Requisiti soggettivo e oggettivo per applicare l’acquisto proprietario ex art. 938 cc (occupazione di porzioni di fondo attiguo)

1) Non integra buona fede la mera situazione di manifesta incertezza;

2) l’acquisto riguarda solo il bene concretamente invadente il fondo vicino, non le sue pertinenze.

Così’ Cass. sez. II, 04/05/2026  n. 12.583, rel. Cortesi.

Giudizio condivisibile, data la natura eccezionale della norma

La prova della captazione testamentaria (art. 624 c.1 c.c.) e la valutazione complessiva dei fatti indiziari provati

Cass. sez. II, 05/05/2026 n. 12.672, rel. Besso Marcheis:

premessa processuale:

<<3. La Corte osserva che il primo e il secondo motivo sono tra loro strettamente connessi e saranno perciò trattati congiuntamente.

Essi sono entrambi fondati, con le seguenti precisazioni. Sia il ricorrente che il controricorrente hanno chiesto in primo grado e poi riproposto in appello di assumere prove testimoniali sui fatti dedotti e controdedotti dai medesimi (vedere i 52 capitoli di prova indicati dall’attore, trascritti alle pagine 4-11 della sentenza, e i 43 capitoli indicati dal convenuto e trascritti alle pagine 13-17 della medesima).

Tali prove non sono state assunte dai giudici di merito che si sono limitati, per quanto in particolare concerne il giudice d’appello, a concludere che, anche a volere ritenute provate le circostanze dedotte dall’attore, non risultavano dimostrate forme di coercizione psichica e di condizionamento tali da influire dolosamente sulla redazione dei testamenti delle sorelle Sa.Lu. e Sa.Ag., così come non sarebbe sufficiente che il De.Ma. e la di lui madre avessero offerto ricovero e assistenza a persone in età avanzata, non potendo tale fatto ritenersi “di per sé inequivocabilmente sintomatico dell’intento di impossessarsi dei beni di tali soggetti coartandone la volontà”.

Tali considerazioni varrebbero – ad avviso del giudice d’appello – anche in relazione alla dedotta inesistenza della capacità di testare delle due sorelle, mancando elementi “idonei a confermare univocamente e incontestabilmente che Sa.Ag. e Sa.Lu. versassero in una condizione di totale incapacità di intendere e di volere”. Sarebbe quindi irrilevante, ad avviso della Corte d’Appello, acquisire conferma del fatto che Sa.Lu. fosse stata trovata svenuta nella sua abitazione, così da essere necessario l’intervento di una ambulanza e il ricovero in ospedale>>.

La SC passa poi a dare la valutazione giuridica:

<< La Corte d’Appello, con tali affermazioni, si è posta in contrasto con l’orientamento di questa Corte che, in riferimento all’art. 624, comma 1, c.p.c., sottolinea come sia necessario considerare l’età, lo stato di salute, le condizioni di spirito del testatore e come vada particolarmente considerato il fatto che il testatore, ove sia affetto da malattie senili, sia più facilmente predisposto a subire l’influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorre la maggior parte delle sue giornate (cfr. in particolare Cass. n. 30424/2022).

Questa Corte ha inoltre sottolineato come la prova di una attività captatoria della volontà del testatore non possa normalmente aversi in via diretta, cosicché la stessa può desumersi da comportamenti e atti, altrimenti non comprensibili, del testatore e di coloro che dalla frode stessa vengano a trarre beneficio, cosicché devono ritenersi ammissibili e rilevanti le prove testimoniali dirette a dimostrare il comportamento di chi ha tratto vantaggio dalla frode, per esempio isolando il testatore, specie quando siano improvvisamente cambiati i rapporti tra quest’ultimo e altri soggetti senza alcuna evidente ragione.

Sempre in vista di tale complesso accertamento di fatto, può assumere rilievo il fatto che il testatore sia stato magari indotto a redigere un testamento malgrado avesse già provveduto con precedenti testamenti a curare il trasferimento dei propri beni (vedere in tal senso Cass. n. 4939/1981), soprattutto quando tale modifica è avvenuta in un contesto spazio-temporale che induce a ritenere probabile l’esistenza di possibili raggiri della sua volontà, resa più debole dalle malattie e dall’avanzare stesso dell’età.

Anche in relazione alla prova delle condizioni mentali del testatore, questa Corte ha sottolineato come essa possa essere desunta da elementi presuntivi: l’esistenza di legami affettivi e di intensa frequentazione con soggetti pretermessi nel testamento può infatti assumere efficacia probatoria se associata ad anomalie o incoerenze del testamento ovvero ad altri segnali che rilevino una condizione patologica invalidante (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass., n. 9534/2025).

Se è vero che compete al giudice di merito l’apprezzamento dei fatti e delle prove, cosicché questa Corte può solo controllare tale valutazione sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, nel caso in esame il giudice di merito non ha svolto un’adeguata istruzione probatoria in relazione ai fatti dedotti dall’attore, potenzialmente idonei a costituire fonti di presunzioni, e si è limitato a concludere per l’assenza di prove dirette di coartazione della volontà delle testatrici ovvero della loro incapacità di testare. Il giudice di merito, essendosi limitato a valutare l’efficacia probatoria “di per sé” del singolo elemento indiziario, non ha poi considerato che il ragionamento presuntivo va condotto nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi (v. in particolare Cass. n. 9054/2022).

Nel caso di specie, d’altra parte, vi erano una serie di elementi potenzialmente rilevanti che la Corte d’Appello non ha mostrato di tenere in alcuna considerazione (redazione di due testamenti nello stesso giorno, ad un’età di oltre 90 anni e a due mesi da quello precedente che nominava erede il Vu.Al., senza contare la particolarità del fatto consistito nella permanenza delle due sorelle Sa.Lu. e Sa.Ag. nella casa della madre del De.Ma. in epoca prossima alla morte).>>

Sui presupposti dei provvedimenti di decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale

Cass. civ., Sez. I, 22/01/2026, n. 1.448, rel. Russo R. E.

<<I provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale rappresentano misure implicanti una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, sicché postulano un inadempimento dei doveri inerenti alla funzione genitoriale di particolare importanza, che abbia arrecato o sia suscettibile di arrecare al figlio un grave pregiudizio. La pronuncia in materia di responsabilità genitoriale richiede che la valutazione del giudice del merito riposi su fatti concreti e che gli elementi indiziari eventualmente utilizzati nel ragionamento inferenziale abbiano il carattere della gravità, della precisione e della concordanza (Cass. 32004/2025). Inoltre, quando a detti provvedimenti limitativi si accompagna il provvedimento di allontanamento del minore dalla famiglia, si incide sul diritto del minore di vivere nella propria famiglia, e sul diritto dovere dei genitori di prendersi cura dei propri figli e di operare delle scelte educative, sia pure nel rispetto delle inclinazioni ed aspirazioni del figlio stesso.

La adozione di questi provvedimenti deve quindi fondarsi sulla sussistenza di un pericolo per la sana ed armoniosa crescita del minore specificamente accertato come imputabile ai genitori o al contesto familiare in cui il minore vive e deve essere data e ai genitori la possibilità di difendersi dalle contestazioni loro mosse.

6.- La Corte d’Appello non si è attenuta a questi principi, dal momento che ha ritenuto la sussistenza di un grave pregiudizio tale da potere giustificare non solo il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale ma anche l’allontanamento della minore dalla sua famiglia, essenzialmente sulla base di una relazione fatta pervenire dalla scuola ove si riportano dichiarazioni della bambina, su presunti maltrattamenti, rese ad insegnanti non compiutamente identificati.

Sfugge la ragione per la quale si è ritenuto attendibile il racconto indiretto così prospettato e non si è ritenuto invece di approfondire, tramite un ascolto diretto della minore anche a mezzo di un ausiliario con competenze specifiche per ascoltare una bambina dell’età di otto anni, quali fossero gli effettivi bisogni della minore e la sua reale condizione psicofisica; ciò a maggior ragione poiché in seguito, in comunità, sono stati osservati comportamenti sessualizzati e quindi era necessario verificare a cosa fossero dovuti ed a quale contesto riferibili.

Sul punto la Corte d’Appello, con il provvedimento in questa sede impugnato, si è limitata ad una motivazione stereotipata richiamando massime di giurisprudenza senza calarle nel contesto del caso concreto e delle relative esigenze di approfondimento. Né può ritenersi corretto valorizzare una relazione dei servizi sociali veicolata nel processo tramite il curatore, sulla quale non risulta sia stato sollecitato il preventivo contraddittorio.

La Corte d’Appello, sul punto, ricorre a un argomento non del tutto pertinente in quanto rimarca il diritto dovere del curatore di rappresentare gli interessi del minore ed allegare ove in suo possesso documenti rilevanti, ma nulla dice in ordine alla necessità di instaurare il preventivo contraddittorio>>.

AI e diritto di autore: il giudice californiano aparzialmente ammette il fair use nell’uso a fini di training (sul caso Anthropic )

Il giudice William Alsup del Distr. Nord della Califonia, 23 giugno 2025, Case 3:24-cv-05417-WHA,ANDREA BARTZ, CHARLES GRAEBER, and KIRK WALLACE JOHNSON contro Anthropic, esamina a fondo (anche sotto il profilo fattuale) la fattisicpecie dell’uso a fini di “allenamento” delle opeere degli autori attori.

L’esito è per lo più  favorevole all’impresa di AI, tranne che per l’uso dei libri piratati, per i quali il processo prosegue.

<<5. OVERALL ANALYSIS After the four factors and any others deemed relevant are “explored, [ ] the results [are] weighed together, in light of the purposes of copyright.” Campbell, 510 U.S. at 578.
The copies used to train specific LLMs were justified as a fair use. Every factor but the nature of the copyrighted work favors this result. The technology at issue was among the most transformative many of us will see in our lifetimes.
The copies used to convert purchased print library copies into digital library copies were justified, too, though for a different fair use. The first factor strongly favors this result, and the third favors it, too. The fourth is neutral. Only the second slightly disfavors it. On balance, as the purchased print copy was destroyed and its digital replacement not redistributed, this was a
fair use.
The downloaded pirated copies used to build a central library were not justified by a fair use. Every factor points against fair use. Anthropic employees said copies of works (pirated ones, too) would be retained “forever” for “general purpose” even after Anthropic determined they would never be used for training LLMs. A separate justification was required for each use. None is even offered here except for Anthropic’s pocketbook and convenience.
And, as for any copies made from central library copies but not used for training, this order does not grant summary judgment for Anthropic. On this record in this posture, the central library copies were retained even when no longer serving as sources for training copies, “hundreds of engineers” could access them to make copies for other uses, and engineers did make other copies. Anthropic has dodged discovery on these points (e.g., Opp. Exh. 17 at 93–94 (retained); Opp. Exh. 22 at 196 (no limits); Opp. Exh. 30 at 3, 4 (no accounting); see also Opp. 15). We cannot determine the right answer concerning such copies because the record is
too poorly developed as to them. Anthropic is not entitled to an order blessing all copying “that Anthropic has ever made after obtaining the data,” to use its words (Opp. Exh. 30 at 3, 4). (….).

This order grants summary judgment for Anthropic that the training use was a fair use. And, it grants that the print-to-digital format change was a fair use for a different reason. But it denies summary judgment for Anthropic that the pirated library copies must be treated as training copies.
We will have a trial on the pirated copies used to create Anthropic’s central library and the resulting damages, actual or statutory (including for willfulness). That Anthropic later bought a copy of a book it earlier stole off the internet will not absolve it of liability for the theft but it may affect the extent of statutory damages. Nothing is foreclosed as to any other copies flowing from library copies for uses other than for training LLMs>>

(segnalazione di Andres Guadamuz)

 

 

 

Danno biologico e danno morale nelle micropermanenti

Cass. sez. III, 20/05/2025  n. 13.383, rel. Fiecconi:

<<6.5. Tuttavia, questa Corte ha avuto anche modo di chiarire che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell’allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. Sez. 3, ord. n. 5547 del 1 marzo 2024).

6.1. Sul punto, occorre peraltro sottolineare l’incongruenza tra quanto correttamente enunciato dalla Corte di merito in linea di principio e quanto nei fatti operato, là dove il giudice, dopo avere personalizzato il danno nella misura massima consentita per le micro-permanenti ex artt. 138 e 139 CdA (20%), proprio sulla base delle circostanze dedotte dal ricorrente, ha comunque riconosciuto una minor parte di danno morale (pari a Euro 623,83) senza offrire alcuna ragione a supporto di tale riconoscimento, seppur riducendolo rispetto a quanto liquidato dal primo giudice a tale titolo (Euro 2.000,00).

6.2. Tale esito, tuttavia, risulta intangibile in quanto non oggetto di censura da parte dell’ente debitore e, in parte, corrispondente a quanto preteso dal ricorrente, il quale però assume di avere diritto al riconoscimento di un danno maggiore anche sotto questo profilo.

6.3. Posta questa necessaria premessa, il principio enunciato dalla Corte di merito, in linea generale, si pone nel solco dell’orientamento, ispirato dai diritti fondamentali e universalmente riconosciuti alla persona, secondo cui non costituisce duplicazione risarcitoria la differente autonoma valutazione del danno alla persona compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e s. (ove si legge che la norma di cui all’art. 139 cod. ass. “non è chiusa anche al risarcimento del danno morale”), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell’art. 138 lett. e), cod. ass., introdotta – con valenza evidentemente interpretativa – dalla legge di stabilità del 2016.

6.4. Tuttavia, come anzidetto, la fattispecie in esame dimostra che la Corte di merito è incorsa in un errore metodologico nell’applicare in concreto i suddetti principi operando una sorta di automatico riconoscimento del danno morale dopo avere operato la personalizzazione del danno biologico nella misura massima, non supportando tale applicazione con un’idonea motivazione.

6.5. Sicché la motivazione resa rappresenta l’occasione per chiarire altresì che il principio dell’autonoma riconoscibilità del danno morale, ravvisabile “anche” nelle lesioni micro-permanenti regolate dal Codice delle assicurazioni (cfr. Corte Cost 235/2014 cit.), diversamente da quanto avviene per le lesioni più rilevanti, normalmente non abbia alcuna ragion d’essere quandanche sia stata già operata, in aumento, la massima personalizzazione del danno biologico permanente, e ciò per evitare che si attui una doppia valutazione di una componente del micro-danno (la personalizzazione) che già idealmente racchiude in sé tutti i risvolti aggiuntivi di compromissione morale ed esistenziale che, in alcuni casi, si possono verificare anche con riguardo alle micro-lesioni, come nel caso di specie riconosciuto nella misura massima dai giudici di merito.

6.6. In altri termini, ciò che si vuole affermare in questa sede è che, nel campo delle lesioni micro-permanenti, il bilanciamento dei valori da considerare nel risarcire il danno complessivo è già stato operato dal legislatore nell’ammettere una personalizzazione del danno nella misura massima del 20% e, pertanto, una ulteriore automatica considerazione di un differente fattore di incremento del danno non patrimoniale da risarcire non sarebbe coerente con un sistema tutto incentrato sul concetto: – a. di unitarietà del danno rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica; – b. di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi li fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni (cfr. per tutte, Cass. Sezioni Unite n. 29672-5 del 2008).

6.7. Vero è dunque che la giurisprudenza, rispetto ai danni alla persona che non rientrano nelle cd micro-permanenti, ha da sempre considerato autonomamente liquidabile la componente attinente alla sofferenza interiore, ove provata, non ammettendo che esso possa presumersi assorbito anche da una un’operazione di personalizzazione in aumento del medesimo (cfr. da ultimo anche Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6444 del 03/03/2023; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4878 del 19/02/2019).

6.8. Tuttavia, è anche vero che la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare l’eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164), deve ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l’entità dell’invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderata entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (cfr., su questo specifico aspetto, Cass., Sez. 3, ord. n. 6444 del 03/03/2023).

6.9. Da quanto sopra segue la necessità di affermare il seguente principio, declinabile sul piano concettuale e non solo probatorio, secondo cui, “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell’allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, il danno morale laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima”  >>.

Simulazione di prezzo e confessione stragiudiziale contrastante con la quietenza di pagamento contenuta nel rogito

Cass. Sez. II, 05/06/2025, n. 15.097, rel. Trapuzzano:

<<Ebbene, quanto alla simulazione del prezzo, cui si riferisce la sentenza impugnata, questa Corte ha costantemente sostenuto che la pattuizione con cui le parti di un negozio soggetto al vincolo della forma scritta abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell’atto scritto soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall’art. 2722 c.c., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3234 del 18/02/2015; Sez. 2, Sentenza n. 21442 del 19/10/2010; Sez. U, Sentenza n. 7246 del 26/03/2007; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10459 del 22/04/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 21130 del 29/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 37189 del 20/12/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 22978 del 22/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 21426 del 06/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 24914 del 15/09/2021; Sez. 2, Sentenza n. 2619 del 04/02/2021).

Si tratta, dunque, di simulazione relativa parziale, che coinvolge un elemento essenziale inerente all’oggetto del contratto. Pertanto, la prova per testimoni e per presunzioni della pattuizione atta a celare una parte del corrispettivo di un contratto incontra, fra le parti, i limiti dettati dall’art. 1417 c.c. e contrasta col divieto posto dall’art. 2722 c.c., in quanto una tale pattuizione deve essere equiparata all’ipotesi di dissimulazione del contratto (contra l’ormai superato orientamento di Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4901 del 02/03/2007).

Ora, in tema di simulazione di un contratto formale (tra cui ricade la vendita immobiliare di specie), la prova per testi (e per presunzioni) soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa.

Nel primo caso l’accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all’art. 2722 c.c., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, menzionati dall’art. 2725 c.c., avendo natura ricognitiva dell’inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724 c.c.

Nel secondo caso occorre distinguere, in quanto se la domanda è proposta da creditori o da terzi – che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi le controdichiarazioni scritte – la prova per testi o per presunzioni non può subire alcun limite; qualora, invece, la domanda venga proposta (come nella fattispecie) dalle parti o dagli eredi, la prova per testi o per presunzioni, essendo diretta a dimostrare l’esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell’ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 2724 citato, cioè quando il contraente ha, senza colpa, perduto il documento ovvero quando la prova è diretta a fare valere l’illiceità del negozio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11525 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 1122 del 11/01/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 23526 del 02/08/2023; Sez. 2, Sentenza n. 33367 del 11/11/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 31272 del 24/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 22978 del 22/07/2022; Sez. 3, Sentenza n. 18434 del 08/06/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 10933 del 05/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 36283 del 23/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10240 del 04/05/2007; Sez. 2, Sentenza n. 16021 del 14/11/2002; Sez. 2, Sentenza n. 2906 del 27/02/2001; Sez. 2, Sentenza n. 4704 del 21/07/1981).

D’altronde, in tema di simulazione relativa oggettiva, ai fini della prova del contratto dissimulato che avrebbe dovuto rivestire forma scritta ad substantiam, deve escludersi che la confessione possa supplire alla mancanza del requisito formale rappresentato dalla controdichiarazione scritta, necessaria per il contratto diverso da quello apparentemente voluto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10933 del 05/04/2022; Sez. 2, Sentenza n. 8804 del 10/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 6262 del 10/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 3869 del 26/02/2004; Sez. 2, Sentenza n. 1011 del 30/01/1992; Sez. 2, Sentenza n. 13584 del 17/12/1991; Sez. 2, Sentenza n. 2998 del 16/04/1988; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 38360 del 03/12/2021).

Senonché, nel caso di specie, il giudice di merito non avrebbe potuto desumere tale simulazione (relativa) del prezzo attraverso un ragionamento inferenziale, ricavato all’esito della complessiva disamina dei documenti prodotti, in assenza di una specifica controdichiarazione sul punto, né dalle dichiarazioni rese da uno degli acquirenti ad un terzo (con asserita valenza confessoria).

B) Con riferimento al secondo profilo, la Corte territoriale ha ritenuto che la valenza confessoria della quietanza di cui all’atto di vendita fosse “neutralizzata” dalle dichiarazioni rese da A.A. il 21 febbraio 2000 al Pubblico Ministero, in esito alle indagini penali svolte dopo il sequestro dell’immobile, da cui sarebbe emerso che gli acquirenti non avevano corrisposto (e il venditore non aveva ricevuto) alcunché per il titolo dedotto in causa (ossia a titolo di prezzo della vendita immobiliare).

Ora, in ordine al superamento della valenza probatoria della quietanza rilasciata e contenuta nel corpo del rogito, si rileva che l’indicazione del venditore, contenuta nell’atto notarile di compravendita, che il “pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto”, non è coperta da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che colui che ha rilasciato quietanza non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell’art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione; quest’ultima, nel rapporto tra le parti, deve essere provata mediante controdichiarazione scritta (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10526 del 22/04/2025; Sez. 2, Sentenza n. 28418 del 05/11/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 21130 del 29/07/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 13258 del 14/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 33200 del 10/11/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 24841 del 17/08/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 40760 del 20/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 23875 del 03/09/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20520 del 29/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 19888 del 22/09/2014).

Inoltre, la confessione stragiudiziale del creditore può essere superata dall’opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell’interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata, dal momento che l’art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13258 del 14/05/2024; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19283 del 15/06/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 10933 del 05/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 27400 del 08/10/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 598 del 14/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 8804 del 10/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 23971 del 22/10/2013)>>.

Nel caso sub iudice:

<<Occorre verificare, a questo punto, il precipitato dell’applicazione di detti precetti rispetto al caso di specie.

Non senza avere previamente chiarito che, costituendo la confessione una dichiarazione di scienza, ossia un atto giuridico in senso stretto, l’accertamento di fatto è limitato all’esistenza della dichiarazione confessoria e al contenuto della stessa. Se tale contenuto debba effettivamente essere apprezzato come confessione stragiudiziale costituisce, invece, un giudizio di diritto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24695 del 16/08/2023).

Ebbene, nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che, a fronte della quietanza rilasciata per il pagamento di vecchie Lire 72.200.000 dal venditore nell’atto di compravendita, costituisse confessione stragiudiziale del mancato pagamento della somma indicata la dichiarazione, resa da uno dei due coniugi acquirenti davanti al Pubblico Ministero, avendo – in tale occasione – il ricorrente A.A. – da un lato – confermato di avere pagato l’immobile circa vecchie Lire 75.000.000, come da dichiarazione notarile, e – dall’altro – attestato che l’acquisto era avvenuto previa concessione di un mutuo da parte del Banco Ambrosiano Veneto di vecchie Lire 150.000.000, bloccato ed estinto anticipatamente, senza che il venditore avesse mai preteso il pagamento del prezzo della vendita dell’appartamento, in attesa della risoluzione delle vicende penali che lo riguardavano>>.

Differenza tra azione di simulazione e azione revocatoria contro la creazione di fopndo patrimoniale

Cass. sez. I, 09/05/2025  n. 12.247, rel. Russo R.E., ricorda  la distinzione in oggetto:

<<6.- Quanto al resto, il ragionamento esposto dalla Corte d’Appello è ineccepibile e le censure di parte ricorrente non colgono nel segno, posto che essa ha proposto una azione volta a far accertare la simulazione, vale a dire una divergenza tra il voluto e il manifestato (art. 1414 c.c.), e non altre domande, e segnatamente non una azione revocatoria che è la azione appropriata per far accertare che l’atto era scientemente rivolto o dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (art 2901 c.c.).

7.- La simulazione del contratto è infatti un’ipotesi di dissociazione concordata tra volontà e dichiarazione (Cass. 21995/2007; Cass. 614/2003; n. 1523 del 26/01/2010) mediante la quale le parti creano una apparenza negoziale al fine di mostrare una realtà non corrispondente, in tutto o in parte, all’effettivo assetto d’interessi. Non si discute qui, pertanto, se il fondo patrimoniale fosse stato costituito in pregiudizio dei creditori ordinari, ma se fosse effettiva la volontà delle parti di vincolare alcuni beni (la casa) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, creando così uno schermo alle azioni esecutive che non fossero quelle consente dall’art 170 c.c., all’uopo utilizzando uno schema negoziale tipico (art. 167 c.c.) il cui effetto è esattamente quello di costituire un patrimonio separato, destinato alla garanzia di specifici creditori e segnatamente i creditori della famiglia, impedendo al creditore, consapevole che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia, di soddisfarsi sui beni del fondo.

7.1.- La Corte d’Appello ha ritenuto correttamente che non vi fosse divergenza tra la volontà e la sua manifestazione poiché l’intento dei coniugi era effettivamente quello di produrre l’effetto segregativo proprio del fondo patrimoniale e quindi di proteggere la casa dalle azioni esecutive che non fossero quelle consentite dall’articolo 170 c.c.

La sottrazione di determinati beni alla garanzia patrimoniale generica per destinarli ai bisogni della famiglia è atto di per sé lecito, rispondendo ad uno scopo che il legislatore ha ritenuto meritevole di tutela e salva la possibilità di esperire l’azione revocatoria ordinaria pacificamente ammessa in giurisprudenza (Cass. 28593/2024Cass. 25361/2023; Cass. 24757/2008; Cass. 11537/2002). Tuttavia, come rilevato dalla Corte d’Appello, la domanda n concreto proposta non era quella di far accertare i presupposti dell’azione pauliana bensì la simulazione dell’atto>>.

Chiusa la lite Sony v. eredi Battisti per il diniego di sfruttamento dei dischi Sony: nessun risarcimento è dovuto dagli eredi

Avevo postato l’ 8 settembre 2023 la notizia dell’appello Milano che dava torto a Sony e ragione agli eredi Battisti.

Ora la lite è terminata con Cass. sez. 1 n. 12.956 del 14.05.2023, rel. Catallozzi, che rigetta il ricorso di Sony confermando la sentenza di appello.

Non ci sono passaggi interessanti di diritto di autore. Il rigetto è quasi solo per motivi processuali e cioè per mancanza di specificità delle censura ex 366 cpc e per la loro non inquadrabilità nei vizi denunciabili ex art. 360 cpc

Sui parametri per la determinazione dell’assegno divorzile

Cass. sez. I, 16/04/2025  n. 10.035, rel. Valentino:

<<L’art.5, comma 6, L.n. 898/1970 prevede, innanzitutto, che il giudice tenga conto: delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, valutando tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del rapporto. Nel disporre l’assegno di divorzio deve considerare la condizione dell’insussistenza di mezzi adeguati e dell’impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all’ex coniuge che richieda l’assegno. Con sentenza delle Sez. Unite n.18287/2018 è stato chiarito che all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.

L’assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l’accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare; l’assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali – che il coniuge richiedente l’assegno ha l’onere di dimostrare – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l’eventuale profilo prettamente assistenziale.

Il riconoscimento dell’assegno divorzile è collegato all’altrui stato di bisogno, inteso quale mancanza di adeguati redditi propri e in termini di incapacità di procurarseli, in ossequio al principio di autoresponsabilità economica di ciascun coniuge: esso, quindi, deve essere negato in presenza di mezzi adeguati dell’ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità di procurarseli.

L’assegno divorzile deve essere valutato, sia nell’an sia nel quantum, alla luce dell’evidenza che il divorzio ha reso ciascun ex coniuge una persona sola auto-responsabile. Dunque, l’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi o all’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

Secondo il principio di autodeterminazione e responsabilità, nella determinazione dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge rilevano la capacità dello stesso di procurarsi mezzi propri di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali, che egli stesso è chiamato a valorizzare attraverso una condotta attiva e non passiva limitata ad attendere nuove opportunità lavorative.

Ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, assumono rilievo la capacità di quest’ultimo di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali piuttosto che le occasioni concretamente avute dall’avente diritto di ottenere un lavoro. Se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l’ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l’esito della fine della vita matrimoniale.

Alla luce di questi principi la Corte d’Appello ha escluso la impossibilità di autonomo sostentamento ed ha precisato che la breve durata del matrimonio rende del tutto indimostrato che la moglie abbia concorso alla formazione del patrimonio del marito che invece pare averlo acquisito per ragioni familiari (successione dal padre titolare dell’impresa, avvenuta in epoca successiva alla separazione). Ed inoltre precisa: “Se le parti si erano accordate perché la madre seguisse i figli non si ha certezza che tale sarebbe stato l’accordo per gli anni a venire e non piuttosto la ricerca di un lavoro indipendente. Infine, non vi è traccia delle ragioni della separazione. Il fatto quindi che l’ex marito sia molto benestante nella situazione come descritta è assolutamente indifferente non sussistendo nessuno dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile” (stessi principi ribaditi da Cass., n. 14160/2022; Cass., n. 9144/2023; Cass., n. 10614/2023)>>.