l’azione di riduzione ha carattere individuale e non richiede il litisconsorzio (nè attivo nè passivo) tra tutti gli eredi

Cass. sez. II  21 giugno 2023, n. 17749, rel. Scarpa:

<<4.2. È consolidata l’interpretazione giurisprudenziale secondo cui l’azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario. Essa ha, infatti, carattere individuale e compete in via autonoma al singolo erede che ritenga lesa la sua quota individuale di legittima, sicché l’accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i legittimari, ma solo riguardo alla quota di coloro che abbiano proposto la domanda. Nel giudizio conseguente all’esercizio dell’azione di riduzione, legittimato passivo è, pertanto, il solo titolare della posizione giuridica che l’attore contesta al fine di ottenere la reintegrazione della sua quota di legittimario, rimanendo ogni altro soggetto, benché coerede, estraneo a tale azione. Ove pure l’azione di riduzione si concluda con l’attribuzione di beni determinati al legittimario, essa vede, quindi, quale legittimato passivo soltanto il beneficiario della disposizione lesiva della legittima, e non anche i possessori dei beni con cui questa dev’essere reintegrata, i quali sono, invece, legittimati passivi della diversa azione di restituzione, conseguente al vittorioso esperimento dell’azione di riduzione (Cass. n. 32197 del 2021; n. 15706 del 2020; n. 27770 del 2011; n. 27414 del 2005; n. 2174 del 1998; n. 2923 del 1900, in tema di scindibilità delle impugnazioni nella controversia promossa da più eredi legittimari per ottenere la riduzione di disposizioni lesive della loro quota di riserva; n. 99 del 1970, in tema di differenze tra azione di divisione e di riduzione ai fini dell’integrità del contraddittorio).
La sentenza n. 13429 del 2006 resa dalle Sezioni Unite chiarì, peraltro, che l’individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell’apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell’azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari>>.

Legato di liberazione da debito , imputazione in conto di legittima e azione di riduzione da parte del legittimario

Cass. 27.07.2022 n. 23.404, sez. 2, rel Scarpa:

la disposizione testamentaria: <<: “(i) miei figli mi hanno sempre impedito di esercitare i miei diritti di usufrutto sui beni della mia prima moglie, impedendomi di utilizzarli e di riscuotere i relativi fitti. Per tale ragione avrebbero dovuto restituirmi svariate centinaia di milioni. Rimetto a loro questo debito ma dispongo che dette somme vengano conteggiate sulla loro quota di legittima”>>

Il dictum della CAss.: <

1.3. Si ha riguardo ad un legato di liberazione da debito (legatum liberationis), ai sensi ai sensi dell’art. 658 c.c., comma 1, in conto di legittima, effettuato, cioè, senza dispensa dalla imputazione e perciò costituente un acconto sulla quota riservata al legittimario, sulla quale finisce per gravare proprio in forza dell’imputazione.

1.3.1. Che la disposizione testamentaria con cui V.G. “rimetteva” ai propri figli A. e R.M.C. il debito per avergli “impedito di esercitare” i “diritti di usufrutto sui beni della… prima moglie” integrasse un legato in conto di legittima è frutto di un apprezzamento di fatto operato dai giudici del merito, immune da violazione dei canoni ermeneutici, congruamente motivato e perciò non sindacabile per violazione di norme di diritto in sede di legittimità (Cass. Sez. 2, 09/09/2011, n. 18583; Cass. Sez. 2, 12/02/2000, n. 1573; per un precedente in tema di “legatum liberationis” in sostituzione della legittima, Cass. Sez. 2, 15/05/1997, n. 4287).>

Ora l’ipotesi del legato di “liberazione da debito”, contemplata dall’art. 658 c.c., comma 1, viene preferibilmente <<ricostruita in dottrina come vicenda che attribuisce, in realtà, al legatario un diritto di credito vantato nei suoi confronti dal testatore, dal che discende l’effetto dell’estinzione dell’obbligo per confusione, venendosi a riunire nella stessa persona le qualità di creditore e di debitore. Rimane estranea al “legaturn liberationis” la fattispecie della remissione ex art. 1236 c.c., in quanto il legato è pur sempre una disposizione liberale a titolo particolare in favore del debitore e si configura come negozio unilaterale non recettizio, sicché l’effetto della liberazione del legatario si produce immediatamente all’apertura della successione.

1.7. Ove poi, come avvenuto nella specie, accogliendo la domanda del legittimario che si ritenga leso nella sua quota di riserva, sia disposta la riduzione della disposizione testamentaria contenente un “legato di liberazione da debito”, questo rimane inefficace “ex nunc” nei confronti del legittimario vittorioso, di tal che viene meno anche l’effetto estintivo del credito del testatore nei confronti del legatario e il medesimo credito può essere incluso nella porzione della divisione assegnata per soddisfare il legittimario>>.