Ancora sui presupposti dell’assegno divorzile a favore del coniuge

Cass.  sez. I,  07/01/2026, n. 300, rel. Dal Moro:

<<Come è stato già precisato, rispetto alla precedente giurisprudenza espressa da Cass. n. 24250 del 08/09/2021, il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull’esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, qui ricorrente, – che costituisce solo una precondizione fattuale per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970 – perché l’assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole; ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare – che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi – a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (Cass. n. 4328 del 19/02/2024).

In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l’istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in funzione perequativa-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (Cass. n. 32354 del 13/12/2024.), mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l’assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. n. 26520 del 11/10/2024).

Nessuna di queste circostanze ricorre nel caso perché la Corte si è attenuta alle disposizioni in esame, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente.

Il giudice del merito ha affermato che: non era stato dimostrato che la disparità economica fra gli ex coniugi fosse dipesa dalle scelte compiute dall’ex moglie durante il matrimonio a discapito della sua professionalità ed a favore del bene della famiglia e neppure che l’ascesa professionale del marito fosse stata agevolata dalla ex moglie.

Quanto poi alle rinunce professionali ha osservato che la prospettata rinuncia ad un contratto a tempo indeterminato presso una società di revisione, non solo non era stata dimostrata ma risultava sconfessata dalla produzione di un contestuale contratto con la Banca S. Angelo al momento della conclusione del contratto con la predetta società.

Ora, le censure in esame, in realtà, sollecitano un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie, già valutate, sia in relazione alla rilevante differenza patrimoniale – che la Corte territoriale ha collegato alla sola attività del marito e non al contributo della moglie -, che all’attività lavorativa costantemente esplicata dalla ricorrente dopo il matrimonio, e alla circostanza che la stessa ex moglie avesse rinunciato a coltivare le sue ambizioni professionali per dedicarsi alla cura della famiglia.

In altri termini, la ricorrente non ha provato che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, fosse l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari in quanto, al contrario, è stato accertato che la stessa ricorrente avesse coltivato la sua attività impiegatizia non emergendo dunque, nessuna rinuncia ad aspettative legittimamente connesse alla propria qualifica professionale.

Né la ricorrente ha allegato e dimostrato di aver dovuto rinunciare ad ulteriori aspettative professionali, diverse da quelle citate, in ragione del suo contributo alla vita familiare.

Invero, il beneficio economico-patrimoniale che l’ex marito avesse tratto dal lavoro professionale svolto dall’ex moglie, che peraltro non risulta dimostrato, non legittima, di per sé, il riconoscimento della funzione perequativa dell’assegno divorzile, essendo a tale fine necessario altresì che l’ex coniuge abbia dovuto rinunciare a significativi aspetti della propria vita lavorativa o sociale e che tale rinuncia- come detto- sia causalmente riconducibile all’accrescimento patrimoniale dell’ex coniuge o della compagine familiare>>.

Le funzioni di hash-matching dei video, usate da Youtube, producono sempre red flags nel caso di violazioni copyright, tali da far perdere a Youtube il safe harbour ex DMCA § 512(c)?

E’ negativa la risposta dell’ 11° circuito  07 gennaio 2026, caso n. 23-13156, Athos c. Youtube :

<<In sum, as to curation and moderation technologies, the rec-
ord reflects agreement between the parties that YouTube can algo-
rithmically suggest and auto-play videos, can remove users and vid-
eos from the site, and can set its own guidelines for users and up-
loaded content on the site.
With respect to the hashing technologies, the record does
not support Athos’ factual assertions. YouTube does not run Con-
tent ID (or any of its other copyright management tools) automat-
ically or universally for all videos uploaded to the YouTube website.
Athos, moreover, has offered no evidence that any of YouTube’s
video-hash-matching or other tools have any functionality to per-
form a legal analysis of whether an identified video-hash match
constitutes copyright infringement. In fact, YouTube has pre-
sented unrebutted evidence that all of its copyright management
tools were designed with user input and management in mind be-
cause it would be unfeasible for YouTube to operate the tools by
itself without such input. Athos simply has not identified any ma-
terial facts in dispute>>. p. 16.

Poi: <<So the simple accumulation of adequately-addressed DMCA
takedown requests alone cannot amount to red flag knowledge of
other infringing activity which precludes safe-harbor protection.
See id. And “the copyright owner cannot short-circuit the notifica-
tion procedure through a blanket notification;” the DMCA consid-
ers such an attempt a failed notification “and therefore counts it as
of no effect.” Id. at 12B-82–83. Because Athos bases its red flag
knowledge argument on the volume of DMCA takedown requests
it has submitted to YouTube, and on YouTube’s refusal to remove
additional content not noticed in those takedown requests, see Ap-
pellant’s Br. at 19–20, Nimmer’s criticism of Viacom and UMG has
no effect on our resolution of the red flag knowledge issue in this
case>>, p. 23.

Ancora: << The record reflects that the copyright management tools
could not have provided YouTube with actual knowledge because
they were never used in the manner Athos suggests. As discussed
earlier, Athos has not presented evidence that any of the video-
hash-matching tools it argues were designed to provide actual
knowledge are operated automatically or universally by YouTube.
Even if it had made such a showing, the video-hash matches gen-
erated by YouTube’s technologies, as we understand them from
this record, cannot give YouTube actual knowledge of infringing
material because the tools do not perform any analysis to deter-
mine whether the hash matches they generate are legally infringing
or not.
Without any kind of additional analysis being performed by
the copyright management tools or YouTube employees,
YouTube cannot have “actually or ‘subjectively’ [known] of spe-
cific infringement,” because the tools at most produce lists of possible infringement. See Viacom, 676 F.3d at 31. See also BWP Me-
dia USA, Inc. v. Clarity Digit. Grp., LLC, 820 F.3d 1175, 1181 (10th Cir.
2016) (explaining that “if the infringing content has merely gone
through a screening or automated process, the [internet service
provider] will generally benefit from the safe harbor’s protection”).
To require YouTube to not only run its copyright management
tools in the manner Athos suggests, but to then analyze the fruits
of those tools to locate other instances of infringement, would
amount to requiring YouTube to “affirmatively [seek] facts indicat-
ing infringing activity,” in direct contravention of the balance es-
tablished by Congress in the DMCA. See § 512(m)(1). Athos has
not shown that YouTube failed to expeditiously remove any in-
fringing material it had actual knowledge of>>, p. 24/5.

Sub B c’è una breve ma chiara spiegazione tecnica delle funzioni di hash-matching predisposte da Youtube.

La sentenza è utile anche per noi, dato che la disciplina posta (ora) dall’art. 6 del DSA reg. UE 2022/2065 non è così diversa.

Distinzione tra rapporto sociale e rapporto di scambio mutualistico nelle cooperative

Cass.  sez. I,  07/09/2025 n. 24.730, rel. Varotti:

<<Ora, secondo un indirizzo giurisprudenziale più recente (per tutte: Cass., sez. V, 21/04/2008, n. 10264), lo scambio mutualistico tra il socio e la cooperativa di appartenenza è realizzato tramite un rapporto “ulteriore” rispetto a quello societario (termine mutuato dallo art. 1, terzo comma, della legge 3 aprile 2001 n. 142, “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”, che parte della dottrina ha interpretato in materia sistematica, ossia riferibile non solo alle cooperative di lavoro), mentre appare ormai abbandonato il vecchio orientamento (per tutte: Cass., sez. I, 21/03/1997, n. 2557) che tendeva ad assorbire nello schema societario, unico ed esclusivo, ogni rapporto tra socio e società.

Ebbene, benché i due rapporti possano avere delle eccezionali ripercussioni reciproche, talvolta previste dalla stessa legge (come, ad esempio, quelle previste dall’art. 5, secondo comma, nelle cooperative di lavoro), la regola è quella della autonomia dei due legami negoziali, con conseguente applicazione a ciascuno di essi delle regole sue proprie.

Ne deriva che, se lo Statuto o l’atto costitutivo (art. 2521 cod. civ.) prevedono degli obblighi ulteriori gravanti sul socio, eventualmente posti a suo carico mediante la previsione di “prestazioni accessorie” ex art. 2345 cod. civ. (applicabile alle cooperative in virtù dell’art. 2519 cod. civ.), oppure mediante i Regolamenti interni della cooperativa (art. 2521, ultimo comma, cod. civ.), allora l’obbligazione sarà riconducibile al rapporto sociale, con conseguente applicazione delle norme che disciplinano tale rapporto, tra le quali, per quanto qui interessa, il termine prescrizionale dell’art. 2949, primo comma, cod. civ.

Al contrario, ove sia il negozio che realizza il rapporto mutualistico a contenere tale obbligo ulteriore, l’autonomia di quest’ultimo rispetto al vincolo societario fa sì che ad esso si applichino le regole che lo disciplinano, con la conseguenza – sempre per quello che qui interessa – che il termine prescrizionale sarà quello dettato per le obbligazioni contrattuali, ossia quello ordinario decennale previsto dall’art. 2946 cod. civ.>>

La revisione dell’assegno di mantenimento per i figli decorre dalla sentenza, non dal verificarsi del fatto sopravvenuto

Cass. sez. I, 07/01/2026, n. 298, rel. Dal Moro:

<<Nel caso di specie, entrambi i giudici del merito hanno affermato il principio secondo cui in materia di revisione dell’assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell’altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell’accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass 2023 n. 26875 e nr 10974; Cass. 4224/ 2021; Cass. 16173/2015; Cass. n. 3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008; Cass., n. 22941/2006; Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000).

È stato infatti chiarito che “la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo “status” genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione”.

Nel caso di specie, la revoca del contributo per il figlio maggiore è avvenuta nell’ambito di un giudizio di revisione: la Corte di appello – ha ritenuto motivatamente, sulla scorta dell’indirizzo consolidato che la revoca della contribuzione dovesse operare dalla domanda giudiziale il che porta ad escludere la sussistenza di un indebito in relazione agli importi versati in epoca antecedente alla proposizione di detta domanda.>>

Quando la convocazione condominiale, inviata ad uno solo del comproprietari, è valida anche per gli altri

Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 17/10/2024) 08/01/2026, n. 427, rel. Papa:

<<Sul punto, in diritto, questa Corte ha affermato che la validità della convocazione per la riunione dell’assemblea condominiale di uno dei comproprietari pro indiviso di piano o di porzioni di piano di un condominio può evincersi anche dall’avviso dato all’altro comproprietario, qualora ricorrano circostanze presuntive tali da far ritenere che il secondo comproprietario abbia reso edotto il primo della convocazione stessa (nella specie, trattandosi di coniugi comproprietari di un appartamento, conviventi in pieno accordo e senza contrasto di interessi tra loro, è stato ritenuto presumibile che l’invito notificato ad uno di essi per l’assemblea condominiale fosse stato portato a conoscenza anche dell’altro: Cass. Sez. 2, n. 1206 del 16/02/1996; Sez. 2, n. 12119 del 11/11/1992).

Questo principio, applicato dalla Corte d’Appello, è stato tuttavia ritenuto operante, con riguardo ad affari di ordinaria amministrazione, anche in riferimento alla partecipazione di almeno uno dei comproprietari all’assemblea: quel che in tal caso è stato ritenuto rilevante, infatti, è l’ulteriore presunzione che anche il coniuge non attinto da comunicazione formale abbia preso parte alla deliberazione perché rappresentato dall’altro coniuge, avendo conferito all’altro coniuge, sia pure informalmente, il potere di rappresentanza (Cass. Sez. 2, n. 8116 del 27/07/1999).

Nella specie, invece, in cui è stata deliberata l’innovazione consistente nell’installazione di un ascensore per eliminazione di barriere architettoniche, il coniuge regolarmente convocato non risulta, dalla sentenza, aver partecipato alla deliberazione.

Il principio, pertanto, non è stato correttamente applicato nella sentenza qui censurata perché il ragionamento presuntivo non è stato adeguatamente articolato; sul punto, pertanto, la decisione deve essere cassata.

Non rileva diversamente la sottolineata omissione della trasmissione, da parte dei coniugi, nel termine fissato dalla specifica nota dell’amministratore, del titolo di proprietà con la specificazione della sussistenza di una comunione: sul punto, infatti, questa Corte ha affermato che all’assemblea condominiale deve essere convocato l’effettivo titolare del diritto di proprietà dell’unità immobiliare, indipendentemente dalle avvenute comunicazioni all’amministratore, non incidendo la disciplina in ordine alla tenuta del registro di anagrafe condominiale, di cui all’art. 1136, comma 6 cod. civ. sull’acquisizione dello status di condomino e sulle conseguenti legittimazioni (Cass. Sez. 2 – 6, n. 10824 del 24/04/2023)>>.

Comunicazione al pubblico nonostante la presenza di sistemi di blocco geografico?

Interessante questione pregiudiziale posta alla Corte di Giustizia sul tema in oggetto, per la quale sono sppena state depositate le conclusioni 15.01.2026, dell’AG Rantos (C-788/24, Anne Frank Fonds contro Anne Frank Stichting et al.),

Il fatto:

<<8. La ricorrente nel procedimento principale è titolare del diritto d’autore su alcune versioni del diario di Anne Frank (in prosieguo: i «documenti protetti»), ancora coperte dal diritto d’autore nei Paesi Bassi fino al 2037, mentre tale diritto è scaduto nel corso dell’anno 2016 in diversi altri paesi, tra cui il Belgio (in prosieguo: i «paesi di pubblico dominio») (6).

9. Le resistenti nel procedimento principale hanno pubblicato sul sito Internet www.annefrankmanuscripten.org, in lingua neerlandese, un’edizione scientifica integrale dei manoscritti del diario di Anne Frank, comprese, in particolare, versioni ancora protette dal diritto d’autore nei Paesi Bassi, e, nel contempo, hanno adottato le due seguenti misure: da un lato, un sistema di blocco geografico («geoblocking»), mediante il quale tale sito Internet è accessibile solo nei paesi di pubblico dominio (7), e, dall’altro, quando tale sito è consultato da un paese di pubblico dominio, la richiesta all’internauta di firmare una dichiarazione in cui attesta di accedere a detto sito da uno di tali paesi>>.

Le tre questioni:

«1)      Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore debba essere interpretato nel senso che una pubblicazione di un’opera su Internet può essere considerata come una comunicazione al pubblico in un determinato paese se la pubblicazione è rivolta al pubblico di quel paese. In caso affermativo, quali fattori debbano essere presi in considerazione in tale valutazione.

2)      Se si possa configurare una comunicazione al pubblico in un determinato paese qualora mediante un blocco geografico di accesso (all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica) si sia fatto sì che il sito web sul quale l’opera è pubblicata possa essere raggiunto dal pubblico in quel paese soltanto eludendo la misura di blocco con l’aiuto di un VPN o di un servizio analogo. Se al riguardo assuma rilevanza in che misura il pubblico nel paese bloccato sia disposto e in grado di ottenere accesso al sito web di cui trattasi mediante siffatto servizio. Se per rispondere a tale questione faccia differenza se, oltre alla misura del blocco geografico di accesso, siano stati adottati altri provvedimenti per ostacolare o disincentivare l’accesso al sito web per il pubblico nel paese bloccato.

3)      Qualora la possibilità di eludere la misura di blocco comporti che l’opera pubblicata su Internet venga comunicata al pubblico nel paese bloccato, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, se tale comunicazione venga effettuata da colui che ha pubblicato l’opera su Internet, sebbene per prendere visione di detta comunicazione sia necessario l’intervento del fornitore del relativo servizio VPN o servizio analogo».

Risposte dell’AG:

<<1)      esso non richiede che un atto di pubblicazione di un’opera su un sito Internet sia rivolto al pubblico del paese interessato per essere qualificato come atto di comunicazione al pubblico in tale paese;

2)      la pubblicazione di un contenuto su un sito Internet non costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi di tale disposizione in un paese in cui tale contenuto è protetto dal diritto d’autore e in cui tale sito Internet è oggetto di un blocco geografico efficace, nonché di eventuali altre misure non tecnologiche volte a limitare o a disincentivare l’accesso, a integrazione della misura di blocco geografico, e che hanno un effetto dissuasivo nel paese bloccato, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e, in particolare, della capacità degli utenti del paese bloccato di eludere tali misure mediante un servizio di rete privata virtuale (VPN) o un servizio analogo e del fatto che i fornitori nel paese di pubblico dominio non possono essere soggetti a oneri irragionevoli;

3)      nel caso in cui, tenuto conto della possibilità di eludere misure di blocco geografico, la pubblicazione di un contenuto su un sito Internet risulti costituire una comunicazione al pubblico dell’opera nel paese interessato, tale disposizione osta a che un fornitore di servizi VPN o di servizi analoghi sia ritenuto responsabile degli atti di un utente in un paese in cui l’accesso all’opera è bloccato, quando questi utilizza tali servizi per eludere le misure di blocco geografico, a meno che il fornitore incoraggi attivamente un tale uso illecito volto ad accedere all’opera protetta in tale paese.>>

La più interessante è la questione sub 2.

Trovo poco congruente la risposta a quella sub 3. Nella domanda si chiede se in caso di elusione la comunicazione possa dirsi effettuata dall’uploader del documento; nella risposta che il fornitore di VPN non è responsabile.

Sfruttamento non autorizzato dell’immagine altrui (di una minorenne)

Errata decisione da Cass. sez. III, 20/01/2026, n. 1.169, in tema di uso illecito dell’immagine altrui.

La Sc, pur confermando l’illegittimità della riproduzione, censura il giudizio di assenza di danno patrimoniale , mentre conferma l’assenza di quello non patrimoniale.

Circa il prezzo del consenso, la SC confonde l’arricchimento ingiusto dell’utilizzatore con il danno da lucro cessante del soggetto ritrattato. Se l’errore del giudice di appello riguardò l’applicazione dell’art. 2056 cc , a nulla c’entra riferirsi al primo, dovendosi invece farlo al secondo (a meno di argomentare dall’art. 125 cod. prod. ind. o dall’art. 156 l. aut.: cosa che però la SC non ha fatto).

<<varrà sul punto rilevare come la Corte territoriale abbia del tutto trascurato la considerazione dello specifico profilo economico correlato al fatto consistito nell’esposizione, senza consenso, dell’immagine della minore, per un periodo di tre mesi, sulle pagine di un’associazione che, pur non proponendosi la realizzazione di scopi di lucro, di quell’esposizione si era comunque avvalsa al fine di accrescere il proprio seguito, ricorrendo, in tal modo, a una vera e propria tecnica di comunicazione ‘pubblicitaria’;

sul punto, è appena il caso di sottolineare come il richiamo contenuto nella sentenza impugnata a uno specifico arresto della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, ordinanza n. 11768 del 12/4/2022, Rv. 664629 – 01) risulti espressione di un chiaro travisamento di significati, poiché il principio di diritto contenuto in quell’arresto non imponeva affatto di legare il risarcimento del danno patrimoniale (da commisurare al c.d. prezzo del consenso) alla necessità che il titolare del sito sul quale fosse avvenuta la divulgazione illecita dell’immagine altrui perseguisse finalità commerciali;   (…)

è appena il caso di evidenziare che, attraverso quella decisione, la Corte di cassazione confermò una sentenza di merito che aveva negato il risarcimento del danno patrimoniale a un soggetto che, senza avervi consentito, era stato ripreso per quattordici secondi, nell’ambito di una trasmissione televisiva, mentre rendeva testimonianza in seno a un processo penale, sul presupposto che – per la sua scarsa notorietà, l’assenza di finalità pubblicitarie o di intrattenimento, il brevissimo frangente temporale nel quale la sua immagine era stata diffusa – non avrebbe potuto conseguire alcun compenso per l’assenso alla messa in onda delle immagini in questione;

dunque, la negazione del risarcimento che in quel caso venne confermata aveva trovato la sua giustificazione, non già nel fatto che il soggetto che aveva illecitamente utilizzato l’immagine altrui non esercitasse un’attività commerciale (come impropriamente e, in definitiva, scorrettamente ha ritenuto il giudice a quo nella sentenza impugnata in questa sede), bensì in ragione di una serie di indici di valutazione (scarsa notorietà della persona ritratta; assenza di finalità pubblicitarie o di intrattenimento; brevissimo frangente temporale dell’esposizione) tali da escludere che si fosse prodotto un danno apprezzabile a carico della persona esposta, giacché, proprio per le evidenziate particolarità di quell’esposizione, quella persona non avrebbe potuto neppure immaginare, concretamente, di conseguire alcuna forma di compenso;

nel caso oggetto dell’odierno esame, viceversa, il fatto contestato a carico dell’associazione odierna controricorrente è costituito dall’esposizione, per quasi tre mesi, del volto di una minorenne piangente (della quale, dunque, si è sfruttato il significato simbolico accanto alla dicitura “(Omissis)”), di cui i responsabili della pubblicazione hanno ritenuto utile la divulgazione al fine di attirare l’attenzione dei visitatori del sito o del profilo Facebook;

ciò posto, deve ritenersi indubbio che l’utilità che è stata ricavata dall’associazione attraverso la strumentalizzazione di quell’immagine (utilità la cui concreta apprezzabilità è questione di merito che dovrà essere meditata dal giudice del rinvio) non può che corrispondere al risultato dello sfruttamento di un bene economico (qual è l’immagine di una persona, utilizzata al fine di attirare l’attenzione altrui): risultato che, illecitamente conseguito, si converte in un danno economico per il titolare dell’immagine sfruttata, con la conseguente inevitabile imposizione, al danneggiante, di corrisponderne il risarcimento secondo una valutazione da condursi necessariamente in via equitativa (valutazione equitativa nella specie legittimamente operabile attraverso il riferimento al cosiddetto prezzo del consenso);>>

La disciplina dei vizi nelle azioni edilizie della compravendita non è quella comune dell’inesatto adempimento della prestazione

Cass. sez 2 del 04.12.2025 n. 31.630, rel. Caponi, su risalente questione: 

<<La sentenza impugnata ha basato la sua decisione sul seguente principio: “è sufficiente che il compratore alleghi l’inesatto adempimento (…) mentre è a carico del venditore (…) l’onere di dimostrare (…) di aver consegnato una cosa conforme”.

Con questa affermazione, la Corte di appello muove dal presupposto che la consegna di una cosa viziata – tratta dal compratore a fondamento dell’azione di garanzia ex art. 1492 c.c. -costituisca inesatto adempimento di un’obbligazione e quindi sia compresa nell’ambito applicativo dei principi fissati in generale da Cass. SU 13533/2001 in materia di prova dell’inesatto adempimento delle obbligazioni. In altri termini, la Corte territoriale reputa che il compratore debba solo allegare il vizio e che gravi sul venditore la prova del proprio esatto adempimento, cioè debba provare l’inesistenza dei vizi al momento della consegna.

Tale argomomentazione contrasta con Cass. SU 11748/2019 (alla quale si dà qui seguito), che ha escluso che la disciplina del riparto dell’onere della prova nelle azioni edilizie sia coperta dai principi fissati dalla Cass. SU 13533/2001, poiché la vendita non pone a carico del venditore un obbligo di prestazione relativo all’inesistenza di vizi. Piuttosto, la consegna di una cosa viziata costituisce imperfetta attuazione del risultato traslativo e l’onere della prova di tale imperfezione ricade sul compratore, anche in base al criterio della vicinanza della prova, oltre che sulla scorta della regola generale sull’onere della prova ex art. 2697 c.c. In altre parole, l’esistenza del vizio è fatto la cui prova è più vicina al compratore, in quanto egli, avendo accettato la consegna, ha la materiale disponibilità della cosa, necessaria per gli accertamenti. Inoltre, la prova dell’esistenza del vizio è una prova positiva, quindi più agevole di quella (negativa) dell’inesistenza del vizio. Infine, l’esistenza del vizio è fatto costitutivo dei diritti del compratore ex art. 1492 c.c. e quindi è lui ad essere gravato del relativo onere della prova.

La Corte di appello, applicando un principio giurisprudenziale superato (nella specifica materia de qua), ha commesso un errore di diritto. Né il giudice di merito avrebbe comunque ritenuto appurato il vizio lamentato dal compratore sulla base di un riconoscimento da parte del venditore. Infatti, la Corte ha ritenuto superfluo indagare in ordine ad un’ipotetica ammissione, da parte della Srl GEOKLIMA IMPIANTI, circa la sussistenza del deficit funzionale in questione. Ha quindi scelto di non esaminare questo specifico punto, concentrandosi invece sulla questione dell’onere della prova>>

Possesso ad usucapionem in caso di rapporto tra parenti (gentore/figlio): è presunta la detenzione

Cass. sez. II, 28/11/2025, n. 31.126, rel. Besso Marcheis:

<<La Corte d’Appello, con motivazione adeguata e più che sufficiente, ha chiarito, in accordo con la giurisprudenza di questa Corte, che proprio lo stretto legame di parentela con il titolare fondava la ragionevole presunzione che i beni fossero stati concessi in godimento e perciò a titolo di detenzione, essendo quelle attività compatibili con la natura del potere di fatto esercitato dal ricorrente. Per stabilire se un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia stata compiuta con l’altrui tolleranza e sia, quindi, inidonea all’acquisto del possesso, la lunga durata dell’attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell’esclusione della tolleranza qualora, però, non sussistano tra le parti, come invece nel caso di specie, rapporti di parentela in base ai quali è legittimo dedurre l’esistenza di una mera detenzione (v. Cass. n. 11277/2015, Cass. n. 13443/2007 e Cass. n. 3255/2009). …… Era necessario, ai fini dell’usucapione, il compimento di atti di interversione, restando irrilevanti l’esercizio di facoltà tipiche del possesso, configurandosi una mera inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita o un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene, tali da non dar luogo al possesso (cfr., per tutte, Cass., n. 27411/2019)>>.

La responsabilità da cose in custodia (art. 2051 cc) e il concorso del danneggiato: basta che la condotta di questi sia colposa, non dovendo essere necessariamente abnorme o imprevedibile

Cass.  sez. III, Ord. 15/01/2026, n. 808 , rel. Condello:

<< In particolare, è stato chiarito che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un’efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”. Resta fermo, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, Cass., n. 14228/2023, cit.), secondo quello che è l’orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte, peraltro ribadito anche dal suo massimo consesso (Cass., sez. U, 30/06/2022, n. 20943).

1.3. Si è, pertanto, precisato (cfr. Cass., sez. 3, n. 11152 del 2023) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale
tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode,
può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria
dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla
dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del
danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente,
la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass., sez. 3, n. 21675 del 2023; Cass., sez. 3, 24/01/2024, n. 2376; Cass., sez. 3, 27/07/2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole.
Pertanto, la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell’ipotesi in cui
il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento
dannoso, non può avere ad oggetto l’assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza
di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo)
che si pone esso stesso in relazione causale con l’evento di danno, caratterizzandosi,
ai sensi dell’art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (così,
in motivazione, Cass., n. 26142/2023, cit.; Cass., n. 18518/2024, cit.).
A tali principi deve darsi continuità anche in questa sede, dovendosi escludere che
la condotta del soggetto danneggiato, per poter interrompere il nesso causale con
la “res” in custodia, debba presentare natura “autonoma, eccezionale, imprevedibile
ed inevitabile” (tra le molte, Cass. Sez. 3, n. 2376/2024, cit.; Cass., sez. 3, 25/07/2024, n. 4051, non massimata; Cass., sez. 3, 30/10/2024, n. 28057, non massimata; Cass., sez. 3, 31/03/2025, n. 8450).
1.4. La sentenza qui impugnata non si è discostata dai suddetti principi, poiché,
al fine di addivenire al rigetto della domanda proposta dall’odierna ricorrente, afferma,
a pag. 2 della motivazione, che “l’alterazione della pavimentazione, per le caratteristiche
che emergono dalle foto in atti non costituiva un’insidia, essendo ben visibile sia
per la differenza cromatica delle tessere mancanti sia perché il luogo era illuminato”.
Sulla base di tale premessa e richiamando precedenti di questa Corte (Cass. n. 9315/19 e Cass. n. 17873/2020), essa ha concluso che nel caso concreto la sconnessione della pavimentazione era
percepibile con l’ordinaria diligenza “sia per il diverso colore delle tessere mancanti
rispetto alla pavimentazione, sia perché il luogo era illuminato”. Ha ulteriormente
precisato che, in ragione delle ampie dimensioni del porticato, l’avvallamento, che
occupava una porzione limitata della galleria, avrebbe potuto essere agevolmente evitato
prestando la dovuta attenzione, se solo la danneggiata fosse passata “ai lati della
sconnessione”, in tal modo escludendo la responsabilità dell’ente comunale.
È ben vero, come confermato anche di recente da questa Corte (Cass., sez. 3, 31/03/2025, n. 8450), che è irrilevante, sul piano dell’accertamento causale, la natura “insidiosa” della
cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell’insidia da parte del danneggiato
(Cass., sez. 3, n. 4051 del 2024; nello stesso senso Cass., sez. 3, 17/02/2023, n. 5116), trattandosi di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ.
Va, tuttavia, rilevato che nella specie la Corte territoriale, sebbene abbia fatto
impropriamente riferimento all’insidia, ha nella sostanza, per quanto emerge dalla
integrale motivazione resa, inteso evidenziare che, ove la condotta della danneggiata
fosse stata improntata alla normale cautela correlata con la situazione di rischio
percepibile con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto facilmente scorgere la presenza
dell’anomalia presente nella pavimentazione ed avrebbe potuto anche evitarla, data
l’ampiezza del porticato>>.