In tema di decadenza per non uso quinquennale del marchio, Trib UE 20.06.25, T-372/24, K-Way c. EUIPO – Gubbini , dà dei chiarimenti sulla particolare questione in oggetto.
<<33 Nel caso di specie, al punto 57 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che tutti i negozi presentavano lo stesso allestimento, con il marchio contestato «ben in vista». Essa ha considerato che l’uso del marchio contestato sulle insegne dei negozi monomarca servisse a corroborare le prove dell’uso del segno di cui trattasi sui prodotti interessati e dimostrasse l’uso non meramente simbolico di tale segno. Tuttavia, a suo avviso, l’uso del marchio contestato sulle insegne dei negozi monomarca non significava automaticamente che ogni singolo prodotto venduto in tali negozi contenesse detto marchio.
34 A tal riguardo, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza cui fa riferimento la ricorrente, l’uso della denominazione sociale, del nome commerciale o di un’insegna può essere considerato come un uso effettivo del marchio registrato quando il segno è apposto sui prodotti commercializzati o quando, anche in assenza di apposizione, tale segno è impiegato in modo da creare un nesso tra il segno che rappresenta la denominazione sociale, il nome commerciale o l’insegna e i prodotti commercializzati o i servizi forniti [sentenza del 26 aprile 2023, Rochem Group/EUIPO – Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services), T‑546/21, non pubblicata, EU:T:2023:221, punto 61; v. anche, in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2007, Céline, C‑17/06, EU:C:2007:497, punti 22 e 23].
35 Si deve altresì rilevare che, al punto 76 della sentenza dell’8 luglio 2020, Euroapotheca/EUIPO – General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL) (T‑686/19, non pubblicata, EU:T:2020:320), è stato dichiarato che era dimostrato un nesso tra un segno rappresentato su un’insegna e prodotti commercializzati con tale insegna, dato che le fotografie di insegne all’interno dei punti vendita servivano a designare le vendite di tali prodotti. In tale sentenza, il Tribunale ha tenuto conto, in particolare, del fatto che il titolare del marchio in questione vendesse i propri prodotti e li pubblicizzasse al fine di creare e mantenere una quota di mercato per i prodotti controversi.
36 Tuttavia, è palese che, nel caso di specie, la commissione di ricorso non ha disatteso la giurisprudenza citata al precedente punto 34, alla quale fa riferimento la ricorrente. Infatti, come risulta dal punto 57 della decisione impugnata, essa ha ritenuto che l’uso del marchio contestato nell’insegna dei negozi monomarca della ricorrente fosse pertinente in quanto serviva a corroborare l’uso di detto marchio.
37 A tal riguardo, si deve altresì rilevare che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza dell’8 luglio 2020, GNC LIVE WELL (T‑686/19, non pubblicata, EU:T:2020:320), le fotografie dell’insegna dei negozi che riproducevano il marchio interessato erano solo uno tra più elementi che consentivano di concludere nel senso dell’uso effettivo di detto marchio. Invece, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente nel caso di specie, non se ne può dedurre che il fatto che alcuni prodotti siano venduti in negozi recanti un’insegna corrispondente a un marchio dell’Unione europea basti a dimostrare, in ogni caso, l’uso effettivo di tale marchio per tutti detti prodotti.
38 Peraltro, come risulta dal fascicolo (punti 45 e 46 della decisione impugnata) e come sostiene l’EUIPO, la ricorrente utilizza più marchi per i prodotti che commercializza. Ebbene, questa circostanza può essere tale da impedire che il consumatore percepisca un nesso tra l’uso del marchio rappresentato sull’insegna dei negozi e i prodotti, commercializzati in tali negozi, sui quali il marchio in questione non è stato apposto [v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2020, Decathlon/EUIPO – Athlon Custom Sportswear (athlon custom sportswear), T‑349/19, non pubblicata, EU:T:2020:488, punto 73].
39 Tale valutazione non può essere messa in discussione dal fatto, dedotto dalla ricorrente in udienza come risposta a una domanda del Tribunale, che essa utilizzi taluni dei suoi marchi unicamente per prodotti specifici e altri, come il marchio contestato, genericamente, sulle confezioni e nella pubblicità, per identificare la sua attività nel complesso.
40 In proposito, si deve ricordare che, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 24, l’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un’utilizzazione effettiva e sufficiente del marchio nel mercato interessato.
41 Ne consegue che la commissione di ricorso non è incorsa né in errori di diritto né in errori di valutazione nell’esame degli elementi di prova relativi ai negozi monomarca della ricorrente, per cui la presente parte del motivo unico deve essere respinta>>.