Lamentare la violazione di norme pubblicistiche sulle costruzioni non è la stessa cosa del lamentare la violazione delle distanze minime poste dal codice civile (sull’art. 872 c.c.)

Cass. sez. II, 10/12/2025 n. 32.178, rel. Caponi:

<<La Corte di appello di Catanzaro, nel rigettare il terzo motivo di appello della convenuta (il quale contestava l’ordine di demolizione assumendo che la violazione dell’altezza comportasse solo il risarcimento del danno e non la riduzione in pristino, secondo l’art. 872 c.c.), ha confermato l’ordine di demolizione, ma ha introdotto un elemento estraneo alla causa petendi originaria. Infatti, la Corte territoriale ha osservato come, dalle n.t.a. del p.r.g. del Comune di Parghelia, risultasse che la distanza minima da osservarsi dai confini di proprietà doveva essere di 10 metri, e ha concluso che anche sotto tale profilo non possa ritenersi errata la decisione del Tribunale di ordinare la demolizione del muro realizzato dall’appellante perché detta decisione è stata adottata nel rispetto della normativa vigente.

Orbene, la conferma dell’ordine di demolizione sulla base della violazione delle norme sulle distanze sarebbe stata corretta, se effettivamente la domanda originaria avesse fatto valere una tale violazione, ma così non è (come si è accertato). Pertanto, la statuizione ripristinatoria ha finito illegittimamente con il fondarsi solo sulla accertata violazione della misura di altezza del muro di cinta, prevista da una norma delle n.t.a., la quale, con tale contenuto, non ha carattere integrativo delle disposizioni del codice civile ai sensi dell’art. 872 co. 2 c.c. e quindi, in quanto tale, fonda esclusivamente una domanda di tutela risarcitoria, non anche di riduzione in pristino: cfr., tra le molte, Cass. 5142/2019. Nel ritenere corretta la statuizione di demolizione basandosi sulla violazione delle norme sulle distanze dai confini, la Corte territoriale si è pronunciata su un fatto e su un ‘elemento di diritto’ (cfr. art. 163 n. 4 c.p.c.) costituenti le ragioni di una domanda mai proposta.>>