Cass. sez. II, 25/08/2026 n. 24.767, rel. Caponi:
<<La Corte d’Appello ha accertato che il fabbricato dei resistenti era stato terminato al rustico nel 1980 e che le successive varianti non ne mutarono la consistenza nella parte prospiciente il fabbricato Sp.. Ne ha desunto che il dies a quo del possesso ad usucapionem coincide con il 1980 e che gli atti interruttivi posti in essere nei confronti di taluno dei compossessori non si estendono agli altri, poiché non si applica in materia di diritti reali il principio di solidarietà di cui all’art. 1310 c.c. (per tale regola, v. Cass. 11657/2018), sicché l’azione esercitata dagli Sp. nel 1983 nei confronti di Ca.Mi. e Ro.Ma. non ha prodotto effetto interruttivo verso le liti-sconsorti pretermesse Co.Lu. e Fr.Gi., e il termine ventennale è stato in-terrotto soltanto con la notifica della domanda di arretramento del 19 feb-braio 2002, quando l’usucapione si era già consolidata.
L’argomentazione adottata dalla Corte territoriale non incontra ostacoli nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è infatti ammissibile l’ac-quisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici. Ciò anche quando la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem (tra le meno remote, Cass. 25843/2023, Cass. 25863/2021). La disciplina pubblicistica delle distanze opera in am-bito distinto rispetto alla disciplina civilistica del possesso il difetto del ti-tolo edilizio non rende il manufatto un tamquam non esset sul piano del diritto civile ma, in quanto opera materialmente esistente e percepibile dal titolare del fondo servente, è idoneo a fondare quel possesso continuativo che, ai sensi dell’art. 1158 c.c., conduce all’acquisto della servitù, per la quale, trattandosi di servitù continua esercitata con opere apparenti, è sufficiente l’esistenza obiettiva della costruzione>>.
Interessante assai per la pratica, poi, lo spunto della C di App.: l’opposizione ad uno dei compossessori non vale nei confronti degli altri, non applicandosi la regola dell’art. 1310 cc sulle obbligazioni solidali (il compossesso è tutt’altro che raro).