Cass. sez. III, 23/03/2026 n. 6.926, rel. Amirante:
Critica alla sentenza di appello:
<<10. Il vizio radicale di motivazione intrinsecamente contraddittoria sopra illustrato nelle sue caratteristiche essenziali e chiaramente denunciato dai ricorrenti, si riscontra nella motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di merito, dopo aver integralmente condiviso quanto affermato dal Tribunale in primo grado in ordine all’assolvimento da parte dei ricorrenti della prova circa la volontà della madre di optare per la scelta abortiva, ove opportunamente informata della patologia del nascituro, “correttamente desunta dalle plurime presunzioni evidenziate in sentenza” ed aver dato atto che gli attori avevano prospettato, sin dall’atto introduttivo, quale pregiudizio conseguente alla condotta omissiva della struttura sanitaria “non solo l’obliterarsi della possibilità di esercizio del diritto all’aborto, ma altresì l’irrimediabile deterioramento della loro vita quotidiana, di relazione e lavorativa”, ha evidenziato che “Il difetto di conoscenza delle effettive condizioni di salute del feto ha certamente inciso sull’adozione, da parte dei genitori, di una serie di scelte, non solo di carattere terapeutico, quale l’interruzione della gravidanza, ma anche di natura esistenziale e familiare, che avrebbero consentito loro di affrontare e gestire con maggiore consapevolezza e preparazione la nascita della figlia, le cui condizioni di salute hanno evidentemente determinato lo stravolgimento di ogni aspettativa”, così puntualmente accertando il danno non patrimoniale nelle sue diverse componenti, ha provveduto alla liquidazione del solo danno “coincidente con lo stress emotivo per l’inattesa nascita di un bambino affetto da grave disabilità, destinato inevitabilmente ad attenuarsi col tempo, allorché i genitori hanno avuto modo di elaborare il trauma”, ritenendo, invece, incomprensibilmente, non risarcibile la componente di danno identificata come di “natura esistenziale”, pur enucleata e descritta nella sua concreta fenomenologia, costituita dalla “conduzione di una vita con disagi e sofferenze evitabili”, affermando, in modo assolutamente contraddittorio rispetto alle premesse sopra illustrate, che detto danno costituiva “uno dei plurimi effetti pregiudizievoli che solo l’eventuale scelta abortiva avrebbe potuto escludere”.
11. Al riguardo deve osservarsi che, se è senz’altro condivisibile l’affermazione secondo la quale la prova della volontà della gestante di abortire, ove correttamente informata sulle malformazioni del feto, – e dell’esistenza delle condizioni per l’interruzione di gravidanza – rileva sul piano della causalità giuridica, quale presupposto essenziale per poter affermare la riconducibilità causale delle conseguenze dannose derivanti dalla “nascita indesiderata” all’inadempimento del medico, – posto che, come ripetutamente affermato da questa Corte, “non sono danni che derivano dall’inadempimento del medico quelli che il suo adempimento non avrebbe evitato, e cioè: una nascita che la madre non avrebbe potuto scegliere di rifiutare, una nascita che non avrebbe in concreto rifiutato” (Cass. n. 14488 del 29/07/2004, Rv. 575705- 01; Cass. n. 9251 dell’11/04/2017, Rv. 643844 – 01) – nel caso di specie tale presupposto era stato accertato sia dal Tribunale che dalla stessa Corte d’Appello.
12. Va, inoltre, confermato l’orientamento più recente di questa Corte secondo il quale la mancata prova della volontà di accedere alla interruzione della gravidanza, nella ricorrenza delle condizioni di legge, non impedisce di far valere comunque l’inadempimento del medico al fine di ottenere il risarcimento del solo danno non patrimoniale connesso allo shock psicologico per la scoperta improvvisa e inaspettata della malformazione o disabilità del figlio, in quanto conseguenza diretta e immediata dell’omessa tempestiva diagnosi da parte del sanitario>>.
Poi:
<<13. Ciò premesso deve precisarsi che costituisce approdo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di responsabilità del sanitario per omessa diagnosi di malformazione del feto, esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa, deve essere riconosciuto non soltanto il danno alla salute psico-fisica della donna ma anche, ove idoneamente allegato e provato, quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione, da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nell’ambito dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge. Tale pregiudizio, costituito sia dalla afflizione “interna” generata dalla limitazione imposta alla propria autodeterminazione che dal complessivo peggioramento delle condizioni di vita dei genitori conseguente alla nascita, è diverso da quello, unicamente liquidato dalla Corte d’Appello, conseguente alla lesione del diritto a essere informati sulle condizioni del feto, riconosciuto dalla L. n. 194/1978 sub specie di “diritto a una procreazione cosciente e responsabile”, che può estrinsecarsi nell’impossibilità di prepararsi psicologicamente al parto (ad es., mediante la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio ovvero il ricorso a una psicoterapia) (Cfr. Cass. n. 16967 del 19/06/2024, Rv. 671445-01; Cass. n. 2798 del 31/01/2023, in linea con la ricostruzione ed esposizione sistematica riassunta da Cass. n. 16633 del 12/06/2023). Tale ultimo pregiudizio, infatti, può essere riscontrato anche in caso di insussistenza (o carenza di prova) della volontà abortiva della gestante, attenendo più specificamente al pregiudizio relativo al diritto di affrontare consapevolmente la gravidanza che darà luogo alla nascita di un bambino menomato (Cass. n. 2798 del 31/01/2023, Rv. 667051-01).
13.1. Nell’ipotesi di erronea esecuzione (o, come nel caso di specie, di omessa diagnosi che ne ha precluso la scelta) dell’intervento d’interruzione della gravidanza che abbia dato luogo ad una nascita indesiderata, in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 1 e 4 della L. n. 194 del 1978, deve essere, dunque, riconosciuto non soltanto il danno alla salute psico-fisica della donna ma anche quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione, da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nell’ambito dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge e prescindendo totalmente dalle condizioni di salute del nato (Cass. n. 2070 del 29/01/2018, Rv. 647589 – 01).
14. Deve allora concludersi che la sentenza impugnata incorre sia nel denunciato vizio motivazionale, risultando del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, frutto di insanabile incongruenza logica con le premesse, sì da doversi ritenere indebitamente ridotta al disotto del “minimo costituzionale”, sia nel vizio di violazione dell’art. 1226 c.c., con conseguente necessità di accoglimento delle inerenti censure sollevate con i motivi di ricorso in esame>>.