L’ emoji thumbs up (pollice su) 👍 vale accettazione della proposta

la corte canadese del Saskatchewan, 8 giugno 2023, n° 2023 SKKB 116, SOUTH WEST TERMINAL LTD. v. ACHTER LAND & CATTLE LTD,   affronta il caso in oggetto (v. qui la pagina ministeriale ove il link e qui il linbk diretto al testio) .

Secondo la corte, in base alle circostranze il pollice su , di fronte alla richeristga del venditore di dare conferma della propostra (“Please confirm flax contract”) , non signicava solo attestazione di suo ricevimento ma anche sua accettazione.

<<[36] I am satisfied on the balance of probabilities that Chris okayed or approved the contract just like he had done before except this time he used a 👍 emoji. In my opinion, when considering all of the circumstances that meant approval of the flax contract and not simply that he had received the contract and was going to think about it. In my view a reasonable bystander knowing all of the background would come to the objective understanding that the parties had reached consensus ad item – a meeting of the minds – just like they had done on numerous other occasions>>.

e poi:

<[40] Counsel for Achter remonstrates that allowing a simple 👍 emoji to signify identity and acceptance would open up the flood gates to allow all sorts of cases coming forward asking for interpretations as to what various different emojis mean – for example what does a 👊 emoji mean or a 🤝 emoji mean, etc. Counsel argues the courts will be inundated with all kinds of cases if this court finds that the 👍 emoji can take the place of a signature. This appears to be a sort of public policy argument. I agree that this case is novel (at least in Saskatchewan) but nevertheless this Court cannot (nor should it) attempt to stem the tide of technology and common usage – this appears to be the new reality in Canadian society and courts will have to be ready to meet the new challenges that may arise from the use of emojis and the like.
[41] I acknowledge the defendant relies on Can-Am Farms Ltd. v Parkland Pulse Grain Co. Ltd., 2004 SKQB 58. However that case is distinguishable on the facts. In that case the grain buyer was waiting to hear back from a seller – nothing had been agreed upon and there was no consensus as idem. There was no contract signed. Justice Krueger held it was incumbent on the grain buyer to inquire with the seller subsequent to the parties’ telephone call to see what was going on. Here the 👍 emoji was Chris’s response to an offered flax contract. This is substantially different in my opinion.
[42] For the above reasons I find that the parties entered into a binding legal contract under the unique circumstances of this case. Therefore this issue does not require a trial>>.

Bisogna infatti distinguere bene le due questioni: – se un “pollice su” possa costituire accettazione nei contratti non formali: e la risposta è positiva (certo dipendendo dal contesto); – quale fosse l’oggetto della volontà adesiva espressa tramite pollice su : conferma di ricevimento della proposta oppure accettazione della stessa.

(notizia dal Guardian ove anche il link)

Sulla natura contrattuale del rapporto di amministrazione nelle società di capitali

Cass. n. 14.592 del 09.05.2022, rel. Nazzicone,  offre qualche delucidazione sull’oggetto.

La natura contrattuale è incontestabile , nonostante qualche contraria originale dottrina passata.

<Non vi è dubbio che il rapporto di amministrazione, di natura contrattuale, si instauri mediante l’incontro dei consensi, avendo l’accettazione la funzione di perfezionare il relativo accordo. Invero, come questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. 22 maggio 2001, n. 6928), l’accettazione della nomina ad amministratore di una società è necessaria, avendo i poteri degli amministratori fonte contrattuale.

L’accettazione della nomina non è oggetto di una specifica disciplina nell’art. 2364 c.c., né nell’art. 2383 c.c., laddove si occupano della nomina e della revoca degli amministratori; lo stesso è a dirsi con riguardo agli artt. 2475 e 2479 c.c., in tema di società a responsabilità limitata.>

La SC ricorda poi alcune disposizioni codicistiche, che parlano espressamente di <<accettazione>> da parte di amministratori (e di sindaci).

L’accettazione può essere anche tacita : <<Nel contempo, si è ivi anche sottolineato che l’accettazione, ed in genere il contratto di amministrazione societario, non richiede l’osservanza di specifiche formalità.

Da ciò consegue che l’accettazione può desumersi anche da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina: l’accettazione della nomina può essere anche tacita, né dipende in sé dall’adempimento degli oneri pubblicitari, previsti dall’art. 2383 c.c., comma 4.>>

E spesso sarà tacita almeno delle società minori. O meglio, sarà espressa ma limitatamente alla firma dell’atto da depositare in registro imprese (che allora, a ben vedere,  sarà solo riproduzione a fini documentativi di un scambio di consensi già avvenuto ).

Quando invece riguarderà società  maggiori (quindi con una retribuzione importante e magari a lungo negoziata), proposta e accettazione saranno consacrate in un documento separato (da vedere chi lo avrà firmato per la società, dato che magari è stato stipulato all’oscuro del CEO in carica …).