Responsabilità solidale sia del proprietario dell’appartamento soprastante e titolare di uso esclusivo del relativo terrazzo (e del suo conduttore) sia del Condominio per le infiltrazioni nell’appartamento sottostante, rilevando solo internamente il riparto ex art. 1126 c.c.

Cass. sez. II, 28/04/2026 n. 11.585, rel. Scarpa, enuncia il seg. principio di diritto,  in un caso (frequentissimo) di infiltrazioni d’acqua dal terrazzo soprastante (parrebbe che il proprietario dell’appartamento ne fosse solo l’usuario esclusivo) all’appartamento sottostante:

<<in presenza di un medesimo danno da infiltrazioni all’appartamento sottostante, provocato da più soggetti, quali, nella specie, il locatore ed il conduttore titolari di diritto di uso esclusivo di una terrazza a livello ed il condominio (ovvero i condomini titolari delle unità immobiliari coperte dalla terrazza), e dunque nel concorso di diversi titoli di responsabilità extracontrattuale, il regime di solidarietà imposto dall’art. 2055 c.c. comporta che la domanda del danneggiato va intesa sempre come volta a conseguire per intero il risarcimento da ciascuno degli obbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno, non rilevando, quindi, rispetto all’attore, i limiti del terzo o dei due terzi, pari alle frazioni imputabili all’uno o agli altri a norma dell’art. 1126 c.c. (viceversa operanti nei rapporti interni fra i corresponsabili, ove in tal senso sia stata formulata apposita domanda ai fini del regresso).

Questo era stato l’accertamento in fatto del giudice d’appello, condensato nel capo impugnato presso la SC:

“(è) stata raggiunta la prova che entrambe le infiltrazioni di acqua subite dall’appartamento del B.B., nell’aprile 2005 e nel settembre 2006, si sono verificate per un difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che per la omessa vigilanza dei beni da imputare rispettivamente al conduttore ed al proprietario dell’appartamento medesimo. Invero, dalle relazioni peritali acquisite agli atti, vale a dire dai due accertamenti tecnici preventivi eseguiti rispettivamente dall’Arch. F.F. e dall’Arch. G.G., nonché dalla consulenza tecnica d’ufficio, è emerso che concausa delle infiltrazioni, insieme al citato difetto di costruzione del sistema di scolo, è stata l’ostruzione totale del bocchettone del terrazzo del Dr. E.E. in conseguenza di materiale vario in esso confluito.

Per queste ragioni il terrazzo si è riempito d’acqua che, non trovando sfogo, ha straripato attraverso la porta finestra, priva di idonee guarnizioni a tenuta, ormai inadatta all’utilizzo per usura e “anzianità” (il CTU ne aveva consigliato la sostituzione (pag. 4, ATP), riversandosi nell’appartamento prospiciente il terrazzo per poi percolare al piano sottostante del B.B., vista anche l’assenza di idonea pavimentazione.

Non è condivisile pertanto quanto ritenuto dal Tribunale in ordine agli obblighi di custodia da parte del A.A., conduttore dell’appartamento sovrastante quello del B.B., lì dove si afferma che non era stata raggiunta la prova che i detriti confluiti nel bocchettone di scolo del terrazzo a livello provenissero dalla proprietà C.C., in quanto ciò non esonerava l’usuario dai relativi obblighi di manutenzione e custodia essendo di fatto naturale, per destinazione del costruttore, che sul terrazzo defluisse la pluviale del fabbricato.

Si osserva inoltre che nel caso in esame si tratta di responsabilità oggettiva che si fonda non su un comportamento o un’attività del custode ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa e che, escluso il caso fortuito, va dichiarato il concorso di colpa tra il Condominio in atti, e E.E., quale erede di H.H., proprietario dell’appartamento sito al secondo piano del Condominio, unitamente al conduttore, A.A.”.

La responsabilità da cose in custodia (art. 2051 cc) e il concorso del danneggiato: basta che la condotta di questi sia colposa, non dovendo essere necessariamente abnorme o imprevedibile

Cass.  sez. III, Ord. 15/01/2026, n. 808 , rel. Condello:

<< In particolare, è stato chiarito che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un’efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”. Resta fermo, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, Cass., n. 14228/2023, cit.), secondo quello che è l’orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte, peraltro ribadito anche dal suo massimo consesso (Cass., sez. U, 30/06/2022, n. 20943).

1.3. Si è, pertanto, precisato (cfr. Cass., sez. 3, n. 11152 del 2023) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale
tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode,
può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria
dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla
dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del
danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente,
la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass., sez. 3, n. 21675 del 2023; Cass., sez. 3, 24/01/2024, n. 2376; Cass., sez. 3, 27/07/2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole.
Pertanto, la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell’ipotesi in cui
il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento
dannoso, non può avere ad oggetto l’assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza
di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo)
che si pone esso stesso in relazione causale con l’evento di danno, caratterizzandosi,
ai sensi dell’art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (così,
in motivazione, Cass., n. 26142/2023, cit.; Cass., n. 18518/2024, cit.).
A tali principi deve darsi continuità anche in questa sede, dovendosi escludere che
la condotta del soggetto danneggiato, per poter interrompere il nesso causale con
la “res” in custodia, debba presentare natura “autonoma, eccezionale, imprevedibile
ed inevitabile” (tra le molte, Cass. Sez. 3, n. 2376/2024, cit.; Cass., sez. 3, 25/07/2024, n. 4051, non massimata; Cass., sez. 3, 30/10/2024, n. 28057, non massimata; Cass., sez. 3, 31/03/2025, n. 8450).
1.4. La sentenza qui impugnata non si è discostata dai suddetti principi, poiché,
al fine di addivenire al rigetto della domanda proposta dall’odierna ricorrente, afferma,
a pag. 2 della motivazione, che “l’alterazione della pavimentazione, per le caratteristiche
che emergono dalle foto in atti non costituiva un’insidia, essendo ben visibile sia
per la differenza cromatica delle tessere mancanti sia perché il luogo era illuminato”.
Sulla base di tale premessa e richiamando precedenti di questa Corte (Cass. n. 9315/19 e Cass. n. 17873/2020), essa ha concluso che nel caso concreto la sconnessione della pavimentazione era
percepibile con l’ordinaria diligenza “sia per il diverso colore delle tessere mancanti
rispetto alla pavimentazione, sia perché il luogo era illuminato”. Ha ulteriormente
precisato che, in ragione delle ampie dimensioni del porticato, l’avvallamento, che
occupava una porzione limitata della galleria, avrebbe potuto essere agevolmente evitato
prestando la dovuta attenzione, se solo la danneggiata fosse passata “ai lati della
sconnessione”, in tal modo escludendo la responsabilità dell’ente comunale.
È ben vero, come confermato anche di recente da questa Corte (Cass., sez. 3, 31/03/2025, n. 8450), che è irrilevante, sul piano dell’accertamento causale, la natura “insidiosa” della
cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell’insidia da parte del danneggiato
(Cass., sez. 3, n. 4051 del 2024; nello stesso senso Cass., sez. 3, 17/02/2023, n. 5116), trattandosi di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ.
Va, tuttavia, rilevato che nella specie la Corte territoriale, sebbene abbia fatto
impropriamente riferimento all’insidia, ha nella sostanza, per quanto emerge dalla
integrale motivazione resa, inteso evidenziare che, ove la condotta della danneggiata
fosse stata improntata alla normale cautela correlata con la situazione di rischio
percepibile con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto facilmente scorgere la presenza
dell’anomalia presente nella pavimentazione ed avrebbe potuto anche evitarla, data
l’ampiezza del porticato>>.

Concorso tra nudo proprietario e usufruttuario nella responsabilità per danni a terzi provnenti dall’immobile (a diverso titolo: artt. 2051 e 2053 cc?)

Cass. sez. III, 21/11/2025 n. 30.701 rel. Pellecchia:

<<Al contrario, proprio nella fattispecie dell’art. 2053 c.c., un sia pure risalente approdo di legittimità, peraltro tuttora convincente ed al quale il Collegio intende assicurare continuità, ha ammesso la coesistenza della responsabilità di nudo proprietario ed usufruttuario, poiché, quando il proprietario di edificio pur senza perderne l’ingerenza, non trae temporaneamente dalla cosa alcuna utilità perché il godimento spetta ad un terzo, come accade nel caso che il contenuto del dominio sia limitato o compreso dall’usufrutto, la presunzione – o, se si preferisce, la responsabilità sostanzialmente oggettiva – stabilita dall’art. 2053 c.c. per la rovina dell’edificio opera a carico dei titolari dei due distinti diritti; ne consegue che, in tale ipotesi, il proprietario e l’usufruttuario sono obbligati in solido al risarcimento, ai sensi dell’art. 2055 c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza N. (Omissis)3 del 07/05/1957).  [incomprensibile: l’art. 2053 menziona solo il proprietario]

A questo riguardo, non giova all’odierna resistente all’incidentale la fisiologica distinzione tra un nudo proprietario e un usufruttuario, poiché rispetto ad essi ben può predicarsi un concorso ai sensi dell’art. 2055 c.c., ciascuno per il rispettivo titolo di responsabilità.

Sul punto, mette conto osservare che, alla luce della ferma giurisprudenza di questa Corte (ex ceteris, Sez. U, Sentenza n. 13143 del 27/04/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 26736 del 15/10/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 9969 del 16/04/2025), ai fini della responsabilità solidale di cui all’art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità, in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l’evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni.

8. Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricorso incidentale, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, che in modo non corretto ha omesso di esaminare nel merito l’alternativa o concorrente domanda, fondata sul diverso titolo di responsabilità di cui all’art. 2053 c.c., dispiegata dagli originari attori e per nulla incompatibile col diverso titolo di responsabilità per danni da cose in custodia, l’uno e l’altro riposando su differenti presupposti di fatto e di diritto ed essendo sottoposti a diversificati regimi probatori e di cause di esenzione. Va, di conseguenza, disposto rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che, in diversa composizione, esaminerà nel merito – questo restando, beninteso, impregiudicato dalla presente sentenza – la domanda proposta dai sigg.ri Ma. e Gi.An. nei confronti di Es.Lu. ai sensi dell’art. 2053 c.c., alla luce dei principi sopra illustrati>>.

Insomma non è chiaro se la SC ammetta il concorso tra diversi titoli di responsabilità (proprietario ex art. 2053 cc e usufruttuiario ex art. 2051 cc: certamente ammissibile) oppure il concorso di entrambi ma nel medesimoe d unico titolo, l’art. 2053 cc (non ammissibile).-

C’è giurisdizione italiana sull’azione di danno contro ENI e soci per emissioni climalteranti

Ineccepibile il ragionamento condotto da Cass. sez. un. (in sede di regolamento di giurisdizione) 21.07.2025 n. 20.381, rel. Mercolino, in Greenpeace-Recommon ETS e altri c. ENI-Ministero dell’economia-Cassa depositi e prestiti.

Sulla domanda svolta:

<<7. La natura processuale della questione, nella cui soluzione questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, consente di procedere all’esame diretto degli atti di causa, e segnatamente dell’atto di citazione, dal quale si evince che la domanda proposta dinanzi al Tribunale di Roma ha ad oggetto a) l’accertamento dell’inottemperanza dell’ENI, del Ministero e della Cassa DDPP al raggiungimento degli obiettivi climatici internazionalmente riconosciuti, volti a garantire il contenimento dell’incremento della temperatura entro 1,5 C, b) la conseguente dichiarazione della responsabilità solidale dei convenuti per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti e subendi dagli attori in conseguenza del cambiamento climatico, per violazione del combinato disposto degli artt. 2 e 8 della CEDU e degli artt. 2043, 2050 e 2051 cod. civ., c) la condanna dell’ENI a limitare il volume annuo aggregato di tutte le emissioni di CO2 in atmosfera, in misura tale che a fine 2030 lo stesso venga ridotto di almeno il 45% rispetto ai livelli del 2020, ovvero in altra misura che garantisca il rispetto degli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale, con la fissazione di una somma di denaro da pagarsi in caso d’inottemperanza o ritardo nell’esecuzione del provvedimento, d) la condanna del Ministero e della Cassa DDPP, ai sensi dell’art. 2058 cod. civ. e dell’art. 614bis cod. proc. civ., ad adottare una policy operativa che definisca e monitori gli obiettivi climatici di cui l’ENI dovrebbe dotarsi, con la fissazione di una somma di denaro da pagarsi in caso d’inottemperanza o ritardo nell’esecuzione del provvedimento, e) in subordine, la condanna dei convenuti alla adozione di ogni iniziativa necessaria a garantire il rispetto degli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per contenere l’aumento della temperatura entro 1,5 C.

Lo specifico riferimento agli artt. 2043,2050,2051 e 2058 cod. civ. rende evidente che attraverso la domanda in esame gli attori hanno inteso far valere una responsabilità extracontrattuale dei convenuti per i danni cagionati dall’inottemperanza dell’ENI al dovere di adottare, nell’esercizio dell’attività industriale e commerciale svolta sia direttamente che attraverso le società da essa partecipate, le misure necessarie per ridurre il volume di emissioni di CO2 in atmosfera, in misura tale da consentire di raggiungere l’obiettivo fissato dagli accordi internazionali in tema di contrasto del cambiamento climatico, consistente nella limitazione dell’incremento della temperatura globale entro il limite dell’1,5 C rispetto ai livelli preindustriali. Il fondamento di tale responsabilità viene individuato nella violazione degli obblighi derivanti dai predetti accordi, e segnatamente dall’Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, ritenuto vincolante anche nei confronti dei privati, per effetto dell’ordine di esecuzione impartito con legge n. 104 del 2016, e nella conseguente lesione del diritto alla vita ed al rispetto della vita privata e familiare, previsto dagli artt. 2 e 8 della CEDU, ritenuti a loro volta produttivi di obblighi positivi e negativi a carico non solo degli Stati aderenti alla Convenzione, ma anche dei privati, nonché nella violazione degli art. 9, terzo comma, e 41, secondo e terzo comma, Cost., come modificati dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che, nel sancire il principio della tutela dell’ambiente, precisano che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno allo stesso o alla salute, prevedendo inoltre che la stessa debba essere indirizzata e coordinata a fini ambientali.>>

Si noti che:

i) ENI e Cassa Dep. Prest. sono citati in giudizio come soci di riferimento di Eni;

ii) il regolamento è stato chiesto dagli attori (ipotesi rara ma, dice la SC, ammissibile).

Differenza rispetto all’azione c.d. Giudizio Universale, decisa dal Tribunale di Roma nel 2024 , in cui  convenuto era lo Stao italiano e che venne rigettata per carenza assoluta di giurisdizione.

<<A differenza delle predette ipotesi, la fattispecie in esame si configura come una comune azione risarcitoria, fondata sull’allegazione di un danno, consistente nella lesione del diritto alla vita ed al rispetto della vita privata e famigliare, la cui ingiustizia viene predicata in virtù del richiamo da un lato agli obblighi positivi e negativi derivanti dagli artt. 2 e 8 della CEDU, e dall’altro ai doveri d’intervento previsti dalle fonti internazionali in tema di contrasto del cambiamento climatico, obblighi e doveri dei quali viene affermata l’efficacia vincolante non solo a carico degli Stati che hanno aderito alla CEDU ed agli Accordi richiamati, ma anche a carico dei singoli soggetti pubblici e privati, segnatamente di quelli operanti direttamente o a mezzo di altri soggetti da loro partecipati nel settore della produzione, del trasporto e della commercializzazione di combustibili fossili, al quale la c.d. attribution science, cui si deve l’approfondimento di tali fenomeni, imputa il maggior contributo alle emissioni di CO2 nell’atmosfera, responsabili dell’incremento della temperatura globale. In tal senso dev’essere intesa anche l’invocazione degli artt. 2050 e 2051 cod. civ., ritenuti idonei a fondare una responsabilità oggettiva o presunta dei predetti soggetti, in ragione dell’intrinseca pericolosità dell’attività svolta, che impone a chi la esercita di adottare tutte le misure idonee evitare che la stessa arrechi danno a terzi, o comunque del dinamismo dannoso connesso alla natura dei materiali trattati, che implica un dovere di custodia e controllo a carico di chi ne abbia la disponibilità. Sulla base di tali allegazioni in fatto ed in diritto, viene poi chiesto l’accertamento della responsabilità solidale dell’ENI, in quanto esercente direttamente la predetta attività industriale e commerciale, e degli altri due convenuti, in quanto titolari di una posizione di controllo (inteso in senso privatistico) che consente loro d’intervenire indirettamente su tale attività, con la condanna degli stessi ad adottare le misure idonee a ridurre le emissioni entro i limiti previsti dalle fonti internazionali indicate.>>

Sul criterio di collegamento ex art. 4.1 e art. 7 n. 2 reg. 1215/2022:

<<8.1. Ai fini dell’applicazione dei predetti criteri di collegamento, occorre poi considerare che le emissioni climalteranti, pur avendo la loro origine nel luogo in cui si svolgono la produzione, il trasporto e la commercializzazione dei combustibili fossili, hanno una portata naturalmente diffusiva, estendendo i loro effetti all’intera atmosfera terreste, nell’ambito della quale si determina l’incremento della temperatura globale che produce il cambiamento climatico; la lesione del diritto alla vita ed alla vita privata e familiare allegata a sostegno della domanda si verifica invece nel luogo in cui gli attori risiedono, dove è destinata a determinarsi quella compromissione dell’aspettativa di vita, delle condizioni di salute e della qualità complessiva dell’esistenza, che costituisce l’effetto ultimo della sequenza causale innescata dal cambiamento climatico, ed in cui gli attori hanno individuato il danno individuale, concreto ed attuale da loro subìto. Sulla base di tali considerazioni, nel caso di specie, il luogo in cui si verifica l’evento generatore del danno dev’essere individuato in quello (o in tutti quelli, avuto riguardo alla pluralità di luoghi e di Stati in cui si svolge direttamente o indirettamente l’attività dell’ENI) in cui si producono le emissioni climalteranti, mentre il luogo in cui si concretizza il danno fatto valere dagli attori va identificato in quello in cui gli stessi risiedono: l’applicazione di quest’ultimo criterio consente quindi di affermare che la giurisdizione in ordine alla pretesa risarcitoria avanzata dagli attori spetta all’Autorità giudiziaria italiana, mentre l’utilizzazione del primo porterebbe ad individuare una pluralità di giudici competenti, identificabili in quelli di ciascuno dei Paesi (ivi compresa l’Italia) in cui si producono le emissioni di CO2. In proposito, va peraltro evidenziato che, nel ricostruire la sequenza causale generatrice del danno allegato, gli attori ne hanno individuato l’origine nella strategia industriale e commerciale dell’ENI, la cui elaborazione, spettante in definitiva agli organi di governo della società, che operano nel luogo in cui la stessa ha la sua sede legale ed operativa, consentono di collocare la condotta dannosa nel territorio nazionale, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, la competenza giurisdizionale dev’essere assegnata all’Autorità giudiziaria italiana.>>

Resposnabilità da ostacolo presenrte sulla strada appartenente all’ente pubblico

Cass sez. III, ord. 18/12/2024 n. 33.136, rel. Gianniti

<< 4.3. Occorre infine rilevare che è jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 6826/2021 e n. 6651/2020) il principio per cui, in materia di responsabilità per la custodia di strade, occorre distinguere fra i casi in cui il danno sia conseguenza di un vizio intrinseco alla struttura della cosa, oppure sia da ascrivere all’intervento di agenti esterni, normalmente imputabili alla natura, al traffico, al pubblico degli utenti o ad un singolo soggetto terzo (un masso, un animale, una macchia d’olio, ecc.). In tale seconda evenienza – che secondo la prospettazione del Pa.Ma. ricorrerebbe anche nel caso di specie – la responsabilità non è imputabile oggettivamente all’ente pubblico, per il solo fatto della presenza dell’ostacolo, ma occorre che risulti che l’intrusione è stata agevolata dalla peculiare conformazione del bene; oppure dal difetto di manutenzione o di vigilanza sullo stesso (presenza di animali o di altri ostacoli, ecc.) ed, in questi ultimi casi, che vi è stato colpevole ritardo nell’accertare la sopraggiunta situazione di pericolo e/o nell’intervenire per rimuoverla.

In conformità al suddetto principio di diritto, al quale la Corte qui intende dare continuità, quand’anche fosse risultato provato che il sinistro era stato causato dalla presenza di un ramo d’albero sulla carreggiata, parte attorea, per ottenere l’accoglimento della sua domanda, avrebbe dovuto provare che detto ramo si trovava sulla strada da un certo lasso di tempo e che l’ente convenuto, nonostante avesse avuto notizia di tale circostanza, non si fosse tempestivamente attivato per il relativo intervento tecnico.

Circostanza quest’ultima che nel giudizio di merito non risulta essere rimasta accertata>>.

Concorso di colpa del danneggiato nella responsabilità da cosa in custodia

Cass. sez. 3 , ord. 16.10.2024 n. 26.895, rel. Guizzi, sul’art. 2051 cc (caduta di un minorenne  in una buca nel marcipiede):

<<Errata è, poi, l’affermazione – censurata con il quarto motivo
di ricorso – secondo cui, quanto “rileva al fine di escludere del
tutto la responsabilità del custode (…) non è la mera condotta
colposa del danneggiato, ma la sua eccezionalità, imprevedibilità
e «imprevenibilità»”. Su tali basi, dunque, la sentenza impugnata
ha ritenuto che “nella fattispecie in esame, non può affermarsi
che la condotta dì un ragazzo appena dodicenne fosse
assolutamente imprevedibile e, allo stesso modo, non può
affermarsi che l’evento non fosse prevenibile mediante l’adozione
di idonee cautele, quali ad esempio la chiusura del lato aperto
della piattaforma con una staccionata, ovvero, la chiusura
provvisoria della buca ivi esistente, di talché deve escludersi che
la condotta del danneggiato e di che ne aveva l’onere della
vigilanza e del controllo possano avere reciso del tutto il nesso
eziologico tra il danno e la res custodita”.
Tale argomentare, per vero, contrasta con il principio
giurisprudenziale secondo cui, “in tema di responsabilità per cosa
in custodia, l’incidenza causale (concorrente o esclusiva) del
comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia
natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si
presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e
inevitabile” (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 24
gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396-01)>>

Responsabilità del Comune da custodia per decesso da folgorazione causata da lampione difettoso

Cass. sez. III, Ord. 19/09/2024, n. 25.200, rel. Pellecchia:

<<La responsabilità del custode può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675, Rv. 668745-01; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole.

Ai sensi dell’art. 2051 c.c., il Comune è custode dell’immobile e dei suoi impianti fissi e come tale responsabile oggettivamente. Ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa e senza che rilevi a riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Nel caso di specie risulta provato che il giovane G.G. sia morto per folgorazione e i lampioni non erano in sicurezza o recintati (cfr. sentenza impugnata pag. 20 e 21).

Il Giudice del gravame ha adeguatamente motivato la propria decisione, adottata sulla base di esauriente istruttoria (pag. 20 sentenza impugnata), dalla quale ha ritenuto provato il nesso causale tra l’evento morte e le condizioni fatiscenti dell’intero impianto di illuminazione che hanno provocato l’elettrocuzione (cfr. pag. 20 e 21 sentenza impugnata): anche in considerazione di quanto sarà precisato in ordine all’ottavo motivo.

Per il resto, non può che concludersi che le censure sollevate mirano esclusivamente ad accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito. È noto, infatti, che nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti. Non essendo questa Corte giudice sul fatto, il ricorrente non può pertanto limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando taluni elementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazione compiuta dal giudice rispetto al corrispondente modello normativo.

Vi è da aggiungere che (da ultimo, v. Cass. ord. 4288/24, in motivazione) la giurisprudenza di questa Corte è consolidata (tra le ultime, ove ulteriori riferimenti, Cass., ord. 16/11/2023, n. 31949) nella affermazione della responsabilità della Pubblica Amministrazione custode per le i danni causati dalle condizioni in cui versa la res in custodia anche quando questa sia modificata ed in quanto e come sia stata modificata, tranne il solo caso in cui la modifica sia avvenuta con modalità tali (immediatamente prima, ad esempio) da escludere oggettivamente la possibilità una qualsiasi pronta reazione; solo, davvero occorre stabilire se il danno è causato dai lavori alla res in custodia in costanza dei medesimi (ipotesi nella quale la simultaneità della condotta dell’esecutore dei lavori elide il nesso causale con la cosa, questa regredendo a mera occasione del sinistro), oppure se dipende dalla res in custodia come risultante all’esito dei lavori ed una volta questi cessati da tempo idoneo a consentire il ripristino di una oggettiva possibilità di intervento o adeguamento da parte del custode (nel qual caso torna pur sempre la cosa custodita, sia pure modificata o manomessa, ad essere ciò che cagiona il danno, regredendo i lavori e le modifiche a causa remota).

Pertanto, non soccorre il Comune la circostanza che le condizioni dell’impianto potessero essere ascritte all’esecutore dei lavori -che, del resto, non risulta neppure essere stato chiamato in garanzia o quale corresponsabile dal Comune stesso – dinanzi al fatto che ormai quelle erano consolidate e di quelle tornava a rispondere, nei confronti dei terzi che ne fossero stati danneggiati, il custode (e, nella specie, il custode pubblico e cioè il Comune)>>.

La responsabilità contrattuale nel danno da caduta sugli sci perchè la pista era ghiacciata

Interessanti ed approfonditi insegnamenti sulla responsabilità contrattuale in Cass. sez. III, ord.  09/05/2024 09/05/2024 n. 12.760, rel. Gorgoni (ometto per brevità quelli sulla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051, di analogo livello):

<<La previsione dell’art. 1218 cod. civ., difatti, esonera il creditore dell’obbligazione asseritamente non adempiuta dall’onere di provare la colpa del debitore [NO: ancora con la vecchia teoria della necessità di colpa, bastando invece la negligenza!], ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l’inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento.

Non deve trarre in inganno la giurisprudenza di questa Corte che, operando una distinzione tra (inadempimento di) prestazioni professionali e (inadempimento di) di altre obbligazioni, ritiene quanto a queste ultime assorbito il nesso di derivazione causale nell’inadempimento. Questa Corte ha precisato che, sebbene nesso di causa ed imputazione della responsabilità non siano teoricamente coincidenti, perché un conto è collegare la condotta all’evento di danno (causalità materiale) e l’evento di danno alle conseguenze pregiudizievoli (causalità giuridica), altro conto è il criterio di valore che collega un effetto giuridico ad una determinata condotta, rappresentato, nel campo della responsabilità contrattuale, dall’inadempimento, nel caso di responsabilità di cui all’art. 1218 cod. civ. l’inadempimento si sostanzia nel mancato soddisfacimento dell’interesse dedotto in obbligazione, sicché il giudizio di causalità materiale non è di norma distinguibile praticamente da quello relativo all’inadempimento. Il che comporta che a carico del creditore della prestazione gravi soltanto l’onere di provare la causalità giuridica, mentre l’inadempimento che “assorbe” (ma non elide, sul piano concettuale, poiché – diversamente opinando – non avrebbe alcun senso la norma di cui all’art. 1227, 1° e 2° comma cod. civ.) la causalità materiale deve essere solo allegato. Nel caso di prestazioni professionali, invece, ove l’interesse dedotto in obbligazione assume carattere strumentale rispetto all’interesse del creditore, causalità ed imputazione tornano a distinguersi. L’inadempimento è rappresentato dalla violazione delle leges artis, ma questo non significa automaticamente lesione dell’interesse presupposto, il quale potrebbe restare insoddisfatto per cause autonome rispetto all’inadempimento della prestazione professionale. Pertanto, al creditore della prestazione non basterà affatto allegare l’inadempimento della prestazione professionale, ma occorrerà anche che egli provi che l’inadempimento abbia provocato la lesione l’interesse presupposto. Ecco allora che la causalità materiale non è soltanto causa di esonero da responsabilità del debitore, ma anche elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità. Al creditore non basterà allegare l’inadempimento della prestazione professionale, ma egli sarà tenuto a dimostrare il nesso di causalità materiale (oltre al nesso di causalità giuridica tra l’evento e il danno). Soltanto a questo punto sorgono gli oneri probatori a carico del debitore, chiamato a provare di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento è riconducibile ad una causa a lui non imputabile, ex art. 1218 cod. civ. (Cass. 11/11/2019, n. 28991 e successiva giurisprudenza conforme).

Ora, “l’assorbimento” di cui parla questa Corte e da cui il ragionamento fin qui condotto ha preso le mosse non significa che si possa predicare l’irrilevanza del nesso di causa nemmeno in punto di ricadute di carattere processuale – distribuzione dell’onere della prova -. L’assorbimento deve intendersi (non diversamente da quanto accade in altri ordinamenti a noi vicini, come quello tedesco, in seno al quale la giurisprudenza discorre di Anscheinsbeweis ossia di prova auto-evidente) come prova evidenziale dell’esistenza del nesso di causa, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall’inadempimento, in quanto quest’ultimo si sostanzia nella lesione dell’interesse del creditore che a sua volta identifica l’evento di danno.

Se così è, e quindi se di norma la causalità materiale è immanente all’inadempimento del contratto, sì da ritenere che, allegando l’inadempimento, il creditore soddisfa gli oneri probatori posti a suo carico, ciò non significa né che il nesso di causa si dissolva in una impredicabile dimensione di inesistenza, prima ancora che di irrilevanza (come non condivisibilmente sostenuto da quella parte di dottrina che, palesemente dimentica dell’esistenza, prima ancora che del significato, dell’art. 1227 cod.civ., ne liquida la portata precettiva con qualche arguto illusionismo semantico), né che il creditore sia esonerato dall’onere di provarlo, ma solo che il fatto (socialmente tipico) di un evento dannoso verificatosi vale a giustificare l’assunzione in chiave presuntiva di tale nesso, con la conseguenza che grava sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l’onere di fornire la prova positiva dell’avvenuto adempimento (o della relativa impossibilità per causa alla stessa non imputabile), rimanendo in ogni caso fermo il principio generale codificato dall’art. 2697 cod. civ. (Cass. 19/02/2024, n. 2114; Cass. 31/03/2021, n. 8849). Questi principi, proprio di recente, sono stati applicati con riferimento alle prestazioni di facere degli insegnanti in relazione alla sorveglianza degli alunni affidati alle loro cure; questa Corte ha statuito che “la descrizione di misure di vigilanza o di controllo dei comportamenti dei minori che appaiono di per sé tali – di regola e ove normalmente osservate – a garantire la minimizzazione dei rischi connessi alla verificazione di conseguenze dannose o, quantomeno, delle conseguenze dannose maggiormente o più agevolmente prevedibili” costruiscono regole e “modelli di adempimento contrattuale (o, più in generale, di adempimento delle obbligazioni caratterizzate dalla descritta tipicità sociale) la cui prefigurazione vale a riflettersi, sul piano processuale, da un lato, nella corrispondente tipicità sociale dei modelli di diligenza imposti dall’art. 1176, co. 1, c.c. …e, dall’altro, nella più agevole individuabilità, da parte del giudice (in caso di contrasto tra le parti) di elementi rappresentativi di carattere presuntivo suscettibili di corroborare, sul piano critico, la ricostruzione dei fatti di causa” (Cass. 19/01/2024, n. 2114).

Per completezza di indagine, sia pur nei limiti di una motivazione che non consente ulteriori digressioni (pur necessarie), va chiarito che tale conclusione non è affatto in contrasto (come pure, del tutto erroneamente, ipotizzato in dottrina) con i principi di cui a Cass. Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533, come è provato dal fatto che le stesse Sezioni Unite, con la decisione n. 577 dell’11/01/2008, hanno affermato un principio ulteriore che non riguarda la distribuzione tra le parti del contratto dell’onere della prova dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (sent. n. 13533/2001), ma quello della prova del nesso di causalità tra l’azione e l’omissione imputabile e l’evento di danno: l’inadempimento rilevante nell’ambito dell’azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello, “qualificato”, che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l’allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno. Allegare un inadempimento efficiente, vale a dire astrattamente idoneo a produrre il danno, implica la prova, sia pur soltanto presuntiva, del nesso di causalità materiale. Detto principio – si ribadisce – non solo non contrasta con quello enunciato nel 2001, perché il principio della maggiore vicinanza della prova che lo aveva ispirato non appare predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta dell’obbligato e l’evento di danno, rispetto al quale non può che valere il principio che onera l’attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, trattandosi di elementi egualmente “distanti” da entrambe le parti, ma ne costituisce lo sviluppo con riguardo ad un profilo, quello della prova del nesso causale, di cui la pronuncia del 2001 non si era interessata.

Tornando alla vicenda per cui è causa, deve rilevarsi che due giudici di merito hanno ritenuto non soddisfatto, da parte del ricorrente, l’onere probatorio relativo al nesso causale tra la condotta del gestore della pista e l’evento di danno, perciò nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata che ha correttamente applicato, dopo aver altrettanto correttamente qualificato la fattispecie in esame, la distribuzione dell’onere della prova derivante dall’applicazione dell’art. 1218 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ.

Il nesso di causa ben avrebbe potuto essere dimostrato come poc’anzi osservato, attraverso il ricorso alle presunzioni, ma il ricorrente, che pure censura la sentenza impugnata per non aver tratto dai fatti di causa gli elementi per ritenere provato il fatto ignoto, non confuta efficacemente sul punto la decisione della Corte territoriale. Le sue critiche sono del tutto generiche ed assertive e si appuntano sostanzialmente sull’esito della valutazione delle prove raccolte. Chi ricorre in cassazione dolendosi del mancato ricorso da parte del giudice del ragionamento presuntivo non può limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all’esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori; pertanto, chi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento (ex plurimis cfr. Cass. 02/11/2021, n. 31071) e tanto è mancato nel caso di specie.

REsponsabilità del Comune ex art. 2051 cc per dissuasori di sosta negligentemente posati a terra

Cass. sez. III, ord. 24/04/2024 n. 11.140., rel. Guizzi:

Fatto:

<<1. Ar.Si. e No.Al., in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio Fr.An. (ancora minorenne al momento della proposizione della presente impugnazione), ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 581/21, del 10 maggio 2021, della Corte d’appello di Lecce, che – nel respingerne il gravame esperito avverso la sentenza n. 359/18, del 29 gennaio 2018, del Tribunale di Lecce – ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria dagli stessi proposta nei confronti del Comune di Melendugno, in relazione al sinistro occorso al loro figlio il 16 agosto 2013, esito motivato in ragione del difetto di legittimazione passiva del convenuto, per mancata prova che i dissuasori di sosta, che provocarono l’incidente, fossero di proprietà del Comune ovvero sotto il controllo oppure la custodia dello stesso.

2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti di aver adito l’autorità giudiziaria, lamentando che il figlio(Omissis), all’uscita da un ristorante sito nella via Rinascimento del Comune di Melendugno, appoggiava il piede destro su di una catena di ferro che collegava tra loro due dissuasori di sosta, collocati sulla sede viaria. La pressione esercitata sulla catena dal peso, ancorché esiguo, del bimbo, determinava il ribaltamento di uno dei due dissuasori (che si rivelavano non ancorati al suolo), finito sull’avampiede destro del minore, procurandogli gravi lesioni personali>>.

Diritto:

<<8.1.1. Nello scrutinarlo, occorre muovere dal principio – che risulta consolidato nella giurisprudenza di questa Corte – secondo cui la responsabilità da cose in custodia (sui cui presupposti e sulla cui articolazione può qui bastare un rinvio alla motivazione di Cass. Sez. 3, ord. 28 novembre 2023, n. 33074, ove compiuti riferimenti) è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali (tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 22 settembre 2023, n. 27137, non massimata), e quindi pure alle strade pubbliche, di talché “agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l’art. 2051 cod. civ., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.29 luglio 2016, n. 15761, Rv. 641162-01; nello stesso senso, tra le molte, già Cass. Sez. 3, sent.29 marzo 2007, n. 7763, Rv. 596965-01, nonché, successivamente, Cass. Sez. 3, ord.1° febbraio 2018, n. 2481, Rv. 647935-01). È stato, inoltre, precisato, sempre con riferimento alla custodia di strade pubbliche, che “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa”, sussistendo – in questo, e in ogni altro caso in cui la suddetta norma risulti applicabile – “un’ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è l’esistenza di un rapporto di custodia”, essendo “del tutto irrilevante”, per contro, “accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio della vigilanza sulla cosa” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 2481 del 2018, cit.). Di conseguenza, “il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l’onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo” (cfr., nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, ord.n. 2481 del 2018, cit.).

D’altra parte, non irrilevante – sempre nella medesima prospettiva della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. degli enti proprietari delle strade – è la circostanza che essi, ai sensi dell’art. 14, comma 1, cod. strada, debbono provvedere, tra l’altro, “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”, altresì “precisandosi (comma 3) che per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal codice della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.9 giugno 2016, n. 11802, Rv. 640205-01)>>.

Applicati al caso di specie:

<<8.1.2. Orbene, alla stregua di tali principi, ha errato la sentenza impugnata, nel rigettare la domanda risarcitoria sul presupposto che i dissuasori, presenti sul tratto di strada pubblica difronte al ristorante, fossero “posizionati agli angoli di un rettangolo delimitato da strisce bianche, che evidenziano una zona di suolo pubblico riservata allo stesso esercizio commerciale”, ritenendo, per ciò solo, che da tanto dovesse “desumersi che è stato quest’ultimo ad installare i dissuasori”, così, pertanto, escludendo che “il Comune avesse alcuna responsabilità sugli stessi”.

Al contrario, la semplice presenza dei dissuasori sul suolo pubblico – fatto non contestato dal Comune – legittimava, alla stregua dei principi sopra richiamati, la pretesa risarcitoria ex art. 2051 cod. civ. fatta valere nei suoi confronti.

Era, dunque, a carico del convenuto – come correttamente osservano i ricorrenti – la dimostrazione o del titolo amministrativo in forza del quale terzi, non solo fruivano dell’area in questione, ma erano stati abilitati all’installazione dei dissuasori e per di più in modo tale da escludere qualunque signoria di fatto sui medesimi da parte del custode della strada pubblica, ovvero che tali manufatti, in assenza di un titolo siffatto, fossero stati posti in un arco temporale così ravvicinato da non consentire il potere di controllo da parte dell’Ente proprietario dell’area demaniale. Sussistendo, infatti, la seconda delle evenienze testé delineate, avrebbe potuto trovare applicazione il principio secondo cui la pubblica amministrazione “è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 cod. civ., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l’evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l’evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord.11 marzo 2021, n. 6826, Rv. 660907-01; analogamente, Cass. Sez. 3, ord.9 marzo 2020, n. 6651, Rv. 657165-01; Cass. Sez. 3, ord.18 giugno 2019, n. 16295, Rv. 654350-01; Cass. Sez. 6-3, ord.19 marzo 2018, n. 6703, Rv. 648489-01)>>.

Obbligo di manutenzione del guardrail da parte della PA ex art. 2051 cc

Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 24/04/2024) 03/05/2024, n. 11.950, rel. Gianniti:

Principio di diritto:

La P.A. che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento per diminuire la pericolosità di un tratto stradale, non curi di verificare che la stessa non abbia assunto nel tempo una conformazione tale da costituire un pericolo per gli utenti ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola sia le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali nel rispetto di determinati standard di sicurezza, sia i principi generali in tema di responsabilità civile“.

E poi:

<< Questa Corte, con ordinanza 01/02/2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che:

“In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.

Tale principio di diritto – successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) – è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa:

a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure

b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. n. 21675/2023) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole.

In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi, come già chiarito, non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l’eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile.

I principi di diritto sin qui esposti risultano, nella loro sostanza, espressamente richiamati, condivisi e fatti propri dalla corte d’appello, nella decisione impugnata.

Invero, la corte – dopo aver rilevato che non può essere condotta abnorme quella del conducente che impatta violentemente contro il guardrail, il quale è funzionalmente posto ad attutire le conseguenze degli impatti violenti; e che, come accertato dal ctu, “è più probabile che non” che l’autovettura non potesse sfondare un guardrail in buono stato di manutenzione e continuo, per cui “diverse sarebbero state le conseguenze derivanti dall’urto contro una barriera integra e in buono stato di manutenzione” – facendo buon governo dei principi affermati da questa Corte in tema di concorso di cause, da un lato, ha affermato che: “la mancanza di continuità della barriera guardrail nel tratto di strada interessato ha consentito il verificarsi del sinistro, aggravando in concreto le conseguenze dannose, ponendosi, dunque, come condizione necessaria dell’evento” e, dall’altro, ha escluso che “la causa remota, costituita dalla condotta di guida tenuta dal E.E. (velocità ed impatto contro il guardrail), fosse connotata da peculiarità tali da porsi come antecedente imprevedibile né da sola era idonea a determinare l’evento, che, non si sarebbe verificato, ove la barriera di protezione fosse stata continua e in buono stato di manutenzione”.

La piena conformità della conclusione della corte territoriale ai principi sopra ricordati, applicati in esito a ricostruzioni fattuali non sindacabili in quanto tali nella presente sede di legittimità (siccome scevre da evidenti vizi logici o giuridici), conduce alla conclusione di infondatezza delle doglianze dell’ente ricorrente  >>.