La diffusione di programmi radio-tv in una casa di riposo non costituisce comunicazione al pubblico, non essendo un pubblico “nuovo”

Così la Corte di giustizia 30.04.2026, C-127/24, GEMA c. VHC 2.

La differenza tra i vari casi di diffusione del segnale sta nel fatto che gli ospiti siano presenti per brevi periodi (bar, risporante e, soprattuitto, camere di albergo) oppure stabilmente (casa di riposo).

Infatti <<l’autorizzazione dell’autore alla radiodiffusione della sua opera comprende solo gli utilizzatori diretti, ossia i detentori di apparecchi televisivi i quali captano individualmente la trasmissione in una sfera privata o familiare (v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 41, nonché del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 198)>> (§ 36).

Questo è il punto centrale; però, a mia conoscenza, nessuno lo ha spiegato con motivaizone persuasiva, potendosi sostenere anche l’opposto .

Circa l’altro punto (se sia mezzo tecnico diverso o uguale a quello della iniziale diffusione: v. § 30), si conferma che è il medesimo, come nella sentenza SGAE  C-306/05 del 2006 per le stnze di albergo.

Sulla restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento separativo o divorzile

Cass. sez. I, 20/04/2026 n. 10.351, rel. Caiazzo, ribadente senza aggiunte SU 32914/2022:

<<Occorre muove le mosse dal recente orientamento adottato dalle Sezioni Unite a tenore del quale, in tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio – nella sentenza di primo o secondo grado – l’insussistenza “ab origine”, in capo all’avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della “condictio indebiti” che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto “ex tunc” delle sole condizioni economiche dell’obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell’ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica (SU, n. 32914/2022)>>.

Designazione degli eredi tstametnari come beneficiari di polzze vita e accetamento di tale qualitò oppure di quella aklternativa di legartrari

Cass. sez. III, 20/04/2026 n. 10.382 , rel. Guizzi:

Sulla disposizione di incerto significato successorio:  << Il giudice di seconde cure, infatti, escludeva che le odierne ricorrenti fossero state istituite eredi testamentarie dal “de cuius”, ritenendo che la disposizione “mortis causa” con la quale il medesimo – dopo aver assicurato “quota ampia di legittima” ai propri figli, attribuendo loro il suo patrimonio pressoché per intero – devolveva, invece, alle sorelle, nell’ambito della quota disponibile, “i rimanenti contanti” (presenti su di un conto corrente presso la stessa banca Fideuram), fosse da intendere come attribuzione di un legato, dal quale doveva anche escludersi l’importo della polizza.>>

Inoltre, ricordando regole consolidate:

<<7.1.1. Nello scrutinarlo, è necessario muovere dalla premessa – assunta, del resto, dalla stessa sentenza impugnata – che, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, “la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell’art. 1920 cod. civ.”, si pone alla stregua di “atto inter vivos con effetti post mortem”, sicché “la generica individuazione quali beneficiari degli “eredi (legittimi e/o testamentari)” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente”, e ciò in quanto “il termine “eredi” viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettiva vocazione” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 30 aprile 2021, n. 11421, Rv. 661129-01).

Risulta, dunque, evidente che – verificatosi il decesso dell’assicurato (e sempre che esso, come rammenta il citato arresto delle Sezioni Unite, “nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione” non abbia provveduto a “indicare gli stessi nominativamente” o a “stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo”) – l’esecuzione della prestazione in favore dei beneficiari, da parte dell’assicuratore, presuppone, in presenza di un testamento, un’operazione che si potrebbe definire di “eterointegrazione” del contenuto del contratto di assicurazione, che passa attraverso l’interpretazione della volontà del testatore eventualmente espressa, come, emblematicamente, attesta la vicenda in esame.

Orbene, allorché tale operazione ermeneutica risulti, come nella specie, finalizzata a stabilire se il testatore, nel disporre di specifici beni (nel caso che occupa, il “rimanente contante”), abbia inteso attribuire ad un soggetto – o a più soggetti – la qualifica di erede o legatario, “l’assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell’art. 588 cod. civ., come disposizione ereditaria (“institutio ex re certa”), qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni”, fermo restando che “l’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito, ed è, quindi, incensurabile in sede di legittimità se conseguentemente motivato”. (Cass. Sez. 2, sent. 25 ottobre 2013, n. 24163, Rv. 628231-01; analogamente, Cass. Sez. 6-2, ord. 5 marzo 2020, n. 6125, Rv. 657278-01; in senso conforme, anteriormente, tra le molte, Cass. Sez. 2, sent. 1 marzo 2002, n. 3016, Rv. 552709-01).>>

Va applicato l’art. 1362, trattandosi di atto tra vivi, :

<<

Al riguardo, deve muoversi dalla constatazione che la “congrua motivazione” con cui il giudice di merito stabilisce se l’assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, “interpretarsi come legato, implichi che il medesimo debba “accertare, in conformità al principio enunciato dall’art. 1362 cod. civ., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento” (Cass. Sez. 2, sent. 6 ottobre 2017, n. 23393, Rv. 645577-01).

Del resto, la preminenza da accordare al criterio di cui all’art. 1362 cod. civ., nella sua complessiva articolazione, in tale operazione risulta del tutto coerente con la già indicata natura di atto “inter vivos” con effetti “post mortem” propria della designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita (come questa Corte ha, del resto, di recente sottolineato: cfr., in motivazione, in particolare al par. 10.1.3., Cass. Sez. 3, sent. 12 settembre 2025, n. 25121, Rv. 676335-01); atto rispetto al quale, come detto, la disposizione testamentaria, ha funzione integrativa della volontà dello stipulante, allorché egli non abbia individuato nominativamente, nello stesso contratto, il soggetto a vantaggio del quale l’operazione negoziale è compiuta.

Ciò detto, la motivazione resa dalla sentenza impugnata, ad onta delle censure proposte dalle ricorrenti, non ha disatteso il principio sopra richiamato. Essa, infatti, si è attenuta a quella “ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 588 cod. civ.” – qui da leggersi, come detto, in correlazione con l’art. 1362 cod. civ. – pretesa da questa Corte al fine di stabilire “se l’intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio” (Cass. Sez. 2, sent. 31 dicembre 2021, n. 42121, Rv. 663403-01).

Invero, la Corte fiorentina ha, per un verso, valorizzato – più che l’uso delle espressioni “quota di legittima” e “quota disponibile”, presenti nel testamento – la diversa “consistenza” delle attribuzioni effettuate dal testatore in favore, rispettivamente, dei figli e delle sorelle, contrapponendo alla “ampiezza” della prima (inclusiva anche di “debiti e oneri”) la sostanziale residualità della seconda, rimarcando che essa concerneva i “rimanenti contanti” (ed evidentemente escluso ogni debito ed onere). Così argomentando, la sentenza impugnata si è conformata a quanto sancito in passato da questa Corte, secondo cui al “fine di stabilire se l’attribuzione di beni determinati configuri istituzione di eredità o legato, deve innanzitutto considerarsi il contenuto della disposizione, cioè il modo di attribuzione dei beni secondo il criterio stabilito dalla legge (art. 588 cod. civ.), mentre l’attribuzione formale del titolo di erede (o di legatario) può essere valutata solo come elemento confermativo del risultato delle indagini condotte sull’obiettiva consistenza della disposizione” (Cass. Sez. 2, sent. 16 novembre 1985, n. 5625, Rv. 442817-01; analogamente già Cass. Sez. 2, sent. 18 novembre 1981, n. 6110, Rv. 416909-01).

Se, dunque, l’indagine ermeneutica va condotta soprattutto con riferimento al “contenuto della disposizione” (o meglio, alla sua “obbiettiva consistenza”), e ciò “indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore” (Cass. Sez. Lav., sent. 12 luglio 2001, n. 9467, Rv. 548119-01), fino al punto da “sminuire” persino l’impiego delle espressioni “erede” e “legatario”, non può assumere rilevanza centrale, nel caso di specie, la circostanza – valorizzata, invece, dalle ricorrenti – che Ca.Lu. abbia inteso fare ricorso alle nozioni di “quota legittima” e di “quota disponibile” per qualificare le attribuzioni in favore dei figli e delle sorelle.

Né, infine, può accogliersi l’ulteriore argomento utilizzato dalle ricorrenti, ovvero la necessità di assicurare l’interpretazione “utile” del contratto ex art. 1920 cod. civ.; affermazione motivata sul rilievo che “il contraente della polizza esprimeva la volontà che il beneficio venisse assegnato prioritariamente ai suoi “eredi testamentari e, in mancanza, agli eredi legittimi” prefigurandosi, dunque, già al momento della stipula medesima di voler redigere testamento, al fine evidente di voler perseguire scopi diversi da quelli di una successione legittima”.

Invero, in disparte il rilievo che così ragionando si finirebbe con il ricostruire la volontà testamentaria sulla base di quella contrattuale (e non viceversa), dirimente è il rilievo che proprio la scelta di individuare i beneficiari della polizze negli eredi legittimi appunto in mancanza di quelli testamentari, appare espressiva della volontà di Ca.Lu. di riservarsi un “supplemento di valutazione”, e cioè di conservare la liberà di individuare – in ipotesi, anche attraverso una modifica del testamento olografo del 5 maggio 2016 – l’individuazione dei soggetti che avrebbero fruito della polizza sottoscritta successivamente. E ciò, a ben vedere, nell’esercizio di quella “libertà del contraente, nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo, o comunque di derogare all’art. 1920 cod. civ.”, rimarcata – come già detto – dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021, cit.).>>

Intrasmissibilità delle sanzioni tributarie ai soci dopo la cancellazione dal registro imprese, tranne il caso di abuso della personalità giuridica

Cass. sez. trib., 17/03/2026 n. 5.986, rel. Farolfi:

<<5.3 (…)  A ben vedere, la regola dell’intrasmissibilità ai soci delle sanzioni irrogate alla società estinta presuppone, tuttavia, una effettiva terzietà fra società e soci, risultando inapplicabile laddove questa non sussista perché, ad esempio, (riprendendo una fortunata formula dottrinale), i soci hanno abusato dello schermo fittizio della personalità giuridica, ovvero hanno “asservito” la società per il perseguimento dei propri fini egoistici ed individuali, dando luogo a quella figura che è stata definita “socio tiranno” (vds. Cass., Sez. 1, ord. n. 20181 del 22/06/2022, secondo cui la nozione di abuso della personalità giuridica assume rilievo al fine di contrastare lo schermo dietro cui si cela il “socio tiranno”, in modo tale da accollargli la responsabilità illimitata per le obbligazioni contratte dalla società di capitali, da lui diretta e controllata, consentendo l’aggressione del suo patrimonio personale da parte dei creditori della società). Del resto in un ambito del tutto diverso come quello della cessione d’azienda, che pure determina un fenomeno (non estintivo) ma in senso lato traslativo (o di cumulo debitorio soggettivo), si è rettamente affermato che il limite di responsabilità del cessionario previsto dall’art. 2560, comma 2, c.c., per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori, non è applicabile in mancanza di un’effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l’esigenza di salvaguardia dell’interesse dell’acquirente dell’azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell’azienda (così da ultimo Sez. 3, ord. n. 25393 del 16/09/2025; Sez. 3, sent. n. 26450 del 13/09/2023; Sez. U, sent. n. 5054 del 28/02/2017)>>

principio di diritto: “In tema di sanzioni tributarie, anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 10 del T.U. n. 173 del 2024 deve riconoscersi nel nostro ordinamento l’intrasmissibilità ai soci delle sanzioni tributarie irrogate alla società estinta, alla luce dell’art. 7 del D.L. n. 269 del 2003, conv. con modd. in L. n. 326 del 2003 e dei principi di personalità e proporzionalità che assistono necessariamente le prime; detta intrasmissibilità, trattandosi di elemento conformativo della fattispecie astratta e non di fatto estintivo o impeditivo della pretesa sanzionatoria, è rilevabile d’ufficio, ma resta salva l’esigenza, con verifica da condursi in ciascun caso concreto, che tra socio e società esista una effettiva terzietà o alterità soggettiva, dovendosi escludere l’intrasmissibilità della sanzione nei casi in cui vi sia stato abuso dello schermo della personalità giuridica da parte del socio“.

Business judgment rule e diligenza circa scelte amministrative basate su consulenza esterna

Trib. Brescia 08.01.2024 , Rg 5576/2024, Ruggeri-Pedrini c. Zanetti-Soc. agr. Pandolfa srl, con posizione esatta su un tema di notevole interesse pratico (data la sempre crescente complessità nel gestire la compliance societaria):

<<In base alla regola di insindacabilità delle scelte gestorie per ragioni di mera convenienza economica consacrata nella nota formula anglosassone della business judgement rule, non può ritenersi in contrasto con l’obbligo dell’“agire informato”, men che meno caratterizzato da manifesta negligenza, imprudenza o imperizia, l’operato dell’amministratore che abbia fatto ricorso all’ausilio di professionisti per la necessaria assistenza tecnica in materia altamente specialistica e connotata da particolare incertezza applicativa>>.

(massima di Antonio Strino in giurisprudenzadelleimprese.it)

Cessione di azienda e responsabilità dell’acquirente per i relativi debiti

Cass. sez. II, 15/04/2026 n. 9704, rel. Penta, con regola consolidata su una questione importante nella pratica :

<<Ciò posto, in tema di cessione di azienda, l’art. 2560, comma 1, c.c. stabilisce il permanere del vincolo dell’alienante verso i creditori, anche per il caso in cui i debiti relativi all’azienda ceduta vegano assunti dall’acquirente, in coerenza con il principio generale della immodificabilità soggettiva delle obbligazioni sotto il lato passivo, in assenza del consenso del titolare del rapporto dal lato attivo; il comma 2 dello stesso articolo pone, invece, una responsabilità ex lege a carico dell’acquirente, per il caso in cui i debiti non sono da questi volontariamente assunti e risultano dalle scritture contabili, derogando, così, al principio generale per cui la responsabilità patrimoniale è, di regola, legata all’assunzione di debiti o, comunque, alla imputabilità dell’evento in dipendenza dal quale si risponde (Cass., Sez., Sentenza n. 14020 del 26/05/2025).

La compresenza di interessi antagonisti facenti capo a soggetti diversi (cessionario, creditori del cedente, creditori del cessionario) comporta, ai fini della responsabilità ex art. 2560, comma 2, c.c., la necessaria iscrizione del debito aziendale nelle scritture contabili obbligatorie, rendendo, in tal modo, irrilevante il dato della conoscenza aliunde del debito da parte del cessionario e consentendo anche ai creditori dell’acquirente una più chiara e immediata individuazione degli effetti del trasferimento in relazione alle loro obbligazioni (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14020 del 26/05/2025).

L’iscrizione dei debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è, infatti, elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente dell’azienda e, data la natura eccezionale della norma (art. 2560 c.c.) che prevede tale responsabilità, non può essere surrogata dalla prova che l’esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell’acquirente medesimo (Cass., Sez. L, Sentenza n. 4726 del 03/04/2002; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22831 del 10/11/2010).

Ciò in quanto il citato art. 2560 è norma a carattere eccezionale e perciò insuscettibile di interpretazione analogica (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8363 del 20/06/2000).

A tal riguardo, è opportuno ricordare che la previsione, di cui al secondo comma dell’art. 2560 c.c., della solidarietà dell’acquirente dell’azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell’azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa, e non dell’alienante, sicché essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l’acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell’azienda, mentre il cedente che abbia pagato il debito non può rivalersi nei confronti dell’eventuale coobbligato in solido (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20153 del 03/10/2011).

Orbene, sulla base di una semplice interpretazione letterale della clausola negoziale contenuta nel contratto di cessione di ramo d’azienda intercorso tra la Di.effe Srl e la Fa. Moda Srl in data 31/12/2013 (“La cessione comprende l’avviamento e le attrezzature, escludendosi invece espressamente tutti i crediti e debiti aziendali che restano a favore e a carico della società venditrice che si obbliga a rifondere la società acquirente degli importi che quest’ultima fosse tenuta a pagare a creditori ai sensi dell’art. 2560 del Codice Civile”), l’alienante si è accollata, nei rapporti interni (in attuazione, peraltro, del primo comma dell’art. 2560 c.c.), i debiti maturati prima della cessione, impegnandosi a rimborsare l’acquirente (che, per l’effetto, avrebbe potuto agire in regresso nei suoi confronti) di ciò che avrebbe eventuale corrisposto ai creditori aziendali sulla base del secondo comma dell’art. 2560 c.c.

Ciò non esclude che, come detto, perché sorgesse, nei rapporti esterni, la responsabilità di tipo solidale in capo all’acquirente (la quale realizza un’ipotesi di accollo cumulativo ex lege), fosse necessario che i debiti aziendali pregressi risultassero iscritti nelle scritture contabili obbligatorie.

La disposizione di cui all’art. 2560, secondo comma, c.c., secondo cui l’acquirente risponde dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta soltanto se essi risultino dai libri contabili, è dettata non solo dall’esigenza di tutelare í terzi creditori, già contraenti con l’impresa e peraltro sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui al primo comma del medesimo art. 2560 c.c., ma anche da quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23828 del 21/12/2012).

Pertanto, chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro l’acquirente dell’azienda ha l’onere di provare, fra gli elementi costitutivi del proprio diritto, anche detta iscrizione, e il giudice, se non può effettuare d’ufficio l’indagine sull’esistenza o meno dell’iscrizione medesima, ben può d’ufficio rilevare il fatto che quest’ultima, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto, non sia stata provata (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22418 del 26/09/2017)>>.

La cancellazione volontaria della società non comporta rinuncia ai crediti non iscritti nell’ultimo bilancio

Cass. sez. II, 25/03/2026 n. 7.136, rel Pirari, con giudizio esatto (ma quasi ovvio, per cui non si capisce come ne siano stati resi di opposti in passato):

<<Deve poi ulteriormente affermarsi che l’avvenuta esclusione della sussistenza di una rinuncia al credito implicita nella cancellazione della società dal registro delle imprese non si pone neppure in contrasto coi principi affermati da questa Corte, la quale è recentemente ritornata sull’argomento con una decisione delle Sezioni Unite [sentenza 6070/2013, nds]. Esse hanno chiarito, modificando in parte il proprio precedente orientamento, che l’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare. Non è tra l’altro sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio – o nei cui confronti quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società- l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19750 del 16/07/2025), incombente quest’ultimo neppure dedotto nella specie.

A tale decisione la presente pronuncia intende dare ulteriore continuità. La Corte osserva che la società ricorrente ha richiamato, nella memoria, il nuovo orientamento delle S.U., sostenendo che la sentenza dovrebbe essere ugualmente cassata, perché vi sarebbero prove sufficienti idonee a dimostrare che il credito sarebbe stato rinunciato. Ma è evidente che tale ricostruzione, a prescindere dalla sua probabile novità, presuppone un accertamento di merito non più eseguibile in sede di legittimità. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato>>.

Motivazione insufficiente nel rigetto di domanda risarcitoria per deindicizzazione tardiva da parte di Google

Cass. sez. I, 18/03/2026 n. 6.433, rel. Russo R.E.A. sull’applicazione dell’art. 17 GDPR:

<<Nel caso di specie il giudice di merito, dopo aver rilevato che la tardiva deindicizzazione costituiva un illecito e che “Il comportamento del resistente ha, quindi, violato il diritto all’oblio del ricorrente”, punto sul quale nessuna censura è stata mossa, ha poi respinto la domanda di risarcimento del danno sulla base di una motivazione apodittica affermando che “Per quanto attiene al risarcimento del danno, si rileva che il ricorrente non ha offerto la prova in ordine alla sussistenza di esso e, quindi, la domanda va respinta” e ciò nonostante la parte avesse esposto specifiche deduzioni sulla natura degli articoli sui loro contenuti e sulle ragioni per le quali dovevano essere deindicizzati tempestivamente. Si tratta di una mera frase di stile, che pone peraltro in contrasto con quella precedente sulla violazione del diritto all’oblio, ricorrendo alla quale il giudice è venuto meno al compito di esaminare il fatto così come esposto ed accertato (ovvero anche tramite il principio di non contestazione), nonché di esaminare le allegazioni sui i contenuti di queste articoli, per verificare se la tardiva deindicizzazione avessero effettivamente idoneità a causare un pregiudizio, esponendo al pubblico dati e informazioni personali non più di interesse così ledendo anche la reputazione della persona e il diritto alla riservatezza senza alcun interesse pubblico rilevante, potendo a tal fine fare ricorso alle presunzioni semplici considerando la diffusione della notizia, la correttezza delle informazioni in essa riportate e la posizione sociale del soggetto (Cass. n. 19551 del 10/07/2023; Cass. n. 8861 del 31/03/2021)>>.

Il cubo di Rubik è opera dell’ingegno (design), secondo il giudice veneziano

Così in sede cautelare Trib. Venezia sez. spec. impr. 30.04.2025, RG 20227/2024, GD Torresan, Spin Master Toys ltd c. Teorema srl:

<<Ritiene il Giudice che l’oggetto presenti anche un proprio carattere di
creatività dato:
– dalla scelta di suddividere ciascuna faccia in quadrati tra loro identici;
– dal fatto che ciascuna faccia è caratterizzata esclusivamente dalla presenza
da un colore diverso (in particolare dai colori bianco, blu, giallo, arancio,
rosso e verde);
– dalla superficie liscia di ciascun quadrato;
– dalla presenza di una griglia marcata , caratterizzata da un solco a caratteri
neri;
Si tratta di elementi che attribuiscono al prodotto un sufficiente grado di
originalità, posto che analoghi rompicapo potrebbero essere realizzati
utilizzando forme, dimensioni e colori differenti, ovvero attraverso la
combinazione di elementi diversi (si vedano, a titolo esemplificativo, le
numerose fotografie di rompicapo riprodotte nella memoria autorizzata di
parte ricorrente, alle pagine 6 e 7).     (…)
Ritiene inoltre il Giudice che la copiosa documentazione depositata da parte
ricorrente (cfr doc. da 10 a 48) dia contezza dell’esistenza di plurimi
riconoscimenti in ambito artistico e culturale, tali da attribuire al cubo di Rubik
un significato evocativo che va ben oltre a quello del giocattolo-rompicapo, ma
che al contrario dimostra come l’oggetto sia diventato un simbolo degli anni
Ottanta e sia tutt’ora un must have non solo tra i bambini e gli adolescenti, ma
anche tra i cultori del design>>

Rigetta poi l’eccezione di carenza di prova nella titolarità dei diritti, osservando che la disciplina formale posta dall’art. 110 l.d.a. si applica solo inter partes e non verso i terzi:

<<In relazione alla titolarità dei diritti patrimoniali d’autore, pare opportuno
preliminarmente chiarire che secondo l’orientamento interpretativo prevalente,
pienamente condivisibile, l’art. 110 Lda – che richiede la forma scritta per la
prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione
dell’immagine – è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari
del medesimo diritto di sfruttamento e non si applica invece nel caso in cui il
trasferimento, ovvero l’acquisto, venga invocato da chi si assume leso da un
soggetto terzo il quale, senza vantare analogo diritto, abbia compiuto atti di
sfruttamento del medesimo bene. In tal caso l’acquisto può essere provato
anche mediante altri mezzi diversi dal documento (Cfr Cass civ. n. 3390/2003
e, da ultimo, Cass. Civ., ord n. 18276/2024).>>

Il supercondominio di fatto presuppone in comune non solo servizi ma pure una proprietà ex art. 1117 c.c.

Cass. sez. II,  21/10/2025 n. 27.998, rel. Picaro, con l’insegnamento in oggetto (oggi pacificamente, direi, desumibile dall’art. 1117 bis c.c., come ricorda pure la SC):

<<L’impugnata sentenza, infatti, pur avendo indicato, sulla base dell’espletata CTU, a pagina 8 n. 2), la menzionata particella 422 come stradello condominiale funzionalmente utilizzato sia dai condomini del Condominio di Sinnai località Solanas via delle Rose n. 20, sia dai ricorrenti per raggiungere la proprietà della loro autonoma casa unifamiliare confinante, riformando la sentenza di primo grado in parziale accoglimento dell’appello incidentale, ha ravvisato un rapporto di condominialità (rectius supercondominialità) tra gli immobili delle parti per il solo fatto che la particella 422, pur di proprietà esclusiva del Condominio, era adibita a strada di collegamento, munita di cancello e di illuminazione, a servizio degli immobili di entrambe le parti, escludendo invece l’obbligo degli attuali ricorrenti di versamento delle quote condominiali richieste, per mancanza di una delibera del supercondominio sulla ripartizione delle spese del servizio comune e di una richiesta dell’amministratore del supercondominio.

Per giungere all’affermazione dell’esistenza di un rapporto di supercondominialità tra gli immobili delle parti, la Corte distrettuale ha richiamato l’ordinanza di questa Corte n. 28280 del 4.11.2019, asseritamente relativa ad una fattispecie analoga, che ha affermato la costituzione ipso iure et facto della particolare comunione regolata dagli articoli 1117 e ss. cod. civ., senza bisogno di un’apposita manifestazione di volontà assembleare in tal senso, valevole anche per l’istituto di creazione giurisprudenziale del supercondominio, poi codificato nell’art. 1117 bis cod. civ., (introdotto dalla L.11.12.2012 n. 220, in vigore dal 18.6.2013) in tre distinte ipotesi

a) quella dell’unico proprietario di un edificio, che lo frazioni in più porzioni autonome, trasferendone la proprietà esclusiva a più soggetti, ovvero anche al primo di essi;

b) quella di più soggetti che costruiscano su un suolo comune;

c) quella in cui l’unico proprietario di un edificio ceda a terzi piani, o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento.

La Corte distrettuale ha quindi ritenuto che la supercondominialità automatica scatti anche nelle ipotesi, come quella di specie, in cui un caseggiato (quello del Condominio) ed una casa unifamiliare (quella dei ricorrenti) abbiano in comune talune cose, impianti e/o servizi legati, appartenenti o anche utilizzati dai proprietari delle unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati.

In realtà il precedente sopra richiamato non poteva ritenersi relativo ad una fattispecie analoga a quella concreta esaminata, in quanto esso si riferiva al caso di uno scivolo di accesso ad un garage e ad una cantina al piano seminterrato ed alle relative corsie di manovra, che erano di proprietà comune tra un condominio ed un’unità abitativa estranea ad esso, e che erano posti a servizio di entrambi, mentre nel caso qui in esame è pacifico che la particella 422 del foglio 85 del NCT del Comune di Sinnai adibita a strada, munita di cancello e di illuminazione, sia di proprietà esclusiva del Condominio di Sinnai località Solanas via delle Rose n. 20, e non di proprietà comune anche ai ricorrenti proprietari della limitrofa casa unifamiliare, che semplicemente ne fruiscono, al pari dei condomini. D’altra parte l’ordinanza n. 28280/2019 di questa Corte aveva riferito il fenomeno dell’automatica costituzione di fatto del supercondominio a tre ipotesi, in cui le singole unità immobiliari che fruivano del servizio comune provenivano comunque per vendita, o frazionamento, da un originario unico fabbricato, mentre nella specie è pacifico che i fabbricati delle parti siano stati edificati ab origine separatamente su terreni distinti, autonomamente acquistati dai ricorrenti insieme a soggetti terzi e da una società costruttrice, che ha poi dato luogo, dopo la costruzione sopravvenuta dell’edificio, alla costituzione del Condominio, senza che mai ci sia stata una proprietà comune della citata particella 422.  (…)

Ne deriva che in base all’orientamento costantemente seguito dalla giurisprudenza di questa Corte, anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 1117 bis cod. civ., per poter affermare l’esistenza di un rapporto di supercondominialità di fatto tra due edifici, anche non condominiali, con conseguente applicabilità delle norme del capo I del titolo VII del libro terzo, in quanto compatibili, anziché delle norme in materia di comunione, è indispensabile l’esistenza di una proprietà che possa essere qualificata come comune ad essi in base all’art. 1117 cod. civ. sulla quale si trovino, cose, impianti, o servizi a favore di entrambi gli edifici, non essendo invece sufficiente la sola fruizione da parte di entrambi di cose, impianti, o servizi insistenti su proprietà esclusiva di uno solo degli edifici medesimi.>>