Ha diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale il figlio concepito, ma non ancora nato al momento della morte del padre, causata dall’illecito del terzo

Cass. sez. III, 27/06/2026 n. 22.064, rel. Spaziani, con ragionamnetoi ed esito condivisibile:

<<5. Ciò posto, con specifico riguardo alla perdita del rapporto genitoriale da parte del figlio per effetto dell’illecito mortale subìto dal padre naturale durante la sua gestazione, proprio in ragione del già avvenuto concepimento e della peculiarità e tipicità del rapporto, quale tutelato dalla legge attraverso lo statuto di cui all’art.315-bis cod. civ., non si reputano condivisibili gli argomenti posti da Cass n.9048/2018 a fondamento del diniego del riconoscimento del diritto risarcitorio con riferimento alla ben diversa fattispecie della pretesa esercitata dai fratelli postumi per le conseguenze derivate dalla lesione del rapporto parentale asseritamente conseguita all’illecito subìto dal loro germano al momento della sua nascita e, quindi, in epoca necessariamente precedente al loro concepimento.

5.1. In primo luogo, infatti, poiché la prossima instaurazione della relazione genitoriale è la conseguenza “normale” del concepimento e poiché il rapporto affettivo ed educativo protetto dalla legge attraverso lo statuto dei diritti del figlio di cui all’art.315-bis cod. civ. costituisce la conseguenza “normale” dell’instaurazione della relazione genitoriale, deve ritenersi che, se tale relazione non può instaurarsi per effetto della morte del padre naturale provocata dal fatto illecito del terzo, la perdita del rapporto affettivo ed educativo tra padre e figlio costituisce la conseguenza “normale” di quell’illecito: sussiste, pertanto, secondo la regola di struttura della “causalità adeguata” o “regolarità causale”, il nesso di causalità materiale tra la condotta illecita del terzo e il danno-evento, costituito alla lesione del diritto del bambino al godimento del rapporto genitoriale; diritto, beninteso, sorto dopo la nascita e puntualizzatosi sulla sfera giuridica della persona del figlio e non su quella del concepito, con conseguente irrilevanza della questione dogmatica della capacità giuridica di quest’ultimo.

5.2. In secondo luogo, quanto alle conseguenze di tale lesione (le quali rilevano sotto i due profili del danno interiore-sofferenza morale e del danno esteriore-pregiudizio dinamico-relazionale: Cass.17/01/2018, n.901), va anzitutto osservato che esse, stante la peculiarità del rapporto genitoriale, costituiscono oggetto di presunzione iuris et de iure, non potendosi estendere a tale rapporto i criteri elaborati da questa Corte – v. in particolare, Cass. n.5769/2024; Cass. n.20269/2024; Cass. n.9617/2026 – con riferimento all’accertamento delle conseguenze pregiudizievoli nelle altre fattispecie di lesione o perdita del rapporto parentale, che ammettono il danneggiante a fornire la prova contraria dell’indifferenza affettiva o, persino, dell’odio intercorrente tra la vittima dell’illecito e il congiunto superstite; ciò in quanto l’interesse ad essere cresciuto in famiglia dai suoi genitori o comunque ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, nonché a riceverne l’assistenza morale, la cura, l’istruzione e l’educazione necessaria ai fini della formazione della propria persona, costituisce oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo del figlio, che si specifica, ad un tempo, come diritto fondamentale di solidarietà nel rapporto coi genitori (la cui violazione è fonte di sanzione per gli stessi genitori) e come diritto fondamentale di rispetto della personalità valevole erga omnes, donde sorge, quale correlativa situazione soggettiva passiva a carico dei terzi, il dovere negativo di astenersi dall’interferire illecitamente nel rapporto tra il figlio minore e i suoi genitori (arg. ex artt. 315-bis, 337-tere 147 cod. civ., come introdotti o sostituiti dalla legge n.219/2012 e dal D.Lgs. n. 154/2013, da leggersi, in senso convenzionalmente conforme, alla luce della regola contenuta nell’art.12 della Convenzione EDU e recepita nell’art.9 della Carta di Nizza, quale, a sua volta, interpretata dalla giurisprudenza convenzionale a partire dalla sentenza della Grande Camera sul caso Goodwin c. Regno Unito dell’11 luglio 2002).

5.3. Ciò posto con riguardo alle conseguenze dannose della lesione, non può escludersi, rispetto ad esse, la sussistenza del nesso di causalità giuridica sol perché il rapporto genitoriale non era ancora esistente al momento della condotta illecita, giacché esso era invece esistente al momento del secondo evento lesivo (la lesione del diritto del figlio a godere del rapporto con il padre), costituente la conseguenza indefettibile del primo (la morte del padre).

Al riguardo va sottolineato che la stessa Cass. n.9048/2018 ha ricordato la compatibilità – affermata dalle Sezioni Unite con la sentenza n.9556/2002 – del presupposto della causalità giuridica (consistente nel rapporto di conseguenzialità “immediata e diretta” di cui all’art.1223 cod. civ. tra l’evento lesivo e le conseguenze pregiudizievoli della lesione) con la categoria dei danni “riflessi o di rimbalzo”, quali danni sofferti iure proprio da persone diverse dalla vittima dell’illecito in seguito alla lesione di proprie situazioni giuridiche soggettive. A questo rilievo occorre ora aggiungere che le stesse Sezioni Unite, nella sentenza evocata, al fine di delimitare la categoria dei danni riflessi risarcibili, in quanto da reputarsi “immediati e diretti”, hanno fatto ricorso, più che al criterio oggettivo della preesistenza del legame affettivo, al criterio soggettivo dell’identificazione del danneggiato, individuandolo in colui che abbia la “titolarità di una situazione qualificata dal contatto con la vittima, che normalmente si identifica con la disciplina dei rapporti familiari ma non li esaurisce necessariamente, dovendosi dare anche risalto a certi particolari legami di fatto”, occorrendo, quindi, “di volta in volta verificare in che cosa consista il legame affettivo e in che misura la lesione subìta dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento” (cfr. la citata Cass., Sez. Un, n.9556 del 2002, sub Motivi della decisione, pag.23).

La preesistenza della relazione affettiva all’illecito non è dunque elemento necessario del rapporto di causalità giuridica, la quale va valutata alla stregua dell’intensità del legame e dell’incidenza della lesione subita dalla vittima primaria sul suo svolgimento; presupposti della cui sussistenza non può dubitarsi nell’ipotesi in cui la vittima sia il padre della persona già concepita al momento della morte provocata dall’illecito del terzo, avuto riguardo alla peculiarità del legame genitoriale e alla evidente incidenza causale della morte del genitore sulla sua irrimediabile compromissione.

5.4. Va, peraltro, evidenziato con forza che l’ipotesi in cui la pretesa risarcitoria sia esercitata dal soggetto nato dopo la morte del padre naturale provocata dal fatto illecito commesso dal terzo (alla stessa stregua di quella esercitata dal figlio minore già nato al momento della perdita del proprio genitore – madre o padre – provocata dal predetto illecito), diversamente dalle altre fattispecie di perdita o lesione del rapporto parentale, non dà luogo ad una fattispecie di danno “riflesso” o “di rimbalzo (analoga a quella sottoposta all’esame di Cass. n.9048/2018, in cui il risarcimento del danno derivante dalla predetta lesione era stata invocata dai fratelli postumi del soggetto nato con deficit neuromotorio per errore medico).

Diversamente da tali fattispecie, infatti, non viene in considerazione l’ipotesi del pregiudizio sofferto iure proprio da persona diversa dalla vittima dell’illecito, posto che la lesione materialmente imputabile alla condotta del terzo incide direttamente sul diritto al godimento del rapporto genitoriale, cagionando la perdita del “fascio” di situazioni giuridiche soggettive specificantesi – come detto – in peculiari diritti fondamentali della persona del figlio, rilevanti non solo nei confronti dei genitori (quali diritti fondamentali di solidarietà nell’ambito della comunità familiare) ma – in quanto diritti assoluti della personalità, valevoli erga omnes – anche nei confronti dei terzi.

La diretta riconducibilità alla sfera giuridica del figlio, non solo della conseguenze dannose sotto il profilo relazionale e morale, ma, prima ancora, dello stesso evento lesivo cui esse conseguenze sono giuridicamente riconducibili, quale evento materialmente imputabile alla condotta del terzo e immediatamente incidente sui diritti del minore, induce a qualificare le prime quali danni diretti e non “riflessi”, onde neppure si pone, nella fattispecie, la questione della sussistenza, o meno, dei requisiti di estensibilità del concetto di immediatezza di cui all’art.1223 cod. civ. alla categoria dei pregiudizi “di rimbalzo”.

5.5. Né, infine, può in alcun modo incidere sul giudizio di causalità – e, per esso, sulla integrazione di tutti i requisiti costitutivi dell’illecito aquilano – la circostanza che le conseguenze dannose si verifichino in epoca successiva alla condotta illecita e allo stesso evento lesivo.

Si è già evidenziato, infatti, nell’ordinanza interlocutoria del 2 marzo 2026, che non incide, ex se, sul rapporto di conseguenzialità immediata e diretta la circostanza che tra il danno-evento e il danno-conseguenza vi sia una – quantunque rilevante – cesura temporale.

Va qui aggiunto che l’eventualità che le conseguenze risarcibili di un fatto dannoso possano verificarsi anche in epoca di molto successiva alla lesione provocata da quel fatto corrisponde ad una evenienza ricorrente nella fenomenologia dell’illecito civile, come dimostrano la teoriche dei danni futuri, del pregiudizio lungolatente e della prescrizione, la decorrenza del cui termine, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, avuto riguardo al disposto dell’art.2935 cod. civ., postula non solo che si completi, sotto il profilo temporale, la formazione della fattispecie dell’illecito, comprensiva del danno-conseguenza, ma anche che tale ultimo elemento si manifesti oggettivamente e sia soggettivamente percepibile dal danneggiato con l’ordinaria diligenza, perché solo in questo momento, il danneggiato, acquisendo la consapevolezza dell’esistenza, sulla sua sfera giuridica, del diritto di credito risarcitorio, è nella condizione concreta di poterlo esercitare>>.

Liquidazione dei danni lungolatenti da emotrasfusione: momento, in cui viene giudicato sorto e risarcibile, e momento, in cui inizia a decorrere la prescrizione

Cass. sez. III, 19/06/2026 n. 20.781, rel. Gorgoni:

<<3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056e 1223 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza là dove ha proceduto alla quantificazione del danno biologico. Assume che, anche a voler ritenere risarcibile il danno non patrimoniale nel periodo considerato, la Corte territoriale avrebbe comunque errato nel parametrarne decorrenza ed entità senza tener conto dell’assenza di manifestazioni cliniche apprezzabili per un lungo arco temporale, nonché delle condizioni di salute pregresse della danneggiata, avendo la Corte distrettuale ancorato la liquidazione del danno a un periodo in cui la patologia non risultava ancora clinicamente manifestata.

Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.

Va premesso che, secondo l’insegnamento di questa Corte, “il danno esiste come peggioramento di un bene a prescindere dalla conoscenza che il danneggiato ne abbia; ai fini del risarcimento, o meglio del suo ammontare è rilevante il momento in cui il danno si produce, poiché è in quel momento che il bene leso è peggiorato, subisce la diminuzione che deve essere risarcita. Ai fini della stima del danno rileva, in sostanza, il momento in cui si è prodotto e si è determinato il peggioramento, anziché quello in cui tale mutamento è stato percepito” (Cass. 15 settembre 2020, n. 19187, ripresa da Cass. 29 gennaio 2024, n. 2725). Ne consegue che il parametro temporale pertinente alla liquidazione non coincide con quello della percezione del danno (che può rilevare, semmai, sul diverso piano della prescrizione), ma con la produzione del pregiudizio-conseguenza. Ciò posto, la critica del ricorrente non può essere accolta nella parte in cui tende a far coincidere automaticamente l’ammontare del risarcimento con il momento della sola “conoscenza/diagnosi” della patologia in materia di danni lungolatenti, infatti, la giurisprudenza più recente impone di distinguere – logicamente e temporalmente – tra condotta, evento biologico e pregiudizi conseguenti, proprio per evitare automatismi sia in avanti (solo diagnosi) sia indietro (solo trasfusione). In particolare, in tema di danni lungolatenti da emotrasfusione, “il momento della contrazione della malattia è di per sé irrilevante a fini risarcitori”; quanto ai momenti successivi, “la manifestazione di sintomi incidenti sull’integrità fisica può radicare il diritto al risarcimento del danno biologico”, mentre “l’acquisita consapevolezza della specifica e grave patologia diagnosticata… può far sorgere il diritto al risarcimento del danno morale da sofferenza” (Cass. n. 2725/2024). In termini più analitici, sono stati distinti i momenti di “inoculazione infettiva (condotta colposa); contrazione della malattia (evento di danno); apparizione dei sintomi ovvero intervenuta consapevolezza della patologia con diagnosi (pregiudizi conseguenti risarcibili)”, con la conseguenza che, ai fini del danno biologico, rilevano i sintomi apprezzabili risarcitoriamente, mentre, se la consapevolezza diagnosticata precede i sintomi, può radicarsi il danno morale da sofferenza, cui può seguire quello biologico alla comparsa della sintomatologia.

Tuttavia, ed è qui che il motivo merita accoglimento, non è conforme a tali criteri la scelta compiuta dalla Corte territoriale di far decorrere la liquidazione dalla data della trasfusione infetta (1973). La trasfusione individua il momento della condotta (e, al più, dell’inoculazione/contrazione), ma non coincide necessariamente con il momento in cui il danno risarcibile “si produce” come peggioramento risarcibile. L’ancoraggio automatico al 1973 risulta incompatibile con la distinzione imposta nei danni lungolatenti tra i diversi snodi temporali e tra le diverse componenti del danno alla persona.

Ne deriva che la sentenza impugnata, nel passaggio in cui fa decorrere il risarcimento del danno dalla data della trasfusione, deve essere cassata; il giudice del rinvio dovrà verificare e chiarire, con riferimento alle risultanze di causa, quando si siano prodotti i pregiudizi conseguenti risarcibili, evitando sovrapposizioni tra inoculazione/contrazione e pregiudizio-conseguenza>>

Ribadita la liquidazione con tabella “a punti”, anzichè “a forbice”, del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto

Cass. sez. III, 13/05/2026 n. 13.865, rel. Rossetti:

La censura sollevata:

<<Col secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 1226 c.c.. Nell’illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la Corte d’Appello ha scelto, per liquidare il danno non patrimoniale sofferto dai congiunti delle vittime, un criterio c.d. “a forbice” (un criterio, cioè, che preveda soltanto la liquidazione minima e quella massima, consentendo al giudice di stabilire quomodolibet il risarcimento all’interno dei suddetti estremi); che l’unico criterio equo ex art. 1226 c.c. per la liquidazione del danno in esame deve ritenersi quello c.d. “a punti” (un criterio, cioè, che stabilisca una unità di misura monetaria dell’intensità della sofferenza; attribuisca un punteggio alle più frequenti circostanze di cui tenere conto nella stima del danno; determini l’ammontare del risarcimento moltiplicando il valore dell’unità di misura per il punteggio totalizzato nel caso concreto)>>.

L’accoglimento della SC:

<<2.1. Il motivo è fondato.

Va premesso che la questione circa la preferibilità del criterio “a punti” di liquidazione del danno non patrimoniale, rispetto a quello “forbice”, fu prospettata dagli odierni ricorrenti già nell’atto d’appello (foglio 8 dell’appello proposto da DE.AN.; gli altri appelli sono identici).

Ciò posto, rileva il Collegio che questa Corte, con sentenza Cass. Sez. 3, 21/04/2021, n. 10579, ha stabilito che al fine di garantire sia un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, sia l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale causato dall’uccisione d’un congiunto deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. Alla luce di tale orientamento, cui la Corte ha già dato ed intende dare continuità, illegittimo è il criterio di liquidazione adottato dal Tribunale e confermato dalla Corte d’Appello>>.

Risarcibilità del danno morale terminale (o catastrofale)

Cass. sez. III, 29/05/2026, (ud. 28/04/2026- dep. 29/05/2026) – n. 16890, rel Crivelli, in un tragico caso di sopravvivenza di tre ore dopo il sinistro, chiarendo il differente trattamento del danno morale rispetto a quello biologico.

<<8. Con il terzo mezzo del ricorso incidentale si deduce omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte territoriale escluso il danno terminale o catastrofale, nonostante fosse stata provata la lucida agonia del minore e la sua consapevolezza dell’imminente morte. 8.1. Il motivo è manifestamente fondato.

Per escludere nella specie il danno morale catastrofale e biologico terminale, la Corte territoriale ha fatto richiamo dei precedenti di questa Corte, ed in particolare di Cass. 15350/15.

In base a tale arresto, la risarcibilità in questione deve escludersi in caso di morte immediata, in quanto il patrimonio del de cuius non viene neppure incrementato del danno, o di morte dopo brevissimo lasso temporale, per mancanza di utilità del breve spazio vitale. Essa ha poi fatto richiamo all’ulteriore, più specifico principio, per cui la sopravvivenza, ai fini della trasmissione di un danno biologico terminale, deve avere una durata di almeno ventiquattr’ore, mentre sarebbe in ogni caso irrilevante la coscienza della vittima in tale spazio temporale (Cass. n. 18056/19).

La Corte poi aveva accertato, in fatto, che il minore era sopravvissuto solo tre ore al sinistro.

Va in proposito osservato che i ricorrenti incidentali, attori in primo grado, avevano chiesto il risarcimento di tutti i danni sia iure proprio che iure hereditatis.

A proposito di danno iure hereditatis, conseguente ad un decesso causalmente ricollegabile ad un fatto illecito, nella specie alla responsabilità oggettiva derivante da cose in custodia, occorre distinguerne due specie: a) il danno morale terminale, consistente nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell’approssimarsi della propria fine, risarcibile in base all’intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall’apprezzabilità dell’intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso; b) quello biologico terminale, costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all’integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 7923/24). Va dunque affermato il seguente principio di diritto: “In caso di accertata coscienza della vittima di un fatto illecito, il danno morale c.d. catastrofale, consistente nella sofferenza determinata dalla percezione della gravità della propria condizione, fino a quella dell’imminenza della propria fine, va risarcito indipendentemente dalla durata più o meno lunga dell’agonia, rilevando invece l’intensità della percezione in termini di entità del risarcimento medesimo. Da tale danno si distingue invece il danno biologico terminale, che dev’essere risarcito solo in presenza di una sopravvivenza per un tempo apprezzabile e che peraltro prescinde dalla cosciente percezione della propria condizione in capo alla vittima stessa”.

Evidente, dunque, come nella specie, se la decisione assunta – fondata sull’accertamento di una morte avvenuta nell’arco temporale di tre ore -non si discosta dai suddetti principi con riferimento al danno biologico terminale, la stessa invece non risulta conforme agli stessi laddove trascura completamente ogni accertamento relativo alla consapevolezza, da parte della vittima, dell’approssimarsi della propria fine, della gravità della situazione e della conseguente sofferenza, così come più radicalmente di ogni accertamento anche in relazione allo stesso stato di coscienza della vittima in quel frangente.

Invero, partendo dall’accertamento – come sopra chiarito – di una sopravvivenza di circa tre ore, dal compendio istruttorio (cfr. in particolare il verbale dell’udienza del 27 marzo 2018, contenente le dichiarazioni testimoniali, oggetto di adeguato richiamo in ricorso) emerge che il giovane Fr.Pa., dopo il fatto, trovandosi in loco in condizioni gravissime, era perfettamente consapevole della propria situazione e del fatto (tanto da affermare “cosa ho fatto”), da invocare insistentemente aiuto e da lamentarsi dei fortissimi dolori, parlandone con la sorella, presente accanto a lui.

In siffatta condizione, la decisione di esclusione dell’indagine e il conseguente rigetto della relativa domanda costituiscono una aperta violazione dei principi posti a presidio del risarcimento del danno. 9. Col quarto mezzo, sempre del ricorso incidentale dei famigliari della vittima, si deduce violazione degli artt. 2051, 2043, 1227, cod. civ., effettuata dalla Corte territoriale nella quantificazione del danno operando la decurtazione dallo stesso dell’assunto concorso di colpa della vittima>>

La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) può operare (ex artt 1226 e 2056 cc) anche per fatti sia anteriori che diversi da quelli per cui è stata normativamente creata

Cass. sez. III,  07/04/2026 n. 8.630, rel. Vincenti:

Principio di diritto:

la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal D.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.

Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.

Più dettagli in motivazione:

<<14.- Tanto complessivamente considerato sul profilo che attiene all’applicazione indiretta e generalizzata della T.U.N. a fatti pregressi, si rendono ora necessarie alcune precisazioni sul giudizio che deve orientare, al pari di tutte le liquidazioni equitative in materia di danno non patrimoniale, anche la liquidazione del danno biologico derivante da macrolesioni effettuata adottando quale parametro conformativo dell’equità la Tabella Unica Nazionale.

14.1. – Proprio alla luce della centralità che assume al riguardo il principio di equità che fonda il giudizio di liquidazione del danno non patrimoniale in assenza di limiti cogenti, non è possibile affermare in termini assoluti l’adeguatezza di una mera applicazione pedissequa degli importi liquidabili secondo la T.U.N. nelle fattispecie in cui essa non trovi applicazione diretta, né sostenerne l’idoneità automatica a garantire la funzione compensativa del risarcimento secondo il principio di integralità, senza che tale applicazione sia corredata da una motivazione congrua.

La correttezza della liquidazione non può, infatti, prescindere dal dare conto degli elementi di fatto disponibili al momento della decisione, che devono essere necessariamente valorizzati ai fini dell’attribuzione di un valore economico al pregiudizio sofferto, in tutti i suoi profili, atteso che tali elementi sono assai spesso privi di una immediata traducibilità monetaria e che la liquidazione del danno non possa mai risolversi in mero arbitrio.

La misura dell’equità, in definitiva, in assenza di limiti cogenti, non si esaurisce nell’adesione a un parametro convenzionale piuttosto che ad un altro, indipendentemente dalla fonte da cui tali standard promanino, ma si realizza attraverso la motivazione, che deve esplicitare le ragioni per le quali determinati aspetti del caso concreto sono stati valorizzati nel conferire un valore economico al pregiudizio risarcibile.

Come già evidenziato, la soluzione della questione pregiudiziale sottoposta a questa Corte trova il proprio baricentro nel principio di equità e, dunque, proprio in siffatta prospettiva viene in risalto, segnatamente, il modo in cui tale principio si invera, ossia nella motivazione che sorregge la liquidazione del danno non patrimoniale.

In particolare, l’onere motivazionale può considerarsi assolto solo allorquando il giudizio equitativo sia espressione di una valutazione critica delle peculiarità del caso concreto, che, attraverso la motivazione, evidenzi una propria tenuta logico-argomentativa. Quest’ultima, infatti, assume un ruolo centrale in sede di liquidazione, costituendo al contempo il metro del giudizio equitativo e lo strumento di controllo della congruenza logica del ragionamento che ha condotto all’esito liquidatorio.

La centralità della motivazione nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale emerge con particolare evidenza dai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione ai risarcimenti determinati secondo la criteriologia delle tabelle di elaborazione ‘pretoria’ (si vedano, tra le altre e seppur in tema di risarcimento del danno parentale, Cass. n. 37009/2022 e Cass. n. 17389/2025).

Il danno non patrimoniale, infatti, incidendo su beni giuridici di valore ontologicamente inestimabile, impone al giudice uno sforzo di concreta individuazione di un controvalore monetario che consenta di rendere giustizia al danneggiato rispetto a pregiudizi che, proprio per la loro natura, non presentano un valore economico astrattamente predeterminabile.

14.2.- Una volta riconosciuta la centralità della motivazione anche nella liquidazione del danno conformata ai parametri della T.U.N., deve affermarsi che essa assume un ruolo altrettanto centrale e ancor più pregnante nei casi in cui il giudice decida di discostarsi dai parametri ivi stabiliti, in ragione non della forza conformativa espressa che la T.U.N. esercita sul giudizio equitativo, che opera solo per i fatti successivi, bensì della forza che comunque le si deve riconoscere indirettamente quale parametro per riempire di contenuto la valutazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c., per essere frutto di una aestimatio legislativa.

La giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto censurabile lo scostamento dalla criteriologia di elaborazione ‘pretoria’ là dove esso, in assenza di una motivazione congrua, conducesse a una liquidazione sproporzionata rispetto a quella tabellare, violando l’art. 1226 c.c. (Cass. n. 8508/2020; Cass. n. 17018/2018).

Si è, inoltre, precisato che il mero scostamento dalla tabella non costituisce di per sé vizio di legittimità: la rilevanza della tabella risiede nella sua sostanziale idoneità a orientare verso risultati congrui in astratto. Pertanto, il giudice può motivatamente discostarsene in presenza di fatti straordinari o particolarmente rilevanti che giustifichino un adeguamento diverso del quantum risarcitorio (Cass. n. 26308/2019).

Questa linea interpretativa è coerente con l’orientamento secondo cui, se il giudice omette di considerare fatti decisivi che avrebbero giustificato lo scostamento dai parametri tabellari, il vizio deducibile è quello di omesso esame di un fatto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 27562/2017).

Se, quindi, per il superamento delle tabelle di elaborazione pretoria – prive di valore normativo e, dunque, di rilevanza formale nella liquidazione del danno non patrimoniale, pur rilevanti per la loro capacità di orientare l’equità verso la parità di trattamento – si è ritenuta necessaria una motivazione adeguata, tanto più la necessità di tale motivazione deve valere nel caso in cui il giudice decida di discostarsi dai parametri della T.U.N., eventualmente reputando con adeguata specifica motivazione nel caso concreto le tabelle pretorie più idonee ad integrare il paradigma equitativo.

La T.U.N., infatti, in virtù della sua derivazione normativa, esercita una forza individuatrice del parametro dell’equità di cui all’art. 1226 c.c. e impone perciò cautele particolari in caso di discostamento. Discostamento che deve ritenersi, peraltro, tendenzialmente e maggiormente ammissibile – lo si deve sottolineare – nei casi in cui la liquidazione riguardi pregiudizi non rientranti oggettivamente, ratione materiae, nel perimetro di applicazione equitativa della tabella e tendenzialmente molto più difficile nei casi rientranti e, dunque, tale da esigere una motivazione molto più specifica.

La natura legale della T.U.N., infatti, per le considerazioni già illustrate, la fa assurgere, come si è detto, a parametro privilegiato dell’equità, nell’ambito delle liquidazioni del danno biologico rispetto alle quali trova applicazione in via indiretta.

Ne consegue che, pur potendosi darsi il caso che la T.U.N. possa in concreto non cogliere integralmente la materialità del pregiudizio, un suo eventuale superamento deve avvenire nel rispetto delle coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di scostamento dai parametri tabellari di origine pretoria, ossia tramite una motivazione congrua e adeguata che dia conto delle specifiche ragioni di quel superamento.

Lo scostamento dai parametri della T.U.N. è, quindi, consentito in presenza di circostanze del tutto peculiari della fattispecie concreta, debitamente valorizzate da una motivazione puntuale che illustri le ragioni per le quali la forza conformativa dell’equità, che l’anzidetta Tabella è astrattamente in grado di esprimere, non risulti idonea a realizzare l’equità del caso concreto.

E la motivazione – ripetesi – dovrà essere molto più accurata e specifica, sì da risultare sostanzialmente limitata a casi del tutto particolari, quando debba giustificare il discostamento dall’àmbito oggettivo, cui si riferisce ratione materiae la disciplina della T.U.N.

In sintesi, le coordinate della soluzione della questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Milano>>.

La SC passa a riassumere (cosa ottima!) il ragionamento svolto:

<<15. – Giova sintetizzare le considerazioni che precedono nei termini seguenti.

È consentita un’applicazione generalizzata, seppur indiretta, della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), ancorata al principio di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., anche con riferimento a liquidazioni formalmente estranee sotto il profilo temporale al suo ambito di applicazione diretta, non integrando tale applicazione analogia iuris, bensì solo l’applicazione, in sede di esercizio del potere-dovere di cui all’art. 1226 c.c., di un parametro di determinazione del contenuto dell’equità.

La criteriologia della T.U.N. è idonea a inverare la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. nella liquidazione del danno non patrimoniale anche oltre il suo perimetro applicativo diretto, potendo essere assunta quale parametro generale e privilegiato di riferimento nella liquidazione equitativa del danno biologico da lesioni macropermanenti, a prescindere dal contesto ratione temporis o ratione materiae in cui si collochi il relativo fatto generatore.

L’equità può, infatti, trovare concreta attuazione nei parametri della T.U.N., in quanto funzionali a garantire istanze di equità e di parità di trattamento.

Tale idoneità si manifesta sia sul piano formale, in ragione della derivazione legale della Tabella, che ne fonda la vocazione generale e illumina l’equità liquidatoria di una specifica consistenza normativa, sia sul piano sostanziale, in quanto la T.U.N. si basa su un sistema a punto variabile, con struttura modulare, che prevede la riduzione del valore del punto in funzione dell’età del danneggiato e un incremento più che proporzionale al crescere della percentuale di invalidità permanente, analogamente alle principali tabelle di elaborazione pretoria.

La T.U.N. realizza, inoltre, in modo coerente la progressività risarcitoria, assicurando una curva di crescita degli importi liquidabili coerente con il criterio della progressione più che proporzionale e, in ogni caso, mai orientata in senso regressivo.

È in questo meccanismo che risiedono le garanzie sostanziali di equità e di parità di trattamento, a prescindere dagli scarti monetari rispetto alle tabelle pretorie. La parità di trattamento, infatti, non si esaurisce nel raffronto tra importi, ma si realizza quando la liquidazione sia il risultato di un procedimento equo e congruo rispetto alla concreta entità del pregiudizio.

La T.U.N. offre, altresì, garanzie di uniformità in quanto espressione della criteriologia più aggiornata disponibile, secondo il principio per cui il giudice deve fondare la liquidazione sui criteri, al tempo della decisione, maggiormente idonei ad assicurare uniformità ed effettività del ristoro.

L’adozione dei parametri della T.U.N. nella liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute non esime il giudice dal motivare sulle circostanze del caso concreto che giustificano l’esito liquidatorio prescelto.

Tuttavia, in ragione del ruolo di parametro elettivo che la T.U.N. riveste nella liquidazione equitativa del danno biologico, qualora il giudice intenda discostarsi dai relativi parametri è necessario che adotti una motivazione puntuale sulle circostanze del tutto peculiari del caso concreto che possano fondare ragionevolmente quello scostamento.

Per i giudizi relativi a fatti anteriori al D.P.R. del 2025 andranno rispettati i criteri indicati sopra sub par. 13.5.>>

Danno ai genitori da nascita indesiderata per omessa diagnosi prenatale di malformazioni del feto

Cass. sez. III, 23/03/2026 n. 6.926, rel. Amirante:

Critica alla sentenza di appello:

<<10. Il vizio radicale di motivazione intrinsecamente contraddittoria sopra illustrato nelle sue caratteristiche essenziali e chiaramente denunciato dai ricorrenti, si riscontra nella motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di merito, dopo aver integralmente condiviso quanto affermato dal Tribunale in primo grado in ordine all’assolvimento da parte dei ricorrenti della prova circa la volontà della madre di optare per la scelta abortiva, ove opportunamente informata della patologia del nascituro, “correttamente desunta dalle plurime presunzioni evidenziate in sentenza” ed aver dato atto che gli attori avevano prospettato, sin dall’atto introduttivo, quale pregiudizio conseguente alla condotta omissiva della struttura sanitaria “non solo l’obliterarsi della possibilità di esercizio del diritto all’aborto, ma altresì l’irrimediabile deterioramento della loro vita quotidiana, di relazione e lavorativa”, ha evidenziato che “Il difetto di conoscenza delle effettive condizioni di salute del feto ha certamente inciso sull’adozione, da parte dei genitori, di una serie di scelte, non solo di carattere terapeutico, quale l’interruzione della gravidanza, ma anche di natura esistenziale e familiare, che avrebbero consentito loro di affrontare e gestire con maggiore consapevolezza e preparazione la nascita della figlia, le cui condizioni di salute hanno evidentemente determinato lo stravolgimento di ogni aspettativa”, così puntualmente accertando il danno non patrimoniale nelle sue diverse componenti, ha provveduto alla liquidazione del solo danno “coincidente con lo stress emotivo per l’inattesa nascita di un bambino affetto da grave disabilità, destinato inevitabilmente ad attenuarsi col tempo, allorché i genitori hanno avuto modo di elaborare il trauma”, ritenendo, invece, incomprensibilmente, non risarcibile la componente di danno identificata come di “natura esistenziale”, pur enucleata e descritta nella sua concreta fenomenologia, costituita dalla “conduzione di una vita con disagi e sofferenze evitabili”, affermando, in modo assolutamente contraddittorio rispetto alle premesse sopra illustrate, che detto danno costituiva “uno dei plurimi effetti pregiudizievoli che solo l’eventuale scelta abortiva avrebbe potuto escludere”.

11. Al riguardo deve osservarsi che, se è senz’altro condivisibile l’affermazione secondo la quale la prova della volontà della gestante di abortire, ove correttamente informata sulle malformazioni del feto, – e dell’esistenza delle condizioni per l’interruzione di gravidanza – rileva sul piano della causalità giuridica, quale presupposto essenziale per poter affermare la riconducibilità causale delle conseguenze dannose derivanti dalla “nascita indesiderata” all’inadempimento del medico, – posto che, come ripetutamente affermato da questa Corte, “non sono danni che derivano dall’inadempimento del medico quelli che il suo adempimento non avrebbe evitato, e cioè: una nascita che la madre non avrebbe potuto scegliere di rifiutare, una nascita che non avrebbe in concreto rifiutato” (Cass. n. 14488 del 29/07/2004, Rv. 575705- 01; Cass. n. 9251 dell’11/04/2017, Rv. 643844 – 01) – nel caso di specie tale presupposto era stato accertato sia dal Tribunale che dalla stessa Corte d’Appello.

12. Va, inoltre, confermato l’orientamento più recente di questa Corte secondo il quale la mancata prova della volontà di accedere alla interruzione della gravidanza, nella ricorrenza delle condizioni di legge, non impedisce di far valere comunque l’inadempimento del medico al fine di ottenere il risarcimento del solo danno non patrimoniale connesso allo shock psicologico per la scoperta improvvisa e inaspettata della malformazione o disabilità del figlio, in quanto conseguenza diretta e immediata dell’omessa tempestiva diagnosi da parte del sanitario>>.

Poi:

<<13. Ciò premesso deve precisarsi che costituisce approdo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di responsabilità del sanitario per omessa diagnosi di malformazione del feto, esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa, deve essere riconosciuto non soltanto il danno alla salute psico-fisica della donna ma anche, ove idoneamente allegato e provato, quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione, da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nell’ambito dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge. Tale pregiudizio, costituito sia dalla afflizione “interna” generata dalla limitazione imposta alla propria autodeterminazione che dal complessivo peggioramento delle condizioni di vita dei genitori conseguente alla nascita, è diverso da quello, unicamente liquidato dalla Corte d’Appello, conseguente alla lesione del diritto a essere informati sulle condizioni del feto, riconosciuto dalla L. n. 194/1978 sub specie di “diritto a una procreazione cosciente e responsabile”, che può estrinsecarsi nell’impossibilità di prepararsi psicologicamente al parto (ad es., mediante la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio ovvero il ricorso a una psicoterapia) (Cfr. Cass. n. 16967 del 19/06/2024, Rv. 671445-01; Cass. n. 2798 del 31/01/2023, in linea con la ricostruzione ed esposizione sistematica riassunta da Cass. n. 16633 del 12/06/2023). Tale ultimo pregiudizio, infatti, può essere riscontrato anche in caso di insussistenza (o carenza di prova) della volontà abortiva della gestante, attenendo più specificamente al pregiudizio relativo al diritto di affrontare consapevolmente la gravidanza che darà luogo alla nascita di un bambino menomato (Cass. n. 2798 del 31/01/2023, Rv. 667051-01).

13.1. Nell’ipotesi di erronea esecuzione (o, come nel caso di specie, di omessa diagnosi che ne ha precluso la scelta) dell’intervento d’interruzione della gravidanza che abbia dato luogo ad una nascita indesiderata, in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 1 e 4 della L. n. 194 del 1978, deve essere, dunque, riconosciuto non soltanto il danno alla salute psico-fisica della donna ma anche quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione, da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nell’ambito dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge e prescindendo totalmente dalle condizioni di salute del nato (Cass. n. 2070 del 29/01/2018, Rv. 647589 – 01).

14. Deve allora concludersi che la sentenza impugnata incorre sia nel denunciato vizio motivazionale, risultando del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, frutto di insanabile incongruenza logica con le premesse, sì da doversi ritenere indebitamente ridotta al disotto del “minimo costituzionale”, sia nel vizio di violazione dell’art. 1226 c.c., con conseguente necessità di accoglimento delle inerenti censure sollevate con i motivi di ricorso in esame>>.

Danno da nascita indesiderata e aspetti probatori

Cass. sez. III, 23/03/2026 n. 6.926, rel. Amirante:

<<13. Ciò premesso deve precisarsi che costituisce approdo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di responsabilità del sanitario per omessa diagnosi di malformazione del feto, esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa, deve essere riconosciuto non soltanto il danno alla salute psico-fisica della donna ma anche, ove idoneamente allegato e provato, quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione, da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nell’ambito dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge. Tale pregiudizio, costituito sia dalla afflizione “interna” generata dalla limitazione imposta alla propria autodeterminazione che dal complessivo peggioramento delle condizioni di vita dei genitori conseguente alla nascita, è diverso da quello, unicamente liquidato dalla Corte d’Appello, conseguente alla lesione del diritto a essere informati sulle condizioni del feto, riconosciuto dalla L. n. 194/1978 sub specie di “diritto a una procreazione cosciente e responsabile”, che può estrinsecarsi nell’impossibilità di prepararsi psicologicamente al parto (ad es., mediante la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio ovvero il ricorso a una psicoterapia) (Cfr. Cass. n. 16967 del 19/06/2024, Rv. 671445-01; Cass. n. 2798 del 31/01/2023, in linea con la ricostruzione ed esposizione sistematica riassunta da Cass. n. 16633 del 12/06/2023). Tale ultimo pregiudizio, infatti, può essere riscontrato anche in caso di insussistenza (o carenza di prova) della volontà abortiva della gestante, attenendo più specificamente al pregiudizio relativo al diritto di affrontare consapevolmente la gravidanza che darà luogo alla nascita di un bambino menomato (Cass. n. 2798 del 31/01/2023, Rv. 667051-01).

[Detto più chiaramente:]  13.1. Nell’ipotesi di erronea esecuzione (o, come nel caso di specie, di omessa diagnosi che ne ha precluso la scelta) dell’intervento d’interruzione della gravidanza che abbia dato luogo ad una nascita indesiderata, in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 1 e 4 della L. n. 194 del 1978, deve essere, dunque, riconosciuto non soltanto il danno alla salute psico-fisica della donna ma anche quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione, da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nell’ambito dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge e prescindendo totalmente dalle condizioni di salute del nato (Cass. n. 2070 del 29/01/2018, Rv. 647589 – 01)>>.

Aspetti processuali:

<<9. Va premesso che, pur in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un. nn. 8053 e 8054 del 7/04/2014) l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nel caso di motivazione totalmente mancante sotto l’aspetto materiale e grafico o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

10. Il vizio radicale di motivazione intrinsecamente contraddittoria sopra illustrato nelle sue caratteristiche essenziali e chiaramente denunciato dai ricorrenti, si riscontra nella motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di merito, dopo aver integralmente condiviso quanto affermato dal Tribunale in primo grado in ordine all’assolvimento da parte dei ricorrenti della prova circa la volontà della madre di optare per la scelta abortiva, ove opportunamente informata della patologia del nascituro, “correttamente desunta dalle plurime presunzioni evidenziate in sentenza” ed aver dato atto che gli attori avevano prospettato, sin dall’atto introduttivo, quale pregiudizio conseguente alla condotta omissiva della struttura sanitaria “non solo l’obliterarsi della possibilità di esercizio del diritto all’aborto, ma altresì l’irrimediabile deterioramento della loro vita quotidiana, di relazione e lavorativa”, ha evidenziato che “Il difetto di conoscenza delle effettive condizioni di salute del feto ha certamente inciso sull’adozione, da parte dei genitori, di una serie di scelte, non solo di carattere terapeutico, quale l’interruzione della gravidanza, ma anche di natura esistenziale e familiare, che avrebbero consentito loro di affrontare e gestire con maggiore consapevolezza e preparazione la nascita della figlia, le cui condizioni di salute hanno evidentemente determinato lo stravolgimento di ogni aspettativa”, così puntualmente accertando il danno non patrimoniale nelle sue diverse componenti, ha provveduto alla liquidazione del solo danno “coincidente con lo stress emotivo per l’inattesa nascita di un bambino affetto da grave disabilità, destinato inevitabilmente ad attenuarsi col tempo, allorché i genitori hanno avuto modo di elaborare il trauma”, ritenendo, invece, incomprensibilmente, non risarcibile la componente di danno identificata come di “natura esistenziale”, pur enucleata e descritta nella sua concreta fenomenologia, costituita dalla “conduzione di una vita con disagi e sofferenze evitabili”, affermando, in modo assolutamente contraddittorio rispetto alle premesse sopra illustrate, che detto danno costituiva “uno dei plurimi effetti pregiudizievoli che solo l’eventuale scelta abortiva avrebbe potuto escludere”.

11. Al riguardo deve osservarsi che, se è senz’altro condivisibile l’affermazione secondo la quale la prova della volontà della gestante di abortire, ove correttamente informata sulle malformazioni del feto, – e dell’esistenza delle condizioni per l’interruzione di gravidanza – rileva sul piano della causalità giuridica, quale presupposto essenziale per poter affermare la riconducibilità causale delle conseguenze dannose derivanti dalla “nascita indesiderata” all’inadempimento del medico, – posto che, come ripetutamente affermato da questa Corte, “non sono danni che derivano dall’inadempimento del medico quelli che il suo adempimento non avrebbe evitato, e cioè: una nascita che la madre non avrebbe potuto scegliere di rifiutare, una nascita che non avrebbe in concreto rifiutato” (Cass. n. 14488 del 29/07/2004, Rv. 575705- 01; Cass. n. 9251 dell’11/04/2017, Rv. 643844 – 01) – nel caso di specie tale presupposto era stato accertato sia dal Tribunale che dalla stessa Corte d’Appello.

12. Va, inoltre, confermato l’orientamento più recente di questa Corte secondo il quale la mancata prova della volontà di accedere alla interruzione della gravidanza, nella ricorrenza delle condizioni di legge, non impedisce di far valere comunque l’inadempimento del medico al fine di ottenere il risarcimento del solo danno non patrimoniale connesso allo shock psicologico per la scoperta improvvisa e inaspettata della malformazione o disabilità del figlio, in quanto conseguenza diretta e immediata dell’omessa tempestiva diagnosi da parte del sanitario. (…)

14. Deve allora concludersi che la sentenza impugnata incorre sia nel denunciato vizio motivazionale, risultando del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, frutto di insanabile incongruenza logica con le premesse, sì da doversi ritenere indebitamente ridotta al disotto del “minimo costituzionale”, sia nel vizio di violazione dell’art. 1226 c.c., con conseguente necessità di accoglimento delle inerenti censure sollevate con i motivi di ricorso in esame>>.

Liquidazione del danno biologico terminale

Cass. sez. III , 12/03/2026 n. 5.677, rel. Iannello:

<<È stato, infatti, più volte affermato che il danno biologico terminale va definito come il pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione. Si tratta di un danno, anche se temporalmente limitato, massimo nella sua entità ed intensità, che sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all’integrità personale, ma che è concettualmente distinto dal danno da invalidità permanente, poiché la lesione, lungi dallo stabilizzarsi in postumi invalidanti, sfocia nella morte del soggetto.

La relativa liquidazione, ovviamente di natura equitativa, deve sine dubio tenere conto delle caratteristiche del tutto peculiari del pregiudizio, in termini di massima gravità ed intensità, con la conseguente necessità che i fattori della personalizzazione siano fatti valere in grado assai elevato, dovendosi tenere ferma l’esigenza che l’importo non assuma carattere meramente simbolico rispetto al danno accertato (v. Cass. n. 33009/2024; e cfr. pure Cass. n. 681/2025).

Va però certamente escluso che il danno biologico terminale sia liquidabile come un danno permanente parametrato a percentuali di invalidità stabilizzate, giacché l’idea di un danno alla salute “temporaneo”, ancorché diretto non a guarigione o cronicizzazione bensì al decesso della vittima (e come tale, dunque, ontologicamente non parametrabile nemmeno tout court al danno da invalidità temporanea “ordinaria”), non consente l’applicazione dei criteri propri del danno permanente, dovendosi piuttosto valorizzare, in chiave equitativa, la peculiare intensità e progressività della sofferenza che accompagna la vittima fino al decesso.

2.2. Resta altresì ferma la necessità di distinguere e assoggettare a separata valutazione, accanto alla componente biologica del danno terminale, la componente morale, consistente nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell’approssimarsi della propria fine, risarcibile in base all’intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall’apprezzabilità dell’intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (v. Cass. n. 26727/2018, Cass. n.23153/2019 e Cass. n. 7923/2024).

Anche per tale parte, tuttavia, la liquidazione necessariamente equitativa deve pur sempre avvalersi di chiari e logici parametri adeguatamente motivati. Nella specie, anche sotto tale profilo la motivazione si espone alla dedotta censura, operando una liquidazione unitariamente e indistintamente riferita ad entrambe le componenti del danno in questione e mancando di illustrare in alcun modo i criteri seguiti, salvo -come visto- il solo implicito quanto non corretto riferimento ai parametri proposti dalle tabelle milanesi per la liquidazione del danno da invalidità permanente.

Per la quantificazione del danno de quo operata, in ultima analisi, viene offerto soltanto un supporto motivazionale generico e non ben comprensibile>>.

Riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale

Cass. sez. III, 27/07/2025, n. 21.573, rel. Porreca:

<<in linea generale, la misura standard del risarcimento del danno non patrimoniale, quale prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito, quali sono le tabelle milanesi, può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (Cass., 11/11/2019, n. 28988, e succ. conf., quale, ad esempio, Cass., 4/03/2021, n. 5865);

nella stessa logica è stato affermato che, ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio, tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest’ultimo che – al cospetto di una prova circostanziata da parte dell’attore – può tipicamente incidere sulla personalizzazione del risarcimento (Cass., 7/09/2023, n. 26140);

nella fattispecie, fermo restando che si verte in tema di liquidazione pur sempre equitativa, la personalizzazione è stata motivata specificatamente in ragione della violenta drammaticità della morte in uno agli specifici riflessi inerenti al plausibile senso di colpa della madre che aveva azionato l’apertura del cancello affidandosi incolpevolmente al suo regolare funzionamento, assistendo poi con i suoi occhi alla caduta del cancello addosso a suo figlio di quattro anni così ferito a morte, tutto ciò, quindi, riverberandosi sulla componente morale e sulla stessa struttura della perdita quale elaborata dai genitori;>>

Differenza processuale tra tabella a forbice e tabella a punti nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale in relazione al ricorso in Cassazione

Cass. sez. III, Ord. 22/01/2026 n. 1.497, rel. Crivelli:

<<Ne segue, dunque, che, se è vero che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda altresì l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, incluse l’età della vittima e del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare poi i correttivi in ragione della particolarità della situazione (salvo che l’eccezionalità del caso non imponga una motivata liquidazione senza fare ricorso a tale tabella), pur tuttavia, qualora la parte nel giudizio di appello abbia censurato la sentenza di primo grado dolendosi non già dell’applicazione di una tabella non imperniata sul sistema “a punti”, ma solo della sua applicazione nel minimo piuttosto che nel massimo o comunque senza adeguata personalizzazione, ove il giudice di appello abbia disatteso il motivo di appello così prospettato, quella stessa parte non può in sede di legittimità proporre un motivo di impugnazione diretto ad invocare l’applicazione di altra tabella prevedente il sistema c.d. “a punti”. La ragione è che in tale modo il ricorrente prospetta una questione nuova, esulante dall’ambito della cognizione siccome definitasi nel giudizio di merito, secondo il tenore del suo appello. L’inammissibilità del motivo discende da tale ragione, piuttosto che dall’esistenza di un ipotetico giudicato implicito, come ritenuto da altra decisione di questa Sezione (si allude a Cass. n. 26300 del 2021).

Va dunque affermato il seguente principio di diritto: “Fermo il principio per cui nella liquidazione equitativa del danno da perdita parentale va applicata la tabella c.d. “a punti”, ove la parte nel giudizio di merito non abbia mai lamentato l’adozione da parte del giudice di una diversa modalità di liquidazione del danno (in particolare tabella c.d. “a forbice”), ma solo la sua applicazione nel minimo o la mancata personalizzazione del danno, la richiesta di applicazione della tabella a “punti” in sede di legittimità è inammissibile trattandosi di questione nuova, essendo i diversi criteri tabellari fondati su distinti elementi materiali“>> .