Cass. sez. III, 07/04/2026 n. 8.630, rel. Vincenti:
Principio di diritto:
“la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal D.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.
Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.“
Più dettagli in motivazione:
<<14.- Tanto complessivamente considerato sul profilo che attiene all’applicazione indiretta e generalizzata della T.U.N. a fatti pregressi, si rendono ora necessarie alcune precisazioni sul giudizio che deve orientare, al pari di tutte le liquidazioni equitative in materia di danno non patrimoniale, anche la liquidazione del danno biologico derivante da macrolesioni effettuata adottando quale parametro conformativo dell’equità la Tabella Unica Nazionale.
14.1. – Proprio alla luce della centralità che assume al riguardo il principio di equità che fonda il giudizio di liquidazione del danno non patrimoniale in assenza di limiti cogenti, non è possibile affermare in termini assoluti l’adeguatezza di una mera applicazione pedissequa degli importi liquidabili secondo la T.U.N. nelle fattispecie in cui essa non trovi applicazione diretta, né sostenerne l’idoneità automatica a garantire la funzione compensativa del risarcimento secondo il principio di integralità, senza che tale applicazione sia corredata da una motivazione congrua.
La correttezza della liquidazione non può, infatti, prescindere dal dare conto degli elementi di fatto disponibili al momento della decisione, che devono essere necessariamente valorizzati ai fini dell’attribuzione di un valore economico al pregiudizio sofferto, in tutti i suoi profili, atteso che tali elementi sono assai spesso privi di una immediata traducibilità monetaria e che la liquidazione del danno non possa mai risolversi in mero arbitrio.
La misura dell’equità, in definitiva, in assenza di limiti cogenti, non si esaurisce nell’adesione a un parametro convenzionale piuttosto che ad un altro, indipendentemente dalla fonte da cui tali standard promanino, ma si realizza attraverso la motivazione, che deve esplicitare le ragioni per le quali determinati aspetti del caso concreto sono stati valorizzati nel conferire un valore economico al pregiudizio risarcibile.
Come già evidenziato, la soluzione della questione pregiudiziale sottoposta a questa Corte trova il proprio baricentro nel principio di equità e, dunque, proprio in siffatta prospettiva viene in risalto, segnatamente, il modo in cui tale principio si invera, ossia nella motivazione che sorregge la liquidazione del danno non patrimoniale.
In particolare, l’onere motivazionale può considerarsi assolto solo allorquando il giudizio equitativo sia espressione di una valutazione critica delle peculiarità del caso concreto, che, attraverso la motivazione, evidenzi una propria tenuta logico-argomentativa. Quest’ultima, infatti, assume un ruolo centrale in sede di liquidazione, costituendo al contempo il metro del giudizio equitativo e lo strumento di controllo della congruenza logica del ragionamento che ha condotto all’esito liquidatorio.
La centralità della motivazione nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale emerge con particolare evidenza dai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione ai risarcimenti determinati secondo la criteriologia delle tabelle di elaborazione ‘pretoria’ (si vedano, tra le altre e seppur in tema di risarcimento del danno parentale, Cass. n. 37009/2022 e Cass. n. 17389/2025).
Il danno non patrimoniale, infatti, incidendo su beni giuridici di valore ontologicamente inestimabile, impone al giudice uno sforzo di concreta individuazione di un controvalore monetario che consenta di rendere giustizia al danneggiato rispetto a pregiudizi che, proprio per la loro natura, non presentano un valore economico astrattamente predeterminabile.
14.2.- Una volta riconosciuta la centralità della motivazione anche nella liquidazione del danno conformata ai parametri della T.U.N., deve affermarsi che essa assume un ruolo altrettanto centrale e ancor più pregnante nei casi in cui il giudice decida di discostarsi dai parametri ivi stabiliti, in ragione non della forza conformativa espressa che la T.U.N. esercita sul giudizio equitativo, che opera solo per i fatti successivi, bensì della forza che comunque le si deve riconoscere indirettamente quale parametro per riempire di contenuto la valutazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c., per essere frutto di una aestimatio legislativa.
La giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto censurabile lo scostamento dalla criteriologia di elaborazione ‘pretoria’ là dove esso, in assenza di una motivazione congrua, conducesse a una liquidazione sproporzionata rispetto a quella tabellare, violando l’art. 1226 c.c. (Cass. n. 8508/2020; Cass. n. 17018/2018).
Si è, inoltre, precisato che il mero scostamento dalla tabella non costituisce di per sé vizio di legittimità: la rilevanza della tabella risiede nella sua sostanziale idoneità a orientare verso risultati congrui in astratto. Pertanto, il giudice può motivatamente discostarsene in presenza di fatti straordinari o particolarmente rilevanti che giustifichino un adeguamento diverso del quantum risarcitorio (Cass. n. 26308/2019).
Questa linea interpretativa è coerente con l’orientamento secondo cui, se il giudice omette di considerare fatti decisivi che avrebbero giustificato lo scostamento dai parametri tabellari, il vizio deducibile è quello di omesso esame di un fatto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 27562/2017).
Se, quindi, per il superamento delle tabelle di elaborazione pretoria – prive di valore normativo e, dunque, di rilevanza formale nella liquidazione del danno non patrimoniale, pur rilevanti per la loro capacità di orientare l’equità verso la parità di trattamento – si è ritenuta necessaria una motivazione adeguata, tanto più la necessità di tale motivazione deve valere nel caso in cui il giudice decida di discostarsi dai parametri della T.U.N., eventualmente reputando con adeguata specifica motivazione nel caso concreto le tabelle pretorie più idonee ad integrare il paradigma equitativo.
La T.U.N., infatti, in virtù della sua derivazione normativa, esercita una forza individuatrice del parametro dell’equità di cui all’art. 1226 c.c. e impone perciò cautele particolari in caso di discostamento. Discostamento che deve ritenersi, peraltro, tendenzialmente e maggiormente ammissibile – lo si deve sottolineare – nei casi in cui la liquidazione riguardi pregiudizi non rientranti oggettivamente, ratione materiae, nel perimetro di applicazione equitativa della tabella e tendenzialmente molto più difficile nei casi rientranti e, dunque, tale da esigere una motivazione molto più specifica.
La natura legale della T.U.N., infatti, per le considerazioni già illustrate, la fa assurgere, come si è detto, a parametro privilegiato dell’equità, nell’ambito delle liquidazioni del danno biologico rispetto alle quali trova applicazione in via indiretta.
Ne consegue che, pur potendosi darsi il caso che la T.U.N. possa in concreto non cogliere integralmente la materialità del pregiudizio, un suo eventuale superamento deve avvenire nel rispetto delle coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di scostamento dai parametri tabellari di origine pretoria, ossia tramite una motivazione congrua e adeguata che dia conto delle specifiche ragioni di quel superamento.
Lo scostamento dai parametri della T.U.N. è, quindi, consentito in presenza di circostanze del tutto peculiari della fattispecie concreta, debitamente valorizzate da una motivazione puntuale che illustri le ragioni per le quali la forza conformativa dell’equità, che l’anzidetta Tabella è astrattamente in grado di esprimere, non risulti idonea a realizzare l’equità del caso concreto.
E la motivazione – ripetesi – dovrà essere molto più accurata e specifica, sì da risultare sostanzialmente limitata a casi del tutto particolari, quando debba giustificare il discostamento dall’àmbito oggettivo, cui si riferisce ratione materiae la disciplina della T.U.N.
In sintesi, le coordinate della soluzione della questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Milano>>.
La SC passa a riassumere (cosa ottima!) il ragionamento svolto:
<<15. – Giova sintetizzare le considerazioni che precedono nei termini seguenti.
È consentita un’applicazione generalizzata, seppur indiretta, della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), ancorata al principio di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., anche con riferimento a liquidazioni formalmente estranee sotto il profilo temporale al suo ambito di applicazione diretta, non integrando tale applicazione analogia iuris, bensì solo l’applicazione, in sede di esercizio del potere-dovere di cui all’art. 1226 c.c., di un parametro di determinazione del contenuto dell’equità.
La criteriologia della T.U.N. è idonea a inverare la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. nella liquidazione del danno non patrimoniale anche oltre il suo perimetro applicativo diretto, potendo essere assunta quale parametro generale e privilegiato di riferimento nella liquidazione equitativa del danno biologico da lesioni macropermanenti, a prescindere dal contesto ratione temporis o ratione materiae in cui si collochi il relativo fatto generatore.
L’equità può, infatti, trovare concreta attuazione nei parametri della T.U.N., in quanto funzionali a garantire istanze di equità e di parità di trattamento.
Tale idoneità si manifesta sia sul piano formale, in ragione della derivazione legale della Tabella, che ne fonda la vocazione generale e illumina l’equità liquidatoria di una specifica consistenza normativa, sia sul piano sostanziale, in quanto la T.U.N. si basa su un sistema a punto variabile, con struttura modulare, che prevede la riduzione del valore del punto in funzione dell’età del danneggiato e un incremento più che proporzionale al crescere della percentuale di invalidità permanente, analogamente alle principali tabelle di elaborazione pretoria.
La T.U.N. realizza, inoltre, in modo coerente la progressività risarcitoria, assicurando una curva di crescita degli importi liquidabili coerente con il criterio della progressione più che proporzionale e, in ogni caso, mai orientata in senso regressivo.
È in questo meccanismo che risiedono le garanzie sostanziali di equità e di parità di trattamento, a prescindere dagli scarti monetari rispetto alle tabelle pretorie. La parità di trattamento, infatti, non si esaurisce nel raffronto tra importi, ma si realizza quando la liquidazione sia il risultato di un procedimento equo e congruo rispetto alla concreta entità del pregiudizio.
La T.U.N. offre, altresì, garanzie di uniformità in quanto espressione della criteriologia più aggiornata disponibile, secondo il principio per cui il giudice deve fondare la liquidazione sui criteri, al tempo della decisione, maggiormente idonei ad assicurare uniformità ed effettività del ristoro.
L’adozione dei parametri della T.U.N. nella liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute non esime il giudice dal motivare sulle circostanze del caso concreto che giustificano l’esito liquidatorio prescelto.
Tuttavia, in ragione del ruolo di parametro elettivo che la T.U.N. riveste nella liquidazione equitativa del danno biologico, qualora il giudice intenda discostarsi dai relativi parametri è necessario che adotti una motivazione puntuale sulle circostanze del tutto peculiari del caso concreto che possano fondare ragionevolmente quello scostamento.
Per i giudizi relativi a fatti anteriori al D.P.R. del 2025 andranno rispettati i criteri indicati sopra sub par. 13.5.>>