Cass. Sez. I, 18 ottobre 2026 n. 27.140 Rel. Costanzo
<<In tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, la legittimazione del genitore convivente ad agire iure proprio per ottenere dall’altro il contributo al mantenimento permane quando il figlio non abbia proposto autonoma domanda, il genitore continui a provvedere alle sue esigenze e la convivenza risulti allegata e accertata, senza che occorra una nuova allegazione in appello in assenza di contestazioni o sopravvenienze. Tale legittimazione non sussiste, invece, in capo al genitore che non conviva più con il figlio maggiorenne trasferitosi altrove, ferma restando la distinta pretesa diretta del figlio.
La riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato non può fondarsi sul mero richiamo alla sua capacità lavorativa o all’autoresponsabilità: il giudice deve valutare concretamente e con motivazione adeguata i redditi da attività professionale, distinguendoli dalle somme percepite a titolo di assegno, e comparare le condizioni economiche delle parti>>.
(massima di Valeria Cianciolo in Ondif)

Costituzione testamentaria di usufrutto oppure sostituzione fedecommissaria vietata? Va correttamente interpretato il testamento

Precisazioni sul tema in Cass. sez. II, 10/10/2026 n. 26.568 rel. Pirari:

<<A questo riguardo, occorre prendere le mosse dalla differenza esistente tra costituzione testamentaria di usufrutto e sostituzione fedecommissaria vietata, laddove sussiste la prima quando sia stata prevista l’attribuzione separata e simultanea a soggetti diversi della nuda proprietà e dell’usufrutto dei beni ereditari e la seconda quando un soggetto sia designato erede universale con l’obbligo – in virtù di una duplice chiamata secondo un ordine successivo – di conservare e restituire alla propria morte i beni a favore del sostituito, al quale viene trasmesso il medesimo diritto attribuito all’istituito (Cass., Sez. 2, 10/1/1995, n. 243; Cass., Sez. 2, 18/07/2005 n. 15130).

Nel primo caso, ossia quando le disposizioni sono dirette e simultanee e non in ordine successivo, si ha una formale istituzione di erede del nudo proprietario e i chiamati non succedono l’uno all’altro, ma direttamente al testatore, mentre la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisce un effetto non della successione, ma della vis espansiva della proprietà (Cass., Sez. 2, 24/02/2009, n. 4435). In tale ipotesi, è erede soltanto colui a cui sia attribuita la nuda proprietà del compendio dei beni ereditari e non anche colui a cui sia attribuito, contestualmente, il diritto di godimento dei medesimi, sicché è solo costui che può esercitare i relativi poteri fin dal momento dell’apertura della successione (Cass., Sez. 2, 15/10/2018, n. 25698).

Nel secondo caso, invece, l’elemento della duplice vocazione in ordine successivo, con efficacia della posteriore dopo la morte dell’istituito anteriore, il quale ha, perciò, l’obbligo di conservare l’eredità onde poterla restituire, così come gli è pervenuta, all’erede sostituito, rende nulla la clausola ai sensi dell’art. 692, quinto comma, c.c. (salvi i casi eccezionali di sua validità come previsti nei precedenti commi della stessa disposizione normativa, sostituiti per effetto della Legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151, art. 197) (si veda Cass., Sez. 2, 20/10/2014 , n. 22168).

Pertanto, come chiarito da Cass., Sez. 2, 15/10/2018, n. 25698, gli elementi che identificano la sostituzione fedecommissaria sono tre: 1) occorre, anzitutto, una doppia vocazione testamentaria, nel senso, cioè, che deve contenere due o più disposizioni dei medesimi beni in proprietà a favore di due o più persone chiamate a succedere l’una dopo l’altra, di modo che al sostituito è devoluta l’eredità del testatore non già direttamente da costui, ma indirettamente a mezzo del chiamato anteriore, che è gravato dall’obbligo della restituzione, e al quale, pertanto, egli – quale erede successivo del testatore – non si sostituisce, come nella sostituzione ordinaria, ma sussegue; 2) è necessario, in secondo luogo, che il testatore abbia imposto al primo chiamato l’obbligo di conservare e restituire i beni formanti oggetto della disposizione, precisandosi che tale obbligo può risultare da un’espressa disposizione del testamento, o dal contesto di esso, ovvero desumersi dalla circostanza che la disposizione non può ricevere la sua esecuzione che mediante la conservazione e la restituzione dei beni, o anche desumersi dal divieto di alienarli; 3) infine, l’ultimo requisito si sostanzia nel c.d. “ordine successivo”, il quale implica che l’istituito è tenuto a conservare i beni per tutta la vita, onde restituirli alla sua morte a titolo di successione al sostituito, che viene così a succedere indirettamente al testatore.

Da ciò consegue che l’interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca dell’effettiva volontà del de cuius, attraverso l’analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria. Nell’ambito di tale attività, occorre poi tener presente che l’indagine non può limitarsi a valorizzare esclusivamente l’espressione “vita natural durante” usata dal testatore con riferimento alla disposizione a favore di uno dei soggetti onorati. Infatti, la durata della vita del beneficiario assume rilievo sia nel caso in cui sia attribuito il diritto di usufrutto, sia nell’ipotesi in cui venga conferito il diritto di proprietà piena a favore dell’istituito nella sostituzione fedecommissaria, atteso che la durata della vita dell’usufruttuario costituisce la misura temporale del diritto reale conferito ed è al termine della vita dell’onorato che diventa operante la chiamata dei sostituiti nella sostituzione fedecommissaria (Cass., Sez. 2, 18/07/2005, n. 15130).

Alla stregua di quanto detto, occorre, in definitiva, procedere all’interpretazione del testamento, che è caratterizzata, rispetto a quella del contratto, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c. (applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), va individuata sulla base dell’esame globale della scheda testamentaria e con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche a elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore; con la conseguenza che il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell’atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante e antitetico, e si prestino a esprimere, nel modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius (Cass., Sez. 2, 3/12/2010 n. 24637; Cass., Sez. 2, 28/7/2015 n. 15931; Cass., Sez. 2, 24-4-2018); il tutto, salvaguardando il principio di conservazione del testamento (Cass., Sez. 2, 1/3/2024, n. 5487; Cass., Sez. 2, 14/10/2013, n. 23278; Cass., Sez. 2, 21/02/2007, n. 4022), fin dove possibile, salvo il caso di nullità.

Soltanto all’esito di tale attività ermeneutica è possibile stabilire se vi sia stata un’attribuzione (separata) simultanea, a distinti soggetti, della nuda proprietà e dell’usufrutto dei beni ereditari, oppure una sostituzione fedecommissaria (Cass., Sez. 2, 17/04/2001, n. 5604): nel primo caso l’attribuzione ai chiamati in via successiva di due diritti diversi, rispettivamente di godimento al primo e di nuda proprietà al secondo, fa sì che erede sia soltanto il nudo proprietario; nel secondo caso, l’attribuzione all’onorato dell’usufrutto di diritti e obblighi incompatibili con la qualità di usufruttuario e spettanti invece all’erede fa sì che la seconda istituzione sia nulla.

Di questa disamina non vi è alcun richiamo nella sentenza impugnata, la quale anzi afferma che l’istituita, ancorché destinataria di un mero diritto di usufrutto, era da considerarsi erede universale, senza considerare la contraddittorietà dell’affermazione, posto che, essendovi sostituzione fedecommissaria dei chiamati successivi e dunque nullità della relativa istituzione, il primo istituito non può essere usufruttuario e al contempo erede universale>>.

L’obbligo di collazione sorge automaticamente, per cui non è necessario nel guidizio divisorio proporre esplicitamente la relativa domanda

Cass. sez. II, 11/06/2026 n. 19.114 rell Maccarrone:

<<In tema di divisione ereditaria, l’istituto della collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal “de cuius” e salva apposita dispensa di quest’ultimo, impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l’equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del “relictum” e del “donatum” al momento dell’apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporre espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l’esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione>>.

Non comoda divisibilità dei beni e diritto ai beni in natura: art. 720 cc vs. art. 718 cc

Cass. sez. II, 15/10/2026 n. 26.885, rel. Picaro, interessante anche per la (giusta) attenzione ai fatti di causa, non frequente davanti alla SC:

<<1.1. e 2.1. I primi due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, per la loro interconnessione, nella parte in cui censurano la sentenza impugnata per avere privilegiato il criterio dell’assegnazione dei beni al maggior quotista con addebito dell’eccedenza dell’art. 720 c.c., rispetto al criterio generale del soddisfacimento del coerede nella divisione mediante assegnazione dei beni in natura, dettato dall’art. 718 c.c., sul presupposto della non comoda divisibilità del compendio ereditario, sulla quale sarebbe stata resa una motivazione meramente apparente con violazione delle suindicate disposizioni codicistiche.

I motivi sono infondati, non solo perché censurano un giudizio di fatto quale quello reso dalla Corte distrettuale sulla non comoda divisibilità del compendio dei beni, che è riservato al giudice di merito, auspicando una rivalutazione in fatto di tale giudizio in sede di legittimità, che non è consentita, e non ipotizzano che il giudice di secondo grado avesse un’errata nozione degli articoli 718 e 720 c.c., ma anche perché il giudizio espresso è stato esaurientemente motivato dalla Corte capitolina.

Essa ha spiegato, parzialmente discostandosi dalla sentenza di primo grado, che aveva dato particolare rilievo alla conflittualità delle parti per giustificare la non comoda divisibilità del compendio dei beni, che nella specie la deroga alla previsione dell’art. 718 c.c., che privilegia l’assegnazione in natura a ciascun condividente di porzioni dei beni ereditari, in favore dell’applicazione del criterio dell’art. 720 c.c. dell’assegnazione al maggior quotista (nella specie le sorelle Co.An. e Co.An. che hanno fatto richiesta congiunta di assegnazione dei beni del compendio essendo titolari complessivamente della quota di 2/3), perché pur in presenza di una pluralità di beni immobili, distintamente accatastati e con ingressi separati, gli stessi non risultavano comodamente divisibili per una serie di ragioni:

a) l’appartamento al primo piano ed i due magazzini al piano strada erano parte di un unico villino (rectius fabbricato) cielo-terra, che si differenzia dagli edifici circostanti di sei-sette piani (come da CTU) e che proprio per tale sua caratteristica risulta particolarmente appetibile commercialmente, per cui un’assegnazione separata determinerebbe verosimilmente una riduzione di valore del compendio;

b) le ridotte dimensioni del locale magazzino con ingresso da via (Omissis), comporterebbero, in caso di assegnazione ad uno solo dei condividenti, l’obbligo a carico degli altri due condividenti di pagare al primo cospicui conguagli (vedi sull’esclusione della comoda divisibilità nel caso di necessità di pagamento di cospicui conguagli in denaro in funzione di riequilibrio tra i condividenti Cass. n. 27984/2023);

c) la presenza evidenziata dalla CTU di interferenze tra il terrazzo dell’appartamento ed il solaio del magazzino più grande sottostante e la comunanza dell’impianto idrico e di scarico delle acque chiare e scure tra un bagno del magazzino ed i bagni dell’appartamento sovrastante, comporterebbe, in caso di assegnazione degli immobili differenziata, la necessità di procedere a costosi lavori per rendere autonome e fruibili le singole porzioni (vedi sull’esclusione della comoda divisibilità nel caso in cui si rendano necessarie cospicue spese per rendere autonome le porzioni Cass. n.27984/2023).

Si tratta quindi di una motivazione che non può ritenersi inesistente, o meramente apparente solo perché non accoglie le aspettative del ricorrente, e che certamente integra il minimum costituzionale.

Va ricordato, infatti, che in tema di scioglimento di una comunione ereditaria avente ad oggetto un compendio immobiliare, l’accertamento del requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi dell’art. 720 c.c., è riservato all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa (Cass. n.7961/2003).

Il concetto di comoda divisibilità di un immobile, a cui fa riferimento l’art. 720 c.c., del resto, postula, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l’aspetto economico – funzionale, che la divisione non incida sull’originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cass. n. 14540/2004; Cass. n. 18135/2004, n. 18135, secondo cui, in tema di divisione giudiziale, l’art. 720 cc., che disciplina l’ipotesi della non comoda divisibilità di immobili, costituisce una deroga al principio generale posto dall’art. 718 cc., il quale attribuisce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite dai successivi artt. 726 e 727). Ne consegue che la non comoda divisibilità di un immobile va ritenuta ove risulti adeguatamente accertata la ricorrenza dei relativi presupposti, i quali consistono, sotto l’aspetto strutturale, o nell’estrema ipotesi dell’irrealizzabilità fisica del frazionamento, o nell’impossibilità in concreto di realizzare porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non richiedenti opere complesse e/o di notevole costo, e, sotto l’aspetto economico – funzionale, nel sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell’intero.>>

La responsabilità per danni da cosa in custodia (immobile) è personale e non si trasmette agli aventi causa in caso di vendita

Cass. sez. II, 15/10/2026 n. 26.902 rel. Maccarrone, con giudizio condivisibile:

<<È infatti orientamento interpretativo pacifico della Corte di legittimità che l’obbligazione di risarcire il danno immobiliare riconducibile all’ambito di operatività dell’art. 2051 cod. civ., non è un’obbligazione propter rem che si trasferisce dal venditore al compratore insieme alla proprietà dell’immobile da cui il danno stesso proviene, ma costituisce un’obbligazione connessa alla qualità di custode dell’immobile nel momento in cui esso ha cagionato il danno (cfr. Cass. n.18855/2013). In sostanza, in tema di condominio, il proprietario dell’appartamento danneggiato dalla cosa comune assume la posizione di terzo che subisce un danno per l’omessa manutenzione di parti comuni, il che implica l’insorgere, a carico dei condomini, di una responsabilità di tipo extracontrattuale, con esclusione dell’applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali; ne consegue che l’acquirente di un immobile rientrante in un condominio non è tenuto al risarcimento se il fatto dannoso si è verificato prima del suo acquisto, dovendo rispondere del danno il proprietario dell’unità immobiliare al momento del fatto (cfr. Cass. SU n.9449/2016; Cass. n.16435/2025 e, per un’ipotesi simmetrica, anche Cass. n.16396/2025).

Pertanto nella valutazione dei contrasti sorti tra parte venditrice e parte acquirente/nuovo proprietario-condomino in relazione alla debenza di oneri risarcitori si deve considerare, in mancanza di espresse previsioni contrattuali specifiche, se il fatto dannoso sia occorso quando era proprietaria la parte venditrice; in ipotesi affermativa, è questa ad essere tenuta al pagamento e quindi a dover tenere indenne la parte acquirente del relativo esborso -che, in tesi, la parte acquirente nemmeno dovrebbe anticipare al condominio, non trattandosi appunto di onere condominiale in senso proprio ma di onere risarcitorio non trasmissibile propter rem-; in ipotesi negativa si deve comunque fare riferimento a chi era effettivamente proprietario/condomino all’epoca del sorgere dell’evento dannoso.>>

Ricorre “veduta” ex art. 900 c.c solo se l’affaccio è comodamente praticabile

Cass. sez. II, 13/10/2026 n. 26.801, rel. Mocci:

<<5.1. Va doverosamente premesso che, in tema di previsioni di distanze minime nell’ambito dei rapporti di vicinato, l’obbligo di osservare le stesse nelle costruzioni, valevole solo per le vedute e non altrettanto per le luci, sussiste anche con riferimento alle “pareti finestrate”, nozione riferibile alle pareti munite di finestre qualificabili come vedute, con esclusione delle pareti munite di luci, ovvero di quelle su cui si aprono finestre cosiddette “lucifere”, con necessità di una verifica giudiziale in concreto in relazione alle singole ipotesi (Sez. 2, n. 20314 del17 giugno 2026).

Orbene, affinché sussista una veduta, a norma dell’art. 900 c.c., è necessario, oltre al requisito della inspectio, anche quello della prospectio nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale (Sez. 2, n. 36147 del 12 dicembre 2022; Sez. 6-2, n. 346 del 10 gennaio 2017).

In altri termini, un’apertura può essere considerata una veduta solo se consente, oltre alla mera illuminazione ed areazione dell’ambiente (inspectio), anche la possibilità di affacciarsi con una visuale ampia e mobile sul fondo del vicino (prospectio), comportando la possibilità di osservare non solo frontalmente, ma anche lateralmente e obliquamente la porzione di terreno viciniore.

5.2. Tuttavia, per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell’art. 900 c.c. conseguentemente soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 c.c. in tema di distanze, è altresì necessario che la cd. inspectio et prospectio in alienum, vale a dire le possibilità di “affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente”, siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (Sez. 2, n. 3043 del 10 febbraio 2020; Sez. 2, n. 18910 del 5 novembre 2012).

In definitiva, la veduta è tale se l’apertura non soltanto consente di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di osservare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale, senza l’uso di mezzi artificiali, con comodità e sicurezza. L’accertamento giudiziale deve essere necessariamente volto anche ad evidenziare la destinazione normale e permanente

dell’opera, individuata alla stregua di elementi obbiettivi di carattere strutturale e funzionale>>.

L’accordo predivisorio è vincolante nella successiva divisione giudiziale

Cass. sez. II, 13/10/2026 n. 26.725, rel. Picaro, con giudizio esatto (parrebbe; bisognerebbe però leggere il testo dell’accordo):

<<La sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto l’esistenza di un accordo preparatorio di divisione dei coeredi del 1975, confermato dal frazionamento dell’ing. Cr. del 1982, avente la funzione di scorporare dalle porzioni già formate quelle parti di terreno che i tre fratelli avevano destinato alla vendita alla Polyterra, ha ritenuto di potersene discostare solo perché non avrebbe rinvenuto in atti la prova documentale del fatto che ciascun condividente avesse incassato un prezzo differenziato proporzionato alla misura della striscia di terreno da ciascuno venduta alla Polyterra.

L’accordo preparatorio di divisione, o paradivisorio, però, se è vero che non produce l’effetto distributivo tipico del contratto di divisione, perché ha una funzione solo preparatoria e non consente l’immediata trascrizione nei registri immobiliari, e serve a formare le porzioni e a fissare le condizioni per l’attribuzione futura sia in via convenzionale, che giudiziale, è anche vero che costituisce un accordo vincolante per le parti che lo hanno sottoscritto, dal quale le stesse non possono recedere unilateralmente, giacché lo scioglimento, o la revoca, sono possibili solo col consenso unanime di tutti i contraenti (vedi in tal senso Cass. n.8240/2019; Cass. n. 6859/1982).>>

Confusione tra perdita di chance e danno “finale” da inadempimento in un caso di perizia immobiliare errata in sede esecutiva

L’acquirente all’asta cita in responsabilità il perito estimatore per erronea sovrastima (di euro 78.000) dell’immobile , che lo aveva indotto ad acquistarlo ad un prezzo maggiore di quello cui avrebbe invece potuto farlo con stima esatta.

Però qui sta la difficoltà concettuale: l’acquisto era avvenuto in asta, per cui -in sede risarcitoria- non si sa come questa sarebbe andata, pur con un minor prezzo a base d’asta .

Affronta l’interessante caso, impostandolo in termini di perdita di chance, Cass. sez. III, 01/07/2026 n. 22.597, rel. Gorgoni:

In generale:

 <<Va ribadito che il danno da perdita di chance non si identifica con il mancato conseguimento del risultato utile, bensì con la perdita attuale di una possibilità seria, concreta e apprezzabile di conseguirlo. Esso postula, pertanto, la dimostrazione, anche presuntiva, di una occasione favorevole causalmente incisa dalla condotta illecita, ma non richiede la prova certa che, in assenza dell’illecito, il risultato finale sarebbe stato effettivamente conseguito. Diversamente opinando, la figura della chance verrebbe privata della sua autonomia concettuale e funzionale, poiché la prova della possibilità perduta verrebbe surrettiziamente convertita nella prova del risultato non realizzato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di danno da perdita di chance, la chance patrimoniale costituisce un’entità giuridicamente ed economicamente valutabile, distinta dal bene finale, e che la sua risarcibilità richiede la dimostrazione di una possibilità concreta, seria e non meramente ipotetica, da accertarsi secondo il criterio del “più probabile che non”, ferma la successiva commisurazione del risarcimento al grado di probabilità di realizzazione del risultato utile>>.

Applicando ciò al caso sub iudice:

<< Nel caso in esame, la Corte territoriale ha dato atto dell’errore estimativo, della significativa difformità tra la situazione reale del bene e quella rappresentata nella perizia originaria, nonché della sovrastima accertata in sede di C.T.U. nella misura di Euro 78.000,00. Ha, nondimeno, ritenuto che gravasse sulla Ca.Lo. l’onere di dimostrare che, in presenza di una corretta determinazione del prezzo base, ella si sarebbe comunque aggiudicata l’immobile ad un prezzo inferiore, facendo così dipendere la misura del ristoro dalla prova di uno sviluppo alternativo della gara non ricostruibile in termini di certezza e confermando, su tale premessa, la riduzione equitativa del quantum operata dal primo giudice.

In tal modo, il giudice a quo ha spostato l’accertamento dal piano della perdita della possibilità di conseguire il risultato utile al piano della perdita del risultato, pretendendo dalla danneggiata la prova di uno sviluppo alternativo della gara che, per sua natura, non poteva essere ricostruito in termini di certezza, ma solo secondo criteri presuntivi, probabilistici ed equitativi.

Né a diversa conclusione conduce il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alla natura competitiva della vendita forzata e all’incertezza circa il numero dei partecipanti che avrebbero potuto prendere parte alla gara in presenza di un diverso prezzo base.

Tale incertezza, infatti, non costituisce un fattore impeditivo del danno, ma rappresenta, al contrario, il terreno proprio della valutazione probabilistica che il giudice del merito è chiamato a compiere.

Essa può incidere sulla misura della liquidazione, ma non può essere utilizzata per esigere la dimostrazione certa dell’esito alternativo della procedura, né per comprimere il danno sulla base di variabili meramente ipotetiche, non ancorate ad elementi concreti di riscontro>>

Infine:

<<Resta fermo che la differenza di Euro 78.000,00 accertata dal C.T.U. non si identifica automaticamente con il danno risarcibile, né impone meccanicamente la liquidazione dell’intero importo in favore della danneggiata.

Tale differenza costituisce, tuttavia, il parametro oggettivo dal quale il giudice del merito deve muovere per apprezzare, mediante inferenze presuntive e secondo il criterio della ragionevole probabilità, la misura della chance patrimoniale perduta. Non è invece consentito esigere dalla parte la prova certa del prezzo al quale l’immobile sarebbe stato aggiudicato in presenza di una stima corretta, poiché tale richiesta equivale a pretendere la dimostrazione del risultato finale, e non della possibilità favorevole pregiudicata dall’errore professionale.

Ne deriva la violazione degli artt. 2697e 1226 c.c.

La Corte d’Appello, infatti, ha aggravato l’onere probatorio gravante sulla ricorrente, richiedendole la dimostrazione di un esito alternativo della gara non esigibile in materia di perdita di chance, ed ha fatto improprio governo della liquidazione equitativa, non già quale strumento di commisurazione della concreta consistenza della possibilità perduta, ma quale mezzo di compressione del pregiudizio sulla base di fattori ipotetici non adeguatamente verificati.

Va pertanto conclusivamente osservato che l’erronea rappresentazione delle caratteristiche e del valore dell’immobile, ove incida sulla determinazione dell’aggiudicatario, può integrare perdita di chance patrimoniale, consistente nella concreta possibilità di partecipare alla gara e formulare l’offerta sulla base di una corretta rappresentazione del bene.

Ai fini del risarcimento non è richiesta la prova certa che, in assenza dell’errore, l’acquirente si sarebbe aggiudicato l’immobile ad un prezzo inferiore, essendo sufficiente la dimostrazione, anche presuntiva, della serietà e apprezzabilità della possibilità perduta.

La relativa liquidazione va compiuta in via equitativa, mediante criteri probabilistici e inferenze induttive, indicando il criterio di determinazione adottato, muovendo dai dati oggettivi accertati, compresa la divergenza tra valore stimato e valore effettivo.

A tal fine la natura competitiva dell’asta e la previa visione del bene non possono essere invero valorizzate in modo automatico per escludere o ridurre il danno, occorrendo verificare, quanto alla prima, la concreta incidenza delle dinamiche di gara, e, quanto alla seconda, la effettiva riconoscibilità delle difformità da parte dell’offerente con l’ordinaria diligenza>>.

La SC non affronta la questione del titolo della respnsabilità (da contratto/aquiliana), anche se cita Cass., 23 giugno 2016, n. 13010 che la opta per la seconda alternativa.

Il reddito elevato riguarda i bisogni della famiglia nel fondo patrimoniale (art. 170 cc) se è fonte primaria o essenziale del loro soddisfacimento o del mantenimento del tenore di vita

Cass. sez. III, 12/10/2026 n. 26.690, rel Gianniti, relativa all’esecuzione forzata di credito da sanzini amminsitrative Consob in presenza di fondo patriminuale:

Principio di diritto:

“In tema di fondo patrimoniale (art. 170 c.c.), l’obbligazione relativa a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da Autorità di Vigilanza (CONSOB o Banca d’Italia) a carico di chi rivesta funzioni di gestione apicale in un istituto di credito va qualificata inerente ai bisogni della famiglia ove risulti accertato in fatto che l’assunzione e l’esercizio di tale carica retribuita abbia costituito la fonte primaria o essenziale dei redditi destinati al soddisfacimento ed al mantenimento del tenore di vita del nucleo familiare. In tal caso, la sanzione pecuniaria per violazione colposa dei doveri di vigilanza costituisce passività oggettivamente e funzionalmente inerente alle concrete modalità di esercizio dell’attività professionale svolta nell’interesse della famiglia, costituendone una prevedibile o potenziale passività”.

Onere della prova della natura ereditaria dei beni da dividere (e, ancora prima, da includere nella riunione fittizia) e stima dei beni oggetto di riduzione per lesione di legittima

Cass. sez. II, 30/09/2026 n. 26.011 rel. Tedesco, sui due temi di cui al titolo:

1) <<Quanto al contenuto dell’onere probatorio rilevante nel caso di specie, i controricorrenti deducono “che in materia di divisione ereditaria la giurisprudenza è granitica nell’affermare che l’appartenenza dei beni in capo al de cuius debba scontare un onere probatorio molto rigoroso. Infatti, possono essere oggetto di divisione solamente quei beni per i quali siano stati depositati i certificati catastali e la documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore ovvero la relazione notarile sostitutiva”.

Tali deduzioni sono in netto contrasto con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, la quale, pur condividendo l’esigenza che, nel giudizio di divisione ereditaria, occorra offrire la dimostrazione dell’appartenenza dei beni al de cuius o più genericamente la prova della comproprietà (cfr. Cass. n. 1965/2022), ha precisato, sulla scorta di risalenti principi, che, pure in presenza di contestazioni dei coeredi, non grava a carico dell’attore l’onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, “poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell’attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi” (Cass. n. 1309/1966; n. 10067/2020). Si aggiunge, da parte di questa giurisprudenza alla quale occorre dare continuità, che, in caso di non contestazione sull’appartenenza dei beni, non può disconoscersi neanche la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti (Cass. n. 21716/2020; n. 6228/2023). Se tutto ciò è vero per il giudizio di divisione, a maggior ragione i medesimi principi debbono applicarsi nell’ipotesi in cui occorra stabilire se un certo bene sia o meno da includere nella massa di calcolo ex art. 556 c.c., configurando l’operazione prevista da tale norma una mera operazione contabile, destinata a rimanere sulla carta se non sia stata lesa la legittima (cfr. Cass. n. 28196/2020).

In quanto alla necessità, ventilata dai controricorrenti, che l’appartenenza sia comprovata dalla produzione dei certificati storici catastali e dalla documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore, si richiama un orientamento, diffuso in passato nella giurisprudenza di merito, ma disatteso dalla Suprema Corte, la quale, intervenuta più volte in tempi recenti sulla questione (Cass. n. 10067/2020), ha confutato tutti gli argomenti utilizzati dai giudici di merito per sostenere la necessità delle soluzioni affermate dai ricorrenti, i quali, non a caso, richiamano a sostegno della deduzione non precedenti di legittimità, ma di merito.

A fortiori sono del tutto fuori luogo i richiami dei controricorrenti ai principi in materia di onere della prova della proprietà nel giudizio di rivendicazione, che non sarebbe attenuato in presenza di eccezione di usucapione del convenuto. Solo per completezza di esame è opportuno aggiungere la Suprema corte, nel riconoscere che tale eccezione non attenuta in linea di principio il rigore dell’onere probatorio imposto all’attore in rivendicazione, ha avuto cura di precisare che “in caso di azione di rivendica, la portata dell’onere probatorio a carico dell’attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l’attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l’usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto” (Cass. n. 1569/2022). Il rigore probatorio rimane così attenuato quando il convenuto, nell’opporre l’usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l’appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all’epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. n. 28865/2021; n. 14540/2025)>>.

2) << Nel giudizio di riduzione il valore dei beni è quello di mercato al momento di apertura della successione: “La stima dei beni, sia ai fini della riunione fittizia, sia ai fini della divisione ereditaria (richiamando le norme sulla prima quelle sulla seconda), deve essere effettuata in base al valore venale e cioè di mercato del bene. Il singolo criterio tecnico, in forza del quale si giunge alla determinazione del valore venale e del prezzo di mercato, avendo riguardo alla natura del bene, alla sua ubicazione, consistenza e sfruttamento ed alle condizioni di mercato, rientra nei poteri di fatto del giudice del merito, purché resti fermo il principio che attraverso quel criterio si tenda alla determinazione del valore venale e prezzo di mercato del bene” (Cass. n. 44/1967). Consegue che l’utilizzo, da parte del giudice di merito, di qualsiasi altro criterio è illegittimo e vizia, per ciò solo, la decisione. Invece, sulla base del singolare ragionamento proposto dai giudici di merito, colui che denunzia un simile errore dovrebbe precisare, quale requisito di ammissibilità della censura, che il rapporto di valore esistente fra il bene X e il bene Y non è quello, ad esempio di 0,50, risultante dall’applicazione del criterio erroneo, ma un rapporto diverso! Ma è facile replicare che la constatazione circa l’identità del rapporto di valore fra i due beni, in base al metodo corretto e a quello in erroneo in concreto adottato, si può fare solo ex post ed è una coincidenza puramente occasionale. L’eventualità che il rapporto sia identico non giustifica, a carico di chi denunzi l’illegittimità del criterio in concreto impiegato, gli ulteriori oneri di censura ulteriore ipotizzati dal giudice d’appello. Piuttosto è vero il contrario, e cioè che l’uso di criterio diverso dal valore venale da parte del giudice di merito potrebbe essere legittimo solo in presenza di un motivato convincimento che il medesimo è idoneo, nel caso concreto, a esprimere il valore venale.

La Corte d’Appello, nel tentativo di giustificare comunque una decisione oggettivamente errata, ha opinato che, secondo i valori indicati dal consulente di parte, il divario di valore avrebbe potuto essere colmato tramite il bene legato. Pertanto, secondo la Corte d’Appello, la domanda di riduzione proposta contro i convenuti avrebbe dovuto essere comunque rigettata, non potendo far ricadere sui beneficiari delle altre disposizioni le conseguenze della omissione nella quale erano incorsi i legittimari a causa della mancata accettazione beneficiata. Va da sé che tale ulteriore ratio decidendi rimane travolta dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, che mette in discussione la decisione sulla necessità dell’accettazione beneficiata, in rapporto alla natura della domanda in concreto proposta dai ricorrenti.>>