Sulla compensabilità lucri cum damno nel rapporto tra risarcimento del danno da emotrasfusione e indennizzo ex L. 210/1992

La compensabilità opera solo per il risarcimento da invalidità permanente, non per quello da temporanea, dice Cass. sez. III, ord. 19/02/2024 n. 4.415, rel. Scoditti:

<<Il Collegio intende dare continuità all’indirizzo di questa Corte secondo cui in caso di responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, opera la “compensatio lucri cum damno” fra l’indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno anche laddove solo in apparenza non sussista coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza, allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile, benché la l. n. 210 del 1992 non preveda un meccanismo di surroga e rivalsa sul danneggiante in favore di chi abbia erogato l’indennizzo. (…)

Come affermato dalla prima pronuncia che ha inaugurato l’indirizzo in discorso, “l’erogazione dell’indennizzo, originariamente gravante sul Ministero della Salute, è stata successivamente demandata alle Regioni, per effetto del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 114 (e dei D.P.C.M. 26 maggio 2000, D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e D.P.C.M. 24 luglio 2003, sia pur fatta salva la persistente legittimazione passiva del Ministero nelle controversie volte al riconoscimento dell’indennizzo, ai sensi dell’art. 123 medesimo D.Lgs.: cfr. Cass., S.U. n. 12538/2011; cfr. anche Cass. n. 6336/2014 e Cass. n. 8957/2018): nella materia sussiste, pertanto, una legittimazione processuale passiva soltanto formale del Ministero, attesa l’attribuzione delle relative funzioni amministrative alle Regioni, che godono (e dispongono in via autonoma), allo scopo, di trasferimenti di risorse dal bilancio statale e che risultano, conseguentemente, i soggetti materialmente obbligati all’erogazione della prestazione indennitaria;  le Regioni, in particolare, operano nell’ambito delle funzioni di tutela pubblica della salute che sono proprie del Servizio Sanitario Nazionale, di cui costituiscono articolazioni anche le aziende sanitarie locali, alimentate in massima parte con finanziamenti che, dallo Stato, vengono trasferiti in parte qua alle singole Regioni stesse; alla pluralità dei soggetti operanti in campo sanitario (Regioni e Aziende) corrispondono la comunanza delle finalità, la convergenza delle attività e una commistione delle risorse finanziarie che consentono di individuare – sul piano sostanziale – un’unica “parte pubblica”, pur variamente articolata sul piano delle strutture e delle soggettività giuridiche, che è chiamata a rapportarsi con chi sia stato danneggiato da emotrasfusioni, provvedendo all’erogazione dell’indennizzo e all’eventuale risarcimento del danno >>.

Manandando al punto:

<<Benché aventi la stessa natura giuridica, il danno per invalidità temporanea e quello per invalidità permanente hanno presupposti di fatto diversi (Cass. n. 16788 del 2015). Devono, in particolare, formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente – con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi – e quello da invalidità temporanea – da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l’aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto – (Cass. n. 7126 del 2021). Più precisamente, l’invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell’organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l’adattamento dell’organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev’essere liquidato alla stregua di invalidità permanente (Cass. n. 35416 del 2022).

L’indennizzo di cui all’art. 2 legge n. 210 del 1992, che è stato scomputato dall’importo liquidato dal Tribunale, è riconosciuto a “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica”. Esso è pertanto correlato all’invalidità permanente. Il danno che è stato riconosciuto dalla sentenza del Tribunale è invece quello relativo all’invalidità temporanea. I presupposti di fatto delle due attribuzioni patrimoniali, pur accomunate dalla medesima condotta lesiva e dal medesimo evento di danno, sono diversi, posto che l’una risarcisce l’inabilità temporanea, l’altra indennizza la menomazione permanente. L’eterogeneità del presupposto di fatto impedisce di configurare l’ingiustificato arricchimento che presiede all’istituto della compensatio lucri cum damno>>.

Pertanto il pricnipio di diritto: : “nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo previsto dall’art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, non deve essere scomputato, in applicazione del principio della “compensatio lucri cum damno”, dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per l’invalidità temporanea”.