Per obbligare la piattaforma l’editore al delisting (diritto all’oblio), basta una richiesta stragiudiziale

Altro caso (rischiano di diventare una valanga …) di richiesta di cancellazione di notizia infamante (apertura di procedimento penale) -in subordine di aggiornamento- , vera ma superata dai fatti successivi (assoluzione piena) .

La cancellazione era stata ottenuta solo a seguito dell’istanza cautelare.

L’interessato, nonstante la dichiarata cessazione della materia del contendere,  proseguì il processo cercando il risarcimento del danno,  perchè comunque la notizia era rimasta esposta medio temore (per 10 anni circa): presupponendo dunque che sarebbe dovuto bastare una richiesta stradiuziale o addirittura che l’editore dovesse per conto suo controllare costantemente l’aggiornamento delle notizie da lui pubblicate (non è chiara la causa petendI: parrebbe la seconda)

Così opina Cass. sez. 3 del 1 marzo 2023 n. 6116 , rel. Sestini:

<<Ritiene il Collegio che non si possa affermare tout court e in termini generali un obbligo di costante aggiornamento della notizia o di rimozione della stessa una volta che sia trascorso un determinato lasso di tempo (di cui non sarebbe neppure agevole una predeterminazione generalizzata), dato che ciò imporrebbe un onere estremamente gravoso e pressoché impossibile da rispettare a carico delle testate giornalistiche titolari dei siti web, al quale potrebbe non corrispondere un concreto interesse dei soggetti cui si riferiscono le notizie.

D’altra parte, deve riconoscersi alla persona interessata dalla persistenza di una pubblicazione che reputi a sé pregiudizievole il diritto di tutelare la propria reputazione e di richiedere l’aggiornamento del sito o la rimozione della notizia, con la conseguenza che, una volta che sia stata formulata una siffatta richiesta, il rifiuto ingiustificato di aggiornamento o rimozione risulta idoneo a integrare una condotta illecita tale da giustificare il risarcimento del danno prodottosi a partire dalla richiesta di aggiornamento/rimozione (danno che ovviamente va allegato e provato, anche in via presuntiva). [pare dunque bastare richiesta stragiudiziale]

Una soluzione siffatta realizza un ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi e si pone in linea di continuità col rilievo già contenuto in Cass. n. 5505-2012 circa la possibilità/necessità di “compartecipazione dell’interessato nell’utilizzazione dei propri dati personali… ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l’aggiornamento, l’integrazione”.

In tal senso orientano il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 7 (secondo cui l’interessato “ha diritto di ottenere” l’aggiornamento o la cancellazione) e l’art. 17 Regolamento UE 679-2016 (che fa parimenti riferimento al diritto dell’interessato a ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati che lo riguardano, cui si correla il dovere del secondo di provvedervi senza ingiustificato ritardo): entrambi fanno dipendere dall’iniziativa dell’interessato il dovere del titolare del trattamento di attivarsi per la modifica del dato e mal si prestano a sostenere l’affermazione di un dovere dell’anzidetto titolare (sanzionato a livello risarcitorio) di procedere alla modifica di propria iniziativa.

Deve dunque ritenersi, con specifico riferimento al caso in esame, che la persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale – pubblicata nell’esercizio legittimo del diritto di cronaca, ma non aggiornatà con i dati relativi all’esito di tale procedimento – non integra, di per sé, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria; tuttavia, il soggetto cui la notizia si riferisce ha diritto ad attivarsi per chiederne l’aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l’ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (fermo l’onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte dell’interessato) >>.

Analoga soluzione in Cass. sez. 1 del 31.01.2023 n. 2983, rel. Scotti, con motivazione però più analitica (v. mio post).

Sul diritto all’oblio, l’editore web può attendere una richiesta dell’itneressato, non essendo obbligato ad un costgante controllo dell’aggiornamenot delle notizie

Cass. sez. 1 n° 6806 del 07 marzo 2023, rel. Scotti, sul tema.

<<13. La questione di diritto che deve essere risolta e che è stata posta con il motivo all’attenzione della Corte è se l’obbligo di intervento del titolare del sito web presupponga una richiesta dell’interessato o invece vi preesista per il solo fatto della sopravvenuta inattualità della notizia per effetto del decorso del tempo, sì che sarebbe configurabile la sua responsabilità risarcitoria per non avervi provveduto anche in difetto di una richiesta dell’interessato>.

Risposta:

<14. La Corte ritiene corretto il responso del giudice umbro nel primo senso, allorché la notizia (come in questo caso è pacifico ed è stato accertato dal Tribunale con statuizione non censurata) è stata a suo tempo legittimamente pubblicata in presenza di un interesse pubblico informativo; in tal senso si è espressa questa Corte proprio con l’ordinanza sopra richiamata n. 2893 del 2023, con riferimento agli artt. 16 e 17 del GDPR (come si è detto non applicabile ratione temporis alla presente controversia), che delineano un obbligo di intervento senza indugio, temporalmente calibrato in relazione alla richiesta dell’interessato.

Giustamente il Tribunale ha evidenziato, in primo luogo, che proprio perché la condotta lesiva consiste nell’esposizione di una rappresentazione non più attuale della propria persona, occorre la percezione del divario fra l’immagine pregressa e quella attuale, che non può che essere rimessa alla sensibilità e all’onere di attivazione dell’interessato, dovendosi in difetto presumere la persistente conformità della notizia alla realtà attuale.

Per altro verso, e in doveroso bilanciamento degli interessi in gioco, sarebbe eccessivamente oneroso accollare al gestore di un archivio digitale di notizie l’onere di un controllo periodico del loro superamento e della loro inattualità, in difetto di qualsiasi parametro temporale fissato dalla legge e sulla base di elementi del tutto sconosciuti come l’evoluzione personale dei soggetti interessati>>.

Altra disciplina del diritto all’oblio (che la SC desume da Corte Giustizia 08.12-2022, C-460, parrebbe):

<Quanto agli obblighi incombenti alla persona che richiede la deindicizzazione per l’inesattezza di un contenuto indicizzato, è stato ritenuto che spetti ad essa dimostrare l’inesattezza manifesta delle informazioni che compaiono in detto contenuto o, quanto meno, di una parte di tali informazioni che non abbia un carattere secondario rispetto alla totalità di tale contenuto.

Tuttavia, al fine di evitare un onere eccessivo idoneo a minare l’effetto utile del diritto alla deindicizzazione, il richiedente è tenuto unicamente a fornire gli elementi di prova che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, possono essere ragionevolmente richiesti al fine di dimostrare tale inesattezza manifesta; il richiedente, perciò, non è tenuto, in linea di principio, a produrre, fin dalla fase precontenziosa, a sostegno della sua richiesta di deindicizzazione presso il gestore del motore di ricerca, una decisione giurisdizionale, anche scaturente da procedimento sommario. Imporre un obbligo siffatto a detta persona avrebbe, infatti, l’effetto di far gravare su di essa un onere irragionevole.

Inoltre il gestore del motore di ricerca, al fine di verificare, a seguito di una richiesta di deindicizzazione, se un contenuto possa continuare ad essere incluso nell’elenco dei risultati delle ricerche effettuate mediante il suo motore di ricerca, deve fondarsi sull’insieme dei diritti e degli interessi in gioco nonché su tutte le circostanze del caso di specie. Tuttavia, nell’ambito della valutazione delle condizioni di applicazione di cui all’art. 17, paragrafo 3, lettera a), del GDPR, il gestore non può essere tenuto a svolgere un ruolo attivo nella ricerca di elementi di fatto che non sono suffragati dalla richiesta di cancellazione, al fine di determinare la fondatezza di tale richiesta.

Pertanto, in sede di trattamento di una richiesta del genere, non può essere imposto al gestore del motore di ricerca in questione un obbligo di indagare sui fatti e di organizzare, a tal fine, uno scambio in contraddittorio, con il fornitore di contenuto, diretto ad ottenere elementi mancanti riguardo all’esattezza del contenuto indicizzato. Tale obbligo costringerebbe il gestore del motore di ricerca stesso a contribuire a dimostrare l’esattezza o meno del contenuto menzionato e farebbe gravare su di lui un onere che eccede quanto ci si può ragionevolmente da esso attendere alla luce delle sue responsabilità, competenze e possibilità, e comporterebbe quindi un serio rischio che siano deindicizzati contenuti che rispondono ad una legittima e preponderante esigenza di informazione del pubblico e che divenga quindi difficile trovarli in Internet.

A tal riguardo, sussisterebbe un rischio reale di effetto dissuasivo sull’esercizio della libertà di espressione e di informazione se il gestore del motore di ricerca procedesse a una deindicizzazione del genere in modo pressoché sistematico, al fine di evitare di dover sopportare l’onere di indagare sui fatti pertinenti per accertare l’esattezza o meno del contenuto indicizzato.

Pertanto, nel caso in cui il soggetto che ha presentato una richiesta di deindicizzazione apporti elementi di prova pertinenti e sufficienti, idonei a suffragare la sua richiesta e atti a dimostrare il carattere manifestamente inesatto delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato o, quantomeno, di una parte di tali informazioni che non abbia un carattere secondario rispetto alla totalità di tale contenuto, il gestore del motore di ricerca è tenuto ad accogliere detta richiesta di deindicizzazione. Lo stesso vale qualora l’interessato apporti una decisione giudiziaria adottata nei confronti dell’editore del sito Internet e basata sulla constatazione che informazioni incluse nel contenuto indicizzato, che non hanno un carattere secondario rispetto alla totalità di quest’ultimo, sono, almeno a prima vista, inesatte.

Per contro, nel caso in cui l’inesattezza di tali informazioni incluse nel contenuto indicizzato non appaia in modo manifesto alla luce degli elementi di prova forniti dall’interessato, il gestore del motore di ricerca non è tenuto, in mancanza di una decisione giudiziaria, ad accogliere siffatta richiesta di deindicizzazione. Nel caso in cui sia avviato un procedimento amministrativo o giurisdizionale vertente sull’asserita inesattezza di informazioni incluse in un contenuto indicizzato e l’esistenza di tale procedimento sia stata portata a conoscenza del gestore del motore di ricerca di cui trattasi, incombe al gestore, al fine di fornire agli utenti di Internet informazioni sempre pertinenti e aggiornate, aggiungere, nei risultati della ricerca, un avvertimento riguardante l’esistenza di un procedimento del genere.

E’ così evidente che la giurisprudenza Europea presuppone ed implica necessariamente un onere di attivazione da parte dell’interessato, sempre che il contenuto originariamente pubblicato fosse lecito, e pure un ragionevole contributo probatorio>>.

Importante intervento della Cassazione sulla deindicizzazione da diritto all’oblio da parte del motore di ricerca: può (e talora) deve essere mondiale, non solo europea

Cass. sez. 1° del 24.11.2022 n° 34.658, per l’ottima penna del rel. Scotti, affronta il tema in oggetto cassando un Trib. Milano del 2020.

Vedila ad es. in questo link offerto dal Sole 24 ore o da Eleonora Rosati nel suo post in IPKat.

Ripercorsa la tutela della privacy e del diritto all’oblio, ricorda i due precedenti europei che avevano l’uno accolto e l’altro osteggiato il delisting extraUE in caso di notizie già legittimamente pubblicate ma poi superate dal tempo: dopo l’iniziale caso Costeja del 2014 (C-131/12), sono intevente la sentenza nel caso CNIL 24.09.2019 , C-507/2017 e quella nel caso   Glawischnig-Piesczek c. Facebook 03.10.2019 , C-18/08.

La SC si adegua al decisum della prima , per cui, appurato che il delisting mondiale non è dal diritto UE nè obbligato nè vietato, la questione va sciolta in base ai diritti nazionali.

Ci son due affermazioni importanti.

1°  Il ns. diritto impone il delisting mondial. La tutela di un valore costituzionale, quale la riservatezza, deve fronteggiare anche le modalità “liquide e pervasive della circolazione dei dati sulla rete di internet!”, § 19.

E’ il punto centrale e condivisibile.

Il rischio di conflitti tra ordini in conflitto emanati da autorità di diversi paesi non osta a questa conclusione, aggiunge la SC.

Del resto -aggiungo io- i colossi tecnologici come sfruttano la diversità di regole giuridiche tra Stati  quando gli fa comdo (tassazione), l’accettino  anche quando non gli fa comodo (cuius commoda eius et incommoda) : filtreranno nel limite massimo imposto dallo Stato più garantista, visto che sfruttano a livello mondiale tutte le opportunità possibili.

Le difficoltà in fase esecutiva non son rilevanti .

2° Il secondo punto importante sta nel § 26. Il delisting mondiale può essere concesso perchè nel caso specifico il danneggiato operava per lavoro in giro per il mondo: e dunque poteva subire danno da altre parti del mondo, oltre all’Italia. Quindi può arguirsi che per la SC , se invece gli interessi di una persona son solo in italia, il delisting mondiale non è concedibile. Cioè -parrebbe- può esserlo solo se essa può provare danni dalla circolazione all’estero della notizia de qua: il che è difficile se i suoi interessi son appunto concentrati solo in Italia.

Principio di diritto al § 27 : “In tema di trattamento dei dati personali, la tutela spettante all’interessato, strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all’identità personale e preordinata a garantirne la dignità personale dell’individuo, ai sensi dell’art. 3 Cost., comma 1 e dell’art. 2 Cost., che si esprime nel cosiddetto “diritto all’oblio”, consente, in conformità al diritto dell’Unione Europea, alle autorità italiane, ossia al Garante per la protezione dei dati personali e al giudice, di ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraEuropee, del suddetto motore, previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà d’informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell’ordinamento italiano“.

Infine una nota processuale.

La SC precisa che un parere giuridico è atto difensivo e dunque non può essere introdotto come allegato alla memoria ex art. 380 bis.1 cpc, non rientrando tra i documenti ammissibili nel giudizio di legittimità ex art. 372 cpc.

Brevissime della Cassazione sulla responsabilità del motore di ricerca in caso di diritto all’oblio

Cass. 08.06.2022 n.18.430, rel. Nazzicone, decidendo sull’impugnazione proposta contro Tribunale Milano 24.01.2020 n. 4911/2020 – RG 12.255/2018, affronta un paio di questioni interessanti (la seconda , però, senza particolari approfondimenti):

1) il contenuto dell’inibitoria portante un ordine di deindicizzazione: se debba contenere l’elenco preciso delle URL da bloccare, magari in dispositivo, o se possa rimnviare alla motiviazine o addirittura ad atti processuali di parte;

2) la qualificazine giuridica del motore di ricerca ai sensi della triplice tassopnomia posta dal d. lgs. 70/2003, artt. 14-16.

Sul secondo punto la SC corregge la motivazione del Tribunale ex art. 384.4. cpc, nel senso di affermare la disciplina citata e confermare ai sensi di tale disciplina l’inibitoria (anzichè ai sensi del 2043 cc, come aveva fatto il Tribunale): <<Nella specie, rileva già la prima delle fattispecie di responsabilità [art. 16 lett. a], la quale collega il sorgere dell’obbligazione risarcitoria al fatto della conoscenza, da parte del prestatore del servizio, circa la illiceità dell’informazione, in particolare connotata dall’essere essa manifesta nelle azioni di risarcimento del danno: onde la comunicazione – dalla impugnata decisione reputata accertata in punto di fatto – della diffida a cessare l’attività illecita, eseguita dal P. nel (OMISSIS), in una con la sentenza penale de qua, era certamente idonea ad integrare la fattispecie sub a).
Ne deriva che, corretta la motivazione quanto all’inapplicabilità, erroneamente ritenuta, del regime della direttiva e del Decreto Legislativo nazionale, il motivo va sul punto disatteso, essendo il decisum conforme a diritto
>>

Sul primo punto, più interessante, la SC ammette la integrabilità della sentenza ai fini della sua esecuzione ma non solo :

<< 4.4. – Peraltro, a fronte dei limiti alla rilevanza dei vizi della motivazione, che il sistema positivo (cfr. art. 111 Cost., comma 7, artt. 132 e 360 c.p.c., art. 118 att. c.p.c.) considera solo laddove conducano alla motivazione assente o equiparata (apparente, insanabilmente contraddittoria), non può che aderirsi alla tesi acquisita della possibilità di una integrazione extratestuale della decisione giudiziale, ove condotta mediante gli elementi in essa comunque considerati e delibati, nonché reperibili agevolmente dalle parti del giudizio; pur consapevoli che de’tta facilità cognitiva è del tutto assente per coloro che al giudizio siano estranei (come pure alla Cassazione, che ha limitata conoscenza degli atti per i soli vizi processuali ed ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) e per i consociati in generale.      

E’ vero, dunque, che la tecnica redazionale della motivazione della sentenza impugnata è sul punto imprecisa, non corrispondendo alla migliore possibile ed ai precetti di massima chiarezza e completezza, che (insieme a quello della coerenza) debbono connotare la decisione giudiziale. Tuttavia, essa non si pone al di sotto del livello minimo costituzionale, ai sensi dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c.: con il conseguente rigetto del motivo.      

Va, infine, ricordato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui la domanda di deindicizzazione, ai fini della sua determinatezza, deve contenere la precisa individuazione dei risultati che l’attore intende rimuovere e, quindi, normalmente, l’indicazione degli indirizzi telematici (o url) dei contenuti rilevanti: sebbene una puntuale rappresentazione delle singole informazioni associate alle parole chiave può rivelarsi, secondo le circostanze, idonea a dare comunque contezza della cosa oggetto della domanda (cfr. Cass. 21 luglio 2021, n. 20861). >>

L’affermazione lascia perplessi nel caso specifico, dato che nella sentenza impugnata non c’è alcun preciso elencc di URL ma solamente nelle note difensive dell’allora ricorrente, richiamate direttamente dal Tribunale in motivazione ma non (o meglio, forse, solo indirettamente) in dispositivo (che suonava così: < – accertato l’illecito trattamento dei dati personali di Pezzano Adriano dispone che Google LLC provveda alla deindicizzazione delle URL meglio elencate in motivazione rispetto alla ricerca con le chiavi contenenti il nominativo del ricorrente “Pezzano Adriano” ed alla cancellazione delle tracce digitali di tale ricerca; >)

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE  –   Sarebbe interessante esaminare il dettagliato iter motivatorio del Tribunale. Qui ricordo solo il passaggio per cui Google non ricadrebbe nell’ambito del d. lgs. 70-2003:

<< Tanto puntualizzato, corre l’obbligo di affermare che non appaiono pertinenti le sentenze di merito e di legittimità allegate da parte resistente, afferendo fattispecie in cui l’estraneità di Google era determinata ai sensi della normativa sull’ e-commerce in relazione a fattispecie del tutto differenti, attenendo alla violazione del diritto d’autore, del diritto della concorrenza o a fattispecie relative a rapporti tra soggettititolari dei contenuti immessi ed il motore di ricerca.

Ritiene il Tribunale che la presente vicenda non possa trovare regolazione dalla normativa contenutanel D. Lgs. n.70/03, che inerisce esclusivamente l’attività di memorizzazione di informazionicommerciali fornite da altri.

Oggetto del presente ricorso, invero, non è l’attività di host provider di Google in relazione allaformazione dei contenuti delle singole pagine web sorgente, ma la condotta posta in essere dal motore di ricerca in qualità di titolare del trattamento dei dati sottesa all’evocazione attraverso la semplice digitazione del nome e cognome dell’interessato di tutti i siti in cui viene in risalto ilpreteso ruolo criminale del ricorrente attraverso un software messo a punto da Google e di cuiquest’ultima si avvale per facilitare la ricerca degli utenti attraverso il suo motore di ricerca.

Sintetizzando, si può rilevare come attraverso tale servizio, nel momento in cui l’utente inizia adigitare le prime lettere/parole nella stringa di ricerca, il completamento automatico della ricerca impostata dall’utente (e rappresentata dalla lista delle URL) viene compiuto dal software che in automatico raccoglie ed aggrega le informazioni già pubblicate da terzi sul web, applicando unalgoritmo matematico che visualizza parole già immesse più volte in un arco temporale determinato(appunto dal sistema software del motore generalista) da altri utenti nella stringa di ricerca di Google,rendendo la visualizzazione delle informazioni già presenti sul web secondo un ranking che è ilrisultato delle ricerche più frequenti e quindi più “popolari” effettuate in precedenza dagli utenti.

A ciò si aggiunga che oltre alle funzionalità di ricerca ed aggregazione descritte, solitamente si apre unmenù “a tendina” ove appare una lista di termini di ricerca suscettibili di completare la/le parole chiaveche in quel momento l’utente sta digitando, suggerimenti di ricerca connessi alle parole chiave digitatedall’utente, che gli consentono di leggere diverse proposte di ricerca fornite in automatico dal servizio. Simile argomento, pur non strettamente conferente al caso in esame, conferma vieppiù la natura dibanca dati della convenuta. Il servizio approntato dalla resistente offre dunque all’utente una modalità che consente disvolgere la ricerca dei dati in maniera più agevole e rapida e, soprattutto, ed è ciò chemaggiormente rileva, con accesso in tempo reale ad una massa potenzialmente sterminata di datipresenti in rete (con estensione mondiale), offerti in visione in maniera aggregata ed organizzatasecondo parametri scelti da Google e noti solo ad essa.

Se -come è pacifico- l’associazione tra il nome del ricorrente e i siti in cui lo stesso è definito mafioso è opera del software messo a punto appositamente e adottato da Google per ottimizzare l’accesso alla sua banca dati operando con le modalità ora descritte e volutamente individuate e prescelte per consentirnel’operatività allo scopo voluto (quello appunto di agevolare l’utilizzo del motore di ricerca Google), non può che conseguirne la diretta addebitabilità alla società, a titolo di responsabilità extracontrattuale,degli eventuali effetti negativi che l’applicazione di tale sistema per il trattamento dei datidell’interessato può determinare.

E’ dunque inconferente l’obiezione mossa dalla società che sostiene di non essere un content provider,di non avere alcun ruolo rispetto al trattamento dei dati presenti sulle pagine dei siti internet gestiti e proprietà di terzi: l’abbinamento soggetto-siti è frutto di una “scelta” del motore di ricerca o dei suoi gestori, peraltro ben più complessa della semplice rappresentazione di quello che soggetti terzi -gliutenti di internet che accedono al motore di ricerca- hanno ricercato con maggiore frequenza di recente.Occorre ribadire che l’abbinamento dei siti al nome del ricorrente è frutto del sistema adottato da Google per scandagliare il web, copiare e immagazzinare i contenuti pubblicati dai sitisorgente, aggiornandoli, organizzare il materiale secondo chiavi di lettura in modo da renderefruibile “worldwide” in tempo reale i contenuti relativi ad un soggetto, ad una data vicenda o adargomento assegnati dall’utente nella stringa di ricerca; condotta da intendersi, dunque, comeprodotto di un’attività direttamente ed esclusivamente riconducibile, come tale, alla resistente.

Ed è proprio questo il meccanismo di operatività del software messo a punto da Google che determinail risultato rappresentato dai possibili percorsi di ricerca, rendendo disponibili informazioniaggregate in grado di fornire agli utenti una profilazione dell’intera storia personaledell’interessato e che appaiono all’utente che inizia la ricerca digitando le parole chiave anche inrelazione a settori potenzialmente differenti od estranei a quello oggetto della ricerca.Soprattutto, la capillarità della raccolta, la capacità di padroneggiare un numero potenzialmenteillimitato di dati e notizie, la diffusività della propagazione del dato e delle notizie ad essocorrelate costituiscono il valore aggiunto, autonomo da quello offerto dai siti sorgente, operato dal motore generale di ricerca.

Priva di pregio appare l’allegazione offerta dalla convenuta fondata sull’impossibilità, in tesi, didefinire l’attività svolta quale trattamento dei dati per la “temporaneità” della loro presenza nella webfarm da essa gestita>>

Onere della prova nella richiesta (stragiudiziale) di deindicizzazione e necessità o meno di tener conto del contesto circa la riproduzione di fotografie miniaturizzate: due questioni importanti sul diritto all’oblio

Due questioni importanti sono affrontate dall’avvocato generale Pitruzzella nelle Conclusioni 07.04.2022, causa C-460/20:

1° se e quale prova debba dare al motore di ricerca chi domanda la deindicizzazione, basandosi sulla pretesa falsità delle notizie divulgate dal sito terzo di cui si chiede la deindizzazione stessa;

2° se il motore di ricerca debba tener conto o meno del contesto in cui sono pubblicate le fotografie, di cui si chiede la cessazione dell’abbinameno ad una ricerca per nome (e che son visualizzate nell’elenco risultati come miniature/thumbnails).

Importanti sia in teoria che in pratica, affrontate con buona analisi dall’AG.

Circa 1, la risposta è che l’istante deve dare un minimo di prova al motore di ricerca: <<44.      Un privato ha, in base al RGPD, il diritto di chiedere la deindicizzazione di una pagina web contenete dati che lo riguardano e che egli considera non veritieri. L’esercizio di tale diritto comporta tuttavia, a mio avviso, l’onere di indicare gli elementi su cui si basa la richiesta e di fornire un principio di prova della falsità dei contenuti di cui si richiede la deindicizzazione, ove ciò non risulti, in particolare in relazione alla natura delle informazioni di cui trattasi, manifestamente impossibile o eccessivamente difficile (41). L’imposizione di un tale onere appare coerente con la lettera e all’economia del RGPD, in cui i diversi diritti di rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione, riconosciuti all’interessato sono sottoposti a condizioni specifiche e spetta a chi intende avvalersene allegare l’esistenza delle relative condizioni.

45.      A fronte di una tale richiesta di deindicizzazione, il gestore del motore di ricerca, in virtù del ruolo che svolge nella diffusione dell’informazione e delle responsabilità che ne derivano, è tenuto a effettuare le verifiche dirette a confermare o meno la fondatezza della domanda e che rientrano nelle sue concrete possibilità. Tali verifiche potranno effettuarsi sui dati che ospita e che si riferiscono alla persona in questione e all’editore della pagina web ove è pubblicato il contenuto contestato, dati che il gestore del motore di ricerca può analizzare rapidamente ricorrendo agli strumenti tecnologici di cui dispone. Inoltre, purché possibile, il gestore del motore di ricerca dovrà attivare rapidamente un contraddittorio con l’editore web che ha diffuso inizialmente l’informazione, che sarà in tal modo messo nella condizione di esporre le ragioni a sostegno della veridicità dei dati personali trattati e della liceità del trattamento. Infine, il gestore del motore di ricerca dovrà decidere sull’accoglimento o meno della domanda di deindicizzazione, dando conto succintamente delle ragioni della decisione.

46.      Solo nel caso in cui permangano dubbi consistenti sulla veridicità o falsità delle informazioni in questione o qualora il peso delle informazioni false nel contesto della pubblicazione di si tratta è manifestamente poco rilevante e tali informazioni non hanno un carattere sensibile, il gestore del motore di ricerca potrà rigettare la domanda. La persona interessata potrà allora rivolgersi all’autorità giudiziaria, che ha il potere di fare le verifiche del caso, o all’autorità di controllo di cui all’articolo 51 del RGPD, nel quadro di un reclamo contro la decisione del gestore del motore di ricerca.

47.      Se il contenuto riguarda una persona che ha un ruolo pubblico, secondo l’accezione precedentemente indicata, poiché il diritto all’informazione ha, in linea di principio, un peso maggiore di quelli enunciati agli articoli 7 e 8 della Carta, la scelta di deindicizzare dovrà fondarsi su dei riscontri particolarmente pregnanti circa la falsità delle informazioni. In casi del genere, ove residui un ragionevole dubbio sulla veridicità o falsità dell’informazione, la deindicizzazione dovrà, a mio avviso, escludersi. In ogni caso, a maggior ragione quando il contenuto controverso riguarda una persona in virtù del ruolo che essa riveste nella vita pubblica, non potrà accordarsi la deindicizzazione ove si esprimano solo opinioni, sia pure fortemente critiche e anche dai toni molto vivaci e irriverenti, o si tratti di satira (42). La rettifica dei dati non veritieri riguarda, infatti, informazioni sui dati e non opinioni, che contribuiscono comunque allo sviluppo del dibattito pubblico in una società democratica, purché non scivolino nella diffamazione. È chiaro, invece, che, anche in caso di iniziale rigetto della domanda, il gestore del motore di ricerca sarà tenuto a procedere alla deindicizzazione ove la falsità dell’informazione sia ulteriormente accertata giudizialmente.

48.      Infine, qualora le circostanze del caso lo consiglino al fine di evitare un pregiudizio irreparabile per la persona interessata, il gestore del motore di ricerca potrà procedere ad una sospensione temporanea dell’indicizzazione (43), oppure all’indicazione, nei risultati della ricerca, che la veridicità di talune delle informazioni che figurano nel contenuto cui rinvia il link in questione è contestata (44), fermo restando, comunque, il diritto, in primis, dell’editore web di contestare una tale iniziativa dinanzi all’autorità giudiziaria>>.

Circa la questione 2, la risposta è negativa: non si tiene conto del contesto. In particolare: <<56.      Risulta, a mio avviso, da quanto precede che, nel quadro del bilanciamento tra diritti fondamentali confliggenti da condurre in base alle pertinenti disposizioni della direttiva 95/46 e del RGPD ai fini dell’esame di una domanda di rimozione di fotografie che raffigurano una persona fisica dai risultati di una ricerca per immagini effettuata a partire dal nome di tale persona, si deve tener conto unicamente del valore informativo delle fotografie in quanto tali, indipendentemente dal contenuto nel quale queste ultime sono inserite nella pagina web da cui sono tratte. Viceversa, nel caso in cui fosse contestata, nel quadro di una domanda di deindicizzazione del link che rinvia a una pagina web, la visualizzazione di fotografie nel contesto del contenuto di tale pagina, sarebbe il valore informativo che tali fotografie rivestono nell’ambito di tale contesto a dover essere preso in considerazione ai fini di tale bilanciamento>>.

Il diritto all’oblio comporta la deindicizzazione completa cioè anche della copia cache?

Cass. 3952 del 08.02.2022, rel. Falabella, decide il punto in oggetto (v. il testo, purtroppo in formato pdf che parrebbe fotografico e non copiabile ).

A parte ragionamenti sulla giurisdizione, importanti per l’operatore, il cuore della sentenza (emssa a seguito di ricorso ex 152 c. priv.) sta nella distinzione tra deindicizzazione dai motori di ricerca stricto sensu e cancellazione pure della copia cache della pagine web richieste/proposte.

Dice (spt. § 3.7) che si tratta di due aspetti diversi per i quali operano due bilanciamenti diversi tra il diritto di informare e quello all’oblio, p. 23: distinzione assente , si badi, nell’art. 17 GDPR. Non avendo il Trib. a quo dimenticato tale distinzione, rinvia al medesimo in altra sezione.

Affermazione che tiene in tanto in quanto sia vero la cache è richiamata/proposta a seguito di interrogazioni con modalità diverse da quelle che che ottengono/generano le pagine originali: cosa che allo stato non parrebbe e comunque che andrebbe approfondita.

Altro punto interessante è la (innegabile) distinzione tra deindicizzazione e cancellazione della notizia anche dalla pagina web originale: solo che la permanenza su questa ultima, senza la prima (deindicizzazione), di fatto è vanificata,  dato che sarà reperibile solo da quei pochissimi che sanno ivi trovarsi la notizia.