Afferma invece l’opposto Cass. sez. III, 11/05/2026 n. 13.671, rel. Amirante, in un caso di negligente espletamento dell’incarico difensivo (non è detto quale sia stata la negligenza, pur se rimasta non contestata):
<<2.2 Al riguardo, si deve rammentare che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte l’affermazione che “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente” (Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 34787/2022). La responsabilità risarcitoria dell’avvocato non può, dunque, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, essendo necessario verificare se l’attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio.
Quello sul detto nesso causale è giudizio – da compiere sulla base di siffatta valutazione ineludibilmente probabilistica – che è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile da questa Suprema Corte se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. È vero, infatti, che nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica del probabile esito dell’azione giudiziale è una valutazione connotata da un contenuto giuridico, fondata cioè su di una previsione probabilistica di contenuto tecnico in prestazione di specie giuridica; ma tale valutazione, ancorché in diritto, assume i connotati di un giudizio di merito, e ciò esclude che questa Suprema Corte possa essere chiamata a controllarne l’esattezza in termini giuridici (in tal senso, Cass. 13/0/2014 n. 3355, per cui “nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell’azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita, sebbene abbia contenuto tecnico-giuridico, costituisce comunque valutazione di un fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione”; v. anche, in senso conforme, Cass. 20/8/2015 n. 17016; Cass. 28/6/2016 n. 13292; Cass. 8/11/2016 n. 22606; Cass. 26/9/2017 n. 22420; Cass. 20/3/2018 n. 6862; Cass. 26/6/2018 n. 16803; Cass. 12/7/2018 n. 18455; Cass. 14/11/2022 n. 33466; Cass. 25/7/2023 n. 22451)>>.
Il giudizio fattuale conerne solo i fatti storici e i nessi di causalità tra loro. Qui si ttratta di scenari probabilistici in nbase a giudizio di diritto per cui la censurabilità da partre della Sc è piena.