In caso di geoblocking, non è ravvisabile comunicazione al pubblico se l’opera messa on line non è accessibile (tranne che con una VPN) per la presenza di un efficace sistema di geoblocking dai paesi in cui è ancora in vigore il diritto d’autore

Interessanti questioni pregiudiziali decise da Corte di Giustizia C-788/24 09.07.2026, Anne Frank Fonds c. Anne Frank Stichting+2.

<< 56   l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che un’opera divenuta di dominio pubblico in taluni Stati membri, ma ancora protetta dal diritto d’autore in un altro Stato membro e pubblicata a titolo gratuito su un sito Internet contenente una misura di blocco geografico finalizzata a che l’accesso a tale sito sia bloccato per gli utenti di Internet che lo consultano a partire da tale Stato membro, non è oggetto di una «comunicazione al pubblico» nello Stato membro medesimo, ai sensi di tale disposizione, qualora tale misura di blocco sia «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, in quanto è «all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica», e ciò anche se tali utenti di Internet possono eluderla ricorrendo a un VPN o a un servizio analogo>>.

Allora si dovrà capire quando la misura sia efficace:

<< 45   Per quanto riguarda la questione di stabilire se una simile misura di blocco geografico costituisca una misura tecnologica «efficace», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, occorre ricordare che tale disposizione accoglie una definizione ampia di detta nozione, includendovi l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie. Una simile definizione è inoltre conforme all’obiettivo principale della direttiva 2001/29 che, come risulta dal considerando 9 di quest’ultima, consiste nella realizzazione di un alto livello di protezione a favore, segnatamente, degli autori, il quale è essenziale per la creazione intellettuale (sentenza del 23 gennaio 2014, Nintendo e a., C‑355/12, EU:C:2014:25, punti 25 e 27).

46 La Corte ha precisato al riguardo che l’efficacia di una misura tecnologica non deve essere assoluta, ma deve essere valutata, nel rispetto del principio di proporzionalità, alla luce dell’obiettivo di impedire o di eliminare gli atti non autorizzati dal titolare di un diritto d’autore, implicando così, in particolare, di verificare che la misura di cui trattasi sia idonea alla realizzazione di tale obiettivo e non ecceda quanto necessario a tal fine e di ricercare, come indicato al punto 26 della presente sentenza, un giusto equilibrio tra la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e quella di altri diritti fondamentali quali la libertà di espressione o di informazione. In particolare, occorre esaminare se altre misure tecnologiche diverse da quella attuata avrebbero potuto causare minori interferenze con le attività dei terzi che non hanno bisogno dell’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione analoga per i diritti di tale titolare. Si deve inoltre tenere conto, in sede di confronto, dei costi e dell’attuazione tecnica e pratica dei diversi tipi di misure tecnologiche esistenti (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2014, Nintendo e a., C‑355/12, EU:C:2014:25, punti da 31 a 33).

47 Inoltre, l’efficacia di una misura tecnologica deve essere valutata tenendo conto, come risulta dal considerando 47 della direttiva 2001/29, dell’evoluzione della tecnica e delle possibilità di elusione della misura tecnologica di cui trattasi nonché, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, della natura territoriale del diritto d’autore>>

Il giudice del rinvio verificherà se il geoblocking sia misura efficace; ma pare difficile negarlo.

Sulla terza questione, la CG dice che qualora le misure siano violate tramite VPN e intervenga una comunicazione al pubblico anche nel paese bloccato , <<il fornitore di questa una simile comunicazione è imputabile alla persona che ha pubblicato l’opera su tale sito e non al fornitore del VPN o di un servizio analogo che ha consentito al suo utente di procedere all’elusione di tale misura inefficace.>> (§ 64)

Comunicazione al pubblico nonostante la presenza di sistemi di blocco geografico?

Interessante questione pregiudiziale posta alla Corte di Giustizia sul tema in oggetto, per la quale sono sppena state depositate le conclusioni 15.01.2026, dell’AG Rantos (C-788/24, Anne Frank Fonds contro Anne Frank Stichting et al.),

Il fatto:

<<8. La ricorrente nel procedimento principale è titolare del diritto d’autore su alcune versioni del diario di Anne Frank (in prosieguo: i «documenti protetti»), ancora coperte dal diritto d’autore nei Paesi Bassi fino al 2037, mentre tale diritto è scaduto nel corso dell’anno 2016 in diversi altri paesi, tra cui il Belgio (in prosieguo: i «paesi di pubblico dominio») (6).

9. Le resistenti nel procedimento principale hanno pubblicato sul sito Internet www.annefrankmanuscripten.org, in lingua neerlandese, un’edizione scientifica integrale dei manoscritti del diario di Anne Frank, comprese, in particolare, versioni ancora protette dal diritto d’autore nei Paesi Bassi, e, nel contempo, hanno adottato le due seguenti misure: da un lato, un sistema di blocco geografico («geoblocking»), mediante il quale tale sito Internet è accessibile solo nei paesi di pubblico dominio (7), e, dall’altro, quando tale sito è consultato da un paese di pubblico dominio, la richiesta all’internauta di firmare una dichiarazione in cui attesta di accedere a detto sito da uno di tali paesi>>.

Le tre questioni:

«1)      Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore debba essere interpretato nel senso che una pubblicazione di un’opera su Internet può essere considerata come una comunicazione al pubblico in un determinato paese se la pubblicazione è rivolta al pubblico di quel paese. In caso affermativo, quali fattori debbano essere presi in considerazione in tale valutazione.

2)      Se si possa configurare una comunicazione al pubblico in un determinato paese qualora mediante un blocco geografico di accesso (all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica) si sia fatto sì che il sito web sul quale l’opera è pubblicata possa essere raggiunto dal pubblico in quel paese soltanto eludendo la misura di blocco con l’aiuto di un VPN o di un servizio analogo. Se al riguardo assuma rilevanza in che misura il pubblico nel paese bloccato sia disposto e in grado di ottenere accesso al sito web di cui trattasi mediante siffatto servizio. Se per rispondere a tale questione faccia differenza se, oltre alla misura del blocco geografico di accesso, siano stati adottati altri provvedimenti per ostacolare o disincentivare l’accesso al sito web per il pubblico nel paese bloccato.

3)      Qualora la possibilità di eludere la misura di blocco comporti che l’opera pubblicata su Internet venga comunicata al pubblico nel paese bloccato, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, se tale comunicazione venga effettuata da colui che ha pubblicato l’opera su Internet, sebbene per prendere visione di detta comunicazione sia necessario l’intervento del fornitore del relativo servizio VPN o servizio analogo».

Risposte dell’AG:

<<1)      esso non richiede che un atto di pubblicazione di un’opera su un sito Internet sia rivolto al pubblico del paese interessato per essere qualificato come atto di comunicazione al pubblico in tale paese;

2)      la pubblicazione di un contenuto su un sito Internet non costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi di tale disposizione in un paese in cui tale contenuto è protetto dal diritto d’autore e in cui tale sito Internet è oggetto di un blocco geografico efficace, nonché di eventuali altre misure non tecnologiche volte a limitare o a disincentivare l’accesso, a integrazione della misura di blocco geografico, e che hanno un effetto dissuasivo nel paese bloccato, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e, in particolare, della capacità degli utenti del paese bloccato di eludere tali misure mediante un servizio di rete privata virtuale (VPN) o un servizio analogo e del fatto che i fornitori nel paese di pubblico dominio non possono essere soggetti a oneri irragionevoli;

3)      nel caso in cui, tenuto conto della possibilità di eludere misure di blocco geografico, la pubblicazione di un contenuto su un sito Internet risulti costituire una comunicazione al pubblico dell’opera nel paese interessato, tale disposizione osta a che un fornitore di servizi VPN o di servizi analoghi sia ritenuto responsabile degli atti di un utente in un paese in cui l’accesso all’opera è bloccato, quando questi utilizza tali servizi per eludere le misure di blocco geografico, a meno che il fornitore incoraggi attivamente un tale uso illecito volto ad accedere all’opera protetta in tale paese.>>

La più interessante è la questione sub 2.

Trovo poco congruente la risposta a quella sub 3. Nella domanda si chiede se in caso di elusione la comunicazione possa dirsi effettuata dall’uploader del documento; nella risposta che il fornitore di VPN non è responsabile.