Cass. sez. II, 14/12/2025 n. 32.593, rel. Pirari:
<<Pertanto, così come l’accettazione del legato – che assume, per un verso, valore confermativo della già realizzata acquisizione patrimoniale, e comporta, per l’altro, l’immediata perdita ope legis del diritto di chiedere la legittima a norma dell’art. 551 c.c. (Cass., Sez. 2, 27/05/1996, n. 4883; Cass., Sez. 2, 17/02/1965, n. 261, cit.) – non è vincolata all’osservanza di speciali formalità e, tanto meno, deve avvenire con una dichiarazione recettizia, ben potendo essere effettuata sia in maniera espressa, verbalmente o per iscritto, sia tacitamente, con fatti chiaramente indicativi della volontà del legittimario di voler conseguire il legato (Cass., Sez. 2, 17/02/1965, n. 261), allo stesso modo la rinuncia, che ha natura di negozio unilaterale dismissivo di un diritto (reale o obbligatorio) il cui acquisto si è verificato ipso iure al momento dell’apertura della successione e alla quale è subordinata la richiesta della legittima ex art. 551 c.c. da parte dell’onorato (Cass., Sez. 2, 5/6/1971, n. 1683), non richiede particolari forme, tranne che in caso di disposizione riguardante beni immobili.
Soltanto in quest’ultima situazione, infatti, la rinuncia, in quanto atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al patrimonio dell’onorato, è soggetta alla forma scritta ad substantiam ex art. 1350, primo comma, n. 5, c.c. (Cass., Sez. 2, 29/04/2022, n. 13530; Cass., Sez. 2, 04/08/2017 , n. 19646; Cass., Sez. 2, 15/05/1997, n. 4287; Cass., Sez. 2, 23/08/1986, n. 5142; Cass., Sez. 2, 13/11/1979, n. 5893), mentre in tutti gli altri casi è sufficiente, perché possa essere ritenuta e rinvenuta come tale, una valida e non equivoca manifestazione dell’intento abdicativo del diritto (Cass., Sez. 2, 15/05/1997, n. 4287), che può sostanziarsi anche in una dichiarazione informale o trarsi da facta concludentia implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato (Cass. n. 1040/1954; n. 37/1964; n. 261/1965; n. 4883/1996, Cass., Sez. 2, 22/07/2004, n. 13785; Cass., Sez. 2, 29/04/2022, n. 13530).
Soltanto in seguito alla rinuncia è possibile per l’onerato ottenere la legittima ai sensi dell’art. 551 c.c. (Cass., Sez. 2, 5/6/1971, n. 1683), integrando essa una condizione di quest’ultima azione (Cass., Sez. 2, 4/8/2017, n. 19646; tra le tante anche Cass., Sez. 2, 22/7/2004, n. 13785), e, se il legato tacitativo ha ad oggetto denaro, reclamare la quota di riserva spettante per legge sui beni ereditari e conseguire la quota di legittima in natura, in base alla regola generale dettata dall’art. 718 c.c. (Cass., Sez. 2, 27/06/2013, n. 16252).
Orbene, è vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass., Sez. 2, 29/04/2022, n. 13530), la sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie, in quanto lesive dei diritti dei legittimari, non costituisce atto univoco nel senso sopra detto, non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il significato proprio di una mera riserva di chiedere soltanto l’integrazione della legittima, ferma restando l’attribuzione del legato (Cass., Sez. 2, 22/6/2010, n. 15124), così come non è atto univoco della volontà di rinunciare al legato sostitutivo la proposizione dell’azione di riduzione, essendo ipotizzabile un duplice intento del legittimario di conseguire tanto il legato, quanto la legittima (Cass., Sez. 2, 11/11/2008, n. 26955).
È altrettanto vero, però, che, quando il legato sostitutivo abbia ad oggetto una somma di denaro di importo pari alla quota riservata, come nella specie, la proposizione dell’azione volta ad ottenere non già la riduzione della disposizione per lesione della legittima – in tal caso inesistente in quanto assolta direttamente dal legato -, ma il diritto al riconoscimento della propria quota in natura ai sensi dell’art. 718 c.c. può intendersi come manifestazione implicita, ma univoca, della volontà di rinunciare al legato, essendo una siffatta azione incompatibile con il mantenimento del lascito e non residuando alcun altro interesse dell’onorato correlato ai suoi diritti di legittimario, sempre che, come è ovvio, non vi sia stata la previa accettazione del legato, attese la definitività e la irretrattabilità degli effetti acquisitivi del legato correlati a detta manifestazione di volontà e la consequenziale impossibilità di reviviscenza del diritto di scelta tra il legato sostitutivo e la richiesta della legittima, rimasto caducato al momento stesso in cui è stata manifestata la volontà di conservare il legato (sulla irretrattabilità dell’accettazione del legato, vedi tra le tante Cass., Sez. 2, 22/7/2004, n. 13785)>>.