L’intelligenza artificiale DABUS del dr. Thaler non può essere inventore secondo il patent act inglese

La Supreme Court con sentenza 20 dicembre 2023 ne caso [2023] UKSC 49 , Thaler v. Comptroller dell’Ufficio (v. qui pure il Press Summary) conferma che DABUS non può essere titolare delle invenzini, non potendo qualificarsi come “inventor”.

A cascata, nemmeno dr. Thaler può esserlo. A parte ciò, nemmeno può vantare in titolo di acquisto derivativo da chicchessia, secondo la dettagliatqa formulazine della legge UK.

<<In my judgment, the position taken by the Comptroller on this issue is entirely correct. The structure and content of sections 7 and 13 of the Act, on their own and in the context of the Act as a whole, permit only one interpretation: an inventor within the meaning of the 1977 Act must be a natural person, and DABUS is not a person at all, let alone a natural person: it is a machine and on the factual assumption underpinning these proceedings, created or generated the technical advances disclosed in the applications on its own. Here I use the term “technical advance” rather than “invention”, and the terms “create” or “generate” rather than “devise” or “invent” deliberately to avoid prejudging the first issue we have to decide. But it is indisputable that DABUS is a machine, not a person (whether natural or legal), and I do not understand Dr Thaler to suggest otherwise.

Section 130 of the 1977 Act provides that the term “inventor” has the meaning ascribed to it by section 7. As we have seen, section 7(3) provides that “inventor” in relation to an invention means the actual deviser of the invention. There is no suggestion that “deviser” here has anything other than its ordinary meaning, that is to say, a person who devises a new and non-obvious product or process (the invention) which is capable of industrial application and may be protected under the patent system.

This interpretation is also consistent with the scheme of section 7 to which I have already referred. Hence an application for a patent may be made by any person (section 7(1)). And there is a rebuttable presumption that the person making the application is entitled to be granted the patent (section 7(4)).

A patent may be granted only to a person falling in one of the three categories of persons set out in section 7(2), however. The primary person to whom a patent may be granted is the inventor (section 7(2)(a)). But in preference to the inventor, it may be granted to a person or persons mentioned in section 7(2)(b), or to the successor or successors in title of any person mentioned in paragraph (a) or (b) (section 7(2)(c)) – again being persons with legal personality, although not necessarily natural persons – for they may include, for example, a corporate employer>> (§§ 56-59).

(notizia e link di Henry P Yang su IPKat)

Anche da noi il cpi menziona l'<inventore> e l'<autore dell’invenzione> (art. 62-63-64 e spt. il 63.2, 83, 160.3.c) etc.)

Brevettazione di invenzioni generate da AI: l’inventore deve essere un umano, conferma la Corte Suprema USA

Si legge su techdirt.com del 28 aprile 2023 che la Corte Suprema USA ha rigettata l ‘istanza di esaminare la sentenza di appello, che aveva respinto la domanda di brevettazione in oggetto , posta dal famoso ormai Stephen  Thaler,.

V.  qui la pag. di SCOTUS (Apr 24 2023 Petition DENIED)-

V. qui la pag. di techdirt sulla sentenza di appello 8 maggio 2022 e il link diretto al testo in pdf  della stessa.

Curioso è che il noto giurista Larry Lessig si sia espresso in un parere come Amicuc Curiae in senso opposto.

Il link diretto al pdf del suo parere   , come si legge in altra pag. di techdirt .

Breve ma denso saggio su Nature intorno alla brevettabilità delle ivnenzioni prodotte da intelligenza artificiale: è meglio una legge ad hoc

Breve ma interessante intervento su Nature circa il tema in oggetto (George A.-Walsh T., Artificial intelligence is breaking patent law, Nature, 24.05.2022).

In tre pagine gli aa. illustrano efficacemente lo stato dell’arte.

Ritengono sia meglio una legge ad hoc che un’integrazione delle disposizioni esistenti.

Significativo è il ragionamento sui rapporti internazionali, sopratuttto in relazione agli Stati importatori di tecnologica che hanno poche risorse per pagare le licenze (e il caso dei vaccini anti covid19).   Propongono allora un trattato interenazinale

Anche Taiwan conferma che l’inventore deve essere un umano, per cui non può esserlo un sistema di Intelligenza Artificiale (ancora su DABUS)

GRUR International dà notizia di una decisione dell’ufficio brevettuale taiwanese (incardinato presso un Tribunale/Court, parrebbe dal nome) che rigetta la domanda di brevetto intestata alla intelligenza artificiale.

Manco a dirlo, si tratta del noto sistema di A.I. detto DABUS, autore del quale è il solito Stephen L. Thaler.

Ecco le massime presenti nella cit. rivista:

1. Only a natural person qualifies as an inventor under the patent laws of Taiwan. This reading is confirmed by a plain reading of the relevant statutes, the overall purpose of the patent system, and the inventor’s moral rights to indicate their name in the patent application.

2. An artificial intelligence system (AI) is not a person but an object of rights under the law of Taiwan. As such it cannot become a subject of rights, have legal capacity, or be entitled to legal rights.

3. The fact that an applicant only provides the name of an AI can be considered a failure to indicate the name and nationality of the inventor. If the applicant fails to remedy the omission within the statutory or specified time periods, the patent application shall be lawfully dismissed.

Anche il Regno Unito nega il brevetto all’invenzione generata da intelligenza artificiale (sul caso Thaler-DABUS)

la corte di appello UK , 21.09.2021, caso No: A3/2020/1851, Thaler c. COMPTROLLER GENERAL OF PATENTS TRADE MARKS AND DESIGNS, a maggioranza conferma il rigetto della domanda brevettuale.

La lunga battaglia processuale del dr. Thaler in  molti Uffici brevettuali e tribunali, sparsi nel mondo, segna un’altra battuta di arresto (si v. quella di inizio mese in Virginia USA, ricordata nel mio post di ieri).

Secondo i giudici Arnold e Laing, nè DABUS è inventore (deve esserlo un umano) nè Thaler (poi: T.) ha indicato un titolo (derivativo o altro) per essere indicato lui come tale.

J. Birss concorda sul primo punto , ma non sul secondo: secondo lui  i) T. ha in buona fede  indicato chi secondo lui è l’inventore, § 58, e ii) quale costruttore della macchimna , gli spetta -per accessione, direi- il diritto sull’output della stessa e cioè l’esclusiva brevettuale, § 82 (J. Arnold nega l’invocabilità dell’accession doctrine: § 130 ss).

Quanto ad ii) non mi pronuncio, se non per dire che l’applicazine dell’accession agli intangibles è ammissibile pur se in base al criterio analogico (essendo indubbiamente dettata dal diritto positivo per le res) .

Quanto ad i), c’è un palese errore. La sec. 13.2.a del patent act, laddove dice <<identifying the person or persons whom he believes to be the inventor  or inventors>>, intende si l’indicazione di chi secondo il depositante è l’inventore, ma sempre purchè sia persona fisica

Invenzione ad opera di intelligenza artificiale: chi è l’inventore? Altra pronuncia provocata da StephenThaler (ma a lui sfavorevole)

Anche la corte distrettuale est della Virginia si occupa del chi è l’inventore nel caso di invenzione generata tramite intelligenza artiticiale (AI).

Si tratta della sentenza 2 settembre 2021, caso Case 1:20-cv-00903-LMB-TCB, Thaler c. Hirshfekld come rappresentante del USPTO-United States Patent and Trademark Office (fonte _ the Verge, notizia reperita in Serrano, gizmodo.com.au).

Il giudice conferma il rigetto dela domanda brevettuale, avvenuto in sede amministrativa.

la definizione di inventore è  : The term “inventor” means the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the subject matter of the invention ( tit. 35 US code § 100, lettera f; così pure la lettera g).

Quindi in domanda, dovendosi indicare l’inventore, si deve indicare un individuo e cioè una persona fisica.

Ciò sia per interpretazione letterale (p. 9 ss) sia per per insufficiente prova dell’allegazione del dr. Thaler per cui motivi di policy (id est interpretazione teleologica: favorire l’innovazione) sosterrebbero la sua tesi e contasterebbero quella dell’ufficio , p. 15

Brevettazione di invenzioni create dall’intelligenza artificiale: chi va indicato come inventore? /2

Avevo dato notizia tempo fa (05.01.2020) del rigetto da parte dell’EPO (European Patent Office)  della domanda di un brevetto basata su A.I. :

Brevettazione di invenzioni create dall’intelligenza artificiale: chi va indicato come inventore?

Ora è stata depositata la motivazione del’Ufficio.

Dall’elenco generale del fascicolo brevettuale (domanda n. 18 275 163.6), si vedano i Grounds for the decision (Annex) del 27.01.2020 .

V. anche l’elenco generale documenti della parallela domanda n. 18 275 174.3 e anche qui i Grounds for the decision (Annex) del 27.01.2020 .

L’Ufficio ribadisce che solo una persona fisica può essere inventore, secondo la disciplina attuale (spt. § 23-29). Dunque a nulla vale indicare titolare una persona fisica quale employer del sistema DABUS di A.I. ovvero indicare una succession in title dalla A.I. (§ 30 ss).

L’indicazine di una persona fisica permette, infine,  di soddisfare l’interesse pubblico di sapere chi sia l’inventore (§§ 37-39).

Una a sintesi dei principali problemi posti dalla protezione tramite IP (brevetti e diritto di autore) delle creazioni tramite intelligenza artificiale è ora stata redatta da Iglesias-Shamuilia-Andereberg, Intellectual Property and Artificial Intelligence – A literature review, 2019,  per conto della Commissione Europea. Qui trovi bibliografia in tema e l’indicazione di altra concessione brevettuale (statunitense: John Koza’s “Invention machine”) nonchè di altre protezioni tramite diritto di autore  (v. tabella a p. 12-13).