Accettazione tacita dell’eredità oppure perdita della facoltà di rinunciare e di fruire del beneficio di inventario per sottrazione di beni ereditari (art. 527 cc)?

E’ giusta la seconda per Cass. sez. 3 , 31.10.2026 n. 28.198, rel. Giannacari , in un caso in cui il chamato poche ore dopo il decesso del padre spostò denaro dal conto bancario di quest’ultimo al proprio .

Si tratta infatti di un illecito e cioè di una condotta che non necessariamente presuppone la volontà di accettare.

<<Nemmeno l’immissione nel possesso dei beni ereditari comporta di automaticamente e di per sé accettazione dell’eredità, atteso che l’art. 460 cod. civ. attribuisce al chiamato, in quanto tale, e pertanto anche anteriormente all’accettazione e addirittura senza bisogno della loro materiale apprensione, il potere di esercitare le azioni possessorie a tutela degli stessi beni (Cass. 3018.2005).
2.5. I requisiti richiesti per l’accettazione tacita dell’eredità non ricorrevano nel caso in esame.
2.6. Le operazioni sul conto corrente del de cuius da parte di A.A. non furono effettuate nella veste di chiamato – con un comportamento che presupponeva la sua volontà di accettare- , né si trattava di operazioni che il ricorrente non aveva diritto di compiere se non nella qualità di erede.
Il comportamento del ricorrente, che, a poche ore della morte del padre aveva trasferito sui propri conti personali, le somme presenti sul conto corrente del de cuius costituivano sottrazione di beni ereditari; si tratta di un atto di natura illecita che non è indice della volontà di accettare e che non ha compiuto nella qualità di erede.
La fattispecie va inquadrata nell’ambito dell’art. 527 c.c., che prevede espressamente la sottrazione o l’occultamento, da parte del chiamato, di beni spettanti all’eredità, cui consegue la decadenza della facoltà di rinunciare all’eredità e l’acquisto della qualità di erede puro e semplice>>.