Cass. sez. III, 20/06/2026 n. 20.945, rel. Saija:
<<- premesso che, nella specie, non viene in rilievo la disciplina consumeristica (stante la pacifica natura di “professionisti” delle parti del contratto, pertanto di tipo “B2B”), la questione dell’applicabilità del disposto dell’art. 1341, secondo comma, c.c., al commercio elettronico dev’essere risolta – come correttamente evidenziato dal P.G. – al lume dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 70/2003, a mente del quale “Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione inoltri il proprio ordine per via telematica”;
– perché le clausole vessatorie contenute nei contratti conclusi per via telematica (tra cui, pacificamente, quella sul foro convenzionale) siano efficaci occorre, dunque, la doppia firma, secondo i noti canoni di cui all’art. 1341, secondo comma, c.c.;
– sul punto, ritiene la Corte che – in linea con quanto esposto dallo stesso P.G. – possa senz’altro farsi riferimento al criterio dettato, seppur in altro ambito contrattuale, da Cass. n. 9413/2021, secondo cui “In tema di sottoscrizione di documenti informatici, la firma elettronica (o firma digitale leggera), intesa come l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica, si distingue dalla firma digitale avanzata o pesante, vale a dire la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, in quanto creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, ferma restando l’idoneità della prima a soddisfare il requisito legale della forma scritta ‘ad substantiam’ ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 445 del 2000, come novellato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 10 del 2002 tranne che nei casi di cui all’art. 1350 c.c. nei quali la forma scritta è prevista a pena di nullità”;
– se, dunque, nella materia che occupa (per la quale non è prevista la forma ad substantiam), è sufficiente l’utilizzo di una firma elettronica (o “digitale leggera”) per l’approvazione di una clausola vessatoria – di regola, mediante l’utilizzo e l’inserimento sulla piattaforma web di un codice OTP-One Time Password, inviato al firmatario mediante sms o e-mail), firma definita dall’art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910/2014 (c.d. Regolamento eIDAS) come “dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare” -, non può comunque prescindersi dalla necessità che una simile manifestazione del consenso sia prestata in modo consapevole e che (similmente a quanto l’elaborazione giurisprudenziale ha coniato riguardo alle modalità “tradizionali” di sottoscrizione delle clausole in parola) occorra appunto che detta approvazione sia “specifica” (tra le tantissime, e proprio con riguardo ai contratti non formali, v. Cass. n. 12708/2014);
– a tal fine, occorre quindi che il prestatore del servizio predisponga sul proprio sito web un apposito form nel percorso dedicato alla conclusione del contratto on line, onde consentire al firmatario di approvare specificamente la clausola vessatoria (o le clausole vessatorie, se del caso specificamente richiamate e/o raggruppate) mediante la firma elettronica o c.d. digitale leggera (non essendo di per sé sufficiente la mera “flaggatura”, ossia la spunta della relativa casella), solo in tal caso potendo spiegare efficacia la clausola stessa;>>
Principio di diritto:
<<in tema di contratti conclusi telematicamente tra professionisti ed aventi ad oggetto beni o servizi della società dell’informazione, poiché l’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 70 del 2003 stabilisce che si applicano le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti, la clausola vessatoria deve essere specificamente approvata per iscritto dall’acquirente, ai sensi dell’art. 1341, comma secondo, c.c., mediante firma digitale – che nel caso di contratti non soggetti a forma ad substantiam ex art. 1350 c.c. può assumere la veste della firma elettronica (o c.d. digitale leggera), di cui all’art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910 del 2014 (c.d. eIDAS) -, non essendo di per sé sufficiente la mera “spunta” (o “flaggatura”) della casella corrispondente alla clausola stessa;>>

