Cass. sez. I, 21/07/2026 n. 23.622, rel. Scalia, affronta l’interessante questione della revisione dell’assegno divorzile quando la prima determinazione era stata frutto di accordo recepito dal giudice :
<<8.1. La Corte d’Appello di Bologna, nel giudizio di rinvio, ha dato applicazione al “dictum” della precedente ordinanza, procedendo a una nuova e completa ricostruzione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, con riguardo alle sopravvenienze successive alla sentenza di divorzio.
I giudici di merito hanno rilevato che l’assegno divorzile originario era stato determinato sulla base della richiesta congiunta dei coniugi e che la sentenza di divorzio si era limitata a recepire tale accordo. In simili ipotesi, la decisione non esplicita la funzione dell’assegno: gli accordi delle parti, infatti, sono per loro natura “muti” sul punto, poiché non contengono alcun riferimento ai criteri legali di cui all’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, ai quali la conformazione dell’assegno dovrebbe ordinariamente ispirarsi.
Ne consegue che la funzione dell’indicata posta non è ricavabile dalla motivazione della sentenza né dai criteri legali, ma dal contenuto dell’accordo stesso.
Il principio, enunciato da questa Corte – secondo cui il giudice della revisione deve muovere dalla funzione dell’assegno previsto nella sentenza di divorzio, onde verificare l’incidenza delle sopravvenienze sulla debenza e sull’ammontare – va pertanto coordinato con la peculiare ipotesi dell’assegno “convenzionale” secondo la seguente declinazione: in caso di sentenza di divorzio che recepisca integralmente l’accordo delle parti in punto di determinazione del relativo assegno senza esplicitare i criteri di riferimento, il giudice non è chiamato a ricostruire “ex post” la natura dell’assegno mediante criteri giurisprudenziali sopravvenuti, ma deve limitarsi a valutare oggettivamente le sopravvenienze dedotte, verificandone l’incidenza sull’equilibrio economico tra gli ex coniugi.
La Corte territoriale ha accertato che la vendita della casa coniugale nel 2012 integra una modificazione “qualitativa” del patrimonio, non rilevante ai fini dell’art. 9 legge n. 898/1970, e che l’immobile ereditato da Se.Lo. nel 2019 non è di valore tale da alterare l’equilibrio economico tra le parti.>>
Esatta ma pacifica è la conclusione sull’altro tema (mutazione solo qualitativa del patrimonio)