L’amministratore di sostegno, autorizzato a stipulare assicurazione sulla vita senza però menzione della facoltà di indicare i beneficiari, non può autonomamente indicarli

Esatto giudizio da parte di Cass. sez. III, 17/09/2026 n. 25.476, rel. Valle.

Aveva errato la C di Appello ritenendo imprescindibile l’indicazione di qualche beneficiario (come aveva fatto l’AdS , indicando gli eredi legittimi).

Infatti, se manca l’indicazione in contratto e in presenza di testamento, la devoluzione segue appunto la via testamentaria.

Ex art. 412 cc, allora, l’atto è annullabile limitatamente a tale indicazione non autorizzata.

<<La richiesta dell’amministratore di sostegno al giudice tutelare era finalizzata ad ottenere l’individuazione di una forma di investimento della somma di trecentocinquantamila Euro per preservare, se non incrementare, il patrimonio di Lo.Di. e, quindi, l’individuazione dei beneficiari, ossia, come in concreto avvenuto, degli eredi legittimi, era del tutto esulante dall’ambito della concessa autorizzazione, implicando quella una destinazione dell’investimento a soggetti che andavano individuati appunto al momento della richiesta e, poi, della concessione dell’autorizzazione da parte del g.t.

Il Collegio ritiene che l’atto col quale l’amministratore di sostegno, intendendo semplicemente gestire i risparmi dell’amministrato, ma procedendo anche all’indicazione dei beneficiari negli eredi legittimi, ha di fatto prodotto l’effetto di sottrarre detta somma alla successione come voluta dall’amministrato e, cioè, di quella testamentaria e, pertanto, eccede l’oggetto dell’incarico – o, a tutto concedere, della relativa autorizzazione del g.t. per l’operazione – di amministratore di sostegno, secondo la formula di cui all’art. 412 cod. civ.

Di conseguenza, detto atto è suscettibile di essere annullato, come, peraltro, richiesto sin dal primo grado dalla difesa del Ca.Gi., che era ed è legittimato a tanto, stante la sua qualità di erede del L’Occaso e in forza del disposto dell’art. 412, primo comma, cod. civ.

Sul punto è opportuno evidenziare che la clausola contrattuale di identificazione del (o dei) beneficiari è un elemento naturale del contratto di assicurazione sulla vita, che può, quindi, essere superata dalla volontà delle parti anche in considerazione della circostanza che il beneficiario può essere lo stesso stipulante del contratto di assicurazione.

Il beneficiario è, infatti, considerato dal codice civile un soggetto eventuale del contratto di assicurazione, nel senso che i due soggetti necessari del contratto sono due: l’assicuratore e il contraente. La clausola d’indicazione dei beneficiari può, dunque, anche mancare e, in considerazione della sua non essenzialità, essa può anche essere invalidata, ossia annullata, senza che ne risulti viziato l’intero contratto.

La Corte d’Appello erra, pertanto, laddove afferma, alla pag. 8, ultimo periodo e alla pag. 9 prime due righe: “Ora, la previsione di un indennizzo in caso di morte del contraente prima della scadenza postula evidentemente la nomina di un beneficiario, cosicché – in mancanza di limitazioni poste al riguardo dal Giudice Tutelare – deve ritenersi che nell’autorizzazione alla stipula della polizza fosse ricompresa l’autorizzazione alla designazione del beneficiario“. Nessuna indicazione invero può trarsi nel senso divisato dalla Corte territoriale dal tenore letterale e dal senso complessivo della richiesta dell’amministratore di sostegno e del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare, che sono già in altra parte di questa motivazione testualmente riportate. L’avere l’amministratore di sostegno proceduto non tanto alla stipula del contratto di assicurazione sulla vita, quanto soprattutto all’arbitraria individuazione dei beneficiari mediante riferimento alla categoria degli eredi legittimi configura, con riferimento a detta indicazione, un atto non ricompreso nell’ambito dei poteri dell’amministratore e della finalità dell’investimento per il quale era chiesta l’autorizzazione, finalizzata all’accrescimento del patrimonio dell’amministrato>>.

Quando diventa economicamente autosufficiente il figlio maggiorenne (circa la permanenza dell’assegnazione della casa familiare di proprietà di un terzo)?

Cass. 20/04/2026 n. 10.301, rel. Caprioli, col consueto insegnamento della SC poco rispettoso del dettato normativo (autosufficienza è concetto preciso: significa che il figlio può mantenersi decorosamente senza chiedere ad alcuno).

In generale:

<<Quelle esigenze di tutela dell’interesse della prole che l’art. 337 sexies c.c. è finalizzato a garantire prioritariamente vengono meno allorquando i figli divenuti maggiorenni raggiungano l’autosufficienza economica iniziando ad espletare una attività lavorativa e a dimostrare il raggiungimento di una adeguata capacità.

A tale scopo non è richiesto un lavoro stabile a tempo indeterminato essendo sufficienti un reddito o il possesso di una entrata tale da garantire il soddisfacimento delle più essenziali esigenze di vita quotidiana.

Sempre in questa prospettiva occorre poi considerare che pur non essendo stato normativamente stabilito un limite anagrafico per la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non è plausibile ritenere che tale obbligo possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura nonostante il mancato raggiungimento dell’autosufficienza.

L’avanzare dell’età del figlio maggiorenne, infatti, non è ininfluente ai fini della permanenza dell’an e del quantum del mantenimento accordato.

Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice del merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari; tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, tenendo conto che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (purchè compatibili con le condizioni economiche dei genitori), com’è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione.

Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, “tenendo conto” (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315 bis c.c., comma 1, “nel rispetto…”) delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com’è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. Come rilevato in dottrina, la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.

È stato precisato che il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un’adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l’effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass., Sez. I, 27/01/2014, n. 1585; 28/ 01/2008, n. 1761);

È stato altresì chiarito che il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un’occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare, per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso (Cass. 29264/2022>>.

Nel caso specifico:

<<Venendo alla fattispecie in esame, e traducendo questi principi nella specificità del caso concreto, reputa il Collegio che la Corte territoriale non abbia fatto buon governo degli orientamenti nomofilattici sopra descritti.

La Corte di appello ha ritenuto che non fosse venuto meno il diritto al godimento del bene immobile da parte dell’appellata per la percezione da parte della figlia Ma. di un reddito di Euro 16.350,00 annui a titolo di borsa di studio considerando tale entrata inadeguata sia per l’esiguità dell’importo sia per la temporaneità a garantirle l’autonomia economica.

Il ragionamento seguito dal giudice di merito non è condivisibile.

Il conseguimento della borsa di studio al termine del completamento del suo percorso formativo da parte della figlia dell’odierna controricorrente, e l’espletamento dell’attività lavorativa che garantisce alla stessa un’entrata superiore ad Euro 1000,00 rappresentano indici significativi del raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa che deve essere desunta dal titolo di studio conseguito e dalla sua qualificazione professionale.

Circostanze queste che fanno apparire ininfluente l’eventuale inadeguatezza del reddito attualmente percepito dall’avente diritto, a meno che non sia stata dedotta e dimostrata l’impossibilità di reperire un’occupazione più remunerativa e conforme alle sue aspirazioni, nonostante l’impegno a tal fine profuso, circostanza nella specie non allegata.

La raggiunta autonomia economica della figlia è desumibile, infatti, non solo dalla citata esperienza lavorativa retribuita, ma anche dall’età dell’avente diritto e dal raggiungimento di un livello di competenza professionale frutto del completamento del percorso formativo intrapreso. [in contraddizione col passaggio immediatamente precedente]

La Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare, in concreto, le specifiche ragioni per cui una borsa di studio conseguita, come si è detto, al termine del ciclo di studi universitari ed in grado di garantire all’avente diritto una entrata superiore a Euro 1000,00 non le avrebbero consentito di ritenere raggiunta l’indipendenza economica tenuto conto anche dell’età della stessa [ragioni ovvie: la limitata durata della borsa di studio]>>.

Concetto di opera dell’ingegno: niente di nuovo dalla Corte di Giustizia

Corte di Giustizia 03.09.2026, C-598/24, CY v. Gandul Media, su questi fatti:

<<  9  L’8 settembre 2021 la ricorrente nel procedimento principale, CY, un’insegnante, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un testo di 22 righe intitolato «Piccola guida per i genitori all’inizio dell’anno scolastico». Essa vi indicava, in sostanza, di non voler ricevere regali da parte dei genitori dei suoi alunni.

10      Il 14 settembre 2021 HO, un giornalista, ha pubblicato sul sito Internet del quotidiano online Gândul un articolo intitolato «Il messaggio inedito di una professoressa per i genitori che intendono offrirle regali all’inizio dell’anno scolastico». In tale articolo era riprodotto l’intero testo pubblicato da CY, senza il previo consenso di quest’ultima. Dalla decisione di rinvio risulta che il nome della ricorrente nel procedimento principale nonché la fonte di tale testo, sotto forma di collegamento ipertestuale che rinvia a tale pagina Facebook, sono stati aggiunti successivamente.>>

Il passaggio in oggetto:

<<19 La nozione di «opera» è, come risulta da costante giurisprudenza della Corte, una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata e applicata in modo uniforme, e che presuppone il ricorrere di due condizioni cumulative. Da un lato, l’oggetto di cui trattasi deve essere originale, nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria del suo autore. Dall’altro, la qualificazione come «opera» ai sensi della direttiva 2001/29 è riservata agli elementi che sono espressione di una simile creazione intellettuale (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punti 37 e 39; del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, punti da 35 a 37, nonché del 24 ottobre 2024, Kwantum Nederland e Kwantum België, C‑227/23, EU:C:2024:914, punto 48).

20 Quanto alla prima di tali condizioni, occorre precisare che, perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo (sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 30 e giurisprudenza citata).

21 Per quanto riguarda la seconda di dette condizioni, la Corte ha precisato che la nozione di «opera», di cui alla direttiva 2001/29, implica necessariamente l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e obiettività (sentenze del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, punto 40, e del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 32).

22 Ne consegue che, qualora un oggetto presenti le caratteristiche richiamate al punto 19 della presente sentenza, e costituisca quindi un’opera, esso deve, in tale qualità, beneficiare di una protezione ai sensi del diritto d’autore, conformemente a tale direttiva (sentenze del 12 settembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 35, e del 24 ottobre 2024, Kwantum Nederland e Kwantum België, C‑227/23, EU:C:2024:914, punto 49)>>.

Nessun approfondimento o novità rispetto alla giurisprudenza precedente, che viene richiamata.

Transazione novativa su locazione nulla perchè orale: non si applica l’art. 1976 cc, per cui è risolubile per inadempimento

Errata Cass. sez. III, 23/12/2025 n. 33.804, rel. Tassone, secondo cui;

<<Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il contratto di locazione ad uso abitativo deve essere stipulato in forma scritta, in assenza della quale – e sempre che la forma orale non sia stata abusivamente imposta dal locatore – il contratto è nullo ed improduttivo di effetti.

E’ pertanto errata in diritto l’impugnata sentenza là dove ritiene che, a mezzo dell’accordo intervenuto nel corso del procedimento di sfratto, le parti avessero inteso “estinguere il precedente rapporto giuridico (locazione verbale)”, tra loro intercorso: nessuna novazione può infatti essere predicata in presenza di un contratto di locazione ad uso abitativo nullo per difetto di forma scritta e tale, dunque, da non generare alcun effetto negoziale.

Aggiungasi che, così erroneamente motivando, la corte di merito ha sostanzialmente pretermesso la considerazione del letterale contenuto del verbale di conciliazione tra le parti, che espressamente prevedeva che “le parti concordano dunque che dal primo gennaio 2016 sarà stipulato per iscritto e registrato contratto di locazione …”, e dal quale era dunque testualmente possibile desumere che le odierne parti in causa avevano assunto l’accordo di stipulare un futuro contratto nella piena consapevolezza dell’assenza di un precedente valido contratto di locazione.

1.4. Ne deriva altresì che è ulteriormente errata in diritto la conclusione della corte fiorentina secondo cui la transazione intercorsa tra le parti non potrebbe essere risolta per inadempimento: non avendo il verbale di conciliazione giudiziale valore di transazione novativa, in mancanza di alcuna valida preesistente obbligazione negoziale, va esclusa l’applicazione al caso di specie dell’art. 1976 cod. civ., a torto evocato nell’impugnata sentenza.

A riprova di ciò si pone anche la considerazione del disposto dell’art. 1234 cod. civ., correttamente richiamato dalla ricorrente, sebbene la dottrina non sia unanime nel sostenere la perfetta sovrapponibilità tra transazione novativa e novazione, disposizione che espressamente prevede che la novazione è senza effetto, se non esisteva l’obbligazione originaria.>>

In realtà non solo la transazione non può essere novativa, ma non può addirittura esserci valida transazione. Questa è nulla perchè su titolo illecito (art. 1972.1 e art. 1343), dal momento che il contratto locatizio orale è contrario sia a norma imperativa che all’ordine pubblico (economico). La SC non menziona però queste norme

L’uso di marchio rinomato altrui da parte di soggetto economico può essere giustificato come esercizio della libertà di espressione (ma non è semplice)

Corte di Giustizia 08.09.2026, C-298/23, Ikea v. Algemeen Vlaams Belang VZW e altri, affronta il tema dell’uso del segno (rinomatissimo) Ikea da parte di un partito politico, qualora lo si ritenga soggetto operante nel commercio (come chiedono l’art. 9.2 reg. 1001/2017 e l’art. 10.2.c) Dir.2436/2015. E’ affrontata pure l’ipotesi , non sciolta dal giudice belga a quo, in cui il sindacato non sia ritenuto tale, per cui opererebbe l’art. 10.6 della dir. 2436/2015, recepto in Benelux ma non da noi: qui non viene però esposta ).

La questione è interessante e ne sintetizzo tre punti:

  1. spetta al convenuto dimostrare che ricorre il giusto motivo, dopo che il titolare del marchio ne ha provato la violazione , § 59;
  2. il diritto alla libertà di espressione spetta pure alle persone giuridiche e alle società, § 73: tema annoso ma di non semplice soluzione, dato che  si tratta di enti a fini particolari e non generali (spt. per le società lucrative, le quali hanno legittimazione solo all’esecuzione del contratto sociuale).
  3. il bilanciamento deve avvenire secondo i criteri posti dai §§ 83-99, (dice la CG: § 101) ma spt 83-93 preciso io, che son quelli generali, mentre i successivi  si riferiscono al caso sub iudice.

Ecco tali criteri:

<<83  Nel procedere all’analisi delle circostanze peculiari della controversia principale, il giudice nazionale deve prendere in considerazione, in primo luogo, l’intenzione del terzo che utilizza il segno identico o simile al marchio notorio.

84 A tal riguardo, il giudice nazionale deve segnatamente verificare che tale uso non sia guidato dall’intenzione del terzo di arrecare pregiudizio al marchio notorio o al suo carattere distintivo, o dal solo obiettivo di porsi nel solco tracciato da un marchio notorio. Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 116 delle sue conclusioni, l’intenzione di un terzo di conseguire il risultato che l’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436 mirano a vietare, vale a dire trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o arrecare loro pregiudizio, non può costituire un giusto motivo.

85 Inoltre, il giudice nazionale deve stabilire se, più in generale, l’uso da parte del terzo di un segno identico o simile ad un marchio notorio sia stato fatto in buona fede da tale terzo. Infatti, un uso effettuato in malafede non può rientrare in una concorrenza sana e leale né essere qualificato come «giusto».

86 Ne consegue che l’uso di un segno identico o simile ad un marchio notorio, da parte del terzo che invoca il suo diritto alla libertà di espressione per giustificare tale uso, deve essere imposto dall’obiettivo per tale terzo di esercitare detto diritto in buona fede. Ciò si verifica in particolare quando detto uso è fatto per veicolare un’idea o un’opinione che è in relazione con il marchio notorio in quanto tale, il titolare di tale marchio, le sue pratiche commerciali, i suoi prodotti o i suoi servizi o quando questo stesso uso è fatto per avviare o alimentare un dibattito di interesse generale o quando per altri motivi, quali il significato linguistico di un elemento di detto marchio o il fatto che quest’ultimo sia divenuto un riferimento culturale pubblico o una parte del linguaggio corrente, è necessario ai fini dell’esercizio di detta libertà in tale contesto.

87 In secondo luogo, in sede di bilanciamento del diritto di proprietà con la libertà di espressione, il giudice nazionale deve, da un lato, tener conto della questione se l’uso del marchio di cui trattasi contribuisca ad un dibattito di interesse generale. A tal riguardo, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel disciplinare la libertà di espressione nel settore commerciale, fermo restando che la portata di quest’ultima deve essere relativizzata quando è in gioco non l’espressione strettamente «commerciale» di un individuo, bensì la sua partecipazione ad un dibattito riguardante l’interesse generale (v., in tal senso, Corte EDU, 10 gennaio 2013, Ashby Donald e altri c. Francia, CE:ECHR:2013:0110JUD003676908, § 39). Infatti, le eccezioni cui è soggetta la libertà di espressione richiedono un’interpretazione restrittiva e l’articolo 11 della Carta lascia poco spazio a restrizioni alla libertà di espressione nell’ambito del discorso politico e in quello delle questioni di interesse generale (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol, C‑633/22, EU:C:2024:843, punto 53 e giurisprudenza citata).

88 Inoltre, nella sua giurisprudenza relativa al settore del discorso e del dibattito politico, la Corte europea dei diritti dell’uomo presta attenzione anche alla forma dell’espressione e al suo eventuale carattere satirico, sottolineando che la satira è una forma di espressione artistica e di commento sociale che, a causa dell’esagerazione e della deformazione della realtà che la caratterizzano, mira naturalmente a provocare e ad agitare e che occorre esaminare con particolare attenzione qualsiasi ingerenza nel diritto di un artista, o di qualsiasi altra persona, ad esprimersi in tal modo (Corte EDU, 14 marzo 2013, Eon c. Francia, CE:ECHR:2013:0314JUD002611810, § 60), ove la parodia è una forme di satira.

89 D’altro lato, in sede di bilanciamento dei diritti e degli interessi in questione, il giudice nazionale deve tener conto delle conseguenze che l’uso da parte del terzo di un segno identico o simile ad un marchio notorio può comportare per il titolare di quest’ultimo o per la sostanza stessa del diritto esclusivo conferito dalla registrazione di tale marchio, al fine di valutare se tale uso sia proporzionato rispetto alla gravità dell’ingerenza nei diritti e interessi del titolare che ne deriva.

90 In tale contesto, occorre ricordare che l’invocazione, da parte di un terzo, di un giusto motivo per l’uso di un segno identico o simile ad un marchio notorio non comporta il riconoscimento, a suo vantaggio, dei diritti connessi ad un marchio registrato, ma costringe il titolare del marchio notorio a tollerare l’uso del segno simile (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2018, Tsujimoto/EUIPO, C‑85/16 P e C‑86/16 P, EU:C:2018:349, punto 91 e giurisprudenza citata). Pertanto, nell’ipotesi in cui il terzo riesca a dimostrare di avere un giusto motivo per usare un segno identico o simile a un marchio notorio, il titolare di tale marchio deve accettare tale uso e tollerare così un certo pregiudizio, derivante da almeno uno dei pregiudizi previsti all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436.

91 Tuttavia, non si può imporre a tale titolare di tollerare un uso che possa arrecargli un danno sproporzionato, o addirittura che sia tale da ledere la sostanza stessa del diritto esclusivo conferito dalla registrazione di tale marchio.

92 Nell’ambito della valutazione che il giudice nazionale deve quindi effettuare, costituiscono criteri pertinenti, in particolare, l’intensità dell’uso da parte del terzo di un segno identico o simile al marchio notorio, la portata di tale uso e delle modalità prescelte a tal fine, l’intensità della notorietà di tale marchio nonché il grado di somiglianza di tale segno e di detto marchio.

93 Inoltre, costituisce un criterio pertinente anche il fatto che l’uso da parte del terzo di un segno identico o simile ad un marchio notorio possa dare l’impressione che il titolare di tale marchio aderisca al messaggio politico trasmesso o alle idee politiche promosse, o addirittura li avalli in qualche modo, sebbene i valori promossi da tale titolare si basino sulla neutralità nei confronti di qualsiasi partito politico o siano incompatibili con tale messaggio politico.>>

Rimozione non autorizzata delle informazioni digitali di un software, depositato in Github, da parte dell’intelligenza artificiale Copilot-Codex

Interessante decisione dall’appello del 9° circuito, caso 24-7700, Doe c. Github, Microsoft etc., 16.09.2026 in tema di rimozione di informazioni presenti nelle opere dell’ngegno (software) depositate in regime open source in Github.

Alcuni programmatori hanno agito contro Github, Microsoft, OpenAI e altri perchè l’IA Copilot-Codex violerebbe il § 1202.b) del DMCA e cioè il divieto di rimuovere le “copyright management information (CMI)” (da noi non pare ci sia analoga azione civilistica, cioè ad hoc, verso la rimozione dei dati ex art. 102 quinques l. aut., più circoscritti rispetto a quelli elencati nel § 1202.c).1-8.)

La corte conferma il rigetto, dicendo che la norma, alla luce della definizione di CMI ex § 1202.c), richiede la riproduzione identica o quasi dell’opera dell’ingegno. Se invece questa è diversa, perchè come nei LLM è frutto di calcolo probabilistico di esattezza dell’output, la fattispecie astratta non ricorre.

<<Even so, plaintiffs’ own allegations about Copilot show that it is best understood as learning from existing works and then creating new works based on that learning process, not as making copies of existing works.
According to the complaint, Copilot relies on a “complex probabilistic process” to predict “the most likely solution to a given prompt,” based on “the solution it has found in the most projects” answering similar questions. Sometimes, plaintiffs allege, that output may match snippets of “code from the training data.” But their account of the algorithm’s internal process—inferring “statistical patterns governing the structure of code” and identifying the most likely completion—does not describe an action taken with respect to CMI attached to an existing work. Instead, it describes a process through which Copilot generates new works. In that respect, it differs from a traditional search engine, which, in response to a user’s query, retrieves and displays stored information—that is, copies of materials that already exist. If Copilot functioned like a search engine and produced outputs that were identical to plaintiffs’ code but did not contain CMI, then plaintiffs might have a stronger claim that Copilot had removed their CMI. But that is not what plaintiffs have alleged.
To be sure, Copilot’s output may in some cases be substantially similar to existing code. As the district court observed, Copilot may produce “a ‘modified format,’ ‘variation[],’ or the ‘functional[] equivalent’ of the licensed code” without the CMI. We express no view on whether that similarity would allow plaintiffs to assert a claim for copyright infringement. But we note that many copyright cases involve the creation of a work that is substantially similar to the plaintiff’s without attribution. See Yonay v. Paramount Pictures Corp., 163 F.4th 685, 692 (9th Cir. 2026) (“To show unlawful appropriation,” a plaintiff must show “that the works in question share ‘substantial similarity in protectable expression.’” (emphasis omitted) (quoting Skidmore as Tr. for Randy Craig Wolfe Tr. v. Led Zeppelin, 952 F.3d 1051, 1064 (9th Cir. 2020) (en banc))). If that were all it took to violate section 1202(b), the DMCA would supplant traditional copyright protections and subject defendants to potentially ruinous liability under the DMCA’s enhanced statutory damages. Compare 17 U.S.C. § 1203(c)(3) (permitting up to $25,000 per violation) with 17 U.S.C. § 504(c)(1) (capping traditional copyright statutory damages at $30,000 per work). We decline plaintiffs’ invitation to transform run-of-the-mill copyright-infringement claims into DMCA claims>>

Cass. sez. II, 20/04/2026  n. 10.329, rel. Pizzella:

<<Nel caso di specie, come emerge dalla stessa prospettazione difensiva della Ra.An., quest’ultima non ha proposto alcuna impugnazione nei confronti della delibera in oggetto, dolendosi piuttosto della mancata esecuzione dei lavori di rifacimento dello stabile condominiale in oggetto ed incentrando dunque le proprie censure su fatti e circostanze ulteriori e sopravvenuti rispetto all’adozione della deliberazione in questione.

Va quindi rilevato che, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Sez. 6 – 2, n. 3636 del 17/02/2014; Sez. 2, n. 10371 del 20/04/2021 e, recentemente, Sez. 2, n. 14829 del 03/06/2025, pag. 6 e ss.), in tema di spese per la conservazione delle parti comuni, l’obbligo del singolo partecipante di sostenere le spese condominiali, da un lato, e le vicende obbligatorie del condominio verso i suoi appaltatori o fornitori, dall’altro, restano del tutto indipendenti, il primo fondando sulle norme che regolano il regime di contribuzione alle spese per le cose comuni (artt. 1118e 1123 ss. c.c.), le seconde trovando causa nel rapporto contrattuale col terzo, approvato dall’assemblea e concluso dall’amministratore in rappresentanza dei partecipanti al condomini.

In applicazione dei suddetti principi, dunque, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali relativi a lavori straordinari appaltati dal condominio, il condomino moroso destinatario del ricorso monitorio non può lamentare la mancata o inesatta esecuzione della prestazione eseguita dall’appaltatore, venendo in rilievo non il rapporto contrattuale con l’appaltatore e l’eventuale inadempimento di quest’ultimo, quanto, piuttosto, il debito del condomino moroso nei confronti del condominio>>.

Il giudizio è esatto: il rapporto dedotto in lite è solo quello condominiale, non di appalto. E’ esatto ma pure ovvio, ad onor del vero.

Yuga Labs v. Ripps -Cahen: l’appello sulla pretesa violazione di marchio costituito da NFT conferma solo in parte la decisione di primo grado

L’appello del 9° circuito decide il caso in oggetto, n. 24-879, del 23 luglio 2025, c.d caso delle c.d. Bored Apes.

Avevo dato conto della decisione di 1° grado di aprile 2023. e viene ora rigettata la domanda di violazione di marchio.

La sentenza è interessante per gli aspetti tecnici e cioè i riferimenti agli NFT, dato che questi erano stato azionato come marchi (di fatto) copiati.

Segnalo qui tre punti:

1) gli NFT sono “beni” (goods) ai sensi della legge marchi (Lanham ACt) statunitense e dunque possono fruire della relativa tutela, p 21 ss;

2) non è vero che, cedendo gli  NFT (a 200 dollari cad.), erano stati ceduti pure i diritti di marchio (diverso discorso per il diritto di autore), pp 29-30;

3) molto interessante perchè chiarissima è la spiegazione del funzionamento degli NFT e del loro rapporto col bene “sottostante”, p. 6 ss..

Sentenza ben fatta e importante, da consultare per eventuali casi analoghi da noi.

Gli utili societari non distribuiti vanno conteggiati nella stima del reddito (e del patrimonio) dell’obbligato per determinare l’assegno di mantenimento da separazione

Cass. sez. I, 26/08/2026, n. 24.776, rel. Caprioli:

<<Sotto il primo profilo non è condivisibile l’assunto di parte ricorrente secondo cui la Corte di appello non avrebbe fatto corretta applicazione del principio di proporzionalità considerando tra le disponibilità dell’obbligato, gli utili non distribuiti delle sue società.

In proposito va ricordato che questa Corte ha chiarito che il coniuge separato obbligato a versare l’assegno di mantenimento all’ex non può pretendere l’esclusione dai propri redditi degli utili non distribuiti della società di cui è socio. Pertanto, i risultati positivi realizzati dalla società, anche se non distribuiti come dividendi, rientrano legittimamente nella valutazione comparativa che fa il giudice della separazione chiamato a fissare l’obbligo di corrispondere il mantenimento all’altro coniuge e a stabilirne l’esatta entità (Cass. 2022 n. 6103).>>

Il punto è scontato. Purtroppo la SC non affronta un aspetto importante circa gli utili non distribuiti : dapprima la quota di partecipazione nella società (si accenna ad un 80% senza altre precisazioni) e magari anche il tipo di partecipazione  (cioè i diritti ivi rientranti) e, successivamente, l’esatta loro quantificazione per la determinazione dell’assegno di mantenimento.

Divisione a seguito di illegittimi trattenimenti di sommme da parte di uno dei coeredi : collazione, imputazione e conguagli

Chiaro esempio di applicazione della collazione per imputazione ex artt. 724-725 cc (e 737 cc) in Cass. sez. II, 30/08/2026 n. 24.855, rel. Tedesco:

<<In relazione al profilo considerato con il motivo in esame la sentenza di primo grado così si era espressa: “Quanto all’obbligazione restitutoria a carico di B.B., si ribadisce che è pacifico come questi abbia ricevuto dalla F. l’importo di Euro 44.500. Al riguardo, B.B. afferma di avere trattenuto la somma ricevuta quale acconto sulle somme ad egli spettanti sull’eredità paterna. La C.C. afferma di aver corrisposto tale importo per l’acquisto della quota di comproprietà pari ad un terzo dell’alloggio di Omissis, via Omissis, vendita non perfezionatasi. In ogni caso, è incontestato come B.B. abbia trattenuto la somma ricevuta, sicché, anche aderendo alla tesi del Omissis, resta il fatto che dal valore del lotto a questi spettante deve essere detratto l’importo già ricevuto”.

Tale contenuto decisorio fu impugnato da B.B. con il secondo motivo di appello incidentale, che la Corte d’Appello riassume in questo modo: “B.B. lamenta che il primo giudice abbia ritenuto la somma di Euro 44.500,00 costituire un anticipo sull’eredità versatagli dalla madre, ne abbia disposto la restituzione alla C.C. per intero e non ne abbia disposta la ripartizione pro quota fra i coeredi, stante la natura successoria della somma stessa. Sicché parte appellante incidentale avrebbe dovuto trattenere per sé la quota di Euro 15.166,00, mentre avrebbe dovuto corrispondere alla madre ed al fratello due quote identiche a quella” (pag. 13 della sentenza della Corte di appello).

Su tale motivo la Corte d’Appello ha così deciso: “Il rilievo è vero ma irrilevante. Il giudice di primo grado è vero che ha disposto la restituzione della somma ridetta B.B. alla madre, per intero, ma non è meno vero che successivamente in sede di formazione dei lotti ha poi ripartito complessivamente l’asse secondo le quote di spettanza, con minime rifatte. Quindi, matematicamente, ha operato l’imputazione contestata. Di qui la carenza di interesse, ex art. 100 c.p.c., alla doglianza, ed il rigetto della stessa”.

In altre parole, la Corte d’Appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha riconosciuto che la ripartizione, così come operata dal Tribunale, aveva matematicamente realizzato l’obiettivo che si proponeva l’appellante incidentale, il quale mirava a ottenere la ripartizione pro quota della somma che egli aveva ricevuto dalla C.C.: da qui il (supposto) difetto di interesse.

1.2. La conclusione riflette un palese equivoco nel quale è incorso la Corte d’Appello. In presenza di un condividente, il quale abbia ricevuto una somma in via anticipata rispetto alla divisione, la ripartizione pro quota del relativo valore può avvenire secondo due metodi diversi.

Per semplificare si può assumere come modello la collazione per imputazione, generalmente considerata, sotto tale profilo, quale strumento per ripartire pro quota fra i coeredi indicati nell’art. 737 c.c. il valore del bene donato (donatario compreso). La collazione per imputazione, secondo quanto dispongono gli artt. 724 e 725 c.c., è fatta con il metodo dei prelevamenti: “Se i beni donati non sono conferiti in natura…, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote”.

Se in una comunione con parità di quote su una massa che vale 1000, uno dei due partecipanti ha ricevuto una donazione di 200, il coerede non donatario preleva beni dalla massa in proporzione della propria quota: nel caso ipotizzato nell’esempio, essendo le quote uguali, preleva 200, riducendosi la massa a 800, che è ripartita secondo le quote originarie in ragione di un mezzo ciascuno: il coerede non donatario, dopo aver prelevato 200, consegue nella divisione altri 400 e così in totale 600; il coerede donatario consegue solo 400. Come si può constatare la quota del coerede non donatario, che sarebbe di 500, si incrementa di 100 (cioè per la metà del valore del bene donato); simmetricamente il donatario vede la sua quota di concorso sui beni ereditari, anche per lui di 500 se non ci fosse stata la donazione, ridursi a 400: all’incremento della quota dell’uno fa riscontro la diminuzione della quota dell’altro per identico valore. La porzione divisoria del donatario diminuisce, rispetto a quella che sarebbe stata se egli non avesse subito l’imputazione, esattamente di quanto aumenta la quota del coerede non donatario.

In questo modo il valore della donazione è automaticamente ripartito fra i coeredi concorrenti.

Il debito ex collatione può essere regolato anche con un metodo diverso: il bene donato è considerato, contabilmente, come se facesse parte della massa dividenda e quindi imputato per il suo valore alla porzione del donatario.

Riproponendo l’esempio già fatto impiegando tale diverso metodo, si ha che il valore della donazione è contabilmente aggiunto alla massa da dividere, che ascende così a 1.200, cui corrisponde la quota di 600 ciascuno dei due coeredi concorrenti. Al momento della divisione il bene donato è imputato per intero alla quota del donatario, che ha diritto di concorrere sui beni relitti solo per il residuo di 400. I 600 residui andranno a comporre la porzione divisoria del coerede non donatario.

Fermo l’esito naturalmente identico dei due metodi, quello dei prelevamenti presenta il vantaggio, se i compartecipi concorrono per quote uguali, di consentire la formazione di porzioni di eguale valore da assegnarsi mediante sorteggio (Cass. n. 27086/2021).>>