Cass. sez. I, ord. 15/03/2024 n. 7.069, rel. Reggiani:
<<Dalla lettura della menzionata ordinanza si evince chiaramente che questa Corte, nel richiamare la decisione delle Sezioni Unite del 2018 (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell’11/07/2018), ha ribadito il principio secondo cui il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, richiede ai fini dell’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l’applicazione dei criteri contenuti nella prima parte della norma, i quali costituiscono, in posizione pari ordinata, i parametri cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’ assegno. Il giudizio, premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.
Nel valutare la statuizione impugnata, poi, ha rilevato che “3.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel richiamare la pronuncia di questa Corte n. 11504/2017, ha basato il proprio convincimento ed ha motivato il percorso argomentativo della decisione assunta prendendo in considerazione, quanto alla situazione dell’attuale ricorrente, il solo requisito dell’inesistenza di mezzi adeguati e dell’impossibilità di procurarseli, senza attenersi ai principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 18287/2018 e senza, quindi, effettuare alcuna valutazione comparativa degli altri parametri rilevanti nel senso precisato, alla stregua delle circostanze allegate da parte della ex moglie, come indicate in ricorso, anche in relazione al ruolo che assume di avere svolto all’interno della coppia durante la vita matrimoniale. Resta da aggiungere che la cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativa, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perché si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio (Cass. n. 11178/2019)” (p. 4-5 dell’ordinanza n. 17426/2020 di questa Corte).
È pertanto evidente che la pronuncia di legittimità ha imposto un rinnovato giudizio in ordine al diritto all’attribuzione dell’assegno divorzile e alla sua quantificazione, che rimette in gioco tutti i parametri normativi previsti>>.