Debiti tributari del de cuius e responsabilità dell’erede

Cass.  Sez. V, Sent. 16 gennaio 2024  n. 1.640, Rel. Leuzzi:

<Con riferimento alla posizione dell’erede né l’art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973, né l’art. 6, co. 5, L. n. 212 del 2000, prevedono deroghe in ordine all’esposto quadro di regole, né contemplano avvertimenti specifici. Viene, piuttosto, in apice il principio generale in ragione del quale l’erede è chiamato a rispondere di tutti i debiti facenti capo al de cuius non soltanto con i beni oggetti del patrimonio dell’estinto, ma, altresì, nel caso in cui questi ultimi non siano sufficienti al loro assolvimento, con il proprio patrimonio personale. In forza degli artt. 752 e ss c.c. e per espressa previsione dell’art. 65, co. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’erede risponde in solido col dante delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte di quest’ultimo>>.

(notizia e link al testo da Ondif)

Onere del coerede di eccepire al creditore la propria responsabilità parziaria per i debiti del de cuius

Cass. sez. III del 3 febbraio 2023 n. 3391, rel. Spaziani:

<<Va rilevato che l’argomentazione con cui viene dedotto il carattere parziario dell’obbligazione di ciascun erede non costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto, e dunque il motivo in esame non può essere giudicato inammissibile per non avere la ricorrente provato di averla tempestivamente sollevata nel giudizio di merito.

Non trova applicazione, infatti, nella fattispecie, il consolidato principio, richiamato anche dal Procuratore Generale, che impone di interpretare l’art. 754 c.c., nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l’onere di indicare al creditore questa sua condizione di coobbligato passivo, entro i limiti della propria quota (Cass. 05/05/1997 n. 7216; Cass. 12/07/2007 n. 15592; Cass. 31/03/2015 n. 6431; Cass. 13/08/2020, n. 17122).

L’onere di formulare tale dichiarazione, che integra gli estremi dell’istituto processuale della eccezione propria (con la conseguenza che la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l’intero), sussiste, infatti, allorché il creditore abbia agito direttamente nei confronti del coerede chiedendone la condanna al pagamento di un debito o peso ereditario, nel qual caso costituiscono fatti impeditivi della pretesa del creditore (che il convenuto ha l’onere di dedurre tempestivamente sollevando la relativa eccezione) le circostanze relative all’esistenza di altri coeredi e alla divisione pro quota del debito ereditario.

Il predetto onere, invece, non sussiste nella diversa ipotesi in cui la qualità di erede e la conseguente legittimazione a stare in giudizio in tale qualità siano sopravvenute all’inizio del processo introdotto nei confronti del titolare originario della situazione soggettiva passiva oggetto di successiva vicenda successoria, nel qual caso, a seguito della prosecuzione, in confronto della pluralità di eredi, del processo iniziato verso il de cuius, si instaura tra di essi, come già rilevato, una condizione di litisconsorzio processuale necessario.

In questa ipotesi, infatti, il principio nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur costituisce il fondamento stesso della concorrente legittimazione passiva di tutti gli eredi, per modo che trova applicazione il diverso principio – da questa Corte affermato già in epoca risalente e recentemente ribadito (Cass. 16/12/1971, n. 3681; Cass. 22/11/2016, n. 23705) – per cui ciascun erede è tenuto a soddisfare il debito ereditario esclusivamente pro quota, ovverosia in ragione della quota attiva in cui succede, e, pertanto, non può essere condannato in solido con i coeredi al pagamento del debito stesso.

Nella specie, dunque, la ricorrente principale, in qualità di erede insieme con altri – dell’originario responsabile dell’illecito civile, avrebbe dovuto essere condannata, al pari degli altri coeredi debitamente convenuti nel processo, al risarcimento del danno cagionato dal predetto illecito, esclusivamente nei limiti della propria quota>>.