Sul legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.)

Cass. sez. II, 14/12/2025 n. 32.593, rel. Pirari:

<<Pertanto, così come l’accettazione del legato – che assume, per un verso, valore confermativo della già realizzata acquisizione patrimoniale, e comporta, per l’altro, l’immediata perdita ope legis del diritto di chiedere la legittima a norma dell’art. 551 c.c. (Cass., Sez. 2, 27/05/1996, n. 4883; Cass., Sez. 2, 17/02/1965, n. 261, cit.) – non è vincolata all’osservanza di speciali formalità e, tanto meno, deve avvenire con una dichiarazione recettizia, ben potendo essere effettuata sia in maniera espressa, verbalmente o per iscritto, sia tacitamente, con fatti chiaramente indicativi della volontà del legittimario di voler conseguire il legato (Cass., Sez. 2, 17/02/1965, n. 261), allo stesso modo la rinuncia, che ha natura di negozio unilaterale dismissivo di un diritto (reale o obbligatorio) il cui acquisto si è verificato ipso iure al momento dell’apertura della successione e alla quale è subordinata la richiesta della legittima ex art. 551 c.c. da parte dell’onorato (Cass., Sez. 2, 5/6/1971, n. 1683), non richiede particolari forme, tranne che in caso di disposizione riguardante beni immobili.

Soltanto in quest’ultima situazione, infatti, la rinuncia, in quanto atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al patrimonio dell’onorato, è soggetta alla forma scritta ad substantiam ex art. 1350, primo comma, n. 5, c.c. (Cass., Sez. 2, 29/04/2022, n. 13530; Cass., Sez. 2, 04/08/2017 , n. 19646; Cass., Sez. 2, 15/05/1997, n. 4287; Cass., Sez. 2, 23/08/1986, n. 5142; Cass., Sez. 2, 13/11/1979, n. 5893), mentre in tutti gli altri casi è sufficiente, perché possa essere ritenuta e rinvenuta come tale, una valida e non equivoca manifestazione dell’intento abdicativo del diritto (Cass., Sez. 2, 15/05/1997, n. 4287), che può sostanziarsi anche in una dichiarazione informale o trarsi da facta concludentia implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato (Cass. n. 1040/1954; n. 37/1964; n. 261/1965; n. 4883/1996, Cass., Sez. 2, 22/07/2004, n. 13785; Cass., Sez. 2, 29/04/2022, n. 13530).

Soltanto in seguito alla rinuncia è possibile per l’onerato ottenere la legittima ai sensi dell’art. 551 c.c. (Cass., Sez. 2, 5/6/1971, n. 1683), integrando essa una condizione di quest’ultima azione (Cass., Sez. 2, 4/8/2017, n. 19646; tra le tante anche Cass., Sez. 2, 22/7/2004, n. 13785), e, se il legato tacitativo ha ad oggetto denaro, reclamare la quota di riserva spettante per legge sui beni ereditari e conseguire la quota di legittima in natura, in base alla regola generale dettata dall’art. 718 c.c. (Cass., Sez. 2, 27/06/2013, n. 16252).

Orbene, è vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass., Sez. 2, 29/04/2022, n. 13530), la sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie, in quanto lesive dei diritti dei legittimari, non costituisce atto univoco nel senso sopra detto, non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il significato proprio di una mera riserva di chiedere soltanto l’integrazione della legittima, ferma restando l’attribuzione del legato (Cass., Sez. 2, 22/6/2010, n. 15124), così come non è atto univoco della volontà di rinunciare al legato sostitutivo la proposizione dell’azione di riduzione, essendo ipotizzabile un duplice intento del legittimario di conseguire tanto il legato, quanto la legittima (Cass., Sez. 2, 11/11/2008, n. 26955).

È altrettanto vero, però, che, quando il legato sostitutivo abbia ad oggetto una somma di denaro di importo pari alla quota riservata, come nella specie, la proposizione dell’azione volta ad ottenere non già la riduzione della disposizione per lesione della legittima – in tal caso inesistente in quanto assolta direttamente dal legato -, ma il diritto al riconoscimento della propria quota in natura ai sensi dell’art. 718 c.c. può intendersi come manifestazione implicita, ma univoca, della volontà di rinunciare al legato, essendo una siffatta azione incompatibile con il mantenimento del lascito e non residuando alcun altro interesse dell’onorato correlato ai suoi diritti di legittimario, sempre che, come è ovvio, non vi sia stata la previa accettazione del legato, attese la definitività e la irretrattabilità degli effetti acquisitivi del legato correlati a detta manifestazione di volontà e la consequenziale impossibilità di reviviscenza del diritto di scelta tra il legato sostitutivo e la richiesta della legittima, rimasto caducato al momento stesso in cui è stata manifestata la volontà di conservare il legato (sulla irretrattabilità dell’accettazione del legato, vedi tra le tante Cass., Sez. 2, 22/7/2004, n. 13785)>>.

Revocabilità (fallimentare) della scissione societaria: conferma dalla S.C.

Cass. Sez. I, 19/12/2025, n. 33.238, rel. Fidanzia:

<<Va preliminarmente osservato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui, nella disciplina dettata dagli art. 2504-septies cod. civ. (applicabile “ratione temporis”), la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l’assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l’acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio; detto trasferimento non determina l’estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi invece come successione a titolo particolare nel diritto controverso.

Partendo proprio dal presupposto che l’attribuzione patrimoniale conseguente al perfezionamento della scissione integra un vero e proprio atto traslativo, la giurisprudenza, con riferimento all’azione revocatoria ordinaria, ha, altresì, ripetutamente enunciato il principio di diritto secondo cui l’azione revocatoria ordinaria dell’atto di scissione societaria, pure se esercitata dal curatore fallimentare ex art. 66 l. fall., è sempre ammissibile, in quanto mira ad ottenere l’inefficacia relativa di tale atto, così da renderlo inopponibile al solo creditore pregiudicato (al contrario di ciò che si verifica nell’opposizione dei creditori sociali prevista dall’art. 2503 c.c., che è finalizzata a farne valere l’invalidità), dovendosi ritenere che la tutela dei creditori, a fronte di atti societari, si estende sino a ricomprendervi, sia pure in via mediata, qualsiasi attribuzione patrimoniale, a sua volta, “indiretta” ivi contenuta.

Tale principio è stato enunciato anche conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 30 gennaio 2020 in causa C394/18), la quale, al punto 75, ha osservato che “l’articolo 12 della sesta direttiva 82/891/CEE, in combinato disposto con gli articoli 21 e 22 della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, dopo la realizzazione di una scissione, i creditori della società scissa, i cui diritti siano anteriori a tale scissione e che non abbiano fatto uso degli strumenti di tutela dei creditori previsti dalla normativa nazionale in applicazione di detto articolo 12, possano intentare un’azione pauliana al fine di far dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla società di nuova costituzione”.

La Corte di Giustizia, alla cui interpretazione il giudice nazionale deve necessariamente conformarsi, ha, inoltre, precisato che la previsione della nullità della scissione contenuta nell’art. 19 della dir. 82/891, come modificata dalla direttiva 2007/63, non osta all’introduzione, dopo la realizzazione della scissione, da parte di creditori della società scissa, di un’actio pauliana che non intacchi la validità della scissione, ma soltanto consenta di rendere quest’ultima inopponibile a tali creditori.

Alla luce dell’ormai consolidato orientamento di questa Corte e della giurisprudenza unionale, si può dunque ritenere che l’ammissibilità dell’esercizio di un’azione revocatoria ordinaria di un atto di scissione parziale costituisca “diritto vivente”.

Deve, a questo punto, osservarsi che se è pur vero che tutti i precedenti sopra esaminati da questa Corte (così come dalla giurisprudenza unionale), che hanno ad oggetto l’atto di scissione parziale, riguardano la sola azione revocatoria ordinaria, anche se esercitata dal curatore ex art. 66 L.F., tuttavia, non vi sono ragioni ostative per non estendere i principi sopra enunciati anche all’azione revocatoria fallimentare, condividendo con l’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore la comune natura di istituto, oltre che volto al ripristino della par condicio creditorum, anche di reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori.

Atteso che anche l’azione revocatoria fallimentare, come quella ordinaria, produce il solo effetto di far dichiarare la scissione societaria inefficace e quindi inopponibile nei confronti dei creditori della società scissa, senza intaccare la validità della scissione, deve quindi ritenersi la piena ammissibilità dell’azione revocatoria fallimentare di un atto di scissione parziale di società>>.

L’effetto è la assoggettabilità dei beni così “recueperati” all’azione esecutiva (art- 2902 c.c., applicabile pure alla revocatoria fallimentare)

Sulle presunzioni civilistiche e sul conto cointestato , alimentato da uno solo dei cointestari

Cass. sez. II, 07/12/2025 n. 31.904, rel. Criscuolo:

Sul 1° tema:

<< Lo stesso art. 2729 cod. civ. si cura di precisare come debba manifestarsi la “prudenza” del giudice, stabilendo che il decidente deve ammettere solo presunzioni che siano “gravi, precise e concordanti”; laddove il requisito della “precisione” va riferito al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell’inferenza e postula che esso non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica; il requisito della “gravità” va riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d’esperienza adottata, è possibile desumere dal fatto noto; mentre il requisito della “concordanza” richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003, Rv. 565726), anche se il requisito della “concordanza” deve ritenersi menzionato dalla legge solo per il caso di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (Sez. 5, Sentenza n. 17574 del 29/07/2009).

Dal modello di prova per presunzioni configurato dalla legge, risulta che il giudice deve seguire un procedimento logico che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005). In questo secondo momento valutativo, perciò, gli indizi devono essere presi in esame e valutati dal giudice tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice); dovendosi considerare erroneo l’operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Sez. 3, Sentenza n. 3703 del 09/03/2012).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto – in forza di una regola d’esperienza – come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Sez. 2, Sentenza n. 22656 del 31/10/2011); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Sez. L, Sentenza n. 2632 del 05/02/2014).

Essendo la presunzione semplice affidata alla “prudente” valutazione del decidente (art. 2729 cod. civ.), spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole d’esperienza – tra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società – tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge; trattandosi di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009; Sez. L, Sentenza n. 15737 del 21/10/2003; Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003; da ultimo, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 101 del 08/01/2015)>>.

Sul 2° tema:

<< Questa Corte ha affermato che la cointestazione di un conto corrente attribuisce ai cointestatari, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. n. 18777/2015).

In particolare, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall’art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell’art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo (Cass. n. 4066/2009, che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto superata la presunzione di comproprietà in relazione ad un conto corrente contestato a zio e nipote, ritenendo provato che i versamenti fossero stati compiuti con denaro appartenente soltanto al primo).

Nella specie non rileva la diversa questione concernente la possibilità di individuare nella stessa cointestazione effettuata a fini di arricchimento del cointestatario una donazione indiretta della metà delle somme versate dall’altro cointestatario che però presuppone evidentemente la prova dell’animus donandi (cfr. Cass. n. 10991/2013), ma la diversa questione relativa alla dimostrazione del fatto che la provvista del conto cointestato sia da ascrivere al patrimonio di uno solo dei contitolari, ipotesi nella quale si è affermato che (Cass. n. 77/2018) ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo.

La sentenza gravata si è limitata apoditticamente ad affermare che in difetto di prova dovesse reputarsi Bl.Ro. contitolare della quota del 50 % del saldo attivo, in assenza di prova diversa, senza però prendere in esame la documentazione invocata da parte ricorrente, in potenza idonea a comprovare una formazione della provvista in contrasto con la detta presunzione di cui all’art. 1298 c.c.

Il motivo deve, quindi, essere accolto e la sentenza deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione>>.

Sull’autonomia delle componenti dell’assegno divorzile (assistenziale e compensativa)

Cass. sez. I, 27/11/2025 n. 31.085, rel. Caprioli:

<<Nel caso di specie la Corte di merito ha reso articolata motivazione, fondata su argomenti logici, correlati agli accertamenti in fatto da essa compiuti, ed ha rilevato una disparità reddituale fra le due posizioni confrontando i dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi di entrambi, ed il patrimonio immobiliare di cui ciascuno di essi è titolare.

Ha pertanto considerato, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, che la richiedente è anch’essa titolare di un patrimonio immobiliare non equiparabile però a quello dell’ex coniuge poggiando tale convincimento anche sull’ esito dell’indagine compiute in primo grado dalla guardia di finanza.

Ha tenuto conto delle diminuite disponibilità economiche del ricorrente a causa del suo pensionamento e ai fini della prova delle rinunce ha considerato la deposizione della teste escussa che era stata informata sulle scelte compiute dai coniugi in costanza di matrimonio, in quanto resa edotta proprio dai predetti, ed ha quindi ritenuto che la rinuncia della riassumente a svolgere l’attività lavorativa presso l’ufficio legale della Regione Campania, con possibilità di una maggiore redditività ed avanzamento in carriera, quale scelta condivisa dei coniugi era stata dettata dalla necessità di evitare un conflitto di interessi con il Ti.Do. che si occupava, quale avvocato, dei recupero crediti delle ASL nei confronti della Regione.

In questo quadro ha ritenuto che la rinuncia della beneficiaria dell’assegno divorzile ad optare per scelte professionali sicuramente più appaganti a causa della dedizione alla vita familiare, giustificasse, alla luce della rilevata disparità reddituale in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto, l’erogazione di un assegno divorzile di natura compensativa.

Ha invece ritenuto non sussistenti le condizioni che giustificano un assegno nella componente assistenziale>>.

Lamentare la violazione di norme pubblicistiche sulle costruzioni non è la stessa cosa del lamentare la violazione delle distanze minime poste dal codice civile (sull’art. 872 c.c.)

Cass. sez. II, 10/12/2025 n. 32.178, rel. Caponi:

<<La Corte di appello di Catanzaro, nel rigettare il terzo motivo di appello della convenuta (il quale contestava l’ordine di demolizione assumendo che la violazione dell’altezza comportasse solo il risarcimento del danno e non la riduzione in pristino, secondo l’art. 872 c.c.), ha confermato l’ordine di demolizione, ma ha introdotto un elemento estraneo alla causa petendi originaria. Infatti, la Corte territoriale ha osservato come, dalle n.t.a. del p.r.g. del Comune di Parghelia, risultasse che la distanza minima da osservarsi dai confini di proprietà doveva essere di 10 metri, e ha concluso che anche sotto tale profilo non possa ritenersi errata la decisione del Tribunale di ordinare la demolizione del muro realizzato dall’appellante perché detta decisione è stata adottata nel rispetto della normativa vigente.

Orbene, la conferma dell’ordine di demolizione sulla base della violazione delle norme sulle distanze sarebbe stata corretta, se effettivamente la domanda originaria avesse fatto valere una tale violazione, ma così non è (come si è accertato). Pertanto, la statuizione ripristinatoria ha finito illegittimamente con il fondarsi solo sulla accertata violazione della misura di altezza del muro di cinta, prevista da una norma delle n.t.a., la quale, con tale contenuto, non ha carattere integrativo delle disposizioni del codice civile ai sensi dell’art. 872 co. 2 c.c. e quindi, in quanto tale, fonda esclusivamente una domanda di tutela risarcitoria, non anche di riduzione in pristino: cfr., tra le molte, Cass. 5142/2019. Nel ritenere corretta la statuizione di demolizione basandosi sulla violazione delle norme sulle distanze dai confini, la Corte territoriale si è pronunciata su un fatto e su un ‘elemento di diritto’ (cfr. art. 163 n. 4 c.p.c.) costituenti le ragioni di una domanda mai proposta.>>

Uso esclusivo in capo ad uno dei coeredi e richiesta di sua cessazione da parte degli altri

Cass.  Sez. II, 4 dicembre 2025 n. 31.626 , Rel. Fortunato

Il coerede che gode in via esclusiva di un bene ereditario deve corrispondere agli altri coeredi un’indennità per il mancato godimento, a partire dal momento in cui gli altri manifestano la volontà di rientrare nel possesso, anche tramite una semplice richiesta di consegna delle chiavi, senza necessità di chiedere l’estromissione totale dell’utilizzatore esclusivo.
La richiesta di consegna delle chiavi da parte dei coeredi, se finalizzata a rientrare nel godimento del bene, interrompe la legittimità dell’uso esclusivo da parte di uno solo, anche se inizialmente avvenuto con il consenso di tutti.
(massime di Cianciolo Valeria in Ondif)

Conferme dalla Corte di Giustizia sulla tutela da copyright delle opere del design (con qualche problema per la legislazione italiana)

C.G 04.12.2025, cause riunite C‑580/23 e C‑795/23, Mio c. Galleri M Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag + USM U. Schärer Söhne AG, contro konektra GmbH. sul sempre scivoloso tema (nel caso specifico, relativo a componenti di arredamento).

la CG insegna che:
1) sul rapporto tra tutela di autore e da disegni/modelli: sono autonome, nel senso che ciascuna è sottoposta ai propri requisiti: per cui possono sì cumularsi, ma dipende dalle circostanze, §§ 48-57.

L’originalità è condizione necessaria e sufficiente (§ 49): quindi eventuali requisiti di legge ulteriori (ad es da noi il “valore artistico” ex art. 2 n. 10 l. aut.) dovrebbero risultare illegittimi (stante l’armonizzazione -giurisprudenziale- europea del concetto).

2) il concetto di creatività: << 82  costituisce un’opera, ai sensi di tali disposizioni, un oggetto che riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo. Non sono libere e creative non soltanto le scelte dettate da diversi vincoli, segnatamente tecnici, che hanno limitato detto autore durante la creazione dell’oggetto stesso, ma anche quelle che, benché libere, non recano l’impronta della personalità dell’autore attribuendo all’oggetto di cui trattasi un aspetto unico. Circostanze quali le intenzioni dell’autore durante il processo creativo, le sue fonti di ispirazione e l’utilizzo di forme già disponibili, la possibilità di una creazione simile indipendente o il riconoscimento dello stesso oggetto da parte degli ambienti specializzati possono, eventualmente, essere prese in considerazione, ma non sono, in ogni caso, né necessarie né determinanti per stabilire l’originalità dell’oggetto di cui si rivendica la protezione.> (di per sè irrielvante è la gradevolezza estetica (“effetto visivo proprio e rilevante dal punto di vista estetico o artistico”, § 68 )

3) l’autonomia delle valutaizoni nelle due privative si riflette anche nell’accertamento della violazione:

<<86 Pertanto, al fine di accertare una violazione del diritto d’autore, spetta al giudice del rinvio, in primo luogo, constatare un utilizzo non autorizzato quantomeno degli elementi originali creativi dell’opera protetta e, in secondo luogo, stabilire se tali elementi, vale a dire quelli che sono espressione delle scelte che riflettono la personalità dell’autore di tale opera, siano stati ripresi in modo riconoscibile nell’oggetto presumibilmente contraffatto (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 29 luglio 2019, Pelham e a., C‑476/17, EU:C:2019:624, punto 39).

87 Invece, nella valutazione di una violazione del diritto d’autore in applicazione dell’articolo 2, lettera a), dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, il confronto dell’impressione generale prodotta da ciascuno degli oggetti in conflitto non può essere determinante, dal momento che tale criterio riguarda la protezione dei disegni o modelli.>>

Qui il post sulle conclusioni dell’Ag Szpunar.