Confusione tra perdita di chance e danno “finale” da inadempimento in un caso di perizia immobiliare errata in sede esecutiva

L’acquirente all’asta cita in responsabilità il perito estimatore per erronea sovrastima (di euro 78.000) dell’immobile , che lo aveva indotto ad acquistarlo ad un prezzo maggiore di quello cui avrebbe invece potuto farlo con stima esatta.

Però qui sta la difficoltà concettuale: l’acquisto era avvenuto in asta, per cui -in sede risarcitoria- non si sa come questa sarebbe andata, pur con un minor prezzo a base d’asta .

Affronta l’interessante caso, impostandolo in termini di perdita di chance, Cass. sez. III, 01/07/2026 n. 22.597, rel. Gorgoni:

In generale:

 <<Va ribadito che il danno da perdita di chance non si identifica con il mancato conseguimento del risultato utile, bensì con la perdita attuale di una possibilità seria, concreta e apprezzabile di conseguirlo. Esso postula, pertanto, la dimostrazione, anche presuntiva, di una occasione favorevole causalmente incisa dalla condotta illecita, ma non richiede la prova certa che, in assenza dell’illecito, il risultato finale sarebbe stato effettivamente conseguito. Diversamente opinando, la figura della chance verrebbe privata della sua autonomia concettuale e funzionale, poiché la prova della possibilità perduta verrebbe surrettiziamente convertita nella prova del risultato non realizzato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di danno da perdita di chance, la chance patrimoniale costituisce un’entità giuridicamente ed economicamente valutabile, distinta dal bene finale, e che la sua risarcibilità richiede la dimostrazione di una possibilità concreta, seria e non meramente ipotetica, da accertarsi secondo il criterio del “più probabile che non”, ferma la successiva commisurazione del risarcimento al grado di probabilità di realizzazione del risultato utile>>.

Applicando ciò al caso sub iudice:

<< Nel caso in esame, la Corte territoriale ha dato atto dell’errore estimativo, della significativa difformità tra la situazione reale del bene e quella rappresentata nella perizia originaria, nonché della sovrastima accertata in sede di C.T.U. nella misura di Euro 78.000,00. Ha, nondimeno, ritenuto che gravasse sulla Ca.Lo. l’onere di dimostrare che, in presenza di una corretta determinazione del prezzo base, ella si sarebbe comunque aggiudicata l’immobile ad un prezzo inferiore, facendo così dipendere la misura del ristoro dalla prova di uno sviluppo alternativo della gara non ricostruibile in termini di certezza e confermando, su tale premessa, la riduzione equitativa del quantum operata dal primo giudice.

In tal modo, il giudice a quo ha spostato l’accertamento dal piano della perdita della possibilità di conseguire il risultato utile al piano della perdita del risultato, pretendendo dalla danneggiata la prova di uno sviluppo alternativo della gara che, per sua natura, non poteva essere ricostruito in termini di certezza, ma solo secondo criteri presuntivi, probabilistici ed equitativi.

Né a diversa conclusione conduce il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alla natura competitiva della vendita forzata e all’incertezza circa il numero dei partecipanti che avrebbero potuto prendere parte alla gara in presenza di un diverso prezzo base.

Tale incertezza, infatti, non costituisce un fattore impeditivo del danno, ma rappresenta, al contrario, il terreno proprio della valutazione probabilistica che il giudice del merito è chiamato a compiere.

Essa può incidere sulla misura della liquidazione, ma non può essere utilizzata per esigere la dimostrazione certa dell’esito alternativo della procedura, né per comprimere il danno sulla base di variabili meramente ipotetiche, non ancorate ad elementi concreti di riscontro>>

Infine:

<<Resta fermo che la differenza di Euro 78.000,00 accertata dal C.T.U. non si identifica automaticamente con il danno risarcibile, né impone meccanicamente la liquidazione dell’intero importo in favore della danneggiata.

Tale differenza costituisce, tuttavia, il parametro oggettivo dal quale il giudice del merito deve muovere per apprezzare, mediante inferenze presuntive e secondo il criterio della ragionevole probabilità, la misura della chance patrimoniale perduta. Non è invece consentito esigere dalla parte la prova certa del prezzo al quale l’immobile sarebbe stato aggiudicato in presenza di una stima corretta, poiché tale richiesta equivale a pretendere la dimostrazione del risultato finale, e non della possibilità favorevole pregiudicata dall’errore professionale.

Ne deriva la violazione degli artt. 2697e 1226 c.c.

La Corte d’Appello, infatti, ha aggravato l’onere probatorio gravante sulla ricorrente, richiedendole la dimostrazione di un esito alternativo della gara non esigibile in materia di perdita di chance, ed ha fatto improprio governo della liquidazione equitativa, non già quale strumento di commisurazione della concreta consistenza della possibilità perduta, ma quale mezzo di compressione del pregiudizio sulla base di fattori ipotetici non adeguatamente verificati.

Va pertanto conclusivamente osservato che l’erronea rappresentazione delle caratteristiche e del valore dell’immobile, ove incida sulla determinazione dell’aggiudicatario, può integrare perdita di chance patrimoniale, consistente nella concreta possibilità di partecipare alla gara e formulare l’offerta sulla base di una corretta rappresentazione del bene.

Ai fini del risarcimento non è richiesta la prova certa che, in assenza dell’errore, l’acquirente si sarebbe aggiudicato l’immobile ad un prezzo inferiore, essendo sufficiente la dimostrazione, anche presuntiva, della serietà e apprezzabilità della possibilità perduta.

La relativa liquidazione va compiuta in via equitativa, mediante criteri probabilistici e inferenze induttive, indicando il criterio di determinazione adottato, muovendo dai dati oggettivi accertati, compresa la divergenza tra valore stimato e valore effettivo.

A tal fine la natura competitiva dell’asta e la previa visione del bene non possono essere invero valorizzate in modo automatico per escludere o ridurre il danno, occorrendo verificare, quanto alla prima, la concreta incidenza delle dinamiche di gara, e, quanto alla seconda, la effettiva riconoscibilità delle difformità da parte dell’offerente con l’ordinaria diligenza>>.

La SC non affronta la questione del titolo della respnsabilità (da contratto/aquiliana), anche se cita Cass., 23 giugno 2016, n. 13010 che la opta per la seconda alternativa.

La perdita di chance è situazione giuridica diversa dal danno alla salute per mancata guarigione

Cass. Sez. III, Ord. 31/01/2024, n. 2.892, rel. Rubino:

<<Il ricorrente critica la sentenza impugnata là dove ha affermato di non poter prendere in esame la richiesta di risarcimento del danno per perdita di chance, formulata soltanto in appello in via subordinata dall’appellato a fronte di una affermazione, contenuta nella CTU, secondo la quale mancava la prova del nesso causale tra l’operato dei medici e i postumi permanenti, mentre esso sarebbe stato in ipotesi configurabile in relazione a una perdita di possibilità di guarigione.

Sostiene altresì il ricorrente quello che rileva, ai fini della risarcibilità, è la descrizione ed allegazione dei fatti in cui si è concretizzato il danno e non la sua qualificazione giuridica, e sostiene di aver indicato tutti i fatti idonei al risarcimento del danno quanto meno sotto il profilo della perdita di chance, e cioè il comportamento negligente della struttura privata e che il giudice d’appello, sulla base di quei fatti, avrebbe dovuto risarcire il danno che riteneva si fosse effettivamente verificato, che comunque era un danno non patrimoniale ampiamente riconducibile alla domanda formulata. Aggiunge il ricorrente che la domanda risarcitoria era stata accolta pienamente in primo grado per cui egli non aveva alcun onere, in appello, di riformulare eventuali domande subordinate, come ritenuto erroneamente dai giudici d’appello, perché l’appellato vittorioso non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le cause petendi non esaminate dal giudice di primo grado né quella di riproporre le ragioni pretermesse, essendo sufficiente che ad esse la parte non rinunci. Quindi, sostiene che sul capo del danno non patrimoniale riconosciuto con la sentenza di primo grado si è formato ormai il giudicato interno perché non è stato oggetto di autonoma impugnazione da parte dell’appellante principale né da quello incidentale, quanto meno in riferimento alla perdita di chance.

10. – Il motivo è infondato.

Il ricorrente sostiene che la perdita di chance non è una nozione autonoma, distinta dal danno non patrimoniale per lesione del diritto alla salute e che quindi essa non necessita, ai fini della sua considerazione, di un’autonoma domanda. Sostiene di aver chiesto il risarcimento del danno biologico subito a tutto tondo, in tutte le sue sfaccettature e quindi di aver chiesto anche, ove si ritenesse che solo questo era dovuto, il risarcimento del danno da perdita di chance.

E tuttavia, l’affermazione è errata perché non coglie l’autonomia concettuale del danno da perdita di chance rispetto al danno biologico da lesione del diritto alla salute, più volte affermata da questa Corte.

Deve, in proposito, essere riaffermato il principio di diritto secondo cui il risarcimento del danno da perdita di chance non coincide con il risarcimento del danno biologico, né costituisce una semplice parte di esso, perché non ha ad oggetto né la limitazione funzionale dovuta all’errato intervento medico – a cui consegue un danno permanente alla salute – né la perdita del risultato sperato di una guarigione, ma consiste, per converso, nella perdita della possibilità di realizzare quel risultato – possibilità che, nella specie, si sarebbe potuto astrattamente ipotizzare lesa dalla negligente, passiva o superficiale condotta dei sanitari della prima struttura privata.

In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, questa Corte ha infatti puntualizzato che la “chance” non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale; ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di “chance” è, per l’oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell’impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica (in questo senso Cass. n. 25886 del 2022, che in applicazione del principio ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto nuova e, dunque, inammissibile la domanda risarcitoria per perdita di “chance” avanzata per la prima volta in appello; v. anche Cass. nn. 24050 e 26851 del 2023)>>.

Differenza difficilmente coglibile: andava meglio argomentata.