Onere della prova della natura ereditaria dei beni da dividere (e, ancora prima, da includere nella riunione fittizia) e stima dei beni oggetto di riduzione per lesione di legittima

Cass. sez. II, 30/09/2026 n. 26.011 rel. Tedesco, sui due temi di cui al titolo:

1) <<Quanto al contenuto dell’onere probatorio rilevante nel caso di specie, i controricorrenti deducono “che in materia di divisione ereditaria la giurisprudenza è granitica nell’affermare che l’appartenenza dei beni in capo al de cuius debba scontare un onere probatorio molto rigoroso. Infatti, possono essere oggetto di divisione solamente quei beni per i quali siano stati depositati i certificati catastali e la documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore ovvero la relazione notarile sostitutiva”.

Tali deduzioni sono in netto contrasto con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, la quale, pur condividendo l’esigenza che, nel giudizio di divisione ereditaria, occorra offrire la dimostrazione dell’appartenenza dei beni al de cuius o più genericamente la prova della comproprietà (cfr. Cass. n. 1965/2022), ha precisato, sulla scorta di risalenti principi, che, pure in presenza di contestazioni dei coeredi, non grava a carico dell’attore l’onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, “poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell’attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi” (Cass. n. 1309/1966; n. 10067/2020). Si aggiunge, da parte di questa giurisprudenza alla quale occorre dare continuità, che, in caso di non contestazione sull’appartenenza dei beni, non può disconoscersi neanche la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti (Cass. n. 21716/2020; n. 6228/2023). Se tutto ciò è vero per il giudizio di divisione, a maggior ragione i medesimi principi debbono applicarsi nell’ipotesi in cui occorra stabilire se un certo bene sia o meno da includere nella massa di calcolo ex art. 556 c.c., configurando l’operazione prevista da tale norma una mera operazione contabile, destinata a rimanere sulla carta se non sia stata lesa la legittima (cfr. Cass. n. 28196/2020).

In quanto alla necessità, ventilata dai controricorrenti, che l’appartenenza sia comprovata dalla produzione dei certificati storici catastali e dalla documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore, si richiama un orientamento, diffuso in passato nella giurisprudenza di merito, ma disatteso dalla Suprema Corte, la quale, intervenuta più volte in tempi recenti sulla questione (Cass. n. 10067/2020), ha confutato tutti gli argomenti utilizzati dai giudici di merito per sostenere la necessità delle soluzioni affermate dai ricorrenti, i quali, non a caso, richiamano a sostegno della deduzione non precedenti di legittimità, ma di merito.

A fortiori sono del tutto fuori luogo i richiami dei controricorrenti ai principi in materia di onere della prova della proprietà nel giudizio di rivendicazione, che non sarebbe attenuato in presenza di eccezione di usucapione del convenuto. Solo per completezza di esame è opportuno aggiungere la Suprema corte, nel riconoscere che tale eccezione non attenuta in linea di principio il rigore dell’onere probatorio imposto all’attore in rivendicazione, ha avuto cura di precisare che “in caso di azione di rivendica, la portata dell’onere probatorio a carico dell’attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l’attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l’usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto” (Cass. n. 1569/2022). Il rigore probatorio rimane così attenuato quando il convenuto, nell’opporre l’usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l’appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all’epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. n. 28865/2021; n. 14540/2025)>>.

2) << Nel giudizio di riduzione il valore dei beni è quello di mercato al momento di apertura della successione: “La stima dei beni, sia ai fini della riunione fittizia, sia ai fini della divisione ereditaria (richiamando le norme sulla prima quelle sulla seconda), deve essere effettuata in base al valore venale e cioè di mercato del bene. Il singolo criterio tecnico, in forza del quale si giunge alla determinazione del valore venale e del prezzo di mercato, avendo riguardo alla natura del bene, alla sua ubicazione, consistenza e sfruttamento ed alle condizioni di mercato, rientra nei poteri di fatto del giudice del merito, purché resti fermo il principio che attraverso quel criterio si tenda alla determinazione del valore venale e prezzo di mercato del bene” (Cass. n. 44/1967). Consegue che l’utilizzo, da parte del giudice di merito, di qualsiasi altro criterio è illegittimo e vizia, per ciò solo, la decisione. Invece, sulla base del singolare ragionamento proposto dai giudici di merito, colui che denunzia un simile errore dovrebbe precisare, quale requisito di ammissibilità della censura, che il rapporto di valore esistente fra il bene X e il bene Y non è quello, ad esempio di 0,50, risultante dall’applicazione del criterio erroneo, ma un rapporto diverso! Ma è facile replicare che la constatazione circa l’identità del rapporto di valore fra i due beni, in base al metodo corretto e a quello in erroneo in concreto adottato, si può fare solo ex post ed è una coincidenza puramente occasionale. L’eventualità che il rapporto sia identico non giustifica, a carico di chi denunzi l’illegittimità del criterio in concreto impiegato, gli ulteriori oneri di censura ulteriore ipotizzati dal giudice d’appello. Piuttosto è vero il contrario, e cioè che l’uso di criterio diverso dal valore venale da parte del giudice di merito potrebbe essere legittimo solo in presenza di un motivato convincimento che il medesimo è idoneo, nel caso concreto, a esprimere il valore venale.

La Corte d’Appello, nel tentativo di giustificare comunque una decisione oggettivamente errata, ha opinato che, secondo i valori indicati dal consulente di parte, il divario di valore avrebbe potuto essere colmato tramite il bene legato. Pertanto, secondo la Corte d’Appello, la domanda di riduzione proposta contro i convenuti avrebbe dovuto essere comunque rigettata, non potendo far ricadere sui beneficiari delle altre disposizioni le conseguenze della omissione nella quale erano incorsi i legittimari a causa della mancata accettazione beneficiata. Va da sé che tale ulteriore ratio decidendi rimane travolta dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, che mette in discussione la decisione sulla necessità dell’accettazione beneficiata, in rapporto alla natura della domanda in concreto proposta dai ricorrenti.>>

Misura di riduzione di donazioni coeve e reintegrazione delle quote sociali simulatamente trasferite

Cass . sez. II, 03/10/2026 n. 26.170, rel. Tedesco:
In tema di successione necessaria, qualora l’ultima liberalità lesiva sia costituita da più donazioni coeve, delle quali non sia possibile stabilire l’anteriorità, la riduzione deve essere operata, in applicazione analogica dell’art. 558 c.c., in proporzione al valore delle sole disposizioni contestualmente riducibili, e non già in rapporto al complesso delle liberalità ricevute dai rispettivi beneficiari; ove l’azione sia proposta contro uno soltanto dei donatari, essa produce effetti esclusivamente nei suoi confronti e nei limiti della parte di riduzione a lui imputabile, senza che il legittimario possa trasferire sul convenuto il peso gravante sul donatario non evocato.
Quando il trasferimento di quote sociali, formalmente oneroso, dissimuli una donazione diretta di beni provenienti dal patrimonio del disponente, la reintegrazione della legittima avviene in natura, mediante attribuzione della corrispondente frazione delle quote, non trovando applicazione il criterio del mero equivalente proprio della donazione indiretta realizzata con intestazione del bene acquistato con denaro del disponente; la percentuale di riduzione si determina secondo i valori al tempo dell’apertura della successione, mentre le successive variazioni di valore del bene si riflettono sulla quota attribuita, senza modificarne la misura astratta.
(massime di Valeria Cianciolo in Ondif)

Reintegrazione della quota di legittima in natura o per equivalente

Cass. sez. II, 17 giugno 2026 n. 20.396, Rel. Graziano

<<In tema di successione testamentaria, quando il de cuius abbia istituito un solo erede universale e attribuito all’altro legittimario un legato in sostituzione di legittima, la rinuncia al legato comporta la possibilità per il rinunciante di esperire l’azione di riduzione per la reintegrazione della quota di riserva; tuttavia, una volta accertata la lesione, la reintegrazione deve avvenire in via prioritaria in natura, mediante attribuzione dei beni oggetto delle disposizioni ridotte, potendo la liquidazione in denaro disporsi solo in presenza di concorde volontà delle parti oppure nelle ipotesi previste dall’art. 560 c.c., non essendo sufficiente la sola mancata opposizione del soggetto inciso dalla riduzione>>.

(mass. di Valeria Cianciolo in Ondif)

Imputazione del valore nella collazione e reintegra in natura nella riduzione esperita dal legittimario leso

Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 06/11/2025) 23/01/2026, n. 1553, rell Tedesco:

<<Nella specie fu chiesta la riduzione della donazione non la collazione, il che esclude la facoltà di imputazione invocata dai ricorrenti infatti, “l’imputazione del valore delle donazioni è facoltà prevista per il solo discendente donatario nella collazione, non per il donatario nei cui confronti sia stato esperita vittoriosamente l’azione di riduzione, posto che la reintegrazione della quota di riserva, fatti salvi i casi di cui all’art. 560 comma 2, e 3, c.c., deve essere effettuata con beni in natura” (Cass. n. 1809/1969).>>

Oneri allegatori nell’indicazione della lesione per il legittimario che agisce in riduzione (e rapporto con divisione e collazione)

Cass. sez. II, 05/03/2026 n. 4.949, rel. De Giorgio:

<< A dire della parte, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata da irriducibile contraddittorietà e da illogicità per non essere stato applicato il principio secondo cui chi propone l’azione di riduzione ha l’onere di determinare con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima lesa dal testatore. La ricorrente lamenta inoltre la violazione degli artt. 557 e 564 c.c., non avendo gli attori indicato le ragioni dell’azione di riduzione e avendo essi richiesto la semplice ricostruzione dell’asse ereditario senza esperire le azioni a ciò propedeutiche, indicate nella collazione e nel “conseguente” scioglimento della comunione.

Il motivo è infondato.

Per quanto concerne le norme sostanziali che si assumono violate, la ricorrente ha richiamato il principio di diritto, più volte affermato in sede di legittimità, secondo cui, in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore (cfr.: Cass. n. 13310/2002; Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 20830/2016; Cass. n. 1357/2017).

Va tuttavia osservato che detto onere, finalizzato a permettere al giudice di stabilire se sia, o meno, avvenuta, e in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendosi solo in tal modo procedere alla sua reintegrazione (cfr.: Cass. n. 14473/2011), non ha carattere assoluto.

Si è, per esempio, precisato che il principio in questione non può essere applicato qualora il “de cuius” abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio con donazioni. In questo caso, infatti, il legittimario non ha altra via, per reintegrare la quota riservata, se non quella di agire in riduzione contro i donatari, essendo quindi la compiuta denuncia della lesione già implicita nella deduzione della mancanza di “relictum” (cfr.: Cass. n. 16535/2020).

In un’altra occasione, è stato chiarito che la sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l’entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima (cfr.: Cass. n. 17926/2020).

In concreto, la Corte d’Appello, rilevato che il principio di diritto di cui innanzi era stato formulato e si giustificava con riguardo a situazioni di incertezza sugli elementi fattuali posti a fondamento dell’azione, ha osservato che non poteva dirsi lo stesso nel caso di specie, “per la manifesta disparità di trattamento riservato da G.G. al marito, istituito erede universale, rispetto ai figli, esclusi dalla successione senza essere stati gratificati, vivente la madre, da liberalità”, il che non lasciava adito ad incertezze sull’oggetto e sulle ragioni della domanda.

Infatti, premesso che gli attori avevano indicato i beni immobili relitti (cfr.: ricorso, a pag. 3), è evidente che, qualunque fosse il valore della massa ereditaria, la loro completa esclusione dalla successione materna implicava la lesione della loro quota di legittima.

Tale ragionamento è conforme a una corretta esegesi delle norme in tema di azione di riduzione.   (….)

In ogni caso, né l’art. 557 c.c. né l’art. 564 c.c. riguardano la riunione fittizia, disciplinata, invece, dall’art. 556 c.c.

Infine, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, ove il legittimario sia stato del tutto pretermesso dalla successione, è l’azione di riduzione ad essere propedeutica rispetto alla divisione ed alla collazione, e non viceversa, visto che, in tale ipotesi, l’acquisto della qualità di erede da parte del legittimario pretermesso si verifica soltanto dopo il positivo esercizio dell’azione di riduzione, sicché prima di tale momento non possono essere richieste né la divisione ereditaria né la collazione dei beni (cfr.: Cass. n. 368/2010; in senso analogo, si veda anche: Cass. n. 2914/2020).>>

Calcolo della quota di legittima ed esercizio dell’azione a sua tutela

Cass. sez. II,  26/02/2026, n. 4.354, rel. Tedesco, applica regole consolidate sul però sempre ostico tema successorio:

<<Per determinare in concreto il valore delle quote riservate ai legittimari, è necessario procedere ad un calcolo, le cui fasi sono indicate dall’art. 556 c.c.

In primo luogo, si determina il valore dei beni appartenenti al defunto al tempo della morte. Dal valore così calcolato si detrae l’ammontare dei debiti ereditari (se ci sono). Al valore netto del relictum si aggiunge il valore dei beni elargiti con atti di disposizione tra vivi a titolo gratuito. Il risultato delle tre operazioni ora illustrate rappresenta il valore del patrimonio. È poi agevole stabilire – tenendo conto del numero e della qualità dei legittimari – quale sia la porzione indisponibile, o legittima, ad essi riservata, e quale la disponibile. Per determinare la quota spettante a ogni singolo legittimario, è necessario però ancora procedere ad un’ulteriore operazione: occorre imputare alla sua porzione legittima le donazioni ed i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato [NB artt. 553 e 564]. Il valore dei beni oggetto di liberalità in conto (o di legati in sostituzione di legittima) deve essere imputato alla porzione indisponibile fino a concorrenza delle quote individuali spettanti ai gratificati. In aggiunta a quanto ricevuto a tale titolo, il legittimario ha diritto di conseguire soltanto la differenza tra il valore della quota in astratto riservatagli dalla legge e quelli dei beni a lui donati o legati (purché, si intende, il valore di tale quota sia maggiore di quello di questi beni) (Cass. n. 12919/2012).

In applicazione di tale modo di procedere, la Corte d’Appello, una volta determinata il valore del patrimonio in Euro 423.091,83 (così la sentenza impugnata), avrebbe dovuto di conseguenza stabilire la quota riservata, pari, nell’ipotesi di concorso realizzatosi nel caso in esame (tre figli), a 2/3 del patrimonio: quindi Euro 282.061,22, cui corrispondeva la quota individuale di riserva Euro 94.020,40. A questo punto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto detrarre le donazioni ricevute dai tre figli, fino a concorrenza della quota individuale di ciascuno. Posto che i due legittimari B.B. e A.A. avevano ricevuto in donazione beni del valore di superiore alle rispettive quote individuale di riserva (Euro 134.600,00 e Euro 156.275,00 A.A.), il loro diritto di riservatari risultava già soddisfatto con le donazioni. Tale operazione di detrazione si imponeva anche per A.A. con riferimento alla somma di Euro 20.000,00, ricevuta in donazione. In forza di tale detrazione, la quota riservata di A.A. non risultava, come per i fratelli, interamente soddisfatta, ma si riduceva a Euro 74.020,41, che è inferiore a quello del bene relitto attribuitole dalla Corte d’Appello, di Euro 73.200,00, sussistendo quindi una lesione residua di 820,41 [ sic !!!!], da recuperare, in ipotesi, a scapito dei donatari.

Il risultato è diverso da quello proposto dalla ricorrente solo in apparenza, perché nel ricorso la ricorrente aggiunge la somma di Euro 655,45, pari ai 2/3 del debito ereditario da essa pagato per intero, con diritto quindi a ripetere dagli altri due la quota di pertinenza. Tale recupero, in effetti, riguarda la ripartizione pro quota dei debiti ereditari e, a rigore, è estraneo all’operazioni al calcolo della quota di riserva ex art. 556 c.c. Infatti, se si detrae dall’importo proposto dalla ricorrente (1.475,85), la quota del debito (655,45) si ottiene la somma di 820,41, uguale a quello risultante dal calcolo sopra proposto.

3. In base al sistema di calcolo della legittima (art. 556 c.c.), le donazioni contribuiscono, nella stessa proporzione dei beni relitti (al netto dei debiti), a determinarne il valore della quota riservata al legittimario. Quando la legge dice, ad esempio, che all’unico figlio “è riservata la metà del patrimonio” (art. 537, comma 1, c.c.), vuole intendere che il minimum garantito al legittimario è uguale alla metà del valore dei beni relitti più la metà del valore dei beni donati. Tuttavia, una volta compiuta tale operazione di calcolo, l’intero valore della legittima si appunta anzitutto sul relictum, sul quale il legittimario deve prendere anche la parte del valore della stessa legittima calcolata sulle donazioni.

Se i beni relitti sono sufficienti a soddisfare le ragioni del legittimario, il rilievo delle donazioni si sarà esaurito, sul piano esclusivamente contabile, all’interno del procedimento di riunione fittizia. In caso contrario, se cioè il relictum è insufficiente, le donazioni sono riducibili esclusivamente nei limiti di quella insufficienza, abbia o non abbia il defunto ulteriormente disposto delle proprie sostanze mediante testamento.

Ciò si ricava specialmente dall’art. 553 c.c., in base al quale è vietata la riduzione delle donazioni (e dei legati) nella misura in cui i legittimari che la pretendono possono soddisfare il loro diritto sui beni lasciati nella successione, anche se ciò importi la totale esclusione di un erede non riservatario.

È stato rilevato che il termine “riduzione”, usato dalla norma, è inesatto, in quanto tale norma comporterebbe una automatica compressione delle quote stabilite dalle norme sulla successione legittima, che non presuppone l’esercizio dell’azione di riduzione, ma avviene di diritto, attraverso il coordinamento delle norme, dispositive, dettate per la successione legittima, con quelle, cogenti, dettate per i legittimari: il non legittimario non succede nella quota in astratto predisposta, che viene successivamente compressa in rapporto a quanto spetti ancora al legittimario, ma succede subito nella quota che risulterà spettante in concreto. In caso di contestazioni, la sentenza ha sul punto funzione di mero accertamento di un effetto giuridico già prodotto.

Con l’art. 553 c.c. si dà base testuale al principio che l’azione di riduzione contro i destinatari di donazioni o disposizioni testamentarie non è ammessa, nel caso in esame, se non quando – e nella misura in cui – la riduzione di diritto delle quote degli altri eredi legittimi non sia sufficiente per reintegrare la riserva dei legittimari. L’azione di riduzione potrà essere esperita solo per ovviare a quella parte di lesione che sopravviva nonostante il sacrificio totale delle porzioni dei coeredi non legittimari (Cass. n. 17856/2023).

4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 22325/2017) l’art. 553 c.c. è espressione di un principio generale, applicabile anche al concorso fra legittimari. Infatti “in base all’art. 553 c.c., anche nel caso in cui i successori siano tutti legittimari, il legittimario, essendo chiamato alla successione ab intestato sul relictum in una quota non inferiore alla sua quota di riserva, non ha alcun bisogno, per ottenere quanto riservatogli, di ricorrere all’azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell’art 555 c.c., qualora il relictum sia sufficiente a coprire la quota predetta quale risulta dalla riunione fittizia tra relictum e donatum, operazione che, non essendo finalizzata soltanto all’attuazione della riduzione, deve essere compiuta non solo quando si debba procedere a tale azione ma in ogni caso di concorso di legittimari nella successione, per determinare la quota di riserva spettante a ciascuno di essi” (così Cass. n. 1521/1980).

Tale principio comporta che, qualora la devoluzione dell’asse, in ipotesi operata secondo le norme della successione intestata, attribuisca al legittimario un valore inferiore alla quota di riserva, il regolamento della successione intestata subisce automaticamente un adattamento per conformarsi alle norme inderogabili sulla legittima. In questo senso le normi cogenti operano nel senso di limitare, fino ad escluderlo totalmente, il concorso di quei chiamati ab intestato i quali possono attingere solo dalla disponibile. Sono tali per definizione gli estranei e gli stessi legittimari, i quali abbiano già ricevuto, in donazione o per disposizioni testamentaria, un valore pari o superiore alla quota di riserva. Ciò significa che il legittimario che si rivolge contro i donatari con l’azione di riduzione ha già incamerato l’intero relictum o aveva il titolo per farlo (Cass. n. 12317/2019)>>.

Azione di riduzione, conguaglio in denaro e decorrenza per il calcolo dei frutti da restituire

Precisazioni utili circa un tema sempre un poco ostico in Cass.  sez. II 09/12/2025 n. 32.056, rel. Giannaccari:

<<4.1. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in caso di vittorioso esperimento dell’azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall’apertura della successione (Cass. Sez. 2, n. 4709/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata).
4.2. L’azione di riduzione – la cui natura resta essenzialmente identica, a prescindere se sia indirizzata contro una donazione, un’attribuzione a titolo di legato o un’istituzione di erede, ancorché ex certa re – ha carattere personale ed efficacia costituiva e solo il suo concreto e vittorioso esperimento priva di efficacia le disposizioni lesive.
Ne consegue che, poiché il riconoscimento dei diritti del legittimario leso è rimesso ad una sua specifica iniziativa, fin quando la stessa non intervenga, l’erede, il legatario ovvero il donatario conservano i frutti in quanto pieni proprietari dei beni acquistati.
L’anticipazione della decorrenza dei frutti alla data di proposizione della domanda costituisce una piana applicazione del principio conservativo della domanda, espressivo della regola secondo cui la durata del processo non può andare in danno della parte che abbia ragione, e ciò sebbene per il pieno riconoscimento dei diritti del legittimario sia necessaria una pronuncia di accertamento costitutiva.
Ed, invero, non può che partirsi dalla ratio che è sottesa alla previsione di cui all’art. 561 c.c., ultimo comma, che risiede nella peculiare conformazione dell’azione di riduzione (la cui natura resta essenzialmente identica, a prescindere che sia indirizzata contro una donazione, un’attribuzione a titolo di legato o un’istituzione di erede, ancorché ex certa re), che essendo un’azione a carattere personale ed a efficacia costituiva, presuppone il suo concreto e vittorioso esperimento, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia.
Solo dal momento della notifica della domanda giudiziale di riduzione della donazione per lesione di legittima la presunzione del possesso di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del donatario sui beni ricevuti, sicché anche in tale prospettiva non sarebbe giustificato anticipare la debenza dei frutti alla data dell’apertura della successione.
È altresì pacifico che il legittimario possa esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario anche in sede di divisione ereditaria, atteso che gli effetti della divisione – nonostante il meccanismo della collazione – non assorbono gli effetti della riduzione, che obbliga alla restituzione in natura dell’immobile donato, mentre l’altra ne consente l’imputazione di valore (Cass. n. 22097/2015).
Anche in sede di divisione ereditaria, ai fini dell’assegnazione di immobile non divisibile ad uno dei condividenti, ai sensi dell’art. 720 c.c., il valore del relictum va determinato con riferimento all’epoca di apertura della successione al fine della determinazione delle singole quote, ma deve essere considerato nell’entità economica al momento della decisione in ordine alla liquidazione delle quote in danaro, vertendosi in tema di tipico debito di valore, da commisurare all’entità economica attuale (ossia a quella esistente al momento dell’attribuzione), tenuto conto di tutti i fattori che la determinano, non esclusa la perdita del potere di acquisto della moneta, poiché all’avente diritto deve essere assicurato il “tantundem” pecuniario della reintegrazione della quota di legittima all’atto della decisione (v. Cass. n. 4738/77; Cass. n. 3173/79; Cass. n. 1913/80; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 320 del 18/01/1982; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2474 del 10/03/1987; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8243 del 20/08/1998; Cass. 17 marzo 1953, n. 653; Cass. 26 febbraio 1992, n. 2383; Cass. 5 giugno 2000, n. 7478; Cass. 19 maggio 2005, n. 10564; Cass. 19 marzo 2010, n. 6709).
In altri termini, nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario, mediante la cosiddetta riunione fittizia, onde stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso. Qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore – al momento della decisione giudiziale – del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l’esatto equivalente, dovendo, quindi, procedersi alla relativa rivalutazione (Cass. n. 55/1998; Cass. n. 6709/2010; Cass. n. 3187/2011; Cass. n. 5320/2016; Cass. n. 29733/2017; Cass. n. 5993/2020; Cass n. 35738/23).
Il criterio utilizzato dalla Corte d’Appello è, perciò, in contrasto con i citati principi di diritto perché, una volta accolta la domanda di riduzione, l’ammontare del conguaglio divisionale ha stimato in proporzione al valore che l’immobile donato aveva all’epoca dell’apertura della successione e non nel successivo momento della proposizione della domanda di divisione giudiziale.>>

Azione di riduzione da parte del legittimario di fatto pretermesso pur nella successione ex lege

Cass. sez. II, 27/09/2025 n. 26.289, rel. Cavallino, offre un ripasso utile sul tema in oggetto:

<<Non è in discussione che l’azione di simulazione relativa proposta dall’erede in ordine ad atto di disposizione patrimoniale del de cuius stipulato con un terzo, che si assuma lesivo della quota di legittima e abbia i requisiti di validità dell’atto dissimulato, deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione prevista dall’art. 564 cod. civ., con la conseguenza che l’ammissibilità dell’azione è condizionata alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario (Cass. Sez. 2 23-2-2011 n. 4400 Rv. 616717-01, Cass. Sez. 2 27-6-2003 n. 10262 Rv. 564659-01, Cass. Sez. 2 18-4-2003 n. 6315 Rv. 562327-01).[pure questo passaggio è interessante]

Inoltre, trattandosi nella fattispecie di successione legittima, la preterizione del legittimario che esclude il ricorrere della condizione della preventiva accettazione beneficiata non può essere intesa in senso tecnico. Infatti, in senso tecnico, la preterizione del legittimario ricorre esclusivamente in presenza di un testamento con il quale il de cuius abbia disposto dell’intera eredità a favore di altri, trascurando il legittimario che, in questo caso, non è chiamato all’eredità e diviene erede solo a seguito del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, essendogli preclusa la possibilità di accettare l’eredità (Cass. Sez. 2 17-8-2022 n. 24836 Rv. 665563-01, Cass. Sez. 2 7-2-2020 n. 2914 Rv. 657093-01); è evidente che, in tal caso, non si pone alcuna questione in ordine all’esistenza di un relictum che imponga o meno l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario al fine dell’esercizio dell’azione di riduzione nei confronti di donatari e legatari, proprio perché il soggetto che intende esercitare l’azione di riduzione non è chiamato all’eredità.

Una tale ipotesi, per definizione, non ricorre nel caso di assenza di testamento, in quanto il legittimario che intende agire in riduzione è chiamato ex lege alla successione; però la giurisprudenza considera pretermesso il legittimario anche nel caso in cui il de cuius abbia distribuito in vita tutto il suo patrimonio mediante disposizione a titolo particolare inter vivos; in questo caso, sebbene si apra la successione legittima e quindi il legittimario non possa ritenersi diseredato in senso formale, è acquisito che l’azione di riduzione contro i legatari e i donatari non coeredi non sia soggetta all’onere dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario (Cass. Sez. 2 23-12-2011 n. 28632 Rv. 620793-01, Cass. Sez. 2 7-10-2005 n. 19527 Rv. 583417-01, per tutte). Come precisato da Cass. 24836/2022, in motivazione a pag. 9, l’equiparazione del legittimario chiamato ex lege alla successione al legittimario diseredato è strettamente limitata all’art. 564 cod. civ., e cioè comporta l’esonero dalla formalità dell’accettazione con beneficio di inventario al fine dell’esperimento dell’azione di riduzione nei confronti dei soggetti non coeredi.

Stante l’ulteriore principio, pure posto da Cass. 24836/2022, secondo il quale il legittimario chiamato ex lege alla successione diviene erede nel momento in cui esercita l’azione di riduzione in quanto l’esercizio dell’azione comporta accettazione tacita dell’eredità, e stante il dato di comune esperienza secondo il quale un relictum, costituito almeno da effetti personali di modico valore appartenuti al de cuius è presente in qualsiasi successione, ci si deve chiedere quale sia la lettura dell’art. 564 cod. civ. che non si risolva nella negazione del principio secondo il quale l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non è condizione di proponibilità dell’azione di riduzione nei confronti di terzi donatari e legatari per il legittimario totalmente pretermesso.

Quindi, si deve considerare che la ratio dell’art. 564 cod. civ., laddove prevede la previa accettazione dell’eredità con beneficio di inventario per agire in riduzione nei confronti dei soggetti non coeredi, è nella tutela dei legatari e donatari estranei, per i quali è necessaria la preventiva constatazione ufficiale dell’asse ereditario, che li pone in condizione di verificare l’effettività della lesione della riserva; ciò significa che non è configurabile alcuna esigenza di tutela nel caso in cui non sussista un asse ereditario da dividere, seppure un qualche relictum privo di rilievo economico esista nonostante il defunto abbia donato in vita tutte le sue sostanze. In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha già esposto il concetto che un asse da dividere sussiste nel caso in cui vi sia un relictum sul quale insorga comunione ereditaria e perciò il relictum non sia di valore totalmente irrisorio: in materia di collazione, l’indirizzo è uniforme nel senso che la collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, cioè, di un asse da dividere, in quanto l’art.737 cod. civ. presuppone che l’istituto sia applicabile tra i coeredi che concorrono alla successione; invece, se l’asse si è esaurito con donazione e legati, così che viene a mancare un relictum da dividere, non vi è luogo neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione (Cass. Sez. 2 21-12-2021 n. 41132 Rv. 663792-01, Cass. Sez. 6-2 14-1-2021 n. 509 Rv. 660178-01, Cass. Sez. 2 14-6-2013 n. 15026 Rv. 626987-01, Cass. Sez. 2 25-11-1975 n. 3935 Rv. 378204-01, Cass. Sez. 2 5-3-1970 n. 543 Rv. 345608-01). Sulla base del medesimo concetto secondo il quale l’asse ereditario è formato da beni di un qualche valore commerciale, Cass. Sez. 2 25-10-2013 n. 24171 Rv. 628792-01 ha escluso la decadenza dal beneficio di inventario, prevista dall’art. 493 cod. civ. in caso di atti di disposizione di beni ereditari senza autorizzazione giudiziaria, nel caso di demolizione di vettura caduta in successione di nessun valore commerciale e nel caso di appropriazione del vestiario del de cuius di valore minimale.

Ne consegue che erroneamente nella fattispecie la Corte d’Appello ha escluso che Za.Ca. fosse erede legittimo totalmente pretermesso in ragione del saldo nel conto corrente intestato al de cuius pari a Euro 30,07, trattandosi di somma di entità talmente irrisoria da non integrare asse ereditario ai fini che interessano. Anziché affermare, come ha fatto, che l’appellante aveva tardivamente allegato in appello fatti nuovi volti a contrastare la tesi che il saldo del conto corrente appartenesse al de cuius – e prima di verificare se si rimanesse nell’ambito di una mera difesa – la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere quel relictum di valore economico talmente irrisorio da essere inidoneo a escludere la pretermissione.

Invece, non era necessaria alcuna valutazione sul valore economico degli arredi dell’abitazione del de cuius, pure compresi nell’inventario, a fronte del dato che, con riguardo a quegli oggetti, è stata tempestivamente acquisita in causa la prova che si trattava di beni che non erano compresi nella successione di Za.Al.. Infatti, certamente il verbale di inventario redatto da notaio o da cancelliere ex artt. 769 e 775 cod. proc. civ., in quanto atto rogato dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni, è assistito da pubblica fede e rappresenta, fino a prova contraria, fonte privilegiata di convincimento circa la ricostruzione e l’ammontare dell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione, della cui reale consistenza il notaio incaricato è personalmente tenuto ad accertarsi (Cass. Sez. 2 5-4-2024 n. 9063 Rv. 670731-01, Cass. Sez. 2 16-3-2018 n. 6551 Rv. 647853-01). Però, nella fattispecie la sentenza impugnata non ha escluso l’esistenza della prova contraria rispetto alle risultanze dell’inventario, ma ha ritenuto che la prova acquisita non fosse utilizzabile per il fatto che soltanto tardivamente, negli scritti conclusionali del primo grado, l’attore aveva dedotto che i beni mobili inventariati appartenessero a SEPPIA Srl che li aveva acquistati da Za.Al., “portando, a tal fine l’attenzione sul contratto”; perciò ha dichiarato che era inammissibile l’allegazione e la prova di fatti nuovi. A ragione il ricorrente censura la pronuncia, in quanto la Corte d’Appello non ha considerato il dato pacifico, riferito al fatto che l’allegazione dell’attore era stata, fin dall’atto di citazione, di essere totalmente pretermesso in quanto il padre si era spogliato in vita di tutti i suoi beni; è altresì pacifico che a quell’allegazione l’attore aveva accompagnato la produzione degli atti di alienazione di una serie di immobili eseguiti dal padre a favore delle società, tra i quali l’atto avente a oggetto il trasferimento alla società della casa di abitazione comprensiva degli arredi. L’affermazione della Corte d’Appello secondo la quale dovesse essere oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva anche il dato che i beni mobili inventariati erano compresi tra i beni venduti alla società è priva di fondamento; diversamente, si trattava di deduzione difensiva, che l’attore poteva svolgere in qualsiasi momento in quanto volta a valorizzare una prova documentale già acquisita nel processo, al fine di replicare all’eccezione di improponibilità dell’azione di riduzione sollevata dalla società e accolta dal giudice di primo grado. Infatti, né le eccezioni in senso lato né le mere difese rientrano nel divieto posto dall’art. 345 co. 2 cod. proc. civ., sempre che riguardino fatti emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (Cass. Sez. 3 6-5-2020 n. 8525 Rv. 657810-01, per tutte).

Ridotti gli oneri probatori del legittimario nell’azione di riduzione per lesione di legittima

Cass. sez. II , 11/05/2025, n. 12.503 rel. Mondini:

<<La Corte di Appello si è riferita ad un orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. 19/1/2017, n. 1357 (“In materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l’onere d’indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal “de cuius”).

Deve osservarsi che secondo un diverso e più recente orientamento, a cui questo Collegio intende dare continuità, l’onere di allegazione e di prova a carico del legittimario che agisce in riduzione è meno gravoso.

Si è infatti affermato che “(l)a sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l’entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima” (Cass. 27/8/2020, n. 17926; Cass. 18199/2020; conformi Cass. 19/1/2023, n. 1670 e Cass. 22/10/2021, n. 29583).

Si è inoltre affermato (Cass. n. 18199 del 02/09/2020; Cass. 348 del 2023) che “In tema di azione di riduzione, l’omessa allegazione nell’atto introduttivo di beni costituenti il “relictum” e di donazioni poste in essere in vita dal “de cuius”, anche in vista dell’imputazione “ex se”, ove la loro esistenza emerga (come nella specie) dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l’attività di allegazione e di prova.

Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull’esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell’inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può, solo per questo, addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all’esito dell’istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l’esistenza della dedotta lesione”.

Nel caso di specie la Corte di Appello si è distaccata da questo condiviso orientamento rigettando la domanda della attuale ricorrente pur dopo aver dato conto del fatto che quest’ultima aveva indicato i beni immobili facenti parte dell’asse ereditario e individuato i beni devoluti a suo favore e a favore delle controparti per successione legittima e quelli devoluti alle sole controparti per successione testamentaria ed aveva lamentato la lesione della legittima già per effetto della disposizione testamentaria>>.

E’ terzo il legittimario totalmente pretermesso che agisce in simulazione per la reintegrazione della sua quota di legittima+onere probatorio per l’0azione simulatoria

Insegnamento consolidato quello offerto da Cass.  sez. II, Ord. 03/09/2024, n. 23.598, rel. Giannaccari:

<<Come più volte affermato da questa Corte, il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal “de cuius”, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella ab intestato, in qualità di terzo e non in veste di erede, acquisendo quest’ultima qualità solo in conseguenza del positivo esercizio dell’azione di riduzione (Cassazione civile sez. II, 19/11/2019, n.30079).

Non trovano, pertanto, applicazione nei suoi confronti le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione (Cass. N. 16535/2020; Cass. N. 6315/2003; Cass. N. 5515/1984).

Il legittimario è, quindi, ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., per rimediare a una lesione della quota di legittima, intesa in senso ampio, in modo da comprendere non solo la reintegrazione in senso proprio, tramite la riduzione della donazione dissimulata, ma anche il recupero all’asse ereditario del bene oggetto di alienazione simulata, ovvero di donazione dissimulata nulla per difetto di forma (Cass. n. 8215/2013; n. 19468/2005, Cass. n. 19912/2014, conf. Cass. n. 20960/2016).

In tema di accertamento della simulazione, in assenza di controdichiarazione, la prova non può che essere indiziaria e presuntiva e trovano applicazione i principi consolidati in materia di presunzioni semplici; rientra, pertanto, nei compiti del Giudice del merito la ricerca e la valutazione in termini di idoneità degli elementi presuntivi connotati dai requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, soggetti a una valutazione globale e non con riferimento singolare a ciascuno di questi (cfr. in tal senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28224 del 2008).

<< (…)  Infatti, qualora l’azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo, il quale – in ottemperanza agli artt. 2697 e 1417 c.c. – indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell’alienazione (come nel caso di specie), è l’acquirente che viene ad essere gravato dell’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo; tale onere non può dirsi osservato in forza della dichiarazione delle parti, contenuta nel rogito notarile, attestante che il prezzo è stato versato, trattandosi per l’acquirente di una mera dichiarazione a sé favorevole (ex multis Cass. 5326/2017, 12955/2014).

La Corte di merito, nell’ambito dell’apprezzamento del materiale probatorio, insindacabile in sede di legittimità, non ha ritenuto decisiva la controdichiarazione della de cuius che, in un primo momento, aveva ammesso l’esistenza della donazione in favore del figlio A.A. e, successivamente, l’aveva revocata. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato>>.