Requisiti del consenso al trattamento dati

In un caso di illegittima ripresa fotografica del corpo nudo di una cliente di centro estetico, la Cass. (sez. I, 08/09/2026 n. 25.117, rel. Tricomi) ha così deciso.

<< 3.4.- L’art. 6 del GD.P.R., nello stabilire le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali, dati tra cui rientra l’immagine fotografica della persona, richiede che debba ricorrere almeno una delle due condizioni ivi indicate e cioè che l’interessato abbia espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (lett. a); che il trattamento sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (lett. b).

Il “consenso dell’interessato”, ai sensi dell’art. 4, punto 11 consiste in “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”. Ne consegue che il consenso rilevante ai sensi del GD.P.R. deve presentare specifici requisiti che si sostanziano in una manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed inequivocabile dell’interessato.

L’art.7 del GD.P.R. nel fissare le condizioni per il consenso stabilisce che “1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 2. Se il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.”; risulta, inoltre, decisiva, nel caso in esame, la precisazione secondo la quale “4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l’eventualità, tra le altre, che l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all’esecuzione di tale contratto.”.

3.5.- La decisione impugnata non ha dato retta applicazione alle norme in esame.

Risulta incontestato in causa che la richiesta di trattamento mediante riprese fotografiche avanzata in relazione alla prestazione di trattamenti estetici, di cui si discute, dovesse essere assistita dal consenso della parte, espressamente richiesto al momento della sottoscrizione del contratto, ed il tema in discussione riguarda la liceità del trattamento dei dati in relazione [al-]la valutazione della sufficienza e della conformità o meno della volontà manifestata al fol. 5 del contratto dalla contraente Va.Da., al modello di consenso delineato nel GD.P.R. in uno ai requisiti ed alle condizioni ivi previste.

Il Tribunale ha ravvisato che l’originaria attrice avesse prestato consapevolmente il consenso sulla scorta della produzione documentale e delle testimonianze assunte.

Tale ultimo arresto, tuttavia, è errato perché non è conseguito alla retta sussunzione della fattispecie in esame nella previsione delle norme prima ricordate.

3.6.- L’accertamento della conformità della prestazione del consenso al modello normativo, cui il giudice è tenuto in caso di contestazione, invero, deve passare attraverso la verifica della ricorrenza degli elementi qualificanti, come espressamente richiesti dall’art.4 del GD.P.R., quale manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato e l’onere della relativa prova ai sensi dell’art.7 del GD.P.R. grava sul titolare del trattamento dei dati basato sul consenso.

Inoltre, quando il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, come nel presente caso in cui è stata inserita nel “piano dei trattamenti”, la richiesta di consenso deve essere presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie e il mancato rispetto di tale condizione incide negativamente sulla dichiarazione, tanto è vero che “Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.”.

Va aggiunto che il legislatore unionale ha ritenuto di ribadire la necessità che il consenso sia stato manifestato “liberamente” ed ha espressamente stabilito all’art.7, comma 4, GD.P.R., un canone, non esaustivo, di valutazione della “libera prestazione del consenso” in quanto ha precisato che “si tiene nella massima considerazione l’eventualità, tra le altre, che l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all’esecuzione di tale contratto.” con l’evidente finalità di contrastare coazioni alla prestazione del consenso nel caso in cui il trattamento dei dati richiesto non sia necessario all’esecuzione del contratto.

3.7.- Detti principi non sono stati applicati nel caso in esame. (…)

Inoltre, quanto alla contestazione mossa dalla ricorrente in merito all’illecita raccolta del consenso, il Tribunale, pur avendo accertato che la parte aveva “negato l’autorizzazione alla realizzazione, uso, riproduzione, e pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese dal fotografo anti-age specialist, con l’esclusione che le fotografie potessero essere utilizzate per finalità di marketing relativamente ai servizi estetici effettuati dal Centro Estetico.”, ne ha dedotto che “tale scelta consapevole della parte permette di ritenere accertato che la stessa ebbe modo di leggere e comprendere il contratto sottoposto, avendo espressamente valutato e deciso di negare il consenso all’utilizzo delle immagini fotografiche per le finalità di cui sopra. Diversamente la parte ha firmato invece la pag. 5 del contratto in cui ha acconsentito all’effettuazione di scatti fotografici inerenti i servizi erogati, al fine di documentarne gli esiti. In sede di atto introduttivo la parte nulla ha dedotto in merito alle modalità con cui tale consenso è stato raccolto, dovendo pertanto – ritenute tardive le allegazioni fattuali successive – ritenere accertato che la parte abbia consapevolmente concesso l’autorizzazione allo scatto di fotografie per verificare l’andamento ed esito del trattamento.” (fol. 8/9 sent. imp.).

Tale conclusione non risulta assunta nel rispetto della disciplina vigente.

Invero, si deve osservare che la differente ed opposta determinazione della ricorrente in merito alla prestazione del consenso nelle due parti contrattuali, lungi dal dimostrare la consapevolezza della scelta, al più può assumere una valenza neutra e non decisiva alla luce del quadro normativo richiamato.

Va, in proposito rimarcato che la liberatoria (non firmata) riguardava sia la realizzazione e l’utilizzo delle fotografie a fini di marketing, sia in generale – “la realizzazione, l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo delle proprie immagini riprese dal fotografo…” (v. documento contrattuale depositato telematicamente) e che il Tribunale non ha evidenziato alcun elemento di novità o di necessità che avesse giustificato la rinnovata richiesta di consenso all’effettuazione di riprese fotografiche, contenuta questa volta nel piano di trattamento (fol.5 del contratto), richiesta di cui il titolare del trattamento avrebbe dovuto dimostrare la autonoma giustificazione e che avrebbe dovuto essere valutata secondo quando previsto dall’art.7 GD.P.R., attenendo sempre alla raccolta ed all’uso del materiale fotografico (e cioè al trattamento già non consentito a seguito del rifiuto di sottoscrivere la liberatoria).

Il Tribunale, invero, ha escluso che “la parte convenuta abbia posto in essere una condotta illecita o abusiva, sia con riferimento alla raccolta del consenso che allo scatto della foto” (fol.9, sent. imp.) senza essersi pronunciato sulla conformità del consenso così raccolto rispetto ai requisiti di cui all’art.4 del GD.P.R., nonché sulla libertà nella prestazione del consenso ai sensi dell’art.7, comma 4, GD.P.R., né risulta essersi pronunciato sulla “necessità” del trattamento in questione per l’esecuzione del contratto di cui l’interessata era parte, necessità che avrebbe potuto determinare, ove accertata, l’applicazione della lett. b) dell’art.6 del GD.P.R.>>.

La SC rinvia quindi al giudice a quo.

Esatto ma sostanzialmente ovvio. La fotografia era stata scattata ma non diffusa al pubblico: ma è ugualmente trattamento da acconsentire (v. definizione ex art. 4.2) GDPR).

Motivazione insufficiente nel rigetto di domanda risarcitoria per deindicizzazione tardiva da parte di Google

Cass. sez. I, 18/03/2026 n. 6.433, rel. Russo R.E.A. sull’applicazione dell’art. 17 GDPR:

<<Nel caso di specie il giudice di merito, dopo aver rilevato che la tardiva deindicizzazione costituiva un illecito e che “Il comportamento del resistente ha, quindi, violato il diritto all’oblio del ricorrente”, punto sul quale nessuna censura è stata mossa, ha poi respinto la domanda di risarcimento del danno sulla base di una motivazione apodittica affermando che “Per quanto attiene al risarcimento del danno, si rileva che il ricorrente non ha offerto la prova in ordine alla sussistenza di esso e, quindi, la domanda va respinta” e ciò nonostante la parte avesse esposto specifiche deduzioni sulla natura degli articoli sui loro contenuti e sulle ragioni per le quali dovevano essere deindicizzati tempestivamente. Si tratta di una mera frase di stile, che pone peraltro in contrasto con quella precedente sulla violazione del diritto all’oblio, ricorrendo alla quale il giudice è venuto meno al compito di esaminare il fatto così come esposto ed accertato (ovvero anche tramite il principio di non contestazione), nonché di esaminare le allegazioni sui i contenuti di queste articoli, per verificare se la tardiva deindicizzazione avessero effettivamente idoneità a causare un pregiudizio, esponendo al pubblico dati e informazioni personali non più di interesse così ledendo anche la reputazione della persona e il diritto alla riservatezza senza alcun interesse pubblico rilevante, potendo a tal fine fare ricorso alle presunzioni semplici considerando la diffusione della notizia, la correttezza delle informazioni in essa riportate e la posizione sociale del soggetto (Cass. n. 19551 del 10/07/2023; Cass. n. 8861 del 31/03/2021)>>.

Doveri di data protection del titolare di piattaforma di marketplace on line, doveri che non vengono inibiti dal safe harbour ex dir. 2000/31

Interessanti questioni decise dalla CG 02.12.2025, C-492/23, X c. Russiamedia Digital+1,  concernenti il mancato blocco di un annuncio lesivo della privacy comparso sulla piattaforma www.public24.ro della Russmedia Digital.

Le quattro questioni sollevate dal giudice di appello rumeno:

«1)      Se gli articoli da 12 a 14 della [direttiva 2000/31] si applichino anche a un prestatore di servizi [della società dell’]informazione del tipo memorizzazione-hosting che mette a disposizione degli utenti un sito in cui possono essere pubblicati annunci gratuiti o a pagamento, il quale sostiene che il suo ruolo nella pubblicazione degli annunci degli utenti è puramente tecnico (messa a disposizione della piattaforma), ma che, attraverso i termini e le condizioni generali di utilizzo del sito, indica di non rivendicare un diritto di proprietà sui contenuti forniti o pubblicati, caricati o trasmessi, conservando però il diritto di utilizzare i contenuti, incluso copiarli, distribuirli, trasmetterli, pubblicarli, riprodurli, modificarli, tradurli, cederli a partner e rimuoverli in qualunque momento, anche senza aver bisogno di un motivo in tal senso.

2)      Se, secondo l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’articolo 4, punti 7 e 11, dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), degli articoli 7, 24 e 25 del [RGPD] e dell’articolo 15 della direttiva 2000/31, un siffatto prestatore di servizi [della società dell’] informazione del tipo memorizzazione-hosting, che è titolare del trattamento dei dati personali, sia tenuto a verificare prima della pubblicazione di un annuncio se vi sia identità tra la persona che pubblica l’annuncio e il proprietario dei dati personali a cui si riferisce l’annuncio.

3)      Se, secondo l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’articolo 4, punti 7 e 11, dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), degli articoli 7, 24 e 25 del [RGPD] e dell’articolo 15 della direttiva 2000/31/CE, un siffatto prestatore di servizi [della società dell’]informazione del tipo memorizzazione-hosting, che è titolare del trattamento dei dati personali, sia tenuto a verificare previamente il contenuto degli annunci spediti da utenti, al fine di escludere quelli aventi un possibile carattere illecito o che possono pregiudicare la vita privata e familiare di una persona.

4)      Se, secondo l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e f), degli articoli 24 e 25 del [RGPD] e dell’articolo 15 della direttiva 2000/31, un siffatto prestatore di servizi [della società dell’]informazione del tipo memorizzazione-hosting, che è titolare del trattamento dei dati personali, sia tenuto ad applicare misure di salvaguardia tali da impedire o limitare la riproduzione e la ridistribuzione del contenuto degli annunci pubblicati per il suo tramite».

Risposta alla seconda e terza questione :

“L’articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli da 24 a 26 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

devono essere interpretati nel senso che:

il gestore di un mercato online, in quanto titolare, ai sensi dell’articolo 4, punto 7, di tale regolamento, del trattamento dei dati personali contenuti in annunci pubblicati nel suo mercato online, è tenuto, prima di pubblicare gli annunci, e mediante misure tecniche e organizzative adeguate,

–        ad individuare gli annunci che contengono dati sensibili, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento;

–        a verificare se l’utente inserzionista che si appresta a collocare un annuncio di questo tipo sia la persona i cui dati sensibili figurano in tale annuncio e, in caso contrario,

–        a rifiutare la pubblicazione di quest’ultimo, a meno che tale utente inserzionista possa dimostrare che la persona interessata ha prestato il proprio consenso esplicito affinché i dati in questione siano pubblicati in tale mercato online, ai sensi di detto articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o che sia soddisfatta una delle altre eccezioni previste da tale articolo 9, paragrafo 2, lettere da b) a j)”.

Risultato quasi scontato, alla luce degli artt 24-26 GDPR.

Riposta alla quarta questione:

“l’articolo 32 del RGPD deve essere interpretato nel senso che il gestore di un mercato online, in quanto titolare, ai sensi dell’articolo 4, punto 7, di tale regolamento, del trattamento dei dati personali contenuti in annunci pubblicati nel suo mercato online, è tenuto a mettere in atto misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire che annunci ivi pubblicati e contenenti dati sensibili, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, siano riprodotti e illecitamente pubblicati su altri siti Internet”.

Idem come sopra.

Risposta alla prima questione:

l’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2000/31 e l’articolo 2, paragrafo 4, del RGPD devono essere interpretati nel senso che il gestore di un mercato online, in quanto titolare, ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del RGPD, del trattamento dei dati personali contenuti in annunci pubblicati nel suo mercato online, non può invocare – a fronte di una violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafo 2, e dagli articoli da 24 a 26 e 32 di tale regolamento – gli articoli da 12 a 15 di detta direttiva relativi alla responsabilità dei prestatori intermediari“.

Era la questione più interessante. Il suo esito però non soprende: il safe harbor UE ex dir. 2000/31 riguarda la responsabilità per fatti altrui (dell’utente), non del provider. Qui invece le censure di negligenza organizzativa riguardano la condotta di quest’ultimo.

Superfluità del consenso al trattamento dati in caso di necessità a fini difensivi da aprte del lavoratore (anche se concernente un terzo non parte del giudizio)

Cass. sez. lav. 21/07/2025 n. 20.487, rel. Ponterio, circa il vecchio art. 24 cod. priv. (ora v. art. 6 § 1, sub f) – art. 9 § 2 legg. f) , GDPR), sulla registrazione di una conversazione tra datore e altro lavoratore, diverso dal registrante:

In generale:

<<Con orientamento costante questa Corte (v. per tutte Cass., n. 11322 del 2018) ha sottolineato come la rigida previsione del consenso del titolare dei dati personali subisca “deroghe ed eccezioni quando si tratti di far valere in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito” (Cass., Sez. U., 8 febbraio 2011, n. 3034). Ciò sulla scorta dell’imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall’altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio.

Si è quindi precisato che l’utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti e che la tale registrazione fonografica, rientrando nel genus delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c., ha natura di prova ammissibile nel processo civile del lavoro così come in quello penale (v. Cass. 29 dicembre 2014, n. 27424 ed i richiami in essa contenuti a Cass. 22 aprile 2010, n. 9526 ed a Cass. 14 novembre 2008, n. 27157).

È stato, altresì, chiarito che l’ipotesi derogatoria di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 196/2003 che permette di prescindere dal consenso dell’interessato sussiste anche quando il trattamento dei dati, pur non riguardanti una parte del giudizio in cui la produzione viene eseguita, sia necessario per far valere o difendere un diritto (Cass. 20 settembre 2013, n. 21612), a condizione che i dati medesimi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (cfr. la sopra richiamata Cass., Sez. U., n. 3033 del 2011 nonché Cass. 11 luglio 2013, n. 17204 e Cass. 10 agosto 2013, n. 18443).

Inoltre, il diritto di difesa non va considerato limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso (cfr. la già citata Cass. n. 27424 del 2014). Alla luce di tali premesse, si è giudicata legittima, cioè inidonea ad integrare un illecito disciplinare, la condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto ed essendo coperta dall’efficacia scriminante dell’art. 51 c.p., di portata generale nell’ordinamento e non limitata al solo ambito penalistico (Cass. 29 dicembre 2014, n. 27424). Si è sottolineato che l’applicazione degli anzidetti principi esige un attento ed equilibrato bilanciamento tra la tutela di due diritti fondamentali, quali la garanzia della libertà personale, sotto il profilo della sfera privata e della riservatezza delle comunicazioni, da una parte e del diritto alla difesa, dall’altra; esso si deve fondare su una valutazione rigorosa del requisito di pertinenza, nella prospettiva di una diretta e necessaria strumentalità, della registrazione all’apprestamento della finalità difensiva nell’orizzonte sopra illustrato, all’interno di una scrupolosa contestualizzazione della vicenda (così Cass. n. 31204 del 2021).>>

Sui fatti di casusa:

<< 3.1. Nel caso di specie, il ricorrente invoca la scriminante di cui all’art. 24 del D.Lgs. 196/2003 e di cui all’art. 51 c.p. adducenco che la registrazione per cui è causa era conseguente al rinvenimento il 18.3.2016, nel proprio fascicolo personale, di una nota di demerito del seguente tenore: “Se non ha voglia di lavorare che se ne vada…nessuno lo trattiene!!!”, attribuita al Direttore VII Tronco, geom. Marrone; tale nota di demerito, di cui gli era stata consegnata solo una copia parziale, era significativa del “clima” aziendale in essere nei suoi confronti e la stessa era stata poi dichiarata illegittima dalla Corte d’Appello di Ancona con sentenza n. 165/2022. Aggiunge che, all’epoca della registrazione, i precedenti disciplinari non erano limitati alle sanzioni irrogate nel 2012 ma comprendevano anche le sanzioni adottate nel 2014.

3.2. La Corte d’Appello ha accertato che la registrazione della conversazione tra il direttore del personale e la collega Or.Pa. (a cui era estraneo il Va.Do.) era stata effettuata (per la durata di circa due ore) il 18.3.2016; che all’epoca non vi era alcun contenzioso pendente tra il Va.Do. e la datrice di lavoro; che l’ultima sanzione disciplinare irrogata al predetto risaliva al 21.9.2012 ed era motivata dal mancato rispetto del turno lavorativo e dall’abbandono anticipato del posto di lavoro; che solo con il ricorso del 27.6.2018 il dipendente aveva impugnato la sanzione disciplinare del 2012 ed aveva anche chiesto il risarcimento dei danni da condotte vessatorie e prodotto la registrazione della citata conversazione.

Sulla base di tale ricostruzione in fatto, i giudici di appello hanno ritenuto che la registrazione, non realizzata in pendenza di un procedimento giurisdizionale o in vista di una sua imminente introduzione e al fine di precostituire mezzi di prova utili alla difesa in quella sede, aveva una finalità meramente esplorativa e in nessun modo interferiva con i fatti posti a base dell’infinito descritte modalità e finalità, detta registrazione non era in alcun modo pertinente e funzionale all’esercizio del diritto di difesa ma, al contrario, realizzava un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e fedeltà, legittimando come proporzionata l’irrogazione della sanzione conservativa.

3.3. Ferma la ricostruzione in fatto come operata dai giudici di merito, non censurabile in questa sede di legittimità neppure ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in ragione della disciplina cd. della doppia conforme, deve rilevarsi come la Corte d’Appello si sia rigorosamente attenuta ai principi di diritto sopra richiamati e ciò comporta l’insussistenza della violazione di legge contestata. In particolare, i giudici di appello hanno evidenziato l’assenza di un qualsiasi nesso di pertinenza e strumentalità tra la registrazione del colloquio tra altri dipendenti della società e l’esercizio del diritto di difesa del Va.Do., sia rispetto alle sanzioni disciplinari del 2012 e sia rispetto ad altre rivendicazioni, non avanzate neppure in via stragiudiziale, in un orizzonte temporale plausibile; al contrario, la distanza temporale tra l’epoca della indebita registrazione (2016) e la proposizione del ricorso (2018) e l’inesistenza di un nesso di contenuto tra detta registrazione e l’oggetto del ricorso in giudizio del 2018, hanno condotto i giudici di appello, in consonanza con i precedenti di questa Corte, ad escludere i presupposti per poter considerare scriminata la violazione dell’altrui diritto alla riservatezza.>>

Dati sanitari ceduti a Meta da centri medico-sanitari senza consenso del titolare: il caso dei tracking pixel

Interessante caso, segnalato da Eric Goldman nel suo blog,  deciso (provvisoriamente) da US D.C. East. D. of California, 9 giugno 2025, No. 1:23-cv-01106-DC-CKD, Jane Doe e altri c. TENET HEALTHCARE CORPORATION, et altri.

Queste strutture raccoglievano molti dati sanitari dei clienti prodotti dalla loro interazione sui loro server e li cedevano a Meta: -direttamente dal pc del cliente, nel caso dei citt. Pixex; – a partire dal server delle strutture sanitaria nel caso di un’altra applicazione chiamata Conversions Application Programming Interface, “CAPI”.

Delle molte azioni svolte, alcune sono state mandate avanti, mentre altre sono state bloccate.

Si tratta però di normative nazionali poco interessanti nel dettaglio per l’operatore italiano (tranne quelle sulla data protection in senso stretto).

Qui interessa solo ricordare come funziona il tracciamento tramite Pixex , come riportato in sentenza:

<< Defendants deploy “various digital marketing and automatic software tools” on their Web Properties that disclose information to Meta, Google, and other third parties for “advertising purposes.” (Id. at ¶ 8–9.) Specifically, Defendants have installed source code known as “tracking pixels” on their Web Properties to share user information with third parties. (Id. at ¶¶ 34–35, 55–56, 79, 184, 233.) Meta Pixel (“Pixel”) is among the tracking pixels Defendants have installed on their Web Properties. (Id. at ¶¶ 42–43, 71, 111, 184, 233.) Pixel was developed by Meta as “a new way to report and optimize for conversions, build audiences and get rich insights about how people use [] website[s].” (Id. at ¶ 208.) Pixel enables Defendants to “measure the effectiveness of their advertising by understanding the actions people take on their websites.” (Id.)

Pixel is a “snippet of code embedded on a third-party website that tracks users’ activities as users navigate through a website.” (Id. at ¶ 192.) When a user visits a webpage containing Pixel, the code tracks and log each page the user visits, what buttons they click, as well as specific information that users input into a website. (Id.) Pixel functions by monitoring for an “event” that triggers the code on Defendants’ Web Properties, including their websites and patient portals. (Id. at ¶¶ 98, 130.) On Defendants’ Web Properties, Pixel is triggered each time a user interacts with new webpages, enters search terms in the search bar, engages with the “Find A Doctor” function, fills out forms, completes assessments, logs into the patient portal, or uses the patient portal. (Id. at ¶¶ 110, 130, 236, 242, 245–248, 273.) When an event occurs, Pixel “send[s] the information it collects to [Meta] through scripts running in a user’s internet browser, similar to how a ‘bug’ or wiretap can capture audio information.” (Id. at ¶¶ 213, 233.) In other words, Pixel redirects the content of the users communications to Meta simultaneously in “real time” while the exchange of information between the user and Defendants’ Web Properties is still occurring. (Id. at ¶¶ 232, 239.)

Pixel transmits data to Meta as a “full-string, detailed URL” consisting of information regarding a user’s browsing history, the name of the web page visited, and the search terms that the user used to find the web page. (Id. at ¶¶ 202, 255.) The information Meta receives via Pixel may include “the kinds of treatments that patients research on the hospital’s website, . . . patients’ past and future medical conditions, their past and future medical treatment, [] when and where they are receiving treatment for those conditions,” “the patient’s home address, their name, their search location, as well as their doctor’s specialty, name, and gender.” (Id. at ¶ 83.)

Pixel also sends Meta a user’s PII, including their internet protocol (IP) address, name, email, phone number, cookies, and browsing fingerprint (i.e., information that can be used to identify the specific device). (Id. at ¶¶ 204, 211, 215.) If the user has a Facebook account, Meta also receives the user’s Facebook ID (“FID”). (Id. at ¶¶ 215–217.) “A user’s FID is linked to their Facebook profile, which generally contains a wide range of demographic and other information about the user, including pictures, personal interests, work history, relationship status, and other details.” (Id. at ¶¶ 117, 120.) A user’s PII is sent to Meta in a “data packet” alongside information on the user’s interactions with Defendants’ Web Properties, allowing Meta to “link” a user’s activity on Defendants’ Web Properties to their Facebook profile. (Id. at ¶¶ 82–84, 239, 263.)

In addition to Pixel, Defendants installed and implemented Meta’s Conversions Application Programming Interface (“CAPI”) on their Web Properties’ servers. (Id. at ¶ 58.)

Unlike Pixel, which causes a user’s browser to transmit information directly to Meta, “CAPI tracks the user’s website interaction . . . records and stores that information on the website owner’s servers and then transmits the data to [Meta] from the website owner’s servers.” (Id. at ¶ 59.) CAPI is located on “the website owner’s servers (rather than a bug placed on the website users’ browsers),” meaning website owners can “circumvent any ad blockers or similar technologies.” (Id. at ¶ 61.) CAPI captures information submitted by users to Defendants’ Web Properties, including “the type of medical treatment sought, the individual’s particular health condition and the fact that the individual attempted to or did book a medical appointment.” (Id. at ¶ 64.)

Finally, Defendant Tenet “discloses the same kind of patient data” that it provides to Meta to other third parties involved in internet marketing, including Google, via tracking software installed on its websites. (Id. at ¶ 258.) Namely, Defendants deploy Google tracking tools, such as Google Analytics, Google DoubleClick, and Google AdWords, on “nearly every page of their websites, resulting in the disclosure of communications exchanged with patients to be transmitted

to Google.” (Id. at ¶¶ 259, 262.) Transmissions of information to Google “occur simultaneously with patients’ communications” with Defendants’ Web Properties and include data on “specific medical providers, treatments, conditions, appointments, payments, and registrations and logins to Defendants’ patient portal.” (Id. at ¶ 262.) Google also receives a user’s PII, including their IP address, cookies, geolocation, and other identifiers. (Id. at ¶ 259.)>>

Ricordo solo che la violazione del California Privacy Act è stata ritenuta plausibile, per cui  l’azione relativa è stata fatta proseguire (v. sub C), C alifornia Invasion of Privacy Act (Count 1), p. 19 ss

Sulla identificabilità della persona, ai fini della data protection, in caso di informazioni inviate a Facebook dalla piattaforma di videostreaming

L’appello del 2 circuito , 01.05.2025, Docket No. 23‐7597‐cv, Solomon cv. Flipps Media – Fite TV.

Si tratta di info inviate dal gestore di video streaming Fite a  Facebook circa l’uso della propria piattaforma da parte degli utenti, info raccolte tramite la applicazione Pixel, inclusiva del servizio PageView, fornita dallo stesso Facebook.

Le info inviate son quelle presenti nella schermata che segue ,

Sia il giudice di primo grado che quello di appello ritengono che non ci sia identificabilità della persona, alla luce del Video Privacy Protection Act of 1988, 18 U.S.C. § 2710 (da noi v. art. 4 n. 1 del reg. UE 679/2016).

<<The information transmitted by FITE to Facebook via the Pixelʹs
PageView is set forth in the ʺexemplar screenshotʺ reproduced in the Complaint.
See page 9 supra; Joint Appʹx at 20. The exemplar depicts some twenty‐nine lines
of computer code, and the video title is indeed contained in Box A following the
GET request. The words of the title, however, are interspersed with many
characters, numbers, and letters. It is implausible that an ordinary person would
look at the phrase ʺtitle%22%3A%22‐%E2%96%B7%20The%20Roast%20of%‐
20Ric%20Flairʺ ‐‐ particularly if the highlighting in Box A is removed ‐‐ and
understand it to be a video title.14 It is also implausible that an ordinary person
would understand, ʺwith little or no extra effort,ʺ the highlighted portion to be a
video title as opposed to any of the other combinations of words within the code,
such as, for example, ʺ%9C%93%20In%20the%20last%20weekend%20of%20‐
July%2C.ʺ Id.; Joint Appʹx at 20.
Nor does the Complaint plausibly allege that an ordinary person
could identify Solomon through her FID. Because the redacted sequence of
numbers in the second line of Box B is not labeled, the FID would be just one
phrase embedded in many other lines of code. And if the numbers in the
exemplar were not redacted, what an individual would see is, for example, a
phrase such as ʺc_user=123456ʺ or ʺc_user=00000000.ʺ Although a section of the
code in Box A does state ʺ[h]ost: www.facebook.com,ʺ it is not plausible that an
ordinary person, without the annotation of Box B, would see the ʺc_userʺ phrase
on FITEʹs servers and conclude that the phrase was a personʹs FID.
Notably, the Complaint lacks any details about how an ordinary
person might access the information on the Pixelʹs PageView. But even
assuming, arguendo, that an ordinary person could somehow gain access to the
Pixelʹs PageView, the Complaint is also devoid of any details about how an
ordinary person would use an FID to identify Solomon. The Complaint merely
states that entering ʺfacebook.com/[Solomonʹs FID]ʺ into any web browser would
result in Solomonʹs personal Facebook profile, and that ʺ[t]his basic method of
accessing a personʹs Facebook profile is generally and widely known among the
public.ʺ Joint Appʹx at 21. But see In re Nickelodeon, 827 F.3d at 283 (ʺTo an
average person, an IP address or a digital code in a cookie file would likely be of
little help in trying to identify an actual person.ʺ). Accordingly, we are not
persuaded that an FID is ʺvastly different,ʺ Appellant Br. at 29, from the unique
device identifiers in Nickelodeon, 827 F.3d at 262, or the Roku device serial
numbers in Eichenberger, 876 F.3d at 979 >>

La decisione sarebbe stata uguale anche in base alla norma europea.

(notizia e link alla sentenza dal blog di Eric Goldman)

La Corte di Giustizia illumina (fiocamente, per vero) l’interpretazione dell’art. 15.1.h) GDPR sul dovere esplicativo in caso di sistemi di processi decisionali automatizzati

Corte di Giustizia 27.02.2025, C-203/22, CK c. Magistrat der Stadt Wien con l’intervento di Dun& Bradstreet Austria GmbH, esamina un rinvio di giudice austriaco in un caso di piano tariffario telefonico negato per rischio di insolvenza rilevato da scoring algoritmico.

Il tema è sempre piuù importante ed attuale, costituendo forse quello più difficile da sciogliere: il dovere di motivare (derivante da buona fede contrattuale, quando non da disposizione di legge) è problematico assai nel caso di decisioni algoritmiche, anche perchè di solito l’impresa profilante il privato scaltramente eccepisce il segreto commerciale (che però in genrrale cede al diritto alla protezione dei dati del civis).

Si notino i ponderosi quesiti del giudice a quo.

La risposta della CG resta sul generico e purtroppo non è dato conoscere con precisione la risposta data dall’impresa profilante alla richiesta del cittadino

1) L’articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2016/679 … dev’essere interpretato nel senso che:

in caso di processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento, l’interessato può pretendere dal titolare del trattamento, a titolo di «informazioni significative sulla logica utilizzata», che quest’ultimo gli spieghi, mediante informazioni pertinenti e in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, la procedura e i principi concretamente applicati per utilizzare, con mezzi automatizzati, i dati personali relativi a tale interessato al fine di ottenerne un risultato determinato, come un profilo di solvibilità.

2)    nell’ipotesi in cui il titolare del trattamento ritenga che le informazioni da fornire all’interessato conformemente a tale disposizione contengano dati di terzi protetti da tale regolamento o segreti commerciali, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2016/943 (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del knowhow riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti, detto titolare è tenuto a comunicare tali informazioni asseritamente protette all’autorità di controllo o al giudice competenti, cui spetta ponderare i diritti e gli interessi in gioco al fine di determinare la portata del diritto di accesso dell’interessato previsto all’articolo 15 di tale regolamento

Sullegittimo interesse del titolare del trattamento in caso di aassenza del consenso (art. 6.1.f) GDPR)

Una federazione sportiva tennis olandese cede ai suoi sponsor i dati personali degli atleti federati, pur senza loro consenso.

Ricorre il legittimo interesse ex art. 6.1.f) GDPR?

Potrebbe anche darsi di si, risponde Corte Giust. 04.10.2024, C-621/22, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond c. Autoriteit Persoonsgegevens.

Devono ricrrere anmcjhe gli altri elemenit precista dlal norma cit. e … la valutazione compete al giudice nazionale.

I passi salienti:

<<49     Pertanto, un interesse commerciale del titolare del trattamento, come quello menzionato al punto 47 della presente sentenza, potrebbe costituire un legittimo interesse, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD, purché non sia contrario alla legge. Spetta tuttavia al tribunale nazionale valutare, caso per caso, l’esistenza di un interesse del genere, tenendo conto del quadro giuridico applicabile e di tutte le circostanze del caso. (…)

51      In secondo luogo, per quanto riguarda la condizione relativa alla necessità di tale trattamento per il conseguimento di detto interesse e, in particolare, l’esistenza di mezzi meno lesivi delle libertà e dei diritti fondamentali degli interessati e altrettanto adeguati, occorre constatare che sarebbe segnatamente possibile, per una federazione sportiva come il KNLTB, che intenda comunicare a titolo oneroso i dati personali dei suoi membri a terzi, informare previamente i suoi membri e chiedere a questi ultimi se desiderano che i loro dati siano trasmessi a tali terzi a fini di pubblicità o di marketing. (…)

56      Inoltre, il giudice del rinvio dovrà tener conto della circostanza che i dati in questione sono trasmessi, in particolare, a un fornitore di giochi d’azzardo e di giochi da casinò, come la NLO, le cui attività di promozione e di marketing, pur se legittime, sono esercitate in un contesto che, contrariamente a quanto risulta dal considerando 47 del RGPD, non sembra essere caratterizzato da una relazione pertinente e adeguata tra gli interessati e il titolare del trattamento. Inoltre, in talune circostanze, il trattamento di tali dati potrebbe avere effetti nefasti sui membri delle associazioni di tennis considerati in quanto tali attività possono esporre detti membri ai rischi connessi allo sviluppo della ludopatia>>.

Pilatesca decisione che non afrronta il tema principalre: questa cessione agli sponsor era stata da loro imposta? C’era margine di manovra diversa? E’ prassi diffusa nel mercato europep questo impoegnoi verso lo sponsor?

A nulla conta , invece, il settore di business dello sponsor, purchè lecito.

Violazioni di copyright e accesso ai dati sulla identità civile dietro un numero IP, eseguito durante le indagini: Il § art. 15.1 della direttiva sulla privacy nelle comunicazioni elettroniche

Un’applicaizone dell’eccezione, posta dall’art. 15.1 dir. 2002/58 sulla tutela della privacy nelle comunicazioni elettronico (ancora vigente dopo 22 anni in un settore dai cambianti tecnologici continui !!) , alla indagini nelle violazioni di copuyright è fatta da C. Giust. 30.04.2024, C-470/21.

Risposta della CG alla domanda interpretativa, relativa ad una disposizione del cod. propr. int. francese:

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale che autorizza l’autorità pubblica incaricata della protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi contro le violazioni di tali diritti commesse su Internet ad accedere ai dati, conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, relativi all’identità civile corrispondenti a indirizzi IP precedentemente raccolti da organismi degli aventi diritto, affinché tale autorità possa identificare i titolari di tali indirizzi, utilizzati per attività che possono costituire violazioni del genere, e possa adottare, eventualmente, misure nei loro confronti, purché, in forza di tale normativa,

–        tali dati siano conservati in condizioni e secondo modalità tecniche che garantiscano che sia escluso che tale conservazione possa consentire di trarre conclusioni precise sulla vita privata di detti titolari – ad esempio tracciandone il profilo dettagliato – ciò può essere conseguito, in particolare, imponendo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica un obbligo di conservazione delle diverse categorie di dati personali, quali i dati relativi all’identità civile, gli indirizzi IP nonché i dati relativi al traffico e i dati relativi all’ubicazione, che garantisca una separazione effettivamente stagna di tali diverse categorie di dati tale da impedire, nella fase della conservazione, qualsiasi utilizzo combinato di dette diverse categorie di dati, e per un periodo non superiore allo stretto necessario,

–        l’accesso della suddetta autorità pubblica a tali dati conservati in maniera separata ed effettivamente stagna serva esclusivamente a identificare la persona sospettata di aver commesso un reato e sia accompagnato dalle garanzie necessarie per escludere che, salvo in situazioni atipiche, tale accesso possa consentire di trarre conclusioni precise sulla vita privata dei titolari degli indirizzi IP – ad esempio tracciandone il profilo dettagliato – ciò che implica, in particolare, che sia vietato ai funzionari di tale autorità, autorizzati ad avere un siffatto accesso, di divulgare, in qualsiasi forma, informazioni sul contenuto dei file consultati da detti titolari – salvo al solo fine di adire il pubblico ministero –; procedere a un tracciamento del percorso di navigazione di tali titolari e, più in generale, utilizzare tali indirizzi IP per uno scopo diverso da quello di identificare i loro titolari ai fini dell’adozione di eventuali misure contro questi ultimi,

–        la possibilità, per le persone incaricate dell’esame dei fatti all’interno di detta autorità pubblica, di mettere in relazione tali dati con i file contenenti elementi che consentono di conoscere il titolo di opere protette la cui messa a disposizione in Internet ha giustificato la raccolta degli indirizzi IP da parte di organismi degli aventi diritto, sia subordinata, nelle ipotesi di nuova reiterazione di un’attività lesiva dei diritti d’autore o dei diritti connessi da parte di uno stesso soggetto, a un controllo, da parte di un giudice o di un organismo amministrativo indipendente, che non può essere interamente automatizzato e deve avvenire prima di tale messa in relazione, in quanto tale messa in relazione può, in tali ipotesi, consentire di trarre precise conclusioni sulla vita privata di detto soggetto, il cui indirizzo IP sia stato utilizzato per attività che possono ledere i diritti d’autore o i diritti connessi,

–        il sistema di trattamento dei dati utilizzato dall’autorità pubblica sia sottoposto, a intervalli regolari, ad un controllo da parte di un organismo indipendente, avente la qualità di terzo rispetto alla suddetta autorità pubblica, al fine di verificare l’integrità del sistema, comprese le garanzie effettive contro i rischi di accesso e uso impropri o illeciti di tali dati, nonché la sua efficacia e affidabilità nel rilevare eventuali violazioni.

Risarcimento del danno non patrimoniale da violazione di privacy

In un caso di erronea divulgazione online da parte della PA di dati sanitari di una pazienda, però immediatamente eliminata, regola la domanda risarcitoria Cass. sez. III, 16/04/2024 ord. n. 10.155, rel. Ambrosi:

<<1.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in materia di responsabilità civile, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione.

All’esito della pronunzia Corte Cost. n. 235 del 2014 e dell’entrata in vigore della L. n. 124 del 2017 (che all’art. 1, comma 17, ha modificato l’art. 138 Cod. ass. richiamato dai ricorrenti), questa Corte ha posto in rilievo come il giudice del merito sia tenuto “a valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico – relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”)” (così Cass., 31/1/2019, n. 2788; Cass., 21/9/2017, n. 21939).

Il danno preteso, dovendo necessariamente consistere in un profilo consequenziale rispetto al fatto dannoso denunciato (non potendo esaurirsi nella figura del c.d. danno-evento, ossia in re ipsa), dev’essere essere oggetto di specifica allegazione e di prova, anche tramite il ricorso al valore rappresentativo di presunzioni semplici (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023, Rv. 668139 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20643 del 13/10/2016, Rv. 642923 – 02), ossia anche attraverso l’indicazione degli elementi costitutivi e delle specifiche circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l’esistenza (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34026 del 18/11/2022, Rv. 666153 – 01).

Inoltre, questa Corte ha posto in evidenza che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, la liquidazione compiuta dal giudice di merito sfugge ad una precisa valutazione analitica e resta affidata al criterio equitativo, non sindacabile in sede di legittimità allorquando lo stesso giudice dia conto del criterio medesimo e la valutazione risulti congruente al caso e la concreta determinazione dell’ammontare del danno non sia, per eccesso o per difetto, palesemente sproporzionata (Cass. Sez. 3 14/07/2004, n. 13066) o non congrua (Cass. Sez. 3, 7/03/2003 n. 3414) o, addirittura, simbolica o irrisoria (Cass. Sez. 3, 16/05/2003 n. 7632).

3.1.2. Sul punto, giova sottolineare come nella specie il Tribunale ha avuto cura di evidenziare che la divulgazione di informazioni in violazione degli obblighi di riservatezza e di privacy avvenuta in modo illegittimo (in particolare, circa gli aspetti inerenti allo stato di salute e alla vita sessuale della odierna parte ricorrente, nonché alle prestazioni sanitarie cui era stata sottoposta, e alle coordinate bancarie del coniuge su cui accreditare il rimborso ottenuto) determinò l’odierna azienda controricorrente a provvedere in un tempo brevissimo (nelle ore immediatamente successive alla pubblicazione) ad oscurare i dati sensibili presenti nel testo diffuso.

Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente considerato il complesso degli elementi istruttori documentali e testimoniali acquisiti ed è pervenuto alla quantificazione e liquidazione del danno in via equitativa, in modo unitario e omnicomprensivo e proporzionato al danno di natura non patrimoniale subìto in concreto dalla parte ricorrente>>.