Interpretazione testamentaria e distinzione tra istituzione di erede (con divisione del testatore) e assegnazione di legato (in sostituzione di legittima)

Cass . sez. II, 11/01/2024  n. 1.149, rel. Pirari:

<<3.2 La censura, pur complicata dalla complessità della sua stesura e dal non necessario frazionamento delle singole argomentazioni, è fondata.

Essa impinge la sentenza impugnata in merito all’interpretazione data alla scheda testamentaria di Gi.Fr. – che, come dalla stessa riportato, aveva lasciato a ciascuno dei quattro figli la nuda proprietà di un cespite specificamente individuato e alla moglie il diritto di usufrutto su ciascuno di essi e la proprietà dei restanti suoi beni -, allorché ha qualificato i lasciti nei confronti dei figli in termini di legato in sostituzione di legittima ex art. 551 cod. civ., anziché di istituzione di erede, arguendolo dall’inciso, pure contenuto nel testamento, secondo cui, in caso di premorienza della moglie, i medesimi beni sarebbero stati devoluti in parti uguali ai figli, e fatto derivare da ciò l’infondatezza dell’azione di riduzione esercitata dalle ricorrenti, non avendo esse rinunciato ai legati ed essendo inammissibile, una volta confluiti i beni nel loro patrimonio, la resipiscenza tardiva sul punto, esercitata, in particolare, attraverso la rinuncia operata solo con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ., depositata il 26/4/2013, oltretutto asseritamente prescritta in quanto intervenuta dopo dieci anni dall’apertura della successione del 12 ottobre 2002.

Avverso tali considerazioni, le ricorrenti sono insorte, lamentando, innanzitutto, la violazione delle norme in tema di interpretazione del contratto, quindi insistendo per la qualificazione del lascito in termini di istituzione di erede, con volontà divisoria, come arguibile anche da un atto successivo al testamento che invitava il fratello alla collazione, o, al più, di legato in conto di legittima, con conseguente ammissibilità dell’azione di riduzione senza previa rinuncia al legato, e, a cascata, l’erroneità della statuizione di tardività della rinuncia, anche in ragione dell’affermata e non comprovata, acquisizione del possesso dei beni da parte loro, ancorché contestata e contraddetta dai certificati di residenza, e della prescrizione, siccome decorrente, a loro dire, dalla conoscenza della scheda testamentaria e non dall’apertura della successione.

Orbene, andando con ordine, occorre, in primo luogo, ricordare come, secondo l’insegnamento di questa Corte, nell’interpretazione del testamento il giudice debba accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 cod. civ., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore comunque espressa, badando al significato pratico e concreto delle espressioni usate, al quale deve dare prevalenza rispetto a quello meramente letterale, tenendo presente, nei casi dubbi, il complesso delle disposizioni e quegli elementi estrinseci che siano stati idonei ad influire sulla determinazione della volontà del testatore e a rivelare le ragioni, il contenuto delle disposizioni e le finalità con esse perseguite (Cass., Sez. 2, 26/2/1970, n. 469) e, dunque, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale mortis causa, e salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento (Cass., Sez. 2, 14/10/2013, n. 23278, Rv. 628013; Cass., Sez. 2, 14/01/2010, n. 468, Rv. 610814; Cass., Sez. 2, 21/02/2007, n. 4022, Rv. 595401).

Andando più nello specifico, è proprio attraverso l’utilizzo delle comuni regole ermeneutiche che va individuata la distinzione tra erede e legatario ai sensi dell’art. 588 cod. civ. e che può ravvisarsi l’istituzione di erede ex re certa allorché la volontà del testatore sia stata quella di attribuire uno o più beni determinati come quota del suo patrimonio e non già come lascito autonomo senza conferimento della qualità di erede, ossia il legato (Cass., Sez. 2, 27/10/1980, n. 5773), tenendo conto che l’assegnazione di beni determinati dà luogo ad una successione a titolo universale qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto oppure ad un legato se egli abbia voluto attribuirgli singoli, individuati, beni (Cass., Sez. 2, 25/10/2013, n. 24163, Rv. 628231; Cass., Sez. 2, 1/03/2002, n. 3016, Rv. 552709).

Peraltro, mentre in base al primo comma dell’art. 588 c.c. l’istituzione di erede va desunta dal contenuto strettamente obiettivo dell’atto, di guisa che la volontà testamentaria, che pur sempre va ricercata, non ha il potere di determinare un’istituzione di erede che prescinda da un preciso rapporto con l’universalità di beni del testatore o con una quota di esso, con la conseguenza che, sempre che la chiamata venga in universam rem o pro quota si ha istituzione di erede quali che siano i termini, anche se impropri, usati dal testatore e anche nell’eventualità che parte dell’asse sia destinata a legati, viceversa, in base al secondo comma dello stesso articolo, accanto al criterio obiettivo dell’interpretazione desunta dal contenuto dell’atto, viene introdotto quello soggettivo dell’interpretazione ricavata dall’intenzione del testatore di assegnare beni determinati come quota del patrimonio, interpretazione cui è dato pervenire attraverso i comuni canoni della volontà testamentaria, sicché alla stregua del secondo comma dell’art. 588 cod. civ., anche l’assegnazione di determinati beni o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, tutte le volte che risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto (Cass., sez. 2, 8/7/1964, n. 1800).

Il risultato di tale interpretazione non è sindacabile in sede di legittimità ove non si alleghi la violazione di un preciso canone interpretativo o il vizio della motivazione della sentenza (Cass., Sez. 2, 27/10/1980, n. 5773; Cass., Sez. 2, 21/1/1978, n. 269), risolvendosi l’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato (Cass., Sez. 2, 6/10/2017, n. 23393).

Ebbene, le ricorrenti, pur avendo lamentato la violazione dell’art. 1362 cod. civ., non hanno chiarito in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, sicché deve operare il principio secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass., Sez. 3, 10/2/2015, n. 2465; Cass. 3, Sez., 26/5/2006, n. 10891).

Pertanto, avendo nella specie i giudici motivato adeguatamente sulle ragioni per le quali hanno ritenuto di qualificare le disposizioni testamentarie in termini di legato e non di istituzione ex re certa e non avendo, per converso, le ricorrenti chiarito i termini della lamentata violazione delle norme ermeneutiche applicabili, la censura deve ritenersi sotto questo profilo infondata.

Diversamente deve opinarsi con riguardo alla ritenuta configurabilità del legato in sostituzione di legittima, in luogo di quello in conto di legittima preteso, invece, dalle ricorrenti.

Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti, in modo certo e univoco, la volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l’attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi “in conto” di legittima (Cass., Sez. 2, 19/11/2019, n. 30082).

A tali fini, non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali, siccome non richieste dalla norma, potendo l’intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l’attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all’eredità essere desunta anche dal complessivo contenuto della scheda testamentaria attraverso un’opportuna indagine interpretativa da cui risulti tale intenzione (Cass., Sez. 2, 16/1/2014, n. 824), senza che possano essere considerati elementi estrinseci al testamento se non espressamente richiamati nell’atto stesso (Cass., Sez. 2, 9/9/2011, n. 18583).

Lo stabilire se una disposizione testamentaria a favore di un legittimario integri un legato in sostituzione oppure in conto di legittima costituisce anch’esso accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato ed immune da violazione dei canoni ermeneutici che devono presiedere all’interpretazione delle disposizioni di ultima volontà (v. Cass., Sez. 2, 26/5/1998, n. 5232; Cass., Sez. 2, 10/6/2011, n. 12854; Cass., Sez. 2, 29/7/2005, n. 16083) [no: è questione di diritto; dI fatto è solo  quella sulla ricostruzione del contenuto semantico della scheda].

Ebbene, a tali principi non si sono attenuti i giudici di merito, i quali hanno qualificato le disposizioni testamentarie paterne in termini di legato in sostituzione di legittima alla stregua dell’attribuzione ai figli della sola nuda proprietà di alcuni beni, lasciati in usufrutto alla moglie in uno con le sue restanti proprietà, e della loro devoluzione in parti uguali ai figli soltanto in caso di premorienza della moglie, ossia sulla base di elementi che si rivelano del tutto incoerenti con la qualificazione della disposizione in termini siffatti.

In ragione di quanto detto, il motivo deve, dunque, ritenersi fondato>>.

Sull’azione di riduzione a tutela del legittimario: onere della prova e (soprattutto) modalità di calcolo per valutare l’allegata lesione

Altra importante lezione di diritto pratico successorio da parte del rel. Criscuolo in Cass Sez. II  del 21/12/2023, n. 35.738 (da Onelegale).

Dei tre passi qui riportati, è il terzo quello realmente interessante, il primo essendo scontato. L’irrilevanza processuale della domanda implicita , di cui al  secondo, potrebbe pure essere di qualche intersse praticio

1)   << A tal fine va richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con antecedenti donazioni non è idonea a sottrarre allo stesso la quota di riserva, garantita dalla legge anche contro la volontà del “de cuius” [ovvio]; nè tale dichiarazione può essere assimilata ad una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, essendo egli, nell’azione di riduzione, terzo rispetto al testatore (Cass. n. 11737/2013; conf. Cass. n. 27066/2022; Cass. n. 18550/2022, entrambe non massimate).[ovvio]

In presenza di una tale dichiarazione, una volta esclusa la natura confessoria della stessa nei confronti del legittimario, è onere di chi invece ne sostenga la veridicità offrire la corrispondente prova, così che al fine di pervenire al rigetto della domanda di riduzione, la convenuta non poteva limitarsi ad invocare il testamento, ma ne avrebbe dovuto corroborare il contenuto sul piano probatorio.[pure ovvio]

Quanto invece alla ulteriore contestazione circa il riparto dell’onere della prova in tema di azione di riduzione, le critiche del ricorrente, sebbene esulanti dal novero di mere contestazioni tardive, appaiono comunque destituite di fondamento, occorrendo anche su tale questione provvedere ad una correzione della motivazione.

La più recente giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, delineato le regole di riparto dell’onere probatorio in caso di esercizio dell’azione di riduzione, affermando che, in tema di azione di riduzione, l’omessa allegazione nell’atto introduttivo di beni costituenti il “relictum” e di donazioni poste in essere in vita dal “de cuius”, anche in vista dell’imputazione “ex se”, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione,[già più interssante] dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l’attività di allegazione e di prova. Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull’esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell’inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all’esito dell’istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l’esistenza della dedotta lesione (Cass. n. 18199/2020, che ha altresì chiarito che il legittimario ha l’onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonchè, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all’uopo l’indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione; conf. Cass. n. 348/2023)>>.

2)   <<In primo luogo rileva il Collegio che la Corte d’Appello, conformemente al Tribunale (che aveva fatto riferimento al difetto di prova della simulazione della donazione relativa a tale immobile, rectius, donazione indiretta, solo come motivazione ad abundantiam), ha ritenuto che all’accoglimento della richiesta della convenuta ostasse il profilo processuale della formale proposizione di una specifica domanda di simulazione o comunque di accertamento della donazione indiretta, avendo in tal modo mostrato di aderire alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all’obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell’esistenza della stessa (Cass. n. 23403/2022; Cass. n. 19833/2019, con specifico riferimento alle donazioni indirette).

La regola che appare suscettibile di applicazione anche nel caso in cui della donazione voglia tenersi conto ai fini della riunione fittizia ovvero dell’imputazione ex se, avrebbe quindi imposto che vi fosse stata una specifica domanda della convenuta, che i giudici di merito hanno escluso fosse stata proposta.

Tale affermazione non è stata oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, che ritiene di poter superare il problema, assumendo che anche la Corte d’Appello avesse aderito alla tesi, alla quale faceva riferimento il Tribunale, della sufficienza di una proposizione della domanda de qua anche ab implicito>>.

[perchèp mai non dovrebbe ammettersi la domanda giudiziale implicita, se non lede i diritti difensivi di controparte?]

3)    <<L’art. 556 c.c. impone che la riunione fittizia, necessaria per individuare la porzione disponibile, e di riflesso l’ammontare della quota di legittima, debba avvenire sulla base dei criteri dettati in tema di collazione, e precisamente l’art. 747 c.c. dispone che debba aversi riguardo al valore dell’immobile al tempo dell’aperta successione.

La giurisprudenza di questa Corte ha conseguentemente affermato che, nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell’asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonchè determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso, sicchè quest’ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene – riferito al momento dell’ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali – cui il legittimario avrebbe diritto affinchè ne costituisca l’esatto equivalente (Cass. n. 5320/2016; Cass. n. 6709/2010).

Infatti, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione; quindi, alla detrazione dal “relictum” dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del “relictum” al netto ed il valore del “donatum” ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (cfr. ex multis Cass. n. 12919/2012).

E’ poi evidente che, qualora la lesione derivi da una disposizione a titolo universale che abbia del tutto pretermesso il legittimario, l’effetto dell’accoglimento dell’azione di riduzione, è il riconoscimento della titolarità di una quota ereditaria a favore del legittimario vittorioso su tutti i beni relitti, quota la cui entità va determinata in misura percentuale secondo il criterio di calcolo seguito dai giudici di merito onde permettere al legittimario stesso di avere una partecipazione alla massa che assicuri l’utile netto della riserva, ma con un incremento che gli permetta altresì di fare fronte in percentuale alla quota di riserva anche ai debiti ereditari.

Se appare corretto il criterio matematico per determinare la quota di riserva, è però vero che l’esito del calcolo è destinato ad essere inciso in maniera significativa dal valore che si attribuisca alle componenti prese in esame per le corrispondenti operazioni.

Si potrebbe, infatti, obiettare che la percentuale di riduzione sia destinata a rimanere immutata quale che sia il valore degli immobili, posto che anche la quota di riserva è determinata in una misura fissa destinata proporzionalmente a variare a seconda del mutamento della base di calcolo (sarebbe a dire che se la quota di riserva è pari ad un terzo, la percentuale di riduzione sarà sempre la stessa, quale che sia il valore dei beni da includere nella riunione fittizia).

Tuttavia, tale affermazione non è condivisibile, occorrendo tenere conto, da un lato, della possibilità che possa esservi un mutamento della stima tra la data di apertura della successione e quella della divisione, differenziato in relazione alla diversa tipologia dei beni caduti in successione, e ciò rileva in particolare nella fattispecie, poichè sono da prendere in considerazione delle donazioni mobiliari di beni aventi un mercato peculiare (come gli oggetti da collezione), che possono significativamente mutare nel tempo.

Ma soprattutto, poichè la riunione fittizia presuppone la detrazione dei debiti dal relictum, e poichè la misura dei debiti è espressa da una somma insuscettibile di mutamento nel tempo, trattandosi di un importo da prendere in esame nel suo valore nominale, è evidente che, se la stima dei beni immobili è minore, maggiore sarà anche l’incidenza dei debiti e minore sarà l’ammontare della quota di riserva da soddisfare in percentuale sui beni relitti.

Ad esempio, si consideri una quota di riserva pari al 50% ed un relictum composto da un unico bene immobile attribuito ad un terzo con testamento, con dei debiti di importo pari a 20 ed una donazione da imputare a carico del legittimario di valore sempre pari a 20: se alla data dell’apertura della successione il bene relitto vale 100, la quota di legittima è pari a 50 (100 – 20 + 20 = 100/2), ma la quota che va riconosciuta sul bene per l’effettiva reintegra è pari al 37,5%, occorrendo tenere conto dell’imputazione ex se e del fatto che al legittimario occorre ancora attribuire beni per un valore di netto di 30, che è quindi la sua partecipazione alla comproprietà del bene caduto in successione, in proporzione al valore del bene relitto (secondo il seguente calcolo 30 – legittima da recuperare -: 80 – valore del relictum al netto dei debiti = X – percentuale da riconoscere al legittimario sul bene relitto -: 100 – valore del bene relitto-, calcolo che permette di far rispondere il legittimario ed il terzo dei debiti in proporzione delle quote ricevute sul bene relitto).

In tal modo il bene relitto sarà attribuito al legittimario per una quota pari a 37,5 ed al terzo per la quota di 62,5, in modo tale che il legittimario risponderà del debito ereditario per 7,5 (che è pari al 37,5 % di 20) percependo 30 al netto dei debiti, ed il terzo per 12,5, (che è pari al 62,5 % di 20) percependo il valore di 50 che è pari alla disponibile.

Se il bene invece, alla data della divisione ovvero della stima nel corso del giudizio, dovesse valere 120, la quota di riserva risulterebbe pari a 60 (120-20+20=120/2), ed al legittimario andrebbe assegnata una contitolarità sul bene relitto di una quota pari al 40%, dovendosi detrarre dalla quota di riserva di 60, l’importo di 20 per effetto dell’imputazione ex se della donazione, spettando quindi a titolo di integrazione della riserva un valore sul bene ancora di 48 (sempre determinato secondo il seguente calcolo 40 – legittima da recuperare: 100 – valore del relictum al netto dei debiti = X – percentuale da riconoscere al legittimario sul bene relitto -: 120 – valore del bene relitto-). In questa ipotesi il legittimario risponderà del debito ereditario per 8 (pari al 40% di 20), mentre al terzo beneficiario sarà attribuita una quota pari a 72, rispondendo dei debiti per 12 (pari al 60% di 20), assicurandosi così che al legittimario vada la quota di 40 al netto dei debiti – da cumulare ai 20 già ricevuti a titolo di donazione – ed al terzo la quota di 60 al netto dei debiti, pari appunto alla disponibile).

E’, quindi, evidente come la corretta individuazione dell’epoca cui far risalire la stima dei beni interessati dalla riunione fittizia non è indifferente e si riflette perciò anche sulla percentuale di comproprietà che spetta al legittimario sui beni relitti.

Nel motivo il ricorrente ha evidenziato a pag. 41 come la stima sulla scorta della quale il Tribunale ha determinato la percentuale di partecipazione alla comunione dell’attore è stata operata sulla base di valori determinati in una data prossima a quella del deposito della CTU, eseguita a circa sei anni dalla data del decesso della E.E..

Il motivo è, quindi, fondato e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, dovendo il giudice di rinvio rinnovare le operazioni di stima ai fini del calcolo della legittima e della percentuale nella quale devono essere ridotte le disposizioni testamentarie, sulla scorta dei valori dei beni interessati dalla riunione fittizia, calcolati alla data d’apertura della successione>>.

Legato di usufrutto generale a favore del legittimario, tra cautela sociniana (art. 550 cc) e legato sostitutivo di legittima (art. 551 cc)?

In questa alternativa sta la qualificazione giuridica della fattispecie esaminata da Cass. sez. 2 del 18.10.2023 n. 28.962, rel. Tedesco.

Il testatore aveva lasciato usufrutto generale alla moglie e legato altri beni a dei parenti.

Nei giudizi di merito era stato applicato l’art. 551 cc , ma la SC applica l’art 550.

Parte dicendo che l’usufrutto genrtale non è istituzione di erede ma legato (non approfondisce, pur essendo il tema assai dibattuto).

Poi precisa:

<<6. In mancanza di una chiara volontà del testatore di tacitare l’onorato, il legato in favore del legittimario si presume in conto di legittima, e quindi si considera un lascito da imputarsi alla quota, analogamente alle donazioni senza dispensa dall’imputazione. E’ tuttavia vero che, quando il legato abbia ad oggetto l’usufrutto generale, la fattispecie di riferimento, più che quella del legato in conto, è quella prevista dall’art. 550 c.c.>>

Quindi :

<<La Corte territoriale, nonostante abbia considerato erroneamente tardiva la deduzione, l’ha ritenuta comunque infondata. La sentenza impugnata, dopo avere delineato in termini scolastici la nozione dell’istituto, pone in luce la differenza fra la cautela sociniana e l’azione di riduzione, per poi concludere che “la diversità di presupposti, struttura e finalità delle disposizioni di cui agli artt. 550 e 554 c.c., comporta l’incompatibilità delle scelte, nel senso che qualora il legittimario opti per la prima, non potrà agire utilizzando lo strumento della riduzione apprestato dalla seconda delle disposizioni citate”. Queste riflessioni sembrano configurare un rapporto di alternatività fra i due strumenti, nel senso che il legittimario, nella situazione considerata dall’art. 550 c.c., potrebbe scegliere fra il conseguimento della legittima in piena proprietà o l’esercizio dell’azione di riduzione. Naturalmente non è così: quando il testatore abbia disposto nei modi stabiliti dall’art. 550 c.c., la scelta che si pone al legittimario non è fra l’abbandono della disponibile e l’esercizio dell’azione di riduzione, ma fra l’esecuzione delle disposizioni testamentarie e l’abbandono della disponibile, che gli consente di avere la legittima in proprietà, non essendoci più spazio a quel punto per l’applicabilità del rimedio della riduzione (Cass. n. 511/1995).

7. In dottrina si ritiene che la scelta di cui all’art. 550 c.c., possa essere esercitata soltanto dal legittimario chiamato all’eredità, se e in quanto l’abbia accettata; infatti, poiché l’esecuzione del testamento spetta all’erede, soltanto al legittimario che rivesta tale qualifica può prospettarsi la scelta se eseguire le disposizioni testamentarie o abbandonare la disponibile per conseguire la legittima. Secondo tale opinione, il presupposto della vocazione ereditaria del legittimario deve rimanere fermo anche nell’ipotesi dell’art. 550 c.c., comma 2. In altre parole, l’ipotesi presuppone che il testatore abbia disposto a titolo particolare di tutti i suoi beni o di una parte eccedente la disponibile, legando l’usufrutto al legittimario e la nuda proprietà a un estraneo: il legittimario è erede ab intestato e, come tale, ha l’opzione prevista dalla norma in esame in luogo della riduzione. Se invece il testatore ha assegnato al legittimario l’usufrutto universale dei beni e istituito erede l’estraneo nella nuda proprietà, l’alternativa che si pone al primo non è se eseguire o no il legato, perché il legato è eseguito dall’erede [e] non dallo stesso legatario, bensì se accettarlo, domandandone l’esecuzione all’erede, o rifiutarlo per chiedere la quota legittima [in piena proprietà] mediante riduzione dell’istituzione a titolo universale dell’estraneo, che è appunto l’opzione prevista dall’art. 551 c.c.. Secondo una diversa opinione, quando il testatore dispone della nuda proprietà di tutto l’asse, lasciando ai legittimari soltanto l’usufrutto dell’asse, si ha, o almeno si può avere, una figura di legato tacitativo, cui l’art. 550 c.c., riconnette effetti speciali. In alternativa alla rinunzia al legato e alla richiesta della legittima, non sarebbe preclusa al legittimario la possibilità di valersi della cautela>>

Donazioni in conto di legittima, rinuncia da parte del donatario-legittimario e conseguente rappresentazione (artt 521, 552 e 564 c.3 c.c.)

Importante insegnamento dalla sempre ottima penna “successoria” del rel. Criscuolo in  Cass. sez. II del 11 maggio 2023 n. 12.813 , rel. Criscuolo, sul sempre ostico argomento in oggetto:

Premessa :

<<La disposizione [art. 552 seconda parte cc] , che completa quanto già disposto dall’art. 521 c.c., mira, secondo la prevalente opinione dottrinale, a sanzionare il legittimario che, avendo già ricevuto delle donazioni in vita non dispensate da imputazione, e quindi naturalmente in conto di legittima, preferisce rinunciare all’eredità, determinando in tal modo un aggravio della posizione degli altri legittimari, e ponendo potenzialmente in pericolo, ai fini della riduzione, le donazioni ovvero le altre disposizioni mortis causa, che, ove invece avesse accettato, sarebbero state immuni dalla riduzione, in quanto gravanti sulla disponibile.

In questo caso il legislatore prevede che le pretese degli altri legittimari debbano essere indirizzate proprio nei confronti delle disposizioni che il rinunciante intendeva ritenere con la propria scelta, mettendo al riparo quelle altre donazioni o legati che invece sarebbero gravate sulla disponibile, ove vi fosse stata accettazione>>.

Poi il dubbio per il caso di rappresetnazione:

<<La norma però pone un dubbio interpretativo nell’ipotesi in cui, per effetto della rinuncia, operi il meccanismo della rappresentazione con il subentro dei discendenti in luogo del rinunciante.

Occorre, infatti, anche tenere conto dell’ulteriore previsione di cui al comma 3 dell’art. 564 c.c. che prevede che il legittimario che subentra per rappresentazione debba imputare alla propria quota di riserva le donazioni ed i legati dispensati da imputazione fatti al proprio ascendente.

Se l’avvenuta rinuncia all’eredità da parte degli originari donatari esclude che possa dibattersi per loro di collazione, mancando l’attuale qualità di coeredi in capo ai medesimi, parte della dottrina, richiamata in ricorso, ritiene che l’insieme delle norme determinerebbe delle conseguenze inique a carico dei rappresentanti, i quali, pur non avendo tratto alcun beneficio dalle donazioni ricevute dal loro ascendente, dovrebbero comunque imputarle alla loro quota nel momento in cui agissero in riduzione (nonché a portarle in collazione ai sensi dell’art. 740 c.c.).

Al fine, quindi, di rendere tollerabile tale apparente iniquità, alcuni autori hanno sostenuto che l’inciso contenuto nell’art. 552 c.c., con il riferimento alla rappresentazione, comporterebbe che la possibilità per il donatario di ritenere le donazioni in caso di rinuncia varrebbe solo in assenza di rappresentazione, ma laddove operi anche questo istituto, quanto ricevuto per donazione si trasmetterebbe automaticamente a favore dei rappresentanti.

Solo in questa prospettiva ermeneutica sarebbe quindi meritevole di fondamento la tesi di parte ricorrente secondo cui della comunione oggetto della domanda di divisione sarebbero parti anche i figli di D.B.G. (ma senza che ciò incida a ben vedere sulla qualificazione come ereditaria anziché ordinaria della comunione, sembrando al Collegio che il meccanismo come configurato dalla dottrina in esame, miri solo a prevedere un subentro dei rappresentanti nella titolarità dei beni donati, ma senza che muti la natura originaria dell’acquisto).

Ritiene però la Corte che debba invece aderirsi all’opinione della prevalente dottrina che, senza prevedere un subentro dei rappresentanti in luogo del rappresentato (conclusione questa che porrebbe evidentemente anche profili problematici quanto alla tutela dell’eventuale terzo acquirente dal donatario, in assenza di adeguate forme di pubblicità che consentano di avvedersi del mutamento di titolarità dei beni per effetto del meccanismo sopra delineato), reputa che la norma contempli in ogni caso il diritto del donatario di ritenere i beni oggetto della donazione che, in assenza di rappresentazione, gravano in ogni caso sulla disponibile.

Ove invece si verifichi il subentro dei discendenti del rinunciante, le stesse donazioni e legati vanno invece fatti gravare sull’indisponibile e quindi sulla quota di legittima, nella quale sono subentrati i rappresentanti, che per effetto tale previsione sono appunto tenuti a procederne all’imputazione.

Inoltre, non sussiste alcun profilo di iniquità in quanto la norma si pone in maniera coerente rispetto al principio secondo cui la divisione avviene per stirpi, e con la regola per cui ad una data stirpe, ancorché a seguito dell’operatività della rappresentazione, non può essere attribuito più di quanto sarebbe spettato al capostipite.

In assenza, infatti, di una norma che appunto disponga l’onere di imputazione delle donazioni fatte all’ascendente anche al rappresentante, si potrebbero perpetrare delle iniquità in danno degli altri soggetti convolti nella successione, in quanto il rappresentato potrebbe rinunciare all’eredità (ritenendo, quindi, le donazioni), ed i rappresentanti potrebbero far valere per intero la quota di legittima che sarebbe spettata al loro ascendente, senza che si debba tenere conto di quanto già ricevuto da quest’ultimo in conto di legittima (in tal senso, e cioè di ritenere tale norma intesa alla tutela dei terzi e delle aspettative già consolidate, si veda anche la Relazione al Codice civile. Libro dele successioni e delle donazioni, n. 47).

Trattasi di conclusione che appare conforme al complessivo tenore letterale delle norme ed idonea a raggiungere un giusto equilibrio tra le esigenze dei vari soggetti coinvolti nella successione, impregiudicata in ogni caso la possibilità per i rappresentanti, ove anche a seguito dell’imputazione alla loro quota delle donazioni ricevute in vita dal loro ascendente, residui una lesione della quota di legittima, di poter avvalersi della previsione di cui all’art. 553 c.c., ovvero, ove non vi sia spazio per la successione legittima ovvero non sia possibile, riequilibrare la misura delle quote ab intestato, agire in riduzione nei confronti delle disposizioni testamentarie ovvero delle donazioni compiute dal de cuius.

Così intesa la portata precettiva delle norme richiamate dal ricorrente, resta confermata la natura ordinaria della comunione, e la conseguente correttezza della soluzione in punto di diritto raggiunta dal giudice di appello, la cui motivazione, in parte carente, non avendo apparentemente inteso il senso della critica mossa, deve essere integrata nei termini sovra esposti.

La conferma della contitolarità dei beni in capo ai soli donatari rende altresì evidente l’infondatezza della denuncia di violazione delle regole del litisconsorzio necessario, attesa la partecipazione al giudizio degli effettivi comproprietari>>.

Principio di diritto (art. 363 c. 3 CPC):

<< Ai sensi dell’art. 552 il legittimario che rinuncia all’eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati a lui fatti, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto dei legati o delle donazioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando però l’onere di questi ultimi di dover imputare le stesse disposizioni alla quota di legittima nella quale subentrano iure repraesentationis>>.