Responsabilità della P.A. per danni cagionati da impatto del vicolo con cane randagio

Cassazione civile sez. III, 20/11/2025, (ud. 18/11/2025, dep. 20/11/2025), n. 30.616 rel. Giraldi:

<<D’altra parte, la responsabilità della pubblica amministrazione [NB;: erano stati citati in giudizio il Comune e la ASL] per i danni causati da cani randagi resta soggetta al regime probatorio di cui all’art. 2043 c.c. e ciò implica che la persona danneggiata da un cane randagio che intenda agire per il risarcimento ha l’onere di provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito. ‘La colpa della pubblica amministrazione non può tuttavia essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio c.d. della concretizzazione del rischio (il quale è criterio di spiegazione causale, e non di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell’avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno’ (Cass.16788/2025,18954/2017)>>.

“Esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo”, scrive la SC: prova molto difficile per il privato.

1) Concorso tra attività pericolosa ex art. 2050 cc e condotta del danneggiato nonchè 2) grado di consapevolezza di questi della pericolosità del fumo attivo. Tobacco litigation all’italiana

Cass. sez. III, 23/05/2025 n. 13.844 rel. Gorgoni:

sul primo punto:;

<< 16) La corte territoriale, in sostanza, proprio in ragione della qualificazione come pericolosa dell’attività di produzione e commercio del tabacco non avrebbe dovuto limitarsi a ritenere la scelta del consumatore una causa prossima di rilievo, in quanto la condotta del danneggiato non solo va valutata diversamente a seconda della pericolosità dell’attività, ma anche perché la disciplina delle attività pericolose richiede una prova liberatoria specifica e particolarmente rigorosa, che non coincide propriamente con la prova del caso fortuito (comprendente il fatto colposo della vittima), essendo innegabile che nella pratica “la differenza con il limite del fortuito si attenui sensibilmente” (Cass. 13/5/2003, n. 7298).>>

Sul secondo punto, più interessante:

<<17) Anche l’argomentazione posta dalla corte di merito a fondamento della ravvisata consapevolezza della vittima dei danni cagionati dal fumo risulta invero non essere stata assunta all’esito di un accertamento specifico della effettiva consapevolezza da parte della vittima della cancerogenicità del fumo.

Accertamento viceversa indispensabile per ritenere quest’ultima in colpa, atteso che dalla medesima si sarebbe potuto esigere una diversa condotta (non fumare, fumare meno, non aspirare il fumo, adottare altre cautele), solo ove, informata del rischio specifico cui risultava esposta in ragione del consumo di sigarette, si fosse ciononostante ad esso consapevolmente e volontariamente indotta.

18) La tesi dei ricorrenti, fatta propria anche dal giudice di primo grado, era infatti che nel 1965, quando aveva iniziato a fumare, non avesse consapevolezza della correlazione tra il fumo di sigarette e il cancro, laddove il giudice di merito si è limitato ad affermare che la nocività del fumo era un fatto socialmente notorio negli anni settanta.

La questione controversa però non è se vi fosse una generica consapevolezza sociale e personale dell’odierna vittima in ordine alla nocività del fumo bensì se quest’ultima fosse specificamente stata informata e consapevole che il fumo è cancerogeno.     [è il passaggio decisivo]

19) Anche senza considerare che solo nel 1975 (con la L. n. 584/1975) è stato introdotto in Italia il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico, e che tale divieto è stato esteso solo molto più tardi (dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995) a determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici; e che il divieto di pubblicizzare direttamente o indirettamente qualsiasi prodotto da fumo risale alla L. n. 52/1983, mentre il divieto di pubblicità televisiva -anche indiretta- delle sigarette è stato posto dal D.M. n. 425/1991, va sottolineato che la prima concreta misura di dissuasione diretta, frutto della certezza raggiunta dalla comunità scientifica che il fumo sia alla base di numerose forme di cancro e di un numero indefinito di altre gravi patologie, è stata introdotta dalla L. n. 428/1990, successivamente estesa e divenuta più rigorosa con il D.Lgs. n. 184/2003, cui hanno fanno seguito misure di intervento più incisive e concrete nella lotta al tabagismo.

19) A tale stregua, essendo la nocività del fumo un fatto socialmente noto a partire dagli anni settanta, tutt’altro che socialmente nota era invero all’epoca cui risalgono i fatti di causa la correlazione specifica tra fumo e cancro (e altre gravi patologie).

20) Va certamente escluso che nel 1965, allorquando la vittima ha iniziato a fumare, fosse socialmente nota la correlazione tra fumo e cancro, e che la medesima fosse informata e conscia del rischio specifico di contrare il cancro e si sia ciononostante indotta a fumare fino a 20 sigarette al giorno, in virtù di consapevole scelta edonistica.

L’asimmetria informativa in Italia è stata -come detto- colmata normativamente solo con l’emanazione della L. n. 428 del 1990, persistendo peraltro in capo all’esercente un’attività come nella specie pericolosa, al fine di andare esente da responsabilità, l’obbligo di dimostrare di aver adottato ogni misura atta ad evitare il danno (es., l’adozione di filtri volti a contenere lo sprigionamento delle sostanze cancerogene provocate dalla combustione; la produzione di sigarette con una più contenuta percentuale di catrame e di altre sostanze cancerogene; l’informazione sui rischi del fumo).

Va al riguardo osservato che invero già anteriormente all’emanazione della richiamata legge vi fosse invero tenuta alla stregua della diligenza qualificata e della buona fede o correttezza (v. Cass. 28/4/2022, n. 13342; Cass. 6/5/2020, n. 8494; Cass., 29/5/2018, n. 13362; Cass. 20/8/2015, n. 16990) cui avrebbe dovuto improntare la propria condotta nei rapporti della vita comune di relazione (v. Cass. 2/4/2021, n. 9200; Cass. 15/2/2007, n. 3462).

Solamente a fronte della conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici connaturati alla pratica del fumo può infatti configurarsi un concorso di colpa del consumatore fumatore.

21) Costituisce ius receptum che l’esercente l’attività pericolosa è tenuto ad adottare, in relazione al contesto di riferimento, misure precauzionali anche al di là da quelle strettamente imposte dalla legge (Cass. 21/05/2019, n. 13579), anche e soprattutto sul piano dell’informazione, al fine di evitare il rischio d’impresa derivante dall’immissione sul mercato di un prodotto ontologicamente dannoso senza specifiche informazioni in ordine al tipo di danni alla salute (conducenti come nella specie addirittura alla morte) cui il consumatore risulta esposto, e il relativo consumo inconsapevole da parte del fumatore.

Consumo inconsapevole dei rischi specifici cui rimane esposto in ragione dell’immissione in commercio delle sigarette invero deponente per l’esclusione che la condotta del consumatore possa considerarsi improntata ad effettiva libertà di determinazione al riguardo e come tale possa pertanto assurgere a causa prossima di rilievo nella determinazione dell’evento dannoso nei termini dalla corte di merito erroneamente ravvisati nell’impugnata sentenza.>>

Per chi è interssato al tema ci sono diversi siti sulla tobaccio litigation: ad es. qui.

La riserva mentale nel matrimonio (di cui non era condivisa l’indissolubilitòà) non è causa di danno aquiliano

Interessante caso esaminato da Cass. sez. III, 05/11/2024 n. 28.390, rel. Scoditti:

<<Come è pacifico, ed accertato nei vari gradi di merito, è stata dichiarata la nullità del matrimonio dal Tribunale ecclesiastico, essendo la riserva mentale in ordine alla dissolubilità del matrimonio causa di nullità del medesimo secondo il diritto canonico. Non è stata accolta la domanda di riconoscimento della sentenza ecclesiastica, stante la contrarietà all’ordine pubblico derivante dalla necessità di protezione dell’affidamento incolpevole del coniuge ignaro della riserva mentale, la quale è estranea al regime della nullità del matrimonio previsto dall’ordinamento civile. L’assenza di una nullità rilevante per l’ordinamento civile sgombra subito il campo dalla responsabilità del coniuge in mala fede ai sensi dell’art. 129 bis c.c. (come anche alla tipologia dell’errore di cui all’art. 122 c.c. della denunciata lesione dell’affidamento).

Residua la questione della responsabilità risarcitoria per la mancata comunicazione della riserva mentale sulla possibile dissolubilità del matrimonio a causa del ravvisato concreto rischio di emersione di fatti che avrebbero potuto rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, rischio che la nubenda si era rappresentata al punto di contrarre il matrimonio “per prova”. In entrambi i gradi di merito tale responsabilità risarcitoria è stata esclusa sulla base di una motivazione, in particolare da parte della corte territoriale, per quanto concerne il sindacato di legittimità, che il Collegio non può che condividere.

Al riguardo, deve rammentarsi quanto affermato, in generale, dalla fondamentale pronuncia n. 500 del 1999 delle Sezioni Unite di questa Corte: “ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana non assume rilievo determinante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, poiché la tutela risarcitoria è assicurata solo in relazione alla ingiustizia del danno, che costituisce fattispecie autonoma, contrassegnata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Quali siano gli interessi meritevoli di tutela non è possibile stabilirlo a priori: caratteristica del fatto illecito delineato dall’art. 2043 c.c., inteso nei sensi suindicati come norma primaria di protezione, è infatti la sua atipicità. Compito del giudice, chiamato ad attuare la tutela ex art. 2043 c.c., è quindi quello di procedere ad una selezione degli interessi giuridicamente rilevanti, poiché solo la lesione di un interesse siffatto può dare luogo ad un “danno ingiusto”, ed a tanto provvederà istituendo un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto, e cioè dell’interesse effettivo del soggetto che si afferma danneggiato, e dell’interesse che il comportamento lesivo dell’autore del fatto è volto a perseguire, al fine di accertare se il sacrificio dell’interesse del soggetto danneggiato trovi o meno giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell’autore della condotta, in ragione della sua prevalenza. Comparazione e valutazione che, è bene precisarlo, non sono rimesse alla discrezionalità del giudice, ma che vanno condotte alla stregua del diritto positivo, al fine di accertare se, e con quale consistenza ed intensità, l’ordinamento assicura tutela all’ interesse del danneggiato”.

La necessità della comparazione, che l’ordinamento giuridico stabilisce, deriva dalla circostanza che nella nozione di ingiustizia di cui all’art. 2043, la quale indubitabilmente qualifica il danno (contra ius), deve tuttavia essere altresì considerato il comportamento del danneggiante, il quale deve essere non iure (privo di giustificazione per il diritto) ai fini dell’integrazione della fattispecie di responsabilità. La comparazione si risolve nella prevalenza dell’interesse della vittima, reputato rilevante dall’ordinamento giuridico, che è la sfera dove si colloca il danno, laddove tuttavia manchi un interesse normativamente protetto in capo al soggetto che, chi promuove l’azione di responsabilità, identifica come danneggiante. La responsabilità risarcitoria discende dall’ingiustizia del danno, non dalla antigiuridicità della condotta, alla luce dell’atipicità dell’illecito aquiliano quale protezione della situazione soggettiva rilevante per l’ordinamento giuridico, ma l’interesse non riceve la protezione derivante dalla clausola generale del danno ingiusto se ciò che per l’ordinamento deve essere tutelato, in base alla sua valutazione di prevalenza, è l’interesse dell’autore della condotta asseritamente pregiudizievole, in realtà non produttiva di un danno ingiusto, proprio per la prevalenza dell’interesse di chi agisce.

Ciò premesso, deve considerarsi che la libertà matrimoniale è un diritto della personalità, sancito anche dall’art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Benché il matrimonio sia un atto di autonomia privata, non può esservi attribuito l’effetto impegnativo del vincolo di cui all’art. 1372 c.c. alla luce del diritto di chiedere la separazione giudiziale al cospetto di un fatto tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Come affermato da Cass. n. 18853 del 2011: “nel vigente diritto di famiglia, contrassegnato dal diritto di ciascun coniuge, a prescindere dalla volontà o da colpe dell’altro, di separarsi e divorziare, in attuazione di un diritto individuale di libertà riconducibile all’art. 2 Cost., ciascun coniuge può legittimamente far cessare il proprio obbligo di fedeltà proponendo domanda di separazione ovvero, ove ne sussistano i presupposti, direttamente di divorzio. Con il matrimonio, infatti, secondo la concezione normativamente sancita del legislatore, i coniugi non si concedono un irrevocabile, reciproco ed esclusivo “ius in corpus” – da intendersi come comprensivo della correlativa sfera affettiva – valevole per tutta la vita, al quale possa corrispondere un “diritto inviolabile” di ognuno nei confronti dell’altro, potendo far cessare ciascuno i doveri relativi in ogni momento con un atto unilaterale di volontà espresso nelle forme di legge””. Si tratta del diritto strettamente personale ed irrinunciabile, riconosciuto ai coniugi dall’ordinamento italiano, di far cessare gli stessi effetti civili, in attuazione di un diritto individuale di libertà riconducibile all’art. 2 Cost. Con riferimento ad altro profilo, ha affermato Cass. n. 6598 del 2019 che “l’ordinamento non tutela il bene del mantenimento della integrità della vita familiare fino a prevedere che la sua violazione di per sé possa essere fonte di una responsabilità risarcitoria per dolo o colpa in capo a chi con la sua volontà contraria o comunque con il suo comportamento ponga fine o dia causa alla fine di tale legame. L’ammissione di una tale affermazione incondizionata di responsabilità potrebbe andare a confliggere con altri diritti costituzionalmente protetti, quali la libertà di autodeterminarsi ed anche la stessa libertà di porre fine al legame familiare, riconosciuta nel nostro ordinamento fin dal 1970”.

L’atto di impegno matrimoniale è rimesso alla libera e responsabile scelta del soggetto, quale espressione della piena libertà di autodeterminarsi al fine della celebrazione del matrimonio. Tale libertà non può essere limitata da un obbligo giuridico di comunicare alla propria controparte uno stato soggettivo quale l’incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale, avvertendo il soggetto il rischio concreto della sua dissoluzione ed effettuando la scelta matrimoniale nella consapevolezza di tale rischio, ciò che in altri termini comporta un tentativo o prova di convivenza matrimoniale. Affinché tale libertà non sia compromessa dall’incombenza di una conseguenza quale la responsabilità risarcitoria derivante dall’inottemperanza ad un dovere giuridico, la comunicazione in discorso, in quanto relativa alla sfera personale affettiva, può comportare esclusivamente un dovere morale o sociale. Alla luce della libertà della scelta matrimoniale non emergono, dalla mancata comunicazione dello stato d’animo di incertezza in questione, un interesse della controparte meritevole di tutela da parte dell’ordinamento con il riconoscimento del rimedio risarcitorio e, dunque, un danno ingiusto.

La riserva mentale circa la concreta possibilità della dissoluzione del matrimonio è così improduttiva di effetti per l’ordinamento italiano, sia dal lato del coniuge portatore della riserva, che non può avvantaggiarsene fino a conseguire la nullità del matrimonio (in conformità del resto alla generale irrilevanza della riserva mentale in materiale negoziale), sia dal lato dell’altro coniuge, che non è titolare di un interesse meritevole di tutela risarcitoria per l’ordinamento, per avere fatto affidamento sulla mancanza di quella riserva.

Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto: “non rappresenta fatto costitutivo di responsabilità risarcitoria l’omessa comunicazione da parte di uno dei due coniugi, prima della celebrazione del matrimonio, dello stato psichico di concreta incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale e della scelta di contrarre matrimonio con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che il detto vincolo non si dissolva” >>.

Danno da consenso non informato e danno da nascita indesiderata: distinzione tra le due violazioni

Cass. sez. III, ord. 19/06/2024  n. 16.967, rel. Spaziani:

<<8.1. Questa censura è fondata.

Con essa viene dedotta la violazione del diritto dei genitori ad essere informati, non in funzione dell’esercizio del diritto di autodeterminarsi in ordine alla scelta abortiva spettante alla madre, ma in vista della predisposizione ad affrontare consapevolmente l’evento doloroso della nascita malformata.

Viene, dunque, posta in evidenza la rilevanza autonoma dell’informazione, non in quanto strumentale ad orientare la scelta abortiva, ma in quanto idonea ex se a consentire di evitare o mitigare la sofferenza conseguente al detto evento, ad es., mediante il tempestivo ricorso ad una terapia psicologica o la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze del figlio o anche, semplicemente, attraverso la preventiva acquisizione della consapevolezza della prossima nascita di un figlio malformato, in modo da prepararsi tempestivamente ad essa.

Questa Corte ha già più volte affermato (v. Cass. 26/06/2019, n. 16892; Cass. 26/05/2020, n. 9706; Cass. 31/01/2023, n. 2798) – e al principio deve darsi continuità – che dalla lesione, sotto tale profilo, del diritto all’informazione, possono derivare alla gestante (e possono essere accertate anche presuntivamente) conseguenze dannose non patrimoniali risarcibili, se non sotto il profilo esteriore dinamico-relazionale, quanto meno sotto il profilo della sofferenza interiore, dovendo presumersi che la possibilità, conseguente alla corretta informazione, di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze di un evento particolarmente gravoso sul piano psicologico oltre che materiale, consenta con ogni evidenza di evitare o, almeno, di limitare la sofferenza ad esso conseguente, la quale è tanto più intensa quanto più inattesa a causa dell’omessa informazione.

Deve allora reputarsi illegittima, sia perché contra ius sia perché illogicamente motivata, la statuizione con cui la Corte d’appello – sul presupposto che la sofferenza psichica dei genitori sarebbe stata la medesima a prescindere dal tempestivo adempimento dell’obbligo informativo – ha rigettato la domanda di risarcimento del danno morale della gestante conseguente al trauma determinato dall’apprendere delle malformazioni del figlio al momento della nascita, dopo che, durante il periodo della gestazione, essa era stata rassicurata circa il normale stato di salute del feto>>.

Ribadisce poi la disciplina consueta della responsabilità per il c.d. danno da nascita indesiderata:

<< In primo luogo, deve escludersi il dedotto vizio di ultrapetizione, dal momento che la prova di cui la Corte d’appello ha reputato la mancanza attenesse ad un fatto costitutivo della domanda.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, stabilito che “in tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l’onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d’interrompere la gravidanza -ricorrendone le condizioni di legge – ove fosse stata tempestivamente informata dell’anomalia fetale; quest’onere può essere assolto tramite “praesumptio hominis”, in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova, quali il ricorso al consulto medico proprio per conoscere lo stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all’opzione abortiva, gravando sul medico la prova contraria, che la donna non si sarebbe determinata all’aborto per qualsivoglia ragione personale” (Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2015, n. 25767).

Oltre alla prova che, se fosse stata debitamente informata, la gestante avrebbe abortito, nell’ipotesi in cui – come nella fattispecie – l’aborto avrebbe dovuto essere praticato dopo i 90 giorni dall’inizio della gravidanza, la parte attrice deve anche fornire l’ulteriore dimostrazione della sussistenza di un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, requisito imposto dall’art. 6, lett. b), della l. n. 194 del 1978 (cfr., ad es., Cass. 15 gennaio 2021, n. 653 e, in precedenza, Cass. 11/04/2017, n. 9251, la quale ha anche affermato che la mancanza della mano sinistra del nascituro non è una malformazione idonea a determinare tale grave pericolo).

Dunque, nel porre la questione relativa alla prova di tali due circostanze, la Corte d’Appello non è andata ultra-petita ma ha indagato sulla sussistenza dei fatti costituitivi della domanda, ponendosi il problema del riparto dell’onere della prova e risolvendolo correttamente nel senso che esso gravasse sugli attori>>.

I doveri del Comune per tutelare la tranquillità degli abitanti in relazione ai rumori eccessivi generati da pubbliche manifestazioni: il suo regolamento non determina la soglia privatistica della “normale tollerabilità”

Cass. sez. III, 09/07/2024 n. 18.676, rel Cricenti, richiamante la più dettagliata Cass. 14.209 del 23.05.2023, rel. Vincenti (su cui v. nota di Pisani Tedesco in Giur. it. 2024/6, p. 1316)

<<in generale, i limiti posti dai singoli regolamenti, compreso dunque quello richiamato dal comune, e dallo stesso comune approvato, sono puramente indicativi in quanto anche immissioni che rientrino in quei limiti possono considerarsi intollerabili nella situazione concreta, posto che la tollerabilità è, per l’appunto, da valutarsi tenendo conto dei luoghi, degli orari, delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti (Cass. 28201/ 2018), che è ciò che il consulente ha fatto.

In secondo luogo, anche un ente pubblico è soggetto all’obbligo di non provocare immissioni rumorose ed «è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al “facere” necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un’attività materiale soggetta al richiamato principio del “neminem laedere”.» (Cass. 14209/2023, in caso analogo)>>.

Danni a terzi provocati dall’attività esecutiva dell’appaltatore: risponde solo quest’ultimo e non il proprietario/appaltante

Cass. sez. III, ord. 16/02/2024  n. 4.288, rel. Rossetti:

<<5.2. Pertanto è fondata la censura di falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. Di tale norma mancava infatti il presupposto (il danno arrecato dalla cosa), perché i danni oggetto del contendere erano quelli causati dall’imperita ricostruzione, non dal crollo.

Né poteva venire in rilievo la giurisprudenza richiamata dal Tribunale in materia di appalto (Cass. 23442/18), dal momento che il Comune non era il committente delle opere, né avrebbe potuto impedirne l’esecuzione.

La responsabilità del custode, infatti, si fonda non su un titolo giuridico (la proprietà, un diritto reale, ecc.), ma si fonda su un rapporto di fatto: ovvero la possibilità per il custode di esercitare un “potere di fatto” sulla cosa stessa. Da ciò derivano due corollari.

Il primo è che, mancando la signoria sulla cosa, viene meno la qualità di custode e, con essa, la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.

Il secondo corollario è che il custode, in quanto titolare del potere di fatto sulla cosa, risponde dei danni provocati da questa, ma non può essere chiamato a rispondere dei danni causati non già dalla cosa, ma dalle modalità con cui l’appaltatore, chiamato ad eseguire lavori di restauro o manutenzione, ha eseguito questi ultimi.

È noto, al riguardo, che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata (tra le ultime, ove ulteriori riferimenti, Cass., ord. 16/11/2023, n. 31949) nella affermazione della responsabilità della Pubblica Amministrazione custode per le i danni causati dalle condizioni in cui versa la res in custodia anche quando questa sia modificata ed in quanto e come sia stata modificata, tranne il solo caso in cui la modifica sia avvenuta con modalità tali (immediatamente prima, ad esempio) da escludere oggettivamente la possibilità una qualsiasi pronta reazione; solo, davvero occorre stabilire se il danno è causato dai lavori alla res in custodia in costanza dei medesimi (ipotesi nella quale la simultaneità della condotta dell’esecutore dei lavori elide il nesso causale con la cosa, questa regredendo a mera occasione del sinistro), oppure se dipende dalla res in custodia come risultante all’esito dei lavori ed una volta questi cessati da tempo idoneo a consentire il ripristino di una oggettiva possibilità di intervento o adeguamento da parte del custode (nel qual caso torna pur sempre la cosa custodita, sia pure modificata o manomessa, ad essere ciò che cagiona il danno, regredendo i lavori e le modifiche a causa remota).

Così, nel caso di specie, l’invasione del fondo altrui con materiali di risulta, o l’imposizione di fatto d’una servitù di scolo delle acque reflue, non sono danni causati dalla “cosa”; sono danni causati dalle modalità di esecuzione dei lavori di ripristino della cosa.

Il ricorso incidentale va dunque accolto su questo punto, in applicazione del seguente principio di diritto:

“non è un danno arrecato “dalla” cosa, e come tale non legittima l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 2051 c.c., il danno arrecato dall’appaltatore a terzi, e derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell’appalto”  >>.

Sul framing (oscuramento) pubblicitario di siti web altrui

Prof. Lemley su mastodon ci notjzia dell’appello del 9 circuito, Best CArpet v. Google , 11.02.2024 , No. 22-15899 .

Vedi anche la riproduzione delle pagine internet offerta da Eric Goldman, qui riprodotte

senza framing e (a dx) con framing minimo in basso

 

con il framing espanso

 

IN breve Google oscura i siti altrui dapprima con un piccolo annuncio in basso e poi, se l’utente lo clicca, in grande oscurando buona parte dello schermo.

Il danneggiato aziona la trespass to chattels (tra la nostra azione possessoria di manutenzione e la negatoria proprietaria  ex art. 949 cc).

Ma il 9 circuito rigetta perchè l’oggetto dell’azione di google non è costituito da “chattels” (per l’immaterialità dunque). Rigetta anche la causa petendi basata su copyright-

Caso interessante. Come sarebbe regolato da noi (a parte l’illecito aquiliano, in mancanza di contratto)? Forse da concorrenza sleale estendendo (non poco) il concetto di “rapporto di concorrenza”, altrimenti assente?

Ben si può condannare il Comune ai danni per non aver fatto quianto possibile per eliminare il disturbo da riumnori niotturni proocati dalal clientela dei bar

Giustamente Cass. sez. III del 23 maggio 2023 n. 14.209, rel. Vicenti, cassa l’appello Brescia che aveva negato il danno perchè allegante vioalazioni del Comune esorbitanti i suoi poteri .

E’ ora che la giurisprudenza interventa in modo deciso sul grave problema della rimorosità prodotta dai clienti dei locali che tengono aperto fino a tardi alla sera. In attesa che intervenga il legislatore (improbabile)

<<3.2. – Ciò premesso, è errata la premessa da cui muove la Corte territoriale, poiché la tutela del privato che lamenti la lesione, anzitutto, del diritto alla salute (costituzionalmente garantito e incomprimibile nel suo nucleo essenziale (Cost., art. 32)), ma anche del diritto alla vita familiare (convenzionalmente garantito (art. 8 CEDU: cfr., tra le altre, Cass. n. 2611/2017; Cass. n. 19434/2019; Cass. n. 21649/2021)) e della stessa proprietà (che rimane diritto soggettivo pieno sino a quando non venga inciso da un provvedimento che ne determini l’affievolimento (Cass. n. 1636/1999)), cagionata dalle immissioni (nella specie, acustiche) intollerabili, ex art. 844 c.c., provenienti da area pubblica (nella specie, da una strada della quale la Pubblica Amministrazione è proprietaria), trova fondamento, anche nei confronti della P.A., anzitutto nelle stesse predette norme a presidio dei beni oggetto dei menzionati diritti soggettivi.

La P.A. stessa, infatti, è tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e, quindi, il principio del neminem laedere, con ciò potendo essere condannata sia al risarcimento del danno (artt. 2043 e 2059 c.c.) patito dal privato in conseguenza delle immissioni nocive che abbiano comportato la lesione di quei diritti, sia la condanna ad un facere, al fine di riportare le immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità, non investendo una tale domanda, di per sé, scelte ed atti autoritativi, ma, per l’appunto, un’attività soggetta al principio del neminem laedere (tra le più recenti: Cass., S.U., n. 21993/2020; Cass., S.U., n. 25578/2020; Cass., S.U., n. 23436/2022; Cass., S.U., n. 27175/2022; Cass., S.U., n. 5668/2023).

Ne consegue la titolarità dal lato passivo del convenuto Comune di (Omissis) a fronte delle domande, risarcitoria e inibitoria, proposte dagli attori a fronte del dedotto vulnus che le immissioni intollerabili, provenienti dalla strada comunale in cui si trova la loro abitazione, sono idonee a cagionare ai diritti dai medesimi vantati.

3.3. – Posta tale diversa premessa, e’, altresì, errata la decisione della Corte territoriale di ritenere, di per sé, infondate le domande attoree in quanto esorbitanti dai limiti interni della giurisdizione del giudice ordinario.

Anzitutto, la domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli attori in conseguenza delle immissioni acustiche intollerabili, non postula alcun intervento del giudice ordinario di conformazione del potere pubblico e, dunque, non spiega alcuna incidenza rispetto al perimetro dei limiti interni della relativa giurisdizione, ma richiede soltanto la verifica della violazione da parte della P.A. del principio del neminem laedere e, dunque, della sussistenza o meno della responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., per aver mancato di osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni quale condotta, connotata da c.d. colpa generica, determinativa di danno ingiusto per il privato.

Anche la domanda volta a far cessare le immissioni intollerabili, come detto, non implica, di per sé, una attribuzione al giudice ordinario di poteri esorbitanti rispetto a quelli previsti dall’ordinamento e, dunque, ad esso inibiti dal principio desumibile dalla L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. E., art. 4, comma 2, siccome incidenti sul potere discrezionale riservato alla Pubblica Amministrazione nell’espletamento dei suoi compiti istituzionali.

La circostanza che il primo giudice avesse predeterminato il facere del Comune convenuto imponendo ad esso taluni comportamenti implicanti l’adozione di provvedimenti discrezionali ed autoritativi – come l’effettuazione di un servizio pubblico di vigilanza, organizzandone anche le modalità operative – non impediva, però, ogni diversa delibazione del giudice di secondo grado, coerente con la portata della domanda formulata dagli attori, che fosse volta ad imporre alla P.A. (non già le modalità di esercizio del potere discrezionale ad essa spettante, ma) di procedere agli interventi idonei ed esigibili per riportare le immissioni acustiche entro la soglia di tollerabilità, ossia quegli interventi orientati al ripristino della legalità a tutela dei diritti soggettivi violati>>.

Responsabilità in eligendo del Condominio e del suo amministratore per l’infortunio occorso al lavoratore mentre esegue un contratto di appalto

Trib. Palermo n. 1561/2023 del 9 maggio 2023, RG 11995/2019, g.  del lavoro Martino:

<<La mancata adozione di qualsiasi misura di sicurezza da parte dell’impresa esecutrice, come sopra evidenziata, dimostra, infatti, la chiara violazione da parte del committente [cioè l’amministratore del condominio] dei principi di diligenza cristallizzati nelle norme sopra citate e quindi, la responsabilità colposa dello stesso, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per l’infortunio mortale occorso a Spatola.
Ove, infatti, il committente, nella fase di progettazione ed esecuzione del progetto di ristrutturazione avesse rispettato i principi e le misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994 ed avesse scelto un’impresa idonea sotto il profilo tecnico-professionale, è ragionevole ritenere che l’evento in questione non si sarebbe realizzato.
Non v’è dubbio altresì che sussista anche la responsabilità del condominio.
Va ricordato infatti che il rapporto tra condominio e amministratore è riconducibile a quello del mandato con rappresentanza (Cass. 16 agosto 2000, n. 10815, Cass. 12 febbraio 1997, n. 1286, inoltre, Cass., S.U., 8 aprile 2008, n. 9148) con la conseguenza che dell’operato dell’amministratore che abbia agito in esecuzione del mandato, risponde il condominio in forza dell’articolo 2049 c.c (sulla responsabilità ai sensi dell’art. 2049 c.c. del mandante per l’illecito del mandatario cfr. Cass 18691 del 22.9.2015, Cass 12945 del 19.12.1995).

Nel caso di specie, sulla scorta della documentazione in atti, è indubbio che Levantino abbia agito nell’espletamento di un incarico del condominio. Ciò emerge dalle dichiarazioni rese dai condomini Inserra e Garonna i quali sentiti a sommarie informazioni nel corso del procedimento penale hanno dichiarato nell’immediatezza del fatto che i lavori di ristrutturazione dell’immobile erano stati decisi in seguito a riunione condominiale sulla base dell’offerta ritenuta più conveniente sotto il profilo economico>>.

Principio importante anche a livello teorico, essendo assai dubbio se possa onerarsi il Condominio di vagliare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa scelta, in mancanza di disposizione di legge.

Solo che tale disposizione c’è : art. 90 c. 9 del Testo unico per la sicurezza sul lavoro d. lgs. 81 del 2008. Si applica a tutti i “committenti” nel cui concetto, in assenza di deroga ex lege, dovrebbe rientra pure il Condominio.

Da vedere la responsabilità del Condominio è contrattuale, in  mancanza di rapporto diretto col lavoratore, oppuire aquiliana, come quella dei medici ospedalieri (dopo la legge Gelli Bianco n. 24 del 2017).

Diffamzione negata nella lite Renzi c. RCS (Corriere della sera), direttore e articolista

Trib. Firenze n° 572/2023 del 27.02.2023, RG 8569/2020, rel. Zanda,  decide in modo sfavorevole a Matteo Renzi la lite da lui promossa contro i convenuti in oggetto per articolo sui soldi che egli avrebbe percepito dalla Fondazione Open di Carrai.

<<La domanda è risultata infondata.
Nell’articolo giornalistico del 4.12.2019 sotto il paragrafo “PRESTITI” viene riportato dal giornalista in modo fedele il contenuto del doc. 6 prodotto da parte convenuta, ovvero di quella segnalazione fatta dalla Guardia di Finanza alla Procura, sul giroconto disposto da Marco Carrai di euro 50.000,00 cui aveva fatto seguito poche settimane dopo, il bonifico a Matteo Renzi di un prestito infruttifero di euro 20.000,00.
L’articolo quindi rispetta il canone della verità in quanto l’articolo esprime esattamente il contenuto della nota informativa dell’ufficio di Intelligence finanziario.
La dicitura finale “regalo fatto a Renzi” non è diffamatoria perché nel titolo del paragrafo è chiaramente scritto “prestiti” ed in ogni caso un prestito infruttifero potrebbe essere ritenuto una forma di donazione per gli interessi mancati, interessi che normalmente si collegano ai prestiti, anche tra privati, per cui si ritiene che non risultino integrati gli elementi oggettivo e soggettivo della diffamazione aggravata.
Anche per quanto riguarda la prima e ultima parte dell’articolo non si rinviene alcuna notizia diffamatoria e falsa in danno dell’attore in quanto dagli atti penali è emerso che la Procura stava svolgendo all’epoca indagini sulla Fondazione Open, per l’ipotesi delittuosa di finanziamento illecito ai partiti; in particolare risultavano già emessi vari decreti di perquisizione sugli immobili dell’indagato rapp.te legale Open avv.to Alberto Bianchi di Pistoia, sulla base della ipotesi investigativa che la Fondazione Open fosse non già un organismo avente gli scopi dichiarati, ma fosse un’articolazione politica destinata a supportare la campagna politica di Renzi Matteo, sia per la sua attività di sindaco di Firenze che per quella successiva, compresa la campagna del SI referendario.
In particolare l’articolo giornalistico risulta recepire fedelmente il contenuto di alcuni atti di indagine di poco anteriori quali ad es. il decreto di perquisizione emesso in data 25.11.19 dalla Procura della Repubblica di Firenze, sullo studio e immobili dell’avv.to Bianchi (doc. 4 prodotto dai convenuti), dal quale si traggono tutte le notizie che il giornalista aveva riportato nel suo articolo senza falsificarne il contenuto, come infondatamente allegato da parte attrice.
Nello stesso doc. 4 a pag. 2 si rinviene anche la notizia che dagli atti di indagine era emerso, sempre dunque nella fase delle indagini preliminari e non a seguito di dibattimento penale, che la Fondazione Open rimborsava le spese dei parlamentari e metteva a loro disposizione carte di credito e bancomat; nel provvedimento sono indicate anche specificamente le segnalazioni della guardia di Finanza al riguardo.
Dunque, il giornalista ha fatto affidamento su una fonte particolarmente qualificata e non aveva alcun ulteriore onere di controllo>>.

<<D’altra parte il giornalista aveva giustificatamente ravvisato anche un interesse pubblico alla diffusione, perché il finanziamento di un partito, di una corrente partitica, o di un uomo politico, sono fatti di interesse pubblico, e ciò proprio per il controllo sociale e la trasparenza del funzionamento delle attività istituzionali democratiche.     Si ritiene poi che non sussista nemmeno quell’aspetto diffamatorio allegato dall’attore e connesso alla presunzione di innocenza, atteso che nell’articolo è chiaramente affermato che queste notizie non sono contenute in sentenze ma sono riferite agli sviluppi dell’indagine investigativa in corso, per cui il lettore è edotto del fatto che non c’è stata una sentenza di condanna dibattimentale; è poi da notare che in nessun punto dell’articolo Renzi Matteo viene rappresentato come soggetto imputato o indagato, ciò che non è stato nemmeno allegato>>

Precisazione del giudice: <<Sulla differenza tra Fonte-atti d’indagine e fonte-indiscrezioni su atti di indagine e comunque esimente in entrambi i casi si veda cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 39082 del 09/12/202>>