L’assenza di copertura assicurativa da parte del danneggiato non fa venir meno il suo diritto al risarcimento del danno tramite azione diretta ex art. 144 cod. ass.

Cass. sez. III, 13/05/2026 n. 13.863, rel. Tassone:

<< 6.1. Come ricordato dal ricorrente, questa Suprema Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sul punto con la sentenza n. 1799 del 2022, ove ha rilevato che: -) l’art. 122 del codice delle assicurazioni private prevede l’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore e stabilisce che, se non è adempiuto, “non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate” (primo comma), facendovi conseguire la sanzione amministrativa (cfr. comma 1-quater) prevista dall’art. 193 del codice della strada; -) per altro verso, l’art. 144, “Azione diretta del danneggiato”, prevede – sempre per quanto qui interessa – che il danneggiato per il sinistro causato dalla circolazione di un veicolo obbligato all’assicurazione “ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione” (primo comma), con litisconsorzio necessario includente il “responsabile del danno” (terzo comma) e termine di prescrizione dell’azione diretta verso l’assicurazione pari a quello cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile (quarto comma)”.

Ne deriva che le due citate disposizioni attengono a diversi piani e che la violazione dell’obbligo di copertura assicurativa di cui all’art. 122 non incide affatto sulla legittimazione all’esercizio dell’azione diretta di cui all’art. 144.

Si è inoltre precisato che “Qualora, invero, il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato dalla fruizione dell’azione ex articolo 144 perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto inserire nel titolo X – “Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti” -, e in particolare nel suo capo I – “Obbligo di assicurazione” – expressis verbis, o comunque in modo inequivoco, una siffatta considerevole sanzione, tale da comportare l’esclusione dalla,per così dire, certezza economica del risarcimento, la quale è l’origine dell’assicurazione obbligatoria r.c.a. E se per il trasportato “occasionale”, privo di qualunque specifico rapporto con la proprietà e/o l’utilizzo del veicolo, ciò sarebbe contrario ad ogni principio di uguale tutela, come sancito nel più alto livello normativo, per il proprietario e il conducente comunque si tratterebbe di una deminutio di tale calibro da rendere appunto necessaria una scelta espressa da parte del legislatore, considerato che, tra l’altro, un’assoluta inammissibilità impedirebbe di fruire degli effetti del contratto assicurativo dell’altro veicolo anche nel caso in cui questo rivesta il ruolo di responsabile civile in misura completa, senza alcun concorso di colpa riconducibile a chi però in tal modo non sarebbe legittimato ad agire ex articolo 144, pervenendo così a un’assoluta illogicità nel bilanciamento dei valori e delle correlate tutele normative”.

6.2. Nel dare continuità a tali principi di diritto, valga ancora rimarcare che la messa in circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa conduce all’applicazione di una sanzione amministrativa ed al fermo del veicolo, ma non può privare di tutela risarcitoria l’assicurato proprietario o il conducente non proprietario (né tanto meno l’eventuale trasportato), il che ulteriormente si desume dalla necessità di interpretare la normativa interna in conformità al diritto unionale (il riferimento, nel caso di specie, è alla direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, ed in particolare all’art. 18, che sancisce che “gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro”) anche per quanto concerne l’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, con particolare riguardo, quindi, alla posizione del danneggiato (cfr. Cass., n. 21896/2025; Cass., n. 13738/2020; Cass., n. 1269/2018). Del resto, mettersi alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa per la r.c. auto significa accettare il rischio di pagare di tasca propria i danni cagionati ai terzi, ma non anche rinunciare ad essere risarciti dei danni patiti in proprio come conseguenza delle responsabilità altrui nelle condotte di guida>>.

Sostanzialmente “salvo” il nostro recepimento dell’art. 15 dir. copyright 2019/790 sul diritto degli editori

Interessante allegazione aveva sollevato META sul nostro art. 43 bis l. aut. e suo reg. di attuazione ex c. 8, impugnando il secondo al TAR Lazio, circa il diritto degli editori sulle loro pubblicazioni (a prescindere dal fatto che costituiscano o meno opera dell’ingegno: disciplina quindi destinata a proteggere la prestazione imprenditoriale editoriale, come giustamente osserva Auteri, Dir ind. Propr. int. e conc. Giappichelli , 7 ed, 2023, 791)

La norma nazionale effettivamente sembra aver creato un diritto al compenso (dominio pubblico pagante, come scrisse Spada e ora Romano-Spada in Dir ind. Propr. int. e conc. , cit., 40/1; in breve mera fonte di diritto relativo, id est di credito) invece che un diritto pieno ed escluisivo (diritto assoluto ), come emerge dalla Dir. (v. il rinvio dell’art. 15 § 1 agli artt 2-3 della Dir. infosoc 2001/29)

La trasposizione nazionale insomma è decisamente imprecisa. Ma la CG l’ha sostenzialmente salvata con una sentenza interpretativa di rigetto della sua illegittimità.

La risposta della CG è corretta: non può certo uno Stato recepire trasformando un diritto assoluto in mero diritto di credito.

Anche il diritto delle piattaforme di non pagare ciò che non usano pare scontato. Ci sarà semmai da vedere quale sia il concetto di USO cioè quando ricorra (ad es quando l’uso in senso stretto consista in una condotta degli utenti uploader, come giustamente si chiede Eleonora Rosati in IPKAT)

Conclusione

<<103 l’articolo 15 della direttiva 2019/790 nonché gli articoli 16 e 52 della Carta devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che:

–        prevede che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico abbiano il diritto di ottenere un’equa remunerazione come corrispettivo dell’autorizzazione a utilizzare le loro pubblicazioni concessa ai prestatori di servizi della società dell’informazione;

–        impone a tali prestatori, che utilizzano o intendono utilizzare siffatte pubblicazioni, l’obbligo di avviare trattative con detti editori, di non limitare la visibilità dei contenuti di questi ultimi nei risultati di ricerca nel corso delle trattative e di mettere a disposizione di detti editori e di un’autorità pubblica le informazioni necessarie a determinare l’importo dell’equa remunerazione;

–        autorizza tale autorità a definire i criteri di riferimento da utilizzare per determinare detta remunerazione e, in caso di mancato accordo tra le parti dinanzi ad essa, a determinarne l’importo, nonché a controllare il rispetto dell’obbligo di informazione gravante su detti prestatori e a imporre loro sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza di tale obbligo,

a condizione che tale normativa non privi gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico della possibilità di rifiutare di concedere una tale autorizzazione né di quella di concederla a titolo gratuito, che non imponga ai prestatori dei servizi della società dell’informazione alcun obbligo di pagamento non correlato all’utilizzo di tali pubblicazioni e che gli obblighi e le eventuali sanzioni imposti a tali prestatori rispettino il principio di proporzionalità>>.

Chissà per quale ragione, poi, META impugnò. Evidentemente perchè è più danneggiata da un diritto di credito che da un diritto assoluto: ma per quali aspetti?

Il giudizio sul nesso di causalità nel caso di errore professionale dell’avvocato è di diritto , non di fatto

Afferma invece l’opposto Cass. sez. III, 11/05/2026 n. 13.671, rel. Amirante, in un caso di negligente espletamento dell’incarico difensivo (non è detto quale sia stata la negligenza, pur se rimasta non contestata):

<<2.2 Al riguardo, si deve rammentare che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte l’affermazione che “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente” (Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 34787/2022). La responsabilità risarcitoria dell’avvocato non può, dunque, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, essendo necessario verificare se l’attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio.

Quello sul detto nesso causale è giudizio – da compiere sulla base di siffatta valutazione ineludibilmente probabilistica – che è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile da questa Suprema Corte se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. È vero, infatti, che nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica del probabile esito dell’azione giudiziale è una valutazione connotata da un contenuto giuridico, fondata cioè su di una previsione probabilistica di contenuto tecnico in prestazione di specie giuridica; ma tale valutazione, ancorché in diritto, assume i connotati di un giudizio di merito, e ciò esclude che questa Suprema Corte possa essere chiamata a controllarne l’esattezza in termini giuridici (in tal senso, Cass. 13/0/2014 n. 3355, per cui “nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell’azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita, sebbene abbia contenuto tecnico-giuridico, costituisce comunque valutazione di un fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione”; v. anche, in senso conforme, Cass. 20/8/2015 n. 17016; Cass. 28/6/2016 n. 13292; Cass. 8/11/2016 n. 22606; Cass. 26/9/2017 n. 22420; Cass. 20/3/2018 n. 6862; Cass. 26/6/2018 n. 16803; Cass. 12/7/2018 n. 18455; Cass. 14/11/2022 n. 33466; Cass. 25/7/2023 n. 22451)>>.

Il giudizio fattuale conerne solo i fatti storici e i nessi di causalità tra loro. Qui si ttratta di scenari probabilistici in nbase a giudizio di diritto per cui la censurabilità da partre della Sc è piena.

Il consenso per l’intervento chirurgico deve essere realmente informato e riguardare proprio l’intervento poi eseguito (con la conseguenza che in caso di intervento dierso, tocca alla struttura provare l’espressione del relativo consenso)

Ricorda cose ovvie (duole che tocchi arrivare al terzo grado per riaffermarle) Cass. sez. III, 28/04/2026 n. 11.608, rel. Cecchi, in un caso di decesso da errore medico:

<<Risulta anzitutto generico il riferimento della corte territoriale alla completezza del bagaglio informativo fornito alla paziente, non constando – nella motivazione della sentenza impugnata – cosa le sia stato prospettato come specifico e reale rischio, trattandosi di valutazioni allocate su un piano astratto che non consentono appunto di individuare in che cosa, in concreto, siano consistite le informazioni da reputare sufficienti al fine della formazione ed espressione del consenso informato in oggetto. [ha dell’incredibile che la sentenza di appello non contenesse tali informazioni]

Integra, analogamente, un ragionamento assertivo, generico e, infine, illogico, la valorizzazione rapportata al fatto che la scelta di sottoporsi all’intervento era stata effettuata dalla stessa paziente.

Non è possibile prescindere dal fatto che non risulta individuabile il presupposto logico-fattuale del rilievo per cui la scelta dell’intervento sarebbe stata effettuata dalla paziente “ben conoscendo la sua delicatezza e complessità”, non constando del resto in alcun modo quali fossero le sue competenze mediche onde procedere ad una siffatta valutazione; a ciò poi deve assommarsi che l’impianto argomentativo della sentenza impugnata giunge ad attribuire alla condotta della de cuius una sorta di valenza esimente da responsabilità – per l’azienda sanitaria – scaturente dalla scelta dell’intervento e della struttura in cui riceverlo, in sostanza incidendo sull’obbligo informativo gravante sulla struttura stessa mediante l’attribuzione alla paziente – senza dimostrare realmente perché e illustrarne la fonte – conoscenze alquanto affini a quelle di un cardiochirurgo o almeno di un cardiologo, nella sentenza affermandosi che ella era ben a conoscenza di caratteristiche e rischi dell’intervento stesso.

Va infine rilevato che la questione in esame non ha a riferimento il consenso informato riferito tout court ad un intervento di protesizzazione dell’aorta (e, cioè, quello prospettato in origine) ma ad un intervento con sostituzione dell’aorta con c.d. patch di allargamento (come poi praticato in concreto).

Tale contesto è descritto, senza contestazioni, già nella relazione di consulenza tecnica ottenuta in sede di ATP (“L’intervento chirurgico veniva eseguito il 5 giugno 2015 e consisteva, oltre alla prevista sostituzione della valvola aortica con protesi meccanica, rispetto al quale la sig.ra firmava corrispondente esplicito consenso, anche nella protesizzazione dell’aorta ascendente con reimpianto delle coronarie, nonché in una plastica di ampliamento dell’aorta distale, risultata ipoplasica. Relativamente alla sostituzione dell’aorta ascendente con protesi valvolata, quindi intervento non coincidente con quanto indicato strettamente nel foglio di consenso informato…”).

Una volta preso atto che nel caso di specie, pacificamente, la paziente è stata sottoposta ad intervento con caratteristiche diverse da quelle prospettate e quindi presumibilmente non illustrate, si richiama il condivisibile insegnamento di questa Suprema Corte per cui in una siffatta situazione “non grava sul paziente l’onere di provare che, ove fosse stato informato del più complesso intervento che i medici avevano in animo di eseguire, non vi avrebbe consentito. Al contrario, a fronte della allegazione della paziente che il suo consenso sarebbe stato circoscritto a quanto programmato e non oltre, era a carico della struttura l’onere di provare che ella avrebbe dato il consenso al secondo e più invasivo intervento” (Cass. 1443/2025). Giurisprudenza, questa, che il Collegio condivide e quindi ribadisce>>.

Requisiti soggettivo e oggettivo per applicare l’acquisto proprietario ex art. 938 cc (occupazione di porzioni di fondo attiguo)

1) Non integra buona fede la mera situazione di manifesta incertezza;

2) l’acquisto riguarda solo il bene concretamente invadente il fondo vicino, non le sue pertinenze.

Così’ Cass. sez. II, 04/05/2026  n. 12.583, rel. Cortesi.

Giudizio condivisibile, data la natura eccezionale della norma

La domanda di rendiconto è compresa in quella divisoria, per cui non è necessario proporla in modo specifico

Cass. sez. II, 30/04/2026 n. 11.937, rel. Picaro:

<<La petitio hereditatis, infatti, è un’azione recuperatoria volta ad ottenere oltre al riconoscimento della qualità di erede, il rilascio in tutto, o in parte dei beni ereditari, e può essere esercitata anche per far valere i diritti di credito della massa ereditaria derivanti da illegittimo prelievo da parte del cointestatario del conto corrente (vedi Cass. 24.9.2020 n. 20024; Cass. n.10557/2001).

Si deve quindi ritenere che la simultanea domanda di accertamento dell’appartenenza alla massa ereditaria sia dei BOT, che del conto corrente bancario cointestato, e di divisione in ragione della qualità di eredi di tutto il patrimonio relitto da Ca.Pa., compresi quindi anche i crediti ed i debiti della massa ereditaria, fossero idonee a legittimare la pronuncia in questione.

Tra coeredi, infatti, la resa dei conti, di cui all’art. 723 c.c., quando non sia basata su una gestione di affari altrui, o su uno specifico mandato ad amministrare conferito ad uno dei coeredi per la gestione di beni ereditari e richieda quindi una specifica domanda per la sua autonoma causa petendi, può costituire semplicemente un’operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi strumentalizzata al fine di calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione ereditaria (Cass. n. 6358/1993 e Cass. n. 5720/1984). In tali ipotesi una domanda specifica di rendiconto è superflua, perché il rendiconto è strumentale alla formazione dello stato attivo della massa ereditaria oggetto della domanda di divisione (Cass. n. 14256/2016; Cass. n.5861/2016) e la necessità dell’istanza di rendiconto va intesa in senso ampio, ossia come comprensiva di qualsiasi istanza con la quale si siano fatti valere debiti e crediti dipendenti della comunione, mentre non si richiede una domanda ulteriore volta alla liquidazione del credito sulla massa ereditaria con il sistema dei prelevamenti, o con l’incremento della quota, essendo l’imputazione il modo normale di regolamento dei debiti dipendenti dalla comunione e dovendo a tanto provvedere il giudice della divisione in modo autonomo (Cass. n. 1458/2002; Cass. n. 19793/1993).

Ne consegue che nella specie, pur mancando una formale ed autonoma domanda di rendiconto, i coeredi costituiti di Ca.El. hanno manifestato ab origine con una specifica domanda la volontà di fare ricomprendere nella massa ereditaria da dividere anche i BOT ed il conto corrente cointestato tra il de cuius e la seconda moglie, che pacificamente erano nella disponibilità esclusiva di quest’ultima, al fine di includerli nella divisione>>.

La prova della captazione testamentaria (art. 624 c.1 c.c.) e la valutazione complessiva dei fatti indiziari provati

Cass. sez. II, 05/05/2026 n. 12.672, rel. Besso Marcheis:

premessa processuale:

<<3. La Corte osserva che il primo e il secondo motivo sono tra loro strettamente connessi e saranno perciò trattati congiuntamente.

Essi sono entrambi fondati, con le seguenti precisazioni. Sia il ricorrente che il controricorrente hanno chiesto in primo grado e poi riproposto in appello di assumere prove testimoniali sui fatti dedotti e controdedotti dai medesimi (vedere i 52 capitoli di prova indicati dall’attore, trascritti alle pagine 4-11 della sentenza, e i 43 capitoli indicati dal convenuto e trascritti alle pagine 13-17 della medesima).

Tali prove non sono state assunte dai giudici di merito che si sono limitati, per quanto in particolare concerne il giudice d’appello, a concludere che, anche a volere ritenute provate le circostanze dedotte dall’attore, non risultavano dimostrate forme di coercizione psichica e di condizionamento tali da influire dolosamente sulla redazione dei testamenti delle sorelle Sa.Lu. e Sa.Ag., così come non sarebbe sufficiente che il De.Ma. e la di lui madre avessero offerto ricovero e assistenza a persone in età avanzata, non potendo tale fatto ritenersi “di per sé inequivocabilmente sintomatico dell’intento di impossessarsi dei beni di tali soggetti coartandone la volontà”.

Tali considerazioni varrebbero – ad avviso del giudice d’appello – anche in relazione alla dedotta inesistenza della capacità di testare delle due sorelle, mancando elementi “idonei a confermare univocamente e incontestabilmente che Sa.Ag. e Sa.Lu. versassero in una condizione di totale incapacità di intendere e di volere”. Sarebbe quindi irrilevante, ad avviso della Corte d’Appello, acquisire conferma del fatto che Sa.Lu. fosse stata trovata svenuta nella sua abitazione, così da essere necessario l’intervento di una ambulanza e il ricovero in ospedale>>.

La SC passa poi a dare la valutazione giuridica:

<< La Corte d’Appello, con tali affermazioni, si è posta in contrasto con l’orientamento di questa Corte che, in riferimento all’art. 624, comma 1, c.p.c., sottolinea come sia necessario considerare l’età, lo stato di salute, le condizioni di spirito del testatore e come vada particolarmente considerato il fatto che il testatore, ove sia affetto da malattie senili, sia più facilmente predisposto a subire l’influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorre la maggior parte delle sue giornate (cfr. in particolare Cass. n. 30424/2022).

Questa Corte ha inoltre sottolineato come la prova di una attività captatoria della volontà del testatore non possa normalmente aversi in via diretta, cosicché la stessa può desumersi da comportamenti e atti, altrimenti non comprensibili, del testatore e di coloro che dalla frode stessa vengano a trarre beneficio, cosicché devono ritenersi ammissibili e rilevanti le prove testimoniali dirette a dimostrare il comportamento di chi ha tratto vantaggio dalla frode, per esempio isolando il testatore, specie quando siano improvvisamente cambiati i rapporti tra quest’ultimo e altri soggetti senza alcuna evidente ragione.

Sempre in vista di tale complesso accertamento di fatto, può assumere rilievo il fatto che il testatore sia stato magari indotto a redigere un testamento malgrado avesse già provveduto con precedenti testamenti a curare il trasferimento dei propri beni (vedere in tal senso Cass. n. 4939/1981), soprattutto quando tale modifica è avvenuta in un contesto spazio-temporale che induce a ritenere probabile l’esistenza di possibili raggiri della sua volontà, resa più debole dalle malattie e dall’avanzare stesso dell’età.

Anche in relazione alla prova delle condizioni mentali del testatore, questa Corte ha sottolineato come essa possa essere desunta da elementi presuntivi: l’esistenza di legami affettivi e di intensa frequentazione con soggetti pretermessi nel testamento può infatti assumere efficacia probatoria se associata ad anomalie o incoerenze del testamento ovvero ad altri segnali che rilevino una condizione patologica invalidante (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass., n. 9534/2025).

Se è vero che compete al giudice di merito l’apprezzamento dei fatti e delle prove, cosicché questa Corte può solo controllare tale valutazione sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, nel caso in esame il giudice di merito non ha svolto un’adeguata istruzione probatoria in relazione ai fatti dedotti dall’attore, potenzialmente idonei a costituire fonti di presunzioni, e si è limitato a concludere per l’assenza di prove dirette di coartazione della volontà delle testatrici ovvero della loro incapacità di testare. Il giudice di merito, essendosi limitato a valutare l’efficacia probatoria “di per sé” del singolo elemento indiziario, non ha poi considerato che il ragionamento presuntivo va condotto nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi (v. in particolare Cass. n. 9054/2022).

Nel caso di specie, d’altra parte, vi erano una serie di elementi potenzialmente rilevanti che la Corte d’Appello non ha mostrato di tenere in alcuna considerazione (redazione di due testamenti nello stesso giorno, ad un’età di oltre 90 anni e a due mesi da quello precedente che nominava erede il Vu.Al., senza contare la particolarità del fatto consistito nella permanenza delle due sorelle Sa.Lu. e Sa.Ag. nella casa della madre del De.Ma. in epoca prossima alla morte).>>

Responsabilità solidale sia del proprietario dell’appartamento soprastante e titolare di uso esclusivo del relativo terrazzo (e del suo conduttore) sia del Condominio per le infiltrazioni nell’appartamento sottostante, rilevando solo internamente il riparto ex art. 1126 c.c.

Cass. sez. II, 28/04/2026 n. 11.585, rel. Scarpa, enuncia il seg. principio di diritto,  in un caso (frequentissimo) di infiltrazioni d’acqua dal terrazzo soprastante (parrebbe che il proprietario dell’appartamento ne fosse solo l’usuario esclusivo) all’appartamento sottostante:

<<in presenza di un medesimo danno da infiltrazioni all’appartamento sottostante, provocato da più soggetti, quali, nella specie, il locatore ed il conduttore titolari di diritto di uso esclusivo di una terrazza a livello ed il condominio (ovvero i condomini titolari delle unità immobiliari coperte dalla terrazza), e dunque nel concorso di diversi titoli di responsabilità extracontrattuale, il regime di solidarietà imposto dall’art. 2055 c.c. comporta che la domanda del danneggiato va intesa sempre come volta a conseguire per intero il risarcimento da ciascuno degli obbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno, non rilevando, quindi, rispetto all’attore, i limiti del terzo o dei due terzi, pari alle frazioni imputabili all’uno o agli altri a norma dell’art. 1126 c.c. (viceversa operanti nei rapporti interni fra i corresponsabili, ove in tal senso sia stata formulata apposita domanda ai fini del regresso).

Questo era stato l’accertamento in fatto del giudice d’appello, condensato nel capo impugnato presso la SC:

“(è) stata raggiunta la prova che entrambe le infiltrazioni di acqua subite dall’appartamento del B.B., nell’aprile 2005 e nel settembre 2006, si sono verificate per un difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che per la omessa vigilanza dei beni da imputare rispettivamente al conduttore ed al proprietario dell’appartamento medesimo. Invero, dalle relazioni peritali acquisite agli atti, vale a dire dai due accertamenti tecnici preventivi eseguiti rispettivamente dall’Arch. F.F. e dall’Arch. G.G., nonché dalla consulenza tecnica d’ufficio, è emerso che concausa delle infiltrazioni, insieme al citato difetto di costruzione del sistema di scolo, è stata l’ostruzione totale del bocchettone del terrazzo del Dr. E.E. in conseguenza di materiale vario in esso confluito.

Per queste ragioni il terrazzo si è riempito d’acqua che, non trovando sfogo, ha straripato attraverso la porta finestra, priva di idonee guarnizioni a tenuta, ormai inadatta all’utilizzo per usura e “anzianità” (il CTU ne aveva consigliato la sostituzione (pag. 4, ATP), riversandosi nell’appartamento prospiciente il terrazzo per poi percolare al piano sottostante del B.B., vista anche l’assenza di idonea pavimentazione.

Non è condivisile pertanto quanto ritenuto dal Tribunale in ordine agli obblighi di custodia da parte del A.A., conduttore dell’appartamento sovrastante quello del B.B., lì dove si afferma che non era stata raggiunta la prova che i detriti confluiti nel bocchettone di scolo del terrazzo a livello provenissero dalla proprietà C.C., in quanto ciò non esonerava l’usuario dai relativi obblighi di manutenzione e custodia essendo di fatto naturale, per destinazione del costruttore, che sul terrazzo defluisse la pluviale del fabbricato.

Si osserva inoltre che nel caso in esame si tratta di responsabilità oggettiva che si fonda non su un comportamento o un’attività del custode ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa e che, escluso il caso fortuito, va dichiarato il concorso di colpa tra il Condominio in atti, e E.E., quale erede di H.H., proprietario dell’appartamento sito al secondo piano del Condominio, unitamente al conduttore, A.A.”.

La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) può operare (ex artt 1226 e 2056 cc) anche per fatti sia anteriori che diversi da quelli per cui è stata normativamente creata

Cass. sez. III,  07/04/2026 n. 8.630, rel. Vincenti:

Principio di diritto:

la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal D.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.

Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.

Più dettagli in motivazione:

<<14.- Tanto complessivamente considerato sul profilo che attiene all’applicazione indiretta e generalizzata della T.U.N. a fatti pregressi, si rendono ora necessarie alcune precisazioni sul giudizio che deve orientare, al pari di tutte le liquidazioni equitative in materia di danno non patrimoniale, anche la liquidazione del danno biologico derivante da macrolesioni effettuata adottando quale parametro conformativo dell’equità la Tabella Unica Nazionale.

14.1. – Proprio alla luce della centralità che assume al riguardo il principio di equità che fonda il giudizio di liquidazione del danno non patrimoniale in assenza di limiti cogenti, non è possibile affermare in termini assoluti l’adeguatezza di una mera applicazione pedissequa degli importi liquidabili secondo la T.U.N. nelle fattispecie in cui essa non trovi applicazione diretta, né sostenerne l’idoneità automatica a garantire la funzione compensativa del risarcimento secondo il principio di integralità, senza che tale applicazione sia corredata da una motivazione congrua.

La correttezza della liquidazione non può, infatti, prescindere dal dare conto degli elementi di fatto disponibili al momento della decisione, che devono essere necessariamente valorizzati ai fini dell’attribuzione di un valore economico al pregiudizio sofferto, in tutti i suoi profili, atteso che tali elementi sono assai spesso privi di una immediata traducibilità monetaria e che la liquidazione del danno non possa mai risolversi in mero arbitrio.

La misura dell’equità, in definitiva, in assenza di limiti cogenti, non si esaurisce nell’adesione a un parametro convenzionale piuttosto che ad un altro, indipendentemente dalla fonte da cui tali standard promanino, ma si realizza attraverso la motivazione, che deve esplicitare le ragioni per le quali determinati aspetti del caso concreto sono stati valorizzati nel conferire un valore economico al pregiudizio risarcibile.

Come già evidenziato, la soluzione della questione pregiudiziale sottoposta a questa Corte trova il proprio baricentro nel principio di equità e, dunque, proprio in siffatta prospettiva viene in risalto, segnatamente, il modo in cui tale principio si invera, ossia nella motivazione che sorregge la liquidazione del danno non patrimoniale.

In particolare, l’onere motivazionale può considerarsi assolto solo allorquando il giudizio equitativo sia espressione di una valutazione critica delle peculiarità del caso concreto, che, attraverso la motivazione, evidenzi una propria tenuta logico-argomentativa. Quest’ultima, infatti, assume un ruolo centrale in sede di liquidazione, costituendo al contempo il metro del giudizio equitativo e lo strumento di controllo della congruenza logica del ragionamento che ha condotto all’esito liquidatorio.

La centralità della motivazione nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale emerge con particolare evidenza dai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione ai risarcimenti determinati secondo la criteriologia delle tabelle di elaborazione ‘pretoria’ (si vedano, tra le altre e seppur in tema di risarcimento del danno parentale, Cass. n. 37009/2022 e Cass. n. 17389/2025).

Il danno non patrimoniale, infatti, incidendo su beni giuridici di valore ontologicamente inestimabile, impone al giudice uno sforzo di concreta individuazione di un controvalore monetario che consenta di rendere giustizia al danneggiato rispetto a pregiudizi che, proprio per la loro natura, non presentano un valore economico astrattamente predeterminabile.

14.2.- Una volta riconosciuta la centralità della motivazione anche nella liquidazione del danno conformata ai parametri della T.U.N., deve affermarsi che essa assume un ruolo altrettanto centrale e ancor più pregnante nei casi in cui il giudice decida di discostarsi dai parametri ivi stabiliti, in ragione non della forza conformativa espressa che la T.U.N. esercita sul giudizio equitativo, che opera solo per i fatti successivi, bensì della forza che comunque le si deve riconoscere indirettamente quale parametro per riempire di contenuto la valutazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c., per essere frutto di una aestimatio legislativa.

La giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto censurabile lo scostamento dalla criteriologia di elaborazione ‘pretoria’ là dove esso, in assenza di una motivazione congrua, conducesse a una liquidazione sproporzionata rispetto a quella tabellare, violando l’art. 1226 c.c. (Cass. n. 8508/2020; Cass. n. 17018/2018).

Si è, inoltre, precisato che il mero scostamento dalla tabella non costituisce di per sé vizio di legittimità: la rilevanza della tabella risiede nella sua sostanziale idoneità a orientare verso risultati congrui in astratto. Pertanto, il giudice può motivatamente discostarsene in presenza di fatti straordinari o particolarmente rilevanti che giustifichino un adeguamento diverso del quantum risarcitorio (Cass. n. 26308/2019).

Questa linea interpretativa è coerente con l’orientamento secondo cui, se il giudice omette di considerare fatti decisivi che avrebbero giustificato lo scostamento dai parametri tabellari, il vizio deducibile è quello di omesso esame di un fatto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 27562/2017).

Se, quindi, per il superamento delle tabelle di elaborazione pretoria – prive di valore normativo e, dunque, di rilevanza formale nella liquidazione del danno non patrimoniale, pur rilevanti per la loro capacità di orientare l’equità verso la parità di trattamento – si è ritenuta necessaria una motivazione adeguata, tanto più la necessità di tale motivazione deve valere nel caso in cui il giudice decida di discostarsi dai parametri della T.U.N., eventualmente reputando con adeguata specifica motivazione nel caso concreto le tabelle pretorie più idonee ad integrare il paradigma equitativo.

La T.U.N., infatti, in virtù della sua derivazione normativa, esercita una forza individuatrice del parametro dell’equità di cui all’art. 1226 c.c. e impone perciò cautele particolari in caso di discostamento. Discostamento che deve ritenersi, peraltro, tendenzialmente e maggiormente ammissibile – lo si deve sottolineare – nei casi in cui la liquidazione riguardi pregiudizi non rientranti oggettivamente, ratione materiae, nel perimetro di applicazione equitativa della tabella e tendenzialmente molto più difficile nei casi rientranti e, dunque, tale da esigere una motivazione molto più specifica.

La natura legale della T.U.N., infatti, per le considerazioni già illustrate, la fa assurgere, come si è detto, a parametro privilegiato dell’equità, nell’ambito delle liquidazioni del danno biologico rispetto alle quali trova applicazione in via indiretta.

Ne consegue che, pur potendosi darsi il caso che la T.U.N. possa in concreto non cogliere integralmente la materialità del pregiudizio, un suo eventuale superamento deve avvenire nel rispetto delle coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di scostamento dai parametri tabellari di origine pretoria, ossia tramite una motivazione congrua e adeguata che dia conto delle specifiche ragioni di quel superamento.

Lo scostamento dai parametri della T.U.N. è, quindi, consentito in presenza di circostanze del tutto peculiari della fattispecie concreta, debitamente valorizzate da una motivazione puntuale che illustri le ragioni per le quali la forza conformativa dell’equità, che l’anzidetta Tabella è astrattamente in grado di esprimere, non risulti idonea a realizzare l’equità del caso concreto.

E la motivazione – ripetesi – dovrà essere molto più accurata e specifica, sì da risultare sostanzialmente limitata a casi del tutto particolari, quando debba giustificare il discostamento dall’àmbito oggettivo, cui si riferisce ratione materiae la disciplina della T.U.N.

In sintesi, le coordinate della soluzione della questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Milano>>.

La SC passa a riassumere (cosa ottima!) il ragionamento svolto:

<<15. – Giova sintetizzare le considerazioni che precedono nei termini seguenti.

È consentita un’applicazione generalizzata, seppur indiretta, della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), ancorata al principio di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., anche con riferimento a liquidazioni formalmente estranee sotto il profilo temporale al suo ambito di applicazione diretta, non integrando tale applicazione analogia iuris, bensì solo l’applicazione, in sede di esercizio del potere-dovere di cui all’art. 1226 c.c., di un parametro di determinazione del contenuto dell’equità.

La criteriologia della T.U.N. è idonea a inverare la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. nella liquidazione del danno non patrimoniale anche oltre il suo perimetro applicativo diretto, potendo essere assunta quale parametro generale e privilegiato di riferimento nella liquidazione equitativa del danno biologico da lesioni macropermanenti, a prescindere dal contesto ratione temporis o ratione materiae in cui si collochi il relativo fatto generatore.

L’equità può, infatti, trovare concreta attuazione nei parametri della T.U.N., in quanto funzionali a garantire istanze di equità e di parità di trattamento.

Tale idoneità si manifesta sia sul piano formale, in ragione della derivazione legale della Tabella, che ne fonda la vocazione generale e illumina l’equità liquidatoria di una specifica consistenza normativa, sia sul piano sostanziale, in quanto la T.U.N. si basa su un sistema a punto variabile, con struttura modulare, che prevede la riduzione del valore del punto in funzione dell’età del danneggiato e un incremento più che proporzionale al crescere della percentuale di invalidità permanente, analogamente alle principali tabelle di elaborazione pretoria.

La T.U.N. realizza, inoltre, in modo coerente la progressività risarcitoria, assicurando una curva di crescita degli importi liquidabili coerente con il criterio della progressione più che proporzionale e, in ogni caso, mai orientata in senso regressivo.

È in questo meccanismo che risiedono le garanzie sostanziali di equità e di parità di trattamento, a prescindere dagli scarti monetari rispetto alle tabelle pretorie. La parità di trattamento, infatti, non si esaurisce nel raffronto tra importi, ma si realizza quando la liquidazione sia il risultato di un procedimento equo e congruo rispetto alla concreta entità del pregiudizio.

La T.U.N. offre, altresì, garanzie di uniformità in quanto espressione della criteriologia più aggiornata disponibile, secondo il principio per cui il giudice deve fondare la liquidazione sui criteri, al tempo della decisione, maggiormente idonei ad assicurare uniformità ed effettività del ristoro.

L’adozione dei parametri della T.U.N. nella liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute non esime il giudice dal motivare sulle circostanze del caso concreto che giustificano l’esito liquidatorio prescelto.

Tuttavia, in ragione del ruolo di parametro elettivo che la T.U.N. riveste nella liquidazione equitativa del danno biologico, qualora il giudice intenda discostarsi dai relativi parametri è necessario che adotti una motivazione puntuale sulle circostanze del tutto peculiari del caso concreto che possano fondare ragionevolmente quello scostamento.

Per i giudizi relativi a fatti anteriori al D.P.R. del 2025 andranno rispettati i criteri indicati sopra sub par. 13.5.>>

Il supercondominio è ravvisabile solo in presenza di cose o servizi comuni ex art. 1117 cc oppure di accordo contrattuale ad hoc

Cass. sez. II, 28/04/2026 n. 11.592, rel. Scarpa:

<<4.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (formatosi già con riguardo a fattispecie cui non era applicabile ratione temporis la disciplina normativa poi introdotta dalla legge n. 220 del 2012, mediante gli articoli 1117-bis c.c. e 67, terzo e quarto comma, disp. att. c.c.), il cosiddetto supercondominio viene in essere “ipso iure et facto”, ove il titolo non disponga altrimenti, in presenza di beni o servizi comuni a più condomìni autonomi, dai quali rimane, tuttavia, distinto. I beni ed i servizi che sono comuni non soltanto ad un singolo edificio, ma all’intero complesso immobiliare composto da più condomìni, devono essere gestiti attraverso le deliberazioni e gli atti assunti dai propri organi, quali l’assemblea di tutti i proprietari, l’assemblea dei rappresentanti ex art. 67, comma 3, disp. att. c.c. (per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condomìni e per la nomina dell’amministratore) e dall’amministratore del supercondominio, ove sia stato nominato (Cass. n. 1366 del 2023; n. 40857 del 2021; Cass. n. 2279 del 2019; Cass. n. 19558 del 2013; Cass. n. 5172 del 2001).

4.3. – Per agevolare lo svolgimento delle assemblee e per ripartire le spese nel supercondominio, i valori proporzionali di ciascuna unità immobiliare e di ciascun condominio devono essere espressi in millesimi in apposita tabella, da approvarsi con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma 2, c.c. ove meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, ovvero all’unanimità ove si intenda derogare a tali valori e criteri (Cass. n. 2406 del 2024).

Le tabelle di gestione del supercondominio attengono, dunque, alle cose, agli impianti e ai servizi che siano strutturalmente o funzionalmente comuni, ai sensi dell’art. 1117 c.c., di caso in caso a tutti o ad alcuni dei diversi edifici o condomini in esso compresi, ripartendone in millesimi i rispettivi valori proporzionali, ai sensi dell’art. 1118 c.c. e dell’art. 68 disp. att. c.c.

5. – La Corte d’Appello di Milano, per decidere sull’impugnazione della deliberazione adottata dall’assemblea del SUPERCONDOMINIO E.E. nella riunione dell’8 luglio 2015, e dunque sulla obbligatorietà di tale delibera nei confronti di A.A., B.B., C.C. e D.D., condomini del Condominio Erica, avrebbe dovuto accertare in via incidentale, in funzione della decisione sulla sola causa sulla validità dell’atto collegiale (e dunque senza efficacia di giudicato, per carenza del necessario contraddittorio):

a) se il Condominio Erica e gli altri condomini o edifici del complesso SUPERCONDOMINIO E.E. abbiano parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c., ovvero cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con i condomini e edifici medesimi e perciò appartenenti, “pro quota”, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati;

b) se la tabella millesimale approvata a maggioranza si riferisse a tali cose, impianti e servizi comuni ai diversi edifici o condomini, individuando il valore proporzionale per ciascuno di essi;

c) se, altrimenti, vi fosse un titolo convenzionale contrario alla regola di attribuzione di cui all’art. 1117 c.c. fondata sulla situazione obiettiva supposta da tale disposizione;

d) se, altrimenti, alla costituzione del SUPERCONDOMINIO E.E. si fosse pervenuti per il tramite di un “contratto condominiale”, e cioè di un contratto che, pur in difetto della situazione obiettiva supposta dall’art. 1117 c.c., ovvero di parti comuni strutturalmente e funzionalmente necessarie o destinate a più condomini o a più edifici, abbia previsto tale vincolo di destinazione mediante apposito accordo tra gli interessati espressione dell’autonomia privata.

Non può altrimenti l’assemblea di supercondominio, in sede di approvazione del regolamento o delle tabelle millesimali, determinare a maggioranza l’ambito dei beni comuni.

5.1. – La sentenza impugnata si è invece genericamente limitata a considerare che la conformazione dei fabbricati dà luogo ad un unico complesso immobiliare, posto all’interno di un’area verde e derivante da un unico piano di lottizzazione, e che l’amministratore giudiziale aveva confermato l’uso necessario da parte di tutti gli edifici di alcune parti, ovvero l’accesso al piano interrato, i passaggi pedonali interni e il giardino.

5.2. – La collocazione di più edifici o di più condomini di unità immobiliari all’interno di una medesima area verde, la circostanza che gli stessi siano stati realizzati in attuazione di un unico piano di lottizzazione e la deposizione dall’amministratore giudiziale circa l’uso collettivo dell’accesso al piano interrato, dei passaggi pedonali e del giardino non depongono di per sé per la configurabilità di un supercondominio, al quale correttamente si applicano le disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice civile e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l’attuazione del medesimo codice. A tale effetto conduce, piuttosto, come già detto, o il complesso accertamento che i vari edifici ovvero condominii di unità immobiliari abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117 cod. civ. (è cioè talune cose, impianti e servizi comuni contestualmente legati ai primi, attraverso la relazione di accessorio a principale), o il riscontro di un apposito accordo contrattuale “(super)condominiale”, di natura associativa, concluso tra i proprietari degli immobili interessati.>>