E’ insufficiente l’invio del verbale di assemblea condominale tramite email ordinaria invece che tramite PEC

Cass. sez. II, 21/05/2026 n. 15.567 rel. Musi:

<<Va premesso che la comunicazione ai condomini assenti della deliberazione dell’assemblea condominiale, al fine del decorso del termine decadenziale di impugnazione davanti all’autorità giudiziaria ex art. 1137, comma 2, c.c., deve ritenersi avvenuta quando il condomino assente abbia comunque acquisito compiuta conoscenza del verbale d’assemblea e ne abbia potuto apprendere il contenuto intrinseco in maniera adeguata alla tutela delle sue ragioni. Spetta all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, insindacabile nel controllo di legittimità se congruamente motivato, la valutazione della completezza di tale conoscenza (in tal senso, Cass. 19 marzo 2026 n. 6626; Cass. sez. 2 n. 16081 del 2.8.2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1716 del 05/05/1975; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1375 del 27/05/1966).

Con specifico riferimento all’avviso di convocazione all’assemblea condominiale, Cass Sez. 2, n. 16399/2025 ha avuto modo di affermare che solo la posta elettronica certificata (e non la e-mail), consentendo di ritenere la stessa giunta all’indirizzo del destinatario, determina una presunzione di conoscenza dell’atto analoga a quella prevista per le dichiarazioni negoziali dall’art. 1335 c.c. Tuttavia, va rilevato che, mentre per l’avviso di convocazione, l’art. 66 disp att. c.c., riformato nel 2012, ha stabilito forme specifiche di comunicazione (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano), l’art. 1137, comma 2, c.c. non fornisce indicazioni vincolanti circa la modalità di “comunicazione” della deliberazione ai condomini assenti, che resta libera; nondimeno, la stessa, quale atto unilaterale recettizio, può presumersi conosciuta solo alle condizioni dell’art. 1335 c.c. Al riguardo, questa Corte ha affermato che soltanto con il recapito del verbale all’indirizzo del destinatario sorge la presunzione, “iuris tantum”, di conoscenza posta dall’art. 1335 c.c., e non già in conseguenza del mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l’andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa (Cass. Sez. 2, n. 29386 del 28/12/2011; anche Cass. Sez. 2 n. 16081 del 2/8/2016). Si è poi chiarito che “con l’invio a casella email ordinaria vengono a mancare tutti quei sistemi di corredo della certezza della comunicazione che consentono, pur se la mail non sia in concreto letta, di averne per verificati gli effetti legali per il solo fatto che essa sia pervenuta presso l’indirizzo di posta certificata del destinatario” e che la “ricevuta di avvenuta consegna, propria solo della regolare notifica a mezzo Pec, non (è) sostituibile, con validi effetti legali, da eventuali forme meno rigorose di analoga documentazione della posta mail ordinaria” (Cass. n. 35922 e n. 15345 del 2023; più di recente, Cass. n. 16399 del 18/06/2025). Nel caso che occupa, posto che l’indirizzo di posta elettronica non risulta ictu oculi immediatamente riferibile alla BE.AN. (non essendo neppure composto dal nome e cognome della stessa), in assenza di prova dell’arrivo “all’indirizzo del destinatario” ex art. 1335 c.c. (inconfigurabile, dunque, con riferimento alla modalità di comunicazione tramite posta elettronica ordinaria), non appare dimostrato l’avvenuto recapito della comunicazione del verbale alla condomina assente, occorrente per individuare il “dies a quo” per l’impugnazione ai sensi dell’art. 1137 c.c. Il primo motivo va, pertanto, accolto, restando assorbito il secondo motivo di ricorso, il quale lamenta un vizio di omessa pronuncia che è in realtà implicitamente spiegato dalla prima censura>>.

Prescrizione quinquennale per i ratei scaduti dell’assegno vitalizio spettante al figlio non riconoscibile ex art. 580 c.c.

Cass. sez. II, 22/05/2026 n. 15.833, rel. Fortunato:

<<Si contesta alla Corte di merito di aver fatto decorrere la prescrizione quinquennale delle prestazioni dall’apertura della successione e di aver ritenuto prescritti i ratei maturati da oltre un quinquennio dalla data della domanda; il diritto sarebbe invece subordinato all’accertamento dello rapporto procreativo e perciò imprescrittibile in analogia con l’azione di petizione di eredità (art. 533 c.c.), o comunque, la prescrizione dovrebbe decorrere dalla sentenza che accerti il rapporto procreativo che, nel caso in esame, era passata in giudicato solo nel 2022.

Il ricorso è infondato.

L’azione di accertamento del rapporto procreativo è imprescrittibile al pari di ogni altra azione di accertamento, ma è soggetto a prescrizione il diritto ai singoli ratei, quali prestazioni periodiche che maturano di anno in anno e che sono sottoposte alla prescrizione quinquennale.

Il differimento del decorso della prescrizione riguarda i diritti che presuppongono l’accertamento dello status di figlio con pronuncia costitutiva passata in giudicato (art. 2935 c.c.; Cass. 33803/2025), non se sia richiesto l’accertamento incidentale del rapporto procreativo, potendo l’interessato liberamente esercitare il diritto senza dover prima ottenere una pronuncia costitutiva dello status passata in giudicato.

Solo per i diritti fondati su un fatto costitutivo quale lo status di figlio, la prescrizione non inizia a decorrere prima che detto status sia definitivamente acquisito.

La procreazione naturale costituisce un puro fatto materiale, oggetto di accertamento incidentale che vincola le sole parti del giudizio e che è meramente strumentale al riconoscimento di un diritto patrimoniale, azionabile in via autonoma (Cass. 12733/1992; Cass. 467/1986).

La prescrizione di ciascun rateo decorre, perciò, dall’apertura della successione o dalla nascita, se successiva>>

La permanenza nella casa del de cuius da parte del coniuge costituisce esercizio del diritto ex lege di abitazione, non accettazione tacita dell’eredità

Cass. sez. trib., 17/04/2026 n. 9.914 rel. Massafra:

<<Nella giurisprudenza di questa Corte, dopo alcune prese di posizione nel senso dell’applicabilità dell’art. 485 c.c. (Cass. Sez. 2, n. 11018/2008), dovute a incertezza interpretativa in ordine al riconoscimento dei diritti del coniuge nella successione legittima (incertezze superate dalle Sezioni unite con la sentenza n. 4847/2013), è oramai acquisito il principio che il fatto della permanenza nell’abitazione familiare da parte del coniuge superstite costituisce legittimo esercizio del diritto d’abitazione, acquisito in forza di legge al momento dell’apertura della successione; e conseguentemente è stata disattesa, con riferimento alla relazione materiale fra il coniuge e la casa familiare, proseguita dopo l’apertura della successione, la difforme e incompatibile qualifica in termini di possesso di beni ereditari da parte di un chiamato all’eredità (Cass. Sez. 2, n. 23406/2015; conf. Cass. Sez. 2, n. 1588/2016; Cass. Sez. 2, n. 5564/2021). Sono, pertanto, esclusi gli effetti previsti dal capoverso dell’art. 485 c.c.: il decorso dei tre mesi dal decesso senza che l’inventario sia compiuto non comporta l’acquisto, da parte del coniuge, della qualità di erede puro e semplice e non priva di effetti la successiva rinuncia, intervenuta tardivamente (Cass. Sez. 2, n. 1551/2026)>>.

Affermazione ineccepibile.

Dies a quo di decorrenza del risarcimento per malattia professionale: solo da quando si conosce sia malattia che nesso di causalità

Cass. sez. lav., 14/05/2026 n. 14.269 rel. Bogetich:

<<4. Questa Corte ha affermato (Cass. n. 13806/2023) che in materia di malattia professionale non può esservi decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento (come dell’indennizzo INAIL) senza la possibilità di conoscenza dell’origine professionale della malattia in base a presunzioni riferite alla stessa vittima (o al suo erede), non essendo allo scopo sufficiente la diagnosi dell’esistenza della malattia ed essendo invece necessaria la conoscenza o la conoscibilità ragionevole, probabile, della sua eziologia professionale desumibile da presunzioni ovvero da fatti esterni al soggetto ma certi, che secondo il modello delle presunzioni possano fungere da dati gravi, precisi e concordanti dello stesso presupposto, in quanto riferibili alla stessa vittima (come appunto la diagnosi di eziologia professionale e/o la domanda di prestazione assicurativa).

5. La Corte territoriale non si è conformata all’indirizzo giurisprudenziale richiamato in quanto ha individuato la data di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure hereditatis nella data di diagnosi della patologia sofferta dal de cuius senza indagare sul momento di acquisita consapevolezza da parte del lavoratore del nesso di causalità tra malattia e dedotto inadempimento datoriale>>.

Il nome di un personaggio dei fumetti può essere un valido marchio, soprattutto se accompagnato dal segno ®

Così  Trib UE 13.05.2026, T-24/25, Les Éditions Albert René c. EUIPO – WORKS 11 MICHAŁ LUBIŃSKI, nella lite sul nome Obelix tra l’editore e un utilizzatore polacco non autorizzato per armi.

<<  54  In making those findings, however, the Board of Appeal failed to take into account the fact that it is apparent from the evidence submitted in the proceedings before EUIPO, including the images reproduced in the contested decision, that the applicant provided examples of various products on which the ‘®’ symbol, which means ‘registered trade mark’, is affixed to the right of the term ‘Obelix’ or ‘Obélix’. Similarly, on several items of evidence, where the term ‘Obelix’ or ‘Obélix’ is used with the term ‘Asterix’ or ‘Astérix’, the ‘®’ symbol is affixed separately next to each of them.

55      Accordingly, for the relevant public which will purchase those goods, the presence of the ‘®’ symbol will indicate that the term ‘Obelix’ is a registered trade mark and, therefore, that it serves as an indication of the commercial origin of the goods in question.

56      Likewise, the Board of Appeal was incorrect to exclude, in general, in paragraphs 60, 64 and 65 of the contested decision, the taking into consideration of most of the evidence for the sole reason that it concerned the use of the sign Obelix in combination with, and not separately from, the sign Asterix.

57      In that regard, it should be noted that there is no precept in the EU trade mark system that obliges the applicant to prove the use of its earlier mark on its own, independently of any other mark. The case could arise where two or more trade marks are used simultaneously without altering the distinctive character of the registered sign (see, to that effect, judgments of 8 December 2005, Castellblanch v OHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, paragraphs 33 and 34, and of 14 December 2011, Völkl v OHIM – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, EU:T:2011:739, paragraph 100). Moreover, the possibility of proving that the earlier mark has a reputation cannot be ruled out on account of the mere fact that it appeared together with another term (see, by analogy, judgment of 29 November 2018, Louis Vuitton Malletier v EUIPO – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T‑373/17, not published, EU:T:2018:850, paragraph 95). Accordingly, although the majority of the evidence relates to use of the term ‘Obelix’ in the expression ‘Asterix & Obelix’ or ‘Astérix & Obélix’, it cannot be ruled out that that evidence is capable of establishing that the term ‘Obelix’ was used as a trade mark and that the earlier mark might have acquired a reputation as a mark.

58      The term ‘Obelix’ can be perceived separately when it is used in combination with the term ‘Asterix’, in particular if, as is apparent from certain items of evidence, including those reproduced in the contested decision, the terms ‘Asterix’ and ‘Obelix’ or ‘Astérix’ and ‘Obélix’ are each accompanied by an ‘®’ symbol, demonstrating that they are distinct registered trade marks, each of which indicates, separately, the commercial origin of the goods and services at issue.>>

Come giustamente osserva Marcel Pemsel in IPKat , è sempre ostico proteggere come marchio i  personaggi di  opere dell’ingegno: è infatti tutt’altro che scontato che vengano percepiti come indicatori della fonte aziendale di provenienza.

L’assenza di copertura assicurativa da parte del danneggiato non fa venir meno il suo diritto al risarcimento del danno tramite azione diretta ex art. 144 cod. ass.

Cass. sez. III, 13/05/2026 n. 13.863, rel. Tassone:

<< 6.1. Come ricordato dal ricorrente, questa Suprema Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sul punto con la sentenza n. 1799 del 2022, ove ha rilevato che: -) l’art. 122 del codice delle assicurazioni private prevede l’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore e stabilisce che, se non è adempiuto, “non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate” (primo comma), facendovi conseguire la sanzione amministrativa (cfr. comma 1-quater) prevista dall’art. 193 del codice della strada; -) per altro verso, l’art. 144, “Azione diretta del danneggiato”, prevede – sempre per quanto qui interessa – che il danneggiato per il sinistro causato dalla circolazione di un veicolo obbligato all’assicurazione “ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione” (primo comma), con litisconsorzio necessario includente il “responsabile del danno” (terzo comma) e termine di prescrizione dell’azione diretta verso l’assicurazione pari a quello cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile (quarto comma)”.

Ne deriva che le due citate disposizioni attengono a diversi piani e che la violazione dell’obbligo di copertura assicurativa di cui all’art. 122 non incide affatto sulla legittimazione all’esercizio dell’azione diretta di cui all’art. 144.

Si è inoltre precisato che “Qualora, invero, il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato dalla fruizione dell’azione ex articolo 144 perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto inserire nel titolo X – “Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti” -, e in particolare nel suo capo I – “Obbligo di assicurazione” – expressis verbis, o comunque in modo inequivoco, una siffatta considerevole sanzione, tale da comportare l’esclusione dalla,per così dire, certezza economica del risarcimento, la quale è l’origine dell’assicurazione obbligatoria r.c.a. E se per il trasportato “occasionale”, privo di qualunque specifico rapporto con la proprietà e/o l’utilizzo del veicolo, ciò sarebbe contrario ad ogni principio di uguale tutela, come sancito nel più alto livello normativo, per il proprietario e il conducente comunque si tratterebbe di una deminutio di tale calibro da rendere appunto necessaria una scelta espressa da parte del legislatore, considerato che, tra l’altro, un’assoluta inammissibilità impedirebbe di fruire degli effetti del contratto assicurativo dell’altro veicolo anche nel caso in cui questo rivesta il ruolo di responsabile civile in misura completa, senza alcun concorso di colpa riconducibile a chi però in tal modo non sarebbe legittimato ad agire ex articolo 144, pervenendo così a un’assoluta illogicità nel bilanciamento dei valori e delle correlate tutele normative”.

6.2. Nel dare continuità a tali principi di diritto, valga ancora rimarcare che la messa in circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa conduce all’applicazione di una sanzione amministrativa ed al fermo del veicolo, ma non può privare di tutela risarcitoria l’assicurato proprietario o il conducente non proprietario (né tanto meno l’eventuale trasportato), il che ulteriormente si desume dalla necessità di interpretare la normativa interna in conformità al diritto unionale (il riferimento, nel caso di specie, è alla direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, ed in particolare all’art. 18, che sancisce che “gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro”) anche per quanto concerne l’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, con particolare riguardo, quindi, alla posizione del danneggiato (cfr. Cass., n. 21896/2025; Cass., n. 13738/2020; Cass., n. 1269/2018). Del resto, mettersi alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa per la r.c. auto significa accettare il rischio di pagare di tasca propria i danni cagionati ai terzi, ma non anche rinunciare ad essere risarciti dei danni patiti in proprio come conseguenza delle responsabilità altrui nelle condotte di guida>>.

Sostanzialmente “salvo” il nostro recepimento dell’art. 15 dir. copyright 2019/790 sul diritto degli editori

Interessante allegazione aveva sollevato META sul nostro art. 43 bis l. aut. e suo reg. di attuazione ex c. 8, impugnando il secondo al TAR Lazio, circa il diritto degli editori sulle loro pubblicazioni (a prescindere dal fatto che costituiscano o meno opera dell’ingegno: disciplina quindi destinata a proteggere la prestazione imprenditoriale editoriale, come giustamente osserva Auteri, Dir ind. Propr. int. e conc. Giappichelli , 7 ed, 2023, 791)

La norma nazionale effettivamente sembra aver creato un diritto al compenso (dominio pubblico pagante, come scrisse Spada e ora Romano-Spada in Dir ind. Propr. int. e conc. , cit., 40/1; in breve mera fonte di diritto relativo, id est di credito) invece che un diritto pieno ed escluisivo (diritto assoluto ), come emerge dalla Dir. (v. il rinvio dell’art. 15 § 1 agli artt 2-3 della Dir. infosoc 2001/29)

La trasposizione nazionale insomma è decisamente imprecisa. Ma la CG l’ha sostenzialmente salvata con una sentenza interpretativa di rigetto della sua illegittimità.

La risposta della CG è corretta: non può certo uno Stato recepire trasformando un diritto assoluto in mero diritto di credito.

Anche il diritto delle piattaforme di non pagare ciò che non usano pare scontato. Ci sarà semmai da vedere quale sia il concetto di USO cioè quando ricorra (ad es quando l’uso in senso stretto consista in una condotta degli utenti uploader, come giustamente si chiede Eleonora Rosati in IPKAT)

Conclusione

<<103 l’articolo 15 della direttiva 2019/790 nonché gli articoli 16 e 52 della Carta devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che:

–        prevede che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico abbiano il diritto di ottenere un’equa remunerazione come corrispettivo dell’autorizzazione a utilizzare le loro pubblicazioni concessa ai prestatori di servizi della società dell’informazione;

–        impone a tali prestatori, che utilizzano o intendono utilizzare siffatte pubblicazioni, l’obbligo di avviare trattative con detti editori, di non limitare la visibilità dei contenuti di questi ultimi nei risultati di ricerca nel corso delle trattative e di mettere a disposizione di detti editori e di un’autorità pubblica le informazioni necessarie a determinare l’importo dell’equa remunerazione;

–        autorizza tale autorità a definire i criteri di riferimento da utilizzare per determinare detta remunerazione e, in caso di mancato accordo tra le parti dinanzi ad essa, a determinarne l’importo, nonché a controllare il rispetto dell’obbligo di informazione gravante su detti prestatori e a imporre loro sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza di tale obbligo,

a condizione che tale normativa non privi gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico della possibilità di rifiutare di concedere una tale autorizzazione né di quella di concederla a titolo gratuito, che non imponga ai prestatori dei servizi della società dell’informazione alcun obbligo di pagamento non correlato all’utilizzo di tali pubblicazioni e che gli obblighi e le eventuali sanzioni imposti a tali prestatori rispettino il principio di proporzionalità>>.

Chissà per quale ragione, poi, META impugnò. Evidentemente perchè è più danneggiata da un diritto di credito che da un diritto assoluto: ma per quali aspetti?

Il giudizio sul nesso di causalità nel caso di errore professionale dell’avvocato è di diritto , non di fatto

Afferma invece l’opposto Cass. sez. III, 11/05/2026 n. 13.671, rel. Amirante, in un caso di negligente espletamento dell’incarico difensivo (non è detto quale sia stata la negligenza, pur se rimasta non contestata):

<<2.2 Al riguardo, si deve rammentare che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte l’affermazione che “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente” (Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 34787/2022). La responsabilità risarcitoria dell’avvocato non può, dunque, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, essendo necessario verificare se l’attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio.

Quello sul detto nesso causale è giudizio – da compiere sulla base di siffatta valutazione ineludibilmente probabilistica – che è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile da questa Suprema Corte se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. È vero, infatti, che nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica del probabile esito dell’azione giudiziale è una valutazione connotata da un contenuto giuridico, fondata cioè su di una previsione probabilistica di contenuto tecnico in prestazione di specie giuridica; ma tale valutazione, ancorché in diritto, assume i connotati di un giudizio di merito, e ciò esclude che questa Suprema Corte possa essere chiamata a controllarne l’esattezza in termini giuridici (in tal senso, Cass. 13/0/2014 n. 3355, per cui “nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell’azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita, sebbene abbia contenuto tecnico-giuridico, costituisce comunque valutazione di un fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione”; v. anche, in senso conforme, Cass. 20/8/2015 n. 17016; Cass. 28/6/2016 n. 13292; Cass. 8/11/2016 n. 22606; Cass. 26/9/2017 n. 22420; Cass. 20/3/2018 n. 6862; Cass. 26/6/2018 n. 16803; Cass. 12/7/2018 n. 18455; Cass. 14/11/2022 n. 33466; Cass. 25/7/2023 n. 22451)>>.

Il giudizio fattuale conerne solo i fatti storici e i nessi di causalità tra loro. Qui si ttratta di scenari probabilistici in nbase a giudizio di diritto per cui la censurabilità da partre della Sc è piena.

Il consenso per l’intervento chirurgico deve essere realmente informato e riguardare proprio l’intervento poi eseguito (con la conseguenza che in caso di intervento dierso, tocca alla struttura provare l’espressione del relativo consenso)

Ricorda cose ovvie (duole che tocchi arrivare al terzo grado per riaffermarle) Cass. sez. III, 28/04/2026 n. 11.608, rel. Cecchi, in un caso di decesso da errore medico:

<<Risulta anzitutto generico il riferimento della corte territoriale alla completezza del bagaglio informativo fornito alla paziente, non constando – nella motivazione della sentenza impugnata – cosa le sia stato prospettato come specifico e reale rischio, trattandosi di valutazioni allocate su un piano astratto che non consentono appunto di individuare in che cosa, in concreto, siano consistite le informazioni da reputare sufficienti al fine della formazione ed espressione del consenso informato in oggetto. [ha dell’incredibile che la sentenza di appello non contenesse tali informazioni]

Integra, analogamente, un ragionamento assertivo, generico e, infine, illogico, la valorizzazione rapportata al fatto che la scelta di sottoporsi all’intervento era stata effettuata dalla stessa paziente.

Non è possibile prescindere dal fatto che non risulta individuabile il presupposto logico-fattuale del rilievo per cui la scelta dell’intervento sarebbe stata effettuata dalla paziente “ben conoscendo la sua delicatezza e complessità”, non constando del resto in alcun modo quali fossero le sue competenze mediche onde procedere ad una siffatta valutazione; a ciò poi deve assommarsi che l’impianto argomentativo della sentenza impugnata giunge ad attribuire alla condotta della de cuius una sorta di valenza esimente da responsabilità – per l’azienda sanitaria – scaturente dalla scelta dell’intervento e della struttura in cui riceverlo, in sostanza incidendo sull’obbligo informativo gravante sulla struttura stessa mediante l’attribuzione alla paziente – senza dimostrare realmente perché e illustrarne la fonte – conoscenze alquanto affini a quelle di un cardiochirurgo o almeno di un cardiologo, nella sentenza affermandosi che ella era ben a conoscenza di caratteristiche e rischi dell’intervento stesso.

Va infine rilevato che la questione in esame non ha a riferimento il consenso informato riferito tout court ad un intervento di protesizzazione dell’aorta (e, cioè, quello prospettato in origine) ma ad un intervento con sostituzione dell’aorta con c.d. patch di allargamento (come poi praticato in concreto).

Tale contesto è descritto, senza contestazioni, già nella relazione di consulenza tecnica ottenuta in sede di ATP (“L’intervento chirurgico veniva eseguito il 5 giugno 2015 e consisteva, oltre alla prevista sostituzione della valvola aortica con protesi meccanica, rispetto al quale la sig.ra firmava corrispondente esplicito consenso, anche nella protesizzazione dell’aorta ascendente con reimpianto delle coronarie, nonché in una plastica di ampliamento dell’aorta distale, risultata ipoplasica. Relativamente alla sostituzione dell’aorta ascendente con protesi valvolata, quindi intervento non coincidente con quanto indicato strettamente nel foglio di consenso informato…”).

Una volta preso atto che nel caso di specie, pacificamente, la paziente è stata sottoposta ad intervento con caratteristiche diverse da quelle prospettate e quindi presumibilmente non illustrate, si richiama il condivisibile insegnamento di questa Suprema Corte per cui in una siffatta situazione “non grava sul paziente l’onere di provare che, ove fosse stato informato del più complesso intervento che i medici avevano in animo di eseguire, non vi avrebbe consentito. Al contrario, a fronte della allegazione della paziente che il suo consenso sarebbe stato circoscritto a quanto programmato e non oltre, era a carico della struttura l’onere di provare che ella avrebbe dato il consenso al secondo e più invasivo intervento” (Cass. 1443/2025). Giurisprudenza, questa, che il Collegio condivide e quindi ribadisce>>.

Requisiti soggettivo e oggettivo per applicare l’acquisto proprietario ex art. 938 cc (occupazione di porzioni di fondo attiguo)

1) Non integra buona fede la mera situazione di manifesta incertezza;

2) l’acquisto riguarda solo il bene concretamente invadente il fondo vicino, non le sue pertinenze.

Così’ Cass. sez. II, 04/05/2026  n. 12.583, rel. Cortesi.

Giudizio condivisibile, data la natura eccezionale della norma