La penna del Cons. Rossetti dietro il cristallino insegnamento sul tema in oggetto, leggibile in Cass. sez. III, 28/07/2025 n. 21.607 (si trattava di danno chiesto da una soceità commerciale al Ministero dell’Interno per non aver fatto sgomberare propri appartamenti abusivamente occupati da terzi):
<<2.3. Per rimediare a questo stato di cose il codice del 1942 introdusse l’attuale art. 1226 c.c. (corrispondente all’art. 56 del progetto del “Libro delle obbligazioni”, approvato con r.d. 30.1.1941-XIX), con il quale si volle:
(a) da un lato, accordare espressamente al giudice il potere di liquidazione equitativa del danno nel caso di impossibilità di una esatta stima di esso;
(b) dall’altro, consentire tale potere solo nei casi in cui l’esistenza del danno fosse indiscutibile, ma discutibile ne fosse l’ammontare.
Questi principi sono espressi nella relazione ministeriale al libro delle obbligazioni, ove si afferma che la liquidazione equitativa è consentita dall’art. 1226 c.c. solo per il danno “di cui è sicura l’esistenza” (Relazione ministeriale alla Maestà del Re Imperatore, Cap. XV, par. 38, in fine). La genesi dell’art. 1226 c.c. svela dunque che primo ed indefettibile presupposto per il ricorso alla liquidazione equitativa è la dimostrata esistenza d’un danno certo, e non soltanto eventuale od ipotetico.
2.3. La conclusione appena esposta è confermata dalla sintassi dell’art. 1226 c.c. La norma è infatti costruita come un periodo ipotetico dell’eventualità, nel quale la pròtasi è l’impossibilità di provare il danno, e l’apodosi il ricorso al potere equitativo del giudice.
È dunque evidente che in tanto è consentito al giudice il ricorso alla liquidazione equitativa, in quanto sia stata previamente dimostrata l’esistenza certa, ovvero altamente verosimile, d’un effettivo pregiudizio. È l’impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa. Se, invece, è l’esistenza stessa d’un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale, possibile ma non probabile, spazio non v’è alcuno per l’invocabilità dell’art. 1226 c.c.
Questo principio costituisce da oltre cinquantanni jus receptum nella giurisprudenza di legittimità (a partire da, Sez. 3, Sentenza n. 1536 del 19/06/1962, secondo cui “la valutazione equitativa del danno presuppone che questo, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica”; nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 838 del 03/04/1963; Sez. 3, Sentenza n. 1327 del 22/05/1963; Sez. 2, Sentenza n. 2125 del 16/10/1965; Sez. 3, Sentenza n. 1964 del 25/07/1967; Sez. 2, Sentenza n. 181 del 22/01/1974; Sez. 1, Sentenza n. 3418 del 23/10/1968; Sez. 3, Sentenza n. 3977 del 03/07/1982; Sez. 1, Sentenza n. 7896 del 30/05/2002; Cass. Sez. 6, 17/11/2020, n. 26051).
Ne consegue che in tanto il giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno, in quanto abbia previamente accertato che un danno esista, indicando le ragioni del proprio convincimento. Ciò vuol dire che, nel caso di danno patrimoniale consistito nella distruzione di un bene, il ricorso alla liquidazione equitativa in tanto è ammissibile, in quanto sia certo (per essere stato debitamente provato da chi si afferma danneggiato) che la cosa distrutta avesse un concreto valore oggettivo, e non meramente ipotetico o d’affezione.>>
L’0impossibilità di prova, poi, deve essere oggettiva ed incolpevole.
Prinmcipio di diritto:
“la liquidazione equitativa del danno, ex art. 2056 c.c., presuppone che l’impossibilità di determinarne l’esatto ammontare non dipenda dalla renitenza del danneggiato a descrivere l’entità del danno e fornirne almeno i relativi indizi”.
“La liquidazione equitativa del danno non è una liquidazione “a senso”, ma esige che il giudice esponga nella motivazione il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse ed il criterio con cui quel valore è stato elaborato per pervenire alla stima equitativa del danno”.