Imputazione del valore nella collazione e reintegra in natura nella riduzione esperita dal legittimario leso

Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 06/11/2025) 23/01/2026, n. 1553, rell Tedesco:

<<Nella specie fu chiesta la riduzione della donazione non la collazione, il che esclude la facoltà di imputazione invocata dai ricorrenti infatti, “l’imputazione del valore delle donazioni è facoltà prevista per il solo discendente donatario nella collazione, non per il donatario nei cui confronti sia stato esperita vittoriosamente l’azione di riduzione, posto che la reintegrazione della quota di riserva, fatti salvi i casi di cui all’art. 560 comma 2, e 3, c.c., deve essere effettuata con beni in natura” (Cass. n. 1809/1969).>>

Oneri allegatori nell’indicazione della lesione per il legittimario che agisce in riduzione (e rapporto con divisione e collazione)

Cass. sez. II, 05/03/2026 n. 4.949, rel. De Giorgio:

<< A dire della parte, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata da irriducibile contraddittorietà e da illogicità per non essere stato applicato il principio secondo cui chi propone l’azione di riduzione ha l’onere di determinare con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima lesa dal testatore. La ricorrente lamenta inoltre la violazione degli artt. 557 e 564 c.c., non avendo gli attori indicato le ragioni dell’azione di riduzione e avendo essi richiesto la semplice ricostruzione dell’asse ereditario senza esperire le azioni a ciò propedeutiche, indicate nella collazione e nel “conseguente” scioglimento della comunione.

Il motivo è infondato.

Per quanto concerne le norme sostanziali che si assumono violate, la ricorrente ha richiamato il principio di diritto, più volte affermato in sede di legittimità, secondo cui, in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore (cfr.: Cass. n. 13310/2002; Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 20830/2016; Cass. n. 1357/2017).

Va tuttavia osservato che detto onere, finalizzato a permettere al giudice di stabilire se sia, o meno, avvenuta, e in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendosi solo in tal modo procedere alla sua reintegrazione (cfr.: Cass. n. 14473/2011), non ha carattere assoluto.

Si è, per esempio, precisato che il principio in questione non può essere applicato qualora il “de cuius” abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio con donazioni. In questo caso, infatti, il legittimario non ha altra via, per reintegrare la quota riservata, se non quella di agire in riduzione contro i donatari, essendo quindi la compiuta denuncia della lesione già implicita nella deduzione della mancanza di “relictum” (cfr.: Cass. n. 16535/2020).

In un’altra occasione, è stato chiarito che la sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l’entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima (cfr.: Cass. n. 17926/2020).

In concreto, la Corte d’Appello, rilevato che il principio di diritto di cui innanzi era stato formulato e si giustificava con riguardo a situazioni di incertezza sugli elementi fattuali posti a fondamento dell’azione, ha osservato che non poteva dirsi lo stesso nel caso di specie, “per la manifesta disparità di trattamento riservato da G.G. al marito, istituito erede universale, rispetto ai figli, esclusi dalla successione senza essere stati gratificati, vivente la madre, da liberalità”, il che non lasciava adito ad incertezze sull’oggetto e sulle ragioni della domanda.

Infatti, premesso che gli attori avevano indicato i beni immobili relitti (cfr.: ricorso, a pag. 3), è evidente che, qualunque fosse il valore della massa ereditaria, la loro completa esclusione dalla successione materna implicava la lesione della loro quota di legittima.

Tale ragionamento è conforme a una corretta esegesi delle norme in tema di azione di riduzione.   (….)

In ogni caso, né l’art. 557 c.c. né l’art. 564 c.c. riguardano la riunione fittizia, disciplinata, invece, dall’art. 556 c.c.

Infine, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, ove il legittimario sia stato del tutto pretermesso dalla successione, è l’azione di riduzione ad essere propedeutica rispetto alla divisione ed alla collazione, e non viceversa, visto che, in tale ipotesi, l’acquisto della qualità di erede da parte del legittimario pretermesso si verifica soltanto dopo il positivo esercizio dell’azione di riduzione, sicché prima di tale momento non possono essere richieste né la divisione ereditaria né la collazione dei beni (cfr.: Cass. n. 368/2010; in senso analogo, si veda anche: Cass. n. 2914/2020).>>

Calcolo della quota di legittima ed esercizio dell’azione a sua tutela

Cass. sez. II,  26/02/2026, n. 4.354, rel. Tedesco, applica regole consolidate sul però sempre ostico tema successorio:

<<Per determinare in concreto il valore delle quote riservate ai legittimari, è necessario procedere ad un calcolo, le cui fasi sono indicate dall’art. 556 c.c.

In primo luogo, si determina il valore dei beni appartenenti al defunto al tempo della morte. Dal valore così calcolato si detrae l’ammontare dei debiti ereditari (se ci sono). Al valore netto del relictum si aggiunge il valore dei beni elargiti con atti di disposizione tra vivi a titolo gratuito. Il risultato delle tre operazioni ora illustrate rappresenta il valore del patrimonio. È poi agevole stabilire – tenendo conto del numero e della qualità dei legittimari – quale sia la porzione indisponibile, o legittima, ad essi riservata, e quale la disponibile. Per determinare la quota spettante a ogni singolo legittimario, è necessario però ancora procedere ad un’ulteriore operazione: occorre imputare alla sua porzione legittima le donazioni ed i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato [NB artt. 553 e 564]. Il valore dei beni oggetto di liberalità in conto (o di legati in sostituzione di legittima) deve essere imputato alla porzione indisponibile fino a concorrenza delle quote individuali spettanti ai gratificati. In aggiunta a quanto ricevuto a tale titolo, il legittimario ha diritto di conseguire soltanto la differenza tra il valore della quota in astratto riservatagli dalla legge e quelli dei beni a lui donati o legati (purché, si intende, il valore di tale quota sia maggiore di quello di questi beni) (Cass. n. 12919/2012).

In applicazione di tale modo di procedere, la Corte d’Appello, una volta determinata il valore del patrimonio in Euro 423.091,83 (così la sentenza impugnata), avrebbe dovuto di conseguenza stabilire la quota riservata, pari, nell’ipotesi di concorso realizzatosi nel caso in esame (tre figli), a 2/3 del patrimonio: quindi Euro 282.061,22, cui corrispondeva la quota individuale di riserva Euro 94.020,40. A questo punto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto detrarre le donazioni ricevute dai tre figli, fino a concorrenza della quota individuale di ciascuno. Posto che i due legittimari B.B. e A.A. avevano ricevuto in donazione beni del valore di superiore alle rispettive quote individuale di riserva (Euro 134.600,00 e Euro 156.275,00 A.A.), il loro diritto di riservatari risultava già soddisfatto con le donazioni. Tale operazione di detrazione si imponeva anche per A.A. con riferimento alla somma di Euro 20.000,00, ricevuta in donazione. In forza di tale detrazione, la quota riservata di A.A. non risultava, come per i fratelli, interamente soddisfatta, ma si riduceva a Euro 74.020,41, che è inferiore a quello del bene relitto attribuitole dalla Corte d’Appello, di Euro 73.200,00, sussistendo quindi una lesione residua di 820,41 [ sic !!!!], da recuperare, in ipotesi, a scapito dei donatari.

Il risultato è diverso da quello proposto dalla ricorrente solo in apparenza, perché nel ricorso la ricorrente aggiunge la somma di Euro 655,45, pari ai 2/3 del debito ereditario da essa pagato per intero, con diritto quindi a ripetere dagli altri due la quota di pertinenza. Tale recupero, in effetti, riguarda la ripartizione pro quota dei debiti ereditari e, a rigore, è estraneo all’operazioni al calcolo della quota di riserva ex art. 556 c.c. Infatti, se si detrae dall’importo proposto dalla ricorrente (1.475,85), la quota del debito (655,45) si ottiene la somma di 820,41, uguale a quello risultante dal calcolo sopra proposto.

3. In base al sistema di calcolo della legittima (art. 556 c.c.), le donazioni contribuiscono, nella stessa proporzione dei beni relitti (al netto dei debiti), a determinarne il valore della quota riservata al legittimario. Quando la legge dice, ad esempio, che all’unico figlio “è riservata la metà del patrimonio” (art. 537, comma 1, c.c.), vuole intendere che il minimum garantito al legittimario è uguale alla metà del valore dei beni relitti più la metà del valore dei beni donati. Tuttavia, una volta compiuta tale operazione di calcolo, l’intero valore della legittima si appunta anzitutto sul relictum, sul quale il legittimario deve prendere anche la parte del valore della stessa legittima calcolata sulle donazioni.

Se i beni relitti sono sufficienti a soddisfare le ragioni del legittimario, il rilievo delle donazioni si sarà esaurito, sul piano esclusivamente contabile, all’interno del procedimento di riunione fittizia. In caso contrario, se cioè il relictum è insufficiente, le donazioni sono riducibili esclusivamente nei limiti di quella insufficienza, abbia o non abbia il defunto ulteriormente disposto delle proprie sostanze mediante testamento.

Ciò si ricava specialmente dall’art. 553 c.c., in base al quale è vietata la riduzione delle donazioni (e dei legati) nella misura in cui i legittimari che la pretendono possono soddisfare il loro diritto sui beni lasciati nella successione, anche se ciò importi la totale esclusione di un erede non riservatario.

È stato rilevato che il termine “riduzione”, usato dalla norma, è inesatto, in quanto tale norma comporterebbe una automatica compressione delle quote stabilite dalle norme sulla successione legittima, che non presuppone l’esercizio dell’azione di riduzione, ma avviene di diritto, attraverso il coordinamento delle norme, dispositive, dettate per la successione legittima, con quelle, cogenti, dettate per i legittimari: il non legittimario non succede nella quota in astratto predisposta, che viene successivamente compressa in rapporto a quanto spetti ancora al legittimario, ma succede subito nella quota che risulterà spettante in concreto. In caso di contestazioni, la sentenza ha sul punto funzione di mero accertamento di un effetto giuridico già prodotto.

Con l’art. 553 c.c. si dà base testuale al principio che l’azione di riduzione contro i destinatari di donazioni o disposizioni testamentarie non è ammessa, nel caso in esame, se non quando – e nella misura in cui – la riduzione di diritto delle quote degli altri eredi legittimi non sia sufficiente per reintegrare la riserva dei legittimari. L’azione di riduzione potrà essere esperita solo per ovviare a quella parte di lesione che sopravviva nonostante il sacrificio totale delle porzioni dei coeredi non legittimari (Cass. n. 17856/2023).

4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 22325/2017) l’art. 553 c.c. è espressione di un principio generale, applicabile anche al concorso fra legittimari. Infatti “in base all’art. 553 c.c., anche nel caso in cui i successori siano tutti legittimari, il legittimario, essendo chiamato alla successione ab intestato sul relictum in una quota non inferiore alla sua quota di riserva, non ha alcun bisogno, per ottenere quanto riservatogli, di ricorrere all’azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell’art 555 c.c., qualora il relictum sia sufficiente a coprire la quota predetta quale risulta dalla riunione fittizia tra relictum e donatum, operazione che, non essendo finalizzata soltanto all’attuazione della riduzione, deve essere compiuta non solo quando si debba procedere a tale azione ma in ogni caso di concorso di legittimari nella successione, per determinare la quota di riserva spettante a ciascuno di essi” (così Cass. n. 1521/1980).

Tale principio comporta che, qualora la devoluzione dell’asse, in ipotesi operata secondo le norme della successione intestata, attribuisca al legittimario un valore inferiore alla quota di riserva, il regolamento della successione intestata subisce automaticamente un adattamento per conformarsi alle norme inderogabili sulla legittima. In questo senso le normi cogenti operano nel senso di limitare, fino ad escluderlo totalmente, il concorso di quei chiamati ab intestato i quali possono attingere solo dalla disponibile. Sono tali per definizione gli estranei e gli stessi legittimari, i quali abbiano già ricevuto, in donazione o per disposizioni testamentaria, un valore pari o superiore alla quota di riserva. Ciò significa che il legittimario che si rivolge contro i donatari con l’azione di riduzione ha già incamerato l’intero relictum o aveva il titolo per farlo (Cass. n. 12317/2019)>>.

Azione di riduzione, conguaglio in denaro e decorrenza per il calcolo dei frutti da restituire

Precisazioni utili circa un tema sempre un poco ostico in Cass.  sez. II 09/12/2025 n. 32.056, rel. Giannaccari:

<<4.1. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in caso di vittorioso esperimento dell’azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall’apertura della successione (Cass. Sez. 2, n. 4709/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata).
4.2. L’azione di riduzione – la cui natura resta essenzialmente identica, a prescindere se sia indirizzata contro una donazione, un’attribuzione a titolo di legato o un’istituzione di erede, ancorché ex certa re – ha carattere personale ed efficacia costituiva e solo il suo concreto e vittorioso esperimento priva di efficacia le disposizioni lesive.
Ne consegue che, poiché il riconoscimento dei diritti del legittimario leso è rimesso ad una sua specifica iniziativa, fin quando la stessa non intervenga, l’erede, il legatario ovvero il donatario conservano i frutti in quanto pieni proprietari dei beni acquistati.
L’anticipazione della decorrenza dei frutti alla data di proposizione della domanda costituisce una piana applicazione del principio conservativo della domanda, espressivo della regola secondo cui la durata del processo non può andare in danno della parte che abbia ragione, e ciò sebbene per il pieno riconoscimento dei diritti del legittimario sia necessaria una pronuncia di accertamento costitutiva.
Ed, invero, non può che partirsi dalla ratio che è sottesa alla previsione di cui all’art. 561 c.c., ultimo comma, che risiede nella peculiare conformazione dell’azione di riduzione (la cui natura resta essenzialmente identica, a prescindere che sia indirizzata contro una donazione, un’attribuzione a titolo di legato o un’istituzione di erede, ancorché ex certa re), che essendo un’azione a carattere personale ed a efficacia costituiva, presuppone il suo concreto e vittorioso esperimento, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia.
Solo dal momento della notifica della domanda giudiziale di riduzione della donazione per lesione di legittima la presunzione del possesso di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del donatario sui beni ricevuti, sicché anche in tale prospettiva non sarebbe giustificato anticipare la debenza dei frutti alla data dell’apertura della successione.
È altresì pacifico che il legittimario possa esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario anche in sede di divisione ereditaria, atteso che gli effetti della divisione – nonostante il meccanismo della collazione – non assorbono gli effetti della riduzione, che obbliga alla restituzione in natura dell’immobile donato, mentre l’altra ne consente l’imputazione di valore (Cass. n. 22097/2015).
Anche in sede di divisione ereditaria, ai fini dell’assegnazione di immobile non divisibile ad uno dei condividenti, ai sensi dell’art. 720 c.c., il valore del relictum va determinato con riferimento all’epoca di apertura della successione al fine della determinazione delle singole quote, ma deve essere considerato nell’entità economica al momento della decisione in ordine alla liquidazione delle quote in danaro, vertendosi in tema di tipico debito di valore, da commisurare all’entità economica attuale (ossia a quella esistente al momento dell’attribuzione), tenuto conto di tutti i fattori che la determinano, non esclusa la perdita del potere di acquisto della moneta, poiché all’avente diritto deve essere assicurato il “tantundem” pecuniario della reintegrazione della quota di legittima all’atto della decisione (v. Cass. n. 4738/77; Cass. n. 3173/79; Cass. n. 1913/80; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 320 del 18/01/1982; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2474 del 10/03/1987; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8243 del 20/08/1998; Cass. 17 marzo 1953, n. 653; Cass. 26 febbraio 1992, n. 2383; Cass. 5 giugno 2000, n. 7478; Cass. 19 maggio 2005, n. 10564; Cass. 19 marzo 2010, n. 6709).
In altri termini, nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario, mediante la cosiddetta riunione fittizia, onde stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso. Qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore – al momento della decisione giudiziale – del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l’esatto equivalente, dovendo, quindi, procedersi alla relativa rivalutazione (Cass. n. 55/1998; Cass. n. 6709/2010; Cass. n. 3187/2011; Cass. n. 5320/2016; Cass. n. 29733/2017; Cass. n. 5993/2020; Cass n. 35738/23).
Il criterio utilizzato dalla Corte d’Appello è, perciò, in contrasto con i citati principi di diritto perché, una volta accolta la domanda di riduzione, l’ammontare del conguaglio divisionale ha stimato in proporzione al valore che l’immobile donato aveva all’epoca dell’apertura della successione e non nel successivo momento della proposizione della domanda di divisione giudiziale.>>

Azione di riduzione da parte del legittimario di fatto pretermesso pur nella successione ex lege

Cass. sez. II, 27/09/2025 n. 26.289, rel. Cavallino, offre un ripasso utile sul tema in oggetto:

<<Non è in discussione che l’azione di simulazione relativa proposta dall’erede in ordine ad atto di disposizione patrimoniale del de cuius stipulato con un terzo, che si assuma lesivo della quota di legittima e abbia i requisiti di validità dell’atto dissimulato, deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione prevista dall’art. 564 cod. civ., con la conseguenza che l’ammissibilità dell’azione è condizionata alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario (Cass. Sez. 2 23-2-2011 n. 4400 Rv. 616717-01, Cass. Sez. 2 27-6-2003 n. 10262 Rv. 564659-01, Cass. Sez. 2 18-4-2003 n. 6315 Rv. 562327-01).[pure questo passaggio è interessante]

Inoltre, trattandosi nella fattispecie di successione legittima, la preterizione del legittimario che esclude il ricorrere della condizione della preventiva accettazione beneficiata non può essere intesa in senso tecnico. Infatti, in senso tecnico, la preterizione del legittimario ricorre esclusivamente in presenza di un testamento con il quale il de cuius abbia disposto dell’intera eredità a favore di altri, trascurando il legittimario che, in questo caso, non è chiamato all’eredità e diviene erede solo a seguito del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, essendogli preclusa la possibilità di accettare l’eredità (Cass. Sez. 2 17-8-2022 n. 24836 Rv. 665563-01, Cass. Sez. 2 7-2-2020 n. 2914 Rv. 657093-01); è evidente che, in tal caso, non si pone alcuna questione in ordine all’esistenza di un relictum che imponga o meno l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario al fine dell’esercizio dell’azione di riduzione nei confronti di donatari e legatari, proprio perché il soggetto che intende esercitare l’azione di riduzione non è chiamato all’eredità.

Una tale ipotesi, per definizione, non ricorre nel caso di assenza di testamento, in quanto il legittimario che intende agire in riduzione è chiamato ex lege alla successione; però la giurisprudenza considera pretermesso il legittimario anche nel caso in cui il de cuius abbia distribuito in vita tutto il suo patrimonio mediante disposizione a titolo particolare inter vivos; in questo caso, sebbene si apra la successione legittima e quindi il legittimario non possa ritenersi diseredato in senso formale, è acquisito che l’azione di riduzione contro i legatari e i donatari non coeredi non sia soggetta all’onere dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario (Cass. Sez. 2 23-12-2011 n. 28632 Rv. 620793-01, Cass. Sez. 2 7-10-2005 n. 19527 Rv. 583417-01, per tutte). Come precisato da Cass. 24836/2022, in motivazione a pag. 9, l’equiparazione del legittimario chiamato ex lege alla successione al legittimario diseredato è strettamente limitata all’art. 564 cod. civ., e cioè comporta l’esonero dalla formalità dell’accettazione con beneficio di inventario al fine dell’esperimento dell’azione di riduzione nei confronti dei soggetti non coeredi.

Stante l’ulteriore principio, pure posto da Cass. 24836/2022, secondo il quale il legittimario chiamato ex lege alla successione diviene erede nel momento in cui esercita l’azione di riduzione in quanto l’esercizio dell’azione comporta accettazione tacita dell’eredità, e stante il dato di comune esperienza secondo il quale un relictum, costituito almeno da effetti personali di modico valore appartenuti al de cuius è presente in qualsiasi successione, ci si deve chiedere quale sia la lettura dell’art. 564 cod. civ. che non si risolva nella negazione del principio secondo il quale l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non è condizione di proponibilità dell’azione di riduzione nei confronti di terzi donatari e legatari per il legittimario totalmente pretermesso.

Quindi, si deve considerare che la ratio dell’art. 564 cod. civ., laddove prevede la previa accettazione dell’eredità con beneficio di inventario per agire in riduzione nei confronti dei soggetti non coeredi, è nella tutela dei legatari e donatari estranei, per i quali è necessaria la preventiva constatazione ufficiale dell’asse ereditario, che li pone in condizione di verificare l’effettività della lesione della riserva; ciò significa che non è configurabile alcuna esigenza di tutela nel caso in cui non sussista un asse ereditario da dividere, seppure un qualche relictum privo di rilievo economico esista nonostante il defunto abbia donato in vita tutte le sue sostanze. In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha già esposto il concetto che un asse da dividere sussiste nel caso in cui vi sia un relictum sul quale insorga comunione ereditaria e perciò il relictum non sia di valore totalmente irrisorio: in materia di collazione, l’indirizzo è uniforme nel senso che la collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, cioè, di un asse da dividere, in quanto l’art.737 cod. civ. presuppone che l’istituto sia applicabile tra i coeredi che concorrono alla successione; invece, se l’asse si è esaurito con donazione e legati, così che viene a mancare un relictum da dividere, non vi è luogo neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione (Cass. Sez. 2 21-12-2021 n. 41132 Rv. 663792-01, Cass. Sez. 6-2 14-1-2021 n. 509 Rv. 660178-01, Cass. Sez. 2 14-6-2013 n. 15026 Rv. 626987-01, Cass. Sez. 2 25-11-1975 n. 3935 Rv. 378204-01, Cass. Sez. 2 5-3-1970 n. 543 Rv. 345608-01). Sulla base del medesimo concetto secondo il quale l’asse ereditario è formato da beni di un qualche valore commerciale, Cass. Sez. 2 25-10-2013 n. 24171 Rv. 628792-01 ha escluso la decadenza dal beneficio di inventario, prevista dall’art. 493 cod. civ. in caso di atti di disposizione di beni ereditari senza autorizzazione giudiziaria, nel caso di demolizione di vettura caduta in successione di nessun valore commerciale e nel caso di appropriazione del vestiario del de cuius di valore minimale.

Ne consegue che erroneamente nella fattispecie la Corte d’Appello ha escluso che Za.Ca. fosse erede legittimo totalmente pretermesso in ragione del saldo nel conto corrente intestato al de cuius pari a Euro 30,07, trattandosi di somma di entità talmente irrisoria da non integrare asse ereditario ai fini che interessano. Anziché affermare, come ha fatto, che l’appellante aveva tardivamente allegato in appello fatti nuovi volti a contrastare la tesi che il saldo del conto corrente appartenesse al de cuius – e prima di verificare se si rimanesse nell’ambito di una mera difesa – la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere quel relictum di valore economico talmente irrisorio da essere inidoneo a escludere la pretermissione.

Invece, non era necessaria alcuna valutazione sul valore economico degli arredi dell’abitazione del de cuius, pure compresi nell’inventario, a fronte del dato che, con riguardo a quegli oggetti, è stata tempestivamente acquisita in causa la prova che si trattava di beni che non erano compresi nella successione di Za.Al.. Infatti, certamente il verbale di inventario redatto da notaio o da cancelliere ex artt. 769 e 775 cod. proc. civ., in quanto atto rogato dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni, è assistito da pubblica fede e rappresenta, fino a prova contraria, fonte privilegiata di convincimento circa la ricostruzione e l’ammontare dell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione, della cui reale consistenza il notaio incaricato è personalmente tenuto ad accertarsi (Cass. Sez. 2 5-4-2024 n. 9063 Rv. 670731-01, Cass. Sez. 2 16-3-2018 n. 6551 Rv. 647853-01). Però, nella fattispecie la sentenza impugnata non ha escluso l’esistenza della prova contraria rispetto alle risultanze dell’inventario, ma ha ritenuto che la prova acquisita non fosse utilizzabile per il fatto che soltanto tardivamente, negli scritti conclusionali del primo grado, l’attore aveva dedotto che i beni mobili inventariati appartenessero a SEPPIA Srl che li aveva acquistati da Za.Al., “portando, a tal fine l’attenzione sul contratto”; perciò ha dichiarato che era inammissibile l’allegazione e la prova di fatti nuovi. A ragione il ricorrente censura la pronuncia, in quanto la Corte d’Appello non ha considerato il dato pacifico, riferito al fatto che l’allegazione dell’attore era stata, fin dall’atto di citazione, di essere totalmente pretermesso in quanto il padre si era spogliato in vita di tutti i suoi beni; è altresì pacifico che a quell’allegazione l’attore aveva accompagnato la produzione degli atti di alienazione di una serie di immobili eseguiti dal padre a favore delle società, tra i quali l’atto avente a oggetto il trasferimento alla società della casa di abitazione comprensiva degli arredi. L’affermazione della Corte d’Appello secondo la quale dovesse essere oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva anche il dato che i beni mobili inventariati erano compresi tra i beni venduti alla società è priva di fondamento; diversamente, si trattava di deduzione difensiva, che l’attore poteva svolgere in qualsiasi momento in quanto volta a valorizzare una prova documentale già acquisita nel processo, al fine di replicare all’eccezione di improponibilità dell’azione di riduzione sollevata dalla società e accolta dal giudice di primo grado. Infatti, né le eccezioni in senso lato né le mere difese rientrano nel divieto posto dall’art. 345 co. 2 cod. proc. civ., sempre che riguardino fatti emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (Cass. Sez. 3 6-5-2020 n. 8525 Rv. 657810-01, per tutte).

Ridotti gli oneri probatori del legittimario nell’azione di riduzione per lesione di legittima

Cass. sez. II , 11/05/2025, n. 12.503 rel. Mondini:

<<La Corte di Appello si è riferita ad un orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. 19/1/2017, n. 1357 (“In materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l’onere d’indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal “de cuius”).

Deve osservarsi che secondo un diverso e più recente orientamento, a cui questo Collegio intende dare continuità, l’onere di allegazione e di prova a carico del legittimario che agisce in riduzione è meno gravoso.

Si è infatti affermato che “(l)a sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l’entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima” (Cass. 27/8/2020, n. 17926; Cass. 18199/2020; conformi Cass. 19/1/2023, n. 1670 e Cass. 22/10/2021, n. 29583).

Si è inoltre affermato (Cass. n. 18199 del 02/09/2020; Cass. 348 del 2023) che “In tema di azione di riduzione, l’omessa allegazione nell’atto introduttivo di beni costituenti il “relictum” e di donazioni poste in essere in vita dal “de cuius”, anche in vista dell’imputazione “ex se”, ove la loro esistenza emerga (come nella specie) dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l’attività di allegazione e di prova.

Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull’esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell’inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può, solo per questo, addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all’esito dell’istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l’esistenza della dedotta lesione”.

Nel caso di specie la Corte di Appello si è distaccata da questo condiviso orientamento rigettando la domanda della attuale ricorrente pur dopo aver dato conto del fatto che quest’ultima aveva indicato i beni immobili facenti parte dell’asse ereditario e individuato i beni devoluti a suo favore e a favore delle controparti per successione legittima e quelli devoluti alle sole controparti per successione testamentaria ed aveva lamentato la lesione della legittima già per effetto della disposizione testamentaria>>.

E’ terzo il legittimario totalmente pretermesso che agisce in simulazione per la reintegrazione della sua quota di legittima+onere probatorio per l’0azione simulatoria

Insegnamento consolidato quello offerto da Cass.  sez. II, Ord. 03/09/2024, n. 23.598, rel. Giannaccari:

<<Come più volte affermato da questa Corte, il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal “de cuius”, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella ab intestato, in qualità di terzo e non in veste di erede, acquisendo quest’ultima qualità solo in conseguenza del positivo esercizio dell’azione di riduzione (Cassazione civile sez. II, 19/11/2019, n.30079).

Non trovano, pertanto, applicazione nei suoi confronti le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione (Cass. N. 16535/2020; Cass. N. 6315/2003; Cass. N. 5515/1984).

Il legittimario è, quindi, ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., per rimediare a una lesione della quota di legittima, intesa in senso ampio, in modo da comprendere non solo la reintegrazione in senso proprio, tramite la riduzione della donazione dissimulata, ma anche il recupero all’asse ereditario del bene oggetto di alienazione simulata, ovvero di donazione dissimulata nulla per difetto di forma (Cass. n. 8215/2013; n. 19468/2005, Cass. n. 19912/2014, conf. Cass. n. 20960/2016).

In tema di accertamento della simulazione, in assenza di controdichiarazione, la prova non può che essere indiziaria e presuntiva e trovano applicazione i principi consolidati in materia di presunzioni semplici; rientra, pertanto, nei compiti del Giudice del merito la ricerca e la valutazione in termini di idoneità degli elementi presuntivi connotati dai requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, soggetti a una valutazione globale e non con riferimento singolare a ciascuno di questi (cfr. in tal senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28224 del 2008).

<< (…)  Infatti, qualora l’azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo, il quale – in ottemperanza agli artt. 2697 e 1417 c.c. – indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell’alienazione (come nel caso di specie), è l’acquirente che viene ad essere gravato dell’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo; tale onere non può dirsi osservato in forza della dichiarazione delle parti, contenuta nel rogito notarile, attestante che il prezzo è stato versato, trattandosi per l’acquirente di una mera dichiarazione a sé favorevole (ex multis Cass. 5326/2017, 12955/2014).

La Corte di merito, nell’ambito dell’apprezzamento del materiale probatorio, insindacabile in sede di legittimità, non ha ritenuto decisiva la controdichiarazione della de cuius che, in un primo momento, aveva ammesso l’esistenza della donazione in favore del figlio A.A. e, successivamente, l’aveva revocata. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato>>.

L?azione di riduzione è ammissibile se gli eredi hanno redatto tempestivamente l’inventario

Cass. sez. II, 11/07/2024 n. 19.010, rel. Cavallino (ove richiamo di altre Cass. sul quando il chiamato, agente in riduzione, abbia o meno l’onere di accettare col beneficio di inventario, sostanzialmente dipendente dal se sia o meno stato “pretermesso”):

<<Inoltre, l’azione di riduzione non può essere proposta neppure nel caso in cui l’inventario sia stato redatto allorché sia già decorso il termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Infatti, in tale ipotesi non ricorrono le condizioni per applicare il disposto dell’art. 564 cod. civ. per il caso di decadenza dal beneficio di inventario, in quanto la tardiva esecuzione dell’inventario non integra un’ipotesi di decadenza dal beneficio di inventario. Nel solco di Cass. Sez. 2 15-7-2003 n. 11030 Rv. 56506101, secondo cui la tempestiva formazione dell’inventario è un elemento costitutivo del relativo beneficio, Cass. Sez. 2 9-8-2005 n. 16739 (Rv. 584307-01), in fattispecie del tutto analoga a quella del presente giudizio, ha statuito che l’art. 484 cod. civ., nel prevedere che l’accettazione con beneficio di inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva, di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti; la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato, ma non incide sulla limitazione della responsabilità intra vires, che è condizionata anche alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario, in mancanza del quale l’accettante è considerato erede puro e semplice (artt. 485,487,488 cod. civ.), non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma perché non lo ha mai conseguito; le disposizioni che impongono il compimento dell’inventario entro determinati termini non ricollegano all’inutile decorso del termine un effetto di decadenza, ma sanciscono sempre come conseguenza che l’erede viene considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune condotte, che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell’inventario (nello stesso senso, Cass. Sez. 2 26-3-2018 n.7477 e Cass. Sez. 2 29-122023 n. 36459, non massimate, per tutte)>>.

Donazione indiretta vs simulazione, azione di riduzione vs collazione

Altra lezione di diritto successorio/donativo dalla penna del dr Criscuolo in Cass., sez. 2 del 12 luglio 2024 n. 19.230:

profilo processuale:

<<5. La giurisprudenza di questa Corte ha progressivamente rivisto il precedente orientamento eccessivamente rigoroso in tema di allegazioni necessarie ai fini della ammissibilità dell’azione di riduzione, addivenendo alla conclusione per cui nel caso di esercizio della stessa, il legittimario ha l’onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all’uopo l’indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva (Cass. n. 18199 del 02/09/2020), ma è pur sempre necessario che alla spendita della qualità di legittimario (sebbene non necessariamente finalizzata all’esercizio dell’azione di riduzione, ma alla tutela di diritto comunque correlati a tale qualità, cfr. Cass. n. 12317/2019, Cass. n. 16535/2020, Cass. n. 29821/2023).

Tuttavia è stato ribadito che effettivamente il ricorso alle agevolazioni probatorie concesse ai terzi per l’accertamento della natura simulata di atti di alienazione, in quanto dissimulanti donazioni, sebbene non direttamente suscettibili di aggressione con l’azione di riduzione, ma anche al solo fine di determinare tramite la riunione fittizia, la esatta misura della quota di riserva, suscettibile di recupero anche attraverso la rimodulazione delle quote ab intestato ex art. 553 c.c. (cfr. Cass. n. 17856/2023), presuppone in ogni caso la spendita della qualità di legittimario e l’allegazione che l’accertamento è comunque funzionale all’integrazione della quota di riserva, mediante le molteplici modalità che la legge assicura a favore del legittimario. (…) Questa Corte ha di recente puntualizzato i caratteri differenziali tra l’azione di riduzione e la richiesta di collazione, richiamando in parte le differenze puntualmente esposte nel corpo della sentenza d’appello, e ribadendo che, in tema di azione di riduzione, non sussiste l’onere di preventiva collazione da parte dei legittimari, atteso che quest’ultima attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, di regola realizzato attraverso un incremento della partecipazione sul “relictum”, laddove il legittimario, per il valore che esprime la lesione di legittima, ha diritto a ricevere quel valore, in natura, con conseguente ammissibilità del concorso tra le due azioni (Cass. n. 17856 del 22/06/2023)>>.

Poi:

<<6. Una volta, quindi, reputata ammissibile la proposizione di entrambe le domande, stanti le segnalate differenze ed i diversi vantaggi che ognuna delle due offre, resta, però, altrettanto confermato il principio che dall’esercizio dell’azione di simulazione da parte dell’erede per l’accertamento di dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli sia terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall’art. 1417 c.c., perché, se l’erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni – anche dissimulate – per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l’uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del “de cuius”, traendo un vantaggio dalla stessa qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall’art. 1415 c.c.; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo (cfr. ex multis Cass. n. 41132 del 21/12/2021). La sentenza d’appello ha però tratto dalla infondatezza dell’azione di riduzione, per la carenza delle allegazioni necessarie a verificare la effettiva sussistenza della lesione, e dalla strumentalità dell’accertamento della donazione indiretta alla eliminazione della lesione, in via conseguenziale anche l’impossibilità di accogliere la domanda di accertamento della natura liberale della fattispecie dedotta in giudizio in vista della collazione, ma nel compiere tale affermazione non ha tenuto conto della peculiarità della donazione individuata dagli attori, in quanto rientrante nel novero delle donazioni indirette. Il ragionamento sinora esposto, circa il differente trattamento dell’erede e del legittimario sul piano delle agevolazioni probatorie, onde rimuovere il limite che l’art. 1417 c.c. pone alle parti del negozio dissimulato, opera solo ove ad essere oggetto della materia del contendere sia una donazione dissimulata, diversa dovendo invece essere la conclusione nel caso in cui si assuma che il coerede sia stato beneficiario di una donazione indiretta>>.

La donazione indiretta differisce dalla simulazione:

<<Una volta ribadito che la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l’intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio. (Cass. n. 9379 del 21/05/2020), nella difesa degli attori si prospetta che l’acquisto dell’immobile è stato operato direttamente da parte della presunta donataria, che avrebbe assolto all’obbligo di pagamento del prezzo con denaro fornito da parte del genitore.

Si rientra pertanto nell’ipotesi di intestazione del bene a nome altrui che costituisce appunto una delle ipotesi di donazione indiretta (cfr. Cass. n. 13619/2017, secondo cui nell’ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra – anche ai fini della collazione – donazione indiretta del bene stesso e non del danaro).

Ancorché nella donazione indiretta, ai fini della stima della donazione debba guardarsi all’oggetto dell’acquisto, analogamente a quanto avviene per l’ipotesi della donazione simulata (che però resta una donazione immobiliare a tutti gli effetti), l’utilizzo di un meccanismo negoziale che assicura al donatario l’acquisto di un bene a titolo gratuito, senza che però tale bene sia mai appartenuto al donante, giustifica anche la conclusione per cui, ai fini della reintegrazione della quota di riserva ovvero della collazione, poiché non risulta messa in discussione la titolarità del bene, il valore dell’investimento finanziato con la donazione indiretta dev’essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito, con esclusione di ogni possibilità di recupero in natura del bene, in caso di riduzione, ovvero di collazione in natura, ove l’accertamento sia funzionale a tale scopo.

La donazione indiretta resta però un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell’arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito. Ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale – in materia di contratti e simulazione – che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo.

Ne consegue che la distinzione tra la donazione simulata e donazione indiretta non consente di estendere a quest’ultima le limitazioni probatorie dettate dall’art. 1417 c.c., e che la prova dell’effettiva natura liberale (in tutto o in parte), della fattispecie negoziale oggetto della domanda può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario (Cass. n. 19400/2019 che ha confermato la sentenza gravata che aveva ritenuto l’esistenza di donazioni indirette sulla base di prove presuntive; Cass. n. 6904/2022, Cass. n. 7872/2021, Cass. n. 1986/2016). La circostanza che la Corte d’Appello ha riscontrato che la difesa degli attori si era limitata ad allegazioni inerenti alla domanda di collazione, che è destinata ad operare in via automatica una volta che risulti proposta la domanda di divisione (sulla quale i giudici di merito si sono pronunciati), non consentiva di eludere la richiesta di accertamento della donazione indiretta effettuata dal genitore alla figlia facendo solo richiamo all’infondatezza della domanda di riduzione.>>

Quando è processualmente determinata la domanda di riduzione delle disposizioni lesive da parte del legittimario leso nonchè sulla provabailità per presunzioni

Importanti precisazioni operative in Cass. sez. II, ord. 3 giugno 2024 n. 15.465, rel. Criscuolo:

<<L’onere di allegazione della parte impone di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, e ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l’esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius. Una volta soddisfatto tale onere deve reputarsi che l’attore soddisfi l’onere di specificità della domanda impostogli dalla legge una volta che, richiamata la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, e al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione.
In tal senso, non può però imporsi anche la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione, sia ai fini della precisazione del relictum che del donatum, e che l’individuazione della lesione debba avvenire in termini matematici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle vicende successorie, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto invece la legge gli riserva>>.

(massima di Valeria Ciancolo in Ondif)

A cui va aggiunta Cass.  Sez. II, Ord., 28 maggio 2024 n. 14.881, Rel. Cons. Mondini:

<<Al riguardo deve tenersi conto del diverso principio, affermato da questa Corte, secondo cui (Cass. n. 1297 del 1971) la prova della consistenza dell’asse e della conseguente lesione dei diritti di legittimario può essere fornita anche a mezzo presunzioni purché munite dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., principio ribadito anche di recente (Cass. n. 1357 del 2017; Cass. n. 18199 del 2020) a mente del quale, ancorché il legittimario che agisca in riduzione abbia l’onere d’indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, può, a tal fine, allegare e provare – anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti – a tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, aggiungendo altresì che una volta ravvisata la ricorrenza delle presunzioni come sopra connotate, risulta legittimo anche l’esperimento della C.T.U. d’ufficio, atteso che, una volta che l’attore in riduzione ha assolto il suo onere probatorio, il giudice ha il dovere di disporre la C.T.U. per stimare il valore dei beni costituenti il relictum e il donatum (in particolare, per la riduzione di donazione modale v. Cass. n. 6925 del 2015). Del resto, l’imputazione non è una condizione dell’azione, a differenza della preventiva accettazione con beneficio di inventario nel caso di azione di riduzione esperita contro soggetti non chiamati come coeredi, ma è una prodromica operazione di calcolo di natura esclusivamente contabile, diretta al riscontro della effettiva lesione della legittima ed ancor prima di determinare con precisione la stessa entità della legittima spettante al legittimario.

In ogni caso va sottolineato che la puntuale individuazione delle componenti patrimoniali, sulla scorta delle quali procedere alla ricostruzione del relictum ed eventualmente del donatum, costituisce un’attività riservata alla fase introduttiva del giudizio che soffre delle preclusioni legate alla fissazione del thema decidendum avendo questa Corte ribadito, in ragione dell’applicazione anche alle controversie in materia di scioglimento della comunione del regime delle preclusioni dettato per il processo ordinario di cognizione, per cui nel giudizio di riduzione per lesione della legittima, come anche in quello di divisione, è esclusa la possibilità di allegare ovvero provare, per la prima volta in appello, l’esistenza di altri beni idonei ad incidere sulla determinazione del “relictum” e, conseguentemente, dell’effettiva entità della lesione, dovendo il potere di specificazione della domanda manifestarsi nel rispetto delle preclusioni previste dal codice di rito (Cass. n. 28272 del 2018), tuttavia ben potrebbe la stessa allegazione da parte delle convenute degli elementi patrimoniali da prendere in considerazione ai fini della riunione fittizia o in particolare in vista dell’imputazione ex se, ove connotata da specificità (ad esempio con la puntuale individuazione delle donazioni non indicate in citazione ovvero dei beni relitti del pari non indicati da parte attrice), consentire al giudice di poter comunque procedere, se del caso avvalendosi anche di una CTU (che proprio perché chiamata a valutare ben individuati componenti patrimoniali non avrebbe carattere esplorativo) alla verifica della ricorrenza della lesione ovvero della corretta individuazione del soggetto destinato a subire le conseguenze derivanti dall’accoglimento dell’azione de qua.

Va poi affermato che l’eventuale carenza di prova in merito all’effettiva esistenza delle componenti patrimoniali destinate ad incrementare il relictum ovvero il donatum determina invece il rigetto della domanda o il suo accoglimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, risolvendosi appunto non più sul piano delle attività assertive e di allegazione ma sul diverso piano del soddisfacimento dell’onere della prova incombente su colui che agisce in giudizio.

L’onere di allegazione della parte effettivamente impone di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, ma una volta soddisfatto tale onere (anche per effetto dell’attività di allegazione della altre parti del giudizio), deve reputarsi che l’attore soddisfi l’onere di specificità della domanda impostogli dalla legge una volta che, richiamata la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione.    Si deve, dunque, ritenere che la decisione di appello, nel confermare il rigetto della domanda di riduzione, senza dare alcuna contezza delle precisazioni ed allegazioni probatorie compiute dai ricorrenti sia nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia di quello in sede di gravame, non risulta essersi conformata ai principi di diritto di questa Corte, come sopra precisati, per cui va disposta la cassazione della decisione sul punto (Cass. n. 18199 del 2020), dovendo il giudice del rinvio tenere conto del principio per cui “Nel caso di esercizio dell’azione di riduzione, il legittimario ha l’onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all’uopo l’indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva”  >>;