Per l’assegno divorzile basta anche la sola funzione perequativo-compensativa, non essendo necessaria quella assistenziale

Asseconda una diffusa interpretazione Cass. sez. I, 08/06/2026 n. 18.385, rel. Caiazzo, nonostante contrasti con il dettato dell’art. 5 c. 7, ultima parte, L. 898/1970:

<<Invero, ferma l’accertata disparità reddituale tra le parti, dalla citata giurisprudenza di questa Corte si evince che la mera funzione perequativa presuppone altresì il nesso di causalità tra la rinuncia del coniuge ad aspettative lavorative e la formazione o l’incremento del patrimonio di famiglia o dell’ex coniuge, ma non anche che il beneficiario dell’assegno sia privo di redditi sufficienti (tanto che la funzione perequativa assorbe quella assistenziale, ma sarebbe riconoscibile anche se- ferma la disparità reddituale e il nesso di causalità predetti- i redditi e le sostanze del beneficiario fossero oggettivamente di consistenza tale da escludere la valenza puramente assistenziale dell’assegno, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente)>>.

E poco sopra

<<Al riguardo, giova richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte, a tenore della quale l’assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l’assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass., n. 26520/2024).

L’assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole; ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare – che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi – a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (Cass., n. 4328/2024; n. 25495/2025).>>

Il rifiuto di un’offerta di lavoro può determinare la perdita dell’assegno divorzile

Cass. sez. I, 22/05/2026 n. 15.650 rel. Caiazzo, sulla revoca dell’assegno divorzile non per procurato incremento reddituale ma -potremmo dire- per suo omesso incremento. Ordinanza probabilmente da condividere:

<<I giudici di merito hanno ritenuto che nell’ambito dei giustificati motivi legittimanti la revisione dell’assegno divorzile rientri anche il rifiuto ingiustificato di un’attività lavorativa, tenuto conto dell’età dell’ex moglie, fatto sopravvenuto alla decisione di riconoscimento del medesimo assegno.

La ricorrente assume invece che tale rifiuto non integri un fatto nuovo sopravvenuto- e dunque non sia configurabile quale giustificato motivo ai fini della richiesta revisione- in quanto non modificativo della propria situazione economica-reddituale.

Si tratta, pertanto, di stabilire, se un comportamento omissivo quale quello dedotto in giudizio, in quanto incidente, in chiave prognostica, sulle condizioni economico patrimoniali dell’avente diritto e potenzialmente modificativo di quelle dell’obbligato, possa integrare i cd. giustificati motivi sopravvenuti.

Al riguardo deve essere rilevato in fatto che non è contestata l’offerta, il rifiuto e l’incidenza (700 Euro mensili) potenziale diretta sul reddito della ricorrente.

In primo luogo deve rilevarsi che il rifiuto è un fatto sopravvenuto, con una sua tangibile consistenza naturalistica, accresciuta dalla precisa indicazione dell’ammontare della retribuzione offerta. A fronte di questa sopravvenienza nessun elemento ostativo è stato opposto, in concreto rispetto all’offerta e alla possibilità di produzione di un reddito da lavoro, ma al contrario il primo motivo si fonda soltanto su una diversa valutazione dei fatti, fenomenicamente non contestati.

A questo rilievo pregiudiziale la Corte d’Appello aggiunge in chiave rafforzativa della idoneità del quadro probatorio e determinare la sopravvenienza rilevante, il non adempimento all’onere di produzione dei documenti relativi al reddito della ricorrente, la sua giovane età e la sua capacità lavorativa piena, oltre alla non necessità di occuparsi a tempo pieno dell’accudimento dei figli. Anche queste circostanze sono fuori del perimetro della censura.

Ne consegue l’infondatezza del primo motivo sotto il profilo dell’esclusione della natura fattuale della sopravvenienza esaminata e l’inammissibilità quanto al profilo valutativo.

Nella sentenza impugnata è, infatti, affermato senza idonea censura sul punto specifico che il rifiuto di una offerta concreta e circostanziata nel quantum ha un’incidenza certa sul piano prognostico su entrambe le condizioni economico-reddituali degli ex coniugi.

Può dirsi, dunque, che il fatto nuovo ha indotto necessariamente ad una diversa valutazione comparativa dei presupposti dell’assegno divorzile.

La Corte territoriale ha infatti rilevato che l’appellante, “al momento del divorzio, aveva indubbiamente la capacità di dedicarsi all’attività lavorativa, posto che aveva appena 39 anni; l’appellante oggi ha 40 anni non ha patologie invalidanti e ha concrete possibilità di reperire un’adeguata occupazione” (come peraltro emerso dall’istruttoria svolta in primo grado)>>..

Funzione perequativo-compensativa e funzione assistenziale nell’assegno divorzile

Cass. sez. I, 27/05/2026 n. 16.638, rel. Caprioli:

<<In proposito giova ricordare che “Il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull’esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970 – essendo invece necessaria un’indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l’assegno, di dedicarsi prevalentemente all’attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente.” (Cass. n. 29920/2022; Cass. n. 4328 del 19/02/2024).
Quanto alla funzione assistenziale dell’assegno divorzile negata nella specie dalla
sentenza gravata, si osserva che secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 15986/2025 e Cass n. 32354/2024, che compie una ricognizione dei principi di legittimità stabiliti in materia, a partire da Cass. Sez. Un. Sentenza n. 18287 dell’11/07/2018) lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi, opera unicamente come precondizione fattuale, laddove il presupposto della sua riconoscibilità in funzione assistenziale implica un giudizio di insufficienza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente per un’esistenza dignitosa e l’accertamento che questi non può procurarseli per ragioni oggettive (cfr Cass. n. 35434/2023).

Ora, le censure in esame, ben lungi dal configurare l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in realtà, laddove denunciano il mancato esame del contributo fornito dalla sig,.ra A.A. durante la convivenza prematrimoniale e il matrimonio, la mancanza di una capacità lavorativa specifica” e le concrete difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro sollecitano un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie, già valutate, sia in relazione alla rilevante differenza patrimoniale – che la Corte territoriale ha collegato alla sola attività del marito e non al contributo della moglie -, sia in relazione all’attività lavorativa costantemente esplicata dalla ricorrente sia prima che dopo il matrimonio, così come sulla riconosciuta capacità specifica.
È infatti principio consolidato quello per cui l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra “l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti” (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, confermata da innumerevoli pronunce di questa Corte)>>.

Sulla restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento separativo o divorzile

Cass. sez. I, 20/04/2026 n. 10.351, rel. Caiazzo, ribadente senza aggiunte SU 32914/2022:

<<Occorre muove le mosse dal recente orientamento adottato dalle Sezioni Unite a tenore del quale, in tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio – nella sentenza di primo o secondo grado – l’insussistenza “ab origine”, in capo all’avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della “condictio indebiti” che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto “ex tunc” delle sole condizioni economiche dell’obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell’ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica (SU, n. 32914/2022)>>.

Indagini patrimoniali a carico del coniuge nel processo di divorzio

Cass. Sez. I, 19/03/2026, n. 6.533, rel. Reggiani, con opinione consolidata:

<<In tale ottica, questa Corte ha più volte precisato che l’art. 5, comma 9, L. n. 898 del 1970 non può essere letto nel senso che il “potere” del giudice di disporre indagini di polizia tributaria debba essere considerato come un “dovere” imposto dalla “mera contestazione” delle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche (Cass., Sez. 1, n. 10344 del 17/05/2005).

La relativa istanza e la contestazione dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge devono, infatti, basarsi su fatti specifici e circostanziati (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 23263 del 15/11/2016; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2098 del 28/01/2011).

Per poter fondatamente richiedere l’attivazione dei poteri ufficiosi in questione, non basta, dunque, contestare genericamente la veridicità delle allegazioni e delle prove altrui, ma occorre che siano offerti fatti concreti, in grado di mettere in discussione la rappresentazione della parte avversa in ordine alle proprie condizioni di vita.

Non si tratta di sopperire alla carenza probatoria della parte, poiché l’istituto consente di assumere informazioni integrative del “bagaglio istruttorio” già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova a disposizione dei privati (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 23263 del 15/11/2016; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2098 del 28/01/2011).

D’altronde, come sopra evidenziato, nei giudizi in esame, l’ordinario criterio di riparto dell’onere della prova è affiancato dal dovere di leale collaborazione processuale, sopra illustrato, che pone a carico di ciascuna delle parti l’obbligo di produrre la documentazione che rappresenti fedelmente le proprie consistenze patrimoniali e reddituali, anche se a sé non favorevole.

La previsione di indagini anche ufficiose è finalizzata a far emergere nel processo consistenze economiche non palesate dalla parte tenuta a farlo, le quali, proprio a causa del loro occultamento, rischierebbero di non essere individuate, ove si applicasse il rigido criterio del riparto dell’onere della prova a carico dell’altra parte.

In sintesi, l’art. 5, comma 9, L. n. 898 del 1970 prevede prima di tutto che ciascuna parte offra al contraddittorio tutta la documentazione rilevante ai fini della rappresentazione del proprio reddito e del proprio patrimonio e, nel caso in cui emergano circostanze concrete che mettano in dubbio la completezza o la veridicità di tale documentazione, prevede il ricorso anche ufficioso alle indagini menzionate, in modo da far acquisire al processo il reale reddito, il patrimonio e l’effettivo tenore di vita delle parti.

Ovviamente, la decisione in ordine al compimento o meno di tali indagini è lasciata alla discrezionalità del giudice, il cui diniego non è sindacabile, purché sia correlato, anche per implicito, ad una valutazione di superfluità dell’iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti (così Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 8744 del 28/03/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14336 del 06/06/2013; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16575 del 18/06/2008; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9861 del 28/04/2006).

Tale valutazione di superfluità deve, però, fondarsi su corretti presupposti giuridici, tra cui quelli inerenti alla individuazione degli elementi che rilevano ai fini della decisione.

È per questo che questa stessa Corte, ha precisato che, se la parte ha offerto, a sostegno della richiesta di indagini della polizia tributaria, elementi concreti, idonei a supportare la propria domanda o le proprie eccezioni e difese, il giudice di merito non può rigettare la richiesta e, nel contempo, rigettare anche le domande o le eccezioni e difese che avrebbero potuto avere conferma a seguito dell’esperimento delle indagini stesse (Cass., Sez. 1, n. 22616 del 19/07/2022; Cass., Sez. 1, n. 10344 del 17/05/2005 e Cass., Sez. 1, n. 8417 del 21/06/2000; v. già Sez. 1, Sentenza n. 3529 del 21/03/1992 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6087 del 03/07/1996)>>.

Ancora sui presupposti dell’assegno divorzile a favore del coniuge

Cass.  sez. I,  07/01/2026, n. 300, rel. Dal Moro:

<<Come è stato già precisato, rispetto alla precedente giurisprudenza espressa da Cass. n. 24250 del 08/09/2021, il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull’esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, qui ricorrente, – che costituisce solo una precondizione fattuale per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970 – perché l’assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole; ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare – che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi – a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (Cass. n. 4328 del 19/02/2024).

In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l’istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in funzione perequativa-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (Cass. n. 32354 del 13/12/2024.), mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l’assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. n. 26520 del 11/10/2024).

Nessuna di queste circostanze ricorre nel caso perché la Corte si è attenuta alle disposizioni in esame, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente.

Il giudice del merito ha affermato che: non era stato dimostrato che la disparità economica fra gli ex coniugi fosse dipesa dalle scelte compiute dall’ex moglie durante il matrimonio a discapito della sua professionalità ed a favore del bene della famiglia e neppure che l’ascesa professionale del marito fosse stata agevolata dalla ex moglie.

Quanto poi alle rinunce professionali ha osservato che la prospettata rinuncia ad un contratto a tempo indeterminato presso una società di revisione, non solo non era stata dimostrata ma risultava sconfessata dalla produzione di un contestuale contratto con la Banca S. Angelo al momento della conclusione del contratto con la predetta società.

Ora, le censure in esame, in realtà, sollecitano un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie, già valutate, sia in relazione alla rilevante differenza patrimoniale – che la Corte territoriale ha collegato alla sola attività del marito e non al contributo della moglie -, che all’attività lavorativa costantemente esplicata dalla ricorrente dopo il matrimonio, e alla circostanza che la stessa ex moglie avesse rinunciato a coltivare le sue ambizioni professionali per dedicarsi alla cura della famiglia.

In altri termini, la ricorrente non ha provato che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, fosse l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari in quanto, al contrario, è stato accertato che la stessa ricorrente avesse coltivato la sua attività impiegatizia non emergendo dunque, nessuna rinuncia ad aspettative legittimamente connesse alla propria qualifica professionale.

Né la ricorrente ha allegato e dimostrato di aver dovuto rinunciare ad ulteriori aspettative professionali, diverse da quelle citate, in ragione del suo contributo alla vita familiare.

Invero, il beneficio economico-patrimoniale che l’ex marito avesse tratto dal lavoro professionale svolto dall’ex moglie, che peraltro non risulta dimostrato, non legittima, di per sé, il riconoscimento della funzione perequativa dell’assegno divorzile, essendo a tale fine necessario altresì che l’ex coniuge abbia dovuto rinunciare a significativi aspetti della propria vita lavorativa o sociale e che tale rinuncia- come detto- sia causalmente riconducibile all’accrescimento patrimoniale dell’ex coniuge o della compagine familiare>>.

Sull’autonomia delle componenti dell’assegno divorzile (assistenziale e compensativa)

Cass. sez. I, 27/11/2025 n. 31.085, rel. Caprioli:

<<Nel caso di specie la Corte di merito ha reso articolata motivazione, fondata su argomenti logici, correlati agli accertamenti in fatto da essa compiuti, ed ha rilevato una disparità reddituale fra le due posizioni confrontando i dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi di entrambi, ed il patrimonio immobiliare di cui ciascuno di essi è titolare.

Ha pertanto considerato, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, che la richiedente è anch’essa titolare di un patrimonio immobiliare non equiparabile però a quello dell’ex coniuge poggiando tale convincimento anche sull’ esito dell’indagine compiute in primo grado dalla guardia di finanza.

Ha tenuto conto delle diminuite disponibilità economiche del ricorrente a causa del suo pensionamento e ai fini della prova delle rinunce ha considerato la deposizione della teste escussa che era stata informata sulle scelte compiute dai coniugi in costanza di matrimonio, in quanto resa edotta proprio dai predetti, ed ha quindi ritenuto che la rinuncia della riassumente a svolgere l’attività lavorativa presso l’ufficio legale della Regione Campania, con possibilità di una maggiore redditività ed avanzamento in carriera, quale scelta condivisa dei coniugi era stata dettata dalla necessità di evitare un conflitto di interessi con il Ti.Do. che si occupava, quale avvocato, dei recupero crediti delle ASL nei confronti della Regione.

In questo quadro ha ritenuto che la rinuncia della beneficiaria dell’assegno divorzile ad optare per scelte professionali sicuramente più appaganti a causa della dedizione alla vita familiare, giustificasse, alla luce della rilevata disparità reddituale in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto, l’erogazione di un assegno divorzile di natura compensativa.

Ha invece ritenuto non sussistenti le condizioni che giustificano un assegno nella componente assistenziale>>.

Assegno divorzile in funzione solo compensativo-perequativa (non assistenziale)

Cass. sez. I, 30/05/2025 n.14.459, rel. Tricomi:

<<Nel caso in esame, la controversia concerne il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione esclusivamente compensativa -perequativa, risultando acclarata la autosufficienza economica di entrambe le parti.

In tema, va rammentato che l’assegno divorzile, avendo una funzione anche compensativo-perequativa, sotto questo profilo va adeguato all’apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell’assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l’eventuale profilo prettamente assistenziale (Cass. n. 24795 del 16/09/2024).

e che il riconoscimento dell’assegno di divorzio in funzione perequativa-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (Cass. n. 32354 del 13/12/2024.), mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l’assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. n. 26520 del 11/10/2024).>>

La prima sezione sulla funzione giuridica del’assegno divorzile

Cass. sez. I, 14/04/2025 n. 9.785, rel. Reggiani, ci permette di ripassare il tema in oggetto:

<<4.3. Com’è noto, la giurisprudenza più recente di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell’11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno.

L’attribuzione dell’assegno divorzile non dipende dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, dovendosi piuttosto tenersi conto dello squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).

L’unico denominatore comune e condicio sine qua non nell’esame del diritto all’assegno di divorzio, sia che abbia funzione assistenziale sia che abbia funzione perequativo-compensativa, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico-patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta, infatti, non si procede alla fase successiva di verifica dell’applicabilità dei criteri elaborati dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27536 del 23/10/2023).

Nell’ipotesi in cui emerga una condizione di squilibrio conseguente allo scioglimento del vincolo, occorre verificare se la condizione di svantaggio dell’ex coniuge che richiede l’assegno può essere eziologicamente conseguente alle modalità di conduzione della vita familiare. [è il passaggio più importante]

Come spiegato chiaramente dalle Sezioni Unite del 2018, “… l’accertamento del giudice non è conseguenza di un’inesistente ultrattività dell’unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all’assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l’esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all’età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull’assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all’interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell’altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell’inadeguatezza dei mezzi e dell’incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell’art. 5.c.6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell’assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto… Ne consegue che la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall’assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro. L’eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell’assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell’accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell’art. 5 comma 6 in posizione equiordinata, consente, in conclusione, senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d’ingiustificato arricchimento derivanti dalla adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).

La funzione perequativo-compensativa dell’assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).

In proposito, le Sezioni Unite hanno precisato che “l’autoresponsabilità deve… percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all’inizio del matrimonio (o dell’unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l’autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l’autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un’importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).

In tale ottica, come pure successivamente ribadito da questa Corte, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari o dell’altro coniuge, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale

squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall’ex coniuge all’organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale. In assenza della prova di questo nesso causale, l’assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale, tuttavia, consente l’attribuzione dell’assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26520 del 11/10/2024).

Questa stessa Corte (v. ancora Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023) ha, poi, precisato che l’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente l’assegno ha l’onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell’altro coniuge (funzione propriamente perequativa).

In sintesi, la funzione perequativo-compensativa dell’assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare – che, salvo prova contraria, costituisce espressione di una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi – a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024).

Ciò che rileva, per la funzione perequativo-compensativa dell’assegno, sempre in presenza di un significativo squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, è l’apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell’assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24795 del 16/09/2024)>>.

Assegno divorzile (privo della compononente perequativa) e assegno alimentare: quali differenze?

Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 febbraio 2025 n. 3952, rel. Russo:

<<Nella maggior parte dei casi la differenza concreta tra un assegno di divorzio privato della sua componente compensativa -perequativa e un assegno alimentare potrebbe essere di scarso rilievo: se la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell’assegno divorzile deve tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all’art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti.
Si tratta però di un tendenziale avvicinamento dei calcoli nel procedimento di concreta quantificazione, da farsi tenendo presente la differenza concettuale e normativa tra i due istituti.
Di conseguenza, assegno alimentare e assegno divorzile con funzione assistenziale possono essere anche sensibilmente differenti nel quantum qualora si tratti di patrimoni ingenti.>>

(massima di Valeria Cianciolo in Ondif)