In un caso di illegittima ripresa fotografica del corpo nudo di una cliente di centro estetico, la Cass. (sez. I, 08/09/2026 n. 25.117, rel. Tricomi) ha così deciso.
<< 3.4.- L’art. 6 del GD.P.R., nello stabilire le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali, dati tra cui rientra l’immagine fotografica della persona, richiede che debba ricorrere almeno una delle due condizioni ivi indicate e cioè che l’interessato abbia espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (lett. a); che il trattamento sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (lett. b).
Il “consenso dell’interessato”, ai sensi dell’art. 4, punto 11 consiste in “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”. Ne consegue che il consenso rilevante ai sensi del GD.P.R. deve presentare specifici requisiti che si sostanziano in una manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed inequivocabile dell’interessato.
L’art.7 del GD.P.R. nel fissare le condizioni per il consenso stabilisce che “1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 2. Se il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.”; risulta, inoltre, decisiva, nel caso in esame, la precisazione secondo la quale “4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l’eventualità, tra le altre, che l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all’esecuzione di tale contratto.”.
3.5.- La decisione impugnata non ha dato retta applicazione alle norme in esame.
Risulta incontestato in causa che la richiesta di trattamento mediante riprese fotografiche avanzata in relazione alla prestazione di trattamenti estetici, di cui si discute, dovesse essere assistita dal consenso della parte, espressamente richiesto al momento della sottoscrizione del contratto, ed il tema in discussione riguarda la liceità del trattamento dei dati in relazione [al-]la valutazione della sufficienza e della conformità o meno della volontà manifestata al fol. 5 del contratto dalla contraente Va.Da., al modello di consenso delineato nel GD.P.R. in uno ai requisiti ed alle condizioni ivi previste.
Il Tribunale ha ravvisato che l’originaria attrice avesse prestato consapevolmente il consenso sulla scorta della produzione documentale e delle testimonianze assunte.
Tale ultimo arresto, tuttavia, è errato perché non è conseguito alla retta sussunzione della fattispecie in esame nella previsione delle norme prima ricordate.
3.6.- L’accertamento della conformità della prestazione del consenso al modello normativo, cui il giudice è tenuto in caso di contestazione, invero, deve passare attraverso la verifica della ricorrenza degli elementi qualificanti, come espressamente richiesti dall’art.4 del GD.P.R., quale manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato e l’onere della relativa prova ai sensi dell’art.7 del GD.P.R. grava sul titolare del trattamento dei dati basato sul consenso.
Inoltre, quando il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, come nel presente caso in cui è stata inserita nel “piano dei trattamenti”, la richiesta di consenso deve essere presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie e il mancato rispetto di tale condizione incide negativamente sulla dichiarazione, tanto è vero che “Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.”.
Va aggiunto che il legislatore unionale ha ritenuto di ribadire la necessità che il consenso sia stato manifestato “liberamente” ed ha espressamente stabilito all’art.7, comma 4, GD.P.R., un canone, non esaustivo, di valutazione della “libera prestazione del consenso” in quanto ha precisato che “si tiene nella massima considerazione l’eventualità, tra le altre, che l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all’esecuzione di tale contratto.” con l’evidente finalità di contrastare coazioni alla prestazione del consenso nel caso in cui il trattamento dei dati richiesto non sia necessario all’esecuzione del contratto.
3.7.- Detti principi non sono stati applicati nel caso in esame. (…)
Inoltre, quanto alla contestazione mossa dalla ricorrente in merito all’illecita raccolta del consenso, il Tribunale, pur avendo accertato che la parte aveva “negato l’autorizzazione alla realizzazione, uso, riproduzione, e pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese dal fotografo anti-age specialist, con l’esclusione che le fotografie potessero essere utilizzate per finalità di marketing relativamente ai servizi estetici effettuati dal Centro Estetico.”, ne ha dedotto che “tale scelta consapevole della parte permette di ritenere accertato che la stessa ebbe modo di leggere e comprendere il contratto sottoposto, avendo espressamente valutato e deciso di negare il consenso all’utilizzo delle immagini fotografiche per le finalità di cui sopra. Diversamente la parte ha firmato invece la pag. 5 del contratto in cui ha acconsentito all’effettuazione di scatti fotografici inerenti i servizi erogati, al fine di documentarne gli esiti. In sede di atto introduttivo la parte nulla ha dedotto in merito alle modalità con cui tale consenso è stato raccolto, dovendo pertanto – ritenute tardive le allegazioni fattuali successive – ritenere accertato che la parte abbia consapevolmente concesso l’autorizzazione allo scatto di fotografie per verificare l’andamento ed esito del trattamento.” (fol. 8/9 sent. imp.).
Tale conclusione non risulta assunta nel rispetto della disciplina vigente.
Invero, si deve osservare che la differente ed opposta determinazione della ricorrente in merito alla prestazione del consenso nelle due parti contrattuali, lungi dal dimostrare la consapevolezza della scelta, al più può assumere una valenza neutra e non decisiva alla luce del quadro normativo richiamato.
Va, in proposito rimarcato che la liberatoria (non firmata) riguardava sia la realizzazione e l’utilizzo delle fotografie a fini di marketing, sia in generale – “la realizzazione, l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo delle proprie immagini riprese dal fotografo…” (v. documento contrattuale depositato telematicamente) e che il Tribunale non ha evidenziato alcun elemento di novità o di necessità che avesse giustificato la rinnovata richiesta di consenso all’effettuazione di riprese fotografiche, contenuta questa volta nel piano di trattamento (fol.5 del contratto), richiesta di cui il titolare del trattamento avrebbe dovuto dimostrare la autonoma giustificazione e che avrebbe dovuto essere valutata secondo quando previsto dall’art.7 GD.P.R., attenendo sempre alla raccolta ed all’uso del materiale fotografico (e cioè al trattamento già non consentito a seguito del rifiuto di sottoscrivere la liberatoria).
Il Tribunale, invero, ha escluso che “la parte convenuta abbia posto in essere una condotta illecita o abusiva, sia con riferimento alla raccolta del consenso che allo scatto della foto” (fol.9, sent. imp.) senza essersi pronunciato sulla conformità del consenso così raccolto rispetto ai requisiti di cui all’art.4 del GD.P.R., nonché sulla libertà nella prestazione del consenso ai sensi dell’art.7, comma 4, GD.P.R., né risulta essersi pronunciato sulla “necessità” del trattamento in questione per l’esecuzione del contratto di cui l’interessata era parte, necessità che avrebbe potuto determinare, ove accertata, l’applicazione della lett. b) dell’art.6 del GD.P.R.>>.
La SC rinvia quindi al giudice a quo.
Esatto ma sostanzialmente ovvio. La fotografia era stata scattata ma non diffusa al pubblico: ma è ugualmente trattamento da acconsentire (v. definizione ex art. 4.2) GDPR).