La disciplina dei vizi nelle azioni edilizie della compravendita non è quella comune dell’inesatto adempimento della prestazione

Cass. sez 2 del 04.12.2025 n. 31.630, rel. Caponi, su risalente questione: 

<<La sentenza impugnata ha basato la sua decisione sul seguente principio: “è sufficiente che il compratore alleghi l’inesatto adempimento (…) mentre è a carico del venditore (…) l’onere di dimostrare (…) di aver consegnato una cosa conforme”.

Con questa affermazione, la Corte di appello muove dal presupposto che la consegna di una cosa viziata – tratta dal compratore a fondamento dell’azione di garanzia ex art. 1492 c.c. -costituisca inesatto adempimento di un’obbligazione e quindi sia compresa nell’ambito applicativo dei principi fissati in generale da Cass. SU 13533/2001 in materia di prova dell’inesatto adempimento delle obbligazioni. In altri termini, la Corte territoriale reputa che il compratore debba solo allegare il vizio e che gravi sul venditore la prova del proprio esatto adempimento, cioè debba provare l’inesistenza dei vizi al momento della consegna.

Tale argomomentazione contrasta con Cass. SU 11748/2019 (alla quale si dà qui seguito), che ha escluso che la disciplina del riparto dell’onere della prova nelle azioni edilizie sia coperta dai principi fissati dalla Cass. SU 13533/2001, poiché la vendita non pone a carico del venditore un obbligo di prestazione relativo all’inesistenza di vizi. Piuttosto, la consegna di una cosa viziata costituisce imperfetta attuazione del risultato traslativo e l’onere della prova di tale imperfezione ricade sul compratore, anche in base al criterio della vicinanza della prova, oltre che sulla scorta della regola generale sull’onere della prova ex art. 2697 c.c. In altre parole, l’esistenza del vizio è fatto la cui prova è più vicina al compratore, in quanto egli, avendo accettato la consegna, ha la materiale disponibilità della cosa, necessaria per gli accertamenti. Inoltre, la prova dell’esistenza del vizio è una prova positiva, quindi più agevole di quella (negativa) dell’inesistenza del vizio. Infine, l’esistenza del vizio è fatto costitutivo dei diritti del compratore ex art. 1492 c.c. e quindi è lui ad essere gravato del relativo onere della prova.

La Corte di appello, applicando un principio giurisprudenziale superato (nella specifica materia de qua), ha commesso un errore di diritto. Né il giudice di merito avrebbe comunque ritenuto appurato il vizio lamentato dal compratore sulla base di un riconoscimento da parte del venditore. Infatti, la Corte ha ritenuto superfluo indagare in ordine ad un’ipotetica ammissione, da parte della Srl GEOKLIMA IMPIANTI, circa la sussistenza del deficit funzionale in questione. Ha quindi scelto di non esaminare questo specifico punto, concentrandosi invece sulla questione dell’onere della prova>>

Disciplina dei vizi della vendita per difetti o malattie degli animali

Cass. sez. II, ord. 06/12/2024 n. 31.288, rel. Giannaccari:

Fatto storico e processuale:

<<1. Con sentenza N. 149/2020 del 21.1.2020, la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda con la quale Ie.Al. e Ba.Pi. avevano chiesto la condanna di Ma.Ro. Roberto alla riduzione del prezzo di vendita del cane To. per vizi dell’animale, oltre al risarcimento dei danni.

Gli attori avevano esposto di aver acquistato da Ma.Ro., venditore di animali, il cane di nome To., che, al momento dell’acquisto era privo di coda e di un testicolo; dopo la consegna, avevano scoperto che il cane aveva anche altre gravi malformazioni genetiche ed avevano sostenuto consistenti spese per le sue cure.

1.1. La Corte d’Appello ha ritenuto che l’assenza di coda e di un testicolo fossero vizi manifesti, tanto più che l’animale non era stato acquistato per finalità riproduttive e, in relazione a tali vizi, ha rigettato la domanda; quanto alla malformazione a carico delle vertebre e dei tessuti molli, il giudice d’appello ha ritenuto che si trattasse di vizi occulti ed ha condannato il venditore alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni>>.

In diritto:

<<5.4. Il venditore era, pertanto, tenuto a garantire il compratore dai vizi della cosa, ai sensi dell’art. 1476, comma 1, n. 3 c.c. salvo che i vizi non fossero evidenti o facilmente riconoscibili; in applicazione di tale principio, la garanzia non è stata correttamente estesa dalla Corte d’Appello alla mancanza della coda o del testicolo, anomalie che erano evidenti ictu oculi al momento della vendita.

5.5. Si trattava non solo di vizi palesemente riconoscibili ma non rilevanti ai fini della garanzia perché il venditore non aveva garantito la capacità riproduttiva del cucciolo ed i compratori non avevano manifestato interesse alla capacità riproduttiva.

5.6. Diversamente, la garanzia per vizi era operante per le altre patologie dell’animale, risultando che il cane era affetto da criptorchidismo e da malformazione genetica delle pelvi, da patologie a carico delle vertebre e dei tessuti molli.

5.7. Si trattava di vizi occulti che si erano manifestati dopo la vendita nonostante il venditore avesse garantito la qualità, sanità e purezza di razza del cane (pag. 7 della sentenza impugnata).

5.8. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di vendita di animali, le norme del codice civile si applicano in mancanza di leggi speciali o, in via gradata, degli usi locali; il venditore è tenuto alla garanzia per vizi per il solo fatto oggettivo della loro presenza, salvo che il compratore fosse a conoscenza dei vizi o che gli stessi fossero facilmente riconoscibili sempre che il venditore non abbia dichiarato che l’animale ne era esente (Cassazione civile sez. II, 17/05/2004, n. 9330)

5.9. Si tratta di vizi che rilevano anche in relazione all’art. 130 del Codice del Consumo, nella formulazione ratione temporis applicabile, sotto il profilo del “difetto di conformità” del bene.

5.10. Sussiste, pertanto, la responsabilità del venditore, il quale era tenuto ad una particolare diligenza in qualità di venditore professionale mentre aveva garantito la salute del cucciolo, senza assicurarsi delle reali condizioni patologiche in modo da porre gli acquirenti nella condizione di decidere se concludere il contratto, nella consapevolezza delle sofferenze che l’animale avrebbe dovuto sopportare, dei disagi da affrontare e delle spese per le cure.

5.11. Ne consegue che, sia ai sensi della normativa civilistica (art. 1492 c.c.) che del Codice del Consumo (art. 130, commi 2 e 7 del Codice del Consumo), gli acquirenti potevano chiedere, a loro scelta, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni>>

Il difetto di qualità nella cosa acquistata ex art. 1497 cc non impedisce di invocare solo il rimedio della riduzione del prezzo (proprio della compravendita)

Assai interessante insegnamento in Cass. sez. II  16/02/2024, n. 4.245, rel. Caponi:

<<Dinanzi ad una domanda di tutela così specificamente congegnata nella sua complessità e nel suo ordine di priorità, l’art. 1497 c.c. si limita a ricordare che, laddove la cosa venduta non abbia le qualità essenziali per l’uso a cui è destinata (come nel caso di specie è stato accertato sulla base della c.t.u.), sono applicabili le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento.

Pertanto, ciò non esclude logicamente che il compratore – se ed in quanto lo voglia in via prioritaria – abbia diritto a mantenere fermo in capo a lui (attraverso una do-manda di riduzione del prezzo) la proprietà del bene conseguita per effetto del contratto. La soluzione opposta avrebbe come conseguenza che l’ordine dei rimedi – e quindi la scala di priorità dei bisogni di tutela da soddisfare – sia dettato non già dall’attore ma dal convenuto della domanda di tutela.

Se è vero che “il processo deve dare per quanto è possibile pratica-mente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch’egli ha diritto di conseguire ai sensi del diritto sostanziale”, l’attore che risulti avere ragione (non il convenuto) ha diritto di delineare il “proprio quello”. Né i “sensi del diritto sostanziale” possono essere impastoiati da vincoli fatti discendere da formulazioni letterali che – come quelle degli artt. 1492 e 1497 c.c. nelle loro relazioni reciproche – rendono ossequio ad una tradizione storica da ambientare nel clima moderno; mentre le distinzioni tra vizi attinenti ai processi di produzione, ecc., da un lato, e, dall’altro lato, le qualità afferenti alla natura della cosa, così come gli esempi addotti a loro sostegno, non estendono la loro forza al di là delle parole e delle immagini che essi impiegano nel profilarsi alla no-stra attenzione. Non esistono le qualità essenziali in sé delle cose, ma si danno le qualità predicate come essenziali (o meno) in vista di un interesse verso di esse meritevole di tutela. Ne segue che la suddivisione tra i vizi (occorsi nel procedimento di produzione e/o conserva-zione), da un lato, e, dall’altro lato, la mancanza di qualità essenziali rispetto al tipo dedotto nel contratto esprime piuttosto il tentativo di elargire ex post ragioni a un retaggio storico.

La conclusione è in linea con l’orientamento prevalente della dot-trina, secondo il quale il caso di presenza di vizi e quello di mancanza di qualità sono soggetti ad una disciplina che non conosce paratie, ma snodi di collegamento, giacché il profilo di atipicità dell’azione giudizia-ria conferisce non solo alla domanda di risoluzione ma anche a quella di riduzione del prezzo il tratto di rimedio generale a tutela dell’acquirente, che quindi può domandare la riduzione del prezzo anche nelle fattispecie contemplate dall’art. 1497 c.c.>>

Questione interessante, ma non esposta in modo chiarissimo. Ok sull’ultimo passaggio, che intenderei così: in presenza di difetto di qualità, si può qualificarlo invece come “vizio” da quanti minoris e chiedere la riduzione rpezzo. Ma la modalitò specifica quale è: 1) l’acqurente lo fa azionando appunto la disciplina dei vizi? 2) oppure senza specificare alcunchè?  3) o addirittura la risoluzione da  difetto di qualità e poi modificando la domanda  in riduzione prezzo?

Se fosse sub 1, non ci sarebbe nulla di strano: ma la SC parrebbe ammettere pure 2) e 3) (si dovrebbe leggere qualche passggio cbe sta subito prima, qui omesso)

Nel caso specifico era stata avanzata l’ulrtima dom and n via principale e quella risolutioeria in via subordinata.