Chiaro esempio di applicazione della collazione per imputazione ex artt. 724-725 cc (e 737 cc) in Cass. sez. II, 30/08/2026 n. 24.855, rel. Tedesco:
<<In relazione al profilo considerato con il motivo in esame la sentenza di primo grado così si era espressa: “Quanto all’obbligazione restitutoria a carico di B.B., si ribadisce che è pacifico come questi abbia ricevuto dalla F. l’importo di Euro 44.500. Al riguardo, B.B. afferma di avere trattenuto la somma ricevuta quale acconto sulle somme ad egli spettanti sull’eredità paterna. La C.C. afferma di aver corrisposto tale importo per l’acquisto della quota di comproprietà pari ad un terzo dell’alloggio di Omissis, via Omissis, vendita non perfezionatasi. In ogni caso, è incontestato come B.B. abbia trattenuto la somma ricevuta, sicché, anche aderendo alla tesi del Omissis, resta il fatto che dal valore del lotto a questi spettante deve essere detratto l’importo già ricevuto”.
Tale contenuto decisorio fu impugnato da B.B. con il secondo motivo di appello incidentale, che la Corte d’Appello riassume in questo modo: “B.B. lamenta che il primo giudice abbia ritenuto la somma di Euro 44.500,00 costituire un anticipo sull’eredità versatagli dalla madre, ne abbia disposto la restituzione alla C.C. per intero e non ne abbia disposta la ripartizione pro quota fra i coeredi, stante la natura successoria della somma stessa. Sicché parte appellante incidentale avrebbe dovuto trattenere per sé la quota di Euro 15.166,00, mentre avrebbe dovuto corrispondere alla madre ed al fratello due quote identiche a quella” (pag. 13 della sentenza della Corte di appello).
Su tale motivo la Corte d’Appello ha così deciso: “Il rilievo è vero ma irrilevante. Il giudice di primo grado è vero che ha disposto la restituzione della somma ridetta B.B. alla madre, per intero, ma non è meno vero che successivamente in sede di formazione dei lotti ha poi ripartito complessivamente l’asse secondo le quote di spettanza, con minime rifatte. Quindi, matematicamente, ha operato l’imputazione contestata. Di qui la carenza di interesse, ex art. 100 c.p.c., alla doglianza, ed il rigetto della stessa”.
In altre parole, la Corte d’Appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha riconosciuto che la ripartizione, così come operata dal Tribunale, aveva matematicamente realizzato l’obiettivo che si proponeva l’appellante incidentale, il quale mirava a ottenere la ripartizione pro quota della somma che egli aveva ricevuto dalla C.C.: da qui il (supposto) difetto di interesse.
1.2. La conclusione riflette un palese equivoco nel quale è incorso la Corte d’Appello. In presenza di un condividente, il quale abbia ricevuto una somma in via anticipata rispetto alla divisione, la ripartizione pro quota del relativo valore può avvenire secondo due metodi diversi.
Per semplificare si può assumere come modello la collazione per imputazione, generalmente considerata, sotto tale profilo, quale strumento per ripartire pro quota fra i coeredi indicati nell’art. 737 c.c. il valore del bene donato (donatario compreso). La collazione per imputazione, secondo quanto dispongono gli artt. 724 e 725 c.c., è fatta con il metodo dei prelevamenti: “Se i beni donati non sono conferiti in natura…, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote”.
Se in una comunione con parità di quote su una massa che vale 1000, uno dei due partecipanti ha ricevuto una donazione di 200, il coerede non donatario preleva beni dalla massa in proporzione della propria quota: nel caso ipotizzato nell’esempio, essendo le quote uguali, preleva 200, riducendosi la massa a 800, che è ripartita secondo le quote originarie in ragione di un mezzo ciascuno: il coerede non donatario, dopo aver prelevato 200, consegue nella divisione altri 400 e così in totale 600; il coerede donatario consegue solo 400. Come si può constatare la quota del coerede non donatario, che sarebbe di 500, si incrementa di 100 (cioè per la metà del valore del bene donato); simmetricamente il donatario vede la sua quota di concorso sui beni ereditari, anche per lui di 500 se non ci fosse stata la donazione, ridursi a 400: all’incremento della quota dell’uno fa riscontro la diminuzione della quota dell’altro per identico valore. La porzione divisoria del donatario diminuisce, rispetto a quella che sarebbe stata se egli non avesse subito l’imputazione, esattamente di quanto aumenta la quota del coerede non donatario.
In questo modo il valore della donazione è automaticamente ripartito fra i coeredi concorrenti.
Il debito ex collatione può essere regolato anche con un metodo diverso: il bene donato è considerato, contabilmente, come se facesse parte della massa dividenda e quindi imputato per il suo valore alla porzione del donatario.
Riproponendo l’esempio già fatto impiegando tale diverso metodo, si ha che il valore della donazione è contabilmente aggiunto alla massa da dividere, che ascende così a 1.200, cui corrisponde la quota di 600 ciascuno dei due coeredi concorrenti. Al momento della divisione il bene donato è imputato per intero alla quota del donatario, che ha diritto di concorrere sui beni relitti solo per il residuo di 400. I 600 residui andranno a comporre la porzione divisoria del coerede non donatario.
Fermo l’esito naturalmente identico dei due metodi, quello dei prelevamenti presenta il vantaggio, se i compartecipi concorrono per quote uguali, di consentire la formazione di porzioni di eguale valore da assegnarsi mediante sorteggio (Cass. n. 27086/2021).>>