Sfruttamento non autorizzato dell’immagine altrui (di una minorenne)

Errata decisione da Cass. sez. III, 20/01/2026, n. 1.169, in tema di uso illecito dell’immagine altrui.

La Sc, pur confermando l’illegittimità della riproduzione, censura il giudizio di assenza di danno patrimoniale , mentre conferma l’assenza di quello non patrimoniale.

Circa il prezzo del consenso, la SC confonde l’arricchimento ingiusto dell’utilizzatore con il danno da lucro cessante del soggetto ritrattato. Se l’errore del giudice di appello riguardò l’applicazione dell’art. 2056 cc , a nulla c’entra riferirsi al primo, dovendosi invece farlo al secondo (a meno di argomentare dall’art. 125 cod. prod. ind. o dall’art. 156 l. aut.: cosa che però la SC non ha fatto).

<<varrà sul punto rilevare come la Corte territoriale abbia del tutto trascurato la considerazione dello specifico profilo economico correlato al fatto consistito nell’esposizione, senza consenso, dell’immagine della minore, per un periodo di tre mesi, sulle pagine di un’associazione che, pur non proponendosi la realizzazione di scopi di lucro, di quell’esposizione si era comunque avvalsa al fine di accrescere il proprio seguito, ricorrendo, in tal modo, a una vera e propria tecnica di comunicazione ‘pubblicitaria’;

sul punto, è appena il caso di sottolineare come il richiamo contenuto nella sentenza impugnata a uno specifico arresto della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, ordinanza n. 11768 del 12/4/2022, Rv. 664629 – 01) risulti espressione di un chiaro travisamento di significati, poiché il principio di diritto contenuto in quell’arresto non imponeva affatto di legare il risarcimento del danno patrimoniale (da commisurare al c.d. prezzo del consenso) alla necessità che il titolare del sito sul quale fosse avvenuta la divulgazione illecita dell’immagine altrui perseguisse finalità commerciali;   (…)

è appena il caso di evidenziare che, attraverso quella decisione, la Corte di cassazione confermò una sentenza di merito che aveva negato il risarcimento del danno patrimoniale a un soggetto che, senza avervi consentito, era stato ripreso per quattordici secondi, nell’ambito di una trasmissione televisiva, mentre rendeva testimonianza in seno a un processo penale, sul presupposto che – per la sua scarsa notorietà, l’assenza di finalità pubblicitarie o di intrattenimento, il brevissimo frangente temporale nel quale la sua immagine era stata diffusa – non avrebbe potuto conseguire alcun compenso per l’assenso alla messa in onda delle immagini in questione;

dunque, la negazione del risarcimento che in quel caso venne confermata aveva trovato la sua giustificazione, non già nel fatto che il soggetto che aveva illecitamente utilizzato l’immagine altrui non esercitasse un’attività commerciale (come impropriamente e, in definitiva, scorrettamente ha ritenuto il giudice a quo nella sentenza impugnata in questa sede), bensì in ragione di una serie di indici di valutazione (scarsa notorietà della persona ritratta; assenza di finalità pubblicitarie o di intrattenimento; brevissimo frangente temporale dell’esposizione) tali da escludere che si fosse prodotto un danno apprezzabile a carico della persona esposta, giacché, proprio per le evidenziate particolarità di quell’esposizione, quella persona non avrebbe potuto neppure immaginare, concretamente, di conseguire alcuna forma di compenso;

nel caso oggetto dell’odierno esame, viceversa, il fatto contestato a carico dell’associazione odierna controricorrente è costituito dall’esposizione, per quasi tre mesi, del volto di una minorenne piangente (della quale, dunque, si è sfruttato il significato simbolico accanto alla dicitura “(Omissis)”), di cui i responsabili della pubblicazione hanno ritenuto utile la divulgazione al fine di attirare l’attenzione dei visitatori del sito o del profilo Facebook;

ciò posto, deve ritenersi indubbio che l’utilità che è stata ricavata dall’associazione attraverso la strumentalizzazione di quell’immagine (utilità la cui concreta apprezzabilità è questione di merito che dovrà essere meditata dal giudice del rinvio) non può che corrispondere al risultato dello sfruttamento di un bene economico (qual è l’immagine di una persona, utilizzata al fine di attirare l’attenzione altrui): risultato che, illecitamente conseguito, si converte in un danno economico per il titolare dell’immagine sfruttata, con la conseguente inevitabile imposizione, al danneggiante, di corrisponderne il risarcimento secondo una valutazione da condursi necessariamente in via equitativa (valutazione equitativa nella specie legittimamente operabile attraverso il riferimento al cosiddetto prezzo del consenso);>>

La disciplina dei vizi nelle azioni edilizie della compravendita non è quella comune dell’inesatto adempimento della prestazione

Cass. sez 2 del 04.12.2025 n. 31.630, rel. Caponi, su risalente questione: 

<<La sentenza impugnata ha basato la sua decisione sul seguente principio: “è sufficiente che il compratore alleghi l’inesatto adempimento (…) mentre è a carico del venditore (…) l’onere di dimostrare (…) di aver consegnato una cosa conforme”.

Con questa affermazione, la Corte di appello muove dal presupposto che la consegna di una cosa viziata – tratta dal compratore a fondamento dell’azione di garanzia ex art. 1492 c.c. -costituisca inesatto adempimento di un’obbligazione e quindi sia compresa nell’ambito applicativo dei principi fissati in generale da Cass. SU 13533/2001 in materia di prova dell’inesatto adempimento delle obbligazioni. In altri termini, la Corte territoriale reputa che il compratore debba solo allegare il vizio e che gravi sul venditore la prova del proprio esatto adempimento, cioè debba provare l’inesistenza dei vizi al momento della consegna.

Tale argomomentazione contrasta con Cass. SU 11748/2019 (alla quale si dà qui seguito), che ha escluso che la disciplina del riparto dell’onere della prova nelle azioni edilizie sia coperta dai principi fissati dalla Cass. SU 13533/2001, poiché la vendita non pone a carico del venditore un obbligo di prestazione relativo all’inesistenza di vizi. Piuttosto, la consegna di una cosa viziata costituisce imperfetta attuazione del risultato traslativo e l’onere della prova di tale imperfezione ricade sul compratore, anche in base al criterio della vicinanza della prova, oltre che sulla scorta della regola generale sull’onere della prova ex art. 2697 c.c. In altre parole, l’esistenza del vizio è fatto la cui prova è più vicina al compratore, in quanto egli, avendo accettato la consegna, ha la materiale disponibilità della cosa, necessaria per gli accertamenti. Inoltre, la prova dell’esistenza del vizio è una prova positiva, quindi più agevole di quella (negativa) dell’inesistenza del vizio. Infine, l’esistenza del vizio è fatto costitutivo dei diritti del compratore ex art. 1492 c.c. e quindi è lui ad essere gravato del relativo onere della prova.

La Corte di appello, applicando un principio giurisprudenziale superato (nella specifica materia de qua), ha commesso un errore di diritto. Né il giudice di merito avrebbe comunque ritenuto appurato il vizio lamentato dal compratore sulla base di un riconoscimento da parte del venditore. Infatti, la Corte ha ritenuto superfluo indagare in ordine ad un’ipotetica ammissione, da parte della Srl GEOKLIMA IMPIANTI, circa la sussistenza del deficit funzionale in questione. Ha quindi scelto di non esaminare questo specifico punto, concentrandosi invece sulla questione dell’onere della prova>>

Possesso ad usucapionem in caso di rapporto tra parenti (gentore/figlio): è presunta la detenzione

Cass. sez. II, 28/11/2025, n. 31.126, rel. Besso Marcheis:

<<La Corte d’Appello, con motivazione adeguata e più che sufficiente, ha chiarito, in accordo con la giurisprudenza di questa Corte, che proprio lo stretto legame di parentela con il titolare fondava la ragionevole presunzione che i beni fossero stati concessi in godimento e perciò a titolo di detenzione, essendo quelle attività compatibili con la natura del potere di fatto esercitato dal ricorrente. Per stabilire se un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia stata compiuta con l’altrui tolleranza e sia, quindi, inidonea all’acquisto del possesso, la lunga durata dell’attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell’esclusione della tolleranza qualora, però, non sussistano tra le parti, come invece nel caso di specie, rapporti di parentela in base ai quali è legittimo dedurre l’esistenza di una mera detenzione (v. Cass. n. 11277/2015, Cass. n. 13443/2007 e Cass. n. 3255/2009). …… Era necessario, ai fini dell’usucapione, il compimento di atti di interversione, restando irrilevanti l’esercizio di facoltà tipiche del possesso, configurandosi una mera inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita o un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene, tali da non dar luogo al possesso (cfr., per tutte, Cass., n. 27411/2019)>>.

La responsabilità da cose in custodia (art. 2051 cc) e il concorso del danneggiato: basta che la condotta di questi sia colposa, non dovendo essere necessariamente abnorme o imprevedibile

Cass.  sez. III, Ord. 15/01/2026, n. 808 , rel. Condello:

<< In particolare, è stato chiarito che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un’efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”. Resta fermo, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, Cass., n. 14228/2023, cit.), secondo quello che è l’orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte, peraltro ribadito anche dal suo massimo consesso (Cass., sez. U, 30/06/2022, n. 20943).

1.3. Si è, pertanto, precisato (cfr. Cass., sez. 3, n. 11152 del 2023) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale
tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode,
può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria
dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla
dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del
danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente,
la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass., sez. 3, n. 21675 del 2023; Cass., sez. 3, 24/01/2024, n. 2376; Cass., sez. 3, 27/07/2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole.
Pertanto, la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell’ipotesi in cui
il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento
dannoso, non può avere ad oggetto l’assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza
di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo)
che si pone esso stesso in relazione causale con l’evento di danno, caratterizzandosi,
ai sensi dell’art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (così,
in motivazione, Cass., n. 26142/2023, cit.; Cass., n. 18518/2024, cit.).
A tali principi deve darsi continuità anche in questa sede, dovendosi escludere che
la condotta del soggetto danneggiato, per poter interrompere il nesso causale con
la “res” in custodia, debba presentare natura “autonoma, eccezionale, imprevedibile
ed inevitabile” (tra le molte, Cass. Sez. 3, n. 2376/2024, cit.; Cass., sez. 3, 25/07/2024, n. 4051, non massimata; Cass., sez. 3, 30/10/2024, n. 28057, non massimata; Cass., sez. 3, 31/03/2025, n. 8450).
1.4. La sentenza qui impugnata non si è discostata dai suddetti principi, poiché,
al fine di addivenire al rigetto della domanda proposta dall’odierna ricorrente, afferma,
a pag. 2 della motivazione, che “l’alterazione della pavimentazione, per le caratteristiche
che emergono dalle foto in atti non costituiva un’insidia, essendo ben visibile sia
per la differenza cromatica delle tessere mancanti sia perché il luogo era illuminato”.
Sulla base di tale premessa e richiamando precedenti di questa Corte (Cass. n. 9315/19 e Cass. n. 17873/2020), essa ha concluso che nel caso concreto la sconnessione della pavimentazione era
percepibile con l’ordinaria diligenza “sia per il diverso colore delle tessere mancanti
rispetto alla pavimentazione, sia perché il luogo era illuminato”. Ha ulteriormente
precisato che, in ragione delle ampie dimensioni del porticato, l’avvallamento, che
occupava una porzione limitata della galleria, avrebbe potuto essere agevolmente evitato
prestando la dovuta attenzione, se solo la danneggiata fosse passata “ai lati della
sconnessione”, in tal modo escludendo la responsabilità dell’ente comunale.
È ben vero, come confermato anche di recente da questa Corte (Cass., sez. 3, 31/03/2025, n. 8450), che è irrilevante, sul piano dell’accertamento causale, la natura “insidiosa” della
cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell’insidia da parte del danneggiato
(Cass., sez. 3, n. 4051 del 2024; nello stesso senso Cass., sez. 3, 17/02/2023, n. 5116), trattandosi di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ.
Va, tuttavia, rilevato che nella specie la Corte territoriale, sebbene abbia fatto
impropriamente riferimento all’insidia, ha nella sostanza, per quanto emerge dalla
integrale motivazione resa, inteso evidenziare che, ove la condotta della danneggiata
fosse stata improntata alla normale cautela correlata con la situazione di rischio
percepibile con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto facilmente scorgere la presenza
dell’anomalia presente nella pavimentazione ed avrebbe potuto anche evitarla, data
l’ampiezza del porticato>>.

Ancora su strumenti anticontraffazione di Youtube e sui suoi algoritmi, in relazione ai “notice and takedown” e al safe harbour ex art. 512(c).1 DMCA statunitense

L’appello dell’ 11° circuito in Athos c. Youtube USCA 7 gennaio 2026, case: 23-13156, decide che ci sono gli estremi per rinoscere a Youtube-Google il safe harbour  previsto dal DMCA (vedilo qui).

Il succo sta alle pp 27-29: 

“We conclude with the alleged right and ability of YouTube
to control infringing material it purportedly derives a direct finan-
cial benefit from. Agreeing with the Second Circuit’s consideration
of an equivalent issue in Vimeo II, we hold that YouTube’s moder-
ation and content management features do not constitute a right
and ability to control for purposes of the DMCA. We therefore do
not address whether YouTube receives a direct financial benefit
from infringing material.
The right and ability to control “requires ‘something more’
than the mere ability to remove or block access to materials on [the
service provider’s] website.” Vimeo II, 125 F.4th at 423. The service
provider must exert “‘substantial influence’ on user activities” or
otherwise have “induced the infringing activity.” Id. at 423–24.
In Vimeo II, the Second Circuit explained that “[c]alling at-
tention to selected videos by giving them a sign of approval or dis-
playing them on a Staff Picks channel (or the contrary, by demoting
them) did not restrict the freedom of users to post whatever videos
they wished.” Id. at 425. It also concluded that, given the “huge
number of videos posted by users on Vimeo,” the plaintiffs there
had failed to show that Vimeo staff had intervened in more than a
“tiny percentage.” Id. In its view, “denial of eligibility for the safe
harbor based on such noncoercive exercises of control over only a
small percentage of postings would undermine, rather than carry
out, Congress’[ ] purposes in establishing the safe harbor.” Id. at
426.
We agree with the Second Circuit, and conclude that the
same reasoning applies here, where the record reflects only that
YouTube can remove material and users from its website, can pro-
mote and auto-play select videos algorithmically, and can set
policies for content moderation on the site. The record contains
no evidence that YouTube exercises control over any more sub-
stantial a portion of the YouTube website than did Vimeo in Vimeo
II.
None of the identified “noncoercive exercises of control” on
the part of YouTube amount to substantial influence over user ac-
tivity sufficient to establish it had the right and ability to control
any infringing material at issue in this case. See id. “To interpret
this provision as [Athos] argue[s]—to deny [YouTube] access to the
safe harbor merely because of the tiny influences it exercised—
would subject [YouTube] to a huge expense in monitoring millions
of posts to protect itself against the possibility of liability for in-
fringements.” Id. at 426–27. Athos’ approach would have us upset
the balance between copyright owners and service providers struck
by Congress in the DMCA. If that balance is to be recalibrated, it
is a matter for Congress”.

Non troppo diversa da noi la disciplina del nostro DSA europeo , art. 6  (a parte il requisito dell ‘tile economico, da noi assente)-

Gli utili (anzi i dividendi) societari non sono quiparabili ai frutti civili ex art. 1148 cc

Precisazioni sul tema da CASs. iv., Sez. II, Sent., (data ud. 03/12/2025) 26/12/2025, n. 34221, rel. Mocci, nel caso Parmalat – Centrale del latte di Roma.

<<Secondo la legge, la ripartizione degli utili o dividendi agli azionisti (artt. 2350, 2432, 2433 c.c.) è
frazionata in periodi di tempo chiamati esercizi e corrispondenti ad un anno: essi rappresentano le
eccedenze del patrimonio netto della società rispetto al capitale sociale iniziale. Conseguentemente,
non maturano automaticamente sicché non possono considerarsi come un corrispettivo del godimento
di capitali da parte di terzi (art. 820 comma 3 c.c.), anche perché la distribuzione è deliberata
dall’assemblea e non esiste un diritto all’ottenimento degli utili, se non di quelli la cui misura sarà
stabilita appunto dall’assemblea stessa. In precedenza, gli azionisti godono di una semplice
aspettativa: non è dunque configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva
deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri assembleari – in sede approvativa del
bilancio – la facoltà di disporne l’accantonamento o il reimpiego nell’ interesse della stessa società (Sez.
1, n. 2020 del 29 gennaio 2008).
Al contrario, i frutti civili si distaccano dal capitale al momento della loro maturazione, ossia giorno per giorno in ragione della durata del diritto, e dunque presentano il carattere della periodicità e non
possono essere concettualmente equiparati ai dividendi ed a tutti quei “premi”, che costituiscono
invece un aumento di valore della res conferita, dipendente dal caso.
Ed anche la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha avuto modo di affermare che i frutti civili, i
quali si identificano nel corrispettivo del godimento dell’ immobile che si sarebbe potuto concedere ad
altri, non corrispondono agli utili ricavati dall’esercizio nell’ immobile di una impresa commerciale, in
quanto questi non rientrano tra i detti frutti, ma costituiscono i proventi dell’ impresa, cioè il prodotto
che il detentore consegue impiegando la sua complessiva organizzazione aziendale (Sez. 2, n. 1528 del
21 febbraio 1985). Il concetto di frutti civili come corrispettivo del godimento della res è stato invece
recentemente ribadito da Sez. 2, n. 31105 dell’8 novembre 2023 e da Sez. 2, n. 17876 del 3 luglio 2019.
In definitiva, l’art. 1148 c.c. non può essere applicato al caso di specie, giacché i dividendi non sono
conseguenza dell’utilizzo della res, ma rappresentano il portato di un’attività economica di produzione
e scambio di beni e servizi e sono conseguiti in tanto in quanto vengano ottenuti utili nell’esercizio
dell’attività d’ impresa, che poi la società decida di distribuire, il che testimonia, ancor una volta,
l’assenza per essi del requisito dell’automaticità, funzionale al concetto giuridico di frutti, civili o
naturali che siano.>>

Sulla responsabilità del socio di SRL ex art. 2476 penult. co. c.c.

Cass. n. 32545 del 13 dicembre 2025, rel. Fraulini, si diffonde sul tema in oggetto.

<<La formulazione letterale dell’art. 2476, ottavo comma, cod. civ., laddove fa riferimento alla “decisione”
o alla “autorizzazione” del socio rispetto al compimento dell’atto dannoso è inequivoca nel senso di
equiparare il fondamento della sua responsabilità a quella degli amministratori: i fatti attribuiti al
socio debbono essere fatti di gestione, che egli abbia concorso a prendere con gli amministratori o che
abbia, comunque, consapevolmente autorizzato o indotto gli amministratori a prendere.
Il socio, pur non formalmente amministratore, per effetto di tali condotte diviene sostanzialmente
amministratore e degli eventuali effetti dannosi connessi alla deliberazione e/o all’attuazione del
deliberato risponde in solido con gli amministratori formali della Srl
Il vincolo di solidarietà si individua, quindi, non solo nell’eadem res debita (l’ importo del danno
quantificato per effetto delle condotte sopra riassunte poste in essere dal socio e/o dagli
amministratori successivamente all’ intervento gestorio del socio), ma soprattutto nell’eadem causa
obligandi, che si identifica nell’accertato concorso del socio non amministratore in un’attività
tipicamente gestoria.
Ciò detto a livello di accertamento oggettivo della condotta, va rilevato che il legislatore ha, tuttavia,
inteso colorare l’elemento soggettivo del comportamento del socio in maniera assai marcata,
introducendo nella previsione normativa in esame l’avverbio “intenzionalmente”.
L’ interpretazione di tale requisito – pur rinvenendosi in dottrina orientamenti diversi – è nel senso che
con tale precisazione il legislatore ha inteso limitare la responsabilità in estensione del socio alle sole
ipotesi in cui sia possibile ravvisare una consapevolezza e una volizione del comportamento,
qualificabile come stato soggettivo doloso: la responsabilità sussiste solo se il socio non
amministratore si è rappresentato le conseguenze della sua condotta (in termini di influenza sulla
gestione) e ha ciononostante voluto porre in essere il comportamento di ingerenza.
A tanto si perviene considerando che, al netto del sopra argomentato maggior tasso di
“personalizzazione” della Srl, il presupposto del concorso nella causazione del danno da parte del
socio si identifica correttamente solo come conseguenza della sua decisione, consapevole e cosciente,
di ingerirsi con il proprio comportamento nella gestione della società, in concorso con gli
amministratori formali.
Estendere il presupposto anche a ipotesi di mera colpa, oltre a non mostrarsi allineato con
l’ interpretazione classica dell’avverbio ” intenzionalmente”, che il legislatore utilizza comunemente per
indicare il dolo, finirebbe anche con ampliare l’ambito oggettivo di applicazione della norma a ipotesi
di semplice ignoranza, inerzia o noncuranza da parte del socio nell’esercizio dei pur penetranti poteri
ispettivi assicuratigli dalla legge; un’estensione da ritenersi del tutto eccessiva rispetto alle
indubbiamente gravi conseguenze che la condanna risarcitoria determina nel patrimonio del socio
stesso.
La ricostruzione ora effettuata trova espressa conferma in un recente precedente di questa stessa
Sezione, ampiamente commentato da entrambe le parti nelle rispettive memorie (Sez. 1, Ordinanza n.
22169 del 01/08/2025), la quale va rettamente interpretata nel senso reso dalla massima ufficiale che
ne è stata tratta nei seguenti termini: “In tema di società a responsabilità limitata, atteso che la
responsabilità prevista dall’art. 2476, comma 8, c.c. presuppone un’effettiva influenza da parte dei soci
sull’attività gestoria in uno dei modi che la legge stessa menziona, sia pure non soltanto nelle sedi
ufficialmente deputate alla manifestazione della loro volontà, di talché al socio possa imputarsi un
diretto coinvolgimento nell’assunzione delle scelte gestionali pregiudizievoli da parte degli
amministratori, non rientrano nell’ambito applicativo della predetta norma le condotte che sono per
legge inderogabilmente riservate agli stessi soci ed esulano dalla competenza decisoria degli
amministratori, a meno che l’ ingerenza dei soci non si eserciti determinando gli amministratori al
compimento degli atti esecutivi conseguenti all’adozione della relativa decisione”.
Tanto significa, in piena coerenza con quanto sopra argomentato nella premessa di carattere generale,
che il socio non risponde con l’amministratore per mala gestio in relazione a qualsivoglia condotta
riferibile alla propria condizione di organo “proprietario” della società, ma solo di quei comportamenti:
a) che siano qualificabili come “gestori” (nel senso che, benché riferibili al socio non amministratore,
finiscano per essere attività propriamente riconducibili alla competenze degli amministratori di Srl); b)
che abbiano finito per condizionare gli amministratori nell’atto gestorio deliberato e attuato, poi
rivelatosi dannoso.
Il tutto alla condizione che il socio non amministratore abbia “voluto” il comportamento dannoso
stesso, ossia se lo sia rappresentato nei termini di volontà di porlo in essere.
In ciò, quindi, si sostanzia l’avverbio ” intenzionalmente”, che il legislatore ha voluto introdurre proprio
per limitare l’estensione della responsabilità del socio non amministratore, escludendo non solo i
comportamenti non voluti, ma anche quelli che siano posti in essere con un atteggiamento “non
intenzionale”, per tale intendendosi con uno stato soggettivo equiparabile a tutte le forme di colpa.
Il perimetro di indagine che il giudice deve osservare per poter rettamente estendere al socio non
amministratore la responsabilità in esame è, quindi, sotto il profilo soggettivo, individuato
nell’accertamento dell’ intenzionalità del comportamento, dovendo ritenersi inidonee a fondare detta
responsabilità le condotte poste in essere senza alcuna consapevolezza delle conseguenze (id est:
comportamenti involontari, perché posti in essere ” inconsapevolmente”, cioè per colpa, in tutte le sua
articolazioni giuridiche).
Tanto è, a un tempo, necessario e sufficiente a legittimare l’applicazione dell’ art. 2476, ottavo comma,
cod. civ., laddove alcuna necessità appare essere ricavabile, né dalla lettera della norma, né dalla
complessiva ricostruzione sistematica della natura della Srl riformata, per come sopra sunteggiata, di
pervenire anche all’accertamento della preventiva consapevolezza da parte del socio delle
conseguenze necessariamente dannose del suo operare.
Ciò che rileva testualmente nella norma in esame, e che sistematicamente si staglia come limitazione
dell’estensione della responsabilità, è l’ intenzionalità del comportamento; laddove di che tipo di dolo
si tratti, la norma non dice; e non dice perché, con ogni evidenza, un simile accertamento va lasciato
alla casistica giudiziaria, che per sua definizione è vasta e mutevole e che il giudice di merito affronta
nella più varie fattispecie.
Un’ultima considerazione va dedicata alla perfetta coerenza del sistema che ne scaturisce: che il socio
risponda solo per dolo e l’amministratore formale in ogni caso, dipende dal fatto che, per quanto
“avvicinata” al sistema delle società di persone, la Srl è pur sempre una società di capitali, come tale
fondata, in base alla teoria organicistica, su una netta distinzione tra gli organi, che hanno diritti e
doveri del tutto diversi e distinti tra loro, per cui solo in casi eccezionali la responsabilità di un organo
(nella specie, del socio) può “esondare” nella responsabilità di un altro (nelle specie,
dell’amministratore). Il che spiega, quindi, perché l’amministratore risponda del danno arrecato anche
per situazioni imputabili a titolo di colpa e il socio non amministratore, invece, a titolo di solo dolo.
Una scelta che il legislatore ha compiuto con la Riforma del 2003 e che trova in quanto poc’anzi
argomentato una compiuta e condivisibile spiegazione, senza che, tuttavia, debba limitarsi la
responsabilità in commento ai soli casi di dolo specifico (“dolo da induzione”) poiché tale conclusione,
priva come detto di riferimenti testuali e incoerente anche a livello di complessiva ricostruzione
sistematica del modello Srl, finirebbe irragionevolmente per restringere eccessivamente il perimetro di
applicazione della norma stessa.
Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “In tema di società a responsabilità limitata, la
responsabilità solidale del socio con gli amministratori, di cui all’art. 2476, ottavo comma, cod. civ., si
determina, a livello oggettivo, con l’accertamento del compimento da parte del socio dell’atto di
gestione rivelatosi dannoso o con la consapevole autorizzazione o induzione da parte sua al relativo
compimento da parte dell’organo amministrativo e, a livello soggettivo, con l’accertamento della piena
e preordinata consapevolezza da parte del socio del compimento dell’atto stesso, qualificabile come
stato soggettivo doloso e non già meramente colposo” >>.

 

Non è necessariamente decettivo il marchio contenente il nome dello stilista, che non collabora più con l’azienda (ma può esserlo, in base al contesto)

In Corte di Giustizia 18.12.025, C-168/24 (nomi assurdamente oscurati!) così si legge:

” 35 Inoltre, al pari dell’origine geografica, che figura espressamente nelle disposizioni menzionate al punto 32 della presente sentenza, la paternità stilistica di un prodotto può, se del caso, costituire una caratteristica di tale prodotto che fa sorgere aspettative specifiche presso il pubblico. Pertanto, tale paternità rientra tra gli elementi sui quali il pubblico può essere «indotto in errore», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95 e dell’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436.

36 Tuttavia, come ha sostanzialmente esposto l’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, la circostanza che un marchio costituito dal cognome di un creatore di moda sia sfruttato da un’impresa alla quale tale creatore non è ormai più legato non è sufficiente, di per sé, a giustificare la decadenza di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 30 marzo 2006, Emanuel, C‑259/04, EU:C:2006:215, punto 53). Infatti, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, è consapevole del fatto che non tutti i prodotti contrassegnati da un marchio corrispondente al nome di un creatore sono stati necessariamente concepiti da quest’ultimo. [affermazione di dubbia esattezza; in linea di principio direi che è esatto l’opposto; inoltre la CG non adduce prove , ad es. sondaggi]

37 Pertanto, la decadenza ai sensi delle disposizioni di cui si chiede l’interpretazione presuppone che sia accertata, sulla base delle circostanze del caso concreto, l’esistenza di un inganno effettivo oppure di un rischio sufficientemente grave di inganno del pubblico (v., per analogia, sentenza dell’8 giugno 2017, W.F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, punto 54 e giurisprudenza citata).

38 Infine, dalla formulazione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95 e dell’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436 risulta che la valutazione del carattere ingannevole del marchio nell’ambito di un procedimento di decadenza implica la presa in considerazione dell’uso che viene fatto di tale marchio dal titolare oppure con il consenso di quest’ultimo.

39 Dalle considerazioni che precedono discende che, nel caso di un marchio costituito dal cognome di un creatore di moda, un inganno effettivo o un rischio sufficientemente grave di inganno ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95 e dell’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436, come interpretati nella giurisprudenza ricordata al punto 37 della presente sentenza, può eventualmente risultare da un errore del pubblico, indotto dall’uso che viene fatto di tale marchio dal suo titolare oppure con il suo consenso, quanto alla paternità stilistica dei prodotti contrassegnati da detto marchio.

40 La questione se l’uso del marchio sia tale da indurre in errore il pubblico deve essere esaminata alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie. La circostanza menzionata al punto 15 della presente sentenza, vale a dire la presenza, sui prodotti contrassegnati da marchi costituiti dal cognome di un creatore di moda, di elementi decorativi appartenenti all’universo creativo specifico di tale creatore e che viola i diritti d’autore di quest’ultimo può, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 95 delle sue conclusioni, costituire una siffatta circostanza rilevante, in quanto aumenta il rischio che il pubblico percepisca erroneamente la paternità stilistica dei prodotti contrassegnati da tali marchi”.

Norma di riferimento: art. 20, lett. b), dir. 2436 del 2015 (da noi art,. 14.2 cod propr. ind)

Azione di riduzione, conguaglio in denaro e decorrenza per il calcolo dei frutti da restituire

Precisazioni utili circa un tema sempre un poco ostico in Cass.  sez. II 09/12/2025 n. 32.056, rel. Giannaccari:

<<4.1. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in caso di vittorioso esperimento dell’azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall’apertura della successione (Cass. Sez. 2, n. 4709/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata).
4.2. L’azione di riduzione – la cui natura resta essenzialmente identica, a prescindere se sia indirizzata contro una donazione, un’attribuzione a titolo di legato o un’istituzione di erede, ancorché ex certa re – ha carattere personale ed efficacia costituiva e solo il suo concreto e vittorioso esperimento priva di efficacia le disposizioni lesive.
Ne consegue che, poiché il riconoscimento dei diritti del legittimario leso è rimesso ad una sua specifica iniziativa, fin quando la stessa non intervenga, l’erede, il legatario ovvero il donatario conservano i frutti in quanto pieni proprietari dei beni acquistati.
L’anticipazione della decorrenza dei frutti alla data di proposizione della domanda costituisce una piana applicazione del principio conservativo della domanda, espressivo della regola secondo cui la durata del processo non può andare in danno della parte che abbia ragione, e ciò sebbene per il pieno riconoscimento dei diritti del legittimario sia necessaria una pronuncia di accertamento costitutiva.
Ed, invero, non può che partirsi dalla ratio che è sottesa alla previsione di cui all’art. 561 c.c., ultimo comma, che risiede nella peculiare conformazione dell’azione di riduzione (la cui natura resta essenzialmente identica, a prescindere che sia indirizzata contro una donazione, un’attribuzione a titolo di legato o un’istituzione di erede, ancorché ex certa re), che essendo un’azione a carattere personale ed a efficacia costituiva, presuppone il suo concreto e vittorioso esperimento, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia.
Solo dal momento della notifica della domanda giudiziale di riduzione della donazione per lesione di legittima la presunzione del possesso di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del donatario sui beni ricevuti, sicché anche in tale prospettiva non sarebbe giustificato anticipare la debenza dei frutti alla data dell’apertura della successione.
È altresì pacifico che il legittimario possa esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario anche in sede di divisione ereditaria, atteso che gli effetti della divisione – nonostante il meccanismo della collazione – non assorbono gli effetti della riduzione, che obbliga alla restituzione in natura dell’immobile donato, mentre l’altra ne consente l’imputazione di valore (Cass. n. 22097/2015).
Anche in sede di divisione ereditaria, ai fini dell’assegnazione di immobile non divisibile ad uno dei condividenti, ai sensi dell’art. 720 c.c., il valore del relictum va determinato con riferimento all’epoca di apertura della successione al fine della determinazione delle singole quote, ma deve essere considerato nell’entità economica al momento della decisione in ordine alla liquidazione delle quote in danaro, vertendosi in tema di tipico debito di valore, da commisurare all’entità economica attuale (ossia a quella esistente al momento dell’attribuzione), tenuto conto di tutti i fattori che la determinano, non esclusa la perdita del potere di acquisto della moneta, poiché all’avente diritto deve essere assicurato il “tantundem” pecuniario della reintegrazione della quota di legittima all’atto della decisione (v. Cass. n. 4738/77; Cass. n. 3173/79; Cass. n. 1913/80; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 320 del 18/01/1982; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2474 del 10/03/1987; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8243 del 20/08/1998; Cass. 17 marzo 1953, n. 653; Cass. 26 febbraio 1992, n. 2383; Cass. 5 giugno 2000, n. 7478; Cass. 19 maggio 2005, n. 10564; Cass. 19 marzo 2010, n. 6709).
In altri termini, nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario, mediante la cosiddetta riunione fittizia, onde stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso. Qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore – al momento della decisione giudiziale – del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l’esatto equivalente, dovendo, quindi, procedersi alla relativa rivalutazione (Cass. n. 55/1998; Cass. n. 6709/2010; Cass. n. 3187/2011; Cass. n. 5320/2016; Cass. n. 29733/2017; Cass. n. 5993/2020; Cass n. 35738/23).
Il criterio utilizzato dalla Corte d’Appello è, perciò, in contrasto con i citati principi di diritto perché, una volta accolta la domanda di riduzione, l’ammontare del conguaglio divisionale ha stimato in proporzione al valore che l’immobile donato aveva all’epoca dell’apertura della successione e non nel successivo momento della proposizione della domanda di divisione giudiziale.>>