Si tratta di veduta, anzichè di luce, se è possibile anche la prospectio, oltre che la inspectio (cioè pure la veduta laterale invece che solo quella frontale)

<<L’orientamento costante di questa Corte è nel senso di ritenere necessario, oltre al requisito della inspectio, anche quello della prospectio nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale, senza ricorrere all’impiego di mezzi artificiali (Cass. Sez. U n. 10615 del 28/11/1996; conf. Sez. 2, n. 1904 del 23/02/1998; Sez. 2, n. 2961 del 20/03/1998; Sez. 2, n. 2971 del 20/03/1998; Sez. 2, n. 1409 del 19/02/1999, Sez. 2, Sentenza n. 2540 del 19/03/1999, Sez. 2, Sentenza n. 15371 del 01/12/2000, Sez. 2, Sentenza n. 480 del 17/01/2002, Sez. 2, Sentenza n. 14693 del 16/10/2002, Sez. 2, Sentenza n. 22844 del 25/10/2006, Sez. 2, Sentenza n. 8009 del 21/05/2012 e Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 346 del 10/01/2017; Sez. 2, Ordinanza n. 11319 del 10.05.2018).

Ora, un’apertura munita di grata può essere considerata veduta, anziché luce, se permette di affacciarsi e di guardare, oltreché di fronte, anche obliquamente o lateralmente, come nel caso in cui abbia maglie così larghe da consentire di esporre il capo in ogni direzione ovvero non sia aderente alla superficie esterna del muro, ma se ne distacchi tanto da consentire di sporgere il capo oltre tale muro (Cass. Sez. 2, n. 3043 del 10/02/2020, Rv. 657095 – 01; Sez. 2, n. 18910 del 05/11/2012, Rv. 624113 – 01; Sez. 2, n. 7745 del 20/07/1999; conf. Sez. 2, Sentenza n. 6034 del 11/05/2000 e Sez. 2, Sentenza n. 480 del 17/01/2002, in un caso in cui, in relazione all’ampiezza delle maglie della inferriata, poteva essere in concreto stabilita la possibilità di affaccio con la possibilità di protendere il capo).

Nel caso che ci occupa, la Corte salernitana, dopo aver ritenuto decisiva l’esistenza, dimostrata grazie alla richiesta di realizzazione ed alla dichiarazione di una teste, della grata apposta sul parapetto di cui si discute “quanto meno nel 1995”, ha escluso la prospectio senza però svolgere nessun accertamento in fatto sull’altezza del parapetto e della sovrastante ringhiera, e sulle caratteristiche della stessa>>.

Insegnamento esatto : del resto lascia pochi dubbi l’art. 900 cc

La perentorietà della clausola risolutiva espressa non è attenuabile dal giudice applicando il dovere di buona fede

Cass. sez. III, 11/06/2026 n. 19.211, rel. gianniti:

<<Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 28260/2024), la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa può essere resa senza necessità di formule rituali o di oneri di diffida e sollecito non previsti contrattualmente, potendo manifestarsi per la prima volta anche nell’atto introduttivo del giudizio.

D’altronde, il sindacato del giudice secondo buona fede (art. 1375 c.c.) deve limitarsi a sanzionare l’eventuale abuso del diritto e non può tradursi nell’imposizione di formalità o oneri procedimentali – quali, appunto, il “previo richiamo” – che le parti non hanno previsto nel regolamento transattivo (cfr. Cass. n. 23287/2024). Il canone di correttezza serve a escludere comportamenti puramente pretestuosi, ma non autorizza il giudice a compiere un’indebita integrazione del regolamento negoziale, alterando l’assetto di interessi voluto dai contraenti (specialmente quando l’inadempimento riguardi una obbligazione di centrale importanza, come per l’appunto è il pagamento di somme milionarie).

Orbene, nella impugnata sentenza la corte territoriale ha operato un’integrazione della clausola n. 7 della transazione con il requisito del “previo richiamo”.

Senonché tale integrazione giudiziale, finendo per scrivere una norma contrattuale nuova, costituisce un’indebita operazione di “chirurgia additiva” del regolamento negoziale, in violazione dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362e 1363 c.c.

A fronte di un inadempimento totale di un’obbligazione pecuniaria centrale (il pagamento di oltre 7 milioni di euro), la determinazione di avvalersi della clausola non può essere considerato di per sé solo contrario a correttezza, ma risponde alla legittima funzione di autotutela del creditore.

Inoltre, l’introduzione giudiziale di un onere di richiamo preventivo finisce per eludere il principio secondo cui, nelle clausole risolutive espresse, la gravità dell’inadempimento è sottratta al controllo del giudice, essendo stata predeterminata dai contraenti nell’esercizio della loro autonomia negoziale (cfr. Cass. n. 31763/2025).

Invero, la previsione di un termine essenziale (15 marzo 2012) all’interno della clausola risolutiva qualifica già ex ante la massima gravità dell’inadempimento, rendendo il diritto alla risoluzione puro e semplice, cioè non subordinato e non subordinabile a valutazioni giudiziali di “tolleranza” o a formalità estranee al dettato dell’art. 1456 c.c.

Pertanto, accertato il fatto oggettivo del mancato pagamento entro il termine pattuito, il diritto potestativo di risoluzione sorge in modo puro e l’unico limite è, di norma, rappresentato dalla volontà del creditore di avvalersene – che nella specie è stata per l’appunto manifestata, almeno in apparenza in mancanza di altre circostanze qualificanti una univoca volontà di rinuncia all’avvalimento della stessa clausola – senza che alcun comportamento precedente possa qualificarsi come rinuncia inequivocabile>>.

Il giudizio reso è condivisibile.

Ha diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale il figlio concepito, ma non ancora nato al momento della morte del padre, causata dall’illecito del terzo

Cass. sez. III, 27/06/2026 n. 22.064, rel. Spaziani, con ragionamnetoi ed esito condivisibile:

<<5. Ciò posto, con specifico riguardo alla perdita del rapporto genitoriale da parte del figlio per effetto dell’illecito mortale subìto dal padre naturale durante la sua gestazione, proprio in ragione del già avvenuto concepimento e della peculiarità e tipicità del rapporto, quale tutelato dalla legge attraverso lo statuto di cui all’art.315-bis cod. civ., non si reputano condivisibili gli argomenti posti da Cass n.9048/2018 a fondamento del diniego del riconoscimento del diritto risarcitorio con riferimento alla ben diversa fattispecie della pretesa esercitata dai fratelli postumi per le conseguenze derivate dalla lesione del rapporto parentale asseritamente conseguita all’illecito subìto dal loro germano al momento della sua nascita e, quindi, in epoca necessariamente precedente al loro concepimento.

5.1. In primo luogo, infatti, poiché la prossima instaurazione della relazione genitoriale è la conseguenza “normale” del concepimento e poiché il rapporto affettivo ed educativo protetto dalla legge attraverso lo statuto dei diritti del figlio di cui all’art.315-bis cod. civ. costituisce la conseguenza “normale” dell’instaurazione della relazione genitoriale, deve ritenersi che, se tale relazione non può instaurarsi per effetto della morte del padre naturale provocata dal fatto illecito del terzo, la perdita del rapporto affettivo ed educativo tra padre e figlio costituisce la conseguenza “normale” di quell’illecito: sussiste, pertanto, secondo la regola di struttura della “causalità adeguata” o “regolarità causale”, il nesso di causalità materiale tra la condotta illecita del terzo e il danno-evento, costituito alla lesione del diritto del bambino al godimento del rapporto genitoriale; diritto, beninteso, sorto dopo la nascita e puntualizzatosi sulla sfera giuridica della persona del figlio e non su quella del concepito, con conseguente irrilevanza della questione dogmatica della capacità giuridica di quest’ultimo.

5.2. In secondo luogo, quanto alle conseguenze di tale lesione (le quali rilevano sotto i due profili del danno interiore-sofferenza morale e del danno esteriore-pregiudizio dinamico-relazionale: Cass.17/01/2018, n.901), va anzitutto osservato che esse, stante la peculiarità del rapporto genitoriale, costituiscono oggetto di presunzione iuris et de iure, non potendosi estendere a tale rapporto i criteri elaborati da questa Corte – v. in particolare, Cass. n.5769/2024; Cass. n.20269/2024; Cass. n.9617/2026 – con riferimento all’accertamento delle conseguenze pregiudizievoli nelle altre fattispecie di lesione o perdita del rapporto parentale, che ammettono il danneggiante a fornire la prova contraria dell’indifferenza affettiva o, persino, dell’odio intercorrente tra la vittima dell’illecito e il congiunto superstite; ciò in quanto l’interesse ad essere cresciuto in famiglia dai suoi genitori o comunque ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, nonché a riceverne l’assistenza morale, la cura, l’istruzione e l’educazione necessaria ai fini della formazione della propria persona, costituisce oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo del figlio, che si specifica, ad un tempo, come diritto fondamentale di solidarietà nel rapporto coi genitori (la cui violazione è fonte di sanzione per gli stessi genitori) e come diritto fondamentale di rispetto della personalità valevole erga omnes, donde sorge, quale correlativa situazione soggettiva passiva a carico dei terzi, il dovere negativo di astenersi dall’interferire illecitamente nel rapporto tra il figlio minore e i suoi genitori (arg. ex artt. 315-bis, 337-tere 147 cod. civ., come introdotti o sostituiti dalla legge n.219/2012 e dal D.Lgs. n. 154/2013, da leggersi, in senso convenzionalmente conforme, alla luce della regola contenuta nell’art.12 della Convenzione EDU e recepita nell’art.9 della Carta di Nizza, quale, a sua volta, interpretata dalla giurisprudenza convenzionale a partire dalla sentenza della Grande Camera sul caso Goodwin c. Regno Unito dell’11 luglio 2002).

5.3. Ciò posto con riguardo alle conseguenze dannose della lesione, non può escludersi, rispetto ad esse, la sussistenza del nesso di causalità giuridica sol perché il rapporto genitoriale non era ancora esistente al momento della condotta illecita, giacché esso era invece esistente al momento del secondo evento lesivo (la lesione del diritto del figlio a godere del rapporto con il padre), costituente la conseguenza indefettibile del primo (la morte del padre).

Al riguardo va sottolineato che la stessa Cass. n.9048/2018 ha ricordato la compatibilità – affermata dalle Sezioni Unite con la sentenza n.9556/2002 – del presupposto della causalità giuridica (consistente nel rapporto di conseguenzialità “immediata e diretta” di cui all’art.1223 cod. civ. tra l’evento lesivo e le conseguenze pregiudizievoli della lesione) con la categoria dei danni “riflessi o di rimbalzo”, quali danni sofferti iure proprio da persone diverse dalla vittima dell’illecito in seguito alla lesione di proprie situazioni giuridiche soggettive. A questo rilievo occorre ora aggiungere che le stesse Sezioni Unite, nella sentenza evocata, al fine di delimitare la categoria dei danni riflessi risarcibili, in quanto da reputarsi “immediati e diretti”, hanno fatto ricorso, più che al criterio oggettivo della preesistenza del legame affettivo, al criterio soggettivo dell’identificazione del danneggiato, individuandolo in colui che abbia la “titolarità di una situazione qualificata dal contatto con la vittima, che normalmente si identifica con la disciplina dei rapporti familiari ma non li esaurisce necessariamente, dovendosi dare anche risalto a certi particolari legami di fatto”, occorrendo, quindi, “di volta in volta verificare in che cosa consista il legame affettivo e in che misura la lesione subìta dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento” (cfr. la citata Cass., Sez. Un, n.9556 del 2002, sub Motivi della decisione, pag.23).

La preesistenza della relazione affettiva all’illecito non è dunque elemento necessario del rapporto di causalità giuridica, la quale va valutata alla stregua dell’intensità del legame e dell’incidenza della lesione subita dalla vittima primaria sul suo svolgimento; presupposti della cui sussistenza non può dubitarsi nell’ipotesi in cui la vittima sia il padre della persona già concepita al momento della morte provocata dall’illecito del terzo, avuto riguardo alla peculiarità del legame genitoriale e alla evidente incidenza causale della morte del genitore sulla sua irrimediabile compromissione.

5.4. Va, peraltro, evidenziato con forza che l’ipotesi in cui la pretesa risarcitoria sia esercitata dal soggetto nato dopo la morte del padre naturale provocata dal fatto illecito commesso dal terzo (alla stessa stregua di quella esercitata dal figlio minore già nato al momento della perdita del proprio genitore – madre o padre – provocata dal predetto illecito), diversamente dalle altre fattispecie di perdita o lesione del rapporto parentale, non dà luogo ad una fattispecie di danno “riflesso” o “di rimbalzo (analoga a quella sottoposta all’esame di Cass. n.9048/2018, in cui il risarcimento del danno derivante dalla predetta lesione era stata invocata dai fratelli postumi del soggetto nato con deficit neuromotorio per errore medico).

Diversamente da tali fattispecie, infatti, non viene in considerazione l’ipotesi del pregiudizio sofferto iure proprio da persona diversa dalla vittima dell’illecito, posto che la lesione materialmente imputabile alla condotta del terzo incide direttamente sul diritto al godimento del rapporto genitoriale, cagionando la perdita del “fascio” di situazioni giuridiche soggettive specificantesi – come detto – in peculiari diritti fondamentali della persona del figlio, rilevanti non solo nei confronti dei genitori (quali diritti fondamentali di solidarietà nell’ambito della comunità familiare) ma – in quanto diritti assoluti della personalità, valevoli erga omnes – anche nei confronti dei terzi.

La diretta riconducibilità alla sfera giuridica del figlio, non solo della conseguenze dannose sotto il profilo relazionale e morale, ma, prima ancora, dello stesso evento lesivo cui esse conseguenze sono giuridicamente riconducibili, quale evento materialmente imputabile alla condotta del terzo e immediatamente incidente sui diritti del minore, induce a qualificare le prime quali danni diretti e non “riflessi”, onde neppure si pone, nella fattispecie, la questione della sussistenza, o meno, dei requisiti di estensibilità del concetto di immediatezza di cui all’art.1223 cod. civ. alla categoria dei pregiudizi “di rimbalzo”.

5.5. Né, infine, può in alcun modo incidere sul giudizio di causalità – e, per esso, sulla integrazione di tutti i requisiti costitutivi dell’illecito aquilano – la circostanza che le conseguenze dannose si verifichino in epoca successiva alla condotta illecita e allo stesso evento lesivo.

Si è già evidenziato, infatti, nell’ordinanza interlocutoria del 2 marzo 2026, che non incide, ex se, sul rapporto di conseguenzialità immediata e diretta la circostanza che tra il danno-evento e il danno-conseguenza vi sia una – quantunque rilevante – cesura temporale.

Va qui aggiunto che l’eventualità che le conseguenze risarcibili di un fatto dannoso possano verificarsi anche in epoca di molto successiva alla lesione provocata da quel fatto corrisponde ad una evenienza ricorrente nella fenomenologia dell’illecito civile, come dimostrano la teoriche dei danni futuri, del pregiudizio lungolatente e della prescrizione, la decorrenza del cui termine, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, avuto riguardo al disposto dell’art.2935 cod. civ., postula non solo che si completi, sotto il profilo temporale, la formazione della fattispecie dell’illecito, comprensiva del danno-conseguenza, ma anche che tale ultimo elemento si manifesti oggettivamente e sia soggettivamente percepibile dal danneggiato con l’ordinaria diligenza, perché solo in questo momento, il danneggiato, acquisendo la consapevolezza dell’esistenza, sulla sua sfera giuridica, del diritto di credito risarcitorio, è nella condizione concreta di poterlo esercitare>>.

L’assicurazione dell’ospedale non ha regresso verso l’assicurazione del medico

Interessante insegnamento (anche se, a ben vedere, del tutto logico) in Cass. sez. III, 08/06/2026 n. 18.559, rel. Fanticini:

<<5. Nel sistema dell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligo dell’assicuratore è di tenere indenne l’assicurato (nel caso, il medico Br.Gi.) delle somme che questo sia tenuto a pagare al terzo danneggiato, secondo lo schema dell’art. 1917 c.c.; tale obbligazione, salva diversa previsione di legge (azione diretta del danneggiato nei casi tipici), non si traduce in una responsabilità solidale dell’assicuratore verso il terzo o verso altri soggetti che abbiano pagato al terzo.

6. In particolare, l’eventuale pretesa restitutoria derivante dal paga-mento eseguito al danneggiato non può essere indirizzata direttamente contro l’assicuratore del sanitario, in quanto il debitore (pro quota) del

risarcimento resta il responsabile (Br.Gi.), mentre l’assicuratore è tenuto a manlevarlo nei limiti del contratto e dei presupposti di operatività.

7. La stessa motivazione della Corte d’Appello, nel dichiarare assorbito il motivo, implicitamente riconosce che, anche a voler ipotizzare un meccanismo di surrogazione, il lato passivo si collocherebbe sul sanita-rio e non sulla sua compagnia, evidenziando che “l’eventuale effetto della surrogazione legale avrebbe riguardato, dal lato passivo, sola-mente il dott. Br.Gi. (che, però, nulla ha pagato a Ge.Mi.)”.

8. Proprio tale affermazione, tuttavia, rende palese che la questione non era “assorbita” bensì decisiva se il debitore eventualmente aggredibile è solo il professionista, allora la domanda monitoria (rivolta alla sua compagnia assicuratrice) risulta ab origine infondata per difettosa individuazione del corretto soggetto passivo, con conseguente necessità di definire il giudizio su tale base.

9. A monte, la ricorrente non ha chiarito (né in modo univoco, né con compiuta illustrazione della vicenda) quale fosse il titolo giuridico in forza del quale eseguì il pagamento in favore del danneggiato della “quota” riferita al dottor Br.Gi. se come adempimento di un’obbliga-zione propria, ovvero come surrogazione legale o convenzionale, ovvero come indebito oggettivo, ovvero come pretesa sostituzione nel debito altrui.

10. Tale incertezza emerge dallo stesso impianto processuale ricostruito negli atti, nei quali si sono contrapposte la prospettazione di AmTrust (pagamento in sostituzione/anticipazione) e la replica di Assicuratrice Milanese (pagamento dovuto da AmTrust per propria copertura; nessuna autorizzazione/accordo intercompagnie; mancanza di azione diretta; eventuale debito solo del sanitario).

11. La mancanza di una chiara enunciazione del titolo costitutivo della pretesa (causa petendi) rende, comunque, non scrutinabile

una domanda che pretenda di “traslare” sul contratto assicurativo del sanitario un pagamento eseguito da un terzo al danneggiato.

12. Anche volendo, per mera ipotesi, sussumere la pretesa creditoria nello schema dell’azione di regresso del solvens verso il condebitore solidale, difetterebbe un presupposto essenziale la solidarietà.

13. AmTrust, infatti, non risulta condebitrice solidale del dottor Br.Gi. o della sua compagnia nel rapporto risarcitorio essa, al più, ha adempiuto (secondo la ricostruzione dei giudici di merito) ad una obbligazione propria derivante dalla polizza stipulata con la struttura e ritenuta estesa anche alla responsabilità personale del medico, così escludendo che il pagamento potesse essere qualificato come adempimento del debito altrui in solidarietà.

14. Ma, soprattutto, quand’anche si volesse postulare un’obbligazione risarcitoria “pro quota” del sanitario, il condebitore dell’odierna ricorrente sarebbe il medico, non già la sua compagnia, la quale non è corresponsabile del danno, bensì obbligata (eventualmente) a manlevarlo nei limiti del contratto manca, strutturalmente, un rapporto di solidarietà passiva tra AmTrust e ASSICURATRICE MILANESE.

15. Alla medesima conclusione si perviene ipotizzando una sur-rogazione ai sensi dell’art. 1916 c.c. la surrogazione dell’assicuratore che ha pagato opera, infatti, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili del danno; tuttavia, a tutto concedere, il responsabile “pro quota” del fatto dannoso sarebbe il dottor Br.Gi., non già l’assicuratore del sanitario, che non è responsabile del danno.

16. In difetto di una previsione normativa che attribuisca un’azione diretta contro l’assicuratore del professionista in favore di chi abbia pagato al terzo danneggiato, non è configurabile una surroga che consenta di aggredire la compagnia del sanitario>>.

Princpio di diritto:

“L’assicuratore della responsabilità civile d’un condebitore solidale, il quale abbia indennizzato il terzo danneggiato ai sensi dell’art. 1917, secondo comma, c.c., può surrogarsi nel credito di regresso che il proprio assicurato abbia nei confronti d’un altro coobbligato, ma non nei confronti dell’assicuratore della r.c. di quest’ultimo. Non si dà surroga-zione, infatti, in un diritto inesistente, ed il corresponsabile d’un danno non ha diritto alcuno nei confronti dell’assicuratore della r.c. del condebitore solidale.”.

Liquidazione dei danni lungolatenti da emotrasfusione: momento, in cui viene giudicato sorto e risarcibile, e momento, in cui inizia a decorrere la prescrizione

Cass. sez. III, 19/06/2026 n. 20.781, rel. Gorgoni:

<<3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056e 1223 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza là dove ha proceduto alla quantificazione del danno biologico. Assume che, anche a voler ritenere risarcibile il danno non patrimoniale nel periodo considerato, la Corte territoriale avrebbe comunque errato nel parametrarne decorrenza ed entità senza tener conto dell’assenza di manifestazioni cliniche apprezzabili per un lungo arco temporale, nonché delle condizioni di salute pregresse della danneggiata, avendo la Corte distrettuale ancorato la liquidazione del danno a un periodo in cui la patologia non risultava ancora clinicamente manifestata.

Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.

Va premesso che, secondo l’insegnamento di questa Corte, “il danno esiste come peggioramento di un bene a prescindere dalla conoscenza che il danneggiato ne abbia; ai fini del risarcimento, o meglio del suo ammontare è rilevante il momento in cui il danno si produce, poiché è in quel momento che il bene leso è peggiorato, subisce la diminuzione che deve essere risarcita. Ai fini della stima del danno rileva, in sostanza, il momento in cui si è prodotto e si è determinato il peggioramento, anziché quello in cui tale mutamento è stato percepito” (Cass. 15 settembre 2020, n. 19187, ripresa da Cass. 29 gennaio 2024, n. 2725). Ne consegue che il parametro temporale pertinente alla liquidazione non coincide con quello della percezione del danno (che può rilevare, semmai, sul diverso piano della prescrizione), ma con la produzione del pregiudizio-conseguenza. Ciò posto, la critica del ricorrente non può essere accolta nella parte in cui tende a far coincidere automaticamente l’ammontare del risarcimento con il momento della sola “conoscenza/diagnosi” della patologia in materia di danni lungolatenti, infatti, la giurisprudenza più recente impone di distinguere – logicamente e temporalmente – tra condotta, evento biologico e pregiudizi conseguenti, proprio per evitare automatismi sia in avanti (solo diagnosi) sia indietro (solo trasfusione). In particolare, in tema di danni lungolatenti da emotrasfusione, “il momento della contrazione della malattia è di per sé irrilevante a fini risarcitori”; quanto ai momenti successivi, “la manifestazione di sintomi incidenti sull’integrità fisica può radicare il diritto al risarcimento del danno biologico”, mentre “l’acquisita consapevolezza della specifica e grave patologia diagnosticata… può far sorgere il diritto al risarcimento del danno morale da sofferenza” (Cass. n. 2725/2024). In termini più analitici, sono stati distinti i momenti di “inoculazione infettiva (condotta colposa); contrazione della malattia (evento di danno); apparizione dei sintomi ovvero intervenuta consapevolezza della patologia con diagnosi (pregiudizi conseguenti risarcibili)”, con la conseguenza che, ai fini del danno biologico, rilevano i sintomi apprezzabili risarcitoriamente, mentre, se la consapevolezza diagnosticata precede i sintomi, può radicarsi il danno morale da sofferenza, cui può seguire quello biologico alla comparsa della sintomatologia.

Tuttavia, ed è qui che il motivo merita accoglimento, non è conforme a tali criteri la scelta compiuta dalla Corte territoriale di far decorrere la liquidazione dalla data della trasfusione infetta (1973). La trasfusione individua il momento della condotta (e, al più, dell’inoculazione/contrazione), ma non coincide necessariamente con il momento in cui il danno risarcibile “si produce” come peggioramento risarcibile. L’ancoraggio automatico al 1973 risulta incompatibile con la distinzione imposta nei danni lungolatenti tra i diversi snodi temporali e tra le diverse componenti del danno alla persona.

Ne deriva che la sentenza impugnata, nel passaggio in cui fa decorrere il risarcimento del danno dalla data della trasfusione, deve essere cassata; il giudice del rinvio dovrà verificare e chiarire, con riferimento alle risultanze di causa, quando si siano prodotti i pregiudizi conseguenti risarcibili, evitando sovrapposizioni tra inoculazione/contrazione e pregiudizio-conseguenza>>

Servitù costituita per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 cc)

Un caso del genere è deciso da Cass. sez. II, 25/06/2026 n. 21.769, rel. Giannaccari, relativo al diritto di appoggiare l’unità esterna del climatizzatore su un  fondo vicino, il cui proprietario all’epoca coincideva col venditore

<<3.4. La Corte d’Appello ha, pertanto, svolto, l’accertamento in concreto dell’esistenza dell’installazione dell’unità esterna dell’impianto di condizionamento, sulla base di plurime evidenze probatorie, che non possono essere messe in discussione in sede di legittimità.

La Corte d’Appello, attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi, ha ravvisato l’esistenza della costituzione di servitù per destinazione per padre di famiglia in quanto l’unità esterna al servizio dell’impianto di condizionamento dell’appartamento promesso in vendita a Ma.Ma. era stata collocata nel terrazzo dell’appartamento poi venduto al Ma.Lu. in un momento in cui entrambi gli appartamenti erano di proprietà delLa Margherita Srl, come risultava dalla foto prodotta in atti (pagine 25-26 della sentenza impugnata).

La preordinazione dell’opera installata al servizio del fondo dominante e la sua apparenza è stata, quindi, provata a mezzo della fotografia raffigurante l’unità esterna installata sul muro, che, secondo l’apprezzamento rimesso al giudice di merito, era indice del carattere visibile e permanente dell’opera.

Come affermato da questa Corte, l’apparenza della servitù si identifica nell’oggettiva e permanente presenza di opere suscettibili di essere viste, ancorché in concreto ignorate, che, per struttura e consistenza, in modo inequivocabile, denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell’altro; tale requisito mira a garantire l’acquirente del fondo servente dalla presenza di vincoli ignoti e non verificabili (Cass. n. 25493/2024 ha ritenuto significativa, in un contesto di unità abitative in condominio, la possibilità dell’acquirente di rappresentarsi il passaggio di tubi di scarico del piano superiore).

Sulla base degli accertamenti demandati dalla Corte di cassazione, la Corte d’Appello ha verificato il carattere di visibilità ed univoca destinazione al servizio dell’appartamento oggetto del contratto preliminare con il ricorrente (Cass. n. 17380/2023; Cass. n. 10662/2015; Cass. n. 3634/2007).

Si tratta di servitù costituita ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell’unico fondo, vi fossero opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integravano de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell’unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla (Cass. n. 4646/2024; Cass. n. 10662/2015).>>