Anche la cop,miuncazine orale di dati personale costituisce trattamento e pure se contenuti in pubblico archivio

Corte di Giustizia UE 7 marzo 2024, C-740/22:

Domande pregiuizli del giueice finlandese:

«1) Se una comunicazione verbale di dati personali integri un trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, punto 2, del [RGPD].

2) Se l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali possa essere conciliato con il diritto alla protezione dei dati personali secondo le modalità indicate nell’articolo 86 del [RGPD], ove si preveda la possibilità di ottenere dal registro anagrafico presso un tribunale informazioni illimitate sulle sentenze penali o i reati commessi da una determinata persona fisica, qualora si richieda di comunicare al richiedente dette informazioni verbalmente.

3) Se, ai fini della risposta alla questione sub 2), acquisti rilevanza il fatto che il richiedente sia una società o una persona fisica».

Risposta in breve:

<<1)  L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

devono essere interpretati nel senso che:

la comunicazione orale di informazioni su eventuali condanne penali in corso o già scontate a carico di una persona fisica costituisce un trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 4, punto 2, di tale regolamento, che rientra nell’ambito di applicazione materiale di detto regolamento, se tali informazioni sono contenute in un archivio o destinate a figurarvi.

2) Le disposizioni del regolamento 2016/679, in particolare il suo articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 10 del medesimo,

devono essere interpretate nel senso che:

esse ostano a che i dati relativi a condanne penali di una persona fisica contenuti in un archivio tenuto da un organo giurisdizionale possano essere comunicati oralmente a qualsiasi persona al fine di garantire l’accesso del pubblico a documenti ufficiali, senza che la persona che chiede la comunicazione debba giustificare un interesse specifico a ottenere detti dati; il fatto che tale persona sia una società commerciale o un privato non rileva a tale riguardo>>.

Tutto sommato la risposta 2 discende da quella data al quesito 1 (pur se legata a specificità di diritto nazionale.

Dichiarazioni personali dei dirigenti pubblici e tutela della privacy ex art. 6.1.e ed ex art. 9.1 GDPR

Se ne occupa Corte di Giustizia 01.08.2022, C-184/20.

In Lituania i dirigenti di enti pubblici, o  pubblicamente finanziati, devono presentare all’assunzione una dichiarazione di interessi privati, con questo contenuto:

  L’articolo 6 della legge succitata, intitolato «Contenuto della dichiarazione», così recita:

«1.      Il dichiarante indica nella sua dichiarazione le seguenti informazioni relative a sé stesso, al proprio coniuge, convivente o partner:

1)      nome, cognome, numero identificativo personale, numero di previdenza sociale, datore/i di lavoro e mansioni;

2)      persona giuridica di cui il dichiarante o il coniuge, convivente o partner riveste la qualità di associato o di socio;

3)      attività indipendente, come definita nella legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sui redditi;

4)      appartenenza a imprese, enti, associazioni o fondi e funzioni ivi esercitate, fatta eccezione per l’appartenenza a partiti politici e a sindacati;

5)      doni (diversi da quelli di parenti) ricevuti nel corso degli ultimi dodici mesi civili, se il loro valore supera EUR 150;

6)      informazioni sulle operazioni concluse nel corso degli ultimi dodici mesi civili e sulle altre operazioni in corso, se il valore dell’operazione è superiore a EUR 3 000;

7)      parenti o altre persone o dati noti al dichiarante idonei a far insorgere un conflitto d’interessi.

2.      Il dichiarante può omettere i dati relativi al coniuge, convivente o partner se vivono separati, non formano un nucleo familiare comune ed egli non dispone pertanto di tali dati» (§ 29)-

Dichiarazione che viene resa poi pubblica in rete (§ 30).

Il giudice a quo chiede se ciò contrasti con le disposizioni in oggetto.

Riposta della CG:

<< 1) L’articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), letti alla luce degli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede la pubblicazione in rete della dichiarazione di interessi privati che qualsiasi direttore di un ente percettore di fondi pubblici è tenuto a presentare, in quanto, in particolare, tale pubblicazione riguardi dati nominativi, relativi al coniuge, convivente o partner nonché ai parenti o conoscenti del dichiarante che possono dar luogo a un conflitto di interessi, nonché qualsiasi operazione conclusa nel corso degli ultimi dodici mesi il cui valore ecceda EUR 3 000.

2)      L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46 e l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che la pubblicazione, sul sito Internet dell’autorità pubblica incaricata di raccogliere le dichiarazioni di interessi privati e di controllarne il contenuto, di dati personali idonei a divulgare indirettamente l’orientamento sessuale di una persona fisica costituisce un trattamento di categorie particolari di dati personali, ai sensi di tali disposizioni>>.