Cass. sez. II, 28/04/2026 n. 11.585, rel. Scarpa, enuncia il seg. principio di diritto, in un caso (frequentissimo) di infiltrazioni d’acqua dal terrazzo soprastante (parrebbe che il proprietario dell’appartamento ne fosse solo l’usuario esclusivo) all’appartamento sottostante:
<<in presenza di un medesimo danno da infiltrazioni all’appartamento sottostante, provocato da più soggetti, quali, nella specie, il locatore ed il conduttore titolari di diritto di uso esclusivo di una terrazza a livello ed il condominio (ovvero i condomini titolari delle unità immobiliari coperte dalla terrazza), e dunque nel concorso di diversi titoli di responsabilità extracontrattuale, il regime di solidarietà imposto dall’art. 2055 c.c. comporta che la domanda del danneggiato va intesa sempre come volta a conseguire per intero il risarcimento da ciascuno degli obbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno, non rilevando, quindi, rispetto all’attore, i limiti del terzo o dei due terzi, pari alle frazioni imputabili all’uno o agli altri a norma dell’art. 1126 c.c. (viceversa operanti nei rapporti interni fra i corresponsabili, ove in tal senso sia stata formulata apposita domanda ai fini del regresso).
Questo era stato l’accertamento in fatto del giudice d’appello, condensato nel capo impugnato presso la SC:
“(è) stata raggiunta la prova che entrambe le infiltrazioni di acqua subite dall’appartamento del B.B., nell’aprile 2005 e nel settembre 2006, si sono verificate per un difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che per la omessa vigilanza dei beni da imputare rispettivamente al conduttore ed al proprietario dell’appartamento medesimo. Invero, dalle relazioni peritali acquisite agli atti, vale a dire dai due accertamenti tecnici preventivi eseguiti rispettivamente dall’Arch. F.F. e dall’Arch. G.G., nonché dalla consulenza tecnica d’ufficio, è emerso che concausa delle infiltrazioni, insieme al citato difetto di costruzione del sistema di scolo, è stata l’ostruzione totale del bocchettone del terrazzo del Dr. E.E. in conseguenza di materiale vario in esso confluito.
Per queste ragioni il terrazzo si è riempito d’acqua che, non trovando sfogo, ha straripato attraverso la porta finestra, priva di idonee guarnizioni a tenuta, ormai inadatta all’utilizzo per usura e “anzianità” (il CTU ne aveva consigliato la sostituzione (pag. 4, ATP), riversandosi nell’appartamento prospiciente il terrazzo per poi percolare al piano sottostante del B.B., vista anche l’assenza di idonea pavimentazione.
Non è condivisile pertanto quanto ritenuto dal Tribunale in ordine agli obblighi di custodia da parte del A.A., conduttore dell’appartamento sovrastante quello del B.B., lì dove si afferma che non era stata raggiunta la prova che i detriti confluiti nel bocchettone di scolo del terrazzo a livello provenissero dalla proprietà C.C., in quanto ciò non esonerava l’usuario dai relativi obblighi di manutenzione e custodia essendo di fatto naturale, per destinazione del costruttore, che sul terrazzo defluisse la pluviale del fabbricato.
Si osserva inoltre che nel caso in esame si tratta di responsabilità oggettiva che si fonda non su un comportamento o un’attività del custode ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa e che, escluso il caso fortuito, va dichiarato il concorso di colpa tra il Condominio in atti, e E.E., quale erede di H.H., proprietario dell’appartamento sito al secondo piano del Condominio, unitamente al conduttore, A.A.”.