Interessanti questioni pregiudiziali decise da Corte di Giustizia C-788/24 09.07.2026, Anne Frank Fonds c. Anne Frank Stichting+2.
<< 56 l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che un’opera divenuta di dominio pubblico in taluni Stati membri, ma ancora protetta dal diritto d’autore in un altro Stato membro e pubblicata a titolo gratuito su un sito Internet contenente una misura di blocco geografico finalizzata a che l’accesso a tale sito sia bloccato per gli utenti di Internet che lo consultano a partire da tale Stato membro, non è oggetto di una «comunicazione al pubblico» nello Stato membro medesimo, ai sensi di tale disposizione, qualora tale misura di blocco sia «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, in quanto è «all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica», e ciò anche se tali utenti di Internet possono eluderla ricorrendo a un VPN o a un servizio analogo>>.
Allora si dovrà capire quando la misura sia efficace:
<< 45 Per quanto riguarda la questione di stabilire se una simile misura di blocco geografico costituisca una misura tecnologica «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, occorre ricordare che tale disposizione accoglie una definizione ampia di detta nozione, includendovi l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie. Una simile definizione è inoltre conforme all’obiettivo principale della direttiva 2001/29 che, come risulta dal considerando 9 di quest’ultima, consiste nella realizzazione di un alto livello di protezione a favore, segnatamente, degli autori, il quale è essenziale per la creazione intellettuale (sentenza del 23 gennaio 2014, Nintendo e a., C‑355/12, EU:C:2014:25, punti 25 e 27).
46 La Corte ha precisato al riguardo che l’efficacia di una misura tecnologica non deve essere assoluta, ma deve essere valutata, nel rispetto del principio di proporzionalità, alla luce dell’obiettivo di impedire o di eliminare gli atti non autorizzati dal titolare di un diritto d’autore, implicando così, in particolare, di verificare che la misura di cui trattasi sia idonea alla realizzazione di tale obiettivo e non ecceda quanto necessario a tal fine e di ricercare, come indicato al punto 26 della presente sentenza, un giusto equilibrio tra la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e quella di altri diritti fondamentali quali la libertà di espressione o di informazione. In particolare, occorre esaminare se altre misure tecnologiche diverse da quella attuata avrebbero potuto causare minori interferenze con le attività dei terzi che non hanno bisogno dell’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione analoga per i diritti di tale titolare. Si deve inoltre tenere conto, in sede di confronto, dei costi e dell’attuazione tecnica e pratica dei diversi tipi di misure tecnologiche esistenti (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2014, Nintendo e a., C‑355/12, EU:C:2014:25, punti da 31 a 33).
47 Inoltre, l’efficacia di una misura tecnologica deve essere valutata tenendo conto, come risulta dal considerando 47 della direttiva 2001/29, dell’evoluzione della tecnica e delle possibilità di elusione della misura tecnologica di cui trattasi nonché, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, della natura territoriale del diritto d’autore>>
Il giudice del rinvio verificherà se il geoblocking sia misura efficace; ma pare difficile negarlo.
Sulla terza questione, la CG dice che qualora le misure siano violate tramite VPN e intervenga una comunicazione al pubblico anche nel paese bloccato , <<il fornitore di questa una simile comunicazione è imputabile alla persona che ha pubblicato l’opera su tale sito e non al fornitore del VPN o di un servizio analogo che ha consentito al suo utente di procedere all’elusione di tale misura inefficace.>> (§ 64)