Assegno divorzile oppure rendita vitalizia ad altro titolo?

Cass. sez 1 del 14.04.2023 n. 10.031, rel. Conti:

<<Giova premettere che questa Corte ha avuto modo di ribadire che gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perchè stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all’art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n. 11012/2012; Cass., n. 2224/2017; Cass., n. 20745/2022 e Cass., n. 28483/2022).
Si tratta di un indirizzo risalente (Cass. nn. 2955/98, 1315/96, 9416/95, v. anche Cass. n. 1801/2000) secondo il quale “il principio dell’indisponibilità dei diritti è motivato dalla riflessione che gli accordi preventivi possono condizionare il comportamento delle parti non solo per i profili economici preconcordati ma – quando sono accettati in funzione di prezzo o contropartita per il consenso al divorzio – anche per quanto attiene alla volontà stessa di divorziare, venendo così ad incidere su uno status personale ed a limitare la libertà di difesa nel successivo giudizio di divorzio. Fino alla pronuncia del divorzio i soggetti sono legati dal vincolo coniugale e non possono pertanto derogare ai diritti ed ai doveri derivanti dal matrimonio”).
Un orientamento parzialmente diverso si è manifestato per effetto di altre pronunce di questa Corte che hanno sancito l’efficacia di accordi patrimoniali futuri tra i coniugi, quali espressione della loro
autonomia contrattuale diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. (Cass., 21 dicembre 2012, n. 23713; Cass., 8 novembre 2006, n. 23801).
In questa direzione, Cass. n. 24261/2015 ha ritenuto, superando l’indirizzo tradizionale orientato a considerare gli accordi assunti prima del matrimonio o magari in sede di separazione consensuale, in vista del futuro divorzio, nulli per illiceità della causa, perchè in contrasto con i principi di indisponibilità degli status e dello stesso assegno di divorzio (tra le altre, cfr. Cass. n. 6857/1992), che “l’accordo delle parti in sede di separazione o di divorzio (e magari quale oggetto di precisazioni comuni in un procedimento originariamente contenzioso) ha natura sicuramente negoziale, e talora dà vita ad un vero e proprio contratto (Cass. n. 18066/2014; Cass. n. 19304/2013; Cass. n. 23713/2012).
Di recente questa Corte ha poi ritenuto che in tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito-credito portate da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell’uno e a favore dell’altro da versarsi “vita natural durante” il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull’an dell’assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell’accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) “in occasione” della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perchè giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il diritto all’assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare)” – cfr. Cass., n. 11012/2021>>

(testo preso da da www.osservatoriofamiglia.it).

Prova della comproprietà nel giudizio di divisione ereditaria

Cass. ord. sezione sesta-2 del 2 marzo 2023 n. 6228, rel.  Tedesco, dà utili precisazioni circa la prova della titolarità (e altre questioni) nel giudizio di divisione dicomunione ereditaria, di significativa importanza per l’operatore.

Questa la massima tratta da www.ilcaso.it : <<Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall’uno all’altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell’attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull’appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti>>.

Questi i passi per esteso:

<a) In primo luogo, la Suprema Corte (Cass. n. 10067/2020, ampiamente richiamata in ricorso e precedente alla sentenza impugnata), pur condividendo l’esigenza che, nel giudizio di divisione ereditaria, occorra offrire la dimostrazione dell’appartenenza dei beni al de cuius o più genericamente la prova della comproprietà (cfr. Cass. n. 1965/2022), ha precisato, sulla scorta di risalenti principi, che, pure in presenza di contestazioni dei coeredi, non grava a carico dell’attore l’onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, “poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell’attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi” (Cass. n. 1309/1966). Con la divisione, infatti, si opera la trasformazione dell’oggetto del diritto di ciascuno, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato, senza che intervenga fra i condividenti alcun atto di cessione o di alienazione (Cass. n. 20645/2005). La divisione, in considerazione della sua efficacia retroattiva sancita dagli artt. 757 e 1116 c.c., non opera alcun trasferimento di diritti dall’uno all’altro dei condividenti (Cass. n. 17061/2011), ma lascia ciascuno di essi aventi causa dal de cuius (o più in generale, con riferimento a qualsiasi comunione, dal dante causa dei partecipanti alla comunione medesima). Si spiega con tale natura dell’atto divisionale la regola che divisione non integra titolo astrattamente idoneo all’acquisto della proprietà per gli effetti previsti dall’art. 1159 c.c. (Cass. n. 1976/1983). Inoltre, è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui, ai fini della prova della proprietà nel giudizio di rivendicazione non può essere sufficiente un atto di divisione, che, per il suo carattere dichiarativo e non costitutivo di diritti, non ha di per sé solo forza probante nei confronti dei terzi del diritto di proprietà attribuito ai condividenti, occorrendo dimostrare il titolo di acquisto della comunione, in base al quale il bene e stato attribuito in sede di divisione» (Cass. n. 1930/1966; n. 1511/1979; n. 3724/1987). Si ha cura di precisare che il principio opera quando l’atto è fatto valere fuori dalla cerchia dei condividenti o loro aventi causa, mentre non può essere applicato nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, perché la divisione, la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione dei beni divisi, presuppone l’appartenenza dei beni alla comunione (Cass. n. 4828/1994).
b) In secondo luogo, la Suprema Corte ha chiarito che non si può escludere a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell’esplicito o implicito riconoscimento dell’appartenenza dei beni ai coeredi (Cass. n. 40041/2021). Con questo, naturalmente, non si intende sostenere che la divisione immobiliare possa farsi “sulla parola”, ma più limitatamente che, in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi, nel significato sopra chiarito, sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico (cfr. Cass. n. 21716/2020), tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro (Cass. n. 1065/2022). La domanda di divisione, infatti, anche quando sia proposta da uno solo, è sempre comune a tutti i condividenti (Cass. n. 6105/1987; n. 15504/2018), i quali sono tutti sul medesimo piano ed hanno tutti eguale diritto alla divisione (Cass.n.4353/1980). Pertanto, le verifiche condotte dall’ausiliario d’ufficio ridondano a vantaggio della collettività dei condividenti, così come andrebbe a svantaggio di tutti una acquisizione postuma, anche se operata d’ufficio dal consulente, dal quale emergesse che la proprietà comune, non contestata o desunta a livello indiziario, non trova conferma sul piano documentale (Cass. n. 40041/2021)>>.

Errato e probab. non pertinente è però il riferimento alla non traslatività della divisione, la quale va invece ritenuta esistente (irrilevante è l’appoggio alla retroattività disposta di imperio, mera fictio iuris).

Brevettazione di invenzioni generate da AI: l’inventore deve essere un umano, conferma la Corte Suprema USA

Si legge su techdirt.com del 28 aprile 2023 che la Corte Suprema USA ha rigettata l ‘istanza di esaminare la sentenza di appello, che aveva respinto la domanda di brevettazione in oggetto , posta dal famoso ormai Stephen  Thaler,.

V.  qui la pag. di SCOTUS (Apr 24 2023 Petition DENIED)-

V. qui la pag. di techdirt sulla sentenza di appello 8 maggio 2022 e il link diretto al testo in pdf  della stessa.

Curioso è che il noto giurista Larry Lessig si sia espresso in un parere come Amicuc Curiae in senso opposto.

Il link diretto al pdf del suo parere   , come si legge in altra pag. di techdirt .

Per determinare l’ambito coperto dalle rivendicazioni, non conta la descrizione (secondo il Board of Appeal dell’EPO)

Dalla decisione del BoA dell’ufficio europeo, 16 marzo 2023, caso n° T 1924/ 20 – 3.5.03  (ne dà notizia Rose Hughes il 10 aprile u.s su IPKat):

<< 2.7     The respondent’s line of argumentation regarding E1’s
disclosure and inventive step concerning claim 8 hinged
upon a claim construction that was based on the
description of the opposed patent. The board holds such
a line of argumentation to be not convincing, given its
conviction that a skilled reader of a patent claim
would, for many reasons, interpret the claims based
essentially on their own merits (see e.g. T 2764/19,
Reasons 3.1.1; T 1127/16, Reasons 2.6.1). This is
because the “subject-matter of the European
patent” (cf. Article 100(a) EPC) is defined by the
claims and only by them. The description and drawings
are, however, typically used by the deciding body to
determine the above-mentioned “skilled reader” and,
hence, the view point from which the claims are
interpreted. This means that, when interpreting the
claims, the description and drawings cannot be relied
on as a sort of fall-back or supplementary-guidance
tool for filling up gaps or for resolving
inconsistencies in a claim to the patent proprietor’s
advantage. Such a reliance on the description and the
drawings by the patent proprietor will normally fail to
convince>>.

Qui il link diretto al pdf della decisione.

SEcondo il ns. art.  52.2 c.p.i. e il 69 della Conv. Europea (EPC), il ruolo della descrizione è solo interpretativo: <<The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims >>.

Il testo troppo piccolo (illegibile, di fatto) non rende il contratto unfair

Interessante segnalazione del prof.  Eric Goldman sull’oggetto.

Secondo l’appello della California 21 aprile 2023, 2nd App. Dist.-Div. 8th,. Yanez Fuentes c. Empire Nissan, B314490  Los Angeles County  Super. Ct. No. 20STCV35350  :

<<Tiny font size and unreadability go to the process of contract formation, however, and not the substance of the outcome. Font size and readability thus are logically pertinent to procedural unconscionability and not to substantive unconscionability.
To make this logical point plain, imagine shrinking a contract fair in substance down to less than one–point font: a font so minute as to be completely unreadable without a strong magnifying glass. The fairness of the contract’s substance, however, remains unchanged. Font is irrelevant to fairness.
We go over this significant point in more detail.
Fuentes accurately summarizes the difference between procedural and substantive unconscionability. We quote page 17 of her brief. “Procedural unconscionability specifically ‘concerns the manner in which the contract was negotiated and the circumstances of the parties at that time.’ (Kinney v. United Health Care Services, Inc. (1999) 70 Cal.App.4th 1322, 1329.) Substantive unconscionability focuses on overly harsh or one-side[d] results.”
Font size is not the substance of a contract. Terms can be fair or unfair in substance, no matter the font size. When an employer puts a contract in an unreadably minute font, this practice definitely is problematic, but not for substantive reasons. Rather, during contract formation, an employer’s practice of using tiny print creates the same potential for surprise as can practices like using baffling legalese, or imposing coercive time pressures, or preventing employees from consulting counsel. All deceptive and coercive procedures by employers can make it more likely employees do not fully understand, or do not understand at all, the arrangement to which they supposedly are assenting. If it is impossible to read, it will be impossible to understand. But once the parties have completed the contracting procedures, whether the substantive result is unconscionable is a conceptually separate question>>.

Si veda alla fine l’Appendix A ove è riportato il documento illegibile (tale è!) e la sua trascrizione.

Questione talora postasi anche da noi.

La distinzione procedural e substantial fairness è da noi infondata: in caso di illegibilità di proposta e/o accettazione non si è formato l’accordo.

Si trattava di lite sulla azionabilità o meno di clausola arbitrale

Il concetto di controllo esterno è questione di diritto, non di fatto

Sul tema v. Cass. sez. 1 del 20.03.2023 n. 7930, rel. Scotti.

Il § 31 esamina il concetto di violazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc

Il § 32 prosegue:

<< 32. Il Collegio non esclude che l’attività di direzione e coordinamento, esercitata attraverso un controllo esterno potrebbe sussistere di fatto, anche in casi non riconducibili alle presunzioni di cui al citato combinato disposto ex art. 2497 sexies e 2395 c.c.

Le norme citate lo consentono e del resto questa Corte, recentemente, ha avuto modo di precisare che in tema di azione risarcitoria del curatore nei confronti della società controllante di quella fallita, nel contesto precedente all’introduzione dell’art. 2497 c.c., ad opera del D.Lgs. n. 17.1.2003, n. 6, la tutela del ceto creditorio della società eterodiretta, che abbia patito la diminuzione del patrimonio a causa dell’attività di abuso di direzione e coordinamento della capogruppo, poteva passare dall’art. 2043 c.c. e dalla clausola generale del neminem laedere (Sez. 1, n. 14876 del 11.5.2022).

Ed ancora con la sentenza del 7.10.2019 n. 24943 questa Corte ha riconosciuto che gli artt. 2497 e seguenti del codice civile sono norme ispirate al principio di effettività, nel senso che disciplinano la dinamica di un fatto, e precisamente il fatto dell’abuso di attività di direzione e coordinamento ottenuto mediante esercizio effettivo della corrispondente influenza sulle società assoggettate.

Non diversamente ha opinato il supremo giudice amministrativo allorché ha affermato che l’influenza dominante consiste nella concreta capacità di determinare gli esiti assembleari mediante la concomitanza di una serie di elementi fattuali (Consiglio di Stato, sez. VI, 14.12.2020, n. 7972).

33. Tuttavia l’accertamento di questo fatto è devoluto al giudice del merito, che nella specie vi ha provveduto con ampia motivazione, spiegando analiticamente, nelle pagine da 32 a 34 della sentenza impugnata, le ragioni per le quali i vari elementi prospettati dai Fallimenti appellanti non giustificavano tali conclusioni.

La Corte capitolina ha espresso tale valutazione considerando tutta una serie di elementi: clausole contrattuali, contesto della liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, rispetto puntuale delle obbligazioni da parte di Telecom Italia, accordi di ripianamento, rateazione concessa alle società del gruppo (Omissis) a fronte di ulteriori garanzie, tentativi di recuperare la perdita, pregressi ruoli in Telecom di taluni amministratori di (Omissis), informazioni sui potenziali clienti fornite da Telecom, giustificato rifiuto della creditrice di accedere ad ulteriori dilazioni, difficoltà incontrate dal gruppo e comuni a diversi altri imprenditori privati.

Tutto ciò ha indotto la Corte di appello a concludere affermando inequivocabilmente che “nessuno degli elementi addotti e tutti nel loro complesso assumono valore probatorio in ordine alla sussistenza di una fattispecie di controllo esterno rilevante ai sensi degli artt. 2359, comma 1, e 2497, comma 1, c.c. ” >>.

Non è così: il concetto di “direzione e coordinamento” è oggett di questione solo giuridica. Sono invece i fatti storici , e solo essi,  cioè quelli in base ai quali il predetto concetto va esaminato, ad essere oggetto di questione fattuale.  Per quanto valga oggi la distinzione, alla luce del ristretto ambito di rilevanza dell’erore di fatto ex art. 360 n. 5 cpc

Sull’esecuzione del contratto in buona fede (art. 1375 cc) vedasi Cass. 7358/2022

Cass. n. 7358 del 07.03.2022, sez. 2, rel. Abete, Italiana Investimenti c. Casa Oleraria italiana-I.B. INTERNATIONAL TRADING CO. LT, affronta un interessante caso di elusione di obbligazione contrattuale concretizzatasi nel far intervenire un  distinto  soggetto giuridico ma pur sempre controllato dal paciscente obbligato.

la SC conferma la violazine contrattuale, già accertata dalla corte di appello:. Si tratta di caso classico di tetnativo di elusione,  nemmeno oscurato e per questo interessante . Pacifico che il terzo intervenuto appoartenesse allo stesso gruppo dell’obbligato, è sufficiente la distinzione soggettiva ad evitare la violazione? Conferma il no la SC : e giustamente, direi.

La fattispecie concreta ricorda da vicino quella decisa dalla celeberrima Cassazione nel caso Fiuggi (n° 3774 del 20.04.1994).

La motivazione sul punto però è leggerina: la SC poteva impegnarsi di più su un tema così importante.

Viene ad es. offerto il testo integrale in un post di circa un anno fa in Diritto e Politica dei Trasporti .

Il punto è trattato nel terzo motivo di ricorso.

C’è una premessa sulla censurabilità in Cass. dell’interpretazione del contratto: interessante ma qui fuori tema.

Poi si entra in medias res, a sua volta due passaggi.

1° passo:

<< 33.  Per un verso, questa Corte spiega che, in tema di interpretazione del contratto, il dato letterale, pur di fondamentale rilievo, non e’, da solo, decisivo, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito esclusivamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un’espressione “prima facie” chiara può non apparire più tale se collegata alle altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (cfr. Cass. sez. lav. 1.12.2016, n. 24560; Cass. 11.1.2006, n. 261; Cass. 11.6.1999, n. 5747). E spiega ancora che, in tema di interpretazione del contratto, l’elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, del criterio dell’interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che del criterio dell’interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte (cfr. Cass. 19.3.2018, n. 6675; Cass. (ord.) 10.6.2020, n. 11092).

Per altro verso, questa Corte spiega – lo si è anticipato – che i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione e nell’interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175,1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell’individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti; e che, sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l’equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l’abuso del diritto (cfr. Cass. 18.9.2009, n. 20106)>>.

2° passo:

<< 34. Ebbene, nel quadro della riferita elaborazione giurisprudenziale, inevitabile è la formulazione dei rilievi che seguono.

Non possono in alcun modo essere condivisi gli assunti secondo cui “era doveroso utilizzare il criterio interpretativo basato sul senso letterale delle espressioni impiegate (…) (e) soprattutto non si poteva (…) ricorrere agli ulteriori criteri ermeneutici e segnatamente al criterio della buona fede in senso oggettivo” (così ricorso principale, pag. 26). E secondo cui la Corte di Lecce “ha finito per stravolgere l’autentico contenuto delle pattuizioni inter partes, sostituendo la propria volontà a quella negoziale espressa dai contraenti” (così ricorso principale, pag. 25. Cfr. analogamente memoria delle ricorrenti principali, pagg. 4 – 5).

Ne’ vale addurre che il diritto di esclusiva dell’iniziale attrice, quale pattuito nei contratti in data 15.6.1998 e 18.12.1998, non si estendeva alle cosiddette forniture “indirette”.

Se è vero – come è vero – che i principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175,1366 e 1375 c.c., abilitano il giudice ad intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, non si è né al cospetto di un’indebita proiezione, in difetto del doveroso riscontro del legittimante substrato normativo, così come si paventa con il sesto motivo del ricorso principale, degli effetti obbligatori della lex contractus oltre la sfera soggettiva delle parti contraenti, né al cospetto – si aggiunge – dell’incauta sovversione dei formali criteri di imputazione, ancorati alla “spendita del nome”, dell’attività d’impresa, in spregio, per giunta, al principio cardine per cui le imprese societarie pur appartenenti al medesimo “gruppo” conservano distinta soggettività e piena autonomia giuridica.

Si tratta invece di definire puntualmente i confini degli impegni obbligatori che ciascuna delle parti contraenti le pattuizioni in data 15.6.1998 ed in data 18.12.1998 ebbe ad assumere.

Se è vero – come è vero – che la regola integrativa ed interpretativa della buona fede in senso oggettivo eleva il giudice, pur nel quadro del “naturale” antagonismo che segna la genesi e la dinamica della vicenda contrattuale, a presidio di prevenzione e di repressione dell’abuso del diritto, la dilatazione, nella specie, dell’obbligo di esclusiva gravante sulle preponenti “Oleifici Italiani” ed “Ital Bi Oil” oltre l’ambito correlato alla sua rigorosa formulazione letterale appieno si giustifica, appieno si legittima. [in che modo? su che base si giustifica? in pratica è immotivata!]

D’altronde, questa Corte ha già avuto cura di puntualizzare, seppur sullo specifico terreno del contratto di agenzia, che, ai sensi dell’art. 1748 c.c., comma 2, il diritto alla provvigione cosiddetta “indiretta” compete in ogni caso di ingerenza nella zona di esclusiva o di captazione di clienti riservati all’agente attraverso l’intervento diretto o indiretto del preponente, quali che siano le modalità della sottrazione così realizzata ed indipendentemente dalla tecnica negoziale prescelta o dal luogo in cui questa è posta in essere (cfr. Cass. 30.1.2017, n. 2288)>>.

Comunuicazione al pubblico di musiche su aerei e treni: pronuncia (scontata) della Corte di Giustizia

Le questioni pregiudiziali decise da C.G. 20.04.2023, cause riunite C-775/21 e C-826/21, Blue Air Aviation SA c. UCMR-ADA etc.  :

nella prima causa (su aerei):

«1)      Se le disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE (…) debbano essere interpretate nel senso che la diffusione, all’interno di un aereo commerciale occupato da passeggeri, di un’opera musicale o di un frammento di opera musicale all’atto del decollo, dell’atterraggio o in un qualsiasi momento del volo, mediante il sistema generale di sonorizzazione dell’aereo, costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi di detto articolo, in particolare (seppur non esclusivamente) sotto il profilo del criterio dello scopo di lucro della comunicazione.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)      Se l’esistenza a bordo dell’aereo di un sistema di sonorizzazione imposto dalla normativa in materia di sicurezza del traffico aereo costituisca una base sufficiente per trarre una presunzione relativa di comunicazione al pubblico di opere musicali a bordo di tale aereo.

In caso di risposta negativa a tale questione:

3)      Se l’esistenza a bordo dell’aereo di un sistema di sonorizzazione imposto dalla normativa in materia di sicurezza del traffico aereo e di un software che consente la comunicazione di fonogrammi (contenenti opere musicali protette) mediante detto impianto costituisca una base sufficiente per trarre una presunzione relativa di comunicazione al pubblico di opere musicali a bordo di tale aereo».

Nella seconda causa (su treni):

«1)      Se un vettore ferroviario che utilizza vagoni ferroviari in cui sono installati sistemi di sonorizzazione destinati alla comunicazione di informazioni ai passeggeri realizzi in tal modo una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29/CE (…).

2)      Se l’articolo 3 della direttiva 2001/29/CE (…) osti a una normativa nazionale che stabilisce una presunzione semplice di comunicazione al pubblico basata sull’esistenza di sistemi di sonorizzazione, qualora questi ultimi siano imposti da altre disposizioni di legge che disciplinano l’attività del vettore».

La risposta non è difficile:

<< 1)   L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che costituisce una comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, la diffusione in un mezzo di trasporto passeggeri di un’opera musicale come sottofondo.

2)      L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, devono essere interpretati nel senso che non costituisce una comunicazione al pubblico, ai sensi di tali disposizioni, l’installazione, a bordo di un mezzo di trasporto, di un impianto di sonorizzazione e, se del caso, di un software che consente la diffusione di musica di sottofondo.

3)      L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali, che stabilisce una presunzione semplice di comunicazione al pubblico di opere musicali fondata sulla presenza di sistemi di sonorizzazione nei mezzi di trasporto>>.

L’unica questione un pò interessante è quella decisa sub 3, relativa alla presunzione di comnicazione al pubblico: la risposta della CG è esatta.

Il NFT su una blockchain è un bene diverso dall’uguale NFT su altra blockchain? L’account su un NFT , cessato e riascquistato da terzi, rimane uguale giuridicamente o no? bene o solo la rappresentazione digitale di un bene?

La US District Court of NY n° 22-CV-881 (JLC) del 17 marzo 2023, Free Holdings c. Mccoy-Sotheby’s, decide interessanti questioni, cui però non si possono fare osservazioni se non sommarie, data la tecnicità richiesta.

Un artista crea un’immagine digitale chiamandola “Quantum” e collocandola come  NFT su blockchain “Namecoin”  (vedila qui)

Poi, cessato per decorso del tempo il diritto sul relativo account (“burnt”), la sposta su Etehereum e poi la vende tramite Sotheby’s (per oltre 1,4 mln. di dollari !!). Qui se ne racconta la storia rappresentando la prima fase su Namecoin come estinta e l’account relativo appunto burnt.

Un terzo riattiva e riregistra l’account sul relativo nome/stringa . Egli poi agisce verso l’artista e Sothebys per aver usato espressioni fuorvianti nella presentazione del NFT su Eteherum, dicendo che l’account era stato burnt e simili.

L’interesse economico deriva dal fatto che pare si trattasse del primo NFT inassoluto al mondo.

Su suggerimento dell’artista, il giudice rigetta la domanda del terzo (Free Holdings) perchè -in breve, se ben capisco- una cosa è il diritto sull’account della piattaforma/blockchain, altra è quello sull’opera rappresentata nel/dal  file e chiamata Quantum.

In particolare:

<<Free Holdings does provide an adequate factual basis to support a plausible
proprietary interest in -709a—that is, assertions of title displayed on the -709a
Record Page and by Twitter user @EarlyNFT. See AC ¶¶ 38, 42–43. Free Holdings
has thus alleged a proprietary interest in -709a sufficient for standing. However,
Free Holdings has not articulated any facts to support its claim to ownership of
Quantum vis-à-vis its claim to -709a. As McCoy points out, Free Holdings “never
alleges that it can or could control” Quantum. McCoy Mem. at 5. As factual
support, Free Holdings provides only its own alleged statements on Namecoin that it “assert[ed] title to the file at the URL http://static.mccoyspace.com/gifs/quantum.gif” and that “[t]itle transfers to whoever controls this blockchain entry,” -709a Record Page, along with an article explaining that the significance of name ownership on Namecoin is open to debate. See Pl. Mem. McCoy at 8 n.5 (citing Defining NFT); Dkt. No. 66, Ex. C (same); McCoy Mem. at 5, 12. Even taken together, they are insufficient to give rise to a legally-protected interest in Quantum>>.

Questo l’articolo del New York Times citato dal giudice sugli artisti digitali che si esprimono creando NFTs.

(notizia e link da Paolo Maria Gangi in IPKat , ove interessanti dettagli tecnici).