Cass. sez. II, 30/09/2026 n. 26.011 rel. Tedesco, sui due temi di cui al titolo:
1) <<Quanto al contenuto dell’onere probatorio rilevante nel caso di specie, i controricorrenti deducono “che in materia di divisione ereditaria la giurisprudenza è granitica nell’affermare che l’appartenenza dei beni in capo al de cuius debba scontare un onere probatorio molto rigoroso. Infatti, possono essere oggetto di divisione solamente quei beni per i quali siano stati depositati i certificati catastali e la documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore ovvero la relazione notarile sostitutiva”.
Tali deduzioni sono in netto contrasto con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, la quale, pur condividendo l’esigenza che, nel giudizio di divisione ereditaria, occorra offrire la dimostrazione dell’appartenenza dei beni al de cuius o più genericamente la prova della comproprietà (cfr. Cass. n. 1965/2022), ha precisato, sulla scorta di risalenti principi, che, pure in presenza di contestazioni dei coeredi, non grava a carico dell’attore l’onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, “poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell’attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi” (Cass. n. 1309/1966; n. 10067/2020). Si aggiunge, da parte di questa giurisprudenza alla quale occorre dare continuità, che, in caso di non contestazione sull’appartenenza dei beni, non può disconoscersi neanche la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti (Cass. n. 21716/2020; n. 6228/2023). Se tutto ciò è vero per il giudizio di divisione, a maggior ragione i medesimi principi debbono applicarsi nell’ipotesi in cui occorra stabilire se un certo bene sia o meno da includere nella massa di calcolo ex art. 556 c.c., configurando l’operazione prevista da tale norma una mera operazione contabile, destinata a rimanere sulla carta se non sia stata lesa la legittima (cfr. Cass. n. 28196/2020).
In quanto alla necessità, ventilata dai controricorrenti, che l’appartenenza sia comprovata dalla produzione dei certificati storici catastali e dalla documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore, si richiama un orientamento, diffuso in passato nella giurisprudenza di merito, ma disatteso dalla Suprema Corte, la quale, intervenuta più volte in tempi recenti sulla questione (Cass. n. 10067/2020), ha confutato tutti gli argomenti utilizzati dai giudici di merito per sostenere la necessità delle soluzioni affermate dai ricorrenti, i quali, non a caso, richiamano a sostegno della deduzione non precedenti di legittimità, ma di merito.
A fortiori sono del tutto fuori luogo i richiami dei controricorrenti ai principi in materia di onere della prova della proprietà nel giudizio di rivendicazione, che non sarebbe attenuato in presenza di eccezione di usucapione del convenuto. Solo per completezza di esame è opportuno aggiungere la Suprema corte, nel riconoscere che tale eccezione non attenuta in linea di principio il rigore dell’onere probatorio imposto all’attore in rivendicazione, ha avuto cura di precisare che “in caso di azione di rivendica, la portata dell’onere probatorio a carico dell’attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l’attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l’usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto” (Cass. n. 1569/2022). Il rigore probatorio rimane così attenuato quando il convenuto, nell’opporre l’usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l’appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all’epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. n. 28865/2021; n. 14540/2025)>>.
2) << Nel giudizio di riduzione il valore dei beni è quello di mercato al momento di apertura della successione: “La stima dei beni, sia ai fini della riunione fittizia, sia ai fini della divisione ereditaria (richiamando le norme sulla prima quelle sulla seconda), deve essere effettuata in base al valore venale e cioè di mercato del bene. Il singolo criterio tecnico, in forza del quale si giunge alla determinazione del valore venale e del prezzo di mercato, avendo riguardo alla natura del bene, alla sua ubicazione, consistenza e sfruttamento ed alle condizioni di mercato, rientra nei poteri di fatto del giudice del merito, purché resti fermo il principio che attraverso quel criterio si tenda alla determinazione del valore venale e prezzo di mercato del bene” (Cass. n. 44/1967). Consegue che l’utilizzo, da parte del giudice di merito, di qualsiasi altro criterio è illegittimo e vizia, per ciò solo, la decisione. Invece, sulla base del singolare ragionamento proposto dai giudici di merito, colui che denunzia un simile errore dovrebbe precisare, quale requisito di ammissibilità della censura, che il rapporto di valore esistente fra il bene X e il bene Y non è quello, ad esempio di 0,50, risultante dall’applicazione del criterio erroneo, ma un rapporto diverso! Ma è facile replicare che la constatazione circa l’identità del rapporto di valore fra i due beni, in base al metodo corretto e a quello in erroneo in concreto adottato, si può fare solo ex post ed è una coincidenza puramente occasionale. L’eventualità che il rapporto sia identico non giustifica, a carico di chi denunzi l’illegittimità del criterio in concreto impiegato, gli ulteriori oneri di censura ulteriore ipotizzati dal giudice d’appello. Piuttosto è vero il contrario, e cioè che l’uso di criterio diverso dal valore venale da parte del giudice di merito potrebbe essere legittimo solo in presenza di un motivato convincimento che il medesimo è idoneo, nel caso concreto, a esprimere il valore venale.
La Corte d’Appello, nel tentativo di giustificare comunque una decisione oggettivamente errata, ha opinato che, secondo i valori indicati dal consulente di parte, il divario di valore avrebbe potuto essere colmato tramite il bene legato. Pertanto, secondo la Corte d’Appello, la domanda di riduzione proposta contro i convenuti avrebbe dovuto essere comunque rigettata, non potendo far ricadere sui beneficiari delle altre disposizioni le conseguenze della omissione nella quale erano incorsi i legittimari a causa della mancata accettazione beneficiata. Va da sé che tale ulteriore ratio decidendi rimane travolta dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, che mette in discussione la decisione sulla necessità dell’accettazione beneficiata, in rapporto alla natura della domanda in concreto proposta dai ricorrenti.>>