Divisione a seguito di illegittimi trattenimenti di sommme da parte di uno dei coeredi : collazione, imputazione e conguagli

Chiaro esempio di applicazione della collazione per imputazione ex artt. 724-725 cc (e 737 cc) in Cass. sez. II, 30/08/2026 n. 24.855, rel. Tedesco:

<<In relazione al profilo considerato con il motivo in esame la sentenza di primo grado così si era espressa: “Quanto all’obbligazione restitutoria a carico di B.B., si ribadisce che è pacifico come questi abbia ricevuto dalla F. l’importo di Euro 44.500. Al riguardo, B.B. afferma di avere trattenuto la somma ricevuta quale acconto sulle somme ad egli spettanti sull’eredità paterna. La C.C. afferma di aver corrisposto tale importo per l’acquisto della quota di comproprietà pari ad un terzo dell’alloggio di Omissis, via Omissis, vendita non perfezionatasi. In ogni caso, è incontestato come B.B. abbia trattenuto la somma ricevuta, sicché, anche aderendo alla tesi del Omissis, resta il fatto che dal valore del lotto a questi spettante deve essere detratto l’importo già ricevuto”.

Tale contenuto decisorio fu impugnato da B.B. con il secondo motivo di appello incidentale, che la Corte d’Appello riassume in questo modo: “B.B. lamenta che il primo giudice abbia ritenuto la somma di Euro 44.500,00 costituire un anticipo sull’eredità versatagli dalla madre, ne abbia disposto la restituzione alla C.C. per intero e non ne abbia disposta la ripartizione pro quota fra i coeredi, stante la natura successoria della somma stessa. Sicché parte appellante incidentale avrebbe dovuto trattenere per sé la quota di Euro 15.166,00, mentre avrebbe dovuto corrispondere alla madre ed al fratello due quote identiche a quella” (pag. 13 della sentenza della Corte di appello).

Su tale motivo la Corte d’Appello ha così deciso: “Il rilievo è vero ma irrilevante. Il giudice di primo grado è vero che ha disposto la restituzione della somma ridetta B.B. alla madre, per intero, ma non è meno vero che successivamente in sede di formazione dei lotti ha poi ripartito complessivamente l’asse secondo le quote di spettanza, con minime rifatte. Quindi, matematicamente, ha operato l’imputazione contestata. Di qui la carenza di interesse, ex art. 100 c.p.c., alla doglianza, ed il rigetto della stessa”.

In altre parole, la Corte d’Appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha riconosciuto che la ripartizione, così come operata dal Tribunale, aveva matematicamente realizzato l’obiettivo che si proponeva l’appellante incidentale, il quale mirava a ottenere la ripartizione pro quota della somma che egli aveva ricevuto dalla C.C.: da qui il (supposto) difetto di interesse.

1.2. La conclusione riflette un palese equivoco nel quale è incorso la Corte d’Appello. In presenza di un condividente, il quale abbia ricevuto una somma in via anticipata rispetto alla divisione, la ripartizione pro quota del relativo valore può avvenire secondo due metodi diversi.

Per semplificare si può assumere come modello la collazione per imputazione, generalmente considerata, sotto tale profilo, quale strumento per ripartire pro quota fra i coeredi indicati nell’art. 737 c.c. il valore del bene donato (donatario compreso). La collazione per imputazione, secondo quanto dispongono gli artt. 724 e 725 c.c., è fatta con il metodo dei prelevamenti: “Se i beni donati non sono conferiti in natura…, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote”.

Se in una comunione con parità di quote su una massa che vale 1000, uno dei due partecipanti ha ricevuto una donazione di 200, il coerede non donatario preleva beni dalla massa in proporzione della propria quota: nel caso ipotizzato nell’esempio, essendo le quote uguali, preleva 200, riducendosi la massa a 800, che è ripartita secondo le quote originarie in ragione di un mezzo ciascuno: il coerede non donatario, dopo aver prelevato 200, consegue nella divisione altri 400 e così in totale 600; il coerede donatario consegue solo 400. Come si può constatare la quota del coerede non donatario, che sarebbe di 500, si incrementa di 100 (cioè per la metà del valore del bene donato); simmetricamente il donatario vede la sua quota di concorso sui beni ereditari, anche per lui di 500 se non ci fosse stata la donazione, ridursi a 400: all’incremento della quota dell’uno fa riscontro la diminuzione della quota dell’altro per identico valore. La porzione divisoria del donatario diminuisce, rispetto a quella che sarebbe stata se egli non avesse subito l’imputazione, esattamente di quanto aumenta la quota del coerede non donatario.

In questo modo il valore della donazione è automaticamente ripartito fra i coeredi concorrenti.

Il debito ex collatione può essere regolato anche con un metodo diverso: il bene donato è considerato, contabilmente, come se facesse parte della massa dividenda e quindi imputato per il suo valore alla porzione del donatario.

Riproponendo l’esempio già fatto impiegando tale diverso metodo, si ha che il valore della donazione è contabilmente aggiunto alla massa da dividere, che ascende così a 1.200, cui corrisponde la quota di 600 ciascuno dei due coeredi concorrenti. Al momento della divisione il bene donato è imputato per intero alla quota del donatario, che ha diritto di concorrere sui beni relitti solo per il residuo di 400. I 600 residui andranno a comporre la porzione divisoria del coerede non donatario.

Fermo l’esito naturalmente identico dei due metodi, quello dei prelevamenti presenta il vantaggio, se i compartecipi concorrono per quote uguali, di consentire la formazione di porzioni di eguale valore da assegnarsi mediante sorteggio (Cass. n. 27086/2021).>>

Il divieto di stipulare atti dispositivi su immobili abusivi riguarda anche la divisione ereditaria

Così Cass, sez 2 25.06.2026 n.21.743, rel. Amato:

<< Come anticipato in parte narrativa, la Corte d’Appello ha escluso dall’atto di divisione del 09.04.2014 i manufatti insistenti sul terreno (pag. 7, primi 3 righi), e comunque ha escluso l’applicabilità della normativa in materia edilizia, citando a sostegno una pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8230 del 2019).

Su tale ultimo punto giova subito chiarire che la pronuncia citata in sentenza si è limitata a ribadire quanto già espressamente voluto dal legislatore del 2001, ossia l’esclusione dalla comminatoria della nullità degli atti mortis causa. Nel caso di specie si è in presenza di un atto inter vivos, che ricade nell’ambito di applicazione oggettivo del D.P.R. n. 380 del 2001, come si avrà modo di chiarire in prosieguo.

Osserva il Collegio che la Corte territoriale per un verso non ha spiegato perché ha escluso dall’atto di divisione i manufatti insistenti sui terreni: lo scioglimento della comunione ereditaria si presenta per sua natura “universale”, nel senso che deve comprendere tutte le situazioni giuridiche riguardanti i beni facenti parte dell’asse ereditario; per altro verso, ha fatto malgoverno delle norme applicabili al caso concreto in tema di scioglimento della comunione dei diritti reali relativi ad edifici dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, e dei principi espressi da questa Corte nel suo massimo consesso.

Superando un precedente orientamento, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte, in una pronuncia coeva a quella citata in sentenza, hanno espresso il seguente principio di diritto: “Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dall’art. 46, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (già art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) e dall’art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria” (Cass. Sez. U, n. 25021 del 07/10/2019, Rv. 655501 – 02, punti 5.-5.5.); da ultimo: Cass. Sez. 2, n. 10499 del 22/04/2025, Rv. 674732 – 01).

Sul piano dell’interpretazione letterale della legge, secondo il “significato proprio delle parole” (art. 12, primo comma, prima parte, delle preleggi), si osserva che l’art. 46 D.P.R. n. 380 del 2001 (come, prima di esso, l’art. 17 della legge n. 47 del 1985) include espressamente l’atto di scioglimento della comunione avente ad oggetto edifici abusivi (o loro parti) tra gli atti inter vivos colpiti da nullità (ed analoga inclusione deve ritenersi con riferimento all’art. 40 della legge n. 47 del 1985). È, dunque, la legge stessa che commina espressamente la nullità dell’atto di scioglimento della comunione che abbia ad oggetto edifici abusivi, senza distinguere in alcun modo tra scioglimento della comunione ordinaria e scioglimento della comunione ereditaria. Su quest’ultimo punto, le Sezioni Unite (n. 25021 del 2019, cit.) hanno rilevato che l’inclusione degli atti di scioglimento della comunione ereditaria relativa a fabbricati abusivi tra quelli colpiti da nullità ai sensi degli artt. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (come dell’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) è coerente con la ratio legis e con la scelta del legislatore di contrastare gli abusi edilizi mediante sanzioni civilistiche che colpiscano la negoziabilità dell’immobile. La non negoziabilità con atti inter vivos dei diritti reali su edifici abusivi costituisce, infatti, un importante deterrente alla realizzazione degli abusi edilizi, che risulterebbe indubbiamente depotenziato ove l’art. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, fosse interpretato nel senso di consentire agli eredi di colui che ha realizzato la costruzione abusiva di sciogliersi dalla comunione ereditaria. Né avrebbe senso, sul piano della formazione delle quote in natura tra i condividenti, sciogliere la comunione su un edificio abusivo (non sanato), attribuendolo in titolarità esclusiva ad uno dei coeredi, quando un tale edificio deve essere comunque demolito.

Come ancora sottolineato nella sentenza n. 25021 del 2019, il menzionato principio di diritto si pone, peraltro, in linea con quanto la giurisprudenza di legittimità ha affermato in tema di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di edifici o di loro parti: sul punto, questa Corte ha statuito che non può essere emanata sentenza di trasferimento coattivo, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., in assenza di dichiarazione – contenuta nel preliminare o prodotta successivamente in giudizio – sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità dall’art. 17 della legge n. 47 del 1985 ed integra una condizione dell’azione ex art. 2932 cod. civ., non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale (Cass., Sez. 6 – 2, n. 8489 del 29/04/2016; analogamente, Cass., Sez. 6 – 2, n. 1505 del 22/01/2018).

Non può, pertanto, il giudice del merito disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall’art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, rispettivamente applicabili a seconda che l’edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985.

Essendo la regolarità edilizia del fabbricato posta a presidio dell’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio, la carenza della documentazione attestante tale regolarità è rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009, cit.); parimenti, è rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, il mancato esame di tale documentazione da parte del giudice.

Alla luce di quanto sopra, la sentenza merita di essere cassata in parte qua, spettando al giudice del rinvio accertare se i beni ereditari oggetto di scioglimento della comunione comprendano o meno manufatti rispetto ai quali non sussista la dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia, o comunque risultino avere difformità tali da rendere i manufatti “abusivi” >>.

La domanda di rendiconto è compresa in quella divisoria, per cui non è necessario proporla in modo specifico

Cass. sez. II, 30/04/2026 n. 11.937, rel. Picaro:

<<La petitio hereditatis, infatti, è un’azione recuperatoria volta ad ottenere oltre al riconoscimento della qualità di erede, il rilascio in tutto, o in parte dei beni ereditari, e può essere esercitata anche per far valere i diritti di credito della massa ereditaria derivanti da illegittimo prelievo da parte del cointestatario del conto corrente (vedi Cass. 24.9.2020 n. 20024; Cass. n.10557/2001).

Si deve quindi ritenere che la simultanea domanda di accertamento dell’appartenenza alla massa ereditaria sia dei BOT, che del conto corrente bancario cointestato, e di divisione in ragione della qualità di eredi di tutto il patrimonio relitto da Ca.Pa., compresi quindi anche i crediti ed i debiti della massa ereditaria, fossero idonee a legittimare la pronuncia in questione.

Tra coeredi, infatti, la resa dei conti, di cui all’art. 723 c.c., quando non sia basata su una gestione di affari altrui, o su uno specifico mandato ad amministrare conferito ad uno dei coeredi per la gestione di beni ereditari e richieda quindi una specifica domanda per la sua autonoma causa petendi, può costituire semplicemente un’operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi strumentalizzata al fine di calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione ereditaria (Cass. n. 6358/1993 e Cass. n. 5720/1984). In tali ipotesi una domanda specifica di rendiconto è superflua, perché il rendiconto è strumentale alla formazione dello stato attivo della massa ereditaria oggetto della domanda di divisione (Cass. n. 14256/2016; Cass. n.5861/2016) e la necessità dell’istanza di rendiconto va intesa in senso ampio, ossia come comprensiva di qualsiasi istanza con la quale si siano fatti valere debiti e crediti dipendenti della comunione, mentre non si richiede una domanda ulteriore volta alla liquidazione del credito sulla massa ereditaria con il sistema dei prelevamenti, o con l’incremento della quota, essendo l’imputazione il modo normale di regolamento dei debiti dipendenti dalla comunione e dovendo a tanto provvedere il giudice della divisione in modo autonomo (Cass. n. 1458/2002; Cass. n. 19793/1993).

Ne consegue che nella specie, pur mancando una formale ed autonoma domanda di rendiconto, i coeredi costituiti di Ca.El. hanno manifestato ab origine con una specifica domanda la volontà di fare ricomprendere nella massa ereditaria da dividere anche i BOT ed il conto corrente cointestato tra il de cuius e la seconda moglie, che pacificamente erano nella disponibilità esclusiva di quest’ultima, al fine di includerli nella divisione>>.

Oneri allegatori nell’indicazione della lesione per il legittimario che agisce in riduzione (e rapporto con divisione e collazione)

Cass. sez. II, 05/03/2026 n. 4.949, rel. De Giorgio:

<< A dire della parte, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata da irriducibile contraddittorietà e da illogicità per non essere stato applicato il principio secondo cui chi propone l’azione di riduzione ha l’onere di determinare con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima lesa dal testatore. La ricorrente lamenta inoltre la violazione degli artt. 557 e 564 c.c., non avendo gli attori indicato le ragioni dell’azione di riduzione e avendo essi richiesto la semplice ricostruzione dell’asse ereditario senza esperire le azioni a ciò propedeutiche, indicate nella collazione e nel “conseguente” scioglimento della comunione.

Il motivo è infondato.

Per quanto concerne le norme sostanziali che si assumono violate, la ricorrente ha richiamato il principio di diritto, più volte affermato in sede di legittimità, secondo cui, in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore (cfr.: Cass. n. 13310/2002; Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 20830/2016; Cass. n. 1357/2017).

Va tuttavia osservato che detto onere, finalizzato a permettere al giudice di stabilire se sia, o meno, avvenuta, e in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendosi solo in tal modo procedere alla sua reintegrazione (cfr.: Cass. n. 14473/2011), non ha carattere assoluto.

Si è, per esempio, precisato che il principio in questione non può essere applicato qualora il “de cuius” abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio con donazioni. In questo caso, infatti, il legittimario non ha altra via, per reintegrare la quota riservata, se non quella di agire in riduzione contro i donatari, essendo quindi la compiuta denuncia della lesione già implicita nella deduzione della mancanza di “relictum” (cfr.: Cass. n. 16535/2020).

In un’altra occasione, è stato chiarito che la sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l’entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima (cfr.: Cass. n. 17926/2020).

In concreto, la Corte d’Appello, rilevato che il principio di diritto di cui innanzi era stato formulato e si giustificava con riguardo a situazioni di incertezza sugli elementi fattuali posti a fondamento dell’azione, ha osservato che non poteva dirsi lo stesso nel caso di specie, “per la manifesta disparità di trattamento riservato da G.G. al marito, istituito erede universale, rispetto ai figli, esclusi dalla successione senza essere stati gratificati, vivente la madre, da liberalità”, il che non lasciava adito ad incertezze sull’oggetto e sulle ragioni della domanda.

Infatti, premesso che gli attori avevano indicato i beni immobili relitti (cfr.: ricorso, a pag. 3), è evidente che, qualunque fosse il valore della massa ereditaria, la loro completa esclusione dalla successione materna implicava la lesione della loro quota di legittima.

Tale ragionamento è conforme a una corretta esegesi delle norme in tema di azione di riduzione.   (….)

In ogni caso, né l’art. 557 c.c. né l’art. 564 c.c. riguardano la riunione fittizia, disciplinata, invece, dall’art. 556 c.c.

Infine, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, ove il legittimario sia stato del tutto pretermesso dalla successione, è l’azione di riduzione ad essere propedeutica rispetto alla divisione ed alla collazione, e non viceversa, visto che, in tale ipotesi, l’acquisto della qualità di erede da parte del legittimario pretermesso si verifica soltanto dopo il positivo esercizio dell’azione di riduzione, sicché prima di tale momento non possono essere richieste né la divisione ereditaria né la collazione dei beni (cfr.: Cass. n. 368/2010; in senso analogo, si veda anche: Cass. n. 2914/2020).>>

La prelazione ereditaria è un diritto strettamente personale poichè vige solo tra gli origniari coeredi, non tra successivi aventi causa della quota

Cass. sez. 3 del 23.12.2025 n. 33.716, rel. Giraldi:

<<Ed infatti, il diritto di prelazione di cui all’art. 732 cod. civ. è un diritto
personale del coerede perché è inerente alla qualità di coerede e non,
invece, alla quota; esso, ove fosse inerente alla quota, circolerebbe con la
stessa e finirebbe con il negare proprio (o porsi in contrasto con) la ratio
della normativa in esame, individuata nell’interesse all’allontanamento di
terzi dalla comunione ereditaria. Infatti, se la circolazione della quota
trascinasse con sé il diritto di prelazione, ciò dovrebbe valere per tutti gli
atti di alienazione, compreso il primo trasferimento, ma, in tal modo, alla
fine, nessuno potrebbe più considerarsi estraneo, dato che tutti gli
acquirenti, fin quando sussiste lo stato di comunione, sarebbero
qualificabili coeredi per il solo fatto di aver acquistato quella quota. Invece,
al contrario, quando la quota fuoriesce per atto inter vivos, dall’originario
coerede, dalla cerchia dei primi successori del de cuius, i diritti di
prelazione e di retratto sono definitivamente cancellati (Così
Cass.n.4277/2012).
E ancora «escludere che la prelazione segua la quota nei trasferimenti
inter vivos implica negare che essa sia una qualità intrinseca alla quota
stessa, o che sia una situazione giuridica autonoma che possa stare o
essere trasferita da sola. E, al contrario, ciò sta a significare che il diritto di prelazione è inerente alla qualità di coerede e, dunque, è esso stesso un
diritto personale del coerede. Con l’ulteriore conseguenza che essendo un
diritto personale è intrasmissibile e non può circolare neppure per
successione a causa di morte dato che la successione mortis causa non
riguarda le situazioni giuridiche intrasmissibili, patrimoniali o non
patrimoniali che siano. In questo senso, pertanto, l’erede del coerede è un
estraneo in ordine alla fattispecie di cui all’art 732 cod. civ.» (Cass. cit.).
Pertanto, la qualità di coerede può essere ravvisata solo in capo ai primi
coeredi.
Né, nel caso de quo, può rilevare che Viola Antonino, essendo divenuto
titolare in via originaria del diritto di prelazione ex art. 732 c.c. al
momento della morte della madre Dal Cason Angelina, è rimasto titolare
di tale diritto sino ad oggi senza soluzione di continuità.
La norma citata, infatti, prevede una limitazione al principio generale
relativo alla libera alienazione della propria quota ex art. 1103 cod. civ.
per il coerede che intenda cedere la stessa e pertanto la relativa
previsione va intesa in senso letterale, non potendo il diritto essere
esercitato da o verso soggetti diversi dai primi coeredi (sul punto anche
Cass. n.1654/2019, Cass. n. 5374/1993).
Attesa dunque la natura eccezionale del limite posta dall’art. 732 cod. civ.
e la qualità di erede come sopra riconosciuta solo ai primi coeredi, la
circostanza che Viola Antonino sia uno degli originari coeredi risulta
irrilevante.
Infatti l’interesse alla comunione, come originariamente creatasi per
effetto della morte del primo de cuius, ed all’allontanamento di terzi non
sussiste più allorché il coerede successivo, alienante, è già considerato
estraneo alla stessa>>.

Azione di riduzione, conguaglio in denaro e decorrenza per il calcolo dei frutti da restituire

Precisazioni utili circa un tema sempre un poco ostico in Cass.  sez. II 09/12/2025 n. 32.056, rel. Giannaccari:

<<4.1. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in caso di vittorioso esperimento dell’azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall’apertura della successione (Cass. Sez. 2, n. 4709/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata).
4.2. L’azione di riduzione – la cui natura resta essenzialmente identica, a prescindere se sia indirizzata contro una donazione, un’attribuzione a titolo di legato o un’istituzione di erede, ancorché ex certa re – ha carattere personale ed efficacia costituiva e solo il suo concreto e vittorioso esperimento priva di efficacia le disposizioni lesive.
Ne consegue che, poiché il riconoscimento dei diritti del legittimario leso è rimesso ad una sua specifica iniziativa, fin quando la stessa non intervenga, l’erede, il legatario ovvero il donatario conservano i frutti in quanto pieni proprietari dei beni acquistati.
L’anticipazione della decorrenza dei frutti alla data di proposizione della domanda costituisce una piana applicazione del principio conservativo della domanda, espressivo della regola secondo cui la durata del processo non può andare in danno della parte che abbia ragione, e ciò sebbene per il pieno riconoscimento dei diritti del legittimario sia necessaria una pronuncia di accertamento costitutiva.
Ed, invero, non può che partirsi dalla ratio che è sottesa alla previsione di cui all’art. 561 c.c., ultimo comma, che risiede nella peculiare conformazione dell’azione di riduzione (la cui natura resta essenzialmente identica, a prescindere che sia indirizzata contro una donazione, un’attribuzione a titolo di legato o un’istituzione di erede, ancorché ex certa re), che essendo un’azione a carattere personale ed a efficacia costituiva, presuppone il suo concreto e vittorioso esperimento, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia.
Solo dal momento della notifica della domanda giudiziale di riduzione della donazione per lesione di legittima la presunzione del possesso di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del donatario sui beni ricevuti, sicché anche in tale prospettiva non sarebbe giustificato anticipare la debenza dei frutti alla data dell’apertura della successione.
È altresì pacifico che il legittimario possa esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario anche in sede di divisione ereditaria, atteso che gli effetti della divisione – nonostante il meccanismo della collazione – non assorbono gli effetti della riduzione, che obbliga alla restituzione in natura dell’immobile donato, mentre l’altra ne consente l’imputazione di valore (Cass. n. 22097/2015).
Anche in sede di divisione ereditaria, ai fini dell’assegnazione di immobile non divisibile ad uno dei condividenti, ai sensi dell’art. 720 c.c., il valore del relictum va determinato con riferimento all’epoca di apertura della successione al fine della determinazione delle singole quote, ma deve essere considerato nell’entità economica al momento della decisione in ordine alla liquidazione delle quote in danaro, vertendosi in tema di tipico debito di valore, da commisurare all’entità economica attuale (ossia a quella esistente al momento dell’attribuzione), tenuto conto di tutti i fattori che la determinano, non esclusa la perdita del potere di acquisto della moneta, poiché all’avente diritto deve essere assicurato il “tantundem” pecuniario della reintegrazione della quota di legittima all’atto della decisione (v. Cass. n. 4738/77; Cass. n. 3173/79; Cass. n. 1913/80; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 320 del 18/01/1982; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2474 del 10/03/1987; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8243 del 20/08/1998; Cass. 17 marzo 1953, n. 653; Cass. 26 febbraio 1992, n. 2383; Cass. 5 giugno 2000, n. 7478; Cass. 19 maggio 2005, n. 10564; Cass. 19 marzo 2010, n. 6709).
In altri termini, nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario, mediante la cosiddetta riunione fittizia, onde stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso. Qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore – al momento della decisione giudiziale – del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l’esatto equivalente, dovendo, quindi, procedersi alla relativa rivalutazione (Cass. n. 55/1998; Cass. n. 6709/2010; Cass. n. 3187/2011; Cass. n. 5320/2016; Cass. n. 29733/2017; Cass. n. 5993/2020; Cass n. 35738/23).
Il criterio utilizzato dalla Corte d’Appello è, perciò, in contrasto con i citati principi di diritto perché, una volta accolta la domanda di riduzione, l’ammontare del conguaglio divisionale ha stimato in proporzione al valore che l’immobile donato aveva all’epoca dell’apertura della successione e non nel successivo momento della proposizione della domanda di divisione giudiziale.>>

L’omissione di alcuni beni ereditari nella divisione fa sorgere il diritto al supplemento divisionale

Cass. sez. II, 15/04/2025 n. 9.869, rel. Giannaccari:

<<7.1. L’art. 762 c.c. stabilisce che l’omissione di uno o più beni dell’eredità non è causa di nullità della divisione, ma determina esclusivamente la necessità di procedere ad un supplemento della divisione stessa (Cassazione civile sez. II, 03/09/1997, n. 8448). La divisione contrattuale può, infatti, avere per oggetto l’intera eredità o una parte soltanto di essa, permanendo in questa seconda ipotesi la comunione ereditaria per i beni non divisi. Infatti, quando i coeredi procedono alla divisione amichevole soltanto di alcuni beni della massa ereditaria, il loro consenso unanime di limitare a tali beni lo scioglimento e di mantenere lo stato di comunione per gli altri è in re ipsa, con conseguente applicabilità dell’art. 762 cod. civ., secondo cui l’omissione di uno o più beni dell’eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa (Sez. 2, Sentenza n. 1337 del 09/02/1987).

L’eventuale pretermissione di cespiti facenti parte del compendio comune e l’errore, non determinato da dolo, sull’essenza e sul valore dei beni da dividere trovano il loro specifico rimedio, rispettivamente, nell’art. 762 c.c., che ammette la possibilità di procedere ad un supplemento della divisione e nel successivo art. 763 che, prevedendo l’azione di rescissione per lesione oltre il quarto, mostra di considerare rilevante l’errore valutativo solo se ed in quanto abbia dato luogo ad una lesione di detta entità (Cassazione civile sez. II, 11/02/1995, n.1529).

La non impugnabilità della divisione per errore, ricavabile dagli artt. 761,762,763 cod. civ., ha ragione di sussistere solo quando l’errore sia caduto sulle operazioni divisionali, ma non quando esso sia caduto sui presupposti della divisione. A tal proposito, la risalente giurisprudenza di questa Corte richiama l’istituto della transazione, che non è impugnabile per errore di fatto, come si ricava dagli artt. 1969 e 1972 cod. civ., salvo che l’errore concerna i fatti già controversi e regolati dal negozio transattivo, e non già i fatti non controversi, da considerare quali presupposti del negozio (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 967 del 22/04/1964)>>.

Cass. sez. II, 13/05/2025 n. 12.660, rel. Giannaccari:

<<3.1. Nella divisione giudiziale, i condividenti debbono fornire la prova della comproprietà ma tale prova non è così rigorosa come nell’azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento della proprietà, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell’attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa (Cass. n. 1309/1966).

Con la divisione, infatti, si opera la trasformazione dell’oggetto del diritto di ciascuno, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato, senza che intervenga fra i condividenti alcun atto di cessione o di alienazione (Cass. 10067/2020; Cass. n. 20645/2005).

Il giudice investito della domanda di scioglimento della comunione è certamente tenuto a verificare l’effettiva titolarità del diritto di comproprietà in capo ai condividenti, preferibilmente mediante l’acquisizione dei titoli di provenienza, corredati anche dalla documentazione ipo-catastale, che consente di verificare se nelle more siano intervenute delle modifiche del regime proprietario rispetto alla data cui risale il titolo di provenienza; tuttavia, ove però le parti convenute in giudizio non contestino l’effettiva appartenenza dei beni ai soggetti evocati in giudizio, e soprattutto quando, come nel caso di specie, dalle indagini svolte dal consulente tecnico d’ufficio non emergano dubbi o incertezze circa la titolarità dei beni comuni in capo alle stesse parti, il giudice può ritenere provata la situazione di comproprietà (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023).

In assenza della produzione dei titoli e della certificazione ipocatastale, il rischio che la divisione intervenga tra parti non legittimate trova, invero, adeguata tutela sul piano processuale tramite il rimedio dell’opposizione di terzo, alla quale possono ricorrere il terzo pregiudicato ovvero il litisconsorte pretermesso(Cass. n. 21716/2020).

A maggior ragione, laddove la comproprietà sia incontroversa, è possibile anche ricorrere a prove indiziarie e alle risultanze del consulente tecnico, in quanto non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda tra parti in contrapposizione fra loro (Cassazione civile sez. VI, 02/03/2023, n. 6228; Cass. 21716/2020).

Con le citate pronunce, la giurisprudenza di questa Corte non ha ritenuto corretto l’orientamento diffuso tra i giudici di merito, che riteneva elemento costitutivo del diritto soggettivo di scioglimento della comunione la produzione relativa al titolo di proprietà e la documentazione ipocatastale>>.

La divisione dei beni ereditari presuppone la loro stima

Pare strano che debba essere la SC a dover insegnare quanto all’oggetto.

Si tratta di Cass. sez. II, 24/04/2025 n. 10.757 rel. Criscuolo:

<< Le norme richiamate nella rubrica del motivo [nds: artt. 726,727 e 728 c.c.], ed in particolare quella dettata in tema di conguagli, depongono evidentemente per la necessità che la formazione delle quote debba avvenire assicurando sì un’omogeneità qualitativa, ma altresì il rispetto delle regole per cui la formazione delle quote deve assicurare l’attribuzione di un valore economico che risulti corrispondente al valore delle quote ideali, mirando proprio l’attribuzione del conguaglio a perequare eventuali differenze tra valore della quota ideale e valore della quota in concreto assegnata. La sentenza impugnata, pur richiamando alla pag. 9 la funzione che il conguaglio è chiamato a svolgere, al fine di garantire il detto obiettivo, prendendo le mosse dalla portata vincolante e precettiva dell’assegnazione delle quote operata in testamento, ha sciolto la comunione esistente sui beni ancora in comproprietà tra i fratelli Giuliani assegnando la piena proprietà al germano che già era titolare (e proprio in virtù del testamento) della maggior quota di 5/6, ed assegnando separatamente i terreni (sui quali ognuno dei coeredi vantava singulatim la quota di un terzo – per quelli attribuiti al ricorrente principale – e la quota di un sesto – per quelli assegnati alla controparte).

Tuttavia, tale assegnazione è stata operata senza alcuna previa individuazione del valore venale dei singoli beni tuttora in comunione, valore che avrebbe invece permesso di poter stabilire se la ripartizione effettuata a mò di divisione in natura, era effettivamente in grado di assicurare ad ogni condividente che la quota in natura attribuita avesse un valore corrispondente a quello della quota ideale.

Ad esempio, e volendo limitare la disamina ai soli beni interessati dalla attribuzione testamentaria, la sentenza ha sostanzialmente ritenuto di equiparare il valore della quota di 1/6 vantata dal ricorrente sul fabbricato in (…) (attribuito a Gi.Ce.), al valore della quota di un sesto vantata dalla sorella sul bene alla via (…) (assegnato invece al ricorrente), laddove una differente stima dei due beni si sarebbe potuta riflettere anche sul differente valore della quota interessata dall’assegnazione in favore dell’altro comunista. Analoga considerazione vale poi per l’attribuzione in proprietà esclusiva dei terreni, occorrendo procedere ad una separata stima degli stessi onde verificare l’entità della quota così formata e la necessità di dover perequare le eventuali differenze di valore con la previsione di un conguaglio.

Non è casuale che la sentenza del Tribunale n. 183/2014, seppur partendo dall’erronea premessa della inefficacia delle previsioni testamentarie paterne, aveva delegato un notaio alle operazioni di divisione, contemplando però la possibilità di nominare uno stimatore per l’individuazione del valore dei beni, e ciò al fine di assicurare una corrispondenza tra il valore della quota ideale e quello della quota in concreto assegnata.

La sentenza impugnata, nell’operare la divisione in natura tra i condividenti ha perciò violato le norme in tema di formazione e stima delle porzioni divisionali e deve perciò essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, che, pur tenendo conto della immediata portata precettiva delle previsioni del testamento paterno, procederà alla divisione dei beni ancora in comunione, previa loro stima, onde assicurare la formazione di porzioni quantitativamente e qualitativamente omogenee>>.

La petizione ereditaria è implicita nella domanda di scioglimento della comunione

Cass. sez. II, Sent. 17/10/2024, n. 26.951, rel. Pirari:

<<Orbene, la questione proposta attiene, nella specie, agli effetti che conseguono alla proposizione di una domanda di scioglimento della comunione ereditaria e alla configurabilità dell’efficacia recuperatoria della stessa in assenza di relativa domanda, posto che, secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero potuto includere nella massa dividenda una somma di denaro in assenza di domanda di condanna e, correlatamente, di pronuncia in tal senso. A ben vedere, però, questa ricostruzione degli istituti non convince, poiché si pone in contrasto con il significato stesso del giudizio di divisione ereditaria e gli effetti da esso scaturenti. E’ ben noto, invero, che il recupero, da parte dell’erede, dei beni ereditari di cui sia nel possesso un terzo, sia in qualità di erede, sia senza titolo, avviene con l’esercizio dell’azione di petizione ereditaria ex art. 533 cod. civ., la quale, oltre ad avere natura reale e non contrattuale, è fondata sull’allegazione della qualità di erede con la finalità, giustappunto, di conseguire il rilascio dei beni compresi nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete, ma non quelli che, al momento dell’apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari (in tal senso, Cass., Sez. 2, 4/4/2024, n. 8942).

Orbene, la petizione dell’eredità, che consente, ai sensi dell’art. 533 cod. civ., di chiedere sia la quota dell’asse ereditario sia il suo valore, potendo così assumere tanto natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria (Cass., Sez. 6-2, 24/9/2020, n. 20024 ), quanto di condanna al rilascio dei beni ereditari posseduti dal convenuto a titolo di erede (Cass., Sez. 2, 19/1/1980, n. 461), si configura anche quando sia proposta domanda di divisione dell’asse ereditario, in quanto quest’ultima, al pari della prima, postula l’accertamento dell’esistenza, nell’attivo ereditario, del credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro coerede per le somme da questi illegittimamente prelevate dal conto cointestato prima della sua morte (Cass., Sez. 6-2, 24/9/2020, n. 20024; Cass., Sez. 2, 2004, n. 24034). Ciò comporta che nell’azione di scioglimento della comunione ereditaria può dirsi insita l’azione di petizione ereditaria allorché si chieda la ricostruzione dell’asse relitto e l’inclusione, in esso, di beni sottratti da altro erede o da un terzo, ivi compresi, dunque, i crediti vantati dal de cuius o le somme di denaro illecitamente prelevate da altro erede, come nella specie, tanto più che la sentenza contenente l’assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, idoneo a consentire a ciascuno di costoro di acquistare non soltanto la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, ivi compresa quella diretta ad ottenere, in via esecutiva, il rilascio dei beni in essa inclusi, rispetto ai quali gli altri condividenti non hanno più alcun titolo giustificativo per protrarre ulteriormente la detenzione proprio per effetto della compiuta divisione (sull’efficacia di titolo esecutivo dello scioglimento della comunione vedi Cass., Sez. 2, 22/8/2018, n. 20961; Cass., Sez. 2, 27/12/2013, n. 28697).

E’ allora evidente come nessuna ultrapetizione possa dirsi verificata nella specie, derivando dall’accertamento dell’esatta consistenza del patrimonio relitto prima e dall’attribuzione delle quote poi, presupponente evidentemente l’accertamento della qualità di erede, gli stessi effetti sostanziali che derivano dalla petizione ereditaria, che, in ragione di ciò, può dirsi insita nella domanda di scioglimento della comunione>>.