La domanda di rendiconto è compresa in quella divisoria, per cui non è necessario proporla in modo specifico

Cass. sez. II, 30/04/2026 n. 11.937, rel. Picaro:

<<La petitio hereditatis, infatti, è un’azione recuperatoria volta ad ottenere oltre al riconoscimento della qualità di erede, il rilascio in tutto, o in parte dei beni ereditari, e può essere esercitata anche per far valere i diritti di credito della massa ereditaria derivanti da illegittimo prelievo da parte del cointestatario del conto corrente (vedi Cass. 24.9.2020 n. 20024; Cass. n.10557/2001).

Si deve quindi ritenere che la simultanea domanda di accertamento dell’appartenenza alla massa ereditaria sia dei BOT, che del conto corrente bancario cointestato, e di divisione in ragione della qualità di eredi di tutto il patrimonio relitto da Ca.Pa., compresi quindi anche i crediti ed i debiti della massa ereditaria, fossero idonee a legittimare la pronuncia in questione.

Tra coeredi, infatti, la resa dei conti, di cui all’art. 723 c.c., quando non sia basata su una gestione di affari altrui, o su uno specifico mandato ad amministrare conferito ad uno dei coeredi per la gestione di beni ereditari e richieda quindi una specifica domanda per la sua autonoma causa petendi, può costituire semplicemente un’operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi strumentalizzata al fine di calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione ereditaria (Cass. n. 6358/1993 e Cass. n. 5720/1984). In tali ipotesi una domanda specifica di rendiconto è superflua, perché il rendiconto è strumentale alla formazione dello stato attivo della massa ereditaria oggetto della domanda di divisione (Cass. n. 14256/2016; Cass. n.5861/2016) e la necessità dell’istanza di rendiconto va intesa in senso ampio, ossia come comprensiva di qualsiasi istanza con la quale si siano fatti valere debiti e crediti dipendenti della comunione, mentre non si richiede una domanda ulteriore volta alla liquidazione del credito sulla massa ereditaria con il sistema dei prelevamenti, o con l’incremento della quota, essendo l’imputazione il modo normale di regolamento dei debiti dipendenti dalla comunione e dovendo a tanto provvedere il giudice della divisione in modo autonomo (Cass. n. 1458/2002; Cass. n. 19793/1993).

Ne consegue che nella specie, pur mancando una formale ed autonoma domanda di rendiconto, i coeredi costituiti di Ca.El. hanno manifestato ab origine con una specifica domanda la volontà di fare ricomprendere nella massa ereditaria da dividere anche i BOT ed il conto corrente cointestato tra il de cuius e la seconda moglie, che pacificamente erano nella disponibilità esclusiva di quest’ultima, al fine di includerli nella divisione>>.

Divisione giudiziale in caso di immobili non comodamente divisibili

Cass. sez. II, 18/02/2026 n. 3.703, rel. Fortunato:

<<2.2. Occorre anzitutto considerare che nel caso in cui l’asse da dividere sia composto da più immobili, il requisito della comoda divisibilità affinché si proceda alla ripartizione in natura tra i coeredi, deve essere valutata con riferimento non ai singoli cespiti, ma alla massa nel suo complesso poiché, in tal caso, il singolo condividente ha – di norma – diritto ad una porzione in natura dei diversi beni (mobili o immobili) in modo da riflettere la composizione qualitativa del patrimonio da dividere (Cass. n. 21612/2021; Cass. n. 3139/2023).

Ove la divisione possa essere attuata solo con il pagamento di rilevanti conguagli, come nel caso concreto, deve essere esclusa la stessa comoda divisibilità dell’asse (Cass. 7961/2003; Cass. 12965/2019) e deve trovare applicazione l’art. 720 c.c.

Può procedersi alla divisione in natura nella misura in cui il singolo condividente riceva una porzione di beni proporzionata al valore della quota, in modo che il conguaglio abbia la sola funzione di perequare le contenute differenze di valore tra le quote stesse, venendo altrimenti negato il conseguimento dell’obiettivo della divisione in natura (Cass. n. 726/2018; Cass. 19104/2019).

Se allora la successione comprende un numero di immobili non uguale a quello dei condividenti o non suscettibili di attribuzione in modo frazionato ai singoli in ragione delle diversità qualitative, delle eventuali differenze di valore di ciascun bene o per l’entità dei conguagli, ai sensi dell’art. 720 c.c. detti cespiti devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione; se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto (Cass. n. 3139/2023).

Nel caso in esame, la sentenza ha invece previsto che i ricorrenti versassero Euro 237.950,00 a E.E. ed Euro 432.950,00 a F.F., ossia un importo sproporzionato rispetto al valore della quota ad essi spettante, pari ad Euro 492.250,00 (cfr. sentenza di primo grado n. 6789/2015) ed è perciò incorsa nella violazione denunciata.>>

Solo che l’art. 720 cc  non pone questo limite.

Se i coeredi interessati all’acquisto in esclusiva son disposti a pagare gli altri e con le necessarie garanzie (ad es. subordinandosi nel provvedimento giudiziale  il “trasferimento” all’avvenuto pagamento o anche alla corretta esecuzione di un escrow agreement tra le parti e una figura delegata, ad es un notaio, magari in applicazione estensiva o analogica della disciplina del conto corrente destinato ex L. 124/2017), perchè non dovrebbero poterlo fare?

La divisione dei beni ereditari presuppone la loro stima

Pare strano che debba essere la SC a dover insegnare quanto all’oggetto.

Si tratta di Cass. sez. II, 24/04/2025 n. 10.757 rel. Criscuolo:

<< Le norme richiamate nella rubrica del motivo [nds: artt. 726,727 e 728 c.c.], ed in particolare quella dettata in tema di conguagli, depongono evidentemente per la necessità che la formazione delle quote debba avvenire assicurando sì un’omogeneità qualitativa, ma altresì il rispetto delle regole per cui la formazione delle quote deve assicurare l’attribuzione di un valore economico che risulti corrispondente al valore delle quote ideali, mirando proprio l’attribuzione del conguaglio a perequare eventuali differenze tra valore della quota ideale e valore della quota in concreto assegnata. La sentenza impugnata, pur richiamando alla pag. 9 la funzione che il conguaglio è chiamato a svolgere, al fine di garantire il detto obiettivo, prendendo le mosse dalla portata vincolante e precettiva dell’assegnazione delle quote operata in testamento, ha sciolto la comunione esistente sui beni ancora in comproprietà tra i fratelli Giuliani assegnando la piena proprietà al germano che già era titolare (e proprio in virtù del testamento) della maggior quota di 5/6, ed assegnando separatamente i terreni (sui quali ognuno dei coeredi vantava singulatim la quota di un terzo – per quelli attribuiti al ricorrente principale – e la quota di un sesto – per quelli assegnati alla controparte).

Tuttavia, tale assegnazione è stata operata senza alcuna previa individuazione del valore venale dei singoli beni tuttora in comunione, valore che avrebbe invece permesso di poter stabilire se la ripartizione effettuata a mò di divisione in natura, era effettivamente in grado di assicurare ad ogni condividente che la quota in natura attribuita avesse un valore corrispondente a quello della quota ideale.

Ad esempio, e volendo limitare la disamina ai soli beni interessati dalla attribuzione testamentaria, la sentenza ha sostanzialmente ritenuto di equiparare il valore della quota di 1/6 vantata dal ricorrente sul fabbricato in (…) (attribuito a Gi.Ce.), al valore della quota di un sesto vantata dalla sorella sul bene alla via (…) (assegnato invece al ricorrente), laddove una differente stima dei due beni si sarebbe potuta riflettere anche sul differente valore della quota interessata dall’assegnazione in favore dell’altro comunista. Analoga considerazione vale poi per l’attribuzione in proprietà esclusiva dei terreni, occorrendo procedere ad una separata stima degli stessi onde verificare l’entità della quota così formata e la necessità di dover perequare le eventuali differenze di valore con la previsione di un conguaglio.

Non è casuale che la sentenza del Tribunale n. 183/2014, seppur partendo dall’erronea premessa della inefficacia delle previsioni testamentarie paterne, aveva delegato un notaio alle operazioni di divisione, contemplando però la possibilità di nominare uno stimatore per l’individuazione del valore dei beni, e ciò al fine di assicurare una corrispondenza tra il valore della quota ideale e quello della quota in concreto assegnata.

La sentenza impugnata, nell’operare la divisione in natura tra i condividenti ha perciò violato le norme in tema di formazione e stima delle porzioni divisionali e deve perciò essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, che, pur tenendo conto della immediata portata precettiva delle previsioni del testamento paterno, procederà alla divisione dei beni ancora in comunione, previa loro stima, onde assicurare la formazione di porzioni quantitativamente e qualitativamente omogenee>>.

divisione ereditaria: preferenza per i beni in natura e automaticità dell’obbligo di collazione

Cass. sez. II, Sent. 23/01/2025 n. 1.686, rel. Fortunato:

<< Il motivo è fondato.    L’asse ereditario era composto da una pluralità di immobili che il giudice di merito ha ritenuto di accorpare nei singoli lotti in modo da rispettare una divisione in natura, anziché per equivalente.

A norma dell’art. 718 c.c. a ciascun condividente spetta, difatti, una parte in natura dei beni da dividere, siano essi mobili o immobili; in presenza di una pluralità di immobili, è rimesso al giudice di merito valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, se il diritto dei singoli condividenti sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento di ciascuna entità immobiliare, oppure attraverso l’assegnazione di interi immobili ai singoli aventi diritto (Cass. 1816/1979) e, qualora i singoli beni consentano, da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuno dei condividenti in modo che le altre possano formarsi con i restanti immobili, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, essendo comunque ottenuta la ripartizione quantitativa e qualitativa dei vari cespiti compresi nella comunione, rispettando il valore di ciascuna quota (Cass. 2177/1966; Cass. 1816/1979; Cass. 7700/1994; Cass. 590/1961; Cass. 372/1957).

Tuttavia, per accertare la corretta formazione del progetto divisionale e della soluzione individuata dal c.t.u. non poteva prescindersi dal conferire il giusto rilievo all’entità dei conguagli.

La ridotta entità del conguaglio è criterio che deve sempre ispirare la scelta della soluzione più appropriata in materia di divisione in modo da evitare che sia alterata l’equilibrata distribuzione dei beni, che deve avvenire in natura, mentre il conguaglio ha la funzione di ristabilire l’equilibrio tra le quote e di superare eventuali differenze di valore (Cass. 7961/2003; Cass. 726/2018; Cass. 12965/2020).

(…)

8. Il quarto motivo denuncia che erroneamente la sentenza abbia ritenuto necessaria una domanda di parte per ottenere la collazione della donazione, che invece opera di diritto senza necessità di una specifica azione.

Il motivo è infondato poiché la richiesta di collazione implicava il previo accertamento della natura di donazione indiretta della consegna, mediante assegno, della somma impiegata per l’acquisto di un immobile.

La collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal “de cuius” e salva apposita dispensa di quest’ultimo, impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l’equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del “relictum” e del “donatum” al momento dell’apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente senza necessità di un’ espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l’esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione.

Tuttavia, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all’obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell’esistenza dell’atto di liberalità, nel rispetto delle preclusioni processuali (Cass. 23403/2022; Cass. 19833/2019)>>.

L’operare della collazione deetermina ujn obbligo restitutorio ex lege

Cass. sez. II, sent. 21/06/2024  n. 17.198, rel. Picaro:

<<Ed invero l’impugnata sentenza, non avendo correttamente e compiutamente riportato il contenuto dei motivi dell’appello incidentale proposto da In.Gi. sopra descritti, non ha adottato una specifica statuizione, né ha addotto una sia pur minima motivazione sulla ragione per la quale, malgrado l’obbligo della collazione imposto dal testatore a tutti i legittimari, e benché l’imputazione dei beni immobili donati dal de cuius ad In.En. avesse fatto registrare alla data dell’apertura della successione (9.4.1991) un consistente superamento della quota di legittima riservata dal testatore ad In.En., il che ha giustificato la mancata attribuzione di beni immobili al predetto nel piano di riparto, non abbia disposto la restituzione in denaro di tale eccedenza da parte di In.En. a favore della massa ereditaria ai sensi dell’articolo 724 comma 2 cod. civ. per consentirne il prelevamento ex art. 725 cod. civ. da parte degli altri legittimari (Vi.Gi., In.An. ed In.Er.) fino a raggiungere insieme ai beni loro donati il valore delle rispettive quote di legittima, e per il residuo, il prelevamento pro quota della disponibile da parte dei coeredi testamentari (Va. In. In.Gi., Va.In., In.Gi. ed In. Lu.In. junior). Il piano di riparto, invece, ha lasciato In.En. nella piena proprietà dei beni immobili donatigli per un valore ampiamente superiore a quello della quota legittima a lui riservata dal testatore, in violazione della volontà di quest’ultimo, ricostruita nel senso di attribuire ai soli nipoti la quota disponibile del suo intero patrimonio (relictum + donatum), imponendo a tutti i legittimari la collazione dei beni ricevuti per donazione.

La restituzione da parte di In.En. alla massa ereditaria dell’eccedenza del valore dei beni a lui donati corrisponde ad un effetto legale della collazione imposta dal testatore, e non richiedeva alcuna azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei coeredi testamentari. D’altra parte, In.En., avendo accettato l’eredità devoluta per testamento del padre In.Lu., era tenuto a subire gli effetti della collazione, che comunque non intaccavano la quota a lui riservata per legge, costituente l’unico limite all’operatività della collazione stessa.>>

Affermazione però frettolosa, dato che è discusso se l’effetto da collazione sia automatico oppure obbligatorio (ad es. Capozzi, Successioni e donaizoni, t. II, Giuffrè, 2023, 5 ed a cura di Ferrucci e Ferrentino, § 352.b)

Azione di riduzione (con scelta tra conguaglio monetario e separazione del bene in natura), collazione e divisione ereditaria

Cass. sez. II Ord. 06/03/2024  n. 5.978, rel. Picaro:

<<Anzitutto va evidenziato che l’impugnata sentenza ha affermato il principio che il legittimario vittorioso ai fini della reintegrazione della quota riservatagli dalla legge possa optare – in luogo dell’assegnazione del bene, o dei beni in natura, che sono stati oggetto della donazione lesiva della legittima inefficace nei suoi confronti a seguito dell’accoglimento dell’azione di riduzione – per la corresponsione di una somma in danaro equivalente al valore della quota medesima, richiamando a giustificazione del principio l’art. 560 cod. civ. con una motivazione meramente apparente, inidonea a spiegare le ragioni effettive del principio.

Tale norma, infatti, intitolata “Riduzione del legato o della donazione d’immobili”, al primo comma prevede all’opposto, per l’ipotesi in cui oggetto della donazione da ridurre sia un immobile comodamente divisibile, che la riduzione avvenga mediante la separazione in natura e la conseguente assegnazione al legittimario nella misura occorrente alla reintegrazione della quota legittima, separazione a maggior ragione attuabile sempre in natura quando, come nella specie, oggetto della donazione da ridurre erano più beni immobili distinti (nel caso in esame quattro distinti terreni ed un fabbricato in Tolve vico III Vignali delle Corti), che almeno in parte avrebbero potuto essere trasferiti in proprietà al legittimario pretermesso, allo scopo di reintegrare la quota di legittima lesa, mentre al secondo comma si riferisce all’ipotesi, non verificatasi, in cui l’immobile oggetto di donazione da ridurre non sia comodamente divisibile, ed al terzo comma attribuisce al donatario, e non certo al legittimario pretermesso, la facoltà di ritenere l’immobile oggetto della donazione da ridurre compensando in denaro quest’ultimo, sempre che il valore dell’immobile donatogli non superi l’importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario. Neppure può ritenersi idonea a giustificare il riportato principio la sottolineatura fatta dall’impugnata sentenza in ordine alle indiscusse diversità di petitum e di causa petendi dell’azione di riduzione per lesione di legittima e per l’azione di divisione, che non possono fare trascurare però che in caso di accoglimento dell’azione di riduzione per lesione di legittima delle donazioni compiute dal defunto, che non abbia lasciato beni alla sua morte a favore del legittimario pretermesso, si determina solo tra quest’ultimo ed il donatario una comunione relativamente ai beni oggetto della donazione da ridurre, che – ove richiesto (come nel caso di specie) – può essere anche oggetto di divisione nell’ambito dello stesso giudizio e che deve essere sciolta nel rispetto dei criteri dettati dagli articoli 560 e 561 cod. civ.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, in caso di legittimario pretermesso, le azioni di riduzione e di divisione possono essere proposte cumulativamente nello stesso processo, con la seconda avanzata in subordine all’accoglimento della prima, la quale ha carattere pregiudiziale (Cass. n. 2367/1970; Cass. n. 1077/1964; Cass. n. 1206/1962).

Il principio è stato ribadito anche di recente, essendosi confermato che l’azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto – per evidenti ragioni di economia processuale – è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell’eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, l’azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell’accoglimento dell’azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile (Cass. n. 31125/2023; Cass. n. 19284/2019).

Venendo all’esame delle lamentate violazioni di legge per error in iudicando, questa Corte già in passato ha affermato che (Cass.n. 1079/1970) nel caso di azione tendente alla riduzione di disposizioni testamentarie (e lo stesso principio vale per le donazioni) che si assumano lesive della legittima, il giudice deve anzi tutto accertare quale sia la quota di legittima spettante all’attore legittimario (nel caso in esame in relazione al solo donatum in assenza di beni relitti dal de cuius), e deve, a tal fine, riunire fittiziamente i beni e determinare l’asse ereditario, procedendo poi alla sua valutazione secondo i valori del tempo dell’apertura della successione e tenendo conto anche della qualità dei beni, se fruttiferi o meno. Accertata così la quota di legittima, nel procedere alla sua liquidazione, deve tenersi presente che il legittimario ha diritto di conseguirla in natura e solo eccezionalmente in denaro, e che, in questo ultimo caso, il credito del legittimario non è di valuta, ma di valore, per cui, operando l’aestimatio rei, per il soddisfacimento del suo diritto, deve aversi riguardo alla quantità di denaro occorrente per attribuirgli il valore che aveva diritto a conseguire, di modo che detta aestimatio deve riferirsi alla data in cui l’integrazione e la liquidazione si determina, cioè al momento della pronuncia giudiziale che la effettua.

Più recentemente è stato sottolineato come (Cass. n. 39368/2021; Cass. n. 22097/2015) una delle differenze più significative tra la collazione e l’azione di riduzione consista proprio nel fatto che quest’ultima obbliga alla restituzione in natura dell’immobile donato, mentre l’altra ne consente l’imputazione di valore, sicché (vedi Cass. n. 28196/2020) se la collazione, nei rapporti indicati nell’art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del de cuius, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, e può comportare di fatto l’eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione porzioni uguali, ciò non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l’accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l’assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l’imputazione del relativo valore.

Trattasi di una conseguenza derivante dalla stessa natura della pronuncia che accolga l’azione di riduzione (vedi in tal senso Cass. n. 39368/2021, cit.), che determina l’inefficacia per il legittimario della disposizione lesiva e che comporta, ove la disposizione abbia ad oggetto determinati beni, l’instaurarsi di una comunione tra beneficiario della disposizione lesiva e legittimario, nella quale la quota di compartecipazione del secondo è determinata in misura corrispondente al valore proporzionale della lesione da recuperare sul bene in rapporto al valore del bene stesso.

Tale conclusione trova poi il conforto dell’art. 560 cod. civ., che regola proprio la disciplina della comunione così determinatasi, prevedendo che preferibilmente la quota di legittima debba essere reintegrata mediante la separazione della parte del bene necessaria per soddisfare il legittimario, aggiungendo però che, laddove la separazione in natura non sia possibile, ed il bene quindi sia non comodamente divisibile, lo scioglimento della comunione avverrà sulla base di criteri preferenziali specificamente individuati dal comma 2° ed in deroga a quelli di carattere generale posti dall’art. 720 cod. civ.

E’ pur vero che la giurisprudenza si è occupata anche dell’ipotesi di reintegra della quota del legittimario in denaro, ritenendo che in tal caso l’obbligazione abbia natura di debito di valore, necessitante di adeguamento, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore dei beni in natura esistenti nell’asse, ma ciò presuppone che la reintegra in denaro o sia frutto di una concorde volontà delle parti, nella specie insussistente per la contraria volontà espressa da Pe.Ro., o che scaturisca dallo scioglimento della comunione secondo le modalità specificamente dettate dall’art. 560 cod. civ.

Ma ove non ricorrano tali condizioni, resta fermo che l’inefficacia della donazione lesiva, quale effetto dell’accoglimento dell’azione di riduzione, determina il subentro del legittimario nella comunione dei singoli beni oggetto della donazione, e quindi la reintegra in natura (vedi Cass. n. 39368/2021, cit.).

Ritiene il Collegio di dover quindi assicurare continuità a quanto di recente affermato con le pronunce di questa Corte n. 39368/2021 (cit.) e n. 16515/2020, le quali hanno ribadito che la reintegrazione, in linea di principio, va fatta in natura, mediante attribuzione, in tutto o in parte secondo che la riduzione sia pronunciata per intero o per una quota, dei beni oggetto delle disposizioni ridotte. E’ pur vero che tale affermazione viene di norma compiuta a tutela del diritto del legittimario, che non è in linea di principio suscettibile di essere convertito in un diritto di credito, ma ciò non toglie che l’osservanza della regola possa essere pretesa anche dal soggetto che subisce la riduzione, nella specie il donatario Pe.Ro., che non può essere costretto, contro la sua volontà, a liquidare in denaro la lesione che il legittimario ha diritto di recuperare in natura, e ciò soprattutto nel caso in cui, per effetto dell’andamento del mercato immobiliare e del lungo tempo trascorso tra l’apertura della successione e la conclusione delle operazioni divisionali, il mercato immobiliare abbia subito una fluttuazione in negativo, che renda quindi la reintegra in denaro svantaggiosa rispetto all’ipotesi in cui la reintegra sia realizzata in natura>>.

Applicazione alla fattispecie sub iudice:

<<La Corte d’Appello di Potenza, che peraltro ha interpretato la disponibilità espressa da Pe.Ma. ad ottenere un conguaglio in denaro (non la compensazione in denaro della quale parla l’art. 560, comma 2°, ultima parte cod. civ.) come volontà di ottenere la reintegrazione della quota riservatale in denaro anziché in natura, traendone inammissibilmente conferma da quanto richiesto dagli eredi di Pe.Ma. solo nella comparsa di costituzione del giudizio di secondo grado, non si è attenuta a tali principi, in quanto, una volta determinata la misura della lesione, avrebbe dovuto verificare in via prioritaria se sussistevano le condizioni per la reintegrazione della legittima in natura, determinando la quantità di beni oggetto della donazione ridotta secondo il valore degli stessi alla conclusione delle operazioni divisionali occorrenti a questo fine (Cass. n. 2006/1967) e l’importo dell’eventuale conguaglio, non potendo procedere direttamente alla reintegra dell’intera quota riservata in denaro.

Il modo di procedere nella reintegrazione della quota riservata a Pe.Ma. seguito dalla sentenza impugnata, confermativa di quella di primo grado, ha avuto, inoltre, come effetto quello di attribuire agli eredi del legittimario pretermesso la rivalutazione monetaria sul valore della quota riservata dalla data dell’apertura della successione alla sentenza conclusiva delle operazioni divisionali ed i frutti civili sotto forma di interessi su di essa, anziché i frutti naturali dei beni assegnati per la reintegrazione della quota a partire dalla domanda giudiziale ex art. 561, ultimo comma, cod. civ., con applicazione degli articoli 820 e 821 cod. civ.

Dovrà farsi applicazione per i beni assegnati a seguito dell’accoglimento dell’azione di riduzione al legittimario pretermesso Pe.Ma., alla quale sono subentrati gli eredi Sa.Ro., Sa.Lu., Po.An. e Po.Do., del principio, di recente ribadito dalla sentenza n. 31125 dell’8.11.2023 di questa Corte, per cui in tema di divisione i frutti naturali della cosa comune già separati al momento della divisione sono di proprietà di tutti i partecipanti, in conformità del disposto degli articoli 820 e 821 cod. civ. e non possono quindi, salva diversa volontà delle parti, diventare di proprietà esclusiva del condividente cui sia stato assegnato il bene che li ha prodotti. Invece, nell’ipotesi in cui i frutti stessi non siano stati ancora separati al momento della divisione, è operante l’efficacia retroattiva prevista dall’art. 757 cod. civ., con la conseguenza che il condividente assegnatario ha il diritto di percepire per l’intero i frutti stessi anche se riferibili al periodo in cui il bene che li ha prodotti era comune (Cass. n. 2975 del 20/03/1991, richiamata in n. 25021/2019).

L’assegnazione divisoria del bene non comodamente divisibile ad uno o più coeredi presuppone la loro richiesta (sull’art. 720 c.c.)

Cass. sez. VI del 15.12.2022, n° 36.736, rel. Tedesco, sul tema insegna che:

– Nell’art. 720 c.c., <<applicabile allo scioglimento di ogni tipo di comunione oltre quella ereditaria, la vendita si pone con evidenza come ultima ratio (Cass. n. 14756/2016; n. 5679/2004), cui si potrà far ricorso solo se non ci sia neanche un condividente richiedente l’assegnazione dell’immobile indivisibile, non importa se titolare di una quota uguale o minore di quella degli altri.

In presenza di più richiedenti, la legge pone una preferenza in favore del titolare della maggior quota, che non esclude che il giudice possa attribuire il bene ad altro coerede, titolare di una quota minore, quando ciò gli sembri più consono all’interesse di condividenti (Cass. n. 6469/1982; n. 4775/1983; n. 7716/1990; n. 8629/1998; n. 22857/2009; n. 7869/2019; n. 24832/2019). In assenza di richieste di attribuzione, formulate dal singolo o da condividenti raggruppati, si apre inevitabilmente la via della vendita, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dall’art. 720 c.c. si estendano fino all’inclusione d’ufficio dell’immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota (Cass. n. 11769/1992).    Inoltre, si deve categoricamente escludere che la norna consenta l’attribuzione di una porzione unica a più aventi diritto congiuntamente, contro la loro volontà [prcisazione inutile, essendo già inclusa nella frase precedente] . E’ principio acquisito che il c.d. il raggruppamento parziale delle porzioni, vale a dire la divisione in lotti nell’interno dei quali si stabilisca una nuova comunione fra taluni condividenti, in tanto è possibile, in quanto vi sia il consenso degli interessati, cioè di coloro che faranno parte della nuova comunione (Cass. n. 20250/2016; n. 5222/1978; n. 489/1966).>>

– <<Deve piuttosto rimarcarsi come sia possibile che le soluzioni previste per il caso di indivisibilità si rendano necessarie non solo per uno ma per più beni della massa o al limite per tutti gli immobili oggetto di comunione, che saranno o venduti o compresi, allorché sarà predisposto il progetto, nelle porzioni dei richiedenti, se ci sono.>>

– principio di diritto, allora: ell’ambito della normativa di cui all’art. 720 c.c., l’espressa e specifica istanza dei condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell’attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dalla citata norma si estendano fino all’inclusione d’ufficio dell’immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota; analogamente, accertata la non comoda divisibilità di uno o più immobili ereditari, l’inclusione di essi nelle porzioni di più coeredi non può avere luogo se costoro non ne abbiano richiesta congiuntamente l’attribuzione, essendo in linea di principio vietato il c.d. raggruppamento parziale delle porzioni, cioè la divisione in lotti nell’interno dei quali si stabilisca comunione fra gruppi di condividenti, allorché non vi sia il consenso di costoro”.

Tra l’altro, i ricorrenti << a fronte della valutazione di non comoda divisibilità dei beni relitti, non avevano avanzato alcuna richiesta di attribuzione. Essi avevano solo manifestato una generica volontà di aderire alle proposte conciliative dell’attore, ma sempre condizionatamente al fatto che a loro carico non fosse posto alcun conguaglio>>.