Responsabilità aquiliana da lesione del rapporto parentale è aquiliana, prescrizione e potere del giudice di qualificare la domanda

Cass. sez. III, sent. 05/02/2024 n. 3.267, rel. Rubino:

<<Le figlie della vittima, sig. Bo.Ma., agiscono per il risarcimento del danno iure proprio patito a causa della perdita del rapporto parentale col padre. La loro azione è stata correttamente inquadrata dal giudice di merito nell’ambito della responsabilità extracontrattuale fatta valere nei confronti della struttura sanitaria.

Non è invocabile in riferimento all’azione proposta, contrariamente a quanto auspicato dalle ricorrenti, la figura del contratto con effetti protettivi anche nei confronti del terzo, al fine di ricondurla nell’alveo della responsabilità contrattuale, in quanto è giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte l’affermazione secondo la quale il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, fatta eccezione per il peculiare e circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, in cui il contratto concluso dalla gestante con la struttura sanitaria, avente ad oggetto le prestazioni sanitarie correlate alla nascita del bambino, per la peculiarità dell’oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto anche sulla posizione di quei soggetti diversi dalla gestante, ma ad essa inscindibilmente legati nel comune interesse al miglior andamento del parto, ovvero del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti (Cass. n. 14615 2020, in cui la Corte ha escluso la spettanza dell’azione contrattuale “iure proprio” agli eredi di un soggetto ammalatosi e poi deceduto a causa di infezione da HCV contratta a seguito di emotrasfusioni eseguite presso un ospedale, precisando che essi avrebbero potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana per i danni da loro stessi subiti; v. anche Cass. n. 11320 del 2022).

Al di fuori di questa peculiare situazione trova invece applicazione, in relazione al contratto stipulato dal paziente col medico con o la struttura sanitaria, il principio generale di cui all’art. 1372, comma 2, c.c., secondo il quale il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi se non nei casi previsti dalla legge, con la conseguenza che l’autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall’inadempimento dell’obbligazione contratta dalla struttura sanitaria nei confronti del loro congiunto rileva nei loro confronti come illecito aquiliano e si colloca nell’ambito della responsabilità extracontrattuale (da ultimo, in questo senso, Cass. n. 14258 del 2020, Cass. n. 21404 del 2021; Cass. n. 11320 del 2022; Cass. n. 28959 del 2023).

La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è dunque qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall’altro i parenti di quest’ultimo non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l’efficacia protettiva verso i terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l’interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch’esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale>>.

E poi sulla regola iura novit curia:

<<Deve ritenersi che la domanda, nel suo nucleo immodificabile, va identificata non in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto dell’attività qualificatoria rimessa al giudice), ma esclusivamente in base al bene della vita (sia esso la res o l’utilità ritraibile come effetto della pronuncia giudiziale) ed ai fatti storici-materiali che delineano la genesi e lo svolgimento della fattispecie concreta, così come descritta dalle parti e portata a conoscenza del Giudice.

Con la conseguenza che se i “fatti materiali”, come ritualmente allegati hinc et inde, rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte. In tal senso si giustificano, del resto, le ipotesi di “cumulabilità” della domanda di risarcimento danni, là dove, a tutela del medesimo bene della vita, vengono a “concorrere” sia l’azione contrattuale che quella extracontrattuale, in quanto la modifica della azione non comporta il mutamento del quadro fattuale mediante allegazione di una diversa “condotta materiale”, lesiva dell’interesse giuridico protetto (in questo senso Cass. n. 10049 del 2022, che richiama a sua volta, ex aliis, Cass. 25/09/2018, n. 22540, secondo cui non immuta la “vicenda sostanziale” oggetto del giudizio, la sostituzione dell’originaria domanda del terzo trasportato, tesa a far valere la responsabilità del proprietario del veicolo fondata sul contratto di trasporto concluso tra le parti, con un’altra basata sulla presunzione di responsabilità del proprietario medesimo, ex art. 2054 cod. civ.).

Seguendo tale impostazione ci si allontana dal momento qualificativo astratto ex ante degli elementi giuridici identificativi della domanda, come riferibili ad una determinata fattispecie legale, dovendo invece procedersi progressivamente — secondo la evoluzione della attività allegatoria e deduttiva delle parti — alla esatta configurazione giuridica della pretesa, una volta che risultino compiutamente definiti ed immutati i fatti storici allegati dalla parte a sostegno della richiesta di tutela del bene della vita, elementi che vengono quindi a costituire il nucleo essenziale della domanda (v. Cass. 15/09/2020, n. 19186). L’esatta qualificazione della domanda proposta è quindi compito del giudice, che deve muoversi beninteso nel perimetro delle allegazioni dalle parti per non alterare il contraddittorio.

6.4. – Calando il discorso nel concreto, le signore Bo.Si. e Bo.Ba. hanno chiesto il risarcimento del danno subito, prospettando una responsabilità (contrattuale o extracontrattuale che essa fosse) della struttura sanitaria per aver dato causa alla morte del padre: in senso ampio sono formulate infatti le conclusioni originariamente contenute nell’atto di citazione, riportate a pag. 4 del ricorso. Hanno introdotto il fatto, di possibile rilevanza anche penalistica, della morte del padre in conseguenza del negligente operato dei medici. Hanno poi privilegiato la ricostruzione, a sé più favorevole, in termini di responsabilità contrattuale, ma la domanda è stata proposta ad ampio raggio.

Nel caso di specie, dunque, i fatti storici materiali posti a fondamento della dedotta responsabilità dell’azienda convenuta sono rimasti inalterati nel corso del giudizio (contatto del paziente con il pronto soccorso dell’ospedale – omessa diagnosi di infarto – dimissioni del paziente senza avvia di alcuna terapia, cui faceva seguito a due giorni di distanza la morte) e non sono incompatibili con una qualificazione dell’azione in termini di responsabilità extracontrattuale.

Sul punto non può ritenersi si fosse formato alcun giudicato interno: come rappresentato dal Pubblico Ministero, in appello era ancora in gioco la questione, dirimente, se la responsabilità fosse contrattuale o extracontrattuale. Il gravame era volto a contestare la riconduzione dell’illecito nell’area della responsabilità aquiliana piuttosto che nell’area della responsabilità contrattuale. Di conseguenza, entrambi i titoli di responsabilità erano, e sono restati, in discussione, nel corso del giudizio di impugnazione. Parallelamente, la discussione verteva sulla durata e sulla decorrenza della prescrizione.

L’illecito ipotizzato a carico dell’ospedale, il cui reparto di Pronto Soccorso non avrebbe individuato tempestivamente la patologia infartuale miocardica in atto, dimettendo il paziente senza ulteriori accertamenti e determinandone la morte nell’arco di due giorni, sarebbe riconducibile, ove positivamente accertato nel suo elemento materiale e nel nesso causale tra la condotta dei sanitari e l’evento infausto, alla ipotesi di rilevanza penale, astrattamente configurabile, dell’omicidio colposo. Così qualificato l’illecito, e ricondotto alla fattispecie di astratta rilevanza penalistica, il termine di prescrizione applicabile per l’azione di danni proposta iure proprio è quindi non il termine ordinario quinquennale, ritenuto applicabile dalla corte d’appello, ma il più lungo termine di prescrizione decennale previsto per il reato, applicabile ratione temporis (in quanto solo con la legge n. 251 del 2005, entrata in vigore l’8 dicembre 2005, e quindi non applicabile al caso di specie, che ha modificato, tra l’altro, il regime della prescrizione, è stata ridotta la durata del termine di prescrizione previsto per l’omicidio colposo a sei anni).

Si tratta peraltro di un principio più volte già affermato da questa Corte in relazione all’ipotesi dell’azione proposta iure proprio dai congiunti in dipendenza della morte di un componente della famiglia provocata da trasfusione di sangue infetto: “La responsabilità del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c., non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c.. ne consegue che in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento “iure hereditatis”, trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima “iure proprio”, in quanto, da tale punto di vista, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto)” (Cass. n. 20882 del 2018; Cass. n.7553 del 2012)>>.

Sulla liquidazione del danno non patrimoniale ai parenti del cededuto (circostanza ordinarie e circostanze eccezionali, in riduzione o in aumento del quantum tabellare milanese)

Da Cass. sez. VI 8 settembre 2022 n. 26.440, rel. Rossetti , precisazioni (sempre concise e chiare da questo relatore) sull’oggetto,.

Censure del ricorrente contro la sentenza di appello:

<<1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 1226 e 2056 c.c.

Nella illustrazione del motivo imputano alla Corte d’appello di avere commesso i seguenti errori:

a) avere erroneamente ritenuto che la vittima avesse al momento della

morte 79 anni, mentre in realtà ne aveva dieci di meno;

b) avere erroneamente ritenuto che la vittima al momento della morte non fosse in buona salute, in contrasto con quanto risultava dagli atti ed in particolare dalla consulenza tecnica d’ufficio;

c) avere liquidato una somma di denaro identica per tutti i figli della donna, nonostante il rilevante divario di età tra il più giovane di essi ((OMISSIS)) ed il più anziano ((OMISSIS));

d) avere erroneamente ritenuto che la “prevedibilità” della morte imminente d’una persona cara costituisca una circostanza idonea a ridurre la misura standard del risarcimento del danno non patrimoniale;

e) avere liquidato il risarcimento del danno non patrimoniale in misura inferiore al minimo “tabellare”, in violazione del principio secondo cui tale riduzione può avvenire solo in presenza di circostanze “eccezionali”, nel caso di specie assenti;

f) avere liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale importi assai inferiori a quelli accordati dal medesimo ufficio giudiziario in casi analoghi.>>

Per la SC quelle sub a) è inammissibile perchè errore revocatorio, e quelle sub b) e sub f) perchè relative a giudizio di fatto

Le altre sono ammissibili e fondate: <<La Corte d’appello ha ritenuto (p. 8 della sentenza impugnata) di liquidare il danno non patrimoniale patito dagli odierni ricorrenti in conseguenza della morte della loro madre applicando il criterio noto come “tabella milanese” (e non vi è questione tra le parti circa la legittimità dell’adozione di tale criterio).

E’ la stessa Corte d’appello, poi, a riferire che quel criterio prevede che spetti al figlio, nel caso di uccisione della madre per colpa altrui, un risarcimento a titolo di ristoro del danno non patrimoniale variabile tra 163.990 e 327.990 Euro (p. 8, secondo capoverso, della sentenza impugnata).

Ciò posto quanto al criterio applicabile, la Corte d’appello ha ritenuto di stimare il danno di cui si discorre nella misura di Euro 50.000 per ciascuno dei quattordici [sic!] figli della vittima, spiegando tale liquidazione coi seguenti argomenti:

a) la vittima era anziana;

b) la vittima era malata;

c) i figli della vittima erano adulti e conducevano “una vita ormai avviata”.

1.4. Così giudicando, la Corte d’appello di Catanzaro ha effettivamente violato l’art. 1226 c.c..>>

Infatti La liquidazione di pregiudizi sine materia come il danno da uccisione d’un prossimo congiunto, secondo l’ormai costante giurisprudenza di questa Corte, <<può dirsi “equa” – per i fini di cui all’art. 1226 c.c. quando sia compiuta con un criterio che rispetti due principi:

a) garantisca la parità di trattamento a parità di danni;

b) garantisca adeguata flessibilità per tenere conto delle peculiarità del caso concreto.

“Uniformità pecuniaria di base” e “flessibilità” della liquidazione sono dunque i due momenti indefettibili di ogni liquidazione dei pregiudizi non patrimoniali (ex multis, tra le ultime, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021, Rv. 660926 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 18056 del 5/7/2019; Sez. 3 -, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, Rv. 648303 01).

1.5. Il rispetto del principio della “uniformità pecuniaria di base” esige il ricorso, da parte del giudice di merito, ad un criterio prestabilito e standard di liquidazione: e questo la sentenza impugnata lo ha fatto, dichiarando di applicare la c.d. “tabella milanese”.

1.6. Il rispetto del principio della “flessibilità” della liquidazione esige che:

a) si accertino tutte le circostanze di fatto rilevanti nel caso concerto, per quanto dedotto e provato dalle parti:

b) si sceverino quelle “ordinarie” da quelle “eccezionali”;

c) si attribuisca rilievo soltanto alle seconde, per aumentare o diminuire la misura standard del risarcimento (ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021, Rv. 660926 – 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019, Rv. 655964 – 01).>>

La distinzione tra conseguenze “ordinarie” ed “eccezionali” del fatto illecito consistito nell’uccisione d’un parente <<dipenderà da ciò: andranno reputate “ordinarie” quelle conseguenze che qualunque persona della stessa età, dello stesso sesso e nelle medesime condizioni familiari della vittima, non avrebbe potuto (presumibilmente) non subire.

Andranno, invece, reputate “eccezionali”, e quindi idonee a giustificare una variazione del risarcimento (beninteso, tanto in aumento quanto in diminuzione), quelle circostanze “legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale” (così, testualmente, Sez. 3 -, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019, Rv. 652664 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 26118 del 27.9.2021; nonché, diffusamente, Sez. 6 3, Ordinanza n. 32372 del 13.12.2018).

1.8. Consegue da quanto esposto che l’età della vittima, l’età del superstite, la convivenza dell’una con l’altro, la costituzione d’un autonomo nucleo familiare da parte del secondo (e dunque tre delle quattro circostanze valorizzate dalla Corte d’appello nell’aestimatio del danno) avrebbero potuto bensì consentire una variazione della liquidazione tra il minimo ed il massimo tabellare, ma non una liquidazione inferiore al minimo.

L’incidenza sul danno di quelle circostanze di fatto (età e convivenza), infatti, debbono presumersi comuni a tutte le vittime della stessa età e nelle stesse condizioni familiari degli odierni ricorrenti, e rappresentano perciò le “conseguenze ordinarie” la cui oscillazione giustifica la divergenza tra minimi e massimi tabellari, come già ritenuto più volte da questa Corte (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7597 del 18/03/2021, Rv. 660927 – 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 29495 del 14/11/2019, Rv. 655831 – 0).

Una liquidazione del danno inferiore al minimo tabellare avrebbe dunque presupposto l’accertamento di ulteriori e diverse circostanze di fatto, quali ad esempio l’assenza di un saldo vincolo affettivo, l’esistenza di dissapori intrafamiliari, l’anaffettività del superstite nei confronti del defunto (Sez. 3 -, Ordinanza n. 22859 del 20/10/2020, Rv. 659411 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14746 del 29/05/2019, Rv. 654307 – 01)>>.

Così prosegue: <<1.9. Un cenno a parte merita la valutazione con cui la Corte d’appello ha ritenuto di liquidare ai figli della vittima un importo pari a meno di un terzo del minimo tabellare, in base all’assunto che V.M. al momento della morte fosse “vecchia e malata”, e di conseguenza i suoi figli si sarebbero dovuti aspettare che da un momento all’altro la loro madre venisse a mancare.

Quanto all’età della vittima, si è già detto che essa costituisce un fattore di cui tenere conto nella valutazione del risarcimento standard, e dunque può giustificare l’oscillazione del quantum debeatur tra il massimo ed il minimo tabellare, ma non consente di scendere al di sotto del minimo: sia perché l’età anagrafica è un fatto naturale e non eccezionale; sia perché l’età avanzata d’una madre consente alla statistica, ma non ai suoi figli, di fare previsioni sulla residua speranza di vita: insegna l’Arpinate, infatti, che nemo est tam senex qui se annum non putet posse vivere.

1.9.1. Quanto alla malattia della vittima, giusta o sbagliata che fosse tale valutazione in punto di fatto (questione che non è consentito a questa Corte indagare), questa Corte ha già stabilito il principio che uccidere una persona già malata è pur sempre omicidio, e che non è possibile stabilire in astratto alcun automatismo tra la malattia del defunto, e il minor dolore provato dal familiare superstite.

Se e’, vero, infatti, che con più forte animo s’affrontano di norma le avversità previste ed attese, non è men vero che la malattia d’una persona cara può suscitare nei suoi familiari più intensi affetti, senso di protezione e commozione per la sorte della persona cara (così già Sez. 3, Sentenza n. 5282 del 28/02/(OMISSIS), secondo cui “preoccupanti patologie di un congiunto intensificano, piuttosto che diminuire, il legame emo.zionale con gli altri parentz”).

Pertanto le pregresse condizioni di salute della vittima (beninteso, a condizione che non fossero anch’esse conseguenza del fatto illecito) potranno bensì giustificare un abbattimento della misura standard del risarcimento, ma sulla base di una valutazione ex post e non ex ante e senza alcun automatismo>>.

Principio di diritto: “quando la liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione d’un congiunto avvenga in base ad un criterio “a forbice”, che preveda un importo variabile tra un minimo ed un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie. Tali non sono né l’età della vittima, né quella del superstite, né l’assenza di convivenza tra l’una e l’altro, circostanze tutte che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento all’interno della fascia di oscillazione tra minimo e massimo tabellare“.

Il secondo motivo è assoerbito dal primo ma la SC precisa ugualmente che esso sarebbve sttato infornadato nel merito: <<Nel giudizio di risarcimento del danno, infatti, l’esistenza e l’entità di quest’ultimo debbono essere provati dall’attore. L’esistenza del vincolo parentale non è dunque l’oggetto esclusivo della prova che è onere dell’attore fornire, ma è solo il fatto noto dal quale può essere consentito al giudice risalire, ex art. 2727 c.c., al fatto ignorato dell’esistenza del danno. Ma anche in questo caso senza automatismi, ed avuto riguardo a tutti gli elementi forniti dalle parti.>>

Col quarto motivo i ricorrenti impugnano la sentenza d’appello <<nella parte in cui ha incluso nella liquidazione del danno anche gli interessi compensativi.

Deducono che la Corte d’appello ha violato il principio secondo cui il debitore di una obbligazione di valore è tenuto al pagamento degli interessi compensativi calcolati sul credito originario rivalutato anno per anno.

4.1. Il motivo è fondato.

La Corte d’appello infatti ha liquidato unitariamente il capitale e gli interessi compensativi.

Così facendo, in primo luogo ha adottato una motivazione che non consente di stabilire come sia pervenuta alla liquidazione del danno da mora; quale saggio abbia applicato; su quale capitale l’abbia calcolato. Una motivazione, dunque, imperscrutabile.

In secondo luogo la sentenza d’appello ha in ogni caso violato i principi stabiliti dalla nota sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 17.2.1995 n. 1712, secondo cui la mora del debitore d’una obbligazione di valore comporta l’obbligo di pagamento degli interessi compensativi, calcolati ad un saggio equitativamente scelto dal giudice, ed applicato sul capitale originario rivalutato anno per anno (ovvero, in alternativa, sulla media aritmetica tra capitale devalutato all’epoca del fatto e capitale rivalutato all’epoca della liquidazione), con decorrenza dalla data dell’illecito, ex art. 1219 c.c..>>

Danno da lesione del rapporto parentale e danno biologico: distinti ma unitariamente liquidabili

Così Cass., sez. 6, n. 20.292 del 23.06.2022, rel. Scoditti:

<< Va rammentato in via preliminare che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella
correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e
proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di
salute fisica o psichica di chi lo invoca, l’uno e l’altro dovendo essere
oggetto di separata considerazione come elementi del danno non
patrimoniale, ma nondimeno suscettibili – in virtù del principio della
“onnicomprensività” della liquidazione – di liquidazione unitaria
(Cass. n. 28989 del 2019; n. 21084 del 2015)>>.

[differenza concettuale molto sottile…]

Aggiunge: <deve essere data continuità a
quanto affermato da Cass. n. 33005 del 2021, enunciando il
seguente principio di diritto: “ai fini della liquidazione del danno non
patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha
esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto
criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non
patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto;”.

Inoltre:  <Venendo più direttamente alla liquidazione del danno parentale,
il Collegio intende dare continuità anche a Cass. n. 10579 del 2021,
la quale ha affermato il seguente principio di diritto: al fine di
garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso
concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi,
il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato
seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre
l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del
punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze
di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della
vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza,
nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di
applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della
particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non
imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del
danno senza fare ricorso a tale tabella.
Le tabelle milanesi non rispondono ai requisiti indicati in punto di
perdita di rapporto parentale, come rilevato dalla stessa Cass. n.
10579 del 2021.

La decisione impugnata, per quanto sopra
osservato, deve essere cassata, ma nel giudizio di rinvio il giudice di
merito dovrà si liquidare il danno non patrimoniale sulla base di
tabella, conformemente alla domanda della parte danneggiata, ma
facendo applicazione non delle tabelle milanesi, le quali restano
conformi a diritto salvo che per la liquidazione del danno da perdita
di rapporto parentale, bensì di altre tabelle che rispondano ai
requisiti sopra indicati. Ed invero, benché con il ricorso sia invocata
la tabella elaborata dal Tribunale di Milano, ciò che rileva, come si è
appena detto, è che onere della parte è proporre l’istanza di
liquidazione del danno patrimoniale mediante le tabelle, mentre
spetta poi al giudice, in sede di qualificazione giuridica, applicare la
liquidazione tabellare conforme a diritto.
Resta fermo che per la liquidazione del danno biologico il giudice
di merito deve fare applicazione della tabella elaborata dal Tribunale
di Milano. Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di
danno non patrimoniale, i parametri delle tabelle predisposte dal
Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del
giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero
quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla
quale si sia pervenuti; ne consegue l’incongruità della motivazione
che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una
quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei
parametri tratti dalle tabelle di Milano consenta di pervenire (fra le
tante Cass. 28 giugno 2018, n. 17018)>>.

Principi di diritto a cui dovrà attenersi il giudice di merito:
1° “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il
criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare
istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di
merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella
conforme a diritto;”;
2° “al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle
circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a
fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale
deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a
punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione
del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da
indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il
grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi
punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei
correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata
motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale
tabella”;
3° “per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a
riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale
di Milano, salvo che l’eccezionalità del caso concreto non imponga di
discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione”.

Precisazione non da poco anche se teoricamente scontata:
<<Nel dare attuazione a tali principi di diritto il giudice di merito
dovrà fare applicazione di tabella aggiornata alla data della decisione
(Cass. 20 ottobre 2016, n. 21245)>>.