Doppia firma ex ar.t 1341 c. 2 cc solo se si tratta di contratto predisposto per regolare una serie indefinita di rapporti

Cass. sez. II, 14/02/2026  n. 3.287, rel. Caponi, circa la predisposizione di una serie di contratti di appalto da parte del committente per la costruzione di una specifica nave:

<<L’art. 1341 c.c. subordina l’obbligo della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie alla sussistenza di un duplice presupposto: (a) la predisposizione unilaterale del contenuto contrattuale da parte di uno dei contraenti; (b) la destinazione dello schema negoziale a regolare una serie indefinita di rapporti.

I due presupposti sono distinti. La mera predisposizione unilaterale del contenuto contrattuale è di per sé insufficiente a giustificare l’applicazione della tutela apprestata dagli artt. 1341e 1342 c.c., occorrendo che tale regolamento risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti.

In tema di condizioni di contratto, perché sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341 co. 2 c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni contrattuali siano state fissate per servire a una serie indefinita di rapporti; ciò, sia dal punto di vista sostanziale, perché le clausole sono state confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto le clausole sono predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie (Cass. n. 7605/2015, n. 17073/2013, per tutte).

Il principio è stato enunciato anche con riferimento alla fattispecie, assimilabile a quella in esame, del committente che predisponga un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto per la stipulazione con i vari appaltatori delle distinte parti o dei distinti servizi occorrenti alla realizzazione di un’opera. In tale ipotesi, la Suprema Corte ha affermato che la stessa finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un’opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 1342 c.c. e meritevoli della tutela di cui all’art. 1341, secondo comma, c.c., mancando l’estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti (Cass. n. 26333/2011)>>.

La decisione è magari anche esatta, tranne che non distingue tra il dettato dell’art. 1341 c.1 e quello dell’art. 1342. Solo il secondo esplicita il requisito della predisposizione per regolare uniformemente futuri rapporti contratuali, mentre al caso sub iudice la SC applica la prima norma.  Forse ci si può arrivare anche per questa, ma servirebbe un ragionamento ad hoc, da esplicitare.

Doveri di data protection del titolare di piattaforma di marketplace on line, doveri che non vengono inibili dal safe harbour ex dir. 200/31

Interessanti questioni decise dalla CG 02.12.2025, C-492/23, X c. Russiamedia Digital+1,  concernenti il mancato blocco di un annuncio lesivo della privacy comparso sulla piattaforma www.public24.ro della Russmedia Digital.

Le quattro questioni sollevate dal giudice di appello rumeno:

«1)      Se gli articoli da 12 a 14 della [direttiva 2000/31] si applichino anche a un prestatore di servizi [della società dell’]informazione del tipo memorizzazione-hosting che mette a disposizione degli utenti un sito in cui possono essere pubblicati annunci gratuiti o a pagamento, il quale sostiene che il suo ruolo nella pubblicazione degli annunci degli utenti è puramente tecnico (messa a disposizione della piattaforma), ma che, attraverso i termini e le condizioni generali di utilizzo del sito, indica di non rivendicare un diritto di proprietà sui contenuti forniti o pubblicati, caricati o trasmessi, conservando però il diritto di utilizzare i contenuti, incluso copiarli, distribuirli, trasmetterli, pubblicarli, riprodurli, modificarli, tradurli, cederli a partner e rimuoverli in qualunque momento, anche senza aver bisogno di un motivo in tal senso.

2)      Se, secondo l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’articolo 4, punti 7 e 11, dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), degli articoli 7, 24 e 25 del [RGPD] e dell’articolo 15 della direttiva 2000/31, un siffatto prestatore di servizi [della società dell’] informazione del tipo memorizzazione-hosting, che è titolare del trattamento dei dati personali, sia tenuto a verificare prima della pubblicazione di un annuncio se vi sia identità tra la persona che pubblica l’annuncio e il proprietario dei dati personali a cui si riferisce l’annuncio.

3)      Se, secondo l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’articolo 4, punti 7 e 11, dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), degli articoli 7, 24 e 25 del [RGPD] e dell’articolo 15 della direttiva 2000/31/CE, un siffatto prestatore di servizi [della società dell’]informazione del tipo memorizzazione-hosting, che è titolare del trattamento dei dati personali, sia tenuto a verificare previamente il contenuto degli annunci spediti da utenti, al fine di escludere quelli aventi un possibile carattere illecito o che possono pregiudicare la vita privata e familiare di una persona.

4)      Se, secondo l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e f), degli articoli 24 e 25 del [RGPD] e dell’articolo 15 della direttiva 2000/31, un siffatto prestatore di servizi [della società dell’]informazione del tipo memorizzazione-hosting, che è titolare del trattamento dei dati personali, sia tenuto ad applicare misure di salvaguardia tali da impedire o limitare la riproduzione e la ridistribuzione del contenuto degli annunci pubblicati per il suo tramite».

Risposta alla seconda e terza questione :

“L’articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli da 24 a 26 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

devono essere interpretati nel senso che:

il gestore di un mercato online, in quanto titolare, ai sensi dell’articolo 4, punto 7, di tale regolamento, del trattamento dei dati personali contenuti in annunci pubblicati nel suo mercato online, è tenuto, prima di pubblicare gli annunci, e mediante misure tecniche e organizzative adeguate,

–        ad individuare gli annunci che contengono dati sensibili, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento;

–        a verificare se l’utente inserzionista che si appresta a collocare un annuncio di questo tipo sia la persona i cui dati sensibili figurano in tale annuncio e, in caso contrario,

–        a rifiutare la pubblicazione di quest’ultimo, a meno che tale utente inserzionista possa dimostrare che la persona interessata ha prestato il proprio consenso esplicito affinché i dati in questione siano pubblicati in tale mercato online, ai sensi di detto articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o che sia soddisfatta una delle altre eccezioni previste da tale articolo 9, paragrafo 2, lettere da b) a j)”.

Risultato quasi scontato, alla luce degli artt 24-26 GDPR.

Riposta alla quarta questione:

“l’articolo 32 del RGPD deve essere interpretato nel senso che il gestore di un mercato online, in quanto titolare, ai sensi dell’articolo 4, punto 7, di tale regolamento, del trattamento dei dati personali contenuti in annunci pubblicati nel suo mercato online, è tenuto a mettere in atto misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire che annunci ivi pubblicati e contenenti dati sensibili, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, siano riprodotti e illecitamente pubblicati su altri siti Internet”.

Idem come sopra.

Risposta alla prima questione:

l’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2000/31 e l’articolo 2, paragrafo 4, del RGPD devono essere interpretati nel senso che il gestore di un mercato online, in quanto titolare, ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del RGPD, del trattamento dei dati personali contenuti in annunci pubblicati nel suo mercato online, non può invocare – a fronte di una violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafo 2, e dagli articoli da 24 a 26 e 32 di tale regolamento – gli articoli da 12 a 15 di detta direttiva relativi alla responsabilità dei prestatori intermediari“.

Era la questione più interessante. Il suo esito però non soprende: il safe harbor UE ex dir. 2000/31 riguarda la responsabilità per fatti altrui (dell’utente), non del provider. Qui invece le censure di negligenza organizzativa riguardano la condotta di quest’ultimo.

Sulla condominalità di porzioni immobiliari, che non sono a servizio comune e non rientrano nell’elenco ex art. 1117 cc

Cass. sez. II, 14/04/2026 n. 9.465, rel. Cavallari, sul quando possa essere condominiale una porzione non rientrante nell’elenco di cui all’art. 1117 cc perchè non svolgente funzione utile a più condomini: i) quando è detto nel regolamento condominiale, predisposto dal costruttore, iniziale unico proprietario (e sia trascritto e quindi diventi opponibile agli aventi causa); ii) quando i proprietari così pattuiscano, cioè quando uno metta in comunione con altri detta porzione.

<<Indubbiamente, vi sono dei precedenti di legittimità, i quali hanno ammesso che, con il regolamento di condominio, anche se predisposto dal costruttore dell’edificio (regolamento c.d. esterno), poteva essere attribuita la comproprietà di una o più cose non incluse tra quelle elencate nell’art. 1117 c.c. a tutti i condomini o soltanto a quelli cui appartenevano alcune determinate unità immobiliari. Se un siffatto regolamento, contenente un atto che costituisce la comunione di uno o più beni, sia stato regolarmente trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, esso è, poi, opponibile a tutti coloro che acquistino successivamente le varie unità del fabbricato (cfr. Cass., Sez. 2, n. 15794 dell’11 novembre 2002; Cass., Sez. 2, n. 4432 del 21 febbraio 2017). Inoltre, come osservato in giurisprudenza, può ravvisarsi una comunione volontaria immobiliare, conseguente ad un accordo delle parti, sia quando più soggetti mettono in comune immobili già di rispettiva proprietà individuale, sia, ad esempio, in caso di comunione a formazione progressiva, allorché, con distinti atti di alienazione, si vendono a più soggetti singole parti di un immobile, obbligando gli acquirenti a lasciare in comune alcune parti residue. In tale ultima eventualità, non si riscontra una espressione di volontà degli acquirenti di costituire la comunione e la stessa comunione non è causa del contratto, quanto automatica conseguenza del fatto che l’acquisto del diritto reale su una cosa (atto a causa traslativa) è stato compiuto da più persone (Cass., Sez. 2, n. 10370 del 20 aprile 2021).

Caratteristica di tutti questi atti è l’obbligo che siano redatti per iscritto a pena di nullità>>.

Andando ai fatti di causa:

<<Pertanto, ove, come nella specie, voglia ravvisarsi un titolo idoneo ad attribuire a tutti i condomini la comproprietà di un tetto che, nel contesto di un condominio orizzontale, assolve unicamente alla funzione di copertura di una sola delle unità immobiliari e, dunque, non è incluso tra le parti elencate nell’art. 1117 c.c., occorre accertare o che tutti i condomini abbiano acquistato individualmente con i rispettivi atti una quota di tale bene, oppure che siffatta comunione abbia un vero e proprio titolo costitutivo contrattuale, ai sensi degli artt. 1350, n. 3, e 2643, n. 3, c.c., il quale abbia comportato il trasferimento del diritto dal patrimonio del singolo a quello soggettivamente collettivo. In quest’ultima eventualità, la nuova situazione giuridica di contitolarità concordemente voluta dalle parti deve, allora, discendere dalla inequivoca manifestazione del consenso unanime dei condomini nella forma scritta essenziale. Ne deriva che non può valere a dare luogo ad un contratto o ad un fatto costitutivo di una comunione immobiliare il titolo che si limiti a richiamare un regolamento condominiale in cui si riconosce la proprietà comune di alcuni beni genericamente determinati in un elenco, anche con rinvio alla planimetria allegata, beni, peraltro, nemmeno tutti inequivocamente individuabili nell’ambito di un condominio orizzontale (quali, ad esempio, per quel che rileva, i tetti e i lastrici solari), essendo necessario piuttosto, che risulti dal documento scritto la manifestazione specifica di volontà di concludere il contratto medesimo. Qualora detta manifestazione di volontà costitutiva del regime di comunione di beni immobili, individuati nella loro consistenza e localizzazione, non si possa obiettivamente riscontrare nel documento che viene invocato quale atto scritto richiesto per la formazione del contratto, non deve farsi luogo ad alcuna ulteriore indagine ermeneutica, perché attraverso quest’ultima va ricercato il contenuto soltanto di quei contratti dei quali già risulti l’esistenza e la validità per il concorso di tutti i requisiti prescritti dalla legge (Cass., Sez. 2, n. 10370 del 20 aprile 2021).

Nella controversia in questione, il giudice del merito non ha verificato, in primo luogo, se vi fossero particolari ragioni per le quali il lastrico in questione potesse essere ricondotto, in concreto, nell’ambito di applicazione dell’art. 1117 c.c., nonostante, in astratto, non vi rientrasse, attesa la natura orizzontale del condominio, essendosi limitato a verificare la sola destinazione o meno dell’area a giardino o verde dell’area.

Inoltre, non ha accertato se il titolo teoricamente istitutivo della comunione reclamata avesse un contenuto sufficientemente specifico sì da consentirne la costituzione>>.

E’ inammissibile la revoca tacita della rinuncia all’eredità (la quale è atto a forma solenne)

Così la Cass,. sez. 5 tribut. 21/03/2026 n. 6.803, rel. Balsamo, che quasi di sfuggita ricorda una regola importante nella pratica:

<<6.1. La rinuncia all’eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, mediante il quale il chiamato all’eredità dismette il suo diritto di accettarla. Il compimento dell’atto determina la perdita del diritto all’eredità ed il rinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato (cosiddetto effetto retroattivo della rinuncia): tanto discende dalla lettera dell’istituto disciplinato dall’art. 519 del codice civile. L’effetto prima indicato, tuttavia non discende dalla sola rinuncia, ma dall’avvenuto acquisto dell’eredità da parte degli altri chiamati; fino a quando ciò non si verifichi, il rinunziante può sempre esercitare il diritto di accettazione, come è specificato dall’art. 525 dello stesso codice. In considerazione di queste rilevanti conseguenze l’art. 519, già richiamato, richiede che l’atto di rinuncia sia rivestito da una forma solenne. La legge indica che essa “deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere e inserita nel registro delle successioni. Si è affermato che, ai sensi dell’art. 519 cod. civ., la dichiarazione di rinunzia all’eredità non può essere sostituita neanche da una scrittura privata autenticata. La forma suddetta è a pena di nullità, in quanto l’indicazione dell’art. 519 cod. civ. rientra tra le previsioni legali di forma “ad substantiam”, di cui all’art. n. 4274 del 2013). 1350, n. 13, cod. civ. (Sez. 2, Sent. Ciò premesso, deve darsi continuità al seguente principio di diritto: “Nel sistema delineato dagli artt. 519e 525 c.c. in tema di rinunzia all’eredità – la quale determina la perdita del diritto all’eredità ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chiamati – l’atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile” (Sez. 2, Sent. n. 21014 del 2011 e Sez. 2, Sent. n. 3958 del 2014 Sez. 3, Sent. n. 4846 del 2003).

6.2. La forma suddetta è a pena di nullità, in quanto l’indicazione dell’art. 519 cod. civ. rientra tra le previsioni legali di forma “ad substantiam”, di cui all’art. 1350 c.c. (Sez. 2, Sent. n. 4274 del 2013), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile (Sez. 2, Sent. n. 21014 del 2011 e Sez. 2, Sent. n. 3958 del 2014 Sez. 3, Sent. n. 4846 del 2003; Cass. n. 37927/2022; Cass. 06/10/2022, n. 29146). È stato, difatti, enunciato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, nel sistema delineato dagli artt. 519e 525 c.c., la forma solenne che deve rivestire la rinuncia esclude l’ammissibilità di una revoca tacita della rinuncia (Cass. Se. 2 n. 15301/2025, Sez. 2 28-12-2022 n. 37927, Cass. Sez. 3 192-2014 n. 3958, Cass. Sez. 2 12-10-2011 n. 21014, Cass. Sez. 3 29-3-2003 n. 4846).

6.3. Pertanto (art.525 cc) il chiamato all’eredità che vi abbia inizialmente rinunciato può successivamente accettarla, in forza dell’originaria delazione, sempre che questa non sia venuta meno, circostanza che, a detta del ricorrente, risulterebbe essersi verificata nel caso in esame per l’effetto della devoluzione dell’eredità allo Stato (Cass. 18/04/2012, n. 6070); resta comunque, come detto, la inammissibilità di una revoca tacita e per facta concludentia della rinunzia.>>

Safe harbour a Meta per “difettosità” nella progettazione di Instagram (induzione al suo uso compulsivo) ? Non spetta, dice la Corte Suprema del Massachusetts

Il prof. Eric Goldman ci riferisce della sentenza Massachusetts Supreme Court COMMONWEALTH vs. META PLATFORMS, INC, 10 aprile 2026, SJC-13747, sulla pretese pratiche commerciali sleali di Meta consistenti nella manipolazione psicologica degli utenti IOnstagram

The Commonwealth alleges that Meta
Platforms, Inc., and Instagram, LLC (collectively, Meta),
engaged in unfair business practices by designing the Instagram
platform to induce compulsive use by children, engaged in
deceptive business practices by deliberately misleading the
public about the safety of the platform, and created a public
nuisance by engaging in these unfair and deceptive practices.
Meta moved to dismiss the complaint, arguing, inter alia, that
§ 230 of the Communications Decency Act of 1996 (CDA), 47 U.S.C.
§ 230 (§ 230), barred the claims.

Beh, dice la SC, il safe harbour ex § 230 of the Communications Decency Act of 1996 (CDA), 47 U.S.C. (“(c) (1) Treatment of publisher or speaker – No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider“) non si applica : infatti qui la condotta censurata appartiene solo a Meta, mentre la norma richiede che si tratti di informazione illecita proveniente da  terzi, non dall’editore.

In particolare:

c. Unfair business practices (count I). The unfair
business practices claim does not seek to hold Meta liable based
on the content of the information Meta publishes and as such
does not meet the content element. The challenged design
features (e.g., infinite scroll, autoplay, IVR, and ephemeral
content) concern how, whether, and for how long information is
published, but the published information itself is not the
source of the harm alleged. Instead, the claim alleges that the
features themselves induce compulsive use independent of the
content provided by third-party users.
Meta contends that the unfair business practices claim
treats it as a publisher of third-party information because, in
the absence of third-party content, the design features could
not facilitate addiction in young users. But the fact that the
features require some content to function is not controlling;
instead, as discussed supra, to satisfy the content element, we
look to whether the claim seeks to hold Meta liable for harm
stemming from third-party information that it published. Here,
the unfair business practices claim does not; the Commonwealth
alleges that the features themselves prolong users’ time on the
platform, not that any information contained in third-party
posts does so. In this sense, the claim is indifferent as to
the content published.29 Consequently, the unfair business
practices claim in count I does not treat Meta as a publisher of
information, and § 230(c)(1) immunity does not apply.   (…)

Contrary to Meta’s argument, the fact that a claim concerns
publishing activities, including the use of algorithms in
connection with publishing activities, is not enough to bring
the claim within the immunity provided by § 230(c)(1).

La risposta è esatta, anche se, tutto sommato, al limite dell’ovvio.

Uguale sarebbe stata, applicando il nostro Digital Services Act reg. UE 2022/2065  (art. 6 Memorizzazione di informazioni – 1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: (…))

Impugnazione del testamento per falsità

Cass. Civ., Sez. II, ord. 23 marzo 2026 n. 6.906, rel. Criscuolo, sull’art. 606 cc:

In tema di impugnazione del testamento olografo per falsità, la parte che ne contesti l’autenticità deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l’onere della prova secondo i principi generali di cui all’art. 2697 c.c.; tale onere permane anche qualora la parte opti per la proposizione della querela di falso, la quale, pur producendo un accertamento con efficacia erga omnes, non determina alcuna inversione del riparto probatorio.
Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento in ordine alla falsità della scheda testamentaria anche esclusivamente sulle conclusioni della consulenza grafologica d’ufficio, ove ritenute complete e satisfattive, senza che sussista l’obbligo di ammettere ulteriori mezzi istruttori, né di motivare espressamente l’adesione alle conclusioni del CTU in assenza di specifiche censure tecniche..

(massime di Valeria Cianciolo in Ondif)

La dazione di somme per l’acquisto della casa (poi intestata solo all’altro convivente) è recuperabile con l’azione di ingiustificato arricchimento.

In particolare, trattandosi di somma elevata, non costituisce adempimento dei doveri di contribuzione all’andamenot familiare.

Così Cass, sez 3 08.04.2026 n. 8793 ( massime di Cesare Fossati in Ondif.)

In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, le attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniale per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune si presumono effettuate in adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia ai sensi dell’art. 143 c.c. e risultano, pertanto, irripetibili in quanto sorrette da una giusta causa. Ne consegue che il coniuge, il quale agisca con l’azione sussidiaria di arricchimento senza causa ex art. 2041  c.c. per ottenere la restituzione di somme versate su un conto corrente cointestato, ha l’onere di allegare e provare una causa diversa (quale, ad esempio, un mutuo) ovvero che l’apporto complessivo risulti, per entità e destinazione, sproporzionato e inadeguato rispetto alle proprie sostanze e capacità reddituali, non assumendo a tal fine rilievo la mera dimostrazione di una superiorità quantitativa degli esborsi rispetto a quelli dell’altro coniuge.

Nella fattispecie, è da ritenersi provato, in sede di merito, l’apporto economico della moglie nell’acquisto dell’immobile e non sussistenti i presupposti per qualificare tale attribuzione come donazione indiretta, ovvero come adempimento di obbligazioni naturali o doveri coniugali. Trova pertanto accoglimento la domanda di arricchimento senza causa dalla stessa promossa nei confronti del marito, condannato al versamento dell’indennizzo, maggiorato di interessi moratori ex art. 1284, quarto comma, c.c., non essendo tale tasso legale, applicabile dal momento della domanda giudiziale, limitato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma estendendosi alle obbligazioni pecuniarie in genere, comprese quelle restitutorie e quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle.

La penale eccessivamente gravosa è riducibile anche quando ha per oggetto prestazione non di denaro, ma infungibile

Cass. sez. II, 18 Febbraio 2026 n. 3.694, rel. Grasso:

<<In tema di clausola penale, la prestazione di cui all’art. 1382, comma 1, c.c. può ricomprendere ogni attività, opera o bene, anche infungibili e, pertanto, la riduzione della penale ai sensi dell’art. 1384 c.c., benchè più agevole nel caso più frequente di prestazione pecuniaria mediante diminuzione numerica percentuale della stessa in base alle circostanze del caso concreto, può realizzarsi, eventualmente avvalendosi di un consulente, anche quando la suddetta prestazione consista in un fare infungibile, avuto riguardo all’interesse del creditore all’adempimento ed alle ripercussioni dell’inadempimento sul concreto equilibrio delle prestazioni contrattuali, anche in relazione al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita. (Nella fattispecie, il principio è stato affermato con riferimento ad una cessione da parte del proprietario di un terreno, in favore di un costruttore, del diritto di superficie e del preliminare di vendita del suddetto suolo, in cui il promittente alienante avrebbe dovuto ricevere in permuta due appartamenti e due cantine, facenti parte del costruendo edificio, con la previsione di una penale in cui la “prestazione” era rappresentata dal diritto di ritenere in proprietà l’opera edificata dalla parte inadempiente)>>. (massima ufficiale)

L’inserimento di una data anteriore in marchio, tale da conferirgli un’aura di lunga tradizione e/o di elevato know how (in realtà inesistente), può essere inganno per i consumatori

Fattispecie interessante, anche se dall’esito scontato secondo il diritto dei marchi, quella decisa da Corte di Giustizia 26.03.2026, C-412/24, Fauré Le Page Maroquinier SAS, Fauré Le Page Paris SAS contro Goyard ST-Honoré SAS.

Fauré Le Page Paris aveva depositato due marchi francesi, recanti la dicitura «Fauré Le Page Paris 1717» per designare, in particolare, i prodotti «cuoio e sue imitazioni; bauli e valigie; borse da viaggio; borsette».

Un concorrente ne aveva però azionato la nullità per decettività (art. 3 § 1 lett. g) dir. 2008/95; ora art. 4.1.g),   dir. 2015/2436).

L’unico aspetto un poco interessante è l’osservazione  per cui, da un lato, la decettività deve per legge concernere il prodotto o il servizio, mentre, dall’altro,  la data (di “fondazione” potremmo dire) concerne l’azienda, se non addirittura l’imprenditore.

Ma ha buon gioco la CG nell’osservare che quest’ultimo aspetto poi si riverbera inevitabilmente sul prodotto.

24 Occorre ricordare che, affinché si possa accertare, secondo tale disposizione, che un marchio è stato registrato nell’inosservanza dell’impedimento alla registrazione attinente al rischio di inganno, deve essere dimostrato che il segno depositato ai fini della registrazione come marchio generava di per sé un rischio del genere, essendo irrilevante la successiva gestione di detto segno (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, punti 55 e 56).

25 Inoltre, la nullità ai sensi di detta disposizione presuppone che sia accertata, sulla base delle circostanze del caso di specie, l’esistenza di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del pubblico (v., in tal senso, sentenze del 30 marzo 2006, Emanuel, C‑259/04, EU:C:2006:215, punto 47, nonché dell’8 giugno 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, punto 54).

26 Come indicato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 33 a 41 delle sue conclusioni, e come risulta sia dalla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95, che contiene un elenco esemplificativo di caratteristiche di prodotti o servizi, sia dall’obiettivo di tale disposizione, consistente nel contrastare gli inganni intrinseci al segno registrato come marchio o depositato a tal fine, l’accertamento che un marchio «[può] indurre in errore il pubblico», ai sensi di detta disposizione, deve fondarsi su un inganno in relazione a una caratteristica dei prodotti o dei servizi designati da tale marchio. Pertanto, l’impedimento alla registrazione e il motivo di nullità di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 non possono essere applicati, in particolare, nei casi in cui il marchio controverso sia tale da indurre in errore il pubblico in relazione a una caratteristica del suo titolare, e non in relazione a una caratteristica dei prodotti o dei servizi che esso designa.

27 Nel caso di specie, sebbene, come si evince dal punto 13 della presente sentenza, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) abbia ritenuto che un segno che associa un anno ad una città possa evocare, nella mente del pubblico di riferimento, la data e il luogo di fondazione del titolare del marchio, questi due elementi non costituiscono, di per sé, caratteristiche dei prodotti commercializzati dalle società Fauré Le Page.

28 Ciò premesso, come risulta dal punto 20 della presente sentenza, tale giudice ha altresì ritenuto che tali prodotti rientrassero nel settore della pelletteria di lusso, che i marchi contestati fossero percepiti dal pubblico di riferimento come rivendicanti indebitamente, per il loro titolare, un’anzianità di diversi secoli in tale settore e che l’informazione errata così veicolata potesse influenzare la decisione di acquisto dei consumatori dei prodotti contrassegnati da uno di tali marchi, dal momento che i consumatori di articoli di pelletteria di lusso attribuiscono importanza alla storia e all’anzianità dell’impresa che li commercializza e ne deducono che tali articoli godono di una qualità e di un prestigio particolare.

29 Ebbene, come osservato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, l’inclusione, in un marchio, di un numero percepito dal pubblico di riferimento come l’anno di fondazione dell’azienda può, eventualmente, evocare un savoir‑faire particolare, garanzia di qualità del prodotto designato da tale marchio e che contribuisce a conferirgli un’immagine di prestigio. Poiché la qualità del prodotto è una delle caratteristiche contemplate a titolo esemplificativo all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 e tale qualità può risultare, nel settore degli articoli di lusso, anche dallo stile e dall’immagine di prestigio del prodotto (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, Copad, C‑59/08, EU:C:2009:260, punto 24), l’esistenza di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del pubblico, ai sensi di tale disposizione, può essere constatata quando non sussistono il savoir‑faire di una siffatta estensione temporale e, pertanto, la garanzia di qualità e l’immagine di prestigio ad esso associati o che ne derivano.

30 Spetta al giudice nazionale valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, se il numero menzionato nei marchi di cui si chiede l’annullamento sia percepito dal pubblico di riferimento come un anno di fondazione dell’azienda ed evochi un savoir‑faire particolare, come un savoir‑faire di lunga data, che conferisce una garanzia di qualità e un’immagine di prestigio al prodotto per il quale il marchio è registrato. In tale contesto, il giudice nazionale deve esaminare ciascuno dei marchi nel loro insieme prendendo in considerazione, in particolare, la presenza in essi, oltre al numero 1717, del termine «Paris» così come il messaggio che essi veicolano nella mente del pubblico di riferimento.

31 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che, qualora un marchio includa un numero che può essere percepito dal pubblico di riferimento come indicante l’anno di fondazione dell’azienda ed evochi, per il fatto che tale anno è risalente nel tempo, un savoir‑faire di lunga data che conferisce una garanzia di qualità e un’immagine di prestigio ai prodotti per i quali il marchio è registrato, quando invece un savoir‑faire di tale estensione temporale non esiste, se ne può dedurre che tale marchio può ingannare il pubblico, ai sensi di tale disposizione.

La copertura assicurativa della R.C. auto copre pure il danno cagionato dal conducente, quando diverso dal proprietario e dall’assicurato

Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 24/03/2026) 09/04/2026, n. 8904, rel. Dll’Utr, chiarisce un punto (per vero già sufficientemente chiaro … ):

osserva il Collegio come, secondo quanto già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (sulla base di argomentazioni qui integralmente condivise e riproposte al fine di assicurarne continuità), l’assicurazione della responsabilità civile rientri nel ramo danni, e nell’assicurazione contro i danni l”assicurato’ è il titolare dell’interesse esposto al rischio (art. 1904 c.c.). Ma il rischio di impoverirsi connesso al dovere di risarcimento della vittima di un sinistro stradale grava in egual misura sul conducente (art. 2054, commi primo e secondo, c.c.), sul proprietario, sull’usufruttuario, sull’acquirente con patto di riservato dominio (art. 2054, comma terzo, c.c.) e infine sull’utilizzatore in leasing (art. 91 cod. strad.). E, poiché il contratto di assicurazione deve coprire necessariamente la responsabilità “di cui all’art. 2054 c.c.” (così l’art. 122 cod. ass.), deve concludersi che, in mancanza di norme che consentano patti in deroga (ad es. l’art. 15 della Sezione II dell’Allegato al D.M. 11.3.2020 n. 54, che consente la clausola c.d. “di guida esclusiva”), tutti i suddetti soggetti rientrano nella categoria degli ‘assicurati’, alla sola condizione che abbiano guidato il veicolo col consenso del proprietario. Di conseguenza, tutti costoro potranno beneficiare della copertura assicurativa in caso di sinistro e tutti saranno esposti all’azione di rivalsa ex art. 144, comma secondo, cod. ass., quando ne ricorrano i presupposti. In questi termini, il Collegio intende, da un lato, dare continuità all’orientamento ormai consolidato da molti anni in qua (ex aliis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17963 del 20/07/2017; Sez. 3, Sentenza n. 9948 del 20/04/2017; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20766 del 14/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 2505 del 08/02/2005; Sez. 3, Sentenza n. 6862 del 25/05/2000) e, dall’altro, ribadire l’insostenibilità del minoritario orientamento secondo cui il conducente di un veicolo a motore, che sia persona diversa tanto dal proprietario quanto dal contraente dell’assicurazione r.c.a., debba ritenersi “estraneo al rapporto assicurativo”, con la conseguenza che né potrebbe beneficiare della copertura assicurativa (Sez. 3, Sentenza n. 6291 del 13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 3356 del 12/02/2010), né sarebbe esposto all’azione di rivalsa dell’assicuratore (Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 29/05/2003). A questo secondo orientamento non può essere data continuità, poiché si fonda su un assunto erroneo: quello secondo cui solo il proprietario d’un veicolo a motore ha l’obbligo di stipulare l’assicurazione della r.c.a. Affermazione, quest’ultima, in contrasto con la chiara lettera dell’art. 122 cod. ass., che addossa il suddetto obbligo a carico di chiunque “metta in circolazione”