Ricorda cose ovvie (duole che tocchi arrivare al terzo grado per riaffermarle) Cass. sez. III, 28/04/2026 n. 11.608, rel. Cecchi, in un caso di decesso da errore medico:
<<Risulta anzitutto generico il riferimento della corte territoriale alla completezza del bagaglio informativo fornito alla paziente, non constando – nella motivazione della sentenza impugnata – cosa le sia stato prospettato come specifico e reale rischio, trattandosi di valutazioni allocate su un piano astratto che non consentono appunto di individuare in che cosa, in concreto, siano consistite le informazioni da reputare sufficienti al fine della formazione ed espressione del consenso informato in oggetto. [ha dell’incredibile che la sentenza di appello non contenesse tali informazioni]
Integra, analogamente, un ragionamento assertivo, generico e, infine, illogico, la valorizzazione rapportata al fatto che la scelta di sottoporsi all’intervento era stata effettuata dalla stessa paziente.
Non è possibile prescindere dal fatto che non risulta individuabile il presupposto logico-fattuale del rilievo per cui la scelta dell’intervento sarebbe stata effettuata dalla paziente “ben conoscendo la sua delicatezza e complessità”, non constando del resto in alcun modo quali fossero le sue competenze mediche onde procedere ad una siffatta valutazione; a ciò poi deve assommarsi che l’impianto argomentativo della sentenza impugnata giunge ad attribuire alla condotta della de cuius una sorta di valenza esimente da responsabilità – per l’azienda sanitaria – scaturente dalla scelta dell’intervento e della struttura in cui riceverlo, in sostanza incidendo sull’obbligo informativo gravante sulla struttura stessa mediante l’attribuzione alla paziente – senza dimostrare realmente perché e illustrarne la fonte – conoscenze alquanto affini a quelle di un cardiochirurgo o almeno di un cardiologo, nella sentenza affermandosi che ella era ben a conoscenza di caratteristiche e rischi dell’intervento stesso.
Va infine rilevato che la questione in esame non ha a riferimento il consenso informato riferito tout court ad un intervento di protesizzazione dell’aorta (e, cioè, quello prospettato in origine) ma ad un intervento con sostituzione dell’aorta con c.d. patch di allargamento (come poi praticato in concreto).
Tale contesto è descritto, senza contestazioni, già nella relazione di consulenza tecnica ottenuta in sede di ATP (“L’intervento chirurgico veniva eseguito il 5 giugno 2015 e consisteva, oltre alla prevista sostituzione della valvola aortica con protesi meccanica, rispetto al quale la sig.ra firmava corrispondente esplicito consenso, anche nella protesizzazione dell’aorta ascendente con reimpianto delle coronarie, nonché in una plastica di ampliamento dell’aorta distale, risultata ipoplasica. Relativamente alla sostituzione dell’aorta ascendente con protesi valvolata, quindi intervento non coincidente con quanto indicato strettamente nel foglio di consenso informato…”).
Una volta preso atto che nel caso di specie, pacificamente, la paziente è stata sottoposta ad intervento con caratteristiche diverse da quelle prospettate e quindi presumibilmente non illustrate, si richiama il condivisibile insegnamento di questa Suprema Corte per cui in una siffatta situazione “non grava sul paziente l’onere di provare che, ove fosse stato informato del più complesso intervento che i medici avevano in animo di eseguire, non vi avrebbe consentito. Al contrario, a fronte della allegazione della paziente che il suo consenso sarebbe stato circoscritto a quanto programmato e non oltre, era a carico della struttura l’onere di provare che ella avrebbe dato il consenso al secondo e più invasivo intervento” (Cass. 1443/2025). Giurisprudenza, questa, che il Collegio condivide e quindi ribadisce>>.