La prelazione ereditaria è un diritto strettamente personale poichè vige solo tra gli origniari coeredi, non tra successivi aventi causa della quota

Cass. sez. 3 del 23.12.2025 n. 33.716, rel. Giraldi:

<<Ed infatti, il diritto di prelazione di cui all’art. 732 cod. civ. è un diritto
personale del coerede perché è inerente alla qualità di coerede e non,
invece, alla quota; esso, ove fosse inerente alla quota, circolerebbe con la
stessa e finirebbe con il negare proprio (o porsi in contrasto con) la ratio
della normativa in esame, individuata nell’interesse all’allontanamento di
terzi dalla comunione ereditaria. Infatti, se la circolazione della quota
trascinasse con sé il diritto di prelazione, ciò dovrebbe valere per tutti gli
atti di alienazione, compreso il primo trasferimento, ma, in tal modo, alla
fine, nessuno potrebbe più considerarsi estraneo, dato che tutti gli
acquirenti, fin quando sussiste lo stato di comunione, sarebbero
qualificabili coeredi per il solo fatto di aver acquistato quella quota. Invece,
al contrario, quando la quota fuoriesce per atto inter vivos, dall’originario
coerede, dalla cerchia dei primi successori del de cuius, i diritti di
prelazione e di retratto sono definitivamente cancellati (Così
Cass.n.4277/2012).
E ancora «escludere che la prelazione segua la quota nei trasferimenti
inter vivos implica negare che essa sia una qualità intrinseca alla quota
stessa, o che sia una situazione giuridica autonoma che possa stare o
essere trasferita da sola. E, al contrario, ciò sta a significare che il diritto di prelazione è inerente alla qualità di coerede e, dunque, è esso stesso un
diritto personale del coerede. Con l’ulteriore conseguenza che essendo un
diritto personale è intrasmissibile e non può circolare neppure per
successione a causa di morte dato che la successione mortis causa non
riguarda le situazioni giuridiche intrasmissibili, patrimoniali o non
patrimoniali che siano. In questo senso, pertanto, l’erede del coerede è un
estraneo in ordine alla fattispecie di cui all’art 732 cod. civ.» (Cass. cit.).
Pertanto, la qualità di coerede può essere ravvisata solo in capo ai primi
coeredi.
Né, nel caso de quo, può rilevare che Viola Antonino, essendo divenuto
titolare in via originaria del diritto di prelazione ex art. 732 c.c. al
momento della morte della madre Dal Cason Angelina, è rimasto titolare
di tale diritto sino ad oggi senza soluzione di continuità.
La norma citata, infatti, prevede una limitazione al principio generale
relativo alla libera alienazione della propria quota ex art. 1103 cod. civ.
per il coerede che intenda cedere la stessa e pertanto la relativa
previsione va intesa in senso letterale, non potendo il diritto essere
esercitato da o verso soggetti diversi dai primi coeredi (sul punto anche
Cass. n.1654/2019, Cass. n. 5374/1993).
Attesa dunque la natura eccezionale del limite posta dall’art. 732 cod. civ.
e la qualità di erede come sopra riconosciuta solo ai primi coeredi, la
circostanza che Viola Antonino sia uno degli originari coeredi risulta
irrilevante.
Infatti l’interesse alla comunione, come originariamente creatasi per
effetto della morte del primo de cuius, ed all’allontanamento di terzi non
sussiste più allorché il coerede successivo, alienante, è già considerato
estraneo alla stessa>>.

Azione di riduzione, conguaglio in denaro e decorrenza per il calcolo dei frutti da restituire

Precisazioni utili circa un tema sempre un poco ostico in Cass.  sez. II 09/12/2025 n. 32.056, rel. Giannaccari:

<<4.1. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in caso di vittorioso esperimento dell’azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall’apertura della successione (Cass. Sez. 2, n. 4709/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata).
4.2. L’azione di riduzione – la cui natura resta essenzialmente identica, a prescindere se sia indirizzata contro una donazione, un’attribuzione a titolo di legato o un’istituzione di erede, ancorché ex certa re – ha carattere personale ed efficacia costituiva e solo il suo concreto e vittorioso esperimento priva di efficacia le disposizioni lesive.
Ne consegue che, poiché il riconoscimento dei diritti del legittimario leso è rimesso ad una sua specifica iniziativa, fin quando la stessa non intervenga, l’erede, il legatario ovvero il donatario conservano i frutti in quanto pieni proprietari dei beni acquistati.
L’anticipazione della decorrenza dei frutti alla data di proposizione della domanda costituisce una piana applicazione del principio conservativo della domanda, espressivo della regola secondo cui la durata del processo non può andare in danno della parte che abbia ragione, e ciò sebbene per il pieno riconoscimento dei diritti del legittimario sia necessaria una pronuncia di accertamento costitutiva.
Ed, invero, non può che partirsi dalla ratio che è sottesa alla previsione di cui all’art. 561 c.c., ultimo comma, che risiede nella peculiare conformazione dell’azione di riduzione (la cui natura resta essenzialmente identica, a prescindere che sia indirizzata contro una donazione, un’attribuzione a titolo di legato o un’istituzione di erede, ancorché ex certa re), che essendo un’azione a carattere personale ed a efficacia costituiva, presuppone il suo concreto e vittorioso esperimento, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia.
Solo dal momento della notifica della domanda giudiziale di riduzione della donazione per lesione di legittima la presunzione del possesso di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del donatario sui beni ricevuti, sicché anche in tale prospettiva non sarebbe giustificato anticipare la debenza dei frutti alla data dell’apertura della successione.
È altresì pacifico che il legittimario possa esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario anche in sede di divisione ereditaria, atteso che gli effetti della divisione – nonostante il meccanismo della collazione – non assorbono gli effetti della riduzione, che obbliga alla restituzione in natura dell’immobile donato, mentre l’altra ne consente l’imputazione di valore (Cass. n. 22097/2015).
Anche in sede di divisione ereditaria, ai fini dell’assegnazione di immobile non divisibile ad uno dei condividenti, ai sensi dell’art. 720 c.c., il valore del relictum va determinato con riferimento all’epoca di apertura della successione al fine della determinazione delle singole quote, ma deve essere considerato nell’entità economica al momento della decisione in ordine alla liquidazione delle quote in danaro, vertendosi in tema di tipico debito di valore, da commisurare all’entità economica attuale (ossia a quella esistente al momento dell’attribuzione), tenuto conto di tutti i fattori che la determinano, non esclusa la perdita del potere di acquisto della moneta, poiché all’avente diritto deve essere assicurato il “tantundem” pecuniario della reintegrazione della quota di legittima all’atto della decisione (v. Cass. n. 4738/77; Cass. n. 3173/79; Cass. n. 1913/80; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 320 del 18/01/1982; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2474 del 10/03/1987; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8243 del 20/08/1998; Cass. 17 marzo 1953, n. 653; Cass. 26 febbraio 1992, n. 2383; Cass. 5 giugno 2000, n. 7478; Cass. 19 maggio 2005, n. 10564; Cass. 19 marzo 2010, n. 6709).
In altri termini, nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario, mediante la cosiddetta riunione fittizia, onde stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso. Qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore – al momento della decisione giudiziale – del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l’esatto equivalente, dovendo, quindi, procedersi alla relativa rivalutazione (Cass. n. 55/1998; Cass. n. 6709/2010; Cass. n. 3187/2011; Cass. n. 5320/2016; Cass. n. 29733/2017; Cass. n. 5993/2020; Cass n. 35738/23).
Il criterio utilizzato dalla Corte d’Appello è, perciò, in contrasto con i citati principi di diritto perché, una volta accolta la domanda di riduzione, l’ammontare del conguaglio divisionale ha stimato in proporzione al valore che l’immobile donato aveva all’epoca dell’apertura della successione e non nel successivo momento della proposizione della domanda di divisione giudiziale.>>

L’omissione di alcuni beni ereditari nella divisione fa sorgere il diritto al supplemento divisionale

Cass. sez. II, 15/04/2025 n. 9.869, rel. Giannaccari:

<<7.1. L’art. 762 c.c. stabilisce che l’omissione di uno o più beni dell’eredità non è causa di nullità della divisione, ma determina esclusivamente la necessità di procedere ad un supplemento della divisione stessa (Cassazione civile sez. II, 03/09/1997, n. 8448). La divisione contrattuale può, infatti, avere per oggetto l’intera eredità o una parte soltanto di essa, permanendo in questa seconda ipotesi la comunione ereditaria per i beni non divisi. Infatti, quando i coeredi procedono alla divisione amichevole soltanto di alcuni beni della massa ereditaria, il loro consenso unanime di limitare a tali beni lo scioglimento e di mantenere lo stato di comunione per gli altri è in re ipsa, con conseguente applicabilità dell’art. 762 cod. civ., secondo cui l’omissione di uno o più beni dell’eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa (Sez. 2, Sentenza n. 1337 del 09/02/1987).

L’eventuale pretermissione di cespiti facenti parte del compendio comune e l’errore, non determinato da dolo, sull’essenza e sul valore dei beni da dividere trovano il loro specifico rimedio, rispettivamente, nell’art. 762 c.c., che ammette la possibilità di procedere ad un supplemento della divisione e nel successivo art. 763 che, prevedendo l’azione di rescissione per lesione oltre il quarto, mostra di considerare rilevante l’errore valutativo solo se ed in quanto abbia dato luogo ad una lesione di detta entità (Cassazione civile sez. II, 11/02/1995, n.1529).

La non impugnabilità della divisione per errore, ricavabile dagli artt. 761,762,763 cod. civ., ha ragione di sussistere solo quando l’errore sia caduto sulle operazioni divisionali, ma non quando esso sia caduto sui presupposti della divisione. A tal proposito, la risalente giurisprudenza di questa Corte richiama l’istituto della transazione, che non è impugnabile per errore di fatto, come si ricava dagli artt. 1969 e 1972 cod. civ., salvo che l’errore concerna i fatti già controversi e regolati dal negozio transattivo, e non già i fatti non controversi, da considerare quali presupposti del negozio (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 967 del 22/04/1964)>>.

Cass. sez. II, 13/05/2025 n. 12.660, rel. Giannaccari:

<<3.1. Nella divisione giudiziale, i condividenti debbono fornire la prova della comproprietà ma tale prova non è così rigorosa come nell’azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento della proprietà, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell’attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa (Cass. n. 1309/1966).

Con la divisione, infatti, si opera la trasformazione dell’oggetto del diritto di ciascuno, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato, senza che intervenga fra i condividenti alcun atto di cessione o di alienazione (Cass. 10067/2020; Cass. n. 20645/2005).

Il giudice investito della domanda di scioglimento della comunione è certamente tenuto a verificare l’effettiva titolarità del diritto di comproprietà in capo ai condividenti, preferibilmente mediante l’acquisizione dei titoli di provenienza, corredati anche dalla documentazione ipo-catastale, che consente di verificare se nelle more siano intervenute delle modifiche del regime proprietario rispetto alla data cui risale il titolo di provenienza; tuttavia, ove però le parti convenute in giudizio non contestino l’effettiva appartenenza dei beni ai soggetti evocati in giudizio, e soprattutto quando, come nel caso di specie, dalle indagini svolte dal consulente tecnico d’ufficio non emergano dubbi o incertezze circa la titolarità dei beni comuni in capo alle stesse parti, il giudice può ritenere provata la situazione di comproprietà (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023).

In assenza della produzione dei titoli e della certificazione ipocatastale, il rischio che la divisione intervenga tra parti non legittimate trova, invero, adeguata tutela sul piano processuale tramite il rimedio dell’opposizione di terzo, alla quale possono ricorrere il terzo pregiudicato ovvero il litisconsorte pretermesso(Cass. n. 21716/2020).

A maggior ragione, laddove la comproprietà sia incontroversa, è possibile anche ricorrere a prove indiziarie e alle risultanze del consulente tecnico, in quanto non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda tra parti in contrapposizione fra loro (Cassazione civile sez. VI, 02/03/2023, n. 6228; Cass. 21716/2020).

Con le citate pronunce, la giurisprudenza di questa Corte non ha ritenuto corretto l’orientamento diffuso tra i giudici di merito, che riteneva elemento costitutivo del diritto soggettivo di scioglimento della comunione la produzione relativa al titolo di proprietà e la documentazione ipocatastale>>.

La divisione dei beni ereditari presuppone la loro stima

Pare strano che debba essere la SC a dover insegnare quanto all’oggetto.

Si tratta di Cass. sez. II, 24/04/2025 n. 10.757 rel. Criscuolo:

<< Le norme richiamate nella rubrica del motivo [nds: artt. 726,727 e 728 c.c.], ed in particolare quella dettata in tema di conguagli, depongono evidentemente per la necessità che la formazione delle quote debba avvenire assicurando sì un’omogeneità qualitativa, ma altresì il rispetto delle regole per cui la formazione delle quote deve assicurare l’attribuzione di un valore economico che risulti corrispondente al valore delle quote ideali, mirando proprio l’attribuzione del conguaglio a perequare eventuali differenze tra valore della quota ideale e valore della quota in concreto assegnata. La sentenza impugnata, pur richiamando alla pag. 9 la funzione che il conguaglio è chiamato a svolgere, al fine di garantire il detto obiettivo, prendendo le mosse dalla portata vincolante e precettiva dell’assegnazione delle quote operata in testamento, ha sciolto la comunione esistente sui beni ancora in comproprietà tra i fratelli Giuliani assegnando la piena proprietà al germano che già era titolare (e proprio in virtù del testamento) della maggior quota di 5/6, ed assegnando separatamente i terreni (sui quali ognuno dei coeredi vantava singulatim la quota di un terzo – per quelli attribuiti al ricorrente principale – e la quota di un sesto – per quelli assegnati alla controparte).

Tuttavia, tale assegnazione è stata operata senza alcuna previa individuazione del valore venale dei singoli beni tuttora in comunione, valore che avrebbe invece permesso di poter stabilire se la ripartizione effettuata a mò di divisione in natura, era effettivamente in grado di assicurare ad ogni condividente che la quota in natura attribuita avesse un valore corrispondente a quello della quota ideale.

Ad esempio, e volendo limitare la disamina ai soli beni interessati dalla attribuzione testamentaria, la sentenza ha sostanzialmente ritenuto di equiparare il valore della quota di 1/6 vantata dal ricorrente sul fabbricato in (…) (attribuito a Gi.Ce.), al valore della quota di un sesto vantata dalla sorella sul bene alla via (…) (assegnato invece al ricorrente), laddove una differente stima dei due beni si sarebbe potuta riflettere anche sul differente valore della quota interessata dall’assegnazione in favore dell’altro comunista. Analoga considerazione vale poi per l’attribuzione in proprietà esclusiva dei terreni, occorrendo procedere ad una separata stima degli stessi onde verificare l’entità della quota così formata e la necessità di dover perequare le eventuali differenze di valore con la previsione di un conguaglio.

Non è casuale che la sentenza del Tribunale n. 183/2014, seppur partendo dall’erronea premessa della inefficacia delle previsioni testamentarie paterne, aveva delegato un notaio alle operazioni di divisione, contemplando però la possibilità di nominare uno stimatore per l’individuazione del valore dei beni, e ciò al fine di assicurare una corrispondenza tra il valore della quota ideale e quello della quota in concreto assegnata.

La sentenza impugnata, nell’operare la divisione in natura tra i condividenti ha perciò violato le norme in tema di formazione e stima delle porzioni divisionali e deve perciò essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, che, pur tenendo conto della immediata portata precettiva delle previsioni del testamento paterno, procederà alla divisione dei beni ancora in comunione, previa loro stima, onde assicurare la formazione di porzioni quantitativamente e qualitativamente omogenee>>.

La petizione ereditaria è implicita nella domanda di scioglimento della comunione

Cass. sez. II, Sent. 17/10/2024, n. 26.951, rel. Pirari:

<<Orbene, la questione proposta attiene, nella specie, agli effetti che conseguono alla proposizione di una domanda di scioglimento della comunione ereditaria e alla configurabilità dell’efficacia recuperatoria della stessa in assenza di relativa domanda, posto che, secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero potuto includere nella massa dividenda una somma di denaro in assenza di domanda di condanna e, correlatamente, di pronuncia in tal senso. A ben vedere, però, questa ricostruzione degli istituti non convince, poiché si pone in contrasto con il significato stesso del giudizio di divisione ereditaria e gli effetti da esso scaturenti. E’ ben noto, invero, che il recupero, da parte dell’erede, dei beni ereditari di cui sia nel possesso un terzo, sia in qualità di erede, sia senza titolo, avviene con l’esercizio dell’azione di petizione ereditaria ex art. 533 cod. civ., la quale, oltre ad avere natura reale e non contrattuale, è fondata sull’allegazione della qualità di erede con la finalità, giustappunto, di conseguire il rilascio dei beni compresi nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete, ma non quelli che, al momento dell’apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari (in tal senso, Cass., Sez. 2, 4/4/2024, n. 8942).

Orbene, la petizione dell’eredità, che consente, ai sensi dell’art. 533 cod. civ., di chiedere sia la quota dell’asse ereditario sia il suo valore, potendo così assumere tanto natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria (Cass., Sez. 6-2, 24/9/2020, n. 20024 ), quanto di condanna al rilascio dei beni ereditari posseduti dal convenuto a titolo di erede (Cass., Sez. 2, 19/1/1980, n. 461), si configura anche quando sia proposta domanda di divisione dell’asse ereditario, in quanto quest’ultima, al pari della prima, postula l’accertamento dell’esistenza, nell’attivo ereditario, del credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro coerede per le somme da questi illegittimamente prelevate dal conto cointestato prima della sua morte (Cass., Sez. 6-2, 24/9/2020, n. 20024; Cass., Sez. 2, 2004, n. 24034). Ciò comporta che nell’azione di scioglimento della comunione ereditaria può dirsi insita l’azione di petizione ereditaria allorché si chieda la ricostruzione dell’asse relitto e l’inclusione, in esso, di beni sottratti da altro erede o da un terzo, ivi compresi, dunque, i crediti vantati dal de cuius o le somme di denaro illecitamente prelevate da altro erede, come nella specie, tanto più che la sentenza contenente l’assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, idoneo a consentire a ciascuno di costoro di acquistare non soltanto la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, ivi compresa quella diretta ad ottenere, in via esecutiva, il rilascio dei beni in essa inclusi, rispetto ai quali gli altri condividenti non hanno più alcun titolo giustificativo per protrarre ulteriormente la detenzione proprio per effetto della compiuta divisione (sull’efficacia di titolo esecutivo dello scioglimento della comunione vedi Cass., Sez. 2, 22/8/2018, n. 20961; Cass., Sez. 2, 27/12/2013, n. 28697).

E’ allora evidente come nessuna ultrapetizione possa dirsi verificata nella specie, derivando dall’accertamento dell’esatta consistenza del patrimonio relitto prima e dall’attribuzione delle quote poi, presupponente evidentemente l’accertamento della qualità di erede, gli stessi effetti sostanziali che derivano dalla petizione ereditaria, che, in ragione di ciò, può dirsi insita nella domanda di scioglimento della comunione>>.

Non necessaria una rigorosa omogeneità delle porzioni nella divisione ereditaria

Cass. sez. II, ord. 24/10/2024 n. 27.602, rel. Criscuolo, sull’art. 727 cc:

fatto processuale:

<<La Corte d’Appello ha ritenuto di condividere i due distinti progetti di divisione approvati dal Tribunale, addivenendo ad un’assegnazione dei beni che non prevede la divisione di ognuno degli immobili caduti in successione tra i due gruppi di condividenti, ma ha previsto che le quote in natura fossero formate in parte con beni interamente inclusi nelle stesse, ovvero, come nel caso del fondo R con delle porzioni oggetto di frazionamento non perfettamente corrispondenti al valore della quota ideale, compensando tale differenza con l’assegnazione a favore del condividente che aveva ricevuto una quota materiale del bene inferiore a quella ideale, con l’assegnazione di altri beni tali da compensare la detta differenza>>.

Valutazione giuridica della SC:

<<Trattasi di soluzione che appare in primo luogo supportata dalla giurisprudenza di questa Corte che ha in più occasioni affermato che il principio stabilito dall’art. 727 c.c., in virtù del quale, nello scioglimento della comunione, il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima; ne consegue che resta in facoltà del giudice della divisione predisporre i detti lotti anche in maniera diversa, ove ritenga che l’interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso l’attribuzione di un intero immobile, piuttosto che con il suo frazionamento, e che il relativo giudizio è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato. (Cass. n. 29733 del 12/12/2017).

Inoltre nella divisione non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell’ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l’intero ad una quota ed altri, sempre per l’intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell’ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l’anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l’assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio (cfr. ex multis Cass. n. 17862 del 27/08/2020)>>.

CEssione di diritti su bene ereditario vs cessione di quota ereditaria: cambia la qualifica a seconda che ci sia un solo bene oppure più

Cass. sez. II, ord.  08/07/2024  n. 18.548, rel. Criscuolo:

<<Questa Corte ha, anche di recente, affermato che in tema di divisione ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento – neppure parziale – della comunione, in quanto i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l’acquisto del terzo subordinato all’avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all’erede che li abbia ceduti. Ne consegue che, se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l’acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre, in caso diverso, la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni (Cass. n. 25462/2023; Cass. n. 3385/2007).

Viceversa, nel caso di vendita da parte di uno dei coeredi di bene ereditario che costituisce l’intera massa, l’effetto traslativo dell’alienazione non resta subordinato all’assegnazione in sede di divisione della quota all’erede alienante, dal momento che costui è proprietario esclusivo della frazione ideale di cui può liberamente disporre, sicché il compratore subentra, “pro quota”, nella comproprietà del bene comune (Cass. n. 25462/2023), con affermazione di principio che è destinata a trovare applicazione anche nel caso in cui, pur riferendosi la vendita a singoli beni, la stessa esaurisca l’intero complesso dei beni ricaduti nella quota dell’alienante.

A tal fine diviene rilevante la concreta verifica compiuta dal giudice di merito, essendosi quindi specificato che l’indagine da quest’ultimo compiuta e diretta ad accertare, di norma ai fini dell’ammissibilità del retratto successorio, se la vendita compiuta da un coerede abbia avuto per oggetto la quota ereditaria (o una sua frazione) ovvero beni determinati, costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 25462/2023; Cass. n. 97/2011; Cass. n. 369/1986, secondo cui l’indicazione di beni determinati nel contratto di alienazione non costituisce elemento decisivo per escludere la ipotesi di trasferimento della quota ereditaria o di parte di essa, occorrendo accertare se l’acquirente sia stato o non introdotto nella comunione, con un’indagine che si avvalga tanto del dato oggettivo della rappresentatività quantitativa del bene, quanto del dato soggettivo della volontà dei contraenti, desumibile anche dal comportamento successivo al negozio; Cass. n. 3959/83; Cass. n. 5620/82; Cass. n. 246/1985; Cass. n. 5458/1979; Cass. n. 1537/1973).

Ad avviso della Corte tale indagine risulta essere stata operata in maniera incensurabile dal giudice di merito, così che le critiche mosse con il motivo in esame appaiono prive di fondamento. In primo luogo si rileva che l’atto contestato contiene una indicazione delle componenti alienate che risulta esaustiva, in rapporto alla quota ereditaria vantata dalla alienante, avendo la cedente fatto riferimento sia alle componenti di natura immobiliare sia al diritto di credito al momento ancora esistente alla data dell’alienazione, e cioè al saldo attivo del rapporto di conto corrente intrattenuto dal de cuius.

Non incide in senso contrario il mancato riferimento ad alcuni titoli di Stato di cui la sentenza impugnata fa menzione. In tal senso rileva che, come riferito a pag. 11 della decisione di appello, trattasi di due titoli di stato che erano stati incassati dalla Ma.Su. nell’imminenza dell’apertura della successione, e che quindi non rientravano più, per essere stati estinti, tra le componenti attive dell’asse relitto.

Inoltre, l’avvenuta riscossione, peraltro in maniera illegittima, da parte della Ma.Su., ha determinato la sua condanna a reintegrare gli altri coeredi di quanto indebitamente prelevato, dando vita quindi ad un’obbligazione personale della stessa Ma.Su., che esula dal novero dei debiti ereditari, trattandosi di un’obbligazione assunta personalmente, per effetto della sua condotta illegittima.

Ne deriva che alcuna conseguenza sul piano dell’esegesi dell’atto può attribuirsi alla mancata menzione di tali titoli, in quanto ormai sottratti al novero dei beni ancora comuni, così come non può attribuirsi rilievo alla mancata menzione di debiti ereditari, in assenza della dimostrazione che ve ne fossero.

Né risulta rilevante la precisazione nell’atto di vendita che la alienante conservava il possesso dei beni alienati, e quindi ove si acceda all’esegesi fatta propria dai giudici di merito, della quota ereditaria di sua pertinenza, occorrendo a tal fine tenere conto della circostanza che la vendita riguardava la nuda proprietà, essendo il possesso di cui si fa menzione nell’atto riferibile al diritto di usufrutto che la venditrice si era riservata.

In assenza dell’indicazione di diversi beni facenti parte della quota ereditaria, ma esclusi dall’atto di cessione, ed apparendo quindi che quest’ultimo abbia effettivamente carattere esaustivo del compendio relitto, ancorché non si faccia espresso riferimento all’alienazione della quota, ma alla titolarità di singoli beni immobili e di diritti di credito, deve però ritenersi che l’atto in esame sia stato apprezzato come cessione di quota ereditaria, con una valutazione che non appare censurabile in questa sede, non potendosi attribuire al dato letterale portata risolutiva, ben potendosi quindi assegnare una valenza interpretativa privilegiata proprio al riferimento di cui all’art. 3 dell’atto al fatto che l’alienazione delle componenti indicate aveva ad oggetto tutto quanto spettante all’alienante “quale coerede del marito An.Ia.” >>.

La divisione ereditaria degli immobili

Cass. sez. II, ord. 21/06/2024 n. 17.176, rel. Criscuolo:

<<4. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.c. in relazione all’art. 727 c.c.. (…).

La critica si appunta sulla valutazione dell’immobile di via (Omissis), e ciò in quanto si tratterebbe di due distinte unità immobiliari che avrebbero potuto essere inserite in due diverse quote.

Ciò avrebbe determinato una grave lacuna nell’operato del CTU.

Peraltro, alla defunta madre sarebbe stato possibile attribuire, in alternativa ai detti immobili, la villa di c.da (Omissis) nella sua interezza.

Non va poi trascurata l’illogicità della decisione di frazionare in quattro quote la villa di c.da (Omissis), con costi cospicui ed esosi. Il motivo è inammissibile.

Va richiamato il principio per il quale (Cass. n. 17862/2020) nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell’ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l’intero ad una quota ed altri, sempre per l’intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell’ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l’anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l’assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio.

Inoltre, è stato anche di recente ribadito che (Cass. n. 726/2018) in tema di divisione ereditaria, il giudice, nello scegliere, fra più progetti di divisione, quale approvare, ben può privilegiare quello che limita al massimo la misura dei conguagli, così assicurando che la quota sia prevalentemente formata in natura.

La valutazione resa sul punto dal giudice di merito costituisce però evidentemente un apprezzamento di fatto che è insuscettibile di sindacato in sede di legittimità (…).

La censura difetta altresì di specificità, nella parte in cui, pur denunciando la mancata considerazione della possibilità di valutare separatamente gli immobili di via Italia, omette però di individuare come la diversa valutazione dei beni possa effettivamente incidere sulla formazione di un diverso progetto di divisione, e ciò anche alla luce del fatto che la soluzione suggerita, consistente nell’attribuire alla quota della Ru. la villa di contrada Spagnola, implicherebbe la previsione di un conguaglio di valore notevolmente superiore a quello invece previsto nel progetto approvato in sentenza, in violazione della regola che vieta di imporre conguagli di ammontare sproporzionato o eccessivo.

Né coglie nel segno l’affermazione secondo cui la scelta di attribuire il bene di via Italia alla defunta madre porrebbe il problema della nascita di una ulteriore comunione ereditaria, posto che trattasi di un effetto che si verrebbe a creare a prescindere dall’individuazione del bene destinato a comporre la quota della defunta, concorrendo alla sua successione tutti i germani Lo. e trattandosi di beni destinati a formare una nuova comunione ereditaria, per la quale si imporrà una nuova divisione>>.

Azione di riduzione (con scelta tra conguaglio monetario e separazione del bene in natura), collazione e divisione ereditaria

Cass. sez. II Ord. 06/03/2024  n. 5.978, rel. Picaro:

<<Anzitutto va evidenziato che l’impugnata sentenza ha affermato il principio che il legittimario vittorioso ai fini della reintegrazione della quota riservatagli dalla legge possa optare – in luogo dell’assegnazione del bene, o dei beni in natura, che sono stati oggetto della donazione lesiva della legittima inefficace nei suoi confronti a seguito dell’accoglimento dell’azione di riduzione – per la corresponsione di una somma in danaro equivalente al valore della quota medesima, richiamando a giustificazione del principio l’art. 560 cod. civ. con una motivazione meramente apparente, inidonea a spiegare le ragioni effettive del principio.

Tale norma, infatti, intitolata “Riduzione del legato o della donazione d’immobili”, al primo comma prevede all’opposto, per l’ipotesi in cui oggetto della donazione da ridurre sia un immobile comodamente divisibile, che la riduzione avvenga mediante la separazione in natura e la conseguente assegnazione al legittimario nella misura occorrente alla reintegrazione della quota legittima, separazione a maggior ragione attuabile sempre in natura quando, come nella specie, oggetto della donazione da ridurre erano più beni immobili distinti (nel caso in esame quattro distinti terreni ed un fabbricato in Tolve vico III Vignali delle Corti), che almeno in parte avrebbero potuto essere trasferiti in proprietà al legittimario pretermesso, allo scopo di reintegrare la quota di legittima lesa, mentre al secondo comma si riferisce all’ipotesi, non verificatasi, in cui l’immobile oggetto di donazione da ridurre non sia comodamente divisibile, ed al terzo comma attribuisce al donatario, e non certo al legittimario pretermesso, la facoltà di ritenere l’immobile oggetto della donazione da ridurre compensando in denaro quest’ultimo, sempre che il valore dell’immobile donatogli non superi l’importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario. Neppure può ritenersi idonea a giustificare il riportato principio la sottolineatura fatta dall’impugnata sentenza in ordine alle indiscusse diversità di petitum e di causa petendi dell’azione di riduzione per lesione di legittima e per l’azione di divisione, che non possono fare trascurare però che in caso di accoglimento dell’azione di riduzione per lesione di legittima delle donazioni compiute dal defunto, che non abbia lasciato beni alla sua morte a favore del legittimario pretermesso, si determina solo tra quest’ultimo ed il donatario una comunione relativamente ai beni oggetto della donazione da ridurre, che – ove richiesto (come nel caso di specie) – può essere anche oggetto di divisione nell’ambito dello stesso giudizio e che deve essere sciolta nel rispetto dei criteri dettati dagli articoli 560 e 561 cod. civ.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, in caso di legittimario pretermesso, le azioni di riduzione e di divisione possono essere proposte cumulativamente nello stesso processo, con la seconda avanzata in subordine all’accoglimento della prima, la quale ha carattere pregiudiziale (Cass. n. 2367/1970; Cass. n. 1077/1964; Cass. n. 1206/1962).

Il principio è stato ribadito anche di recente, essendosi confermato che l’azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto – per evidenti ragioni di economia processuale – è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell’eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, l’azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell’accoglimento dell’azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile (Cass. n. 31125/2023; Cass. n. 19284/2019).

Venendo all’esame delle lamentate violazioni di legge per error in iudicando, questa Corte già in passato ha affermato che (Cass.n. 1079/1970) nel caso di azione tendente alla riduzione di disposizioni testamentarie (e lo stesso principio vale per le donazioni) che si assumano lesive della legittima, il giudice deve anzi tutto accertare quale sia la quota di legittima spettante all’attore legittimario (nel caso in esame in relazione al solo donatum in assenza di beni relitti dal de cuius), e deve, a tal fine, riunire fittiziamente i beni e determinare l’asse ereditario, procedendo poi alla sua valutazione secondo i valori del tempo dell’apertura della successione e tenendo conto anche della qualità dei beni, se fruttiferi o meno. Accertata così la quota di legittima, nel procedere alla sua liquidazione, deve tenersi presente che il legittimario ha diritto di conseguirla in natura e solo eccezionalmente in denaro, e che, in questo ultimo caso, il credito del legittimario non è di valuta, ma di valore, per cui, operando l’aestimatio rei, per il soddisfacimento del suo diritto, deve aversi riguardo alla quantità di denaro occorrente per attribuirgli il valore che aveva diritto a conseguire, di modo che detta aestimatio deve riferirsi alla data in cui l’integrazione e la liquidazione si determina, cioè al momento della pronuncia giudiziale che la effettua.

Più recentemente è stato sottolineato come (Cass. n. 39368/2021; Cass. n. 22097/2015) una delle differenze più significative tra la collazione e l’azione di riduzione consista proprio nel fatto che quest’ultima obbliga alla restituzione in natura dell’immobile donato, mentre l’altra ne consente l’imputazione di valore, sicché (vedi Cass. n. 28196/2020) se la collazione, nei rapporti indicati nell’art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del de cuius, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, e può comportare di fatto l’eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione porzioni uguali, ciò non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l’accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l’assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l’imputazione del relativo valore.

Trattasi di una conseguenza derivante dalla stessa natura della pronuncia che accolga l’azione di riduzione (vedi in tal senso Cass. n. 39368/2021, cit.), che determina l’inefficacia per il legittimario della disposizione lesiva e che comporta, ove la disposizione abbia ad oggetto determinati beni, l’instaurarsi di una comunione tra beneficiario della disposizione lesiva e legittimario, nella quale la quota di compartecipazione del secondo è determinata in misura corrispondente al valore proporzionale della lesione da recuperare sul bene in rapporto al valore del bene stesso.

Tale conclusione trova poi il conforto dell’art. 560 cod. civ., che regola proprio la disciplina della comunione così determinatasi, prevedendo che preferibilmente la quota di legittima debba essere reintegrata mediante la separazione della parte del bene necessaria per soddisfare il legittimario, aggiungendo però che, laddove la separazione in natura non sia possibile, ed il bene quindi sia non comodamente divisibile, lo scioglimento della comunione avverrà sulla base di criteri preferenziali specificamente individuati dal comma 2° ed in deroga a quelli di carattere generale posti dall’art. 720 cod. civ.

E’ pur vero che la giurisprudenza si è occupata anche dell’ipotesi di reintegra della quota del legittimario in denaro, ritenendo che in tal caso l’obbligazione abbia natura di debito di valore, necessitante di adeguamento, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore dei beni in natura esistenti nell’asse, ma ciò presuppone che la reintegra in denaro o sia frutto di una concorde volontà delle parti, nella specie insussistente per la contraria volontà espressa da Pe.Ro., o che scaturisca dallo scioglimento della comunione secondo le modalità specificamente dettate dall’art. 560 cod. civ.

Ma ove non ricorrano tali condizioni, resta fermo che l’inefficacia della donazione lesiva, quale effetto dell’accoglimento dell’azione di riduzione, determina il subentro del legittimario nella comunione dei singoli beni oggetto della donazione, e quindi la reintegra in natura (vedi Cass. n. 39368/2021, cit.).

Ritiene il Collegio di dover quindi assicurare continuità a quanto di recente affermato con le pronunce di questa Corte n. 39368/2021 (cit.) e n. 16515/2020, le quali hanno ribadito che la reintegrazione, in linea di principio, va fatta in natura, mediante attribuzione, in tutto o in parte secondo che la riduzione sia pronunciata per intero o per una quota, dei beni oggetto delle disposizioni ridotte. E’ pur vero che tale affermazione viene di norma compiuta a tutela del diritto del legittimario, che non è in linea di principio suscettibile di essere convertito in un diritto di credito, ma ciò non toglie che l’osservanza della regola possa essere pretesa anche dal soggetto che subisce la riduzione, nella specie il donatario Pe.Ro., che non può essere costretto, contro la sua volontà, a liquidare in denaro la lesione che il legittimario ha diritto di recuperare in natura, e ciò soprattutto nel caso in cui, per effetto dell’andamento del mercato immobiliare e del lungo tempo trascorso tra l’apertura della successione e la conclusione delle operazioni divisionali, il mercato immobiliare abbia subito una fluttuazione in negativo, che renda quindi la reintegra in denaro svantaggiosa rispetto all’ipotesi in cui la reintegra sia realizzata in natura>>.

Applicazione alla fattispecie sub iudice:

<<La Corte d’Appello di Potenza, che peraltro ha interpretato la disponibilità espressa da Pe.Ma. ad ottenere un conguaglio in denaro (non la compensazione in denaro della quale parla l’art. 560, comma 2°, ultima parte cod. civ.) come volontà di ottenere la reintegrazione della quota riservatale in denaro anziché in natura, traendone inammissibilmente conferma da quanto richiesto dagli eredi di Pe.Ma. solo nella comparsa di costituzione del giudizio di secondo grado, non si è attenuta a tali principi, in quanto, una volta determinata la misura della lesione, avrebbe dovuto verificare in via prioritaria se sussistevano le condizioni per la reintegrazione della legittima in natura, determinando la quantità di beni oggetto della donazione ridotta secondo il valore degli stessi alla conclusione delle operazioni divisionali occorrenti a questo fine (Cass. n. 2006/1967) e l’importo dell’eventuale conguaglio, non potendo procedere direttamente alla reintegra dell’intera quota riservata in denaro.

Il modo di procedere nella reintegrazione della quota riservata a Pe.Ma. seguito dalla sentenza impugnata, confermativa di quella di primo grado, ha avuto, inoltre, come effetto quello di attribuire agli eredi del legittimario pretermesso la rivalutazione monetaria sul valore della quota riservata dalla data dell’apertura della successione alla sentenza conclusiva delle operazioni divisionali ed i frutti civili sotto forma di interessi su di essa, anziché i frutti naturali dei beni assegnati per la reintegrazione della quota a partire dalla domanda giudiziale ex art. 561, ultimo comma, cod. civ., con applicazione degli articoli 820 e 821 cod. civ.

Dovrà farsi applicazione per i beni assegnati a seguito dell’accoglimento dell’azione di riduzione al legittimario pretermesso Pe.Ma., alla quale sono subentrati gli eredi Sa.Ro., Sa.Lu., Po.An. e Po.Do., del principio, di recente ribadito dalla sentenza n. 31125 dell’8.11.2023 di questa Corte, per cui in tema di divisione i frutti naturali della cosa comune già separati al momento della divisione sono di proprietà di tutti i partecipanti, in conformità del disposto degli articoli 820 e 821 cod. civ. e non possono quindi, salva diversa volontà delle parti, diventare di proprietà esclusiva del condividente cui sia stato assegnato il bene che li ha prodotti. Invece, nell’ipotesi in cui i frutti stessi non siano stati ancora separati al momento della divisione, è operante l’efficacia retroattiva prevista dall’art. 757 cod. civ., con la conseguenza che il condividente assegnatario ha il diritto di percepire per l’intero i frutti stessi anche se riferibili al periodo in cui il bene che li ha prodotti era comune (Cass. n. 2975 del 20/03/1991, richiamata in n. 25021/2019).