Diffamazione e obbligo per il diffamante di far rimuovere il dato anche presso terzi

Cass. sez. I, ord. 05/04/2024, (ud. 01/02/2024, dep. 05/04/2024), n. 9.068, rel. Caiazzo, pone un importante regola comportamentale a carico del diffamante, che può essere impartita dal giudice:

<<In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all’onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima(Cass., n. 8861/21; n. 25420/17; n, 13153/17). [acquisito]

Nella specie, il risarcimento dei danni non patrimoniali è stato richiesto e liquidato, sulla scorta delle allegate presunzioni afferenti alla diffusione nazionale del servizio televisivo, alla rilevanza dell’offesa e alla posizione sociale dell’offeso (professore universitario). Il terzo motivo è parimenti infondato, anche se la motivazione su tale capo del provvedimento impugnato va corretta. Invero, la Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha statuito la condanna della ricorrente anche alla rimozione del servizio e delle notizie che lo riproducevano dal canale youtube e dai motori di ricerca, mentre in primo grado tale ordine era stato contenuto nei limiti della disponibilità della ricorrente (con rigetto dell’istanza ex art. 614-bis, c.p.c., proprio perché la misura non dipendeva solo dalla volontà della società convenuta).

La Corte territoriale ha respinto il motivo d’appello con il quale era stato censurato il suddetto ordine poiché illegittimo – concretizzatosi nell’imposizione di un facere inattuabile senza la collaborazione dei terzi – in quanto l’art. 17, c.2, GDPR contempla un obbligo del titolare del trattamento che è non solo quello di cancellare i dati personali ma anche di adottare tutte le misure ragionevoli, anche tecniche – tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione – per informare i titolari (che stanno trattando i dati personali) della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei propri dati.

Anzitutto, va ribadito, come affermato nella sentenza impugnata, l’obbligo del titolare del trattamento dei dati personali di attivarsi per la loro cancellazione, attraverso ogni attività volta alla rimozione del servizio e delle notizie che lo riproducono dai motori di ricerca (e dal canale youtube).

Circa l’eccezione d’inapplicabilità del citato art. 17, c.2, GDPR, giova rilevare che i principi affermati dai giudici di merito trovano la loro fonte nell’ordinamento europeo, sebbene il predetto art. 17 del Regolamento 2016/679 sia entrato in vigore successivamente ai fatti di causa. Al riguardo, va innanzitutto menzionata la sentenza 13 maggio 2014 della Corte di giustizia dell’Unione Europea (in causa C-131/12 Google Spain). Si tratta di una vicenda che aveva ad oggetto il problema dell’accesso ai dati esistenti sulla rete internet alla luce dell’allora vigente direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, poi abrogata dal Regolamento 2016/679/UE; in particolare, la terza questione esaminata (punti 89 e ss.) riguardava il diritto dell’interessato a ottenere che il motore di ricerca sopprimesse determinati dati dall’elenco dei risultati reperibili sulla rete. Circa gli importanti principi enunciati, la Corte di giustizia ha premesso (punto 92) che il trattamento dei dati personali può risultare incompatibile con l’art. 12, lett. b), della direttiva non soltanto se i dati sono inesatti, ma anche se essi sono inadeguati, non pertinenti o eccessivi in rapporto alle finalità del trattamento, oppure non aggiornati o conservati per un arco di tempo superiore a quello necessario, “a meno che la loro conservazione non si imponga per motivi storici, statistici o scientifici”. La Corte ha altresì affermato che il diritto dell’interessato, derivante dagli artt. 7 e 8 della Carta, di chiedere “che l’informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico”, mediante la sua inclusione in un elenco accessibile tramite internet, prevale – in linea di massima – sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca e anche su quello del pubblico a reperire tale informazione in rete; a meno che non risultino ragioni particolari, “come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica”, tali da rendere preponderante e giustificato l’interesse generale ad avere accesso a tale informazione (punto 97).

Pertanto, può affermarsi che i principi sanciti dal suddetto art. 17 abbiano recepito quelli in precedenza già applicati dalla Corte CEDU, che trovavano la loro fonte nella Convenzione CEDU, nell’ambito di un’organica disciplina della materia.

Nel caso concreto, in particolare, circa la doglianza afferente all’inesigibilità di tale obbligo con riferimento alla rimozione del servizio televisivo per cui è causa dal canale youtube e dai motori di ricerca, il collegio ritiene che l’ambito del dovere concretamente esigibile ed applicabile nei confronti della R.T.I. Spa consista nell’attivarsi e dimostrare di averlo fatto con i responsabili dei portali che hanno fatto e fanno uso del filmato divulgato in sede televisiva. [importante]

Invero, limitarsi, da parte della società ricorrente, ad eccepire l’inapplicabilità e l’inesigibilità dell’obbligo statuito dalla Corte d’appello, perché rientrante nella disponibilità di terzi, esprime una difesa che prescinde dalla necessaria attività collaborativa intesa a impedire – per quanto possibile e nei suoi obblighi di diligenza riparativa – l’illegittimo uso, da parte di terzi, dei dati personali reputati come eccedenti.

Nella specie, la ricorrente non ha allegato di aver adottato quelle cautele e svolto quelle iniziative nei confronti dei terzi operatori, finalizzate – per quanto possibile – a limitare il danno lamentato per il carattere eccedente del “girato”; ne consegue, come detto, che la statuizione della sentenza impugnata va confermata, attraverso una parziale correzione della motivazione, nel senso che va affermato il principio secondo cui, in casi siffatti grava sulla responsabile del prodotto televisivo-informativo, eccedente i limiti della critica giornalistica, la dimostrazione di aver posto in pratica ogni iniziativa volta a rendere edotti (e persuadere) i terzi che se ne siano appropriati circa l’illegittima diffusione di filmati televisivi e “girati filmici”, già negativamente valutati sul piano della offesa alla dignità delle persone coinvolte nel prodotto veicolato.

Né può obiettarsi, al riguardo, che tale attività verso i terzi costituisca una forma di risarcimento in forma specifica eccessivamente onerosa, ex art. 2058, c. 2, c.c., in quanto essa ovviamente non implica la certezza dell’adempimento richiesto ai terzi, ma presuppone la doverosa attività volta a ottenere la cessazione dell’illegittimo trattamento dei dati personali da parte dei terzi, venendo cioè in rilievo solo un’obbligazione di mezzi, non certo di risultato. Parimenti infondata è la doglianza relativa al fatto che la Corte d’appello non avrebbe potuto statuire l’obbligo della R.T.I. Spa oltre i limiti della propria disponibilità – come invece pronunciato dal Tribunale – in mancanza dell’appello incidentale da parte del Ca.Sa., in quanto la sentenza impugnata non ha condannato la ricorrente ad una prestazione diversa da quella oggetto della sentenza di primo grado – incorrendo in un’asserita pronuncia ultra petita – ma ha solo specificato le modalità dell’obbligo gravante sul titolare del trattamento dei dati personali, in piena conformità del petitum dedotto nell’atto introduttivo del giudizio.

D’altra parte, la stessa ricorrente ha inteso attivarsi per richiedere la tutela delle opere televisive dall’uso improprio del diritto d’autore e di produttore, mentre avrebbe anche potuto e dovuto richiedere le prestazioni necessarie per tutelare i dati del controricorrente. In tal senso, la cooperazione del creditore potrebbe rendersi necessaria attraverso l’indicazione, alla R.T.I. Spa, dei motori di ricerca che avevano e hanno fatto uso del filmato in questione. Sul punto, viene in rilievo il principio di correttezza e buona fede il quale, già secondo la Relazione ministeriale al codice civile, “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore”, ma che deve essere inteso in senso oggettivo, in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 della Costituzione che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile (Cass., SU, n. 28056/08; Cass., n. 22819/10; n. 9200/21; n. 16743/21)>>.

L’invio di contenuti offensivi ad una pluralità di soggetti ma con messaggi Facebook individuali può (ma difficilmente) costituire diffamazione e comunque l’onere probatorio incombe sul denigratospetta al

Cass. sez. 3 ord. n. 5.701 del 4 marzo 2024, rel. Rubino:

<<Vi è poi da considerare la seconda questione, ovvero la
configurabilità o meno del presupposto obiettivo della diffamazione,
integrato dall’essere stata la comunicazione indirizzata a una
pluralità di destinatari (v. Cass. n. 11271 del 2020)
Nel caso in cui, come nella specie, ci siano state più comunicazioni,
ma tutte indirizzate ad un singolo destinatario, l’elemento oggettivo
della diffamazione, integrato dalla diffusività della condotta
denigratoria, potrebbe sussistere solo nell’ipotesi in cui l’agente, pur
comunicando direttamente con un’unica persona, esprima la volontà
o ponga comunque in essere un comportamento tale da provocare,
da parte dell’agente medesimo, l’ulteriore diffusione del contenuto
diffamatorio attraverso il destinatario.
Valutando le espressioni usate dalla controricorrente nei suoi
messaggi con amici del Gamba, la corte d’appello ha però preso in
considerazione anche questo profilo ed ha escluso, con valutazione
in fatto non sindacabile in questa sede, che in realtà le affermazioni
della Giusi, nel senso di pregare gli amici di non far sapere al Gamba
dei suoi messaggi esprimenti preoccupazione sul suo conto, fossero
surrettiziamente volte a sollecitare in effetti la diffusione dei
messaggi stessi e comunque di notizie preoccupanti sul conto del
Gamba nell’ambiente musicale al quale tutte le persone coinvolte
appartenevano.
Né può ritenersi che il particolare strumento di comunicazione usato
(messaggi inviati sul canale Facebook privato) si presti di per sé, per
le caratteristiche intrinseche del mezzo di facilitare la diffusione delle
comunicazioni, a far ritenere formata in capo al mittente
l’accettazione del rischio di diffusione.
Diversamente opinando, l’apprezzamento aprioristico della
potenziale idoneità diffusiva del mezzo di comunicazione usato,
scisso dalla considerazione delle circostanze del caso concreto,
avrebbe l’effetto di ribaltare impropriamente sul mittente di un
messaggio con unico destinatario l’onere della prova di non aver
voluto l’ulteriore diffusione del messaggio.   Non si può quindi
affermare, senza ribaltare la distribuzione degli oneri probatori, che
in mancanza di una prova del divieto di diffusione da parte del
mittente, si presume che i messaggi inviati tramite social network
sui canali di posta privati siano destinati alla diffusione o che,
comunque, il mittente abbia consapevolmente accettato il rischio
della diffusione da parte del destinatario e debba subire, per questo,
le conseguenze dell’eventuale diffusione qualora essa integri un
obiettivo discredito della persona di cui si parla.
Nel caso di specie, la corte d’appello ha fatto corretto uso dei principi
indicati, e non ha ritenuto provata in capo alla Giusi la volontà o
l’accettazione del rischio che i suoi messaggi, sol perché indirizzati
ad un destinatario determinato tramite Facebook, fossero diffusi ad
altri>>.

Satira legittima o diffamazione?

Cass. sez. III, ord. 14/03/2024  n. 6.960, rel. Ambrosi:

premessa generale:

<<2.1. In via generale, vale rammentare che questa Corte ha già più volte avuto modo di affermare che la satira, quale specie del più ampio genere del diritto di critica, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 21 Cost. che tutela la libertà della manifestazione del pensiero nella comunicazione ma che allo stesso tempo non può consistere in un esercizio indiscriminato, che può entrare in conflitto con alcuni valori fondamentali della persona, quali la reputazione, l’onore, il decoro, l’immagine etc., definiti dalla Corte Costituzionale “patrimonio irretrattabile di ogni essere umano” (Corte Cost. 24/01/1994 n. 13).

Il diritto di satira ha un fondamento complesso individuabile nella sua natura di creazione dello spirito, nella sua dimensione relazionale ossia di messaggio sociale, nella sua funzione di controllo esercitato con l’ironia ed il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura.

Comunque si esprima e, cioè, in forma scritta, orale, figurata, la satira costituisce una critica corrosiva e spesso impietosa basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso; ne è espressione anche la caricatura e, cioè, la consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali di una persona realizzata con lo scritto, la narrazione, la rappresentazione scenica. In altri termini, la satira è espressione artistica nella misura in cui opera una rappresentazione simbolica quale metafora caricaturale.

Può al riguardo richiamarsi quanto autorevole dottrina ha osservato in tema di satira e parodia e cioè che esse offrono all’interprete “un altrove” ove il paradosso e la provocazione mutano il disincanto e la severità del diritto di critica e di cronaca, in riso o in burla.

Diversamente dalla cronaca, infatti, la satira è sottratta all’obbligo di riferire fatti veri, in quanto essa assume i connotati dell’inverosimiglianza e dell’iperbole per destare il riso e sferzare il costume ed esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su di un fatto, pur rimanendo assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito.

Sul piano della continenza, il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira – in particolare di quella esercitata in forma grafica – è svincolato da forme convenzionali, per cui è inapplicabile il metro della correttezza dell’espressione.

In tale perimetro concettuale, è stato affermato da questa Corte che la satira, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali della persona.

Nello specifico, in ambito penale, non è stata riconosciuta la scriminante di cui all’art. 51 c.p. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell’immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio (Cass. pen. sez. 5, 2/12/1999 n. 2128, V.; Cass. pen. Sez. 5, 23/05/2013 n. 37706, R.; Cass. Sez. 5 15/11/2022 n. 9953, P.) e più nello specifico, è stata esclusa la scriminante nella satira che, trasmodando da un attacco all’immagine pubblica del personaggio, si risolva in un insulto o in un’aggressione gratuite alla persona in quanto tale (Cass. pen., Sez. 5, 11/5/2006 n. 23712, G. e altro) o nella rappresentazione caricaturale e ridicolizzante di alcuni magistrati posta in essere allo scopo di denigrare l’attività professionale da loro svolta attraverso l’allusione a condotte lesive del dovere funzionale di imparzialità (Cass. pen., Sez. 5, 4/6/2001, n. 36348, F.; Cass. Sez. 5, 27/10/2010 n. 3356, M. e altro).

In ambito civile, nello stesso solco, è stato affermato come nella formulazione del giudizio critico e tanto più in quello satirico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato (Cass. Sez. 1, 20/03/2018 n.6919; Cass. Sez. 6-3, 17/09/2013, n. 21235; Cass. Sez. 3, 28/11/2008, n. 28411; Cass. Sez. 3, 08/11/2007 n. 23314; Cass. Sez. 3, 29/05/1996 n. 4993); ad esempio, nessuna scriminante può ammettersi allorché la satira diventa forma pura di dileggio, disprezzo, distruzione della dignità della persona (Cass. Sez. 24 marzo 2015, n. 5851), ovvero quando comporta l’impiego di espressioni gratuite, volgari, umilianti o dileggianti, non necessarie all’esercizio del diritto (Cass. Sez. 3, 11/09/2014 n. 19178), comportanti accostamenti volgari o ripugnanti o tali da comportare la deformazione dell’immagine pubblica del soggetto bersaglio e da suscitare il disprezzo della persona o il ludibrio della sua immagine pubblica (Cass. Sez. 3, 17/09/2013 n. 21235);

viceversa, è stato ravvisato il legittimo esercizio del diritto di satira posto, in essere attraverso l’impiego di un detto popolare avente ad oggetto una facezia di carattere scatologico, se contestualizzata e riconosciuta sorretta da un intento di esasperazione grottesca ed iperbolica dell’impraticabilità di un ipotizzato paragone od accostamento della condotta tenuta dalla persona attinta dalla satira, o da essa pubblicamente ammessa o riconosciuta, rispetto ad altra vicenda storica (Cass. Sez. 3, 07/04/2016 n. 6787).

2.2. Sul piano della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo satirico perseguito, va tenuto conto di un ulteriore presupposto necessario alla espressione satirica, e cioè della rilevanza dell’interesse del pubblico all’esposizione del fatto in tale peculiare forma ovvero della dimensione pubblica della vicenda o della notorietà del personaggio preso di mira volto solo ed esclusivamente al fine di suscitare il riso nel lettore.

La sussistenza di tale presupposto è ritenuta necessaria sia dalla giurisprudenza interna, come veduto, sia da quella sovranazionale.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, difatti, con riferimento ad una vignetta satirica dal forte carattere politico, ha riaffermato l’inviolabilità del principio di non discriminazione, così come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea all’articolo 21, paragrafo 1, (CGUE Grande Sezione, 3/09/2014 Causa C – 201/13, JohanDeckmyn e Vrijheidsfonds VZW c. Helena Vandersteen et al.).

Nella stessa prospettiva, la Corte dei diritti dell’uomo ha affermato che la protezione offerta dall’art. 10 della Carta, a tutela della libertà di espressione, non può prevalere di fronte ad uno spettacolo comico dalla forte connotazione antisemita (Corte EDU n. 25239/13, del 20/10/2015, M’bala M’bala c. France, in ordine allo spettacolo negazionista del comico Dieudonnè).

La lente utilizzata nei richiamati arresti europei mette a fuoco la necessità di escludere dall’ontologia delle espressioni satiriche, quelle che non rivolgono i propri strali verso i potenti, ma che infieriscono su categorie deboli, oggetto di discriminazione, razzismo, sessismo etc., non suscitando il sorriso amaro che la satira dovrebbe provocare, bensì semplice dileggio o disprezzo.

In tale contesto, efficacemente, gli odierni ricorrenti hanno richiamato un arresto della Corte EDU che ha ritenuto come nei periodi elettorali sia necessario garantire una libertà ancora più ampia, che include satira e parodia, nel caso di discorsi politici e di questioni di interesse per la collettività inseriti in un contesto generale di polemica in ordine al sostegno economico e politico ad alcuni candidati piuttosto che ad altri (Corte EDU 22/11/2016, Grebneva e Alisimchik vs Russia; nella specie, nell’immagine rappresentata si faceva un parallelismo tra il volto di un candidato, procuratore della regione di Primorskiy, e un corpo di donna avvolta in una banconota, sottolineandone l’evidente carattere provocatorio, che non era certo equiparabile a un attacco gratuito, tanto più che non si richiamava alcun aspetto della vita privata del raffigurato)>>.

Nel caso specifico, con cassazione e rinvio:

<<In particolare, la Corte romana, sebbene abbia assunto a monte del proprio convincimento il principio in diritto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte fornisce le coordinate dell’esercizio legittimo della satira, richiamando in particolare la massima ricavata dalla ordinanza n. 6919/2018, a mente della quale, “La satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, sicché, diversamente dalla cronaca, è sottratta all’obbligo di riferire fatti veri, in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su di un fatto, pur soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato”; immediatamente dopo, alla stregua di tale massima, ha affermato “non vi è dubbio che la fotografia del Collegio giudicante al momento della lettura del dispositivo della sentenza nel procedimento penale contro @5Be@, con la didascalia dal titolo “Giustizia da fiction su @6Ca@”, sotto la quale i tre componenti del collegio della Corte di Appello ivi ritratti (tra cui l’odierna appellata) vengono testualmente definiti: “un gruppo di attori milanesi durante le prove estive di @7Ze@” abbia carattere diffamatorio” (pag. 2 della sentenza impugnata), evidenziando che “il destinatario della rappresentazione satirica era un Collegio giudicante all’atto della lettura del dispositivo di una sentenza che, condivisa o meno che fosse, non legittimava il Se.Mi. a ledere l’onore dei componenti del collegio, con una immagine caricaturale già di per sé sgradevole e del tutto gratuita, ma a svilire l’esercizio della funzione giurisdizionale da questi svolta. Definire i componenti del collegio un gruppo di attori di un programma comico equivale sostanzialmente a rimarcare l’assoluta inaffidabilità degli stessi, non veri magistrati che emettono una sentenza sgradita, ma semplici attori, per di più di un programma comico (…)”. La Corte territoriale ha altresì aggiunto che “l’affermazione pure contenuta nell’articolo che “il principio sancito dalla Costituzione per cui la legge è uguale per tutti è una delle più celebri battute di spirito della storia”, vale a rimarcare non solo l’inaffidabilità soggettiva dei magistrati, ma a negarne l’onestà intellettuale ed il difetto di imparzialità che è una delle più gravi accuse che possa essere rivolta ad un magistrato, essendo indipendenza, imparzialità ed equilibrio i fondamenti della funzione” (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), concludendo, infine, nel rilevare che “il collegamento a @6Ca@ e alla trasmissione @7Ze@ per i rapporti dell’emittente con l’imputato @5Be@ valgono sotto altro profilo a rimarcare la parzialità del Collegio, un collegio di attori di un programma dell’imputato” (pag. 3 della sentenza impugnata).

2.4. Ebbene, nella specie, è del tutto mancato l’esame del contesto in cui si inseriva la fotografia e la didascalia pubblicate all’interno dell’inserto in oggetto.

Difatti, è mancato l’esame dell’elemento necessario all’esposizione del fatto in tale peculiare forma satirica (attraverso il paradosso e la metafora surreale), costituito dalla dimensione pubblica della vicenda, dalla notorietà del personaggio preso di mira e dalla rilevanza dell’interesse manifestato dal pubblico.

Invero, la rappresentazione provocatoria in esame e la direzione paradossale ed iperbolica della satira utilizzata nel verso della leale inverosimiglianza e dell’accostamento sarcastico e sferzante, offerte al lettore, senza proporre alcuna funzione informativa (accostamento dell’immagine del collegio giudicante ad un gruppo di attori di un noto programma riferibile al palinsesto televisivo del personaggio politico in argomento sia con riferimento alla burlesca, dissacrante, parodia dell’affermazione secondo cui la legge è eguale per tutti), non possono essere considerate in modo avulso dal contesto socio – culturale in cui erano calate, in considerazione delle numerose reazioni dell’opinione pubblica e dell’accesa polemica sviluppatesi con riguardo alla peculiare vicenda giudiziaria penale (di particolare scabrosità), protrattasi per diversi anni, ascritta all’ex Presidente del Consiglio dei ministri, notissimo uomo politico, imprenditore televisivo e industriale, all’indomani della sua assoluzione in appello.

In altri termini, è mancato l’esame del contesto di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione di un personaggio politico di alto rilievo, all’indirizzo del quale, in definitiva, l’intero inserto fotografico in oggetto (contenente, tra le altre, la fotografia del Collegio giudicante d’appello), intendeva provocare l’amaro riso del lettore>>.

Mi pare troppo indulgente verso l’editore e troppo poco verso il giudice diffamato: egli non è personaggio pubblico e l’ordinata vita collettiva riceve solo danno, senza un utile, dall’incremento di sfiducia verso la magistratura derivatone.

Diritto di cronaca, diritto di critica e diffamazione

Cass.  Sez. III, Ord. 12/03/2024, n. 6.464, rel. Valle, in un obiter dictum conciso e poco chiaro:

<< Il motivo può ritenersi assorbito dall’accoglimento dei primi tre, dovendosi, nondimeno, ribadire che (Cass. n. 25 del 7/01/2009 Rv. 606355 – 01) “qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell’autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.); bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l’esimente dell’esercizio del diritto di critica” >>.

Diffamazione a mezzo stampa: ripasso sul diritto di critica

Cass sez, 3 del 21 luglio 2023 n. 21.892, rel Dell’Utri:

<<secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all’esercizio di tale diritto occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017, Rv. 646634 – 03; conf. Sez. 3, Sentenza n. 7847 del 06/04/2011, Rv. 617513 – 01);

infatti, in tema di responsabilità aquiliana da diffamazione a mezzo stampa, il significato di verità oggettiva della notizia va inteso in un duplice senso, potendo tale espressione essere intesa non solo come verità del fatto oggetto della notizia, ma anche come verità della notizia come fatto in sé e quindi indipendentemente dalla verità del suo contenuto. In quest’ultima ipotesi, peraltro, occorre che tale propalazione costituisca di per sé un “fatto” così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse, fermo restando che il cronista ha inoltre il dovere di mettere bene in evidenza che la verità non si estende al contenuto del racconto e di riferire le fonti per le doverose e conseguenti assunzioni di responsabilità. Questi doveri, inoltre, debbono essere adempiuti dal cronista contestualmente alla comunicazione in modo da garantire la fedeltà dell’informazione che nella specie consiste nella rappresentazione al lettore o all’ascoltatore della esatta percezione che egli ha avuto del fatto (Sez. 3, Sentenza n. 1205 del 19/01/2007, Rv. 595637 – 01);>>

E’ il caso dell’articolo dell Unità relativo al giudice Quaranta, ritenutosi diffamato per presunti favori da lui elargiti a ministro in carica.

La SC rigetta il ricorso dei giornalisti  e conferma la condanna emessa dalla corte di appello

Quando l’intervistatore diventa co-autore (occulto) della dichiarazione diffamatoria emessa dall’intervistato

Cass. sez 3 del 7 luglio 2023 n. 10.376, rel. Gianniti:

<<3.2. In altri termini, il giornalista (e, di riflesso, per quanto qui rileva, il direttore del giornale e l’editore), anche nel caso in cui pubblichi il testo di una intervista, non può limitare il suo intervento a riprodurre esattamente e diligentemente quanto riferito dall’intervistato, soltanto perché le eventuali dichiarazioni possono interessare la pubblica opinione, ma è tenuto a controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite (Sezioni Unite Penali n. 37140/2001).    Quando non ricorrono detti presupposti il giornalista (per il solo fatto che ha creato l’evento “intervista”, ma a maggior ragione se ha formulato, d’accordo o meno con il dichiarante, domande allusive, suggestive o provocatorie, che presuppongono determinate risposte assumendo come propria la prospettiva di quest’ultimo) diviene indubbiamente o “dissimulato coautore” delle eventuali dichiarazioni diffamatorie contenute nel testo pubblicato ovvero “strumento consapevole” di diffamazione altrui>>.

Definire “big lie” l’approccio di Trump, e paragonarlo ad un nazista, non è diffamazione ma espressione di opinione

Così il giudice Singhal che in Sout. Dist-. court of Florida CASE NO. 22-61842-CIV-SINGHAL Trump v. CNN, 28 luglio 2023 rigetta la domanda risarcitoria del primo  contro la seconda per danni puniutivi di $ 475 milioni. (notizia dal Guardian)

<<The problem is essentially two-fold.  First, the complained of statements are opinion, not factually false statements, and therefore are not actionable.  Second, the reasonable viewer, unlike when Sullivan, Butts or Gertz were decided, no longer takes the time to research and verify reporting that often is not, in fact, news. As an example, only one month ago, the United States Supreme Court issued a well written 237-page joint opinion with vastly divergent views in two cases known widely as the Affirmative Action decisions.5 Within minutes of the release of the opinion, the free press had reported just what the opinion supposedly said and meant although it was clearly impossible that the reporter had read the opinion. And of course, those initial news articles were repeatedly shared, commented upon and disseminated over social media and still to this day the reasonable viewer very likely hasn’t read the opinion and never will. This is the news model of today. It is far different than that in Sullivan which altered law that existed for 175 years and has spawned a cottage industry over the last 60. But this too is not actionable.
Trump argues that CNN’s motivation for describing his election challenges as “the Big Lie” was to undermine Trump’s political standing. But political motivation does not establish falsity. The “intention to portray [a] public figure in [a] negative light, even when motivated by ill will or evil intent, is not sufficient to show actual malice unless the publisher intended to inflict harm through knowing or reckless falsehood.” Donald J. Trump for President, Inc. v. CNN Broad., Inc., 500 F. Supp. 3d 1349, 1357 n.4 (N.D. Ga. 2020) (quoting Don King Productions, Inc. v. Walt Disney Co., 40 So. 3d 40, 50 (Fla. 4th DCA 2010). See also Dershowitz v. Cable News Network, 541 F. Supp. 3d 1354, 1370 (S.D. Fla. 2021) (political motivation irrelevant to defamation claim); cf. Harte-Hanks Communications, Inc. v. Connaughton, 491 U.S. 657, 666-67 (1989) (profit motive behind publication does not establish actual malice).
Acknowledging that CNN acted with political enmity does not save this case; the Complaint alleges no false statements of fact. Trump complains that CNN described his election challenges as “the Big Lie.” Trump argues that “the Big Lie” is a phrase attributed to Joseph Goebbels and that CNN’s use of the phrase wrongly links Trump with the Hitler regime in the public eye. This is a stacking of inferences that cannot support a finding of falsehood. See Church of Scientology of California v. Cazares, 638 F.2d 1272, 1288 (5th Cir. 1981) abrogated on other grounds, Blanchard v. Bergeron, 489 U.S. 87 (1989)>>

E poi:

<<Trump alleges that “the Big Lie” refers to a Nazi “propaganda campaign to justify Jewish persecution and genocide.” (DE [1] ¶ 23). Like Trump and CNN personalities Ashleigh Banfield and Paul Steinhauser (see (DE [1] ¶ 24), the Court finds Nazi references in the political discourse (made by whichever “side”) to be odious and repugnant. But bad rhetoric is not defamation when it does not include false statements of fact. CNN’s use of the phrase “the Big Lie” in connection with Trump’s election challenges does not give rise to a plausible inference that Trump advocates the persecution and genocide of Jews or any other group of people. No reasonable viewer could (or should) plausibly make that reference>>

Libertà di ricerca scientifica e di parola vs. diffamazione: possono i ricercatori dire che un certo anestetico non è superiore agli altri in commercio?

la risposta dovrebbe essere senza esitazioni  positiva e  tale è quella dell’appello del 3 circuito USA in Pacira Biosciences v. AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS, INC ed altri, 24 marzo 2023, No. 22-1411  (link da JUSTIA US LAW e notizia dal blog di Rebecca Tushnet).

Sentenza interessante, anche perchè riferisce in dettaglio delle opinioni espresse.

Violazione azionata: <<Pacira seeks relief based on two statements: (1) that EXPAREL is “not superior” to local anesthesia; and (2) that it is an “inferior analgesic.”>>

Ma i due gradi rigettano perchè :

i) si tratta di opinioni, non suscettibile di essere sottoposte al test di vero/falso : <<Pacira’s critiques about the Articles’ data and methodology may be the basis of future scholarly debate, but they do not form the basis for trade libel under New Jersey law. To conclude otherwise would risk “chilling” the natural development of scientific research and discourse. Kotlikoff, 444 A.2d at 1088; see also ONY, 720 F.3d at 497 (observing that scientific conclusions inspire other scientists to “respond by attempting to replicate the described experiments, conducting their own experiments, or analyzing or refuting the soundness of the experimental design or the validity of the inferences drawn from the results”). Thus, the verifiability factor supports our conclusion that the statements are nonactionable opinions;>>, P. 17

La corte si sofferma anche sulla (sottile) differenza tra defamation e trade libel, p. 9 ss.

ii) anche il contesto indica che si trattava di opinioni e non di fatti: <<The statements here were made in a peer-reviewed journal for anesthesiology specialists. While statements are not protected solely because they appear in a peer-reviewed journal, such journals are often “directed to the relevant scientific community.” ONY, 720 F.3d at 496-97. Their readers are specialists in their fields and are best positioned to identify opinions and “choose to accept or reject [them] on the basis of an independent evaluation of the facts.” Redco Corp. v. CBS, Inc., 758 F.2d 970, 972 (3d Cir. 1985).
Such is the case here. First, Anesthesiology is a leading journal in the field and is offered as a free benefit to the ASA’s members, who are “physicians practicing in anesthesiology as well as anesthesiologist assistants and scientists interested in anesthesiology.” JA34. Second, the readers were provided with the data and methodology on which the statements were based. The Hussain Article stated that it was based on nine randomized studies, gave the reasons for selecting those studies, and disclosed the possible shortcomings of its methodology. The Ilfeld Review disclosed the seventy-six randomized controlled trials involving EXPAREL it reviewed, what those trials concluded, and the methods the authors used to analyze the data. The CME’s statement that EXPAREL is “inferior” to local anesthetics is based directly on the Ilfeld Review’s finding that “[n]inety-two percent of trials (11 of 12) suggested [standard local anesthesia] provides superior analgesia to [EXPAREL].” JA96. Similarly, the CME’s statement allegedly suggesting that industry-sponsored studies favoring EXPAREL were biased is drawn directly from the Articles, which state that industry-sponsored studies were “considered a potential source of bias.” JA78; see also JA145 (“Explicitly excluded from the Cochrane bias tool is industry funding.”).19 Therefore, the journal’s readers were provided the basis for the statements, have the expertise to assess their merits based on the disclosed data and methodology, and thus are equipped to evaluate the opinions the authors reached.
For these reasons, content, verifiability, and context all support the conclusion that the statements are nonactionable opinions. The District Court, therefore, properly dismissed Pacira’s complaint.>>

Tra diritto di critica (politica) e diffamazione: la Cassazione conclude la lite tra Berlusconi e l’ex pm Robledo, rigettando il ricorso del primo

Cass. 27.01.2023 n. 2605 , sez. 1, rel. Tricomi, sull’oggetto.

Non ci sono passaggi particolrmente interessanti: ripete dicta noti in materia e si sofferma su fatti storici come ragionati dalla corte di appello.

Si trattava di domanda risarcitoria da diffamazioen aggravata a mezzo stampa (art. 13 L. 47/1948) promossa dall’ex pm.-

La SC ha respinto il ricorso e confermato la decisione di appello, che aveva condannato Berlusconi ad un risarcimento di euro 50.000,00

<< 2.6.- Come affermato da questa Corte, con consolidato principio qui confermato, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio dei

diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione; pertanto, il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza, con riferimento al diritto di cronaca e di critica, dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile “ratione temporis”, restando estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione (Cass. n. 18631/2022; Cass. n. 5811/2019; Cass. n. 6133/2018, tra molte)” >>.

Errore: solo la parte in rosso è fatto, il resto è diritto!

Sull’esimente del  diritto di critica:

<< E’ stato più volte affermato, nell’ambito del diritto di critica, che i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all’art. 51 c.p., con riferimento all’art. 21 Cost., sono: a) l’interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione; b) la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti; d) l’esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione (in tema, Cass. n. 2357/2018, in linea con una costante giurisprudenza; v. sul punto Cass. n. 15443/2013,).

Tale insegnamento è stato ulteriormente ribadito dall’ordinanza n. 38215/2021, nella quale si è detto che il diritto di critica, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all’onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l’illiceità dell’offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica.

In relazione, specificamente, al diritto di critica politica – nel quale si inserisce la vicenda odierna – è stato ribadito che esso consente l’uso di toni aspri e di disapprovazione anche pungenti, purché sempre nel rispetto della continenza, da intendere come correttezza formale e non superamento dei limiti di quanto strettamente necessario al pubblico interesse (Cass. n. 841/2015).

E’ stato parimenti affermato, con varie sfumature, che trascende i limiti del diritto di critica l’aggressione del contraddittore, sebbene compiuta in clima di accesa polemica, risoltasi nell’accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o comunque di condotte infamanti, in rapporto alla dimensione personale, sociale o professionale del destinatario (Cass. n. 11769/2022; Cass. n. 7274/2013). Così come si è detto che in tema di diffamazione a mezzo stampa, l’applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all’artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni (Cass. n. 27592/2019)>>.

Diffamzione negata nella lite Renzi c. RCS (Corriere della sera), direttore e articolista

Trib. Firenze n° 572/2023 del 27.02.2023, RG 8569/2020, rel. Zanda,  decide in modo sfavorevole a Matteo Renzi la lite da lui promossa contro i convenuti in oggetto per articolo sui soldi che egli avrebbe percepito dalla Fondazione Open di Carrai.

<<La domanda è risultata infondata.
Nell’articolo giornalistico del 4.12.2019 sotto il paragrafo “PRESTITI” viene riportato dal giornalista in modo fedele il contenuto del doc. 6 prodotto da parte convenuta, ovvero di quella segnalazione fatta dalla Guardia di Finanza alla Procura, sul giroconto disposto da Marco Carrai di euro 50.000,00 cui aveva fatto seguito poche settimane dopo, il bonifico a Matteo Renzi di un prestito infruttifero di euro 20.000,00.
L’articolo quindi rispetta il canone della verità in quanto l’articolo esprime esattamente il contenuto della nota informativa dell’ufficio di Intelligence finanziario.
La dicitura finale “regalo fatto a Renzi” non è diffamatoria perché nel titolo del paragrafo è chiaramente scritto “prestiti” ed in ogni caso un prestito infruttifero potrebbe essere ritenuto una forma di donazione per gli interessi mancati, interessi che normalmente si collegano ai prestiti, anche tra privati, per cui si ritiene che non risultino integrati gli elementi oggettivo e soggettivo della diffamazione aggravata.
Anche per quanto riguarda la prima e ultima parte dell’articolo non si rinviene alcuna notizia diffamatoria e falsa in danno dell’attore in quanto dagli atti penali è emerso che la Procura stava svolgendo all’epoca indagini sulla Fondazione Open, per l’ipotesi delittuosa di finanziamento illecito ai partiti; in particolare risultavano già emessi vari decreti di perquisizione sugli immobili dell’indagato rapp.te legale Open avv.to Alberto Bianchi di Pistoia, sulla base della ipotesi investigativa che la Fondazione Open fosse non già un organismo avente gli scopi dichiarati, ma fosse un’articolazione politica destinata a supportare la campagna politica di Renzi Matteo, sia per la sua attività di sindaco di Firenze che per quella successiva, compresa la campagna del SI referendario.
In particolare l’articolo giornalistico risulta recepire fedelmente il contenuto di alcuni atti di indagine di poco anteriori quali ad es. il decreto di perquisizione emesso in data 25.11.19 dalla Procura della Repubblica di Firenze, sullo studio e immobili dell’avv.to Bianchi (doc. 4 prodotto dai convenuti), dal quale si traggono tutte le notizie che il giornalista aveva riportato nel suo articolo senza falsificarne il contenuto, come infondatamente allegato da parte attrice.
Nello stesso doc. 4 a pag. 2 si rinviene anche la notizia che dagli atti di indagine era emerso, sempre dunque nella fase delle indagini preliminari e non a seguito di dibattimento penale, che la Fondazione Open rimborsava le spese dei parlamentari e metteva a loro disposizione carte di credito e bancomat; nel provvedimento sono indicate anche specificamente le segnalazioni della guardia di Finanza al riguardo.
Dunque, il giornalista ha fatto affidamento su una fonte particolarmente qualificata e non aveva alcun ulteriore onere di controllo>>.

<<D’altra parte il giornalista aveva giustificatamente ravvisato anche un interesse pubblico alla diffusione, perché il finanziamento di un partito, di una corrente partitica, o di un uomo politico, sono fatti di interesse pubblico, e ciò proprio per il controllo sociale e la trasparenza del funzionamento delle attività istituzionali democratiche.     Si ritiene poi che non sussista nemmeno quell’aspetto diffamatorio allegato dall’attore e connesso alla presunzione di innocenza, atteso che nell’articolo è chiaramente affermato che queste notizie non sono contenute in sentenze ma sono riferite agli sviluppi dell’indagine investigativa in corso, per cui il lettore è edotto del fatto che non c’è stata una sentenza di condanna dibattimentale; è poi da notare che in nessun punto dell’articolo Renzi Matteo viene rappresentato come soggetto imputato o indagato, ciò che non è stato nemmeno allegato>>

Precisazione del giudice: <<Sulla differenza tra Fonte-atti d’indagine e fonte-indiscrezioni su atti di indagine e comunque esimente in entrambi i casi si veda cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 39082 del 09/12/202>>