni senza indicarne con chiarezza inequivoca il fondamento fattuale, sicché della copia d’un documento si potrà, ad esempio, sempre negare che differisca dall’originale quanto alla sottoscrizione, oppure al contenuto, o ancora alla data, o anche a tutti questi elementi insieme, mentre non può per contro ammettersi che la parte controinteressata a quel documento possa limitarsi a eccepire che “la copia non è conforme” e null’altro, in quanto una siffatta situazione andrebbe a ribaltare sulla controparte prima e sul giudice poi l’onere di intuire in cosa consista la difformità e di conseguenza su quali fatti occorra svolgere l’istruttoria, pervenendo, di conseguenza, a un esito incompatibile con la millenaria regola giuridica per cui in universo iure civili nemo divinare tenetur (Cass., Sez. 5, 20/6/2019, n. 16557; Cass., Sez. U, 23/01/2002, n. 761, Rv. 551789).

Va, tra l’altro, soggiunto che il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte di colui che produca la copia (nella specie si trattava dell’agente della riscossione), della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass., Sez. 6-5, 11/10/2017, n. 23902).

Orbene, il ricorrente ha del tutto omesso di specificare in quali termini abbia contestato la conformità all’originale della copia della notifica del verbale di contestazione, limitandosi a rilevare l’assenza dell’attestazione di conformità della relata prodotta, con conseguente inammissibilità della censura.>>

Motivazione ineccepibile.

Applicazione del divieto di patto commissorio (art. 2744 cc) alla sequenza preliminare-contratto definitivo

Cass. sez. II, 30/01/2026 n. 2.023, rel. Trapuzzano, opta per un’ampio ambito di applicazione (giustamente):

fatto :

<<1.- A.A. conveniva, davanti al Tribunale di Napoli (Sezione distaccata di Ischia), B.B. e C.C., al fine di sentire: A) in via principale, dichiarare che la procura speciale a vendere – conferita all’Avv. C.C. con atto notarile del 23 aprile 2009, rep. (Omissis) – e il contratto di compravendita immobiliare per atto notarile dell’8 luglio 2010, rep. (Omissis), racc. (Omissis), stipulato tra C.C., quale procuratore speciale del venditore A.A., e B.B., quale acquirente, costituivano atti e/o negozi attraverso i quali era stato contratto un patto commissorio tra il creditore C.C. e il debitore A.A. (in ordine al prestito concesso per estinguere i debiti di quest’ultimo), con l’interposizione fittizia di B.B., madre di C.C., con la conseguente nullità sia della procura, sia della vendita; B) in subordine, dichiarare che il contratto di compravendita era simulato e comunque privo dei suoi elementi essenziali, con la declaratoria della sua nullità o comunque con l’annullamento dello stesso; C) in via ulteriormente subordinata, dichiarare che il contratto di compravendita era stato stipulato in violazione dell’art. 1448 c.c., con la conseguente sua rescissione o comunque con il suo annullamento; D) in estremo subordine, dichiarare che il contratto di compravendita aveva a oggetto il trasferimento di un immobile abusivo, con la conseguente declaratoria di nullità per violazione dell’art. 40, secondo comma, della legge n. 47/1985.>>

Valutazione e applicazione della SC:

<<Ebbene, in materia di patto commissorio, l’art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché, in forza della sua previsione, risulta colpito da nullità non solo il “patto” ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento giuridico, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13210 del 14/05/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 2469 del 25/01/2024; Sez. 2, Sentenza n. 4262 del 20/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 5635 del 15/03/2005).

Ne discende che la ricorrenza del patto commissorio vietato non avrebbe dovuto essere indagata sulla scorta di una valutazione atomistica e parcellizzata del solo atto di vendita, qualificato come datio in solutum ex art. 1197 c.c., senza tenere conto, secondo una ponderazione unitaria e complessiva, dell’intera concatenazione di atti che ha condotto al perfezionamento dell’atto traslativo, quale ultima “tappa” di un iter articolato.

E ciò con precipuo riferimento alla ponderazione del collegamento teleologico tra la prestazione del mutuo e la stipulazione del preliminare di vendita, oltre che con riguardo al rilascio della procura irrevocabile a vendere (e all’obbligo assunto di rilasciare tale procura).

Solo la dinamica e correlata valutazione di tali atti avrebbe potuto guidare il giudizio sulla funzione solutoria o di garanzia dell’atto di vendita, quale mero epilogo di una vicenda che si è snodata attraverso plurimi atti negoziali.

Atto traslativo mediante il quale l’eventuale finalità di garanzia si sarebbe potuta realizzare quale mero risultato finale.

Non si poteva, infatti, prescindere dal nesso di interdipendenza negoziale, tale da far emergere la funzionale preordinazione dei negozi collegati allo scopo finale di garanzia piuttosto che a quello di scambio, accertando la funzione economica sottesa alla fattispecie negoziale posta in essere e restando, a tal fine, irrilevanti sia la natura obbligatoria o reale del contratto, o dei contratti, sia il momento temporale in cui l’effetto traslativo fosse destinato a verificarsi, sia, infine, quali fossero gli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e perfino l’identità dei soggetti che avevano stipulato i negozi collegati, complessi o misti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27362 del 08/10/2021; Sez. 2, Sentenza n. 23553 del 27/10/2020; Sez. 3, Sentenza n. 13580 del 21/07/2004; Sez. 2, Sentenza n. 9466 del 19/05/2004).

E ciò al fine di determinare se l’effetto traslativo finale fosse stato il frutto di una libera scelta in ordine all’esecuzione del trasferimento immobiliare, in luogo dell’adempimento, ovvero se su tale stipulazione avesse inciso la precedente stipulazione del preliminare (benché con un promissario acquirente formalmente diverso) e il successivo rilascio di una procura irrevocabile a vendere.

Orbene, il patto commissorio, vietato dall’art. 2744 c.c., è configurabile quando il debitore sia costretto al trasferimento di un bene, a tacitazione dell’obbligazione, mentre l’integrazione del patto è esclusa solo ove tale trasferimento sia frutto di una scelta, come nel caso in cui venga liberamente concordato quale datio in solutum ex art. 1197 c.c., ovvero esprima esercizio di una facoltà che si sia riservata all’atto della costituzione dell’obbligazione medesima ex art. 1286 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19694 del 17/06/2022; Sez. 2, Sentenza n. 19508 del 18/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 10702 del 07/07/2003; Sez. 3, Sentenza n. 8742 del 26/06/2001; Sez. 1, Sentenza n. 893 del 03/02/1999; Sez. 2, Sentenza n. 9675 del 06/11/1996; Sez. 3, Sentenza n. 4283 del 17/05/1990).

Né peraltro il fatto che il versamento del prezzo da parte del compratore non si configurasse come contestuale erogazione di un mutuo, posto che la datio sarebbe stata concordata a deconto di un debito pregresso dell’alienante, escludeva a priori l’integrazione di un patto commissorio: avrebbe dovuto comunque ponderarsi se il trasferimento del bene avesse risposto a una finalità solutoria e non già alla finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria, capace di evolversi in maniera diversa a seconda che il debitore fosse o meno adempiente all’obbligo di restituire le somme ricevute (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4514 del 26/02/2018; Sez. 1, Sentenza n. 8957 del 17/04/2014; Sez. 2, Sentenza n. 16953 del 20/06/2008; Sez. 2, Sentenza n. 2725 del 08/02/2007; Sez. 2, Sentenza n. 9900 del 20/07/2001; Sez. 2, Sentenza n. 1657 del 04/03/1996), sulla scorta di indici riferiti alla complessa vicenda negoziale intrattenuta tra le parti.

E non appare, per contro, giustificato il riferimento all’ipotesi in cui la promessa di trasferimento e la successiva vendita fossero stati, invece, pattuiti allo scopo di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto e di liberare, quindi, il debitore dalle conseguenze connesse alla sua pregressa inadempienza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19694 del 17/06/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 15112 del 03/06/2019; Sez. 2, Sentenza n. 1075 del 21/01/2016; Sez. 2, Sentenza n. 7206 del 21/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 7277 del 18/03/2008; Sez. 2, Sentenza n. 14903 del 28/06/2006; Sez. 3, Sentenza n. 19950 del 06/10/2004; Sez. 3, Sentenza n. 7585 del 05/06/2001; Sez. 2, Sentenza n. 4064 del 07/04/1995).

In proposito, il divieto di patto commissorio, sancito dall’art. 2744 c.c., si estende a qualsiasi negozio, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore; sicché, anche un contratto preliminare di compravendita può dissimulare un mutuo con patto commissorio, ancorché non sia previsto il passaggio immediato del possesso del bene, qualora la promessa di vendita abbia la funzione di garantire la restituzione, entro un certo termine, della somma “precedentemente” o coevamente mutuata dal promittente compratore, purché sia dimostrato il nesso di strumentalità tra i due negozi (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 23617 del 09/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 12462 del 21/05/2013; Sez. 2, Sentenza n. 11924 del 23/10/1999; Sez. 2, Sentenza n. 7740 del 20/07/1999; specificamente sulla possibilità che il patto commissorio sia realizzato anche laddove il trasferimento sia previsto a titolo di coazione per l’adempimento di un debito anteriore: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20420 del 28/09/2020).>>

Sulla validità del mutuo c.d. solutorio

Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/01/2026, n. 889, rel. Caprioli sul mutuo cd solutorio (id est mutuo con funzione di pagamento di un debito preesistente), pacificamente ammesso:

<<Va osservato relativamente alla pretesa illiceità del mutuo in quanto destinato al rifinanziamento dell’indebitamento giova ricordare che è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall’art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo “solutorio”, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (Cass S.U. 5841/25).

La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità – salvo l’accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; Cass n. 4376 del 2024; Cass n. 16706 del 2020) – essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 L. 1977 nr 546 n 976; art. 43 L. 1966 nr 976 convertito dalla L. 1966 nr 1142).

Ciò, certo, non esclude che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento.

Una tale finalizzazione dell’operazione rileva però sotto il profilo dell’inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell’invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative (Cass nr 5034 del 2022; Cass nr 3024 del 20202 e Cass nr 4202 del 2018).

Gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell’ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato (cfr. Cass. Sez. U. n. 33719 del 2022; n. 11695 del 2018; Cass n. 18610 e n. 24725 del 2021; Cass n. 15844 del 2022).

In questa cornice ne deriva che l’eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l’applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del 2019; Cass n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass nr 1517/2021)>>.

Affidamento dei minori e responsabilità genitoriale

Cass.  sez. I, 27 gennaio 2026 n. 1.857,  rel. Caiazzo:

<<Ai fini dell’affidamento e della regolamentazione della responsabilità genitoriale, il giudice è chiamato a operare un bilanciamento concreto e non astratto tra il principio della bigenitorialità e il superiore interesse del minore, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto e delle dinamiche relazionali emerse. Ne consegue che, ove il rifiuto del minore verso uno dei genitori derivi da fattori complessi e multifattoriali — non riconducibili a condizionamenti manipolativi dell’altro genitore né a condotte gravemente pregiudizievoli — il giudice può e deve adottare misure funzionali al recupero della relazione genitore‑figlio, anche attraverso l’attivazione di interventi integrati dei servizi sociali, di percorsi terapeutici individuali, familiari o sistemici, e di incontri protetti o accompagnati, calibrando le modalità e la progressività degli interventi in funzione della tutela evolutiva, emotiva e psicologica del minore>>.

Inoltre, sull’ascolto del minore (art. 473 bis.4 cpc):

<<Nel procedimento riguardante minori di età inferiore ai dodici anni, l’ascolto non costituisce un adempimento automatico: il giudice deve procedervi solo in presenza di una richiesta specifica e motivata delle parti che indichi le ragioni dell’audizione e la sua utilità per il superiore interesse del minore; in mancanza, l’omessa audizione non richiede motivazione ed è legittima se non emergono sopravvenienze che rendano necessario rinnovare l’ascolto>>.

(mass. di Valeria Cianciolo in Ondif)

Annullabilità del testamento per incapacità naturale del testatore

Cass. sez. II, 24 gennaio 2026 n. 1.592, rel. Criscuolo, esprimendo orientamento consolidato:

<<In tema di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore, lo stato di capacità costituisce la regola e l’incapacità l’eccezione, sicché spetta a chi impugna l’atto l’onere di provare che, al momento della sua redazione, il testatore fosse privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Tale onere si inverte solo quando sia dimostrata un’incapacità totale e permanente, ipotesi che richiede alla parte che si avvalga del testamento la prova della sua formazione in un lucido intervallo. L’accertamento delle condizioni psicofisiche del de cuius e la valutazione delle risultanze istruttorie, ivi compreso l’uso della prova presuntiva, sono riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua e logica. Non integra violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. la mera diversa valutazione delle prove rispetto a quella auspicata dal ricorrente>>.

(mass di Cianciolo Valeria in Ondif)