Risponde negativamente Cass. Sez. I, 23/09/2026 n. 25.747, rel. Russo R.E.A.:
<<Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il discrimine tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione non va individuato nel diverso grado di infermità o di incapacità della persona, ma nella concreta idoneità dello strumento a soddisfare le esigenze di protezione del soggetto interessato, avuto riguardo alla flessibilità della misura e alla possibilità di modularne il contenuto in funzione delle specifiche necessità del caso concreto (Cass. n. 6079 del 2020; Cass., Sez. Un., n. 21985 del 2021). Nella medesima prospettiva è stato chiarito che la misura non è diretta a sostituire la persona fragile nelle sue scelte di vita, né a fornire una tutela patrimoniale richiesta dai familiari, ma a garantire il benessere della persona e il migliore soddisfacimento dei suoi bisogni effettivi, nel rispetto del principio di autodeterminazione sancito dagli artt. 2 e 13 Cost. e dall’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Per tale ragione, questa Corte ha costantemente affermato che l’accertamento della ricorrenza dei presupposti dell’amministrazione di sostegno deve essere condotto in maniera specifica e circostanziata, sia con riguardo alle condizioni di menomazione della persona sia con riguardo alla concreta incidenza di tali condizioni sulla capacità di provvedere ai propri interessi, verificando altresì se le esigenze di protezione possano essere adeguatamente soddisfatte mediante strumenti alternativi, quali un sistema di deleghe o una adeguata rete familiare e sociale di supporto (Cass. n. 21887 del 2022; Cass. n. 10483 del 2022). Ha inoltre chiarito che il beneficiario conserva uno spazio di libertà e autodeterminazione incomprimibile e che la sua volontà, quando provenga da soggetto lucido e capace di comprendere il significato delle proprie determinazioni, deve essere tenuta in particolare considerazione dal giudice, il quale può discostarsene soltanto quando ciò sia necessario per assicurare la protezione degli interessi della persona fragile (Cass. n. 7414 del 2024; Cass. n. 34854 del 2024). Il rispetto della volontà dell’interessato assume rilievo ancora maggiore allorché le limitazioni riguardino prevalentemente il piano fisico e non siano accompagnate da una compromissione delle capacità intellettive e decisionali (Cass. n. 10483 del 2022). Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente escluso qualunque automatismo tra condizione invalidante e applicazione della misura, ribadendo che occorre verificare in concreto se e in quale misura la menomazione incida sulla capacità della persona di provvedere ai propri interessi e se l’esigenza di protezione non possa essere soddisfatta mediante strumenti meno invasivi della capacità di agire (Cass. n. 21887 del 2022; Cass. n. 10483 del 2022; Cass. n. 6584 del 2025). Ed infine, è stato affermato che non può farsi ricorso all’amministrazione di sostegno per il solo fatto dell’esistenza di limitazioni fisiche, quando la persona conservi adeguate capacità di comprensione, comunicazione ed espressione della propria volontà e le esigenze di supporto possano essere soddisfatte attraverso gli ordinari strumenti personali, familiari o sociali messi a disposizione dell’ordinamento (Cass. n. 6584 del 2025).
Alla luce di tali principi, il decreto impugnato si sottrae alle censure formulate.
Il Tribunale ha infatti proceduto ad una valutazione complessiva della situazione del beneficiando, valorizzando in primo luogo l’esito dell’audizione personale, nel corso della quale questi ha manifestato in modo chiaro la propria opposizione all’applicazione della misura; inoltre si è dato rilevo alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, che hanno escluso la presenza di deficit cognitivi e attestato la conservazione della capacità di giudizio e di autodeterminazione, nonché le ulteriori risultanze istruttorie acquisite nel procedimento, tra le quali la audizione dell’altro figlio.>>