La doppia firma delle clausole vessatorie ex art. 1341 cc, apposta in sito web, non può avvenire con semplice “flaggatura” ma richiede almeno una firma elettronica o digitale leggera

Cass. sez. III, 20/06/2026 n. 20.945, rel. Saija:

<<- premesso che, nella specie, non viene in rilievo la disciplina consumeristica (stante la pacifica natura di “professionisti” delle parti del contratto, pertanto di tipo “B2B”), la questione dell’applicabilità del disposto dell’art. 1341, secondo comma, c.c., al commercio elettronico dev’essere risolta – come correttamente evidenziato dal P.G. – al lume dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 70/2003, a mente del quale “Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione inoltri il proprio ordine per via telematica”;

– perché le clausole vessatorie contenute nei contratti conclusi per via telematica (tra cui, pacificamente, quella sul foro convenzionale) siano efficaci occorre, dunque, la doppia firma, secondo i noti canoni di cui all’art. 1341, secondo comma, c.c.;

– sul punto, ritiene la Corte che – in linea con quanto esposto dallo stesso P.G. – possa senz’altro farsi riferimento al criterio dettato, seppur in altro ambito contrattuale, da Cass. n. 9413/2021, secondo cui “In tema di sottoscrizione di documenti informatici, la firma elettronica (o firma digitale leggera), intesa come l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica, si distingue dalla firma digitale avanzata o pesante, vale a dire la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, in quanto creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, ferma restando l’idoneità della prima a soddisfare il requisito legale della forma scritta ‘ad substantiam’ ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 445 del 2000, come novellato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 10 del 2002 tranne che nei casi di cui all’art. 1350 c.c. nei quali la forma scritta è prevista a pena di nullità”;

– se, dunque, nella materia che occupa (per la quale non è prevista la forma ad substantiam), è sufficiente l’utilizzo di una firma elettronica (o “digitale leggera”) per l’approvazione di una clausola vessatoria – di regola, mediante l’utilizzo e l’inserimento sulla piattaforma web di un codice OTP-One Time Password, inviato al firmatario mediante sms o e-mail), firma definita dall’art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910/2014 (c.d. Regolamento eIDAS) come “dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare” -, non può comunque prescindersi dalla necessità che una simile manifestazione del consenso sia prestata in modo consapevole e che (similmente a quanto l’elaborazione giurisprudenziale ha coniato riguardo alle modalità “tradizionali” di sottoscrizione delle clausole in parola) occorra appunto che detta approvazione sia “specifica” (tra le tantissime, e proprio con riguardo ai contratti non formali, v. Cass. n. 12708/2014);

– a tal fine, occorre quindi che il prestatore del servizio predisponga sul proprio sito web un apposito form nel percorso dedicato alla conclusione del contratto on line, onde consentire al firmatario di approvare specificamente la clausola vessatoria (o le clausole vessatorie, se del caso specificamente richiamate e/o raggruppate) mediante la firma elettronica o c.d. digitale leggera (non essendo di per sé sufficiente la mera “flaggatura”, ossia la spunta della relativa casella), solo in tal caso potendo spiegare efficacia la clausola stessa;>>

Principio di diritto:

<<in tema di contratti conclusi telematicamente tra professionisti ed aventi ad oggetto beni o servizi della società dell’informazione, poiché l’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 70 del 2003 stabilisce che si applicano le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti, la clausola vessatoria deve essere specificamente approvata per iscritto dall’acquirente, ai sensi dell’art. 1341, comma secondo, c.c., mediante firma digitale – che nel caso di contratti non soggetti a forma ad substantiam ex art. 1350 c.c. può assumere la veste della firma elettronica (o c.d. digitale leggera), di cui all’art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910 del 2014 (c.d. eIDAS) -, non essendo di per sé sufficiente la mera “spunta” (o “flaggatura”) della casella corrispondente alla clausola stessa;>>

La attuazione italiana del diritto degli editori vs le piattaforme è probabilmente corretta, dice la Corte di Giustizia

E’ arrivato il responso della Corte di giustizia sulla questione pregiudiziale sollevata da TAR Lazio in ralazione alla impugnativa di Meta contro la delibera AGCom attuativa dell’art. 43 bis l. autore , a sua volta attuativo dell’art. 15 dir. 790/2019.

Si tratta di C. Giust 12.05.2026, C-797/23, Meta c. AGCom .

Secondo la CG, concretizzare il rinvio della dir. ai diritti di riproduzione e comuncazione al pubblico (cioè agli artt. 2 e  3.2 dir. 2001 n. 29) , presente nell’art. 15.1 cit, nel concetto di <equo compenso> (art. 43 bis c.8) è legittimo se rimane salvo il nucleo del diritto soggettivo posto dalla cit. dir. 29/(2001: cioè se resta ferma la necessità comunque del consenso dell’editore (cioè purchè non diventi un esempio del c.d. dominio pubblico pagante).

<<61  Ne consegue che, fatte salve le eccezioni e limitazioni previste in particolare all’articolo 5 della direttiva 2001/29, applicabili ai diritti sanciti all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 in forza del rinvio esplicito operato al riguardo dal paragrafo 3 di tale articolo 15, qualsiasi utilizzo rientrante nell’ambito di applicazione di detto articolo 15 deve essere oggetto di una previa autorizzazione dei titolari dei diritti ivi sanciti.

62 Di conseguenza, gli Stati membri non possono recepire l’articolo 15 della direttiva 2019/790 sostituendo ai diritti esclusivi di natura preventiva che esso stabilisce un semplice diritto a compensazione, che consenta agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico di ottenere unicamente una remunerazione per gli utilizzi online di tali pubblicazioni da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione, ma non di vietare tali utilizzi.

63 Ciò premesso, i diritti sanciti a tale articolo 15 implicano, per loro natura, che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico abbiano la facoltà di subordinare l’autorizzazione di detti utilizzi a una remunerazione che essi ritengano appropriata. Inoltre, dal punto 55 della presente sentenza emerge che l’articolo 15 della direttiva 2019/790 mira a garantire a tali editori la possibilità di ammortizzare gli investimenti necessari alla produzione di tali pubblicazioni mediante una siffatta remunerazione. In tali circostanze, un prestatore di servizi della società dell’informazione non può validamente sostenere che un legislatore nazionale violi tale direttiva qualora istituisca un regime volto a garantire un’equa remunerazione per tali editori.

64 Tuttavia, occorre sottolineare, da un lato, che, come espressamente confermato dal considerando 82 della direttiva 2019/790, gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico dovrebbero mantenere la possibilità di autorizzare questi stessi utilizzi a titolo gratuito, tra l’altro per mezzo di licenze non esclusive gratuite, a vantaggio di tutti gli utilizzatori.

65 Dall’altro lato, se è vero che l’articolo 15 della direttiva 2019/790 conferisce agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico diritti esclusivi di natura preventiva che consentono loro di autorizzare o di vietare ai prestatori di servizi della società dell’informazione la riproduzione o la messa a disposizione del pubblico di tali pubblicazioni, esso non garantisce loro in alcun modo una remunerazione nel caso in cui tali prestatori non utilizzino né intendano utilizzare dette pubblicazioni.

66 Ne consegue che i prestatori di servizi della società dell’informazione devono mantenere la libertà di decidere in merito a un tale utilizzo richiedendo al contempo la previa autorizzazione presso gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, fermo restando che non può essere loro imposto alcun obbligo di pagamento o di altra natura ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2019/790 qualora non utilizzino né intendano utilizzare le pubblicazioni rientranti nell’ambito di applicazione di tale disposizione>>.

REstano da capire due cose:

1) quale fosse l’interesse di Meta, visto che avrebbero semmai dovuto lamentarsene gli editori: probabilmente solo quello di paralizzare per un pò l’attuazione della disciplina europea e cioè di prender tempo.

2) Visto il rinvio pieno ai diritti di riproduzione e di comunicazione, che non prevedono meccanismi di determinazione pubblica, è incerto se sia conforme alla direttiva detto meccanismo di cui all’art. 43 bis c. 8, qualora vincolante. Se l’editore non ritiene adeguato il compenso, così fissato, deve sottostarvi? La risposta è negativa: potrebbe comunque rifiutarsi di acconsentire. L’ipotesi opposta contrasterebbe frontalmente con la pienezza del diritto, desumibile dal cit rinvio ai due i diritti posti dalla dir. 29/2001.

Può il regolamento addossare al condomino, che rinuncia al servizio di riscaldamento condominiale, anche le spese di gestione, oltre a quelle di manutenzione straordinaria previste dall’art. 1118 u.c.?

La risposta è positiva, secondo Cass. sez. II, 19/03/2026 n. 6.618 rel. Guida, dato che si tratta di regola derogabile ex art. 1123 c.1:

<< L’art. 1118, quarto comma, c.c., come modificato dalla legge n. 220/2012, consente al condomino di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento o di raffreddamento centralizzato condominiale allorché una siffatta condotta non determini notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto stesso o aggravi di spesa per gli altri condòmini, e dell’insussistenza di tali pregiudizi quel condomino deve fornire la prova, mediante preventiva informazione corredata di documentazione tecnica, salvo che l’assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria, autonoma valutazione del loro non verificarsi (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 22285 del 03/11/2016). In siffatta evenienza, il condomino autorizzato a rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune rimane obbligato a pagare le sole spese di conservazione – quali, ad esempio, quelle di sostituzione della caldaia -, perché l’impianto centralizzato è comunque un accessorio di proprietà comune, al quale egli potrà, in caso di ripensamento, riallacciare la propria unità immobiliare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24976 del 19/08/2022, Rv. 665567 – 01, in connessione con Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18131 del 31/08/2020). Sicché è nulla, per violazione del diritto individuale del condòmino sulla cosa comune, la clausola del regolamento condominiale, come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione, che vieti in radice al condòmino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, seppure il suo distacco non cagioni alcun notevole squilibrio di funzionamento né aggravio di spesa per gli altri partecipanti. Secondo l’interpretazione di questa Corte, infatti, la disposizione regolamentare che contenga un incondizionato divieto di distacco si pone in contrasto con la disciplina legislativa inderogabile emergente dagli artt. 1118, quarto comma, c.c. (secondo l’attuale formulazione), 26, quinto comma, della legge n. 10 del 1991, e 9, quinto comma, del D.Lgs. n. 102 del 2014 (come modificato dall’art. 5, primo comma, lett. i, punto i, del D.Lgs. n. 141/2016), diretta al perseguimento di interessi sovraordinati, quali l’uso razionale delle risorse energetiche ed il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale, e sarebbe perciò nulla o “non meritevole di tutela” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18131 del 31/08/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 32441 del 11/12/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 28051 del 02/11/2018; Sez. 6-2, Sentenza n. 22285 del 03/11/2016; Sez. 2, Sentenza n. 24209 del 13/11/2014; Sez. 2, Sentenza n. 19893 del 29/09/2011).

Detto ciò, tuttavia, la questione all’attenzione della Corte, risolta in senso affermativo dal Tribunale di Pesaro, consiste nello stabilire se, salve le eccezioni previste dallo stesso articolo 1118, il regolamento di condominio possa o meno prevedere l’obbligo del condòmino che abbia rinunciato al servizio di riscaldamento centralizzato di concorrere al pagamento (non delle sole spese per la manutenzione straordinaria e per la conservazione e messa a norma dell’impianto, ma anche) delle spese di gestione dell’impianto termico.

Questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 28051 del 02/11/2018, Rv. 651040 – 01; conf.: Cass. n. 3060/2020), superando precedenti oscillazioni ermeneutiche (vedi le conclusioni cui pervengono Sez. 2, Ordinanza n. 11970 del 12/05/2017, Rv. 644081 – 01, che è sta alla base della pretesa del Condominio, e Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12580 del 18/05/2017, Rv. 644277 – 01, richiamata dal giudice d’appello) ha condivisibilmente affermato che le disposizioni regolamentari in esame (in particolare, l’art. 15 nella parte che vieta al condòmino di “sottrarsi al pagamento delle sue quote di spese”) devono ritenersi valide ove interpretate nel senso che esse si limitino ad obbligare il condomino rinunziante a concorrere alle spese per l’uso del servizio centralizzato. È stato, infatti, affermato dalla giurisprudenza come sia legittima la delibera assembleare la quale disponga, in esecuzione di apposita disposizione del regolamento condominiale avente natura contrattuale posta in deroga al criterio legale di ripartizione dettato dall’art. 1123 c.c., che le spese di gestione dell’impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio (per avervi rinunciato o essersene distaccati), tenuto conto che la predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica (Cass. Sez. 6 – 2, 18 maggio 2017, n. 12580; Cass. Sez. 2, 23 dicembre 2011, n. 28679; Cass. Sez. 2, 20 marzo 2006, n. 6158; Cass. Sez. 2, 28 gennaio 2004, n. 1558). Non è invero ravvisabile nella previsione che il rinunziante all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento debba concorrere alle sole spese per la manutenzione straordinaria o alla conservazione dell’impianto stesso, una norma imperativa non derogabile nemmeno con accordo unanime di tutti i condòmini, in forza di vincolo pubblicistico di distribuzione degli oneri condominiali dettato dall’esigenza dell’uso razionale delle risorse energetiche e del miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale, ed essendo perciò i condòmini liberi di regolare mediante convenzione il contenuto dei loro diritti e dei loro obblighi a mezzo di una disposizione regolamentare di natura contrattuale che diversamente suddivida le spese relative all’impianto.

È complessivamente corretta, pertanto, la decisione in esame che, per un verso, disattende la richiesta del Condominio di declaratoria di illegittimità del distacco di alcuni condòmini dall’impianto di riscaldamento centralizzato, per altro verso, per quanto qui interessa, dichiara la validità della delibera assembleare che ripartisce anche tra i condomini “distaccati” le spese di gestione del medesimo impianto>>.

Il divieto di stipulare atti dispositivi su immobili abusivi riguarda anche la divisione ereditaria

Così Cass, sez 2 25.06.2026 n.21.743, rel. Amato:

<< Come anticipato in parte narrativa, la Corte d’Appello ha escluso dall’atto di divisione del 09.04.2014 i manufatti insistenti sul terreno (pag. 7, primi 3 righi), e comunque ha escluso l’applicabilità della normativa in materia edilizia, citando a sostegno una pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8230 del 2019).

Su tale ultimo punto giova subito chiarire che la pronuncia citata in sentenza si è limitata a ribadire quanto già espressamente voluto dal legislatore del 2001, ossia l’esclusione dalla comminatoria della nullità degli atti mortis causa. Nel caso di specie si è in presenza di un atto inter vivos, che ricade nell’ambito di applicazione oggettivo del D.P.R. n. 380 del 2001, come si avrà modo di chiarire in prosieguo.

Osserva il Collegio che la Corte territoriale per un verso non ha spiegato perché ha escluso dall’atto di divisione i manufatti insistenti sui terreni: lo scioglimento della comunione ereditaria si presenta per sua natura “universale”, nel senso che deve comprendere tutte le situazioni giuridiche riguardanti i beni facenti parte dell’asse ereditario; per altro verso, ha fatto malgoverno delle norme applicabili al caso concreto in tema di scioglimento della comunione dei diritti reali relativi ad edifici dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, e dei principi espressi da questa Corte nel suo massimo consesso.

Superando un precedente orientamento, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte, in una pronuncia coeva a quella citata in sentenza, hanno espresso il seguente principio di diritto: “Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dall’art. 46, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (già art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) e dall’art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria” (Cass. Sez. U, n. 25021 del 07/10/2019, Rv. 655501 – 02, punti 5.-5.5.); da ultimo: Cass. Sez. 2, n. 10499 del 22/04/2025, Rv. 674732 – 01).

Sul piano dell’interpretazione letterale della legge, secondo il “significato proprio delle parole” (art. 12, primo comma, prima parte, delle preleggi), si osserva che l’art. 46 D.P.R. n. 380 del 2001 (come, prima di esso, l’art. 17 della legge n. 47 del 1985) include espressamente l’atto di scioglimento della comunione avente ad oggetto edifici abusivi (o loro parti) tra gli atti inter vivos colpiti da nullità (ed analoga inclusione deve ritenersi con riferimento all’art. 40 della legge n. 47 del 1985). È, dunque, la legge stessa che commina espressamente la nullità dell’atto di scioglimento della comunione che abbia ad oggetto edifici abusivi, senza distinguere in alcun modo tra scioglimento della comunione ordinaria e scioglimento della comunione ereditaria. Su quest’ultimo punto, le Sezioni Unite (n. 25021 del 2019, cit.) hanno rilevato che l’inclusione degli atti di scioglimento della comunione ereditaria relativa a fabbricati abusivi tra quelli colpiti da nullità ai sensi degli artt. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (come dell’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) è coerente con la ratio legis e con la scelta del legislatore di contrastare gli abusi edilizi mediante sanzioni civilistiche che colpiscano la negoziabilità dell’immobile. La non negoziabilità con atti inter vivos dei diritti reali su edifici abusivi costituisce, infatti, un importante deterrente alla realizzazione degli abusi edilizi, che risulterebbe indubbiamente depotenziato ove l’art. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, fosse interpretato nel senso di consentire agli eredi di colui che ha realizzato la costruzione abusiva di sciogliersi dalla comunione ereditaria. Né avrebbe senso, sul piano della formazione delle quote in natura tra i condividenti, sciogliere la comunione su un edificio abusivo (non sanato), attribuendolo in titolarità esclusiva ad uno dei coeredi, quando un tale edificio deve essere comunque demolito.

Come ancora sottolineato nella sentenza n. 25021 del 2019, il menzionato principio di diritto si pone, peraltro, in linea con quanto la giurisprudenza di legittimità ha affermato in tema di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di edifici o di loro parti: sul punto, questa Corte ha statuito che non può essere emanata sentenza di trasferimento coattivo, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., in assenza di dichiarazione – contenuta nel preliminare o prodotta successivamente in giudizio – sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità dall’art. 17 della legge n. 47 del 1985 ed integra una condizione dell’azione ex art. 2932 cod. civ., non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale (Cass., Sez. 6 – 2, n. 8489 del 29/04/2016; analogamente, Cass., Sez. 6 – 2, n. 1505 del 22/01/2018).

Non può, pertanto, il giudice del merito disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall’art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, rispettivamente applicabili a seconda che l’edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985.

Essendo la regolarità edilizia del fabbricato posta a presidio dell’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio, la carenza della documentazione attestante tale regolarità è rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009, cit.); parimenti, è rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, il mancato esame di tale documentazione da parte del giudice.

Alla luce di quanto sopra, la sentenza merita di essere cassata in parte qua, spettando al giudice del rinvio accertare se i beni ereditari oggetto di scioglimento della comunione comprendano o meno manufatti rispetto ai quali non sussista la dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia, o comunque risultino avere difformità tali da rendere i manufatti “abusivi” >>.

Contraffazione per equivalenti e giudizio di originalità brevettuale in una recente setneza milanese

In materia brevettuale interviene Trib. Milano 06.07.2026, RG 48478/2021, senz. 5679/2026, rel. Vanini, ricordando utili regole anche se consolidate:

Sulla contraffazione per equivalenti:

 <<Ai fini della verifica della contraffazione per equivalenza, il Giudice deve preliminarmente determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, individuando analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale ed interpretate, anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati. Successivamente, deve accertare se ogni elemento, così rivendicato, si ritrovi nel prodotto accusato della contraffazione, anche solo per equivalenti, intendendosi come tali quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell’inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato (Cass. 1160/2025; 12499/2023).

Ai fini della configurazione della fattispecie per equivalenti è quindi necessario valutare se gli elementi non pedissequamente replicati siano sostituiti da elementi equivalenti, ossia idonei a svolgere la medesima funzione, con lo stesso modo di attuazione ed a conseguire il medesimo risultato>>

Sul giudiozio di inventività, invocando un precedente milanese del 2025:

<<Come già stabilito da questo Tribunale: “Ai fini dell’analisi del requisito di attività inventiva, è necessario determinare la “tecnica anteriore più vicina” -individuando quella anteriorità che costituisce il migliore punto di partenza per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame e che normalmente ha il maggior numero di caratteristiche in comune con la soluzione oggetto di rivendicazione o che permette il minimo numero di modifiche per giungere alla soluzione rivendicata, selezionando le caratteristiche (“caratteristiche distintive”) che ne distinguono la soluzione rivendicata.

Va quindi determinato il “problema tecnico oggettivo” che l’invenzione intende risolvere (“problem and solution approach”) e, individuate le competenze dell’esperto del ramo, deve stabilirsi se lo stesso, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina”, avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo e quindi sarebbe giunto banalmente alla soluzione rivendicata in esame, eventualmente combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un’altra diversa anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata in esame.

Il tecnico del ramo deve limitarsi ai collegamenti ovvi tra la anteriorità rilevanti, senza porre in essere attività creativa. In questi ristretti confini può combinare gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con quelli di una diversa anteriorità quando e purché, alla data di deposito della privativa, sussista uno stimolo univoco a metterla in atto e non una mera possibilità di compiere tale operazione (not simply could, but would). Il giudizio di evidenza dell’invenzione implica che, a differenza del giudizio di novità, le anteriorità non vengano considerate isolatamente, per essere comparate con l’invenzione, ma si compongano “in un mosaico”. Il tecnico medio deve valutare a tale fine se l’invenzione

 

discende in modo evidente dall’insieme delle anteriorità costituenti lo stato della tecnica, retrodatando il giudizio alla data del deposito del brevetto o della priorità rivendicata.

Il giudizio di originalità del brevetto deve quindi essere effettuato mediante le seguenti operazioni, adottando conformemente alla giurisprudenza EPO, il test del problem-solution approach:

-individuazione del tecnico esperto del ramo;

-determinazione del “problema tecnico oggettivo” che l’invenzione intende risolvere;

-verifica della “tecnica anteriore più vicina”, individuando quella anteriorità che costituisce il migliore punto di partenza per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame;

-valutazione se il tecnico esperto del ramo, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina”, avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo, anche combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un’altra anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata; in altre parole, verifica se l’esperto, visto lo stato della tecnica, sarebbe in grado di suggerire lui stesso le caratteristiche tecniche rivendicate per ottenere il risultato raggiunto dall’invenzione rivendicata, evitando di farsi condizionare dalla conoscenza di quanto insegnato nel brevetto” (Trib. Milano, sent. 6713/2025).>>

Infine un’interessante precisazione processuale sulla domanda di nullità brevettuale. Sulla sua esattezza però si dovrebbe approfondire, dato che anche per quella contrattuale possono valere le stesse ragioni di differenza sostanziale tra un motivo e l’altro di nullità:

<<Va premesso che – mentre la domanda di nullità del contratto ha natura autodeterminata e, quindi, è sempre unica, si identifica in base al solo petitum, non muta al mutare delle cause di nullità che si facciano valere in giudizio – le domande di nullità delle privative industriali devono essere qualificate come eterodeterminate perlomeno in relazione al profilo di nullità che viene dedotto (v. Cass. 21472/2013, in motivazione).
Una conferma della natura eterodeterminata della domanda di nullità delle privative industriali si riscontra nella circostanza che il giudicato sulla nullità/validità di un contratto copre tutti i possibili motivi di nullità dello stesso, a differenza del giudicato sulla nullità/validità della privativa industriale, che copre solo i motivi dedotti a fondamento della domanda. Infatti, considerare come autodeterminata la domanda di nullità del brevetto comporterebbe che il Giudice sia tenuto a valutare tutti i possibili profili di nullità dello stesso, per quanto anche non addotti dalle parti.
Dalla qualificazione della domanda di nullità delle privative industriali come eterodeterminata in relazione al profilo dedotto discende l’impossibilità di addure, nel corso del giudizio, ulteriori motivi di nullità, che andrebbero a costituire un’inammissibile mutatio libelli>>

Il marchio denominativo OPENAI è descrittivo e quindi non registrabile per servizi e prodotti informatici

E’  esatta la conferma di non registrabilità in UE del marchio in oggetto da parte di Trib UE 15.07.2026, T-555/25, Open AI inc v. EUIPO.

Basta che uno solo dei significati sia descrittivo, dice il Trib.

E comunque il segno è descrittivo, non producendo nessun significato ulteriore rispetto a quello prodotto dalla somma dei significati delle due componenti singolarmente considerate (Open ; AI).

<< 37 In the present case, having regard to the fact that the terms ‘open’ and ‘AI’ are easily and immediately recognisable, that the expression ‘open AI’ complies with the grammatical rules of English – the adjective preceding the noun – and that that expression does not contain any unusual element in its syntax, it must be held that that expression does not create, on the part of the relevant public, an impression which is sufficiently far removed from that produced by the mere juxtaposition of its constituent elements so that the expression in question is more than a sum of its parts. That public may understand the term ‘OPENAI’ as meaning either accessible or unrestricted artificial intelligence, based on open source principles, or even one that is transparent or explainable.

38      Furthermore, as the Board of Appeal correctly pointed out, the fact that the terms ‘open’ and ‘ai’ are joined without space cannot reinforce its fanciful nature. In that regard, it should be noted that the absence of a hyphen or space between the two words composing a sign does not amount to evidence of any creative aspect capable of rendering that sign non-descriptive (see, to that effect, judgment of 13 November 2008, Duro Sweden v OHIM (EASYCOVER), T‑346/07, not published, EU:T:2008:496, paragraph 52 and the case-law cited).

39      Moreover, it is of little consequence that the expression ‘open AI’ has no lexical meaning and does not constitute a recognised expression in English. The mark applied for is not required to appear in a dictionary or to be used in everyday language in order for it to be refused registration under Article 7(1)(c) of Regulation 2017/1001 (see, to that effect, judgments of 6 March 2015, Braun Melsungen v OHIM (SafeSet), T‑513/13, not published, EU:T:2015:140, paragraph 42, and of 13 July 2022, Brand Energy Holdings v EUIPO (RAPIDGUARD), T‑573/21, not published, EU:T:2022:450, paragraph 40).

40      It must be concluded that, taken as a whole, the sign applied for cannot create, on the part of the relevant public, an impression sufficiently far removed from that produced by the mere juxtaposition of the words of which it is composed to alter its meaning or scope>>

In caso di geoblocking, non è ravvisabile comunicazione al pubblico se l’opera messa on line non è accessibile (tranne che con una VPN) per la presenza di un efficace sistema di geoblocking dai paesi in cui è ancora in vigore il diritto d’autore

Interessanti questioni pregiudiziali decise da Corte di Giustizia C-788/24 09.07.2026, Anne Frank Fonds c. Anne Frank Stichting+2.

<< 56   l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che un’opera divenuta di dominio pubblico in taluni Stati membri, ma ancora protetta dal diritto d’autore in un altro Stato membro e pubblicata a titolo gratuito su un sito Internet contenente una misura di blocco geografico finalizzata a che l’accesso a tale sito sia bloccato per gli utenti di Internet che lo consultano a partire da tale Stato membro, non è oggetto di una «comunicazione al pubblico» nello Stato membro medesimo, ai sensi di tale disposizione, qualora tale misura di blocco sia «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, in quanto è «all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica», e ciò anche se tali utenti di Internet possono eluderla ricorrendo a un VPN o a un servizio analogo>>.

Allora si dovrà capire quando la misura sia efficace:

<< 45   Per quanto riguarda la questione di stabilire se una simile misura di blocco geografico costituisca una misura tecnologica «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, occorre ricordare che tale disposizione accoglie una definizione ampia di detta nozione, includendovi l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie. Una simile definizione è inoltre conforme all’obiettivo principale della direttiva 2001/29 che, come risulta dal considerando 9 di quest’ultima, consiste nella realizzazione di un alto livello di protezione a favore, segnatamente, degli autori, il quale è essenziale per la creazione intellettuale (sentenza del 23 gennaio 2014, Nintendo e a., C‑355/12, EU:C:2014:25, punti 25 e 27).

46 La Corte ha precisato al riguardo che l’efficacia di una misura tecnologica non deve essere assoluta, ma deve essere valutata, nel rispetto del principio di proporzionalità, alla luce dell’obiettivo di impedire o di eliminare gli atti non autorizzati dal titolare di un diritto d’autore, implicando così, in particolare, di verificare che la misura di cui trattasi sia idonea alla realizzazione di tale obiettivo e non ecceda quanto necessario a tal fine e di ricercare, come indicato al punto 26 della presente sentenza, un giusto equilibrio tra la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e quella di altri diritti fondamentali quali la libertà di espressione o di informazione. In particolare, occorre esaminare se altre misure tecnologiche diverse da quella attuata avrebbero potuto causare minori interferenze con le attività dei terzi che non hanno bisogno dell’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione analoga per i diritti di tale titolare. Si deve inoltre tenere conto, in sede di confronto, dei costi e dell’attuazione tecnica e pratica dei diversi tipi di misure tecnologiche esistenti (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2014, Nintendo e a., C‑355/12, EU:C:2014:25, punti da 31 a 33).

47 Inoltre, l’efficacia di una misura tecnologica deve essere valutata tenendo conto, come risulta dal considerando 47 della direttiva 2001/29, dell’evoluzione della tecnica e delle possibilità di elusione della misura tecnologica di cui trattasi nonché, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, della natura territoriale del diritto d’autore>>

Il giudice del rinvio verificherà se il geoblocking sia misura efficace; ma pare difficile negarlo.

Sulla terza questione, la CG dice che qualora le misure siano violate tramite VPN e intervenga una comunicazione al pubblico anche nel paese bloccato , <<il fornitore di questa una simile comunicazione è imputabile alla persona che ha pubblicato l’opera su tale sito e non al fornitore del VPN o di un servizio analogo che ha consentito al suo utente di procedere all’elusione di tale misura inefficace.>> (§ 64)

Si tratta di veduta, anzichè di luce, se è possibile anche la prospectio, oltre che la inspectio (cioè pure la veduta laterale invece che solo quella frontale)

<<L’orientamento costante di questa Corte è nel senso di ritenere necessario, oltre al requisito della inspectio, anche quello della prospectio nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale, senza ricorrere all’impiego di mezzi artificiali (Cass. Sez. U n. 10615 del 28/11/1996; conf. Sez. 2, n. 1904 del 23/02/1998; Sez. 2, n. 2961 del 20/03/1998; Sez. 2, n. 2971 del 20/03/1998; Sez. 2, n. 1409 del 19/02/1999, Sez. 2, Sentenza n. 2540 del 19/03/1999, Sez. 2, Sentenza n. 15371 del 01/12/2000, Sez. 2, Sentenza n. 480 del 17/01/2002, Sez. 2, Sentenza n. 14693 del 16/10/2002, Sez. 2, Sentenza n. 22844 del 25/10/2006, Sez. 2, Sentenza n. 8009 del 21/05/2012 e Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 346 del 10/01/2017; Sez. 2, Ordinanza n. 11319 del 10.05.2018).

Ora, un’apertura munita di grata può essere considerata veduta, anziché luce, se permette di affacciarsi e di guardare, oltreché di fronte, anche obliquamente o lateralmente, come nel caso in cui abbia maglie così larghe da consentire di esporre il capo in ogni direzione ovvero non sia aderente alla superficie esterna del muro, ma se ne distacchi tanto da consentire di sporgere il capo oltre tale muro (Cass. Sez. 2, n. 3043 del 10/02/2020, Rv. 657095 – 01; Sez. 2, n. 18910 del 05/11/2012, Rv. 624113 – 01; Sez. 2, n. 7745 del 20/07/1999; conf. Sez. 2, Sentenza n. 6034 del 11/05/2000 e Sez. 2, Sentenza n. 480 del 17/01/2002, in un caso in cui, in relazione all’ampiezza delle maglie della inferriata, poteva essere in concreto stabilita la possibilità di affaccio con la possibilità di protendere il capo).

Nel caso che ci occupa, la Corte salernitana, dopo aver ritenuto decisiva l’esistenza, dimostrata grazie alla richiesta di realizzazione ed alla dichiarazione di una teste, della grata apposta sul parapetto di cui si discute “quanto meno nel 1995”, ha escluso la prospectio senza però svolgere nessun accertamento in fatto sull’altezza del parapetto e della sovrastante ringhiera, e sulle caratteristiche della stessa>>.

Insegnamento esatto : del resto lascia pochi dubbi l’art. 900 cc

La perentorietà della clausola risolutiva espressa non è attenuabile dal giudice applicando il dovere di buona fede

Cass. sez. III, 11/06/2026 n. 19.211, rel. gianniti:

<<Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 28260/2024), la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa può essere resa senza necessità di formule rituali o di oneri di diffida e sollecito non previsti contrattualmente, potendo manifestarsi per la prima volta anche nell’atto introduttivo del giudizio.

D’altronde, il sindacato del giudice secondo buona fede (art. 1375 c.c.) deve limitarsi a sanzionare l’eventuale abuso del diritto e non può tradursi nell’imposizione di formalità o oneri procedimentali – quali, appunto, il “previo richiamo” – che le parti non hanno previsto nel regolamento transattivo (cfr. Cass. n. 23287/2024). Il canone di correttezza serve a escludere comportamenti puramente pretestuosi, ma non autorizza il giudice a compiere un’indebita integrazione del regolamento negoziale, alterando l’assetto di interessi voluto dai contraenti (specialmente quando l’inadempimento riguardi una obbligazione di centrale importanza, come per l’appunto è il pagamento di somme milionarie).

Orbene, nella impugnata sentenza la corte territoriale ha operato un’integrazione della clausola n. 7 della transazione con il requisito del “previo richiamo”.

Senonché tale integrazione giudiziale, finendo per scrivere una norma contrattuale nuova, costituisce un’indebita operazione di “chirurgia additiva” del regolamento negoziale, in violazione dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362e 1363 c.c.

A fronte di un inadempimento totale di un’obbligazione pecuniaria centrale (il pagamento di oltre 7 milioni di euro), la determinazione di avvalersi della clausola non può essere considerato di per sé solo contrario a correttezza, ma risponde alla legittima funzione di autotutela del creditore.

Inoltre, l’introduzione giudiziale di un onere di richiamo preventivo finisce per eludere il principio secondo cui, nelle clausole risolutive espresse, la gravità dell’inadempimento è sottratta al controllo del giudice, essendo stata predeterminata dai contraenti nell’esercizio della loro autonomia negoziale (cfr. Cass. n. 31763/2025).

Invero, la previsione di un termine essenziale (15 marzo 2012) all’interno della clausola risolutiva qualifica già ex ante la massima gravità dell’inadempimento, rendendo il diritto alla risoluzione puro e semplice, cioè non subordinato e non subordinabile a valutazioni giudiziali di “tolleranza” o a formalità estranee al dettato dell’art. 1456 c.c.

Pertanto, accertato il fatto oggettivo del mancato pagamento entro il termine pattuito, il diritto potestativo di risoluzione sorge in modo puro e l’unico limite è, di norma, rappresentato dalla volontà del creditore di avvalersene – che nella specie è stata per l’appunto manifestata, almeno in apparenza in mancanza di altre circostanze qualificanti una univoca volontà di rinuncia all’avvalimento della stessa clausola – senza che alcun comportamento precedente possa qualificarsi come rinuncia inequivocabile>>.

Il giudizio reso è condivisibile.

Ha diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale il figlio concepito, ma non ancora nato al momento della morte del padre, causata dall’illecito del terzo

Cass. sez. III, 27/06/2026 n. 22.064, rel. Spaziani, con ragionamnetoi ed esito condivisibile:

<<5. Ciò posto, con specifico riguardo alla perdita del rapporto genitoriale da parte del figlio per effetto dell’illecito mortale subìto dal padre naturale durante la sua gestazione, proprio in ragione del già avvenuto concepimento e della peculiarità e tipicità del rapporto, quale tutelato dalla legge attraverso lo statuto di cui all’art.315-bis cod. civ., non si reputano condivisibili gli argomenti posti da Cass n.9048/2018 a fondamento del diniego del riconoscimento del diritto risarcitorio con riferimento alla ben diversa fattispecie della pretesa esercitata dai fratelli postumi per le conseguenze derivate dalla lesione del rapporto parentale asseritamente conseguita all’illecito subìto dal loro germano al momento della sua nascita e, quindi, in epoca necessariamente precedente al loro concepimento.

5.1. In primo luogo, infatti, poiché la prossima instaurazione della relazione genitoriale è la conseguenza “normale” del concepimento e poiché il rapporto affettivo ed educativo protetto dalla legge attraverso lo statuto dei diritti del figlio di cui all’art.315-bis cod. civ. costituisce la conseguenza “normale” dell’instaurazione della relazione genitoriale, deve ritenersi che, se tale relazione non può instaurarsi per effetto della morte del padre naturale provocata dal fatto illecito del terzo, la perdita del rapporto affettivo ed educativo tra padre e figlio costituisce la conseguenza “normale” di quell’illecito: sussiste, pertanto, secondo la regola di struttura della “causalità adeguata” o “regolarità causale”, il nesso di causalità materiale tra la condotta illecita del terzo e il danno-evento, costituito alla lesione del diritto del bambino al godimento del rapporto genitoriale; diritto, beninteso, sorto dopo la nascita e puntualizzatosi sulla sfera giuridica della persona del figlio e non su quella del concepito, con conseguente irrilevanza della questione dogmatica della capacità giuridica di quest’ultimo.

5.2. In secondo luogo, quanto alle conseguenze di tale lesione (le quali rilevano sotto i due profili del danno interiore-sofferenza morale e del danno esteriore-pregiudizio dinamico-relazionale: Cass.17/01/2018, n.901), va anzitutto osservato che esse, stante la peculiarità del rapporto genitoriale, costituiscono oggetto di presunzione iuris et de iure, non potendosi estendere a tale rapporto i criteri elaborati da questa Corte – v. in particolare, Cass. n.5769/2024; Cass. n.20269/2024; Cass. n.9617/2026 – con riferimento all’accertamento delle conseguenze pregiudizievoli nelle altre fattispecie di lesione o perdita del rapporto parentale, che ammettono il danneggiante a fornire la prova contraria dell’indifferenza affettiva o, persino, dell’odio intercorrente tra la vittima dell’illecito e il congiunto superstite; ciò in quanto l’interesse ad essere cresciuto in famiglia dai suoi genitori o comunque ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, nonché a riceverne l’assistenza morale, la cura, l’istruzione e l’educazione necessaria ai fini della formazione della propria persona, costituisce oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo del figlio, che si specifica, ad un tempo, come diritto fondamentale di solidarietà nel rapporto coi genitori (la cui violazione è fonte di sanzione per gli stessi genitori) e come diritto fondamentale di rispetto della personalità valevole erga omnes, donde sorge, quale correlativa situazione soggettiva passiva a carico dei terzi, il dovere negativo di astenersi dall’interferire illecitamente nel rapporto tra il figlio minore e i suoi genitori (arg. ex artt. 315-bis, 337-tere 147 cod. civ., come introdotti o sostituiti dalla legge n.219/2012 e dal D.Lgs. n. 154/2013, da leggersi, in senso convenzionalmente conforme, alla luce della regola contenuta nell’art.12 della Convenzione EDU e recepita nell’art.9 della Carta di Nizza, quale, a sua volta, interpretata dalla giurisprudenza convenzionale a partire dalla sentenza della Grande Camera sul caso Goodwin c. Regno Unito dell’11 luglio 2002).

5.3. Ciò posto con riguardo alle conseguenze dannose della lesione, non può escludersi, rispetto ad esse, la sussistenza del nesso di causalità giuridica sol perché il rapporto genitoriale non era ancora esistente al momento della condotta illecita, giacché esso era invece esistente al momento del secondo evento lesivo (la lesione del diritto del figlio a godere del rapporto con il padre), costituente la conseguenza indefettibile del primo (la morte del padre).

Al riguardo va sottolineato che la stessa Cass. n.9048/2018 ha ricordato la compatibilità – affermata dalle Sezioni Unite con la sentenza n.9556/2002 – del presupposto della causalità giuridica (consistente nel rapporto di conseguenzialità “immediata e diretta” di cui all’art.1223 cod. civ. tra l’evento lesivo e le conseguenze pregiudizievoli della lesione) con la categoria dei danni “riflessi o di rimbalzo”, quali danni sofferti iure proprio da persone diverse dalla vittima dell’illecito in seguito alla lesione di proprie situazioni giuridiche soggettive. A questo rilievo occorre ora aggiungere che le stesse Sezioni Unite, nella sentenza evocata, al fine di delimitare la categoria dei danni riflessi risarcibili, in quanto da reputarsi “immediati e diretti”, hanno fatto ricorso, più che al criterio oggettivo della preesistenza del legame affettivo, al criterio soggettivo dell’identificazione del danneggiato, individuandolo in colui che abbia la “titolarità di una situazione qualificata dal contatto con la vittima, che normalmente si identifica con la disciplina dei rapporti familiari ma non li esaurisce necessariamente, dovendosi dare anche risalto a certi particolari legami di fatto”, occorrendo, quindi, “di volta in volta verificare in che cosa consista il legame affettivo e in che misura la lesione subìta dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento” (cfr. la citata Cass., Sez. Un, n.9556 del 2002, sub Motivi della decisione, pag.23).

La preesistenza della relazione affettiva all’illecito non è dunque elemento necessario del rapporto di causalità giuridica, la quale va valutata alla stregua dell’intensità del legame e dell’incidenza della lesione subita dalla vittima primaria sul suo svolgimento; presupposti della cui sussistenza non può dubitarsi nell’ipotesi in cui la vittima sia il padre della persona già concepita al momento della morte provocata dall’illecito del terzo, avuto riguardo alla peculiarità del legame genitoriale e alla evidente incidenza causale della morte del genitore sulla sua irrimediabile compromissione.

5.4. Va, peraltro, evidenziato con forza che l’ipotesi in cui la pretesa risarcitoria sia esercitata dal soggetto nato dopo la morte del padre naturale provocata dal fatto illecito commesso dal terzo (alla stessa stregua di quella esercitata dal figlio minore già nato al momento della perdita del proprio genitore – madre o padre – provocata dal predetto illecito), diversamente dalle altre fattispecie di perdita o lesione del rapporto parentale, non dà luogo ad una fattispecie di danno “riflesso” o “di rimbalzo (analoga a quella sottoposta all’esame di Cass. n.9048/2018, in cui il risarcimento del danno derivante dalla predetta lesione era stata invocata dai fratelli postumi del soggetto nato con deficit neuromotorio per errore medico).

Diversamente da tali fattispecie, infatti, non viene in considerazione l’ipotesi del pregiudizio sofferto iure proprio da persona diversa dalla vittima dell’illecito, posto che la lesione materialmente imputabile alla condotta del terzo incide direttamente sul diritto al godimento del rapporto genitoriale, cagionando la perdita del “fascio” di situazioni giuridiche soggettive specificantesi – come detto – in peculiari diritti fondamentali della persona del figlio, rilevanti non solo nei confronti dei genitori (quali diritti fondamentali di solidarietà nell’ambito della comunità familiare) ma – in quanto diritti assoluti della personalità, valevoli erga omnes – anche nei confronti dei terzi.

La diretta riconducibilità alla sfera giuridica del figlio, non solo della conseguenze dannose sotto il profilo relazionale e morale, ma, prima ancora, dello stesso evento lesivo cui esse conseguenze sono giuridicamente riconducibili, quale evento materialmente imputabile alla condotta del terzo e immediatamente incidente sui diritti del minore, induce a qualificare le prime quali danni diretti e non “riflessi”, onde neppure si pone, nella fattispecie, la questione della sussistenza, o meno, dei requisiti di estensibilità del concetto di immediatezza di cui all’art.1223 cod. civ. alla categoria dei pregiudizi “di rimbalzo”.

5.5. Né, infine, può in alcun modo incidere sul giudizio di causalità – e, per esso, sulla integrazione di tutti i requisiti costitutivi dell’illecito aquilano – la circostanza che le conseguenze dannose si verifichino in epoca successiva alla condotta illecita e allo stesso evento lesivo.

Si è già evidenziato, infatti, nell’ordinanza interlocutoria del 2 marzo 2026, che non incide, ex se, sul rapporto di conseguenzialità immediata e diretta la circostanza che tra il danno-evento e il danno-conseguenza vi sia una – quantunque rilevante – cesura temporale.

Va qui aggiunto che l’eventualità che le conseguenze risarcibili di un fatto dannoso possano verificarsi anche in epoca di molto successiva alla lesione provocata da quel fatto corrisponde ad una evenienza ricorrente nella fenomenologia dell’illecito civile, come dimostrano la teoriche dei danni futuri, del pregiudizio lungolatente e della prescrizione, la decorrenza del cui termine, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, avuto riguardo al disposto dell’art.2935 cod. civ., postula non solo che si completi, sotto il profilo temporale, la formazione della fattispecie dell’illecito, comprensiva del danno-conseguenza, ma anche che tale ultimo elemento si manifesti oggettivamente e sia soggettivamente percepibile dal danneggiato con l’ordinaria diligenza, perché solo in questo momento, il danneggiato, acquisendo la consapevolezza dell’esistenza, sulla sua sfera giuridica, del diritto di credito risarcitorio, è nella condizione concreta di poterlo esercitare>>.