L’adempimento di un legato non signiica necessariamente accettazione tacita, potendo essere itneso diversamente ad es. come adempimento del terzo

Cass. sez. II, sent. 29/04/2024 n. 11.389, rel. Fortunato:

<<E’ noto che l’accettazione deve intendersi avvenuta tacitamente quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede e di dominus dei beni ereditari (c.d. pro herede gestio).

Per aversi accettazione tacita di eredità non basta che il chiamato all’eredità abbia agito con l’implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede, occorrendo la necessaria sussistenza di entrambe le descritte condizioni.

E’ inoltre pacifico nella giurisprudenza di questa Corte – e nelle opinioni dottrinali assolutamente prevalenti – che non integra accettazione tacita di eredità il pagamento di un debito che il chiamato abbia eseguito con denaro proprio, poiché a tale adempimento può provvedere anche un terzo senza alcun esercizio di diritti successori (art. 1180 c.c.; cfr. Cass. 497/1965; Cass. 14666/2012; Cass. 20878/2020).).

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche riguardo all’esecuzione di un legato, nel senso che il suo adempimento da parte del chiamato non integra necessariamente un atto di accettazione tacita, non ravvisandosi ostacoli per ritenere che anche una disposizione mortis causa a titolo particolare possa, per le più svariate ragioni, essere adempiute da un terzo, al pari dei debiti ereditari.

Non erano decisivi, per ravvisare necessariamente nel pagamento un atto di accettazione né che trattavasi di legato di genere, né l’assenza di denaro nel patrimonio ereditario, poiché anche in tale ipotesi, al contrario di quanto sostiene la resistente nelle memorie illustrative, il pagamento del legato può aver luogo non solo con disponibilità personali del chiamato, ma anche – ad es. – mediante la liquidazione di altri cespiti, mobiliari o immobiliari, presenti nell’asse e con l’impiego del ricavato.

Tuttavia, solo nel secondo caso, non anche nel primo, può configurarsi un atto (la liquidazione del patrimonio del de cuius) che solo l’erede ha il potere di compiere e che può comportare l’accettazione tacita e l’inefficacia di una successiva rinuncia.

D’altronde, la prestazione del legato non è subordinata all’esistenza di un attivo ereditario, poiché i limiti al soddisfacimento del legatario sono individuati esclusivamente nell’esistenza di una eredità accettata con il beneficio d’inventario e nella lesione della legittima (Cass. 1470/1972).

Neppure l’art. 662 c.c. (che prevede che, in mancanza di altre disposizioni del testatore, tenuti alla prestazione del legato sono solo gli eredi o i legatari), è di ostacolo a che il legato possa essere adempiuto da un terzo (art. 1180 c.c.) senza perciò integrare un atto che solo l’erede è in condizione di compiere, avendo la norma il diverso effetto di limitare la volontà del testatore, nel senso che questi non può porne l’onere a carico di soggetti diversi da quelli indicati, pena l’incoercibilità della disposizione (Cass. 1181/1967), oltre che di prevedere un criterio suppletivo di individuazione dei soggetti tenuti all’adempimento in mancanza di indicazioni del de cuius.

L’errore in cui è incorsa la Corte di merito è, perciò, consistito nell’aver qualificato il pagamento di entrambi i bonifici come atti di accettazione tacita, nel primo caso, riguardo al versamento eseguito in favore della madre del de cuius, per il fatto che il marito della ricorrente aveva agito su incarico di quest’ultima e in virtù della causale del bonifico quale acconto sul maggior importo dovuto, nel secondo caso, sul rilievo che a tale adempimento era tenuta la Mu.Ri. anche in assenza di somme nel patrimonio del testatore, omettendo di verificare con quali liquidità fossero stati effettuati entrambi i pagamenti (in particolare, riguardo al primo bonifico di Euro 7500,00, se le somme provenissero effettivamente dalla liquidazione del patrimonio ereditario), e ciò benché la Mu.Ri. avesse esplicitamente eccepito che il bonifico alla Di.Ro. era partito dai suoi conti personali e che nel patrimonio ereditario non vi erano liquidità al momento dell’apertura della successione, neppure per adempiere il legato in favore della madre>>.

Richiesrta di restituzione di caparra confirmatoria vale accettazione tacita di eredità

Ondif segnala Cass. sez. II del 18 settembre  2023 n. 26.690 , rel. Bertuzzi:

<<In particolare, va sottolineato che correttamente il giudice a quo ha qualificato la richiesta dell’attore di restituzione della caparra come atto dispositivo e non meramente conservativo dei beni ereditari.

Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la domanda di restituzione della caparra confirmatoria versata in sede di contratto non può essere equiparata ad una mera richiesta di pagamento di un credito o di somme di denaro dovute in favore del de cuius, nei cui confronti, se compiuta dal chiamato all’eredità, appare obiettivamente prevalere la funzione conservativa, non implicante accettazione tacita, essendo la richiesta di pagamento di un credito del de cuius una iniziativa diretta ad assicurare l’integrità del patrimonio ereditario (Cass. n. 8123 del 1987).

L’assimilazione, quanto all’applicazione della figura della accettazione tacita di eredità, tra le due fattispecie, richiesta di pagamento di un credito del de cuius e restituzione della caparra confirmatoria da questi versata in sede di contratto, trova ostacolo nella considerazione che quest’ultima domanda ha per presupposto, salvo diverso accordo delle parti che, nel caso concreto, non è nemmeno evocato, l’intervenuto scioglimento del vincolo contrattuale, non importa se in via consensuale o in altro modo. Essa pertanto ha natura di atto dispositivo dei diritti ereditari, dal momento che implica la volontà da parte del chiamato di risolvere il contratto preliminare pendente al momento della apertura della successione e quindi l’esercizio di un potere che non ha alcuna finalità conservativa del patrimonio del de cuius ma che presuppone, necessariamente, l’assunzione di una posizione contrattuale, in altre parole la successione del chiamato nella posizione della de cuius e quindi l’assunzione implicita della qualità di erede.

Ne discende che, poiché l’accettazione tacita può desumersi dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato tale da presupporre la volontà di accettare l’eredità, essa ricorre nel caso in cui il chiamato ponga in essere iniziative che, comportando lo scioglimento dei rapporti contrattuali posti in essere dal de cuius, non rivestono i caratteri e le finalità degli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall’art. 460 c.c., ma, travalicando il semplice mantenimento della stato di fatto e di diritto quale esistente al momento dell’apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non in forza dei propri diritti successori (Cass. n. 10060 del 2018; Cass. n. 13738 del 2005)>>.