La domanda di rendiconto è compresa in quella divisoria, per cui non è necessario proporla in modo specifico

Cass. sez. II, 30/04/2026 n. 11.937, rel. Picaro:

<<La petitio hereditatis, infatti, è un’azione recuperatoria volta ad ottenere oltre al riconoscimento della qualità di erede, il rilascio in tutto, o in parte dei beni ereditari, e può essere esercitata anche per far valere i diritti di credito della massa ereditaria derivanti da illegittimo prelievo da parte del cointestatario del conto corrente (vedi Cass. 24.9.2020 n. 20024; Cass. n.10557/2001).

Si deve quindi ritenere che la simultanea domanda di accertamento dell’appartenenza alla massa ereditaria sia dei BOT, che del conto corrente bancario cointestato, e di divisione in ragione della qualità di eredi di tutto il patrimonio relitto da Ca.Pa., compresi quindi anche i crediti ed i debiti della massa ereditaria, fossero idonee a legittimare la pronuncia in questione.

Tra coeredi, infatti, la resa dei conti, di cui all’art. 723 c.c., quando non sia basata su una gestione di affari altrui, o su uno specifico mandato ad amministrare conferito ad uno dei coeredi per la gestione di beni ereditari e richieda quindi una specifica domanda per la sua autonoma causa petendi, può costituire semplicemente un’operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi strumentalizzata al fine di calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione ereditaria (Cass. n. 6358/1993 e Cass. n. 5720/1984). In tali ipotesi una domanda specifica di rendiconto è superflua, perché il rendiconto è strumentale alla formazione dello stato attivo della massa ereditaria oggetto della domanda di divisione (Cass. n. 14256/2016; Cass. n.5861/2016) e la necessità dell’istanza di rendiconto va intesa in senso ampio, ossia come comprensiva di qualsiasi istanza con la quale si siano fatti valere debiti e crediti dipendenti della comunione, mentre non si richiede una domanda ulteriore volta alla liquidazione del credito sulla massa ereditaria con il sistema dei prelevamenti, o con l’incremento della quota, essendo l’imputazione il modo normale di regolamento dei debiti dipendenti dalla comunione e dovendo a tanto provvedere il giudice della divisione in modo autonomo (Cass. n. 1458/2002; Cass. n. 19793/1993).

Ne consegue che nella specie, pur mancando una formale ed autonoma domanda di rendiconto, i coeredi costituiti di Ca.El. hanno manifestato ab origine con una specifica domanda la volontà di fare ricomprendere nella massa ereditaria da dividere anche i BOT ed il conto corrente cointestato tra il de cuius e la seconda moglie, che pacificamente erano nella disponibilità esclusiva di quest’ultima, al fine di includerli nella divisione>>.

Divisione giudiziale in caso di immobili non comodamente divisibili

Cass. sez. II, 18/02/2026 n. 3.703, rel. Fortunato:

<<2.2. Occorre anzitutto considerare che nel caso in cui l’asse da dividere sia composto da più immobili, il requisito della comoda divisibilità affinché si proceda alla ripartizione in natura tra i coeredi, deve essere valutata con riferimento non ai singoli cespiti, ma alla massa nel suo complesso poiché, in tal caso, il singolo condividente ha – di norma – diritto ad una porzione in natura dei diversi beni (mobili o immobili) in modo da riflettere la composizione qualitativa del patrimonio da dividere (Cass. n. 21612/2021; Cass. n. 3139/2023).

Ove la divisione possa essere attuata solo con il pagamento di rilevanti conguagli, come nel caso concreto, deve essere esclusa la stessa comoda divisibilità dell’asse (Cass. 7961/2003; Cass. 12965/2019) e deve trovare applicazione l’art. 720 c.c.

Può procedersi alla divisione in natura nella misura in cui il singolo condividente riceva una porzione di beni proporzionata al valore della quota, in modo che il conguaglio abbia la sola funzione di perequare le contenute differenze di valore tra le quote stesse, venendo altrimenti negato il conseguimento dell’obiettivo della divisione in natura (Cass. n. 726/2018; Cass. 19104/2019).

Se allora la successione comprende un numero di immobili non uguale a quello dei condividenti o non suscettibili di attribuzione in modo frazionato ai singoli in ragione delle diversità qualitative, delle eventuali differenze di valore di ciascun bene o per l’entità dei conguagli, ai sensi dell’art. 720 c.c. detti cespiti devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione; se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto (Cass. n. 3139/2023).

Nel caso in esame, la sentenza ha invece previsto che i ricorrenti versassero Euro 237.950,00 a E.E. ed Euro 432.950,00 a F.F., ossia un importo sproporzionato rispetto al valore della quota ad essi spettante, pari ad Euro 492.250,00 (cfr. sentenza di primo grado n. 6789/2015) ed è perciò incorsa nella violazione denunciata.>>

Solo che l’art. 720 cc  non pone questo limite.

Se i coeredi interessati all’acquisto in esclusiva son disposti a pagare gli altri e con le necessarie garanzie (ad es. subordinandosi nel provvedimento giudiziale  il “trasferimento” all’avvenuto pagamento o anche alla corretta esecuzione di un escrow agreement tra le parti e una figura delegata, ad es un notaio, magari in applicazione estensiva o analogica della disciplina del conto corrente destinato ex L. 124/2017), perchè non dovrebbero poterlo fare?

Imputazione del valore nella collazione e reintegra in natura nella riduzione esperita dal legittimario leso

Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 06/11/2025) 23/01/2026, n. 1553, rell Tedesco:

<<Nella specie fu chiesta la riduzione della donazione non la collazione, il che esclude la facoltà di imputazione invocata dai ricorrenti infatti, “l’imputazione del valore delle donazioni è facoltà prevista per il solo discendente donatario nella collazione, non per il donatario nei cui confronti sia stato esperita vittoriosamente l’azione di riduzione, posto che la reintegrazione della quota di riserva, fatti salvi i casi di cui all’art. 560 comma 2, e 3, c.c., deve essere effettuata con beni in natura” (Cass. n. 1809/1969).>>

Oneri allegatori nell’indicazione della lesione per il legittimario che agisce in riduzione (e rapporto con divisione e collazione)

Cass. sez. II, 05/03/2026 n. 4.949, rel. De Giorgio:

<< A dire della parte, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata da irriducibile contraddittorietà e da illogicità per non essere stato applicato il principio secondo cui chi propone l’azione di riduzione ha l’onere di determinare con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima lesa dal testatore. La ricorrente lamenta inoltre la violazione degli artt. 557 e 564 c.c., non avendo gli attori indicato le ragioni dell’azione di riduzione e avendo essi richiesto la semplice ricostruzione dell’asse ereditario senza esperire le azioni a ciò propedeutiche, indicate nella collazione e nel “conseguente” scioglimento della comunione.

Il motivo è infondato.

Per quanto concerne le norme sostanziali che si assumono violate, la ricorrente ha richiamato il principio di diritto, più volte affermato in sede di legittimità, secondo cui, in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore (cfr.: Cass. n. 13310/2002; Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 20830/2016; Cass. n. 1357/2017).

Va tuttavia osservato che detto onere, finalizzato a permettere al giudice di stabilire se sia, o meno, avvenuta, e in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendosi solo in tal modo procedere alla sua reintegrazione (cfr.: Cass. n. 14473/2011), non ha carattere assoluto.

Si è, per esempio, precisato che il principio in questione non può essere applicato qualora il “de cuius” abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio con donazioni. In questo caso, infatti, il legittimario non ha altra via, per reintegrare la quota riservata, se non quella di agire in riduzione contro i donatari, essendo quindi la compiuta denuncia della lesione già implicita nella deduzione della mancanza di “relictum” (cfr.: Cass. n. 16535/2020).

In un’altra occasione, è stato chiarito che la sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l’entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima (cfr.: Cass. n. 17926/2020).

In concreto, la Corte d’Appello, rilevato che il principio di diritto di cui innanzi era stato formulato e si giustificava con riguardo a situazioni di incertezza sugli elementi fattuali posti a fondamento dell’azione, ha osservato che non poteva dirsi lo stesso nel caso di specie, “per la manifesta disparità di trattamento riservato da G.G. al marito, istituito erede universale, rispetto ai figli, esclusi dalla successione senza essere stati gratificati, vivente la madre, da liberalità”, il che non lasciava adito ad incertezze sull’oggetto e sulle ragioni della domanda.

Infatti, premesso che gli attori avevano indicato i beni immobili relitti (cfr.: ricorso, a pag. 3), è evidente che, qualunque fosse il valore della massa ereditaria, la loro completa esclusione dalla successione materna implicava la lesione della loro quota di legittima.

Tale ragionamento è conforme a una corretta esegesi delle norme in tema di azione di riduzione.   (….)

In ogni caso, né l’art. 557 c.c. né l’art. 564 c.c. riguardano la riunione fittizia, disciplinata, invece, dall’art. 556 c.c.

Infine, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, ove il legittimario sia stato del tutto pretermesso dalla successione, è l’azione di riduzione ad essere propedeutica rispetto alla divisione ed alla collazione, e non viceversa, visto che, in tale ipotesi, l’acquisto della qualità di erede da parte del legittimario pretermesso si verifica soltanto dopo il positivo esercizio dell’azione di riduzione, sicché prima di tale momento non possono essere richieste né la divisione ereditaria né la collazione dei beni (cfr.: Cass. n. 368/2010; in senso analogo, si veda anche: Cass. n. 2914/2020).>>

La prelazione ereditaria è un diritto strettamente personale poichè vige solo tra gli origniari coeredi, non tra successivi aventi causa della quota

Cass. sez. 3 del 23.12.2025 n. 33.716, rel. Giraldi:

<<Ed infatti, il diritto di prelazione di cui all’art. 732 cod. civ. è un diritto
personale del coerede perché è inerente alla qualità di coerede e non,
invece, alla quota; esso, ove fosse inerente alla quota, circolerebbe con la
stessa e finirebbe con il negare proprio (o porsi in contrasto con) la ratio
della normativa in esame, individuata nell’interesse all’allontanamento di
terzi dalla comunione ereditaria. Infatti, se la circolazione della quota
trascinasse con sé il diritto di prelazione, ciò dovrebbe valere per tutti gli
atti di alienazione, compreso il primo trasferimento, ma, in tal modo, alla
fine, nessuno potrebbe più considerarsi estraneo, dato che tutti gli
acquirenti, fin quando sussiste lo stato di comunione, sarebbero
qualificabili coeredi per il solo fatto di aver acquistato quella quota. Invece,
al contrario, quando la quota fuoriesce per atto inter vivos, dall’originario
coerede, dalla cerchia dei primi successori del de cuius, i diritti di
prelazione e di retratto sono definitivamente cancellati (Così
Cass.n.4277/2012).
E ancora «escludere che la prelazione segua la quota nei trasferimenti
inter vivos implica negare che essa sia una qualità intrinseca alla quota
stessa, o che sia una situazione giuridica autonoma che possa stare o
essere trasferita da sola. E, al contrario, ciò sta a significare che il diritto di prelazione è inerente alla qualità di coerede e, dunque, è esso stesso un
diritto personale del coerede. Con l’ulteriore conseguenza che essendo un
diritto personale è intrasmissibile e non può circolare neppure per
successione a causa di morte dato che la successione mortis causa non
riguarda le situazioni giuridiche intrasmissibili, patrimoniali o non
patrimoniali che siano. In questo senso, pertanto, l’erede del coerede è un
estraneo in ordine alla fattispecie di cui all’art 732 cod. civ.» (Cass. cit.).
Pertanto, la qualità di coerede può essere ravvisata solo in capo ai primi
coeredi.
Né, nel caso de quo, può rilevare che Viola Antonino, essendo divenuto
titolare in via originaria del diritto di prelazione ex art. 732 c.c. al
momento della morte della madre Dal Cason Angelina, è rimasto titolare
di tale diritto sino ad oggi senza soluzione di continuità.
La norma citata, infatti, prevede una limitazione al principio generale
relativo alla libera alienazione della propria quota ex art. 1103 cod. civ.
per il coerede che intenda cedere la stessa e pertanto la relativa
previsione va intesa in senso letterale, non potendo il diritto essere
esercitato da o verso soggetti diversi dai primi coeredi (sul punto anche
Cass. n.1654/2019, Cass. n. 5374/1993).
Attesa dunque la natura eccezionale del limite posta dall’art. 732 cod. civ.
e la qualità di erede come sopra riconosciuta solo ai primi coeredi, la
circostanza che Viola Antonino sia uno degli originari coeredi risulta
irrilevante.
Infatti l’interesse alla comunione, come originariamente creatasi per
effetto della morte del primo de cuius, ed all’allontanamento di terzi non
sussiste più allorché il coerede successivo, alienante, è già considerato
estraneo alla stessa>>.

Azione di riduzione, conguaglio in denaro e decorrenza per il calcolo dei frutti da restituire

Precisazioni utili circa un tema sempre un poco ostico in Cass.  sez. II 09/12/2025 n. 32.056, rel. Giannaccari:

<<4.1. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in caso di vittorioso esperimento dell’azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall’apertura della successione (Cass. Sez. 2, n. 4709/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata).
4.2. L’azione di riduzione – la cui natura resta essenzialmente identica, a prescindere se sia indirizzata contro una donazione, un’attribuzione a titolo di legato o un’istituzione di erede, ancorché ex certa re – ha carattere personale ed efficacia costituiva e solo il suo concreto e vittorioso esperimento priva di efficacia le disposizioni lesive.
Ne consegue che, poiché il riconoscimento dei diritti del legittimario leso è rimesso ad una sua specifica iniziativa, fin quando la stessa non intervenga, l’erede, il legatario ovvero il donatario conservano i frutti in quanto pieni proprietari dei beni acquistati.
L’anticipazione della decorrenza dei frutti alla data di proposizione della domanda costituisce una piana applicazione del principio conservativo della domanda, espressivo della regola secondo cui la durata del processo non può andare in danno della parte che abbia ragione, e ciò sebbene per il pieno riconoscimento dei diritti del legittimario sia necessaria una pronuncia di accertamento costitutiva.
Ed, invero, non può che partirsi dalla ratio che è sottesa alla previsione di cui all’art. 561 c.c., ultimo comma, che risiede nella peculiare conformazione dell’azione di riduzione (la cui natura resta essenzialmente identica, a prescindere che sia indirizzata contro una donazione, un’attribuzione a titolo di legato o un’istituzione di erede, ancorché ex certa re), che essendo un’azione a carattere personale ed a efficacia costituiva, presuppone il suo concreto e vittorioso esperimento, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia.
Solo dal momento della notifica della domanda giudiziale di riduzione della donazione per lesione di legittima la presunzione del possesso di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del donatario sui beni ricevuti, sicché anche in tale prospettiva non sarebbe giustificato anticipare la debenza dei frutti alla data dell’apertura della successione.
È altresì pacifico che il legittimario possa esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario anche in sede di divisione ereditaria, atteso che gli effetti della divisione – nonostante il meccanismo della collazione – non assorbono gli effetti della riduzione, che obbliga alla restituzione in natura dell’immobile donato, mentre l’altra ne consente l’imputazione di valore (Cass. n. 22097/2015).
Anche in sede di divisione ereditaria, ai fini dell’assegnazione di immobile non divisibile ad uno dei condividenti, ai sensi dell’art. 720 c.c., il valore del relictum va determinato con riferimento all’epoca di apertura della successione al fine della determinazione delle singole quote, ma deve essere considerato nell’entità economica al momento della decisione in ordine alla liquidazione delle quote in danaro, vertendosi in tema di tipico debito di valore, da commisurare all’entità economica attuale (ossia a quella esistente al momento dell’attribuzione), tenuto conto di tutti i fattori che la determinano, non esclusa la perdita del potere di acquisto della moneta, poiché all’avente diritto deve essere assicurato il “tantundem” pecuniario della reintegrazione della quota di legittima all’atto della decisione (v. Cass. n. 4738/77; Cass. n. 3173/79; Cass. n. 1913/80; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 320 del 18/01/1982; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2474 del 10/03/1987; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8243 del 20/08/1998; Cass. 17 marzo 1953, n. 653; Cass. 26 febbraio 1992, n. 2383; Cass. 5 giugno 2000, n. 7478; Cass. 19 maggio 2005, n. 10564; Cass. 19 marzo 2010, n. 6709).
In altri termini, nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario, mediante la cosiddetta riunione fittizia, onde stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso. Qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore – al momento della decisione giudiziale – del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l’esatto equivalente, dovendo, quindi, procedersi alla relativa rivalutazione (Cass. n. 55/1998; Cass. n. 6709/2010; Cass. n. 3187/2011; Cass. n. 5320/2016; Cass. n. 29733/2017; Cass. n. 5993/2020; Cass n. 35738/23).
Il criterio utilizzato dalla Corte d’Appello è, perciò, in contrasto con i citati principi di diritto perché, una volta accolta la domanda di riduzione, l’ammontare del conguaglio divisionale ha stimato in proporzione al valore che l’immobile donato aveva all’epoca dell’apertura della successione e non nel successivo momento della proposizione della domanda di divisione giudiziale.>>

Uso esclusivo in capo ad uno dei coeredi e richiesta di sua cessazione da parte degli altri

Cass.  Sez. II, 4 dicembre 2025 n. 31.626 , Rel. Fortunato

Il coerede che gode in via esclusiva di un bene ereditario deve corrispondere agli altri coeredi un’indennità per il mancato godimento, a partire dal momento in cui gli altri manifestano la volontà di rientrare nel possesso, anche tramite una semplice richiesta di consegna delle chiavi, senza necessità di chiedere l’estromissione totale dell’utilizzatore esclusivo.
La richiesta di consegna delle chiavi da parte dei coeredi, se finalizzata a rientrare nel godimento del bene, interrompe la legittimità dell’uso esclusivo da parte di uno solo, anche se inizialmente avvenuto con il consenso di tutti.
(massime di Cianciolo Valeria in Ondif)

L’omissione di alcuni beni ereditari nella divisione fa sorgere il diritto al supplemento divisionale

Cass. sez. II, 15/04/2025 n. 9.869, rel. Giannaccari:

<<7.1. L’art. 762 c.c. stabilisce che l’omissione di uno o più beni dell’eredità non è causa di nullità della divisione, ma determina esclusivamente la necessità di procedere ad un supplemento della divisione stessa (Cassazione civile sez. II, 03/09/1997, n. 8448). La divisione contrattuale può, infatti, avere per oggetto l’intera eredità o una parte soltanto di essa, permanendo in questa seconda ipotesi la comunione ereditaria per i beni non divisi. Infatti, quando i coeredi procedono alla divisione amichevole soltanto di alcuni beni della massa ereditaria, il loro consenso unanime di limitare a tali beni lo scioglimento e di mantenere lo stato di comunione per gli altri è in re ipsa, con conseguente applicabilità dell’art. 762 cod. civ., secondo cui l’omissione di uno o più beni dell’eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa (Sez. 2, Sentenza n. 1337 del 09/02/1987).

L’eventuale pretermissione di cespiti facenti parte del compendio comune e l’errore, non determinato da dolo, sull’essenza e sul valore dei beni da dividere trovano il loro specifico rimedio, rispettivamente, nell’art. 762 c.c., che ammette la possibilità di procedere ad un supplemento della divisione e nel successivo art. 763 che, prevedendo l’azione di rescissione per lesione oltre il quarto, mostra di considerare rilevante l’errore valutativo solo se ed in quanto abbia dato luogo ad una lesione di detta entità (Cassazione civile sez. II, 11/02/1995, n.1529).

La non impugnabilità della divisione per errore, ricavabile dagli artt. 761,762,763 cod. civ., ha ragione di sussistere solo quando l’errore sia caduto sulle operazioni divisionali, ma non quando esso sia caduto sui presupposti della divisione. A tal proposito, la risalente giurisprudenza di questa Corte richiama l’istituto della transazione, che non è impugnabile per errore di fatto, come si ricava dagli artt. 1969 e 1972 cod. civ., salvo che l’errore concerna i fatti già controversi e regolati dal negozio transattivo, e non già i fatti non controversi, da considerare quali presupposti del negozio (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 967 del 22/04/1964)>>.

Cass. sez. II, 13/05/2025 n. 12.660, rel. Giannaccari:

<<3.1. Nella divisione giudiziale, i condividenti debbono fornire la prova della comproprietà ma tale prova non è così rigorosa come nell’azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento della proprietà, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell’attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa (Cass. n. 1309/1966).

Con la divisione, infatti, si opera la trasformazione dell’oggetto del diritto di ciascuno, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato, senza che intervenga fra i condividenti alcun atto di cessione o di alienazione (Cass. 10067/2020; Cass. n. 20645/2005).

Il giudice investito della domanda di scioglimento della comunione è certamente tenuto a verificare l’effettiva titolarità del diritto di comproprietà in capo ai condividenti, preferibilmente mediante l’acquisizione dei titoli di provenienza, corredati anche dalla documentazione ipo-catastale, che consente di verificare se nelle more siano intervenute delle modifiche del regime proprietario rispetto alla data cui risale il titolo di provenienza; tuttavia, ove però le parti convenute in giudizio non contestino l’effettiva appartenenza dei beni ai soggetti evocati in giudizio, e soprattutto quando, come nel caso di specie, dalle indagini svolte dal consulente tecnico d’ufficio non emergano dubbi o incertezze circa la titolarità dei beni comuni in capo alle stesse parti, il giudice può ritenere provata la situazione di comproprietà (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023).

In assenza della produzione dei titoli e della certificazione ipocatastale, il rischio che la divisione intervenga tra parti non legittimate trova, invero, adeguata tutela sul piano processuale tramite il rimedio dell’opposizione di terzo, alla quale possono ricorrere il terzo pregiudicato ovvero il litisconsorte pretermesso(Cass. n. 21716/2020).

A maggior ragione, laddove la comproprietà sia incontroversa, è possibile anche ricorrere a prove indiziarie e alle risultanze del consulente tecnico, in quanto non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda tra parti in contrapposizione fra loro (Cassazione civile sez. VI, 02/03/2023, n. 6228; Cass. 21716/2020).

Con le citate pronunce, la giurisprudenza di questa Corte non ha ritenuto corretto l’orientamento diffuso tra i giudici di merito, che riteneva elemento costitutivo del diritto soggettivo di scioglimento della comunione la produzione relativa al titolo di proprietà e la documentazione ipocatastale>>.

La divisione dei beni ereditari presuppone la loro stima

Pare strano che debba essere la SC a dover insegnare quanto all’oggetto.

Si tratta di Cass. sez. II, 24/04/2025 n. 10.757 rel. Criscuolo:

<< Le norme richiamate nella rubrica del motivo [nds: artt. 726,727 e 728 c.c.], ed in particolare quella dettata in tema di conguagli, depongono evidentemente per la necessità che la formazione delle quote debba avvenire assicurando sì un’omogeneità qualitativa, ma altresì il rispetto delle regole per cui la formazione delle quote deve assicurare l’attribuzione di un valore economico che risulti corrispondente al valore delle quote ideali, mirando proprio l’attribuzione del conguaglio a perequare eventuali differenze tra valore della quota ideale e valore della quota in concreto assegnata. La sentenza impugnata, pur richiamando alla pag. 9 la funzione che il conguaglio è chiamato a svolgere, al fine di garantire il detto obiettivo, prendendo le mosse dalla portata vincolante e precettiva dell’assegnazione delle quote operata in testamento, ha sciolto la comunione esistente sui beni ancora in comproprietà tra i fratelli Giuliani assegnando la piena proprietà al germano che già era titolare (e proprio in virtù del testamento) della maggior quota di 5/6, ed assegnando separatamente i terreni (sui quali ognuno dei coeredi vantava singulatim la quota di un terzo – per quelli attribuiti al ricorrente principale – e la quota di un sesto – per quelli assegnati alla controparte).

Tuttavia, tale assegnazione è stata operata senza alcuna previa individuazione del valore venale dei singoli beni tuttora in comunione, valore che avrebbe invece permesso di poter stabilire se la ripartizione effettuata a mò di divisione in natura, era effettivamente in grado di assicurare ad ogni condividente che la quota in natura attribuita avesse un valore corrispondente a quello della quota ideale.

Ad esempio, e volendo limitare la disamina ai soli beni interessati dalla attribuzione testamentaria, la sentenza ha sostanzialmente ritenuto di equiparare il valore della quota di 1/6 vantata dal ricorrente sul fabbricato in (…) (attribuito a Gi.Ce.), al valore della quota di un sesto vantata dalla sorella sul bene alla via (…) (assegnato invece al ricorrente), laddove una differente stima dei due beni si sarebbe potuta riflettere anche sul differente valore della quota interessata dall’assegnazione in favore dell’altro comunista. Analoga considerazione vale poi per l’attribuzione in proprietà esclusiva dei terreni, occorrendo procedere ad una separata stima degli stessi onde verificare l’entità della quota così formata e la necessità di dover perequare le eventuali differenze di valore con la previsione di un conguaglio.

Non è casuale che la sentenza del Tribunale n. 183/2014, seppur partendo dall’erronea premessa della inefficacia delle previsioni testamentarie paterne, aveva delegato un notaio alle operazioni di divisione, contemplando però la possibilità di nominare uno stimatore per l’individuazione del valore dei beni, e ciò al fine di assicurare una corrispondenza tra il valore della quota ideale e quello della quota in concreto assegnata.

La sentenza impugnata, nell’operare la divisione in natura tra i condividenti ha perciò violato le norme in tema di formazione e stima delle porzioni divisionali e deve perciò essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, che, pur tenendo conto della immediata portata precettiva delle previsioni del testamento paterno, procederà alla divisione dei beni ancora in comunione, previa loro stima, onde assicurare la formazione di porzioni quantitativamente e qualitativamente omogenee>>.