Si tratta di veduta, anzichè di luce, se è possibile anche la prospectio, oltre che la inspectio (cioè pure la veduta laterale invece che solo quella frontale)

<<L’orientamento costante di questa Corte è nel senso di ritenere necessario, oltre al requisito della inspectio, anche quello della prospectio nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale, senza ricorrere all’impiego di mezzi artificiali (Cass. Sez. U n. 10615 del 28/11/1996; conf. Sez. 2, n. 1904 del 23/02/1998; Sez. 2, n. 2961 del 20/03/1998; Sez. 2, n. 2971 del 20/03/1998; Sez. 2, n. 1409 del 19/02/1999, Sez. 2, Sentenza n. 2540 del 19/03/1999, Sez. 2, Sentenza n. 15371 del 01/12/2000, Sez. 2, Sentenza n. 480 del 17/01/2002, Sez. 2, Sentenza n. 14693 del 16/10/2002, Sez. 2, Sentenza n. 22844 del 25/10/2006, Sez. 2, Sentenza n. 8009 del 21/05/2012 e Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 346 del 10/01/2017; Sez. 2, Ordinanza n. 11319 del 10.05.2018).

Ora, un’apertura munita di grata può essere considerata veduta, anziché luce, se permette di affacciarsi e di guardare, oltreché di fronte, anche obliquamente o lateralmente, come nel caso in cui abbia maglie così larghe da consentire di esporre il capo in ogni direzione ovvero non sia aderente alla superficie esterna del muro, ma se ne distacchi tanto da consentire di sporgere il capo oltre tale muro (Cass. Sez. 2, n. 3043 del 10/02/2020, Rv. 657095 – 01; Sez. 2, n. 18910 del 05/11/2012, Rv. 624113 – 01; Sez. 2, n. 7745 del 20/07/1999; conf. Sez. 2, Sentenza n. 6034 del 11/05/2000 e Sez. 2, Sentenza n. 480 del 17/01/2002, in un caso in cui, in relazione all’ampiezza delle maglie della inferriata, poteva essere in concreto stabilita la possibilità di affaccio con la possibilità di protendere il capo).

Nel caso che ci occupa, la Corte salernitana, dopo aver ritenuto decisiva l’esistenza, dimostrata grazie alla richiesta di realizzazione ed alla dichiarazione di una teste, della grata apposta sul parapetto di cui si discute “quanto meno nel 1995”, ha escluso la prospectio senza però svolgere nessun accertamento in fatto sull’altezza del parapetto e della sovrastante ringhiera, e sulle caratteristiche della stessa>>.

Insegnamento esatto : del resto lascia pochi dubbi l’art. 900 cc

Sull’uso del muro comune: l’art. 884 cc è norma speciale rispetto all’art. 1102 cc

Lezione sull’art. 884 cc da parte di Cass. sez. II, 10/03/2026 n. 5.355, rel. Oliva:

<<Occorre prendere le mosse dal dato normativo dell’art. 844 c.c., secondo cui: (…) Il primo comma, dunque, elenca le attività consentite e prescrive il limite, nel caso di immissione di travi, chiavi e catene di rinforzo nel muro comune, di 5 cm. dalla faccia opposta del muro stesso, prevedendo al contempo la facoltà dell’altro comproprietario di chiedere la riduzione della trave sino alla metà del muro, ove egli voglia a sua volta infiggervi una trave o aprire un incavo o realizzare un camino. Il secondo comma, invece, esclude la possibilità di eseguire opere (inclusi gli incavi) che possano minare la stabilità del muro o comunque danneggiarlo.

La realizzazione di incavi, dunque, sembrerebbe essere al contempo consentita dal primo comma e vietata dal secondo, con conseguente creazione di un’apparente antinomia tra le due parti della medesima norma.

Una parte della dottrina, seguita anche da parte della giurisprudenza di merito, ha interpretato l’art. 884 c.c. nel senso che gli incavi e le nicchie possano sempre essere aperti da ciascuno dei comproprietari della struttura muraria, a condizione che ne sia assicurata la stabilità e che non si arrechino danni alla stessa. A tale conclusione si perviene valorizzando il fatto che il primo comma della disposizione in esame prevede la possibilità di aprire incavi nel muro comune, attribuendo al comproprietario che voglia procedervi il diritto di chiedere all’altro l’arretramento delle travi, chiavi e catene di rinforzo eventualmente infisse nel muro oltre la metà del suo spessore. L’apertura di una nicchia, quindi, rappresenterebbe un’attività in sé non illecita, suscettibile tuttavia di divenirlo soltanto nella ricorrenza dell’ipotesi di cui al secondo comma, ovverosia quando sia compromessa la stabilità della muratura.

Altra parte della dottrina, invece, ha evidenziato come la regola di comunione del muro sia già sancita dall’art. 880 c.c., con conseguente applicazione a tale fabbrica delle regole generali dettate in tema di comunione. In questa prospettiva, l’art. 884 c.c. opera come lex specialis rispetto alle disposizioni in materia di comunione; di conseguenza, l’elencazione dei poteri ivi previsti deve intendersi tassativa e non soltanto esemplificativa, onde, al di fuori delle ipotesi contemplate dalla predetta norma speciale, valgono le regole sulla comunione. Poiché l’art. 884 c.c. consente l’infissione nel muro comune, oltre la metà del suo spessore, soltanto di travi, chiavi o catene di rinforzo, ma non di diverse strutture, né consente di praticare usi diversi del muro stesso, l’apertura di una nicchia sarebbe consentita soltanto sino al limite del rispetto del pari diritto dell’altro comproprietario, e dunque con il limite massimo della metà dello spessore della muratura.

A tale seconda interpretazione si è obiettato che, poiché la presunzione di comunione del muro divisorio è espressamente prevista, dall’art. 880 c.c., per tutta la sua estensione (“… sino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto…”, l’apertura di una nicchia in uno specifico punto di esso, da parte di uno dei comproprietari, non priverebbe l’altro comproprietario del pari diritto di aprirne altre in diversi punti della struttura comune. L’argomento, tuttavia, si rivela fallace, ed anzi, se letto alla luce della previsione speciale di cui all’art. 884 c.c., dimostra che tale obiezione è priva di fondamento. La facoltà, attribuita da tale ultima norma al comproprietario che voglia aprire un incavo in un determinato punto del muro comune, di chiedere all’altro di arretrare la trave, chiave o catena di rinforzo da lui infissa nella muratura, sino alla metà dello spessore di quest’ultima, presuppone logicamente il diritto, in capo al richiedente l’arretramento, di utilizzare il muro nell’esatto punto in cui la trave, chiave o catena altrui è stata infissa, e non altrove. Ciò, da una parte, implica che il diritto del comproprietario di utilizzare il muro comune, nei predetti limiti della metà del suo spessore, non possa essere limitato, o condizionato, dal preventivo esercizio del corrispondente diritto esistente in capo all’altro comproprietario; e, dall’altra parte, svuota di contenuto l’argomento secondo cui l’apertura di una nicchia, da parte di uno dei comunisti, non priverebbe l’altro della facoltà corrispondente di praticarne altre, in altri punti. La valutazione sulla coesistenza dei diritti dei comunisti va infatti condotta in relazione a qualsiasi punto della muratura comune, appunto in applicazione del criterio generale secondo cui la comunione concerne la struttura per tutta la sua estensione. Il senso ultimo della previsione dell’art. 880 c.c., secondo cui la comunione concerne il muro divisorio per tutta la sua estensione, va quindi individuato nell’affermazione che in relazione a ciascun singolo punto della predetta struttura va assicurato il pari diritto di uso dei due comproprietari, con il limite generale (previsto dal secondo comma dell’art. 884 c.c.) che l’utilizzo che ciascuno di essi faccia del muro non ne comprometta la stabilità o non lo danneggi altrimenti.

In argomento, questa Corte, già sotto la vigenza del vecchio codice civile, ha affermato che la comunione del muro divisorio si configura per tutta la sua estensione (cfr. Cass. 13.5.1943 n. 1161, in Rep. Foro It. 1943-45, voce Distanze, n. 17) ed ha escluso, con il consenso della dottrina pressoché unanime, la possibilità di operare un acquisto della comunione parziale dello spessore del muro.

È stato altresì affermato che la comunione del muro divisorio non è necessariamente finalizzata al suo uso per fini edificatori, poiché essa può corrispondere anche alla sola utilità di essere comproprietario della struttura (cfr. Cass. 25.2.1954, n. 552, in Mass. Foro It. 1954, 114) o di servirsene come muro di cinta (cfr. Cass. 22.2.1943, n. 410, Rep. For It. 1943-45, voce Distanze, n. 19 e Cass. 12.10.1955, n. 3060, in Mass. Foro It. 1955, 662), restando del tutto irrilevante l’elemento della contemporaneità, o meno, dell’edificazione del muro rispetto alla costruzione del vicino alla quale esso, eventualmente, si appoggi (cfr. Cass. 4.5.1943, n. 1036, in Rep. Foro It. 1943-45, voce Distanze, n. 28).

Alla luce degli argomenti sin qui esposti, e partendo dal presupposto che la presunzione di comunione per tutta l’estensione del muro divisorio, sancita dall’art. 880 c.c., va riferita a ciascun singolo punto del muro stesso, in relazione al quale, quindi, va assicurato pari diritto ai partecipanti alla comunione, ne consegue che se uno dei comproprietari del muro abbia praticato una nicchia in un determinato punto, spingendosi oltre la metà dello spessore del muro stesso, l’altro possa chiedere l’arretramento dell’incavo sino al predetto limite, analogamente a quanto previsto per il caso di infissione di travi, chiavi o catene di rinforzo nella muratura comune.

Deve, di conseguenza, essere preferita la seconda opzione interpretativa, rispetto alla prima, dando continuità alla pur risalente giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dai ricorrenti, e dunque riaffermando il principio secondo cui “Il comproprietario del muro comune non può praticarvi incavi che oltrepassino la meta dello spessore del muro” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2362 del 11/11/1970, Rv. 348574).

Nella motivazione di tale pronuncia, questa Corte ha evidenziato che “In tema di utilizzazione della cosa comune da parte dei compartecipi alla comunione vige il principio della possibilità dell’uso più ampio della stessa con il duplice limite del divieto di alternarne la destinazione e del divieto di pregiudicarne la par condicio degli altri compartecipi. Ciò posto, anche con riferimento all’uso del muro divisorio comune detti limiti vanno rispettati dato che non esiste nel codice una norma, di portata generale, derogativa del principio su accennato. È vero, peraltro, che ai sensi del 1 comma dell’art. 884, il comproprietario può appoggiare o immettere travi, chiavi e catene nel muro divisorio anche oltre la medianza, ma tali facoltà, secondo l’indirizzo, ormai consolidato, di questo Supremo collegio (sent. n. 1158 del 4 aprile 1957, Foro It., Rep. 1957, voce Comunione e condominio, nn. 76, 77; n. 2148 del 29 luglio 1963, id., Rep. 1963, voce Distanze legali, n. 52; n. 723 del 6 marzo 1968, id., Rep. 1968, voce cit. nn. 52, 53), oltre che di natura tassativa, vanno considerate come lex specialis rispetto alla disciplina legale della comunione, per cui, all’infuori di detti casi, la facoltà di uso del muro comune va considerata alla stregua delle norme generali sulla comunione. Il Tribunale ha ritenuto che il 2 comma dell’art. 884, col disporre che il comproprietario del muro comune non può farvi incavi, né eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi, segni l’unico limite alla facoltà di praticare degli incavi, ma non s’è avveduto che, mentre, se così fosse, dovrebbe ritenersi legittimo un incavo che, senza pregiudicare la stabilità del muro, impegni quasi tutto il suo spessore, anche se l’altro comproprietario non abbia la possibilità di aprire analogo incavo nemmeno in diversa parte del muro: il che è evidentemente iniquo e antigiuridico; la disposizione in questione segna alla facoltà di utilizzazione del comproprietario desumibile da norme specifiche o dalle regole generali predette un ulteriore limite ed ha, salvo norma particolare contraria, una portata di carattere generale in quanto si riferisce a “qualsiasi opera”, cosicché, almeno per quanto attiene alla stabilità del muro, tale limite sussiste anche per l’appoggio di fabbriche ed immissione di travi, per cui si ha la specifica disposizione del 1 comma dell’art. 884. Anche sotto l’imperio del codice civile abrogato, il cui art. 557, nonostante esigesse, in mancanza di consenso dell’altro comproprietario, il preventivo accertamento della mancanza di pregiudizio, dettava una disposizione sostanzialmente non dissimile dal 2 comma dell’attuale art. 884, non sorse mai dubbio che la facoltà di aprire incavi nel muro comune incontrasse, indipendentemente dal requisito della stabilità del muro, anche il limite derivante dall’esigenza del rispetto della corrispondente facoltà dell’altro comproprietario, mentre si discuteva soltanto se quest’ultima dovesse intendersi tutelata indipendentemente dal suo concreto esercizio, col ritenersi legittimi soltanto gli incavi non oltrepassanti la metà dello spessore del muro, ovvero se dovesse in via analogica applicarsi la disciplina dettata per l’immissione delle travi, essendo sufficiente per il contemperamento dei diritti dei comproprietari che fosse consentito chiedere la riduzione dell’incavo, fino al limite della metà dello spessore, solo nel momento in cui s’intendesse concretamente esercitare la corrispondente ed opposta facoltà. Ora, il collegio ritiene che in via generale il principio della par condicio dei partecipanti alla comunione debba essere applicato in guisa da garantire loro uno stato di cose che consenta la possibilità di esercizio delle rispettive facoltà e ciò già allo stato meramente potenziale: ritiene quindi più esatta la prima delle due soluzioni sopra indicate. Il che non significa concepire la comunione del muro divisorio come una comunione pro diviso, bensì che, trattandosi di comunione pro indiviso, incidente sul muro per l’intero spessore, debba, per il rispetto della par condicio, ritenersi che un comproprietario non possa utilizzarlo con opera diversa da quella prevista dal 1 comma dell’art. 884 oltre la metà del suo spessore, e ciò debba in particolare dirsi per gli incavi, tanto più che l’esistenza di incavi che si addentrino oltre il limite predetto è dal legislatore considerata, sia pure con certi presupposti, come sintomatica della proprietà esclusiva del muro in favore del proprietario dalla cui parte i vani si presentano (art. 881, 2 comma, cod. civile)”.

Le argomentazioni del precedente sopra richiamato sono state in parte condivise da Cass. n. 13716/2012, che -richiamando altra giurisprudenza di questa Corte (in particolare, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 572 del 24/02/1966, Rv. 321144, Sez. 2, Sentenza n. 723 del 06/03/1968, Rv. 331954; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 538 del 05/03/1970, Rv. 345601; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5596 del 26/10/1981, Rv. 416321; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1336 del 10/03/1981, Rv. 411950)- ha ribadito che “… l’art. 884 c.c. è norma speciale, che prevede limitazioni allo spessore del muro e per la fattispecie da esso disciplinata deroga alle norme generali sulla comunione fra cui l’art. 1102, che regola l’uso della cosa comune, come da consolidata giurisprudenza” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13716 del 16/04/2012, non massimata, in motivazione).

Il Collegio condivide l’interpretazione fatta propria dalla sentenza n. 2362/1970, cui ritiene di dare continuità, in quanto essa consente di riconciliare la norma dell’art. 884 c.c., letta nel suo complesso, e dunque con riferimento ad entrambi i commi in cui essa si articola, con le disposizioni di cui agli artt. 880 e 881, secondo comma, c.c.

L’art. 884 c.c., dunque, va interpretato nel senso che esso riconosce indirettamente a ciascun comproprietario del muro comune di aprirvi un incavo (o, per analogia, una nicchia) e appoggiarvi un camino, a condizione che tale diritto, riconosciuto per l’uno, possa essere esercitato anche dall’altro comunista, e dunque nel rispetto del limite massimo della metà dello spessore del muro e in condizioni di assenza di pregiudizio per la stabilità della struttura. Analogo ragionamento va condotto per ogni altro genere di infissioni, quali gradini di una scala, appoggi per mensole, infissione di grappe, ed in genere per ogni attività che si risolva in una utilizzazione del bene comune, che va considerata consentita e lecita a condizione che essa rispetti il duplice limite di cui anzidetto.

Ai fini di quanto esposto, risulta centrale il richiamo – operato anche da Cass. 2362/1970, sopra menzionata- all’art. 881 c.c., poiché il secondo comma di detta norma contempla una presunzione di appartenenza esclusiva del muro divisorio in capo al proprietario dalla cui parte si aprono “… vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro…”. La presenza, nel sistema del codice civile, di una presunzione di tal fatta, costituisce argomento decisivo per escludere che la nicchia aperta nel muro comune possa superare, di norma, la metà del suo spessore, poiché ove ciò accadesse essa costituirebbe indice della proprietà esclusiva del muro stesso, in capo al soggetto che la abbia realizzata in danno dell’altro. Da ciò si ricava, per logica deduzione, che la previsione dell’art. 884 c.c., letta in armonia con quella dell’art. 881, secondo comma, c.c., non può che consentire l’apertura di incavi e nicchie, nel muro comune, sino al limite della metà del suo spessore, poiché altrimenti il muro cesserebbe di essere comune, dovendosi applicare, in presenza di incavi o nicchie superiori alla mediana del muro, la presunzione di appartenenza di quest’ultimo al proprietario verso il cui lato si apre la nicchia, o l’incavo, più profondo della metà del muro predetto.

Non consentono di pervenire ad una soluzione diversa da quella sin qui prospettata i richiami giurisprudenziali operati nelle difese delle parti controricorrenti, in quanto essi si riferiscono, in larga parte, alla disciplina della funzione di confine assolta dal muro comune. In merito, questa Corte ha effettivamente ritenuto, come sostengono le parti controricorrenti, che “Nel caso di proprietà delimitate da un muro comune, la linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro medesimo, poiché su di esso, nonché sull’area di relativa incidenza, i proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l’intera estensione ed ampiezza, sicché le distanze si misurano rispetto alla facciata del muro prospiciente la cosa da tenere a distanza” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26941 del 23/12/2016, Rv. 642878). Tale principio, tuttavia, è stato affermato -come detto-in relazione alla funzione divisoria del muro comune, e non con riguardo alle modalità della sua utilizzazione da parte dei suoi comproprietari. Il muro divisorio, infatti, ai fini della determinazione del confine, o della relativa distanza dallo stesso, non dev’essere considerato, in quanto esso, proprio perché oggetto di una comunione pro indiviso, costituisce uno “spazio neutro” non computabile ai fini del calcolo delle distanze. In questo senso questa Corte ha affermato, a più riprese, che la comunione del muro divisorio non implica che ciascuno dei compartecipi alla stessa sia proprietario della metà del suo spessore, proprio perché non si tratta di comunione pro diviso bensì di comunione pro indiviso (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3376 del 15/06/1979, Rv. 399794; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3393 del 07/05/1988, Rv. 458767).

Illuminante, in tal senso, risulta -in particolare- il principio affermato da Cass. n. 10041/2010, secondo cui “In tema di limitazioni legali della proprietà, ove due fondi siano delimitati da un muro comune, la linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro medesimo, giacché su di esso, e sull’area di relativa incidenza, i proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l’intera estensione ed ampiezza. Ne consegue che, ai fini della misurazione della distanza legale di una siepe dal muro comune, si deve avere riguardo alla facciata del muro stesso prospiciente alla siepe, e non calcolarsi detta distanza rispetto alla linea mediana del muro comune” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10041 del 27/04/2010, Rv. 612579). La ragione per cui, dunque, per la determinazione delle distanze e del confine, non si deve far riferimento alla linea mediana del muro divisorio, bensì alla sua faccia esterna prospiciente ciascuna proprietà, risiede nel fatto che, proprio perché il muro è oggetto di comunione, esso non rientra, né in tutto né in parte, nell’uno o nell’altro fondo, ma costituisce entità autonoma rispetto ad essi (analogamente a quanto si verifica, tra i fondi extraurbani, nell’ipotesi di formazione di strada vicinale ex collatione privatorum agrorum) e pertanto non può essere considerato ai fini del computo delle distanze di altre fabbriche, o impianti, dal confine tra i due fondi.

Anche questo principio corrisponde ad una regola di buon senso, giacché, se si deve rispettare una determinata distanza dal confine, e se esso è segnato da un muro comune, lo spatium da lasciare libero va necessariamente calcolato a partire dalla faccia esterna della muratura, poiché se si prendesse a riferimento la linea mediana della struttura muraria il risultato finale sarebbe inferiore a quel margine che il legislatore ha ritenuto congruo per evitare la formazione di intercapedini dannose.

Va invece rilevata l’inconferenza del richiamo, operato nella memoria della controricorrente E.E., alla sentenza di questa Corte n. 18038/2020, concernente una fattispecie in cui si discuteva della legittimità dell’apposizione, da parte di un condomino, di vetrine da esposizione nell’androne condominiale. Il principio, affermato in quell’occasione, secondo cui l’infissione di vetrine o mostre sul muro comune, da parte di un condomino, in corrispondenza del proprio locale destinato all’esercizio di attività commerciale, non costituisce di per sé abuso della cosa comune idoneo a ledere il compossesso del muro comune che fa capo, come ius possidendi, a tutti i condomini, se effettuato nel rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 c.c., è stato infatti operato per evidenziare il deficit dell’indagine condotta, su tale specifico profilo, dal giudice di merito, e non invece per affermare che l’uso del muro comune è sempre consentito, con il solo limite dell’art. 1102 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18038 del 28/08/2020, Rv. 658947, in motivazione pagg. 7 e ss.). Al contrario, la sentenza appena richiamata ha affermato che “… qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, atteso che, in una materia in cui è prevista la massima espansione dell’uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali, pertanto, costituiscono impedimento alla modifica, solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto” (nello stesso senso, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 980 del 10/01/2024, non massimata, pag. 5, egualmente richiamata nella memoria di E.E.). Ciò, a ben vedere, conferma l’assunto secondo cui, in linea di principio, l’uso della cosa comune dev’essere assicurato a tutti i suoi comproprietari in termini paritetici, salva la sola ipotesi in cui, a fronte delle specificità della fattispecie, si possa escludere l’interesse degli altri partecipanti alla cosa comune a farne un uso corrispondente a quello fattone di uno, o alcuni, di essi.

Tale concetto, inoltre, ben si attaglia al condominio, nel cui ambito si possono configurare interessi diversi, in capo ai vari condomini, in relazione all’utilizzazione di singole parti comuni dell’edificio, anche e soprattutto in conseguenza alla conformazione e struttura di quest’ultimo. La considerazione non vale, invece, per la comunione del muro divisorio, della quale qui si discute, poiché in relazione ad essa gli interessi dei compartecipi si risolvono nell’utilizzazione del muro stesso, per fini edificatori o di delimitazione del confine, ovvero nella pura e semplice assunzione della sua comproprietà, senza che si possa ipotizzare un uso non paritetico della struttura, da svolgere in condizioni di reciprocità, sicurezza e stabilità.

Del pari inconferente è il richiamo, operato nella medesima memoria, all’ordinanza n. 35851/2021, poiché la fattispecie decisa da questa Corte, in quell’occasione, aveva ad oggetto non già la realizzazione di una nicchia o incavo in un muro divisorio, ma l’apertura di una porta in un muro maestro dell’edificio, realizzata da un condomino in occasione di lavori di ristrutturazione eseguiti all’interno dell’unità immobiliare di sua proprietà esclusiva, per consentire l’accesso alla stessa; attività che questa Corte ha ritenuto lecita, in quanto di per sé non impeditiva del diritto degli altri partecipanti al condominio di utilizzare il muro, a condizione che ne fosse assicurata la stabilità e che fosse salvaguardato il decoro architettonico dell’edificio (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35851 del 22/11/2021, Rv. 662912, in motivazione, pag. 5 e s.).

Va anche precisato, al riguardo, che questa Corte ha avuto modo di chiarire che “La comunione del muro tra proprietà confinanti è regolata dall’art. 884 c.c. con attribuzioni di facoltà specifiche. Un tale regime, inteso ad assicurare la funzione divisoria del muro comune, differisce dal regime del muro condominiale, del quale è consentita l’utilizzazione a ciascuno dei condomini in conformità alla destinazione propria della cosa e nel rispetto del pari diritto degli altri condomini” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5628 del 16/11/1985, Rv. 442823).   Le regole sull’uso delle cose comuni tra condomini, dunque, non sono automaticamente estensibili alla comunione del muro divisorio, in quanto esse trovano la loro ratio ed esauriscono i loro effetti nell’ambito del condominio e dei suoi rapporti interni: tanto è vero che si è esclusa la possibilità di configurare il diritto del partecipante al condominio, che sia anche proprietario esclusivo di un locale confinante con un muro dell’edificio condominiale, di esercitare le facoltà di appoggio previste dall’art. 884 c.c., o di aprirvi un passaggio per mettere in comunicazione porzioni del condominio con beni di sua proprietà esclusiva esterni allo stesso, senza il consenso degli altri partecipanti al condominio, poiché la qualità di comproprietario del muro condominiale gli consente non già di fruirne uti dominus, ma soltanto uti condominus, e dunque nei limiti previsti dall’art. 1117 c.c., ovvero per il miglior godimento della sua proprietà ricompresa nel condominio, e non invece a vantaggio di un cespite estraneo al condominio stesso (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 241 del 18/01/1977, Rv. 383768).

Le facoltà riconosciute al condomino, di utilizzare le parti comuni dell’edificio, sono dunque diverse e non confondibili con quelle attribuite, al comproprietario del muro divisorio, dall’art. 884 c.c., che costituisce di conseguenza norma speciale, tanto al criterio generale dell’art. 1102 c.c., quanto a quello sancito, in materia di condominio, dall’art. 1117 c.c. Detti criteri, di conseguenza, vanno considerati recessivi rispetto alla disciplina speciale prevista, per il muro divisorio, dall’art. 884 c.c.

Da tutto quanto precede deriva che, in presenza di un muro divisorio comune, ciascun comproprietario ha facoltà di aprirvi incavi e nicchie, ed in genere di farne uso, soltanto sino alla metà del suo spessore, a meno che l’intervento non mini la stabilità, o non danneggi, la struttura muraria comune (nel qual caso esso è comunque escluso dal secondo comma dell’art. 884 c.c.).>>

Il muro di contenimento non è muro di cinta ai fini della distanza tra costruzioni (artt. 873 e 878 cc)

Cass. sez. II, 09/03/2026 n. 5.244, rel. Oliva, con orientamento consolidato:

<<Inoltre, la decisione impugnata risulta adeguatamente motivata, sempre mediante richiamo della relazione del C.T.U., quanto al riscontro della differente altezza del muro oggetto di causa rispetto ai piani di campagna dei due fondi, con una variazione che la Corte capitolina, sulla base delle valutazioni del consulente tecnico, ha ritenuto non naturale, ma realizzata artificialmente, mediante innalzamento del fondo di parte convenuta (A.A.).

Sotto questo profilo, peraltro, va considerato il principio secondo cui “Il muro di contenimento tra due fondi posti a livelli differenti, qualora il dislivello derivi dall’opera dell’uomo o il naturale preesistente dislivello sia stato artificialmente accentuato, deve considerarsi costruzione a tutti gli effetti e soggetta, pertanto, agli obblighi delle distanze previste dall’ art. 873 c.c. e dalle eventuali norme integrative” ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1217 del 22/01/2010, Rv. 611224; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 145 del 10/01/2006 , Rv. 585913 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4511 del 21/05/1997, Rv. 504571).

Anche la semplice accentuazione del dislivello naturale, dunque, comporta l’assoggettamento del muro atto a contenerlo alle norme in tema di distanze. Dal che deriva che il ragionamento dell’ausiliario, fatto proprio dal giudice di merito, è sufficiente a fondare la presunzione che la costruzione di cui è causa, per le sue concrete caratteristiche e per la verificata differenza dell’altezza del suolo del muro rispetto ai due fondi delle parti in causa, abbia alterato, o anche solo accentuato, il naturale dislivello tra gli stessi esistenti.

Ciò implica l’assoggettamento del manufatto al regime delle distanze, posto che “In tema di muri di cinta tra fondi a dislivello, qualora l’andamento altimetrico del piano di campagna – originariamente livellato sul confine tra due fondi – sia stato artificialmente modificato, deve ritenersi che il muro di cinta abbia la funzione di contenere un terrapieno creato ex novo dall’opera dell’uomo, e vada, per l’effetto, equiparato a un muro di fabbrica, come tale assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13628 del 04/06/2010, Rv. 613373; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9998 del 24/06/2003, Rv. 564496)>>.

Lamentare la violazione di norme pubblicistiche sulle costruzioni non è la stessa cosa del lamentare la violazione delle distanze minime poste dal codice civile (sull’art. 872 c.c.)

Cass. sez. II, 10/12/2025 n. 32.178, rel. Caponi:

<<La Corte di appello di Catanzaro, nel rigettare il terzo motivo di appello della convenuta (il quale contestava l’ordine di demolizione assumendo che la violazione dell’altezza comportasse solo il risarcimento del danno e non la riduzione in pristino, secondo l’art. 872 c.c.), ha confermato l’ordine di demolizione, ma ha introdotto un elemento estraneo alla causa petendi originaria. Infatti, la Corte territoriale ha osservato come, dalle n.t.a. del p.r.g. del Comune di Parghelia, risultasse che la distanza minima da osservarsi dai confini di proprietà doveva essere di 10 metri, e ha concluso che anche sotto tale profilo non possa ritenersi errata la decisione del Tribunale di ordinare la demolizione del muro realizzato dall’appellante perché detta decisione è stata adottata nel rispetto della normativa vigente.

Orbene, la conferma dell’ordine di demolizione sulla base della violazione delle norme sulle distanze sarebbe stata corretta, se effettivamente la domanda originaria avesse fatto valere una tale violazione, ma così non è (come si è accertato). Pertanto, la statuizione ripristinatoria ha finito illegittimamente con il fondarsi solo sulla accertata violazione della misura di altezza del muro di cinta, prevista da una norma delle n.t.a., la quale, con tale contenuto, non ha carattere integrativo delle disposizioni del codice civile ai sensi dell’art. 872 co. 2 c.c. e quindi, in quanto tale, fonda esclusivamente una domanda di tutela risarcitoria, non anche di riduzione in pristino: cfr., tra le molte, Cass. 5142/2019. Nel ritenere corretta la statuizione di demolizione basandosi sulla violazione delle norme sulle distanze dai confini, la Corte territoriale si è pronunciata su un fatto e su un ‘elemento di diritto’ (cfr. art. 163 n. 4 c.p.c.) costituenti le ragioni di una domanda mai proposta.>>

La distanza dalla veduta va rispettata pur se questa è urbanisticamente irregolare

Cass. sez. II, 25/09/2025 n. 26.144, rel. Mondini:

<<L’art. 907 c.c. prevede che “Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell’art. 905. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia”.

La facoltà del proprietario di un immobile di aprire direttamente vedute sul fondo confinante, a norma dell’art. 905 c.c., integra un’estrinsecazione del diritto dominicale, la quale può subire limitazioni od affievolimenti nei rapporti con l’amministrazione, in relazione ad esigenze pubblicistiche, ma mantiene natura e consistenza di diritto soggettivo nei rapporti fra privati.

Il distacco previsto dall’art. 907 cod. civ a carico del fondo su cui si esercita una veduta opera sia che le vedute siano state aperte “jure servitutis” sia che vengano esercitate “jure proprietatis” (tra molte, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 45 del 07/01/1992; Cass. 2952/1981).

Erroneamente la Corte di Appello ha dato rilievo al fatto che la finestra è stata aperta in assenza di “autorizzazioni” posto che gli atti amministrativi relativi all’attività edilizia riguardano i rapporti tra privato e amministrazione e non incidono sui rapporti di vicinato, che sono regolati dal diritto privato. Pertanto, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di Appello, non può essere negato il diritto all’osservanza della distanza di cui all’art. 907 c.c. per il fatto che la veduta rispetto alla quale viene lamentata l’inosservanza del distacco sia, “dal punto di vista urbanistico non regolare”.

Il presupposto logico-giuridico dell’attuazione della disciplina della distanza delle costruzioni dalle vedute di cui all’art. 907 c.c. è l’anteriorità (dell’acquisto) del diritto alla veduta sul fondo vicino rispetto all’esercizio, da parte del proprietario di quest’ultimo, della facoltà di costruire>>.

Il danno non patrimoniale da violazione della distanza minima dalle vedute (art. 907 cc) è presunto, non in re ipsa

Cass. sez. II, 14/05/2025 n. 12.879, rel. Caponi:

<<2. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 c.p.c., 1226, 2043, 2059, 2697 e 2727 c.c., lamentando che la Corte territoriale abbia riconosciuto il danno non patrimoniale in re ipsa, senza prova della sua effettiva sussistenza e senza che vi fosse una specifica previsione normativa in tal senso. Si sostiene che la violazione della distanza legale non comporta automaticamente un danno risarcibile, ma è necessario dimostrare un effettivo pregiudizio subito dal proprietario del fondo confinante.

Il motivo è fondato.

L’argomentazione della Corte d’Appello (“in tema di violazione delle distanze tra costruzioni, il danno che il proprietario confinante subisce, deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo il detto danno l’effetto, certo e indiscutibile, dell’abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà”) deve essere valutata criticamente alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale più recente sul danno in re ipsa, che ha conosciuto una tappa importante con Cass. SU 33645/2022.

Le Sezioni Unite hanno proposto di sostituire la locuzione danno in re ipsa con quella di danno presunto o danno normale, privilegiando la prospettiva di una presunzione basata sull’allegazione di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio. Secondo le Sezioni Unite, nel caso di occupazione sine titulo di un immobile, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (diretto o indiretto) che è andata perduta. Questo significa che, sebbene non si richieda una prova precisa dell’ammontare del danno (che può essere liquidato equitativamente, ad esempio tramite il canone locativo di mercato), la parte che chiede il risarcimento deve comunque allegare la concreta possibilità di godimento che ha perso a causa dell’occupazione abusiva. Il convenuto può poi contestare specificamente tale allegazione, nel rispetto dell’art. 115 co. 1 c.c. In presenza di una contestazione specifica, sorge per l’attore l’onere di provare lo specifico godimento perso, onere che può essere assolto anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.

Pur essendo pronunciata su una fattispecie diversa da quella qui controversa, l’orientamento delle Sezioni Unite segna una tendenza da condividersi a riconfigurare l’applicazione del concetto di danno in re ipsa, riconoscendo la necessità di allegare e, se necessario, di provare il danno effettivo subito come conseguenza dell’illecito>>.

E’ quest’ultimo il punto perplesso: l’equiparazione al danno da occupazione sine titulo.  Per quest’ultima è esatto escludere il danno in re ipsa; per la fattispecie de quo, invece, lo si può probabilmente ammettere, dato che la vicinanza eccessiva della costruzione altrui dà disturbo certamente a chiunque.

La distanza minima per le vedute riguarda pure quelle “in appiombo”

Cass. sez. II, 26/04/2025 n. 10.942, rel. Grasso:

<<La sentenza impugnata, dopo avere correttamente disquisito a riguardo delle deroghe al rispetto delle distanze connaturate al modo d’essere dell’edificio condominiale, secondo la destinazione impressa dal costruttore, afferma testualmente: “([…] è indubbio che, nel caso di specie, vengono in considerazione non solo l’uso di un bene di proprietà esclusiva (terrazza appartenente all’appartamento di proprietà Fa.Pi. – @3u.An.), ma anche quello di un bene condominiale, qual è il muro perimetrale del fabbricato, sul quale si aprono le vedute dell’ultimo piano, al quale è appoggiata la copertura della veranda che risulta inglobato nel nuovo vano realizzato per la chiusura della veranda stessa.

Occorre pertanto fare riferimento all’art. 1102 c.c. – qui applicabile, giusta il rinvio dell’art. 1139 c.c. – che, nello stabilire i poteri e i limiti di ciascun partecipante nell’uso dei beni comuni, fissa al tempo stesso le condizioni di liceità della condotta del comunista consentendo la più intensa utilizzazione dei beni comuni in funzione del godimento della proprietà esclusiva, purché non si alteri la destinazione del bene e non si impedisca l’altrui pari uso”.

Risulta evidente l’errore nel quale è incorsa la Corte panormita: l’attore non aveva lamentato che i convenuti avessero fatto un uso più intenso e non consentito della cosa comune; né, tantomeno, aveva sostenuto la non conformità a legge delle reciproche servitù imposte dal modo d’essere del fabbricato condominiale.

Ben diversamente l’attore aveva agito per la tutela del proprio diritto di godere della veduta d’affaccio dalla terrazza di proprietà esclusiva (in comunione con altri, parrebbe, ma ciò non rileva).

Da ciò si ricava pianamente la violazione dell’art. 907 cod. civ., stante che la Corte di merito avrebbe dovuto verificare se il manufatto violasse la veduta in appiombo dell’appellato.

Questa Corte, per vero, ha più volte affermato l’integrità della veduta in appiombo lesa da manufatti messi in opera dal proprietario dell’appartamento sottostante (cfr., ex multis, Cass. nn. 15906/2024, 6277/2023, 2973/2023, 20287/2022, 5732/2019, 7269/2014, 955/2013).

Per ragioni di sintesi si richiama la sentenza n. 14916/2017 di questa Sezione che, con ampiezza di argomenti, ai quali si rinvia, a riguardo di vicenda in larga parte sovrapponibile, ha cassato sentenza emessa sempre dalla medesima Corte locale>>

Il balcone va conteggiato nel calcolo delle distanze tra edifici

Cass.  sez. II, Ord. 05/04/2025  n. 9.036, rel. Varrone:

<<Nella specie, la sentenza ha accertato che i balconi hanno una profondità di 1,39 mt.; ebbene, pur partendo da un corretto richiamo alla giurisprudenza di legittimità in tema di sporti o balconi, la Corte di merito ne ha fatto erronea applicazione non tenendo conto che non sono computabili per la misurazione delle dette distanze esclusivamente le sporgenze esterne del fabbricato con funzione meramente ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica quelle aventi particolari proporzioni, come gli aggetti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità ed ampiezza, poiché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, essendo destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati.

In altri termini, un balcone che, secondo quanto accertato dalla stessa Corte d’Appello ha profondità di mt. 1,39 non può svolgere una funzione meramente ornamentale e, dunque, si impone in parte qua l’accoglimento della censura, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione che dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto cui il collegio intende dare continuità:

“In tema di distanze legali fra edifici, rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria (come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), mentre costituiscono corpi di fabbrica, computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza” (Sez. 2, Sent. n. 18282 del 2016 Rv. 641075 conf. Sez. 2, 17/09/2021, n. 25191, Rv. 662253 – 02)>>.

Proprietà fondiaria: distanza tra costruzioni e distanza dal confine e le rispettive diverse discipline

Cass. sez. II, 19/03/2025 n. 7.290, rel. Picaro:

<< Gli originari attori, infatti, hanno agito in giudizio, contro l’attuale ricorrente, lamentando che il muro di contenimento di un terrapieno artificiale realizzato sul confine con la loro proprietà ed il garage di quest’ultima, erano lesivi della distanza dal confine di cinque metri imposta dalla normativa locale (individuata negli articoli 32 e 33 delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Osimo e nell’art. 61 sub 2 e sub 3 del regolamento edilizio del Comune di Osimo in vigore), chiedendone l’arretramento, e domandando altresì il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione di tale distanza legale, ed hanno ottenuto l’accoglimento di tali loro richieste, dal giudice di primo grado, con la motivazione dell’inapplicabilità del criterio codicistico della prevenzione, perché derogato dalla normativa locale sulla distanza dal confine da osservare, e dal giudice di secondo grado, con la motivazione della mancata prova in concreto della prevenzione da parte di Sp.Lo., senza che mai sia stato attribuito rilievo al fatto se i fabbricati delle parti fossero, o meno frontistanti.

La ragione del mancato rilievo attribuito a tale accertamento, va individuata nella giurisprudenza consolidata di questa Corte, che riconosce che le norme dei regolamenti edilizi che stabiliscono le distanze tra le costruzioni, e di esse dal confine, sono volte non solo ad evitare la formazione di intercapedini nocive tra edifici frontistanti, ma anche a tutelare l’assetto urbanistico di una data zona e la densità edificatoria in relazione all’ambiente, sicché, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che le costruzioni si fronteggino e dall’esistenza di un dislivello tra i fondi su cui esse insistono (Cass. 26.4.2024 n.11193; Cass. 11.9.2018 n. 22054; Cass. 18.2.2014 n. 3854; Cass. 24.9.2008 n. 24013; Cass. 4.10.2005 n. 19350; Cass. 28.9.2004 n. 19449; Cass. 23.9.1989 n. 1517). Era quindi necessario accertare, trattandosi di distanza dal confine prevista dalla normativa locale, e non di distanza tra costruzioni, la violazione della distanza legale di cinque metri dal confine delle costruzioni della ricorrente, senza che avesse rilievo verificare se le costruzioni delle parti fossero o meno frontistanti>>.

Poi:

<< La ricorrente richiama, a sproposito, la giurisprudenza di questa Corte, che in materia di violazione di distanze tra costruzioni, ascrive all’attore l’onere di provare la preesistenza del suo fabbricato rispetto a quello del convenuto (Cass. 8.1.2016 n. 144; Cass. 7.8.2002 n. 11899; Cass. 16.5.1991 n. 5472), mentre nel caso in esame si tratta di violazione della distanza di costruzioni dal confine, per cui una volta accertata la violazione da parte dei fabbricati della attuale ricorrente della distanza assoluta dal confine imposta (cinque metri), non doveva essere fornita prova della preesistenza della costruzione degli originari attori da parte degli stessi, essendo tale manufatto ininfluente sulla violazione lamentata.

Occorre poi ricordare che, secondo la sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 10318 del 19.5.2016, la portata integrativa delle norme locali sulle distanze legali è estesa anche alla prevenzione, ma i regolamenti locali possono escludere l’operatività della prevenzione prescrivendo una distanza minima dal confine, o negando espressamente la facoltà di costruire in appoggio, o in aderenza.

Nel caso di specie, le norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Osimo, da ritenersi integrative dell’art. 873 cod. civ., nella zona di ubicazione dei fabbricati delle parti, prescrivevano una distanza dal confine pari ad un mezzo dell’altezza dell’edificio ma non meno di 5,00 ml “salvo il caso di costruzioni a confine conformi a quanto previsto al punto C4 del D.M. n. 39/1975”.

Il suddetto punto C4 del D.M. n. 39/1975, intitolato “Edifici contigui”, stabilisce che due edifici non possono essere costruiti a contatto, a meno che essi non costituiscano un unico organismo statico realizzando la completa solidarietà strutturale, e che nel caso in cui due edifici contigui formino organismi distaccati, essi dovranno essere forniti di giunto tecnico.

Ne deriva che, ricadendo il Comune di Osimo in zona sismica di seconda categoria, l’unica deroga consentita all’osservanza della distanza minima delle costruzioni dal confine di cinque metri prevista, era quella dell’esistenza sul confine di due edifici costituenti un unico organismo statico dotato della necessaria solidità strutturale, o dell’esistenza di due edifici contigui forniti di un giunto tecnico, mentre nella normativa locale applicabile nella zona B2-3 del PRG non era prevista una generalizzata facoltà di costruire in aderenza, o sul confine, che consentisse di ritenere compatibile la distanza di cinque metri dal confine imposta, con l’applicazione del principio codicistico della prevenzione (ricavato dagli articoli 873,874,876 e 877 cod. civ.), e per tale ragione la sentenza del Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Osimo, emessa in primo grado, sulla base della CTU espletata, che aveva escluso l’esistenza sul confine di edifici contigui aventi le caratteristiche strutturali indicate dal D.M. n.39/1975, costituente l’unica deroga consentita alla distanza di cinque metri dal confine imposta, aveva correttamente ritenuto non invocabile l’istituto della prevenzione (vedi nel senso dell’inapplicabilità del criterio della prevenzione in ipotesi di distanza dal confine imposta dalla normativa locale, che preveda la possibilità di costruire in aderenza solo col consenso del confinante, quando manchi la prova di tale consenso Cass. 11.7.2016 n. 14139; Cass. 28.3.1988 n. 2607).

La giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, ritiene che mentre nei casi in cui la normativa locale si limiti ad imporre una distanza tra costruzioni più severa rispetto a quella di tre metri sempre tra costruzioni prevista dall’art. 873 cod. civ., non devono ritenersi derogate la facoltà di costruire in aderenza, o sul confine ed il connesso principio della prevenzione (vedi Cass. sez. un. 19.5.2016 n. 10318), la facoltà di costruire in aderenza debba essere specificamente autorizzata da una norma del piano regolatore locale ove quest’ultimo stabilisca anche o soltanto la distanza minima dei fabbricati dal confine (in tal senso, Cass. 26.4.2024 n.11193; Cass. 14.5.2018 n. 11664; Cass. 6.11.2014 n.23693; Cass. 9.4.2010 n. 8465; Cass. 30.10.2007 n.22896; Cass. 20.4.2005 n. 8283), ed in assenza di una specifica previsione ad opera della normativa locale della facoltà di costruire in aderenza, o sul confine, che deroghi alla distanza imposta dal confine, non possono applicarsi le regole ed i principi previsti dal codice civile per la disciplina delle distanze su fondi finitimi, ivi compreso il principio della prevenzione.>>

Muroo di confine, muro di contenimento e concetto di “costruzione” in relazione alle distanze legali

Cass. sez. II, ord. 16/09/2024 n. 24.842, rel. Falaschi

<<Questa Corte ha più volte affermato che l’esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall’art. 878 c.c., si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall’altezza non superiore a tre metri, dall’emersione dal suolo nonché dall’isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni dei requisiti indicati, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l’utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo (Cass. n. 26713 del 2020; Cass. n. 3037 del 2015; Cass. n. 8671 del 2001).

Quindi è possibile fare riferimento anche alle altre caratteristiche del muro di cinta, che non necessariamente deve essere sul confine, potendosi trovare anche a ridosso dello stesso. Infatti, è sufficiente che il manufatto, pur carente di alcuni dei requisiti sopra illustrati, sia comunque idoneo a delimitare un fondo e abbia ugualmente la funzione e l’utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo, circostanza sulla quale la ricorrente neanche deduce elementi di giudizio di segno opposto, incontestato che nel caso di specie, il muro dista soltanto cm. 25 dal confine.

Per completezza espositiva, è il caso di rilevare che verosimilmente la differente altezza rispetto ai due lati del muro sia da ascrivere ad un dislivello tra i due fondi, ma tale circostanza non risulta neppure dedotta nel giudizio di merito.

E se anche si trattasse di muro di contenimento, opererebbe allora il principio secondo cui in tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi “costruzione” agli effetti della disciplina di cui all’art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione di sostegno e contenimento, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l’altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento, dovendosi escludere la qualifica di costruzione anche se una faccia non si presenti come isolata e l’altezza possa superare i tre metri, qualora tale sia l’altezza del terrapieno o della scarpata (tra le tante, v. Sez. 2 – , Ordinanza n. 6766 del 19/03/2018). E nel caso di specie, quindi, non essendo stata mai dedotta la creazione di un dislivello artificiale (che invece è soggetta a diversa disciplina: v. tra le varie Sez. 2 – , Ordinanza n. 16975 del 14/06/2023), non vi sarebbe in ogni caso violazione di distanze per la parte del muro che sovrasta il livello del fondo superiore (parte attrice), alta metri 3,00 secondo gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito e quindi non computabile ai fini delle distanze>>.